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Singole fattispecie di reato

Introduzione alla lettura

2. Singole fattispecie di reato

Art. 319-321 c.p. (corruzione) – contrasto negativo di compe-tenza - reato a schema duplice – momenti consumativi differenti – ricevimento dell’utilità – accettazione della promessa.

Il delitto di corruzione, secondo l’orientamento ormai prevalente della Corte Suprema, si configura come “reato a duplice schema, prin-cipale e sussidiario. Secondo quello prinprin-cipale, il reato viene commes-so con due essenziali attività, strettamente legate tra loro e l’una fun-zionale all’altra: l’accettazione della promessa e il ricevimento dell’uti-lità, con il quale finisce per coincidere il momento consumativo, ver-sandosi in un’ipotesi assimilabile a quella del reato progressivo. Se-condo lo schema sussidiario, che si realizza quando la promessa non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la sola accettazione della promessa che identifica il momento della consumazione del reato”

(Cass. Sez. VI, c.c. 9.07.2007, n. 35118, dep. 20.09.2007, Fezia, Rv.

237288; nello stesso senso v. anche Cass. Sez. VI, ud. 4.05.2006, n.

33435, dep. 5.10.2006, Battistella ed altri, Rv. 234360; Cass. Sez. VI, ud. 7.02.2003, n. 23248, dep. 17.05.2003, Zanotti ed altri, Rv. 225669;

Cass. Sez. VI, ud. 30.01.2003, n. 13619, dep. 25.03.2003, Lodigiani ed altri, Rv. 224144); perciò, il reato di corruzione si consuma nel mo-mento in cui viene raggiunto l’accordo, ma quando a questo segua, in logica successione temporale, la dazione effettiva del denaro e dell’u-tilità, il momento consumativo si sposta in avanti per coincidere con la dazione medesima (Cass. Sez. VI, ud. 4.05.2006, Il. 33435, dep.

5.10.2006, Battistella ed altri, cit.; Cass. Sez. VI, ud. 7.02.2003, n.

23248, dep. 17.05.2003, Zanotti ed altri, cit.);

Decreto n. 176/08

Art. 326 c.p. (rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio) – Contrasto negativo di competenza – reato di pericolo – pregiu-dizio insito nella violazione dell’obbligo. Ritenuto che il delitto pre-visto dall’art. 326 c.p. è un reato di pericolo, nel senso che non è richie-sto per la sua configurazione un danno effettivo, ma soltanto la proba-bilità che esso si verifichi e che, quando è la legge a prevedere l’obbli-go del segreto in relazione ad un determinato atto, deve ritenersi che la sua violazione realizzi già il pregiudizio, anche solo potenziale, ri-chiesto, essendo tale pregiudizio insito nella stessa violazione dell’ob-bligo (Cass. Sez. VI, ud. 11.10.2005, n. 42726, dep. 25.11.2005, De Ca-rolis, Rv. 232751).

Decreto n. 6/09

Art. 334 c.p. (Sottrazione di beni in custodia) - Contrasto ne-gativo di competenza – reato istantaneo – appropriazione del bene – irrilevanza - consumazione – luogo della rimozione o spo-stamento della cosa.

Il concetto di sottrazione del bene in custodia di cui all’art. 334 c.p. non implica quello di appropriazione, bastando ad integrarlo il semplice spostamento della cosa effettuato senza preavviso all’ufficia-le giudiziario; pertanto, il luogo di consumazione del reato deve rite-nersi quello della rimozione o spostamento della cosa in sequestro.

Decreto n. 163/08

Art. 368 c.p. (Calunnia) - Contrasto negativo di competenza – reato istantaneo e di pericolo – consumazione – comunicazione all’autorità della falsa incolpazione

Il reato di calunnia, essendo reato istantaneo e di pericolo, si per-feziona, secondo il costante orientamento giurisprudenziale della

Corte di cassazione con la comunicazione all’autorità di una falsa in-colpazione a carico di persona che si sa essere innocente.

