FONTE DI INFORMA-‐
6. INDICE DI LIQUIDITÀ
Attivo a breve termine
Passivo a breve
termine
L’attivo a breve termine è la somma delle voci dell’attivo circolante,
voce C stato
patrimoniale attivo [art. 2424 CC], esigibili entro l’esercizio successivo, e dai ratei e risconti attivi,
voce D stato
patrimoniale attivo.
Il passivo a breve termine è la somma dei debiti, voce D stato patrimoniale passivo [art. 2424 CC], esigibili entro l’esercizio successivo, e dai ratei e risconti passivi, voce E stato patrimoniale passivo.
Bilancio di
verifica Valore indice < Valore soglia 7.INDICE DI INDEBITAMENTO PREVIDENZIALE E TRIBUTARIO Indebitamente previdenziale e tributario Attivo totale L’indebitamento tributario è
rappresentato dai debiti tributari, voce D.12
stato patrimoniale
passivo [art. 2424 CC], esigibili entro e non
oltre l’esercizio
successivo; l’indebitamento
previdenziale è
costituito dai debiti
verso istituti di
previdenza e sicurezza sociale, voce D.13 stato
patrimoniale passivo
[art. 2424 CC], esigibili entro e non oltre l’esercizio successivo.
Totale attivo dello stato patrimoniale [art. 2424 CC].
Bilancio di
verifica Valore indice > Valore
soglia
Figura 1.2 -‐ Tabella Riassuntiva Indici44
Si ricorda che i risultati degli indicatori economici non devono mai essere letti in modo assestante ma devono essere valutati nell’ottica del quadro generale dell’attività svolta. Ci sono realtà che fisiologicamente o transitoriamente si ritrovano ad avere performance reddituali basse. Pensiamo ad esempio al caso in cui il soggetto sia un’impresa il cui business sia connotato da una forte stagionalità e l’analisi venisse svolta nel suo periodo di inattività; o quello in cui l’azienda stia effettuando un notevole investimento impiegandovi
44 Tabella rivisitata sulla base dell’elaborato presente all’interno dello speciale “Indicatori di allerta standard
gran parte delle sue risorse: esse, esaminate tramite indicatori economici, potrebbero avere inizialmente rendimenti quantitativamente bassi ma solamente a causa di elevati costi transitori dettati da una temporanea condizione che andrà scemando nel tempo (i risultati miglioreranno una volta che l’investimento comincerà a dare i suoi frutti45).
Per questo, risultati negativi o sottostimati rispetto ai limiti possono essere “giustificati” dalla visione e dal progetto imprenditoriale sottostante; così come, nella situazione inversa, potrebbero risultare degli indici positivi a fronte di una situazione di potenziale crisi (es. azienda che contabilmente presenta un andamento economico favorevole in termini di indicatori nei 6 mesi presi in esame ma che sta avendo grosse difficoltà in quanto il cliente che gli fornisce il 90% del fatturato sta pensando di ritirargli la commessa).
In questa ottica si vuole mettere in risalto l’importanza della “lettura qualitativa” dei risultati, integrandola alla semplice e insufficiente “lettura quantitativa” degli esiti degli indicatori economici, così da poter correggere eventuali “falsi positivi” e “falsi negativi”. Come spiegato dagli stessi autori, il superamento delle soglie stabilite per i vari indici elaborati dal CNDCEC fornisce ragionevoli presunzioni, ma non implica automaticamente la fondatezza dello stato di crisi.
45 Per i primi anni il tasso interno di rendimento è negativo dal momento che l’investitore sostiene costi ma
il capitale non è ancora in grado di produrre rendimenti perché è appena stato investito. Per ulteriori informazioni consultare il libro: Beltratti A., Investimenti finanziari, EGEA S.p.A., Milano, 2020.
Ad ulteriore tutela del debitore, il legislatore ha previsto una deroga46
all’utilizzo degli indicatori standard forniti dal CNDCEC nel caso in cui essi non risultassero adeguati alla realtà aziendale esaminata, ossia quando suddetta realtà non rientri in una classificazione specifica dell’I.S.T.A.T. od abbia una struttura di business che rende scarsamente significativi tali indicatori.
L’imprenditore ha quindi la facoltà di adoperare indicatori personalizzati, previa attestazione di un professionista in merito alla loro validità, a patto che ne dia informativa nella nota integrativa unitamente alle ragioni per le quali si è resa necessaria la deroga.
LA PROCEDURA ASSISITITA DELLA CRISI
Una volta descritto caratteri e finalità del Codice, indicato i soggetti interessati dalla riforma, compresi gli obblighi a cui sono sottoposti, ed elencato gli indicatori che gli imprenditori dovranno usare per la rilevazione di segnali di crisi, passiamo ora alla trattazione della nuova procedura di composizione assistita e alle modalità di acceso.
