UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI PISA
Dipartimento di Economia e Management
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN
STRATEGIA, MANAGEMENT E CONTROLLO
ASPETTI STRATEGICI DELLA CRISI D’IMPRESA
NELLA PROSPETTIVA DELLA NUOVA NORMATIVA
Relatore
Prof. Silvio Bianchi Martini
Candidato
Martina Topi
Anno Accademico 2019-‐2020
INDICE
INTRODUZIONE 4
CAPITOLO 1: IL CODICE SULLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
1.1 Carattere e finalità della riforma 9
1.2 I soggetti interessati 25
1.3 Le nuove procedure e strumenti per le imprese in difficoltà 35
CAPITOLO 2: LE CAUSE DELLA CRISI D’IMPRESA
2.1 Il sistema azienda e gli equilibri aziendali 51
2.2 Possibili cause della crisi d’impresa 55
2.2.1 Cause esterne 63
I. Declino del modello di business: il caso Thomas Cook 64
II. Cambio di regolamentazione del mercato: il caso Railtrack 69
III. Trasformazioni del ciclo di vita del prodotto: il caso Kodak 76
IV. Ingesso nuovi concorrenti: il caso Tower Records 83
V. Sviluppo tecnologico: il caso Tom-‐Tom 93
VI. Problemi di immagine: il caso Mitemi 99
2.2.2 Cause interne 112
VIII. Investimenti azzardati: il caso DeLorean 114
IX. Incapacità del management: il caso Blockbuster 119
X. Problemi legati ai processi: il caso Commodore 124
CAPITOLO 3: L’OCRI -‐ ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA 3.1 Definizione e ruolo nella procedura di allerta e composizione assistita della crisi 131
3.2 Considerazioni finali sulla natura dell’organismo 137
CONCLUSIONI 142
INTRODUZIONE
“È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato”.
-‐Albert Einstein-‐
Il termine “crisi”1 ha sempre suscitato paura e sconforto.
A prescindere dall’ambito di utilizzo (sia esso in termini medici, sociali, politici o economici), con questo termine si fa costante riferimento ad una situazione in cui valori di vita e certezze vengono messe in discussione, stravolti a causa di un evento nefasto capace di creare incertezza e disordini.
In economia, in particolare, la “crisi” viene associata a fenomeni di squilibrio che, interrompendo una fase di crescita, danno inizio ad una depressione generale dell’attività economica. Così che, quando la crisi colpisce un’impresa, ci ritroviamo davanti ad un’organizzazione che si ritrova a dovere affrontare repentini cali delle vendite, aumenti dei costi di gestione, bassi profitti e incapacità di generare ricchezza, fenomeni, tutti, che rendono impossibile all’azienda continuare a prosperare sul mercato.
1 È possibile trovare la definizione di crisi, in tutte le sue inclinazioni, consultando il dizionario online
Proprio queste definizioni ci dimostrano che, molto spesso, la crisi viene descritta in base a ciò che essa produce ma non per quello che realmente è: ovvero una fase di un ciclo. Le crisi non nascono dal nulla ma sono fenomeni che si verificano solo al presentarsi di determinate condizioni; sono fenomeni che hanno cause specifiche, e, soprattutto, sono fenomeni di cui, in alcuni casi, è possibile prevederne l’arrivo grazie a segnali presenti nell’ambiente circostante.
È su questa logica che si basa la recente riforma che ha interessato la normativa relativa alla crisi d’impresa.
La nuova riforma2 arriva al termine di un percorso di ammodernamento della disciplina iniziato nel 20063, quando per la prima volta si introduce la possibilità di una gestione preventiva della crisi d’azienda attraverso l’introduzione dei piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione. Prima di allora, si era sempre fatto riferimento alla disciplina dell’insolvenza contenuta nel decreto regio del 19424, rimasta immutata per mezzo secolo,
la quale non prevedeva alcun strumento di tutela anticipata e considerava come unica strada percorribile la procedura concorsuale (strumento con mero fine liquidatorio, sotto il controllo degli organi nominati dal tribunale)5.
2 Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e di insolvenza”. 3 Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n.5 “Riforma del diritto fallimentare”.
4Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 267 “Legge fallimentare”.
5 Per approfondimenti leggere il commento di Leonardo Dorini sull’evoluzione della disciplina, contenuto
nell’articolo del Sole24Ore, dal titolo Crisi d’impresa, vi spiego perché la parola fallimento non mi mancherà, del 28 ottobre 2017.
Il tema è caldo e la necessità di arrivare ad una soluzione condivisa è impellente soprattutto alla luce delle recenti crisi finanziarie ed economiche avvenute negli ultimi anni, che hanno purtroppo evidenziato le difficoltà reali che si nascondono dietro lo svolgimento dell’attività di impresa in un contesto economico sempre più dinamico.
Con specifico riferimento al contesto nazionale, secondo lo studio “Doing Business 2020”6, svolto dalla Banca Mondiale, “il contesto in cui operano le imprese italiane rimane complesso”. Nonostante negli ultimi anni lo stato si sia mosso per allineare la propria normativa con i parametri europei (come l’emissione di incentivi a favore della digitalizzazione e dell’ecologico), l’Italia risulta al di sotto della media in termini di “facilità di fare attività di impresa” e occupa la penultima posizione tra i paesi dell’UE in relazione all’indicatore responsive administration (il quale misura l’efficienza con cui la pubblica amministrazione risponde ai bisogni delle piccole e medie imprese). Lo studio ricorda come ordinamenti eccessivamente complessi limitano la capacità delle imprese, impedendo il raggiungimento delle dimensioni necessarie per essere competitive a livello internazionale, e che un quadro normativo chiaro, semplice e coerente è condizione necessaria affinché le imprese possono operare efficientemente e crescere.
