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4 Sull’amministrazione di una prefettura distrettuale

L’abbondante mole di informazioni che Flavio Giuseppe ci tramanda in seno alle vicende della Giudea nella prima metà del I secolo d.C. acquisisce un valore maggiore se svincolata dal particolarismo nel quale è stata costretta da parte della storiografia. Anziché essere considerate prova di una peculiare e unica istituzione, peraltro smentita sia dal contesto siriano sia, più in generale, da coevi istituti ana- loghi sparsi in tutto l’Impero, tali notizie possono piuttosto ambire a ruolo illustra- tivo, per quanto specifico, di quale fosse la prassi amministrativa presente in una praefectura distrettuale. Non è infatti necessario postulare che la dialettica istituzio- nale attestata per la Giudea sia estendibile tout court a tutte le altre prefetture distrettuali, per ammettere che talune pratiche, alcune prerogative e, in generale, la posizione del prefetto rispetto al governatore provinciale, possano essere assunte come modus administrandi di questa formula. L’epigrafia, d’altra parte, può e deve assicurare, quando possibile, un riscontro alle fonti letterarie. L’estensione tempo- rale e spaziale che ebbero le prefetture nell’Alto Impero è in tal senso non solo prova del successo riscosso da questa formula presidiale, ma anche e soprattutto la dimo-

115 Rispettivamente Ios., AI, XVI, 344, in cui secondo ECK2008, p. 221 il termine deve essere tra-

dotto «führende (römische) Funktionsträger in Syrien»; Ios., BI, II, 66. 116 Tac., Ann., XII, 54, 3-4; Tac., Hist., V, 10.

117 Si veda ad esempio Ios., BI, III, 122 dove vengono correttamente definiti il rango e i titoli dei

legati legionis, dei praefecti cohortis e dei tribuni militum; si cfr. inoltre la precisa attribuzione in

Ios., AI, XIV, 236; cfr. Ios., AI, XVI, 171 s. 118 Su cui sotto, paragrafo 5.5, o.

strazione dell’inesattezza della presunta peculiarità della Iudaea nell’orizzonte pro- vinciale dell’epoca.

a) Nomina

Allo stesso modo dei legati pro praetore, dei legati di legione, dei tribuni angu- sticlavi e dei prefetti auxiliorum119, anche la nomina del prefetto di Iudaea spettava all’imperatore. Giuseppe lo ricorda120 in occasione dell’invio, uJpo; Kaivsaro~, del primo prefetto nel 6 d.C. L’esclusività imperiale nella nomina dei praefecti è accredi- tata dal fatto che il legato Vitellio mandò in Giudea uno dei suoi comites, Marcellus, «Oujitevllio~ Mavrkellon tw`n aujtou` fivlwn ejkpevmya~ ejpimelhth;n toi`~ ΔIoudaivoi~», in attesa della nomina di un successore di Pilato, inviato nel frattempo a Roma da Tiberio121; il fatto che Marcellus fosse solamente un preposto pro tempore è confer- mato dalla repentina nomina da parte di Gaio di un nuovo prefetto. La nomina imperiale è peraltro indirettamente provata dall’assegnazione di mandata, nei quali l’imperatore conferiva al prefetto poteri e mezzi per adempiere al compito a cui era assegnato. Ciò almeno è quello che si può desumere da una lettera dell’epistolario pli- niano, in cui l’effettivo di Gavius Bassus, prefetto della costa pontica, era fissato nei mandata di Traiano122. I poteri concessi al prefetto di Giudea, di cui narra Flavio Giuseppe123, erano di certo elencati nei mandata assegnati al primo praefectus invia- to nella regione da Augusto.

L’epigrafia non ci fornisce una chiara notizia a riguardo, sebbene sia agevole, fra le righe, trarre indicazioni in tal senso da diversi documenti. Si veda ad esempio l’i- scrizione di Sex. Iulius Rufus, praefectus civitatum Barbariae in Sardinia124 in cui si rende noto che il personaggio era anche un evocatus divi Augusti. L’evocatio dipende- va esclusivamente dall’imperatore, così come la nomina presso un qualsiasi ruolo amministrativo, logistico o militare125; è inoltre probabile che la nomina a prefetto distrettuale fosse mutuata dalla nomina a prefetto di truppe ausiliarie dislocate nel distretto assegnato126.