Decreto n. 34/08

Art. 368 c.p. (Calunnia) - Contrasto negativo di competenza – reato istantaneo e di pericolo – consumazione – reato commesso all’estero – criteri alternativi – prevalenza del criterio anagrafico Tuttavia, quando il reato si sia consumato all’estero, risultano ap-plicabili i criteri sanciti dall’art. 10 c.p.p. e, primieramente, il criterio di residenza, dimora o domicilio, mentre solo successivamente può trovare applicazione quello del luogo dell’arresto o della consegna del-l’imputato o ancora quello del luogo in cui si è proceduto a iscrivere per prima la notizia di reato.

Decreto n. 58/08

Art. 385 c.p. - evasione – particolare ipotesi di evasione dagli arresti domiciliari – condotta omissiva – mancato rientro - confi-gurabilità – momento consumativo

Il reato di evasione è reato istantaneo con effetti permanenti; la condotta può concretizzarsi indifferentemente in una azione di tipo commissivo ovvero omissivo.

Deve riscontrarsi il carattere omissivo della condotta nel compor-tamento di chi non si sia presentato nel minor tempo possibile nel luogo degli arresti domiciliari.

La giurisprudenza di legittimità, occupandosi di casi simili, ri-guardanti il mancato rientro in carcere alla scadenza di un permesso, ha individuato la consumazione del reato nel momento e nel luogo del mancato rientro (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5823 del 18/03/1982 Ud.

(dep. 11/06/1982) Rv. 154190; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3712 del 05/11/1996 Cc. (dep. 05/12/1996) Rv. 206728.

Decreto n. 143/09

Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) - Contrasto negati-vo di competenza – luogo di costituzione ignoto – determinazione della competenza – luogo dei primi segni di operatività

Nel caso in cui sia rimasto ignoto il luogo in cui l’associazione per delinquere sia stata costituita, occorre individuare il luogo in cui i primi segni dell’operatività dell’associazione per delinquere (reato più grave) si sono concretamente manifestati. Tale criterio in difetto della conoscenza del luogo della genesi del reato associativo, vale a determi-nare la competenza territoriale secondo il costante indirizzo

giuri-sprudenziale della Suprema Corte (Cass. Sez. VI, n. 26010, 23.4.2004-9.6.2004, Rv. 229972, Loccisano; nello stesso senso Cass. Sez. VI, n.

22286, 2.3.2006-23.6.2006, Rv. 234722, Savino; Cass. Sez. IV, n. 35229, 30.9.2005, Rv. 232081, Mercato Varquez).

Decreto n. 76/08, fra gli altri

Art. 416 bis. c.p. - art. 74 dpr. 309/90 (associazione di tipo ma-fioso ed associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) - Con-trasto negativo di competenza – luogo di costituzione ignoto – de-terminazione della competenza – luogo dei primi segni di opera-tività – legge istitutiva della Direzione Nazionale Antimafia – deroga alle regole sulla competenza territoriale – art. 51 bis c.p.p. -vis actractiva

Secondo l’indirizzo giurisprudenziale ormai affermatosi (Cass.

Sez. VI, ud. 30.09.2003, n. 4345, dep. 4.02.2004, Arone ed altri, Rv.

228675; Cass. Sez. VI, ud.4.12.2003, n. 2850, dep. 27.01.2004, Odigie Ogneide ed altri, Rv. 229767) deve precisarsi che l’art. 51, co. 3 bis c.p.p. prevede, limitatamente ai reati ivi contemplati, una deroga asso-luta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, e stabilisce la “vis actractiva” di essi nei confronti dei reati connessi, che esulano dalla previsione normativa, anche se si palesino di maggiore gravità (nella fattispecie, il reato as-sociativo ex art. 74 dpr n. 309/1990 era connesso con il più grave reato ex artt. 73 e 80, co. 2 dpr cit., commesso in altro distretto). Tale deci-sione spiega che, con la legge istitutiva della Procura Nazionale Anti-mafia e delle sue articolazioni (DDA) – la quale attribuisce la compe-tenza funzionale, per alcuni reati (tra cui l’art. 74 cit), a norma dell’art.

