CAPITOLO 3: L’OCRI ‐ ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D’IMPRESA
3.1 Definizione e ruolo nella procedura di allerta e composizione assistita della crisi
Una delle novità introdotte dal nuovo Codice della crisi d’impresa è la nascita di un nuovo organismo a supporto delle imprese in difficoltà: l’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (OCRI).
Questo organismo131 nasce con la finalità di valorizzare a livello pratico il principio della “continuità aziendale”, valutando, in primis, la consistenza o meno dello stato di crisi e formulando, dove possibile, un piano di risanamento concordato con il proprietario, per dare una seconda chance di vita all’impresa.
La normativa prevede che l’OCRI sia costituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per la gestione delle istanze di crisi assistita, l’Organismo si deve avvalere dell’operato di un collegio di esperti capace di garantire la rappresentanza delle professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale.
I requisiti di professionalità saranno garantiti tramite l’iscrizione al “l’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza”, appositamente creato per lo scopo132.
Ogni collegio sarà costituito da tre esperti, dei quali:
a) Uno designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell’impresa, o di un suo delegato;
b) Uno designato dal presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato, diverso dal referente;
c) Uno appartenente all’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell’elenco trasmesso annualmente all’organismo dalle associazioni di categoria.
132 L’albo è istituito presso il Ministero della giustizia e raccoglie tutti i soggetti (anche in forma associata o
societaria) destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal Codice della crisi e dell’insolvenza. Le iscrizioni sono aperte a avvocati, dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, studi professionali, e tutti coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Le caratteristiche dell’albo, così come i requisiti per l’ammissione e le norme sul funzionamento, sono contenuti agli articoli 356 e ss. del Codice della
Per assicurare la tempestività del procedimento, l’organismo opera tramite un referente (individuato nel segretario generale della Camera, o un suo delegato o un suo ufficio, nonché dal collegio degli esperti di volta in volta nominato) che vigila sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti.
Per quanto riguarda le comunicazioni, esse dovranno essere effettuate dall’Ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.
La competenza territoriale dell’OCRI è legata al luogo ove si trova la sede legale dell’impresa facente domanda di accesso al procedimento di composizione assistita della crisi.
All’OCRI è affidato il compito di:
• Ricevere le segnalazioni di indizi della crisi (Art. 12, 14, 15 del Codice della crisi);
• Gestire il procedimento di allerta ed assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento composizione assistita della crisi (Art. 16, 17, 18 del Codice della crisi);
Prima di iniziare la procedura di composizione assistita della crisi, adottata al fine di rafforzare la struttura dell’impresa e renderla di nuovo idonea allo svolgimento di
una corretta attività commerciale, l’organismo ha anche, come già detto in precedenza, il compito di nominare un pool di professionisti, iscritti al “l’Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell’insolvenza”, che assisteranno il proprietario durante tutto il processo di risanamento.
IL RUOLO DELL’OCRI NELLA PROCEDURA DI ALLERTA E COMPOSIZIONE DELLA CRISI
L’Organismo di composizione della crisi d’impresa si attiva su segnalazione volontaria dell’imprenditore che versa in stato di crisi, tramite segnalazione da parte di uno degli organi interni di controllo o revisione, o tramite segnalazione da parte di uno dei creditori pubblici qualificati dell’impresa (Agenzia delle Entrate, agente della riscossione e Istituto nazionale della previdenza sociale).
Entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione o dell’istanza del debitore, l’OCRI convoca il debitore, o i componenti degli organi di controllo in caso si tratti di una società, per un’audizione riservata e confidenziale, Art. 12 del Codice della crisi, (per evitare che il debitore subisca ripercussioni a livello reputazionale o lavorativo una volta tornato ad operare sul mercato).
Dopo aver sentito il debitore, tenendo conto degli elementi di valutazione da questi forniti, nonché dei dati e delle informazioni assunte tramite il relatore del collegio, l’OCRI può:
▪ Disporre l’archiviazione delle segnalazioni ricevute, quando ritiene che non sussista la crisi o che si tratti di imprenditore al quale non si applicano gli strumenti di allerta.
▪ Iniziare il procedimento di allerta ed assistere l’imprenditore, su sua istanza, nel procedimento composizione assistita della crisi (art. 16, 17 e 18);
Nel caso in cui sia rilevata l’esistenza dello stato di crisi da parte del collegio, quest’ultimo ha il compito di individuare insieme all’imprenditore le possibili misure per porvi rimedio e fissare un termine congruo entro il quale il debitore deve riferire sulla loro attuazione. Si procederà quindi a:
▪ Fissare un termine non superiore a 3 mesi, prorogabile per un massimo di altri 3 mesi, nel caso di positivi riscontri delle trattative per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell’impresa, curandone le trattative;
▪ Acquisire una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa nonché un elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione (art. 19).
Se il procedimento di composizione concordata della crisi ha avuto esito positivo e si procederà con la stipula dell’accordo, che si ricorda avere le seguenti caratteristiche: ▪ L’accordo con i creditori deve avere forma scritta e deve essere depositato presso l’organismo;
▪ L’accordo non è ostensibile nei confronti di soggetti diversi da quelli che vi hanno aderito; ▪ L’accordo può essere iscritto nel registro delle imprese su richiesta del debitore e con il consenso dei creditori.
La riforma riconosce inoltre al debitore che ha presentato l’istanza per la soluzione concordata della crisi di poter richiedere al Tribunale – sezioni specializzate in materia di imprese – l’adozione di misure protettive necessarie per poter condurre a termine le trattative133.
Nel caso in cui la procedura non venga portata a termine, l’OCRI dovrà invitare il debitore a presentare domanda di accesso ad una procedura della crisi o dell’insolvenza (non si parla più in questo caso di procedura assistita e si perdono le protezioni sulla riservatezza) entro 30 giorni; in particolare nel caso in cui:
▪ Non sia stato concluso un accordo con i creditori entro il termine fissato per la ricerca di una soluzione concordata;
133 In particolare, si fa riferimento alle misure di protezione previste dall’Art. 54 come la nomina di un
▪ Permane la situazione di crisi;
Se il debitore non farà richiesta di accesso ad una delle altre procedure134 messe a disposizione dal codice, l’OCRI dovrà informare il Tribunale, che procederà alla liquidazione.
3.2 Considerazioni finali sulla natura dell’organismo
Sicuramente, la procedura di composizione assistita della crisi e, conseguentemente, la nascita dell’OCRI sono le vere novità contenute nella riforma.
Il legislatore in questo caso ha voluto dare un forte segnale di cambiamento, proponendo strumenti in grado di tutelare la figura e la reputazione dell’imprenditore che versa in una situazione di crisi, e supportandolo, allo stesso tempo, nella scelta del percorso di rinascita grazie all’aiuto di un pool di professionisti capaci di aggiungere un know-‐how e una conoscenza multidisciplinare decisamente superiore (quindi anche più efficiente) di quella apportata da solo individuo.
134 Il codice incentiva la composizione stragiudiziale della crisi tramite strumenti come i piani di risanamento
(Art. 56), gli accordi di ristrutturazione del debito (Art. 57), le convenzioni di moratoria (Art. 62); infine nella normativa sono previsti il concordato preventivo, in continuità aziendale o liquidatorio (Art. 84) e la liquidazione giudiziale (Art. 121).