I profondi cambiamenti culturali, l’avvento della globalizzazione ed il crollo delle barriere commerciali, hanno esteso i limiti del mercato domestico aprendo le porte a nuovi bacini
6 Lo studio prende in considerazione 13 città ognuna appartenente ad una regione diversa, esaminandole
tramite 5 indicatori (avvio d’impresa, ottenimento dei permessi edilizi, ottenimento di una fornitura di energia elettrica, trasferimento della proprietà immobiliare e risoluzione delle controversie commerciali). Fonte: Report Doing Business nell’Unione Europea 2020: Italia, prodotto dalla Banca Mondiale.
di utenza e creando nuove opportunità ma allo stesso tempo hanno esposto le imprese a nuove tipologie di rischi (diversi tipi di concorrenza, aumento del tasso di sviluppo della tecnologia e volubilità nelle scelte dei consumatori sono solo alcuni dei riflessi generati dall’apertura dell’economia nei confronti di un sistema di scambio a livello globale).
In questo clima di incertezza e cambiamento, questo lavoro si pone nell’ottica di trovare un collegamento tra l’ambito economico-‐strategico e quello giuridico-‐normativo della crisi d’impresa, andando a studiare quelle che sono le caratteristiche di una crisi aziendale e gli strumenti messi in campo dal nuovo Codice della crisi d’impresa per contrastarla (facendo particolare riferimento alla posizione dell’OCRI, di cui rimandiamo la trattazione all’ultimo capitolo).
La tesi inizierà con l’illustrazione della nuova riforma. Nel primo capitolo, ne seguiremo i passaggi durante il percorso di formazione, andando a esplicitare quelle che sono state le logiche e i presupposti che hanno guidato il legislatore nella stesura del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Nel secondo capitolo, procederemo a fornire una chiara spiegazione di quelli che sono i concetti di “azienda” e di “crisi”. Analizzeremo come quest’ultima agisca sull’intero sistema aziendale, cercando di individuarne i segnali e fornendo un elenco delle possibili cause originarie della crisi, correlandone la spiegazione attraverso lo studio della storia di grandi imprese rimaste schiacciate dai risvolti di una crisi che non hanno saputo prevedere o gestire.
Andremo poi a concludere con le considerazioni sul nuovo organismo introdotto dalla riforma normativa, in ambito della nuova procedura di composizione assistita della crisi, indugiando sulle competenze necessarie per ricoprire tale ruolo e valutando potenzialità e debolezze del nuovo assetto giuridico.
Studiando i fenomeni di crisi, possiamo imparare a prevenirli, controllarli e sfruttarli, trasformando quella che comunemente viene considerata una difficoltà in una fonte di cambiamento e rinascita.
CAPITOLO 1: IL CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA
1.1 Carattere e finalità della riforma
Il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (ccii)7 nasce dalla necessità di individuare
nuovi strumenti e procedure in grado di aiutare le aziende che si trovano in una situazione di crisi e scongiurare, così, l’ipotesi di fallimento.
La nuova legge, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 12 Gennaio 2019, sta entrando in vigore in modo graduale per dare a tutti i soggetti interessati il tempo di organizzarsi in modo da ottemperare ai nuovi obblighi previsti.
Ad oggi il Codice consta di 391 articoli ed è suddiviso in quattro parti.
Il progetto per la costituzione del nuovo Codice sulla crisi d’impresa, comincia nel 2015 con l’istituzione da parte del Ministero della Giustizia, di una commissione ministeriale, detta Commissione Rordorf, con il compito di “elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali”, ossia rivedere la disciplina fallimentare all’interno di un quadro organico armonizzato che tenga conto dei diversi ambiti coinvolti e salvaguardi la tutela di tutti i soggetti interessati.8
7 Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, in attuazione della
Legge 19 ottobre 2019, n. 155. (19G00007). Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019 – Supplemento Ordinario n.6.
8 Su ordinanza del Ministro della giustizia tramite Decreto ministeriale 28 gennaio 2015 “Costituzione
Commissione per elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali”.
Data la complessità tecnica e scientifica del compito, il gruppo è formato da esperti multidisciplinari, quali: avvocati, professori universitari, giuristi, commercialisti e rappresentanti di Confindustria9. A capo della commissione viene eletto Renato Rordorf,
presidente di sezione della Corte di Cassazione.
La commissione così formatasi, ha lavorato al testo per circa un anno, presentando a fine dicembre 2015 un resoconto del lavoro svolto.
Durante un congresso su “Il nuovo diritto concorsuale e il sostegno alle imprese. Riflessi sulle PMI”10, tenutosi alla fine del primo anno di lavoro della commissione, il dott. Renato
Rordorf individua due ragioni principali che hanno spinto il legislatore a rivedere la disciplina dell’insolvenza: la prima nasce dall’esigenza di ottemperare alle richieste effettuate dall’Unione Europea (nella Raccomandazione n. 135 del 2014), in materia di armonizzazioni delle leggi sull’insolvenza transfrontaliera; la seconda concerne l’eliminazione dell’accezione negativa del “fallimento”, in quanto non è uno stigma sociale ma una realtà che può, e deve, essere preventivamente individuata e possibilmente evitata, salvaguardando il valore dell’impresa e dei suoi beni, cambiando una legge che fin ora è stata essenzialmente sanzionatoria e punitiva, in forte sfavore per il debitore insolvente. Per questi motivi, la commissione ha diretto i lavori in modo da costruire un modello in grado di favorire l’allerta e la percezione preventiva dei sintomi ed aumentare
9 Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia.
Conta l’adesione di 150 mila imprese. La mission dell’associazione è favorire l’affermazione dell’impresa quale motore della crescita economica, sociale e civile del Paese. In questo senso, definisce percorsi comuni e condivide obiettivi e iniziative con il mondo dell’economia e della finanza, delle Istituzioni nazionali, europee e internazionali, ed altri interlocutori sociali. Fonte: sito ufficiale Confindustria
https://www.confindustria.it/home/chi-‐siamo/valori-‐e-‐identita.