Una volta che l’imprenditore si sarà dotato di un assetto organizzativo adeguato alla tempestiva rilevazione della crisi, esso dovrà costantemente monitorare la sua attività e monitorare i segnali che derivano dal calcolo degli indicatori standard per identificare eventuali squilibri di natura patrimoniale, finanziaria o economica.
Qualora, a seguito di un’analisi, il risultato degli indici superasse le soglie di allerta, l’imprenditore si troverà di fronte ad un presunto stato di crisi (il solo fatto di avere gli indicatori fuori norma non è infatti sufficiente alla dichiarazione di crisi).
Il soggetto dovrà quindi verificare l’emersione quelli che il codice identifica come “fondati indizi di uno stato di crisi”, ossia:
§ La non sostenibilità del debito nei sei mesi successivi all’atto della misurazione; § Il pregiudizio della continuità aziendale nell’esercizio in corso o se la durata residua
dell’esercizio è inferiore a sei mesi per i sei mesi successivi; § La presenza di reiterati e significativi ritardi nei pagamenti.
Il verificarsi di o più dei suddetti eventi l’imprenditore dovrà attivarsi senza indugio all’assunzione di iniziative idonee volte a fronteggiare lo stato di crisi. Nel caso tali misure risultino inefficaci o insufficienti, si procederà con la presentazione dell’istanza di
composizione della crisi all’Organismo di composizione della crisi d’impresa (OCRI).
La procedura di “allerta interna”, oltre che dall’imprenditore, può essere messa in atto anche dagli organi di controllo o di revisione, ove presenti.
Nel caso in cui durante la sua azione di vigilanza gli organi di controllo o di revisione dovessero incorrere nel ritrovamento di fondati indizi della crisi, essi ne devono obbligatoriamente informare l’amministrazione nel più breve tempo possibile.
In assenza di una collaborazione dell’organo amministrativo, il revisore dovrà inviare allo stesso una segnalazione “formale”. L’articolo 14 comma 2 stabilisce che “la segnalazione deve essere motivata, fatta per iscritto, inviata per mezzo di posta elettronica certificata (PEC), e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese.
Nell’ipotesi in cui, entro 60 giorni dalla segnalazione formale, l’organo amministrativo si sia dimostrato inerte o inefficiente nel superare la crisi, il revisore provvederà a fare segnalazione all’OCRI per una corretta gestione dello stato di crisi.
La segnalazione può anche essere “esterna”, ovvero effettuata da uno dei creditori pubblici qualificati dell’impresa (Agenzia delle Entrate, agente della riscossione e Istituto nazionale della previdenza sociale).
Tali soggetti sono obbligati a dare avviso al dare avviso al debitore qualora la sua esposizione debitoria abbia superato l'importo rilevante individuato al secondo comma dell’articolo n. 15 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
L’avviso deve essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui siano in possesso, o, in mancanza, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria.
Se entro novanta giorni dalla ricezione dell'avviso egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge, o non avrà
presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'OCRI.
Per incentivare l’emersione della crisi e la tempestiva segnalazione da parte dell’imprenditore, il legislatore ha previsto una serie di misure premiali, elencate all’articolo 25 del Codice.
Entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione della segnalazione o istanza del debitore, avviene la convocazione dell’imprenditore e dei componenti dell’organo di controllo, davanti all’OCRI e un pull di tre esperti inscritti al “l’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza”.
L’udienza si svolge in modo riservato e confidenziale e non costituisce causa di risoluzione dei contratti pendenti, né di revoca degli affidamenti bancari concessi.
Dopo aver raccolto una serie di elementi di valutazione, l’OCRI potrà disporre dell’archiviazione della segnalazione nel caso in cui non sussistano elementi validi a supporto dell’esistenza della crisi o, viceversa, individuare una serie di soluzioni per il superamento dello stato di crisi ed un termine congruo entro il quale il debitore dovrà riferirne sull’esito (non superiore ai tre mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori tre mesi in presenza di positivi riscontri delle trattative).
Nel caso in cui la trattativa abbia esito positivo la procedura ha fine; viceversa, se allo scadere del termine non è stato concluso un accordo con i creditori coinvolti e permane una situazione di crisi, il collegio invita il debitore a presentare domanda di accesso ad una delle procedure di regolamentazione della crisi e dell’insolvenza (concordato preventivo, liquidazione giudiziale o accordo di ristrutturazione del debito). In mancanza di una risposta da parte del debitore, l’OCRI effettuerà segnalazione (con relazione motivata) al pubblico ministero presso il tribunale di competenza affinché ne disponga la liquidazione giudiziale.
Figura 1.3 – Schema procedura d’allerta assistita47