51, co. 3 c.p.p., all’ufficio del pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente – si è introdotta una deroga alla competenza per territorio all’interno del distretto in favore del Tribunale del capoluogo del distretto stesso. Ma – aggiunge la Corte nella citata sentenza – la portata applicativa del principio ad essa sotteso è ben più ampia: nel senso che, per i reati in essa (art. 51, co. 3 c.p.p.) contemplati, la norma prevede, in sostanza una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per ter-ritorio, anche fuori dagli ambiti distrettuali, e stabilisce una “vis ac-tractiva” di essi (reati) nei confronti dei reati connessi, che esulino dalla previsione normativa, anche se si palesino di maggiore gravità.

Pertanto, è necessario aver riguardo al luogo del commesso reato as-sociativo (art. 74 dpr n. 309/1990), che da solo incardina la competen-za funzionale della DDA.

Di conseguenza, assume rilievo il fatto che, registrandosi una de-roga assoluta all’art. 16 c.p.p., il giudice naturale deve essere indivi-duato in base al criterio principale dell’art. 8 c.p.p. e, se tale criterio si riveli inapplicabile, in base ai criteri sussidiari previsti dall’art. 9 c.p.p.

Dunque, il reato associativo in questione è un reato permanente e quindi la regola generale e principale da applicare è contenuta nel-l’art. 8, co. 3 c.p.p., secondo cui è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione. In difetto di elementi storica-mente certi in ordine alla genesi del vincolo associativo, soccorrono (secondo la stessa giurisprudenza di legittimità) criteri presuntivi che valgono a radicare la competenza territoriale nel luogo in cui il soda-lizio criminoso si manifesti, per la prima volta, all’esterno ovvero si concretino i primi segni della sua operatività, ragionevolmente utiliz-zabili come elementi sintomatici della genesi dell’associazione nello spazio. In tal senso le informative della polizia giudiziaria, le richie-ste di autorizzazioni e decreti per le intercettazioni, il capo di impu-tazione possono offrire elementi di valuimpu-tazione congrui e convergen-ti per ritenere che i primi sintomi della genesi del reato permanente associativo si siano disgelati in un determinato luogo e quindi in un determinato circondario.

Decreto n. 234/09, fra gli altri

Art. 468, 469 c.p. (contraffazione di sigilli o altri strumenti de-stinati alla certificazione, ovvero di impronte di pubblica certifi-cazione) – concorso con i delitti di falso documentale – possibilità – Contrasto negativo di competenza – luogo e momento della creazione del falso strumento.

I reati di contraffazione di sigilli o altri strumenti destinati alla certificazione, ovvero di impronte di pubblica certificazione (artt.

468/469 c.p.) possono concorrere con i delitti di falso documentale. In-vero i beni tutelati e le condotte punite sono diversi, in quanto i delit-ti di contraffazione, tutelando direttamente la fede pubblica in relazio-ne ai mezzi dei quali si serve la pubblica amministraziorelazio-ne per attesta-re la provenienza dell’atto, pattesta-rescindono dalla sussistenza del falso do-cumentale e si perfezionano al momento della creazione del falso stru-mento, il cui uso è oggettivamente destinato alla produzione di una serie indefinita di atti falsi; i delitti di falso documentale, invece, pur diretti alla tutela della fede pubblica, hanno riferimento alle attesta-zioni di verità di fatti giuridicamente rilevanti, come evidenziati nel falso documento (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7553 del 01/03/1999 Ud., dep. 11/06/1999, Rv. 213781, Pavan C.).

Art. 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di pro-dotti con segni falsi) - Contrasto negativo di competenza – intro-duzione nello Stato di prodotti con segni falsi - reato di pericolo – contro la fede pubblica – luogo in cui il bene risulta introdotto

Il reato di introduzione nel territorio dello Stato di prodotti con segni falsi, previsto dall’art. 474 c.p., è reato di pericolo, volto a tutela-re non la libertà di determinazione dell’acquitutela-rente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione (Cass. Sez. V, c.c. 20.9.2004, n.40835, dep. 20.10.2004, Chianella, Rv. 230913); quindi, il delitto si consuma nell’area dogana-le ove sono pervenute, introdotte nel territorio dello Stato per farne commercio, le calzature con il marchio contraffatto.