10 Rordorf R., Intervento su “Il nuovo diritto concorsuale e il sostegno alle imprese. Riflessi sulle PMI”, in
occasione del convegno “Investire in Italia. Legalità e certezza delle regole come volano per la competitività”, organizzato dal Gruppo del Partito Democratico alla Camera, Aula dei Gruppi Parlamentari, Roma, 23 Novembre 2015, PDF http://www.deputatipd.it/files/documenti/RORDORF-‐relazione_0.pdf.
l’incidenza dei controlli rispetto al passato, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda. L’obbiettivo è quindi quello di arrivare ad avere un sistema di rilevamento della crisi condiviso ed una normativa armonizzata in ambito di procedure concorsuali, evidenziando una logica di continuità e non di mere finalità liquidatorie.
Le direttive della Commissione vengono recepite nel 2017 con l’emanazione della Legge n. 15511
nella quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, l’osservanza dei principi e criteri direttivi e legislativi, ivi contenuti, per la riforma organica delle procedure concorsuali e della disciplina sulla composizione delle crisi; si ricorda inoltre che, nell’esercizio delle delega, si dovrà tener conto anche della normativa dell’Unione Europea12.
L’8 novembre 2018 il Consiglio dei Ministri si riunisce a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giuseppe Conte e il Sottosegretario alla Presidenza Giancarlo Giorgetti, approvando in esame preliminare, su proposta del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il decreto legislativo che in attuazione della L. n. 155/2017 introduce il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
11 Legge 19 ottobre 2027, n. 155 “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell’insolvenza” (17G00170). Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 254, del 30 ottobre 2017.
12 In particolare, si fa riferimento alla Raccomandazione 2014/135/UE del 12 marzo 2014 su un nuovo
approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 74/65 del 14 marzo 2014.
Nel Comunicato stampa13 vengono riportate le principali novità del Codice, che sono:
• si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale” in
conformità a quanto avviene in altri Paesi europei, come la Francia o la Spagna, al fine di evitare il discredito sociale anche personale che anche storicamente si accompagna alla parola “fallito”;
La sostituzione del termine “fallimento” è vista come tutela dell’immagine del debitore.
Il termine “fallito” deriva dal latino fallĕre «ingannare» (nel medio passivo «ingannarsi, sbagliare»)14.
In passato l’imprenditore che si trovava nella situazione di insolvenza nei confronti dei creditori era ritenuto un fraudolento, non avendo assolto agli obblighi contrattuali, e come tale venina trattato dalla disciplina, che gli riservava una procedura con finalità meramente sanzionatorie (al pari di qualsiasi altro illecito, es. truffa).
Ma in realtà il fallimento non è una situazione che si verifica in un dato momento, bensì il risultato di un processo di declino dell’impresa che si è creato nel tempo, ed è necessario tener conto che cause di tale declino possono essere molteplici e non sempre derivate dal comportamento del soggetto debitore, o controllabili dallo
13 Si tratta del Comunicato Stampa del Consiglio dei Ministri n. 26, del 8 novembre 2018, “Codice della crisi
d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (decreto legislativo – esame preliminare)”.
14 Tratto dal dizionario online della Treccani, http://www.treccani.it/vocabolario/fallimento/.
stesso. Di conseguenza, l’’imprenditore in difficoltà non deve essere considerato come fautore di un illecito.
Con questa riforma si vuole dare una nuova, e più equa, visione dell’immagine del debitore, non più visto come individuo pregiudizievole e rischioso per l’economia, ma un soggetto da aiutare e reintegrare nel tessuto sociale dopo aver sanato la sua posizione debitoria.
Questo modello si rifà alle linee guida indicate dall’Unione Europea, già adottate da paesi come la Francia e la Spagna, nelle quali si sprona a prevedere misure che consentano alle imprese in difficoltà di potersi ristrutturare in una fase precedente a quella dell’insorgenza dello stato di insolvenza.
In particolare, il modello Francese prevede l’esistenza di due procedure a scopo preventivo (“procédures préventives”) che si applicano alle imprese in difficoltà nei pagamenti ma non ancora insolventi. All’imprenditore viene data la possibilità di accordarsi con i principali creditori e azionisti, sotto la supervisione di un soggetto nominato dal Tribunale del Commercio (“mandataire ad hoc”), avente il compito di assistere le parti nella trattativa. In un primo momento, per tutelare l’immagine dell’imprenditore, viene data la possibilità di portare avanti la procedura in modo riservato e, solo se non viene raggiunto un accordo, si ha l’intervento da parte del tribunale.15
Il modello italiano, per quanto simile in fatto di predisposizione di procedure assistite della crisi, si discosta per il ruolo ricoperto dal Tribunale territorialmente
15 Fonte: Lamay-‐Cubeddu S., Introduzione al Diritto Fallimentare francese, Diritto Fallimentare Francese,
2017, https://sandrolamaycubeddu.wordpress.com/2017/01/19/panoramica-‐generale-‐sul-‐diritto-‐ fallimentare-‐francese/, 19 gennaio 2017. Consultare per approfondimenti sul tema.
competente, in quanto chiamato in causa solo nel caso in cui il tentativo di accordo iniziale avesse esito negativo e si dovesse ricorrere alla istanze di concordato preventivo, liquidazione giudiziale o accordo di ristrutturazione del debito; il procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale, avviene difronte all’OCRI (Organismo di Composizione della Crisi), organo appositamente creato dal codice e preposto alla valutazione dello stato di crisi e all’individuazione delle possibili soluzioni.
