I criteri utilizzati per la selezione 1 A matter of feel
4. Un altro strumento di non decisione: le doctrines of
4.4. La teoria della political question
La dottrina della political question è considerata da Bickel il momento di massima espressione della discrezionalità sul “se decidere”, la forma più alta di esercizio del judicial restraint310, nella misura in cui consente alla Corte di porsi in modo equilibrato nelle relazioni con gli altri attori istituzionali, dotati di una legittimazione senza dubbio maggiore, in quanto direttamente eletti, ed evitare così una sovraesposizione che avrebbe l’ulteriore conseguenza di danneggiare la propria immagine di fronte all’opinione pubblica311. Se per funzione
è analoga a quella delle altre passive virtues, la teoria della political question se ne discosta in ordine all’efficacia, che non è limitata al singolo caso concreto ma attiene a questioni di interpretazione costituzionale, per cui una pronuncia che dichiari una certa materia “politica” vale tendenzialmente a precluderne qualsiasi esame futuro. Come per le altre doctrines of justiciability, anche la nozione di “questione politica” è estremamente vaga, sia per la sfuggevolezza del concetto in sé, sia perché la stessa Corte suprema non ha provveduto a fare chiarezza, limitandosi a richiamare costantemente la giurisprudenza del caso Baker v. Carr312, in cui per la prima volta si è tentato di fare un po’ di ordine e dare delle indicazioni per distinguere
310 Tuttavia, non manca chi guarda alla political question doctrine con atteggiamento
critico, ritenendo che gli stessi obiettivi potrebbero essere raggiunti mediante l’utilizzo di altre doctrines, oppure escludendone in toto qualsiasi validità, secondo la visione per cui il giudice non può sottrarsi all’obbligo di pronuncia. Sul punto, BARSOTTI, op.cit., p. 208, 209.
311 Cfr. BARSOTTI, op. cit., pp. 198, 199. 312 369 U.S. 186 (1962).
le questioni politiche dalle altre giustiziabili313. Alle ipotesi
menzionate dal Justice Brennan nella sentenza summenzionata314,
quali i problemi di politica estera o relativi alla durata dello stato di guerra, quelli riguardanti la “validity of enactments” o lo status delle tribù indiane, oltre alle questioni attinenti alla forma repubblicana dei governi degli stati, una analisi giurisprudenziale più aggiornata conduce ad aggiungere la materia relativa al procedimento per emendare la costituzione, considerata non giustiziabile per evitare scontri tra la Corte e il Congresso. Inoltre, nella sentenza si cerca di evidenziare caratteristiche che sarebbero rintracciabili pressoché in ogni caso che contempli una questione politica, quali a textually demonstrable constitutional commitment of the issue to a coordinate political department; oppure a lack of judicially discoverable and manageable standards for resolving it; o the impossibility of deciding without an initial policy determination of a kind clearly for non judicial discretion; o the impossibility of a court's undertaking independent resolution without expressing lack of the respect due coordinate branches of government; oppure an unusual need for unquestioning adherence to a political decision already made; o ancora, the potentiality of embarrassment from multifarious
313 Di political question si parla per la prima volta nel 1803 in Marbury v. Madison
(5 U.S. 137) in una accezione ristretta, volta ad escludere che la natura politica di una questione possa essere addotta dal giudice per rifiutare di pronunciarsi su casi nei quali sia in gioco la violazione di diritti soggettivi. Di fatto, è con Marbury che si afferma il private rights model di processo: “Marbury found the power of
consititutional exposition to be an incident of the Court’s obligation to decide the particular case or controversy before it. Thus, consititutional litigation was viewed as essentially no different from any other adjudication”. Cfr. MONAGHAN, Consititutional Adjudication, p. 1365.
314 Brennan procede ad un’analisi giurisprudenziale, per trarre dai casi “the analytical
pronouncements by various departments on one question315. Si tratta, ad una attenta analisi, di istruzioni scarsamente indicative: basti pensare, con riguardo al primo punto, che la Costituzione attribuisce solo in pochissimi casi ad un potere diverso dal giudiziario un potere discrezionale insindacabile316. L’importanza del caso Baker rileva
anche sotto un altro aspetto: si noti come, proprio quando provvede a dettare gli estremi della teoria della political question, contemporaneamente la Corte la superi, ritenendo giustiziabile una materia che per giurisprudenza consolidata317 era considerata un
problema politico, ossia quella della disuguaglianza dei collegi elettorali. Tuttavia, i Justices non ammettono espressamente l’overruling e nascondono il superamento della vecchia dottrina in tema di apportionment, ancorando il caso ad una diversa base costituzionale: non più, come nei casi precedenti, la guaranty clause dell’articolo IV, che la Corte non ritiene“a repository of judicially manageable standards”, ma la equal protection clause prevista dal XIV emendamento, che offre “well devoloped and familiar judicial standards” sufficienti a determinare se nel caso particolare “a discrimination reflects no policy, but simply arbitrary and capricious action”318. Ed arbitraria, secondo la Corte, si è rivelata la legislazione
del Tennessee del 1901, che era rimasta invariata anche dopo la crescita della popolazione urbana registratasi posteriormente al primo
315 396 U.S. 186, 217 (1962).
316 Ad esempio, il potere presidenziale di veto (Art. 1, sec. 7).
317 V. i casi Colegrove v. Green del 1946 (328 U.S. 549) e South v. Peters (339 U.S.
276), del 1950.
318 396 U.S. 186, 223-226. Si tratta, a ben vedere, di una ricostruzione artificiosa, in
conflitto mondiale, senza che le autorità avessero provveduto a ragguagliare i seggi e ridisegnare i confini dei collegi, di modo che le campagne si erano trovate ad essere sovrarappresentate rispetto alle città. Dunque, in ultima analisi, anche la nozione di political question può essere manipolata dalla Corte in senso strumentale, laddove questa muti la propria sensibilità rispetto alla natura di una certa questione e la ritenga non più politica e per questo riservata ad una diversa competenza, ma giuridica, dunque rientrante nei confini della justiciability319.
319 MONAGHAN, Consititutional Adjudication, p. 1366, sostiene come le dottrine
elaborate dalla Corte per evitare la decisione, dunque anche la teoria della political
question, “reflected an intuition that frequent judicial intervention in the political process would generate such widespread political reaction that the Court would be destroyed in its wake”.