Decreto n. 139/08

Artt. 477, 482 c.p. ( Falsità materiale in certificati o autorizza-zioni amministrative commessa dal privato) - Contrasto negativo di competenza - reato istantaneo – uso di atto falso – esclusione In un caso di falsità materiale in patente di guida e carta d’iden-tità (artt. 477 e 482 c.p.) questo ufficio, precisando che il reato è istan-taneo e non richiede per la sua consumazione anche l’uso dell’atto falso, ha segnalato che esso si perfeziona nel momento e nel luogo in cui sia stata compiuta la falsificazione. Quando non risulta accertato il luogo della consumazione non può aversi riguardo al criterio previ-sto dall’art. 8 comma 1, c.p.p., né al criterio sussidiario di cui all’art. 9, comma 1, c.p.p., in quanto deve escludersi la possibilità di considera-re “parte dell’azione” la protrazione degli effetti del considera-reato istantaneo e, quindi, attribuire la competenza, per tale via, al giudice del luogo in cui la detenzione e l’uso della res siano stati accertati. Pertanto, deve necessariamente aversi riguardo, trattandosi di indagato noto, al cri-terio sussidiario, dettato dall’art. 9, comma 2, c.p.p., del luogo di resi-denza domicilio o dimora dell’indagato, trattandosi di indagato igno-to, al criterio di cui all’art. 9 comma 3 c.p.p.

Decreto n. 27/08, fra gli altri

Art. 483 c.p. (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) - Contrasto negativo di competenza – dichiarazioni do-ganali - false attestazioni – momento percettivo della falsa dichia-razione - necessità – rilevanza

Ricorre l’ipotesi di cui all’art. 483 c.p. nelle false attestazioni fatte nella dichiarazione doganale perché sia il registro delle operazioni che

le bollette doganali sono documenti pubblici; nell’ipotesi di cui all’art.

483 c.p. il momento consumativo coincide con la percezione della falsa dichiarazione da parte del pubblico ufficiale, non già con il mo-mento in cui il privato forma la falsa dichiarazione, e quindi la com-petenza territoriale va determinata nel luogo in cui la falsa attestazio-ne del privato pervieattestazio-ne al pubblico ufficiale.

Art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata) – Contrasto negativo di competenza – uso di atto falso – necessità – primo atto di uso del documento – rilevanza

Poiché il reato di falsità in scrittura privata richiede per la sua consumazione anche l’uso della scrittura falsificata, si è precisato, in linea con la giurisprudenza affatto costante, che il reato si perfeziona con il primo atto di uso del documento falso.

Si è altresì precisato che, conseguentemente, il reato di falso ma-teriale si consuma nel momento in cui il documento esce dalla dispo-nibilità dell’agente, producendo i suoi effetti giuridici all’esterno nei confronti dei terzi. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata nel senso sopra indicato, in particolare con riferi-mento alla falsità materiale in titoli di credito (cambiali), disciplinata dall’art. 485 c.p., espressamente richiamato dall’art. 491 c.p., che rego-la diversamente soltanto rego-la misura delrego-la pena (cfr. Cass. Pen., Sez. V, 4.12.2002, n. 3925 (dep. 27.1.2003, Rv. 224275), affermando che la consumazione avviene nel momento (e quindi anche nel luogo) di ne-goziazione del titolo falso; o, nel caso di sua spedizione per posta, nel momento e nel luogo in cui esso perviene al destinatario (Cass. Pen.

Sez. V, n. 10699/1979, Rv. 143663);

Decreto n. 35/08, fra gli altri; v. da ultimo decreto n. 201/09 Art. 485 c.p. (Falsità in scrittura privata) – Contrasto negativo di competenza – titoli di credito – uso di atto falso – necessità – luogo di prima negoziazione - irrilevanza

Ma, in caso di negoziazione di assegno, il luogo della prima nego-ziazione può costituire circostanza rilevante agli effetti della identifi-cazione del luogo di consumazione del reato solo se essa è riferibile al presunto autore del reato, mentre rimane del tutto irrilevante se attri-buibile indifferentemente ad uno dei giranti e presentatori, anche in buona fede del titolo.