119 Dio, LIII, 15, 2. 120 Ios., AI, XVIII, 2 121 Ios., AI, XVIII, 89.

122 Plin., Epist., X, 22: et mihi scripsit Gavius Bassus non sufficere sibi eum militum numerum, qui

ut daretur illi, mandatis meis complexus sum. Cui quae rescripsissem, ut notum haberes, his litte- ris subici iussi. Multum interest, res poscat an hoc nomine eis uti latius velit. Nobis autem utilitas demum spectanda est, et, quantum fieri potest, curandum ne milites a signis absint. Si trattava di

una pratica abituale, non determinata da circostanze particolari; cfr. SHERWIN-WHITE1966,

pp. 590 s. 123 Ios., AI, XVIII, 1-4. 124 Sopra, paragrafo 2, n. 9.

125 Cfr. sotto, Capitolo 4, paragrafo 3. 126 Sopra, paragrafo 2, nn. 13, 14, 20, 23, 24.

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Alla base della nomina a prefetto distrettuale vi era necessariamente il favore imperiale. Il limitato numero di incarichi amministrativi affidati ai cavalieri nei primi decenni dell’Impero, d’altra parte, lo presupponeva. Ciò è riscontrabile per Lusianus Hirrutus, beneficiato verosimilmente da Germanico, allorché era primipilo sul Reno127 e poi suo praefectus municipale tornato in patria; C. Baebius Atticus, nominato da Claudio tribuno pretoriano dopo le due prefetture presidiali nelle Alpi e in Mesia128; L. Titinius Glaucus Lucretianus, duovir IIII quinquennalis primus creatus beneficio divi Claudi e praefectus Neronis a Luni, prima di essere nominato tribuno e prefetto delle Baleari dall’ultimo dei Giulio-Claudi129; L. Antonius Naso, honoratus albata decursione da Nerone, prima della nomina alla prefettura130; il liberto di Claudio, Antonius Felix, preposto alla Giudea, o ancora Iulius Paelignus, Claudio familiaris, da noi stimato pre- fetto distrettuale di Cappadocia131.

Per quanto riguarda la remissione del mandato, dalle parole di Giuseppe, si deduce che il legato aveva la facoltà di inviare il prefetto presso l’imperatore, il quale era il solo che in ultima istanza ne valutava l’operato132. A tal proposito, degne di nota sono le parole di Giuseppe, secondo cui Pilato fu inviato presso Tiberio dal legato Vitellio in ottemperanza ad un ordine che non poteva rifiutare: «eij~ ‘Rwvmhn hjpeivge- to tai`~ Oujitellivou peiqovmeno~ ejntolai`~ oujk o]n ajnteipei`n»133; si trattò di una disposizione impartita dal legatus Augusti pro praetore piuttosto che dall’imperatore, eventualità, quest’ultima, che renderebbe l’informazione di Giuseppe riguardo l’in- sindacabilità degli ordini del tutto pletorica e superflua.

b) Il prefetto come UNTERSTATTHALTER

Come chiarito sopra, le molteplici notizie fornite da Giuseppe in merito agli interventi dei legati di Siria in Giudea non lasciano dubbi sulla subordinazione del prefetto, condizione giustificabile unicamente dall’appartenenza territoriale della Iudaea alla provincia di Siria134. Ciò è confermato, oltre che dalla rimozione di Pilato ordinata da Vitellio, anche dal censimento effettuato da Quirino in Giudea135, non-

127 Sopra, paragrafo 2, n. 2. 128 Sopra, paragrafo 2, n. 1. 129 Sopra, paragrafo 2, n. 15. 130 Sopra, paragrafo 2, n. 7.

131 Rispettivamente paragrafo 5.5, o e paragrafo 5.5, q.

132 Cfr. paragrafo 5.5, o, in merito alla facoltà concessa da Claudio a Quadratus, legato di Siria, di poter giudicare i preposti alla Samaria e alla Galilea.

