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4.1: Vincoli di bilancio europei Il Trattato di Maastricht L’adesione del nostro paese all’Unione economica e monetaria ha

determinato l’assoggettamento della politica di bilancio al rispetto di

vincoli esterni di finanza pubblica159: il buon funzionamento di

un’unione monetaria richiede una politica monetaria orientata sulla stabilità e il mantenimento della disciplina di bilancio dei paesi che vi

aderiscono160 e le motivazioni alla base dei vincoli di bilancio europei,

che più frequentemente ricorrono nel dibattito, sono:

 L’internalizzazione degli effetti dello spillover161

(traboccamento) che derivano da aumenti del tasso d’interesse. In mancanza di un vincolo esterno, i governi non sarebbero incentivati a ridurre il proprio deficit di bilancio, perché il costo sarebbe sopportato da tutti gli stati membri, sotto forma di incremento del tasso d’interesse;

159

A. PASSARO, op. cit., p. 74

160

Ibidem

161 In economia, fenomeno per cui un’attività economica volta a beneficiare un

determinato settore o una determinata area territoriale produce effetti positivi anche oltre tali ambiti. Il termine è usato inoltre per indicare la diffusione di

situazioni di squilibrio da un mercato all’altro; cfr.

68

 La necessità di garantire il funzionamento degli stabilizzatori

automatici (ad esempio gli ammortizzatori sociali);

 La considerazione di fronteggiare comportamenti politici da

parte delle autorità nazionali, inclini al finanziamento in disavanzo della spesa pubblica:

 L’idea che il tendenziale pareggio di bilancio possa configurare

una condotta razionale in condizioni economiche normali162;

Questi vincoli trovano il loro fondamento normativo nelle disposizioni

introdotte con il Trattato di Maastricht163 e sono attualmente

contenute nell’art. 126164 del Trattato: questo ha impresso

162

A. PASSARO, op. cit., p. 75

163

Il Trattato di Maastricht, o Trattato dell'Unione europea, è un trattato che è stato firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht nei Paesi Bassi, dai dodici paesi membri dell'allora Comunità Europea, oggi Unione europea, che fissa le regole politiche e i parametri economici necessari per l'ingresso dei vari Stati aderenti nella suddetta

Unione. È entrato in vigore il primo novembre 1993. Cfr.

https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Maastricht

164

Dispone che “1. la Comunità contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. 2. L'azione della Comunità è intesa: a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; a promuovere la cooperazione tra gli istituti d'insegnamento; a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socio-educative; a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza. 3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta: deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione,

69 un’accelerazione al processo di riforma della finanza pubblica. Nel Trattato sono state definite le modalità e i tempi dell’introduzione della moneta unica europea, nonché i criteri e i parametri per

l’ammissione degli Stati dell’Unione Economica Europea all’UEM165:

sono stati stabiliti criteri specifici in materia di inflazione, finanza pubblica, stabilità dei tassi di cambio e dei tassi d’interesse a lungo

termine. L’ammissione è stata subordinata ai progressi

nell’integrazione dei mercati, alla situazione della bilancia dei pagamenti e all’andamento dei costi unitari del lavoro e ad alcuni indici dei prezzi. Le condizioni per la partecipazione sono definite in parametri:

1. il criterio relativo alla sostenibilità della situazione di finanza pubblica dispone che gli Stati membri debbano evitare disavanzi eccessivi. In particolare:

a. il rapporto tra il disavanzo pubblico previsto o effettivo e il prodotto interno lordo non deve eccedere il 3%, a meno che esso non sia diminuito in modo sostanziale e continuo così da raggiungere un livello che si avvicina al valore di riferimento, ovvero che lo sforamento sia da considerarsi eccezionale e temporaneo;

b. il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo non deve superare il 60%, a meno che detto rapporto non si stia riducendo e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo sufficiente166;

raccomandazioni.”;Cfr.http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX :11992M

165 Trattato sull’Unione Europea ratificato con legge 3 novembre 1992, n. 454, art.

109; cfr. https://it.wikipedia.org/wiki/Trattato_di_Maastrich

166

70 2. il criterio relativo alla stabilità dei prezzi richiede che gli Stati membri abbiano un andamento dei prezzi sostenibile e un tasso medio d’inflazione che, osservato per un periodo di un anno, non superi di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi; 3. il criterio della convergenza dei tassi d’interesse dispone che il

tasso nominale a lungo termine di uno Stato membro, osservato in media nell’arco di un anno, non abbia ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

4. il criterio della stabilità dei tassi di cambio prevede il necessario rispetto dei margini normali di fluttuazione all’interno dello SME per almeno due anni e senza svalutazioni nei confronti delle

monete di qualsiasi altro Stato membro167.