Art. 515 c.p. (frode nell’esercizio del commercio) e 56 c.p.

(tentativo) – Contrasto negativo di competenza – atto della

conse-gna della merce – atto della produzione della merce – esistenza di contrasto giurisprudenziale – momento consumativi secondo l’uf-ficio di Procura generale

Sul momento e sul luogo di consumazione del reato di frode in commercio la Corte di cassazione ha in tempi assai risalenti prodotto due indirizzi giurisprudenziali, mai ricomposti ad unità. Secondo il primo indirizzo, “In sede penale, al fine di determinare il luogo di com-missione di un reato, appare fallace avere riguardo ad eventuali criteri ci-vilistici, essendo necessario fare riferimento a quella che è la materialità del reato descritta dalla legge. Ora, l’art. 515 C.P., nel delineare il fatto ti-pico del delitto, dà rilevanza soltanto all’atto concreto della consegna al-l’acquirente, atto che da vita all’eventuale inadempimento, nel quale con-siste il comportamento tipico sanzionato dalla norma. È, infatti, al mo-mento suddetto che l’acquirente, ottenuta la disponibilità della cosa, viene a trovarsi nella possibilità di verificare la corrispondenza di essa a quella pattuita o dichiarata dal venditore” (v. Cass., Sez. 6, sent. n. 5166 del 23.5.1984, Audisio; Sez. 6, sent. N. 4897 del 18.1.1983, Mastromau-ro; Sez. 1, sent. n. 1597 del 22.4.1970, Franco; Sez. 1, sent. n. 2631 dell’11.12.1967; e soprattutto Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8383 del 30/01/2003 Cc. (dep. 19/02/2003) Rv. 223297, Confl. in proc. Galvispe-na). Secondo altro indirizzo, “Il reato è di carattere commissivo istan-taneo, perché l’interesse tutelato dalla norma resta leso in modo definiti-vo all’atto della produzione della merce destinata al commercio. Il mo-mento consumativo pertanto è quello del luogo e tempo di produzione”

(Cass. Sez. VI, Sentenza n. 163 del 16/12/1981 Ud. (dep. 09/01/1982) Rv. 151514, Sgambaro).

Questo ufficio ha ritenuto di dover condividere il primo e preva-lente orientamento, secondo cui il luogo della consumazione si identi-fica nel luogo in cui si veriidenti-fica il passaggio del bene dal venditore al-l’acquirente (il secondo indirizzo giurisprudenziale su indicato è inve-ro assai risalente, è rimasto sostanzialmente isolato ed appare espres-so in modo acritico).

Conseguentemente, quando si versi in ipotesi di delitto tentato, il luogo che incardina la competenza territoriale deve essere individua-to in quello della offerta al pubblico del prodotindividua-to.

Decreto n. 14/09

Art. 572 c.p. (Maltrattamenti) - Contrasto negativo di compe-tenza – maltrattamenti – permanenza – esclusione - abitualità – consumazione – ultimo atto

Con riferimento al reato di maltrattamenti si è precisato che il

reato di maltrattamenti è reato abituale poiché è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti i quali, isolatamente considerati, po-trebbero anche non costituire delitto, ma che rinvengono la ratio del-l’antigiuridicità penale nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo, e nella persistenza dell’elemento intenzionale; pertanto, poiché i fatti debbono essere molteplici e la reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabi-le, la consumazione del reato si perfeziona con l’ultimo di questa serie di fatti (cfr. Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3032 del 16/12/1986 Ud. (dep.

13/03/1987) Rv. 175315; Nenna; nella specie la suprema Corte ha disat-teso la tesi, sostenuta dal ricorrente, relativa al rinvenimento della competenza per territorio nel luogo ove aveva avuto inizio la consu-mazione, motivata dalla assimilabilità del reato abituale a quello per-manente; v. anche mass n. 135000; n. 115743; n. 113944).

