2.2. I migranti involontari e il diritto di asilo
2.2.1. Quale straniero?
Neppure un’analisi sistematica della pluralità di fonti che ne regolano la disciplina giuridica permette di individuare una categoria unitaria di stranieri8.
In molti ordinamenti, tra cui quello italiano e quello francese, lo straniero è definito “in negativo”, ossia come persona che non appartiene al gruppo politico col quale esso si relaziona; vale a dire, è straniero colui che non detiene la cittadinanza del
8 F.JULIEN-LAFFERIERE, L’étranger, une catégorie juridique discriminante, in AA.VV., Actes des
journées d’études organisées dans le cadre du séminaire annuel de l’IRMC, Identités et territoires, les catégorisations du social, Tunis, 16-17 février, Tunisi, IRMC, 2001, pp. 13-23.
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luogo ove si trovi9. Tuttavia, assimilare in via generale lo straniero al non-cittadino,
senza operare una distinzione ulteriore tra le diverse figure che compongono la categoria, genera una confusione che non può relegarsi a mera questione formale, coinvolgendo invece la condizione giuridica e le garanzie costituzionali dei soggetti coinvolti. Delineare i sottogruppi che compongono l’insieme stranieri è dunque un’operazione necessaria, in quanto la differenziazione «non è data solo dal diverso quadro giuridico di riferimento, ma anche dalla diversa posizione soggettiva di godimento di determinati diritti e di affermazione di taluni doveri»10.
Con riferimento all’Italia e alla Francia, la categoria di straniero si articola principalmente in: cittadini dell’Unione europea11; cittadini extracomunitari (a loro
volta distinti in regolarmente o irregolarmente entrati e/o soggiornanti sul territorio nazionale); apolidi; non-cittadini che chiedono o godono di una qualche forma di protezione da parte dello Stato ospitante. Questi ultimi possono essere annoverati nella più ampia categoria dei cd. migranti involontari, ossia coloro che, per varie ragioni di ordine politico o umanitario, lascino la propria patria in cerca di protezione da parte di un altro Stato; essa si contrappone alla categoria dei cd. migranti volontari, i quali scelgono di partire dal proprio Paese per andare alla ricerca di una vita dalle migliori
9 E.GROSSO, Straniero (Status costituzionale dello), cit., p. 158; M.C.LOCCHI, I diritti degli stranieri,
cit., p. 17; C.CORSI, Straniero (diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, Annali VI, Milano, Giuffrè, pp. 861-884.
10 M.CONSITO, La tutela amministrativa del migrante involontario. Richiedenti asilo, asilanti e apolidi,
Napoli, Jovene, 2016, p. 220. Si vedano anche P.PASSAGLIA,R.ROMBOLI, La condizione giuridica
dello straniero nella prospettiva della Corte costituzionale, in M. R.SÁNCHEZ (cur.), I problemi
costituzionali dell’immigrazione in Italia e Spagna. II Giornate italo-spagnole di giustizia costituzionale. El Puerto de Santa Marı́a, 3-4 ottobre 2003, Valencia, Tirant Lo Blanch, 2005, pp. 11-
69, p. 13: «Ad una concezione che potremmo definire “manichea” (cittadini versus stranieri) si è andata infatti sostituendo una costruzione “per gradi”, sulla base della quale le categorie di persone prese in considerazione possono essere raffigurate come una serie di cerchi concentrici, il più ampio dei quali, corrispondente alla pienezza dei diritti e dei doveri, contrassegna lo status di cittadino».