133 Ios., AI, XVIII, 89.

134 Sulla seconda provincializzazione della Giudea ad opera di Claudio, cfr. sotto, paragrafo 5.5, o. 135 Ios., AI, XVIII, 1-4. Il censimento del 6 d.C. riguardò tutta la provincia di Siria e dunque il

censimento in Giudea «was a mere coincidence», dovuta all’annessione del regno di Archelao in quello stesso anno; cfr. COTTON1999, p. 78. La conferma che il censimento del 6 a.C. 03STU_Faoro_03 copia.qxd 15-04-2011 13:28 Pagina 116

ché dalle visite di Vitellio in Gerusalemme136e dall’intenzione di quest’ultimo di attra- versare la Giudea in armi137, tutte azioni che, in presenza di una provincia autonoma, avrebbero prospettato il reato di crimen laesae maiestatis da parte del legato di Siria138. Gli stessi provinciali erano ben consapevoli dello stato delle cose, come si evince dalle lamentele del Samaritani presso il legato Vitellio in ordine all’operato di Pilato139.

L’esempio giudaico non è isolato ed è rapportabile ai distretti prefettizi ispanici, per i quali possediamo un confronto letterario oltre che documentario, specificatamen- te in riferimento alla prefettura delle isole Baleari, parte integrante delle provincia di Hispania Citerior. A fronte di un buon numero di documenti epigrafici che rammen- tano l’assunzione da parte di cives dei centri urbani delle Baleari del flaminato della Hispania Citerior140, fa eco la formula provinciae di Plinio, in cui si ricorda l’appartenen-

ebbe realmente luogo è fornita anche dalla nota iscrizione in cui si rammenta il censimento della città di Apamea da parte di un cavaliere iussu Quirini; CIL III, 6687 = ILS 2683. In gene- rale, su questo e sul censimento che le Sacre Scritture riferiscono alla nascita di Cristo, su cui diffusamente FIRPO1983. Cfr. ampio dibattito con bibliografia in RAOSS1985 e BOFFO1994,

pp. 178 ss.

136 Vitellio, nominato legatus pro praetore della Siria visitò Gerusalemme (36 d.C.; Ios., AI, XV 405): qui il popolo gli chiese di poter riavere l’abito sacerdotale sorvegliato dai Romani presso la cittadella Antonia; il legato scrisse a Tiberio per avere una risposta. Il medesimo anno (Ios.,

AI, XVIII, 88-89) i Samaritani, accusato Pilato di eccidi e violenze contro di loro, si rivolsero

al legato e questi mandò il prefetto a Roma a rispondere del suo operato presso l’imperatore; dopo la partenza di Pilato, (fine 36-inizio 37 d.C.), Vitellio tornò a Gerusalemme durante la Pasqua dell’anno seguente per portare l’assenso di Tiberio alla richiesta mossa l’anno prima (Ios., AI, XVIII, 90); nell’occasione decurtò alcune tasse (municipali), rimosse Caifa dal sommo sacerdozio e nominò Giovanni (Ios., AI, XVIII, 95); nella Pentecoste dello stesso anno (Ios., AI, XVIII, 121-124), mentre muoveva guerra ad Arete, lasciato momentaneamente l’esercito, entrò a Gerusalemme e destituì Giovanni con Teofilo quale sommo sacerdote; in tale occasione, sapu- to della morte di Tiberio, fece giurare fedeltà al popolo ebraico verso il nuovo imperatore. Seguendo la cronologia di LÉMONON1981, pp. 243 ss. le visite di L. Vitellio a Gerusalemme

furono tre: nel 36 d.C., nella Pasqua del 37 d.C. e durante la Pentecoste del medesimo anno. 137 Ios., AI, XVIII, 121.

138 La giustificazione dell’azione di Vitellio in Giudea sortirebbe secondo alcuni (LÉMONON1981,

pp. 66, 70 s.) dall’assegnazione a quest’ultimo di poteri straordinari su tutto l’Oriente, ipotesi suggerita da un passo di Tacito Ann., VI, 32, (35 d.C.), in cui lo storico afferma che «[…] et

cunctis, quae apud Orientem parabantur, L. Vitellium praefecit». In un altro brano, Tacito però

definisce Vitellio semplicemente praeses; in realtà, tutto lascia supporre che il legato di Siria operi «with ordinary powers», MAGIE1950, p. 1364 e nota 39, in tutte le sue azioni, quali la conqui-

sta della Cieta Cappadocica (Tac., Ann., VI, 41) e la campagna contro Arete, interrotta per la sopraggiunta morte di Tiberio (Ios., AI, XVIII, 115). Nulla lascia sospettare che il legato si avval- ga di poteri straordinari paragonabili a quelli concessi a Gaio Cesare, a Germanico o a Corbulone; cfr. DABROWA1998, pp. 38 ss.