Decreti n. 96/08; n. 90/09

Art. 589 c.p. (omicidio colposo) - Contrasto negativo di com-petenza – criterio residuale del luogo della prima iscrizione della notizia di reato, in difetto di conoscenza dell’indagato o indagati (ignoti), dell’unicità ovvero della pluralità delle azioni causali in-dipendenti.

Quando non sia noto né conoscibile il luogo oppure i luoghi dove, ai sensi dell’art. 8, co. 2 c.p.p., è avvenuta la condotta attiva o omissiva che ha dato origine alla malattia dalla quale è derivata la morte (intervenuta in luogo diverso, Perugia) occorre indagare circa i luoghi in cui sono state realizzate eventuali colpose condotte cau-sali indipendenti, commesse da soggetti distinti in luoghi diversi, le quali hanno determinato la morte (ipotesi di cui agli artt. 12, co. 1 lett. a) c.p.p. e 16, co. 2 c.p.p.). Ma, se neppure tali luoghi appaiono conoscibili, la competenza territoriale a procedere per il reato ipotiz-zato di omicidio colposo non può essere determinata né ai sensi del-l’art. 8, co. 2 c.p.p., né ai sensi degli artt. 16, co. 2 c.p.p. in relazione all’art. 12 lett. a) c.p.p., né ai sensi dell’art. 9, co. 1 e 2 c.p.p., non es-sendo state individuate, neppure in parte, l’azione o l’omissione dalle quali è derivata la morte della persona offesa e trattandosi di proce-dimento contro ignoti. L’unico criterio suppletivo applicabile ai fini della determinazione della competenza territoriale è, pertanto, quel-lo previsto dall’art 9, co. 3 c.p.p., riferito al luogo ove ha sede l’uffi-cio del p.m. che ha provveduto ad iscrivere per primo la notizia di reato nell’apposito registro.

Decreto n. 218/08

Art. 590 c.p. (Lesioni colpose) - Contrasto negativo di compe-tenza – concetto di malattia – stress logorante – depressione psi-chica - operazione chirurgica non necessaria - momento consu-mativo.

Il reato di lesioni personali colpose è reato istantaneo che si veri-fica nel momento della insorgenza della malattia. In sintonia con la dottrina e con la giurisprudenza di legittimità, può affermarsi che la malattia giuridicamente rilevante cui fa riferimento l’art. 582 c.p. (e di riflesso l’art. 590 c.p. nella forma colposa), se non comprende tutte le alterazioni di natura anatomica (che possono anche mancare) con-templa tuttavia quelle alterazioni da cui deriva una limitazione funzio-nale o un significativo processo patologico o una compromissione, anche non definitiva, ma significativa, di funzioni dell’organismo. In particolare, “Per malattia nella mente ai fini del delitto di lesioni, non si intende soltanto offuscamento o disordine totale o parziale, ma rile-vante, bensì anche indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia dell’attività psichica, con effetto permanente o temporaneo, pure bre-vissimo. Pertanto, anche il cosiddetto shock ed il semplice svenimen-to debbono considerarsi malattia nella mente” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8483 del 04/12/1974, dep.04/09/1975, Rv. 130726).

L’insorgenza della sintomatologia da stress logorante e depressio-ne psichica, perdurata per lungo periodo determina il luogo (ed il mo-mento) della consumazione.

Decreto n. 251/09

Art. 590 c.p. (Lesioni colpose) - Contrasto negativo di compe-tenza – lesioni colpose nel Palazzo di Giustizia- lavoratore non di-pendente - infortunio sul lavoro – configurabilità – criterio di competenza dettato dall’art. 11 c.p.p.

In materia di responsabilità per l’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro relativi agli uffici giudiziari, il dovere di sicurezza incombe (oltre al titolare del potere di spesa, spettante all’organo del comune

In materia di responsabilità per l’igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro relativi agli uffici giudiziari, il dovere di sicurezza incombe (oltre al titolare del potere di spesa, spettante all’organo del comune