Questo per evitare il rischio che l’intervento del giudice possa essere interpretato dalle parti in causa come preludio di una procedura concorsuale di insolvenza e possa disincentivare l’emersione della crisi da parte del debitore.16
• si dà priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi
assicurando continuità aziendale;
Il Codice definisce la “crisi” come “lo stato di difficoltà economico-‐finanziaria
che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”17 ed utilizza il termine
“insolvenza” per indicare “lo stato del debitore che si manifesta con
16 Fonte: Mastrangelo A., La prevenzione in Italia alla luce del decreto legislativo 12 gennaio 2019 n.14 (codice
della crisi d’impresa e della insolvenza), Diritto.it, 2019, https://www.diritto.it/la-‐prevenzione-‐in-‐italia-‐alla-‐ luce-‐del-‐decreto-‐legislativo-‐12-‐gennaio-‐2019-‐n-‐14-‐codice-‐della-‐crisi-‐dimpresa-‐e-‐della-‐insolvenza/#_ftn18, 29 novembre 2019.
inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”18.
Riconoscendo lo stato di crisi d’impresa, discernendolo da quello di insolvenza, il legislatore apre a soluzioni negoziali, spostando l’attenzione sulle modalità in cui individuare e fermare il processo di dissesto finanziario e/o economico, aiutando il debitore a continuare la propria attività, salvaguardando al contempo il valore dei beni presenti in azienda.
Si agisce con una logica di prevenzione in cui il tempo, la rapidità di individuazione della crisi e la velocità di intervento, diventano variabili fondamentali per la riuscita del progetto.
Con le vecchie norme a finalità puramente liquidatorie, l’imprenditore era portato a nascondere lo stato di crisi e vedeva come ultima opzione quella di ricorrere alla procedura concorsuale, accedendovi quando era troppo tardi per adoperare un salvataggio.
Le nuove norme sono redatte secondo lo scopo di continuità dell’esercizio aziendale e mirano ad un’emersione precoce dei problemi.
Innanzitutto, si individuano degli strumenti di allerta, in una logica forward
looking (in particolare indici composti di natura economica, finanziaria e
patrimoniale, con i quali è possibile tener d’occhio l’andamento dei flussi aziendali). In secondo luogo, si obbligano le aziende a rivoluzione l’assetto organizzativo, predisponendo ruoli e figure in grado di esercitare un
controllo in ambito di controllo di gestione. La rivoluzione colpirà soprattutto le piccole imprese, nella maggior parte delle quali non esistono strumenti per valutare l’andamento dell’attività, le cui decisioni commerciali sono rimandate alla capacità del proprietario/imprenditore di riconoscere “a naso” le migliori opportunità di mercato.
• si uniforma e si semplifica la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle
disposizioni in materia concorsuale;
Gli interventi legislativi, che si sono succeduti in materia di riforma della legge fallimentare dal 1942 ad oggi, sono stati molteplici e guidati da logiche contrapposte. Siamo partiti da leggi essenzialmente punitive e discriminatorie nei confronti del debitore insolvente, per arrivare negli anni ad una regolamentazione più dedita alla salvaguardia dei beni e della “continuità aziendale”. La tutela del debitore è diventata quantomeno equivalente a quella di soddisfare le esigenze dei creditori.
Queste due polarità hanno portato ad interventi oscillatori a favore ora dell’una, ora dell’altra parte, rendendo necessario ad oggi un intervento in grado di omogenizzare la disciplina e semplificare la materia rendendo le disposizioni più chiare, coerenti e sistematiche.
Urge una semplificazione delle norme e una velocizzazione delle procedure perché un “diritto lento” risulta inefficacie applicato a mercati in rapido movimento.
In un mondo caratterizzato da una elevata velocità di cambiamento, sia in ambito sociale (basti pensare alle profonde mutazioni in tema di uguaglianza di diritti personali, come la crescita dei movimenti LGBTQI), sia in ambito economico (es: la globalizzazione, l’invenzione degli smartphone, lo
smartworking ecc.…), c’è bisogno di una disciplina che sia altrettanto
dinamica, capace di dare ai giudici le linee guida per interpretare ed applicare la legge nel modo corretto anche laddove non vi sia una disposizione di immediata applicazione. Un numero maggiore di interventi legislativi, o una loro specificità, contribuisce al solo fatto di rendere una burocrazia già pesante, ancora più di difficile utilizzo da parte degli utenti19.
Nel progetto elaborato vi è anche un riguardo particolare al superamento del gap tra normativa relativa all’insolvenza dell’imprenditore individuale e la normativa dedicata al fallimento delle società, quest’ultima relativamente scarna e insufficiente (soprattutto nei riguardi del fenomeno dei gruppi societari, trattati solo nella normativa sull’amministrazione straordinaria), inadeguata all’individuazione di soluzioni per la progettazione di interventi
19 Basti pensare che dall’analisi effettuata dalla Cgia (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) di Mestre,
relativa a dati Istat di due anni fa, la risoluzione di una controversia commerciale presso il Tribunale di Roma richiede in media più di tre anni (1120 giorni), contro la media europea che utilizza quasi la metà del tempo, ovvero 661 giorni dal momento in cui si intenta la causa fino al pagamento della somma da versare o da ricevere. In una nota il segretario della Cgia Renato Mason ha dichiarato: “Nonostante il processo di informatizzazione abbia interessato tutta la nostra PA, la fila agli sportelli non è cresciuta per colpa di chi ci lavora. La responsabilità va ricercata negli effetti che caratterizzano moltissime leggi, decreti e circolari che, spesso in contraddizione tra loro, hanno aumentato a dismisura la burocrazia, complicando non solo la vita dei cittadini e delle imprese, ma anche quella degli impiegati pubblici”. Fonte:
di risanamento, considerando che la maggior parte delle istanze pendenti nei tribunali sono proprio di società20.
• si prevede la riduzione della durata e dei costi delle procedure concorsuali;
• si istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere
su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all’iscrizione;
Per massimizzare l’efficienza delle procedure, occorre che il sistema si doti di figure in grado di leggere i dati economici e i prospetti aziendali, figure formate sia a livello teorico, sia a livello pratico, su quelle che sono le dinamiche e i caratteri presenti nelle imprese che operano sul mercato.