139 Ios., AI, XVIII, 88. 140 MAYER1991, pp. 171 s.

118 Davide Faoro

za dell’arcipelago al conventus giuridico di Carthago Nova141. Allo stesso modo la prefet- tura d’Asturia faceva parte del conventus Asturicensis142. Sappiamo da Tacito che Galba, legatus pro praetore della Hispania Citerior, poco prima dell’assunzione dell’Impero, tenne udienza proprio a Carthago Nova, dove fece convenire dalla più prossima delle isole Baleari, forse Maiorca, un giovane nobile romano esiliato da Nerone143. Presso il forum del centro isolano di Pollentia, nella dedicatio di un tempio144, compare alla prima linea il dedicante dell’opera, il legato della Tarraconense, e quindi, come curatore, un [—-]ro leg(ato) da intendersi come un [praef(ectus) p]ro leg(ato) delle Baleari.

Alla medesima logica della «pyramide des responsabilités»145 deve ascriversi anche l’iscrizione da Copto, in Egitto, una Bauinschrift146, nella quale il prefetto di Berenice compare dopo il prefetto d’Egitto ed il praefectus castrorum. Dall’Egitto pro- vengono peraltro i documenti più illuminanti a tal proposito. Si tratta delle iscrizio- ni d’epoca vespasianea147provenienti dal deserto Orientale, nei quali si legge che L. Iulius Ursus, praefectus Aegypti, al ritorno da una visita nel distretto, [re]dien[s] a B[ern(icide)], ordinò, iussit, di migliorare, fortius, un in[secur]um praesidium e di costruire un inventum praesidium et lacus, al prefetto di Berenice, cura(m) agente M(arco) Trebonio Valente pr(aefecto) mont(i)s Bernicidis.

c) Ruolo

Il prefetto è il rappresentante di Roma sul distretto assegnatogli. In Giudea, egli possiede una propria residenza ufficiale a Cesarea148, «Iudaeae caput est», dirà più tardi Tacito149. La scelta cadde sulla residenza principale della famiglia di Erode. Nel caput era situato il praetorium del prefetto (Ios., BI, II, 171). A Gerusalemme, la residenza del prefetto era situata nell’ex palazzo regio di Erode (Philo, Leg. ad Gaium, 299). Pontius Pilatus tributa i massimi onori a Tiberio, al quale deve la sua posizione: il prefetto introduce delle imagines dell’imperatore a Gerusalemme150 e dedica degli scudi dorati a Tiberio. All’infuori della Giudea,

141 Plin., NH, III, 4, 5. 142 Plin., NH, III, 4, 18. 143 Suet., Galba, 10, 1. 144 Sopra, paragrafo 2, n. 16. 145 CHASTAGNOL1988, pp. 60 ss. 146 Sopra, paragrafo 2, n. 27 b. 147 Sopra, paragrafo 2, nn. 26 a-b. 148 HAENSCH1997, p. 227 ss.

149 Tac., Hist., II, 78, 4.

150 Rispettivamente Ios., BI, II, 169; Philo, Leg. ad Gaium, 299-305; nel primo caso Pilato, a fron- te delle reiterate proteste, ritornò sulla sua decisione; nel secondo caso, a seguito di una supplica a Tiberio di una delegazione ebraica composta da nobili e famigliari di Erode Antipa, già respin- ta da Pilato, si provvide a trasferire gli scudi nel tempio di Augusto a Cesarea; vedi a proposito, LÉMONON1981, p. 137 ss. e pp. 205 ss.

sappiamo che Glaucus Lucretianus, praefectus pro legato delle Baleari decretò duran- te il suo mandato un votum a Nerone (n. 15).