11 Secondo A.RUGGERI, Note introduttive ad uno studio sui diritti e i doveri costituzionali degli
stranieri, in Rivista AIC, 2, 2011, pp. 3-4, gli stranieri comunitari «fanno storia a sé». L’autore sostiene
che sia improprio riferirsi ai cittadini di uno Stato membro col termine straniero, «per la medesima ragione per cui il diritto da quest’ultima prodotto non può considerarsi diritto “altro” rispetto a quello interno». Nello stesso senso P.PASSAGLIA,R.ROMBOLI, La condizione giuridica dello straniero nella
prospettiva della Corte costituzionale, cit., p. 14, ove gli autori sostengono che la nozione di straniero
non possa includere anche i cittadini di un Paese membro dell’Unione europea. Si veda anche B. NASCIMBENE, Comunitari ed extracomunitari: le ragioni del doppio standard, in AA.VV., La
condizione giuridica dello straniero nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, Giuffrè,
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condizioni economiche e sociali12. Tale distinzione «di carattere strutturale»13, seppur
ritenuta anacronistica da autorevole dottrina14, permette invero di porre in rilievo il
favor degli ordinamenti democratici nei confronti dei migranti involontari, la cui disciplina giuridica relativa all’ingresso e al soggiorno sul territorio è sovente in deroga a quella più genericamente riferita agli extracomunitari. Non può certamente negarsi la natura mista dei flussi migratori odierni15, tale per cui appare tutt’altro che agevole
porre un confine atto a distinguere coloro che migrano per ragioni politiche e umanitarie da chi è invece spinto da questioni economiche. Peraltro, nelle narrazioni dei viaggi dei migranti è ricorrente l’intreccio tra push factors di varia natura16, sì che
una netta categorizzazione si rivela invero difficile da rintracciare nei fatti17. Se, da un
lato, è del tutto condivisibile l’affermazione per cui «la effettiva differenza tra le due situazioni […] tende sempre più ad attenuarsi e la condizione economica a confluire, se non ad identificarsi, in larga misura, con fatti ed eventi politici legittimanti, in quanto tali, la richiesta […] della privilegiata concessione dell’asilo»18, la diversità
delle situazioni giuridiche che vengono a crearsi con riferimento alle due categorie è 12 L.TRIA, Stranieri, extracomunitari e apolidi: la tutela dei diritti civili e politici, Milano, Giuffrè,
2013, pp. 402-408; L.ZANFRINI, Sociologia delle migrazioni, Roma-Bari, Laterza, 2004, pp. 30-35. Si veda anche V. LASSAILLY-JACOB, Migrants malgré eux. Une proposition de typologie, in V.
LASSAILLY-JACOB, J.-Y. MARCHAL, A. QUESNEL (cur.), Déplacés et réfugiés : la mobilité sous
contrainte, Parigi, IRD, 1999, pp. 27-48. M.NOCELLI, Il diritto dell’immigrazione davanti al giudice
amministrativo, in Federalismi.it, 5, 2018, parla a tal proposito di summa divisio (pp. 3-4). Utilizza la
medesima classificazione P. LAGRANGE, L’appréhension du phénomène migratoire par le droit
international, in Revue critique de droit international privé, 1, 2017, pp. 27-35.
13 M.BENVENUTI, Il diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale italiano. Un’introduzione, Padova,
CEDAM, 2007, pp. 98-103, a sostegno ex multis della classificazione qui adottata. Per un’analisi della “categorizzazione” dei migranti nella letteratura internazionale, con particolare riferimento alla dottrina relativa alle migrazioni forzate e a quelle illegali, si veda S.SCHEEL,V.SQUIRE, Forced Migrants as
“Illegal” Migrants, in E.FIDDIAN-QASMIYEH,G.LOESCHER,K.LONG,N.SIGONA (cur.), The Oxoford
Handbook of Refugee and Forced Migration Studies, Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 188-
200. Sul concetto di migrazione forzata si veda ancheG.S.GOODWIN-GILL,K.NEWLAND, Forced
Migration and International Law, in T.A.ALEINIKOFF,V.CHETAIL (cur.), Migration and International
Legal Norms, L’Aia, TMC Asser Press, 2003, pp. 123-136.
14 L.FERRAJOLI, Diritti fondamentali, in ID. (cur.), Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Roma-
Bari, Laterza, 2001, pp. 5-40, spec. p. 25, ove l’autore afferma che la distinzione in questione risalga a «una fase paleoliberale del costituzionalismo».
15 Sul carattere misto dei flussi, si vedano A.RICCI, Il Mediterraneo, le rotte migratorie e i flussi misti,
in Affari Sociali Internazionali. Nuova Serie, 3-4, 2015, pp. 83-98; P.FARGUES, Un million de migrants
arrivés sans Visa en Europe en 2015: qui sont-ils?, in Population & Sociétés, 4, 2016, pp. 1-4.
16 «La frontière qui sépare les réfugiés des migrants économiques n’est pas facile à tracer dans un monde
où l’instabilité politique et la guerre civile sont intimement liées au sous-développement économique». Così I. ATAK, L’européanisation de la politique d’asile : un défi aux droits fondamentaux, in
Criminologie, 1, 2013, pp. 33-54, p. 35.
17 A.CINIERO, Migranti economici e migranti politici: retoriche di una distinzione, agosto 2016, in
ww.meltingpot.org.