Aziende diverse, per tipo, dimensione o costituzione, dovranno essere ristrutturate seguendo percorsi diversi.
20 Secondo lo studio del Cerved “Osservatorio sui fallimenti, procedure e chiusure di imprese” relativo all’anno
2019, le istanze di fallimento presentate da società di capitali sono state oltre 8.600 (il 77% dei casi di default nazionale), mentre quelle presentate da imprese individuali o altre forme si attestano introno alle 1.408 unità, per le società di persone si contano poco più di mille casi. Fonte: https://know.cerved.com/wp-‐ content/uploads/2020/03/Oss-‐Chiusure-‐4q-‐2019.pdf, p. 10.
Le competenze necessarie sono molteplici ed il compito richiede prerequisiti specifici21.
Nel passato era il giudice del Tribunale territoriale di competenza a dover sentenziare su situazioni e materie che, non rientrando sempre in ambito strettamente giuridico, rischiavano di non essere trattate con la dovuta prontezza e professionalità, preferendo l’applicazione di leggi volte alla liquidazione giudiziale dei beni posseduti dal debitore come soluzione finale.
È ragionevole supporre che la proposta del legislatore, riguardante l’istituzione di un albo nel quale iscrivere i soggetti idonei a compiere tale incarico, sia il modo più adeguato ad assicurare una giusta valutazione ad ogni istanza di carattere economico/commerciale, oltre che giuridico.
• si armonizzano le procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di
lavoro con forme di tutela dell’occupazione e del reddito di lavoratori.
L’iter per l’approvazione del nuovo Codice della crisi d’impresa e di insolvenza, termina il 12 gennaio 2019, con l’emanazione del Decreto legislativo n. 14.
21 Già nel 2009 in uno studio pubblicato da OECD si evinceva che “(…) Una riforma più tecnica potrebbe
consentire la specializzazione dei giudici. Allo stato attuale, ai giudici dei tribunali di primo grado sono assegnate le cause in maniera casuale, una procedura utile per evitare la corruzione, ma se vi fosse una certa specializzazione, molte cause potrebbero procedere in modo molto più espedito.”, pag. 93.
Tema ribattuto anche nel rapporto del 2015 (a pag. 22) dove tra le “Raccomandazioni per accrescere l’efficienza mediante la riforma istituzionale”, troviamo: “Snellire il sistema giudiziario, istituendo tribunali specializzati, ove necessario. Incentivare il ricorso alla mediazione. Migliorare il monitoraggio dei risultati dei tribunali.”.
Le norme avranno effetto decorsi 18 mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per alcune disposizioni il cui termine è fissato a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione22.
L’entrata in vigore di quest’ultime disposizioni -‐elencate al comma 2 dell’articolo n. 389 e di seguito riportate-‐ è avvenuta in data 16 marzo 2019:
Þ la competenza per materia dei procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione (la competenza è assegnata al Tribunale, sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, individuato avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principale) (art. 27, comma 1);
Þ le modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria (art. 350);
Þ l’istituzione di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi e dell'insolvenza (art. 356; art. 357);
Þ la realizzazione di una area web riservata per le notificazioni relative alle domande di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (art. 359);
Þ la certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi, nonché dei debiti tributari (art. 363; art. 364);
Þ la modifica all'art. 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia, in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale (art. 366);
Þ le modifiche agli articoli del Codice civile riguardanti gli assetti organizzativi dell’impresa (art. 375), gli assetti organizzativi societari (art. 377), la responsabilità degli amministratori (art. 378); la nomina degli organi di controllo (art. 379);
Þ le modifiche agli artt. 3, 4, 5 e 6, del Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 aventi ad oggetto le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire (art. 385, art. 386, art. 387 ed art. 388);
Le altre disposizioni del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza avrebbero dovuto trovare piena attuazione a partire dal 15 agosto 2019, ma a causa dell’emergenza sanitaria mondiale derivata dal COVID-‐19, che ha interessato prima la Cina, e successivamente
l’Europa e l’America (colpendo in particolare l’Italia), il Governo ha ritenuto necessario prorogare i termini di attuazione, slittando l’entrata in vigore delle norme al 1° settembre 2021 con l’emanazione del Decreto Liquidità23.
Le ragioni di tale proroga vanno ricercate nell’emergenza straordinaria che sta investendo le nostre imprese, cambiando gli equilibri socio/economici e favorendo purtroppo una nuova ondata di crisi finanziari dovuta alla chiusura delle attività per le misure di lock-‐down. Gli strumenti di prevenzione predisposti dal codice in grado di rilevare i sintomi di una crisi fisiologica dell’azienda, non risulterebbero utilizzabili in uno scenario in cui l’intero tessuto economico mondiale è a rischio. Sarebbe impossibile selezionare ed individuare le inefficienze aziendali, così come intervenire sui processi organizzativi, perché impossibile distinguere le problematiche presenti nell’impresa in caso di sistema economico stabile rispetto a quelle indotte dalla crisi congiunturale che stiamo subendo a causa della pandemia.
Inoltre, la probabile crisi economica potrebbe portare nei prossimi mesi ad una diminuzione degli investimenti e delle risorse che lo Stato può mettere in campo per ristrutturare le imprese. Il futuro imprenditore facente affidamento al Codice e alla procedura assistita della crisi, si ritroverebbe come unica opzione percorribile quella della
23 Tramite Decreto-‐Legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (20G00043), in vigore dal 9 aprile 2020.
liquidazione giudiziale. Lo strumento risulterebbe inefficacie perché inapplicabile, e quindi inutile24.