d) Comando militare

L’epigrafia ci restituisce, per la prima età giulio-claudia, un profilo di praefectus decisamente connesso alla sfera militare. Si tratta come visto di ufficiali equestri, primi- pili, evocati o tribuni ai quali, parallelamente al controllo su di un territorio, veniva con- cesso il comando su truppe ausiliarie. Quest’ultime potevano essere una (n. 13, 20), due (n. 14) o imprecisate (n. 2) in ordine all’estensione e allo specifico contesto di ogni distretto; come notato sopra151, all’interno della medesima prefettura, le unità variava- no in rispetto alle mutevoli condizioni di sicurezza della medesima. Quanto alla Giudea, le truppe furono in un primo momento le medesime a disposizione dell’etnar- ca Archelao152. Si tratta di quatto cohortes e un’ala di cavalleria, dislocate a Cesarea e a Sebastea; distaccamenti erano presenti nella fortezza Antonia e nel palazzo stesso di Erode153. Tali unità facevano comunque parte del contingente della provincia, di cui la prefettura era parte integrante. In alcuni casi, fra le prerogative del prefetto vi era forse (ma di questo non abbiamo prova diretta) la leva di popolazioni locali o territorialmen- te prossime alla prefettura154. In Iudaea, i soldati erano reclutati nei territori non ebrei della prefettura155. Quanto all’impiego, in Giudea156come altrove157, tali auxilia erano destinati ad azioni di polizia, di lotta al brigantaggio158e di controllo delle vie di comu- nicazione159; comunque erano destinati a impieghi a bassa intensità.

e) Altre prerogative

Fra le prerogative che sono state addotte, ancora di recente160, in favore dell’au- tonomia del prefetto di Giudea vi è l’assegnazione a quest’ultimo dello ius gladii. La notizia è fornita da Giuseppe161, il quale ricorda che Coponius venne investito da

151 Paragrafo 2, nn. 14, 17. 152 GABBA1999, p. 136.

153 Sui distaccamenti delle truppe ausiliarie in Giudea, cfr. SMALLWOOD, p. 147; LÉMONON1981, p.

104; MOR1986, pp. 575 ss.; ISAAC1990, p. 635.

154 Capitolo 4, paragrafo 3. 155 SPEIDEL1982-1983.

156 Ios., BI, II, 172 e 176; Luc., 13, 1. 157 Cfr. Capitolo 4, paragrafo 1.

158 Alcuni reparti dovevano aver maturato una certa esperienza in questo campo; si veda ad esem- pio la cohors VII Lusitanorum, SPAUL2000, s.v., con tutta probabilità trasferita dalla Sardegna alla

Numidia, dove prestò servizio sotto il praefectus Gaetullicarum, Calpurnius Fabatus (n. 20). 159 Cfr. paragrafo 5.7, t.

160 KIRNER2004, pp. 178 ss.

120 Davide Faoro

Augusto della facoltà di portare la spada al momento della sua designazione a prefet- to della Giudea, «Kwpwvnio~ pevmpetai mevcri tou` kteivnein labw;n para; Kaivsaro~ ejxousivan», concetto ribadito nelle Antiquitates162, in cui si ricorda che il primo pre- fetto fu inviato da Augusto con tutti i poteri, «ejpi; pa`sin ejxousiva/». Letteralmente, si trattava della facoltà di mandare a morte un soldato, nello specifico giudaico, non un cittadino, bensì un miles della truppe ausiliarie163. Per estensione164, tale potere ricadeva anche sui peregrini sottoposti alla sua autorità, come dimostra il processo a Gesù165. Il fatto che Giuseppe citi esplicitamente tale prerogativa non determina in nessun caso una concessione straordinaria al solo prefetto di Giudea. Non possedia- mo nessun’altra fonte letteraria che ci informi delle pratiche amministrative tenute da un prefetto presidiale; ma è sufficiente constatare che il titolo portato da Pilato è il medesimo riscontrato presso le altre prefetture coeve, senza alcuna specificazione aggiuntiva166che avrebbe invece dovuto comparire, qualora il praefectus Iudaeae aves- se posseduto una facoltà straordinaria (come ad esempio praefectus iure gladii) e fosse quindi detentore di un potere maggiorato. In realtà, la possibilità di comminare la pena capitale ad un peregrinus era un potere quantomeno necessario per una figura destinata al controllo di popolazioni riottose in territori di recente acquisizione. Detto questo, non è implicito che tutti i prefetti presidiali abbiano goduto di tale autorità; ma ciò non crea alcun problema interpretativo, semmai prova una volta di più la malleabilità propria dell’istituto prefettizio.

Quanto alla prassi amministrativa, in Giudea il prefetto amministrava la giusti- zia (limitata ai peregrini), diritto che peraltro egli esercitava solo in casi eccezionali, lasciando il giudizio ordinario, civile e penale, ai tribunali locali; sembra probabile, tuttavia, che al prefetto fosse riservata l’esecuzione della pena, qualora di natura capi- tale. Abbiamo notizia che Pilato apprestava il suo tribunale presso lo stadio di Cesarea167e a Gerusalemme presso il palazzo di Erode168. Non stimo tuttavia che fosse invalsa in questi distretti la pratica del conventus annuale; le nostre informazio- ni infatti si concentrano solamente su Cesarea e Gerusalemme e per quest’ultima località le notizie riportate da Flavio Giuseppe sul tribunale prefettizio si riferiscono sempre a particolari situazioni169.