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comunque tale da giustificare la scelta di studiare i fenomeni e i loro rapporti con gli ordinamenti in maniera distinta19.
A tal proposito, non può ignorarsi una diffusa tendenza da parte delle classi politiche a enfatizzare la contrapposizione tra migrazione umanitaria ed economica, al fine di distinguere coloro che hanno diritto a entrare nel territorio nazionale e ricevervi tutela da coloro che, al contrario, non possono essere accolti20. Nel contesto di –
presunta21 – crisi migratoria, in cui una “selezione all’ingresso” è percepita come
sempre più imprescindibile, solo coloro che riescano a dimostrarsi22 dei “veri
rifugiati”23 sono legittimati a soggiornare nei territori nazionali europei e fruire dei
19 La stessa giurisprudenza costituzionale italiana ha più volte ribadito la differenza sostanziale che
intercorre tra migrazioni involontarie e migrazioni economiche. Si pensi alla sentenza n. 5/2004, nella quale pronunciandosi sull’istituto dell’espulsione dello straniero il giudice delle leggi ha affermato: «l’istituto dell’espulsione si colloca in un quadro sistematico che, pur nella tendenziale indivisibilità dei diritti fondamentali, vede regolati in modo diverso — anche a livello costituzionale (art. 10, terzo comma, Cost.) — l’ingresso e la permanenza degli stranieri nel Paese, a seconda che si tratti di richiedenti il diritto di asilo o rifugiati, ovvero di c.d. “migranti economici”. E così, per l’aspetto che qui interessa, mentre il pericolo di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali preclude l’espulsione o il respingimento dello straniero (art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998), analoga efficacia “paralizzante” è negata, in linea di principio, alle esigenze che caratterizzano la seconda figura» (considerato in diritto, par. 2.2).
20 Così anche F.CORTESE, La difficile “classificazione” dei migranti, in M.SAVINO (cur.), La crisi
migratoria tra Italia e Unione Europea. Diagnosi e prospettive, cit., pp. 141-172, p. 143.
21 M.TISSIER-RAFFIN, La crise européenne de l’asile : l’Europe n’est pas à la hauteur de ses ambitions,
in La Revue des droits de l’homme, 8, 2015; K.AKOKA, Crise des réfugiés ou des politiques d’asile?, in La Vie des Idées, maggio 2016, disponibile all’indirizzo web https://laviedesidees.fr/Crise-des- refugies-ou-des-politiques-d-asile.html; E.BLANCHARD,C.RODIER, Crise migratoire : ce que cachent
les mots, in Plein Droit, 111, 2016.
22 «Cette logique de sélection en entraîne nécessairement une autre, qui est celle de la quête infinie de
la preuve : preuve de la persécution, preuve de la souffrance, preuve de la cause matérielle et concrète du départ forcé». Così M.AGIER,A.-V.MADEIRA, Introduction, in ID. (cur.), Définir les réfugiés, Parigi,
PUF, 2017, pp.5-8, p. 7.
23 È invero diffusa la tendenza a un generalizzato sospetto verso il richiedente asilo, consistente nel
dubitare dell’effettivo bisogno di protezione-politico umanitaria, la quale verrebbe invece chiesta dallo straniero per trovare una qualche via d’accesso al soggiorno regolare nello Stato di destinazione non disposto ad accoglierlo come migrante economico. La questione è di non poco rilievo e presenta caratteri di fondatezza, nel senso che sono numerose le richieste di asilo presentate al fine di evitare o quantomeno posticipare il respingimento. Per questo motivo, il diritto euro-unitario prima e le legislazioni nazionali poi hanno introdotto una serie di disposizioni volte a disincentivare le domande di protezione strumentali, predisponendo in particolare procedure accelerate per il trattamento di queste ultime. Si pensi in tal senso alla direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, nella quale è affermato che «Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di protezione internazionale è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest’ultimo non adduca controindicazioni» (Preambolo, Par. 40). Ad ogni modo, non può ignorarsi come il problema sia intimamente connesso alle ridotte possibilità di fare ingresso in Europa per motivi lavoratori tramite canali regolari (con riferimento all’Italia, si pensi alle quote ridotte di stranieri che possono accedere previste nei decreti flussi annuali).
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diritti fondamentali ivi riconosciuti; tutti gli altri dovranno invece lasciare il territorio, in nome della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblici interni. È la ormai frequente retorica del “non possiamo accogliere tutti”24.