In un quadro così ricco di incertezza e preoccupazione, il legislatore ha ritenuto opportuno sospendere l’attuazione di norme relativamente nuove, che avrebbero potuto accrescere l’instabilità del momento e rendere più difficoltosa la vita dei cittadini, lasciando in vigore il vecchio impianto normativo sulla legge fallimentare, il cui utilizzo è stato ormai consolidato negli anni.
L’incertezza che oggi si riscontra a livello geopolitico, si riflette anche nella giurisprudenza. Sappiamo infatti che l’impianto normativo non ha ancora raggiunto la sua forma definitiva e potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche; convinzione rafforzata dal contenuto della Legge 8 marzo 2019, n. 20, contenente una nuova delega per la promulgazione di disposizioni integrative e/o correttive dell’attuale riforma (atto necessario in quanto la L. 155/2017 non prevedeva tale possibilità)25. Gli eventuali interventi sul testo normativo dovranno essere apportati entro due anni dalla data di entrata in vigore del D. lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (essendo stato posticipato il termine di attuazione di tale decreto al 1° settembre 2021 e sempre nel caso siano rispettati suddetti termini, i decreti correttivi
24 Riportate nell’articolo di Luciano De Angelis “Il codice della crisi slitta a settembre 2020”, su ItaliaOggi, Serie
Speciale n. 6, del 14 Aprile 2020.
25 Si fa riferimento alla Legge 8 marzo 2019, n. 20, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo 2019, Decreto-‐
Legge 8 marzo 2020, n. 11, “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da
COVID-‐19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” (20G00029), pubblicata in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 60 del 8 marzo 2020, con entrata in vigore immediata.
dovranno essere emanati entro il 1° settembre 2023) e, in ogni caso, dovranno rispettare i principi guida sulla base dei quali è stato redatto il Codice.
Dovremmo, dunque, attendere ancora tre anni per avere la forma definitiva della nuova disciplina relativa al Codice della crisi, ed almeno quattro anni per conoscerne i reali effetti sull’economia del nostro paese (salvo ulteriori modifiche).
NUOVO “CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA E DI INSOLVENZA” (Ccii)
Fonti normative:
Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza”, in attuazione della Legge 19 ottobre 2019, n. 155.
Entrata in vigore:
1° settembre 2021
*fatta eccezione per le norme contenute nell’art. 289 comma 2, la cui entrata in vigore è avvenuta il 16 marzo 2019
Finalità:
• Riorganizzare ed armonizzare la disciplina, allineandola ai principi dell’Unione europea in materia di legge fallimentare;
• Salvaguardare la reputazione e la capacità imprenditoriale del debitore insolvente;
• Consentire una diagnosi precoce della crisi;
Strumenti:
• L’adozione di sistemi di allerta in grado di prevedere l’andamento dei flussi economici futuri, e l’utilizzo di indicatori economici standard;
• Obbligatorietà per le imprese di adozione di un sistema organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni aziendali. • Istituzione di organismi e procedure per assistere l’imprenditore nella fase di
“crisi”.
Figura 1.1 -‐ Tabella Riassuntiva26
1.2 I soggetti interessati
Le novità apportate dal Codice interessano una vasta e ricca platea di soggetti economici che fanno parte del sistema azienda o gravitano fisiologicamente intorno ad esso.
Nell’ambito di applicazione, definito all’art. n.1 della norma, rientrano di fatto tutte “le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, artigiana o
agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici” (fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e liquidazione coatta amministrativa).
Parallelamente l’art. 3 del Ccii identifica in capo all’imprenditore, sia esso individuale o collettivo, l’obbligo di adottare misure volte al monitoraggio e alla rilevazione tempestiva della crisi e dei rischi correlati, in corrispondenza alla creazione di un adeguato assetto organizzativo costituito sulla base della natura e delle dimensioni dell’impresa.
In caso di crisi, i soggetti sono tenuti ad intraprendere, senza indugio, tutte le iniziative necessarie a farvi fronte, ivi comprese le recenti procedure in materia di composizione assistita della crisi.
Semplificando, i soggetti che si dovranno adattare e mettere in linea con i nuovi obblighi
organizzativi sono:
¨ Imprenditore individuale (Art. 2082 del Codice Civile); ¨ Piccolo imprenditore (Art. 2083 del Codice Civile); ¨ Impresa artigiana (Art.2 Legge Quadro 443/1985); ¨ Impresa agricola (Art. 2135 del Codice Civile);
¨ Società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) (Art. 2313 e ss. del Codice Civile);
¨ Società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) (Art. 2331 e ss. del Codice Civile).
Esistono però delle particolari eccezioni. Sono, infatti, esclusi dall’applicazione e monitoraggio degli indici di allerta una serie di soggetti riportati all’articolo n. 12 (commi 4 e 5). Tali soggetti possono in ogni caso beneficiare delle misure premiali previste all’articolo n. 25 del Codice nel caso in cui avvisino tempestivamente l’esistenza della crisi.
In particolare, ci si riferisce a:
à Grandi imprese (Art. 2 Dlgs 102/2014)* 27.;
à Gruppi di imprese di rilevante dimensione (Art. 3 Direttiva 2013/34/UE)*;
à Società in azioni quotate in mercati regolamentati o diffusi fra il pubblico in misura rilevante (Art. 2 D.lgs. 175/2016);
à Banche (Art. 1 D.lgs. 385/1993);
à Società capogruppo di banche (Art. 61 D.lgs. 385/1993);
à Società componenti il gruppo bancario (Art. 61 D.lgs. 385/1993); à Intermediari finanziari (Art. 106 D.lgs. 385/1993);
27 (*) Nota: la direttiva Ue 2019/1023 che dovrà essere recepita entro il 17 luglio 2021, non prevede questa
esclusione. In particolare, nella direttiva viene riportato che: “Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adattare gli strumenti di allerta precoce in funzione delle dimensioni dell'impresa e stabilire specifiche disposizioni in materia di strumenti di allerta precoce per le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, tenendo conto delle loro peculiarità”. Di conseguenza, la direttiva non consente particolari eccezioni nell’applicazione alle procedure di monitoraggio e prevenzione della crisi. Il legislatore dovrà di fatto adeguarsi a tale linea di condotta, modificando il testo normativo entro i termini previsti per legge. Fonte: Direttiva europea 2019/1023 del 20 giugno 2019 “riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (EU) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (testo rilevante ai fini del See)”.