Un prefetto distrettuale non era un procurator nell’accezione preclaudiana del termine, ovvero non si occupava della riscossione finanziaria, né della gestione del patrimonio dei Cesari. Quest’errore, ancora comune170, deriva in buona parte dall’a-

162 Ios., AI, XVIII, 1-4.

163 Ios., BI, II, 231: Cumanus manda a morte un soldato.

164 In generale, sullo ius gladii di una governatore-procuratore vedi Capitolo 5, paragrafo 2. 165 Per la sterminata bibliografia in materia, si rimanda allo studio di COHN2000.

166 Cfr. ECK2007a, pp. 40 s.

167 Ios., BI, II, 172. 168 Ios., BI, II, 175.

169 Fonti raccolte da HAENSCH1997, p. 548.

170 LICANDRO2007, pp. 47 S.

nacronistica sovrapposizione fra queste figure subalterne e i successivi procuratori governatori, i quali, unici nel panorama provinciale, assommavano nella stessa per- sona l’amministrazione della giustizia, il comando militare e la gestione del fiscus pro- vinciale. La questione è semplicemente risolvibile osservando il sistema di riscossio- ne finanziaria introdotta da Augusto e perseguita da Tiberio, il quale prevedeva un numero estremamente limitato di procuratores, destinati al controllo tributario di ampie macroregioni, spesso raggruppanti diverse province. L’esempio più antico è quello del liberto Licinius che divenne procurator di Augusto di tutta la Gallia Comata, la quale, fu poi in parte assegnata ad un procurator [Ti(beri) Caes(aris) Augu]sti Gallia[rum Aquit]aniae et [Lugdunens]is171, a cui faceva da contraltare il pro- curatore della Belgica e delle legioni renane. Tali funzionari si occupavano di diverse province o di una sola (se fortemente guarnigionata), ma mai di una parte di provin- cia come era la modesta Iudaea. Poteva accadere, in condizioni straordinarie, che vi fosse la necessità della nomina di un procurator per un piccolo distretto che normal- mente non avrebbe richiesto un funzionario ad hoc. È il caso di Q. Octavius Sagitta, procurator Caesaris Augusti in Vindalicis et Raetis et in valle Poenina per annos IIII, et in Hispania provincia per annos X, et in Suria biennium172, attivo in Rezia verso il 15 a.C.173. Come suggerito dalle successive tappe nelle province pesantemente guarni- gionate di Spagna e Siria, risulta chiaro che l’invio di un procuratore in un distretto relativamente piccolo come la Rezia e la Vindelicia avvenne in un momento in cui il territorio ospitava diverse unità di fanteria pesante cittadina. Nel 2002, 2003 e 2004 sono venute alla luce nella valle dell’Oberhalbstein, nei Grigioni, una serie di ghian- de missili174, prima testimonianza diretta delle legioni impegnate nell’offensiva con- dotta da Tiberio nel 15 a.C.175, in parallelo all’azione guidata da Druso. Di quest’ul- tima campagna, è emersa presso Oberammergau nei primi anni Novanta la punta di una freccia da balestra riportante la dizione leg(ionis) XIX, unità nota per essere poi scomparsa nella clades Variana176. Ciò consente di portare almeno a quattro le legio-

171 CIL X, 3871: [— Vitr]asio C(ai) f(ilio) / [— P]ollioni / [procu]ratori / [Ti(beri) Caes(aris) Augu]sti

Gallia/[rum Aquit]aniae et / [Lugdunens]is praef(ecto) eq(uitum) / IIIIvir(o) / [quin]q(uennali) d(ecreto) d(ecurionum); cfr. ECK1981, pp. 250 s.

172 AE 1902, 189 = ILS 9007 = AE 1977, 241 = Suppl. It. n.s. V (1989), p. 111, n. 7; cfr. da ulti- mo FAORO2008a.

173 Il mancato appellativo di divus nella stele sepolcrale di questo cavaliere porta ad una data prece- dente al 14 d.C., mentre la successione di cariche municipali, tre quinquennalità, rivestite una