I primi due parametri sono richiamati anche nel Patto di Stabilità e Crescita e regolano le finanze pubbliche dei Pesi membri anche dopo il loro ingresso nell’Unione, anche se in un modo molto articolato

rispetto a quanto stabilito dal Trattato di Maastricht168. Nella prima

formulazione del Patto di Stabilità per “disavanzi eccessivi” s’intendevano i deficit superiori al 3% del PIL e il disavanzo non era considerato eccessivo in caso di crisi, ovvero in caso di calo del PIL superiore al 2%. L’obiettivo dei Paesi membri è quello che si chiama MTO (obiettivo di medio termine) che è definito in termini strutturali e dunque riferito al valore dell’indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni calcolato al netto degli effetti del ciclo economico, delle misure temporanee e di quelle che hanno effetti transitori sul bilancio. L’accordo raggiunto nel 2005 è che i paesi che non rispettano

167 A. PASSARO, op. cit., p. 75 168

71 il vincolo sul debito, come l’Italia, si impegnino a tagliare il disavanzo aggiustato per il ciclo, al netto delle misure una tantum e temporanee

dello 0,5% del PIL169. Gli aspetti rilevanti in questa riforma sono

almeno tre, che sono:

a) il primo è l’esplicito riferimento al disavanzo aggiustato per il ciclo, cioè un parametro che approssima lo stato della finanza pubblica in termini strutturali;

b) il secondo è l’indicazione contraria all’adozione di misure una tantum per la correzione del disavanzo;

c) il terzo è il collegamento tra la valutazione del disavanzo e

l’ammontare dello stock del debito di ciascun Paese170;

Le soglie di questi parametri sono specificate nel Protocollo 12 allegato al Trattato e chiarisce che:

 per “pubblico” s’intende il settore S.13 “Amministrazione

pubbliche” come definito dal SEC95171;

 per “disavanzo” s’intende “l’indebitamento netto” che risulta

dal conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche;

 per “debito” s’intende il debito lordo consolidato dalle

amministrazioni pubbliche espresso al valore nominale172;

169

H. S. ROSEN– T. GAYER, op. cit., p. 132

170

Ibidem

171

Il sistema europeo dei conti nazionali e regionali indica, nella macroeconomia, uno schema contabile utilizzato nella contabilità nazionale. La contabilità macroeconomica (o contabilità nazionale) si presenta sotto forma di un insieme coerente di conti che, proponendosi di descrivere quantitativamente, in termini monetari, l'attività economica, costituisce un supporto utile per lo studio delle caratteristiche strutturali e dinamiche di un sistema economico, rispondendo alle esigenze dell'analisi e della previsione oltre che a quelle della politica economica;

72

Infine l’art. 126173 detta le regole per la mutua sorveglianza delle

politiche di bilancio nazionali e definisce le procedure da attivare,

qualora uno Stato membro registri un disavanzo eccessivo174. La

Riforma del 2005 ha quindi mantenuto un elemento prescrittivo sui bilanci pubblici dei paesi membri dell’Unione Europea anche se con una definizione più flessibile del vincolo meglio adattabile alla

situazione di ciascun paese175.

172 A. PASSARO, op. cit., p. 75

173 Cosi rubricato: “L'azione della Comunità è intesa: a sviluppare la dimensione

europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; a promuovere la cooperazione tra gli istituti d'insegnamento; a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri; a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socio-educative; a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza. 3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta: deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, raccomandazioni”; cfr.

http://www.integrazionemigranti.gov.it/Normativa/Documents/Normativa/Trattati

174 A. PASSARO, op. cit., p. 75 175

73

4.2: Dal Patto di stabilità e crescita alla legge N. 94/1997