à Istituti di moneta elettronica (Art. 114 D.lgs. 385/1993); à Istituti di pagamento (Art. 114 D.lgs. 385/1993);
à Società di intermediazione mobiliare (Sim) (Art. 107 D.lgs. 385/1993);
à Società di gestione del risparmio (Sgr) (Art. 1 D.lgs. 58/1998);
à Società di investimento a capitale variabile e fisso (Sicav e Sicaf) (Art. 1 D.lgs. 58/1998);
à Società capogruppo di società di intermediazione mobiliare (Art. 1 D.lgs. 58/1998); à Società componenti il gruppo di società intermediazione mobiliare (Art. 1 D.lgs.
58/1998);
à Fondi comuni di investimento (Art. 1 D.lgs. 58/1998);
à Succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi (Art. 1 D.lgs. 58/1998);
à Depositari centrali (D.lgs. 176/2016); à Fondazioni bancarie (D.lgs. 153/1999); à Cassa depositi e prestiti (Dl. 269/2003); à Fondi pensione (D.lgs. 252/2005);
à Imprese di assicurazione e riassicurazione (D.lgs. 209/2005); à Società fiduciarie (L. 1966/1939).
Dalle norme si evince il ruolo chiave dell’imprenditore e degli amministratori, i quali si troveranno a fare da “registi” e “sentinelle” del nuovo sistema di allerta.
È necessario ricordare che la valutazione sulle condizioni di ottimalità o criticità aziendale dovrà essere operata in primis dall’imprenditore individuale, o dagli
amministratori/comitato esecutivo nel caso di società, e solo successivamente ed eventualmente dagli organi di controllo o di revisione che dovranno certificare l’esistenza o meno dei segnali di crisi.
Per far sì che l’imprenditore sia in grado di cogliere preventivamente e correttamente i segnali di crisi, il primo passo da compiere è rappresentato dall’implementazione in azienda di un “sistema di pianificazione e controllo di gestione”, adeguato alla natura e alla dimensione dell’azienda.
La “rivoluzione” dovrà riguardare tutti e tre i principali assetti dell’organizzazione: organizzativo, amministrativo e contabile28:
Þ Per assetto organizzativo si intende il “complesso delle direttive e delle procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un appropriato livello di competenza e responsabilità29”.
Comprende i soggetti che detengono il potere decisionale dell’impresa e stanno al vertice della “catena di comando” (amministratori, manager, assetti proprietari ecc.), nonché i soggetti asserenti al sistema di controllo
28 Le definizioni virgolettate relative ai vari aspetti aziendali che trovate nel seguente elenco sono tratte in
parte dallo speciale su “Indicatori di allerta standard e personalizzati”, de Il Sole 24 ORE, n. 1, Gennaio 2020, pp. 11-‐12-‐13.
29 “Le imprese rappresentano oggi dei laboratori sociali di grande interesse, nei quali imprenditori, più o
meno illuminati, stanno cercando di andare oltre al puro profitto, occupandosi frequentemente non solo dei loro dipendenti, ma anche dei territori di appartenenza, delle infrastrutture, degli istituti di formazione, della sicurezza e della cultura. L’idea di fondo è che per competere non basta fare bene all’interno dei confini aziendali, ma occorre essere spinti da un territorio di appartenenza che sia competitivo e non freni la creazione e la distribuzione del valore.”, Fonte: Massimo Franchi, Riflessioni sul management
interno. I primi sono preposti allo svolgimento di attività di natura strategica e all’individuazione degli obiettivi a medio/lungo termine dell’impresa; i secondi alla gestione dei rischi, tramite la creazione di un sistema in grado di identificare e monitorare i principali rischi a cui l’impresa è soggetta, e alla stesura di report concernenti l’adeguatezza o meno dell’andamento dell’attività.
L’assetto organizzativo viene esplicitato graficamente sotto forma di organigrammi (documento contenente la struttura della “gerarchia di potere” presente in azienda) e funzionigrammi (documento descrivente i vari ruoli e mansioni svolte dal personale e le deleghe a loro accordate, in esso sono indicate le risorse professionali facenti parte dell’organizzazione).
Þ Per assetto amministrativo si intende “l’insieme delle procedure dirette a garantire l’ordinato svolgimento delle attività aziendali e delle singole fasi nelle quali le stesse si articolano”.
Attraverso la creazione di business plan e dei budget annuali, si esplicano gli obiettivi strategici in una serie di obiettivi intermedi volti ad allineare il comportamento dei dipendenti allo scopo dell’organizzazione e per perseguire gli obbiettivi futuri30. Le altre attività riguardano funzioni manageriali (definiscono i processi operativi e i responsabili di progetto),
30 Per approfondimenti sul tema consultare: Riccaboni A., Metodologie e strumenti per il controllo di gestione,
Knowità, Arezzo, 2018, cap. 6.
funzioni di raccolta dati e analisi degli scostamenti, creazione di report sull’attività svolta e rendiconti destinati ai vertici.
Þ Per assetto contabile si intende “il sistema di rilevazione dei fatti di gestione”.
In questo caso di fa riferimento al sistema contabile dell’azienda, gli strumenti per la produzione di informazioni e controllo dati. Principalmente si parla di due sistemi di rilevazione:
• La “contabilità generale”31: rileva il risultato economico generale
dell’azienda, contrapponendo il risultato dei beni acquisti con quello dei beni ceduti. Registrazioni degli eventi esterni, derivanti dai rapporti che l’impresa instaura con altri soggetti del mercato (es. fornitori). La sua tenuta è obbligatoria ed ha come output il documento di bilancio annuale, nel quale viene sintetizzata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’azienda. Grazie ad essa è possibile monitorare l’equilibrio economico, tra costi e ricavi, l’equilibrio finanziario, tra entrate ed uscite, e l’equilibrio patrimoniale, sulla correlazione temporale tra fonti ed impieghi; • La “contabilità analitica”32: sistema concernente il prodotto e il suo
ciclo di creazione all’interno dell’azienda. Determina l’ammontare e
31 Per approfondimenti sul tema consultare: Riccaboni A., Metodologie e strumenti per il controllo di
gestione, Knowità, Arezzo, 2018, cap. 1.
32 Per approfondimenti sul tema consultare: Cinquilini L., Cost Management, Vol. 1, G. Giappichelli Editore,
Torino, 2017.
le fasi di composizione del costo di un determinato prodotto. È un sistema interno all’azienda costruito in base alla necessità della singola impresa. L’utilizzo è facoltativo ma risulta particolarmente efficacie per l’individuazione di inefficienze produttive e la valutazione delle rimanenze. Può assumere varie configurazioni in base al grado di dettaglio che si vuole ottenere (es. “Cost management”, “Activity-‐based costing”, “Time-‐driven activity-‐based costing”, “Activity-‐base management” etc.).
Il nuovo ordinamento spinge molto sulla costituzione di procedure volte alla stesura di budget e business plan previsionali, oltre a piani di tesoreria e di cassa, e forecast infrannuali, tutti strumenti altamente necessari per la rilevazione tempestiva della crisi e la salvaguardia della continuità aziendale; le imprese dovrebbero quindi implementare prima possibile tali sistemi, predisponendo eventualmente una persona dedicata al controllo di gestione (ruolo chiave del “controller”, figura specializzata alla predisposizione di modelli di pianificazione e sistemi di contabilità e controllo basati sull’information tecnology e l’utilizzo dei big data come fonte di informazione).
Si ricorda che, gli assetti dovranno essere modulati in relazione alla natura e alle dimensioni dell’impresa (Art. 2086 del Codice Civile), ossia costruito sulla base di parametri come: il numero di dipendenti, il fatturato, il tipo di attività svolta, la volatilità del settore, il numero degli stabilimenti ecc.
Il codice, oltre ad individuare obblighi organizzativi a carico dell’imprenditore e degli amministratori, all’articolo n. 13 e seguenti, individua una serie di obblighi di segnalazione a carico di due categorie di soggetti: gli organi di controllo societario, i revisori e le società di revisione, ove presenti, per quanto riguarda la così detta “allerta interna”, ed i creditori pubblici qualificati (soggetti afferenti all’agenzia delle Entrate, all’Inps e all’agente della Riscossione), per quanto riguarda la così detta “allerta esterna”. L’obbiettivo è sempre quello di una rilevazione tempestiva di quelli che possono essere i primi sintomi di una crisi e la sollecitazione ad una adeguata adozione delle misure più idonee alla sua risoluzione, soprattutto laddove si presenti una inerzia da parte dei soggetti proprietari e degli organi amministrativi.
I revisori e gli altri soggetti interni individuati dalla norma dovranno innanzitutto giudicare la validità della struttura e la sua capacità di funzionamento attraverso gli appositi indici, facendo tempestiva segnalazione all’organo amministrativo del “l’esistenza di fondati indizi di crisi”. Superati sessanta giorni, in assenza di una collaborazione dell’organo amministrativo in risposta ad un richiamo formale, il revisore dovrà effettuare segnalazione all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI).
Come si può notare, per questi soggetti oltre all’obbligo di segnalazione viene aggiunto un
obbligo di verifica33. Insieme all’imprenditore, essendo loro interni all’azienda, risiedono in
33 L’articolo n. 14 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza dichiara che: “Gli organi di controllo
societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, hanno l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, (1) se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, (2) se sussiste l'equilibrio economico finanziario e (3) quale è il prevedibile andamento della gestione(…)”.
una posizione privilegiata per individuare precocemente possibili scenari di dissesto e le funzioni di vigilanza ricoprono oggi più che mai un ruolo fondamentale nella logica di early
warning. I revisori sono tenuti a valutare che gli assetti siano conformi ed adeguati alla
natura e alle dimensioni dell’azienda. Tra i loro compiti rientra: assicurarsi che gli amministratori ed il personale siano dotati di un livello confacente di competenza, che le linee strategiche siano idonee, le responsabilità personali sufficientemente chiare, e che l’operato dei manager segui i principi di corretta gestione volti alla continuità aziendale; controllare la capacità del sistema contabile, la veridicità e la tempestività delle informazioni e dei dati di bilancio, la corretta rilevazione dei fatti di gestione e dei processi di controllo e gestione dei rischi, nonché l’andamento previsionale dei flussi di tesoreria e il risultato degli indicatori standard di crisi indicati dal Codice.
Per quanto concerne i creditori pubblici qualificati, essi hanno l’obbligo (pena la perdita di alcuni benefici in termini di prelazione e opponibilità del credito a loro concessi) di avvisare l’imprenditore laddove la sua esposizione debitoria superi i limiti indicati dal Codice e, nel caso in cui siano trascorsi novanta giorni senza che egli abbia regolarizzato il proprio debito o abbia fatto domanda di accesso a misure di composizione assistita della crisi o procedura d’insolvenza, di segnalare tale posizione all’organismo di composizione assistita della crisi d’impresa (OCRI).
È importante sottolineare che l’azione dei revisori, delle società di revisione, degli organi di controllo societario e dei creditori pubblici qualificati è strettamente secondaria e si attiva solo ed esclusivamente nel caso in cui l’imprenditore/amministratori che versano in una