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Le normative sulla comunicazione politica e la network society.

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Academic year: 2021

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UNIVERSITÀ DI PISA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE

Corso di Laurea in Comunicazione d’impresa e gestione delle

risorse umane

TESI DI LAUREA

LE NORMATIVE SULLA COMUNICAZIONE POLITICA E LA NETWORK

SOCIETY

CANDIDATO

RELATORE

Tiago Andrea Granucci

Prof. Saulle Panizza

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Le normative sulla comunicazione politica e la network society

Indice Ragionato………..p. 3 Introduzione……….…...…...p. 4

Capitolo 1 Par condicio, Silenzio elettorale e social network.

1.1. Il periodo elettorale e la sua evoluzione……….….…p. 7 1.2 Cos'è la par condicio……….………p. 9 1.2.1 Il percorso storico-normativo……….……….…..p. 9 1.2.2 Le basi costituzionali………p. 13 1.2.3 La normativa attuale………...…..p. 14 1.3 L’AgCom e il Corecom……….………..p. 17 1.3.1 Le funzioni del AgCom………p. 19 1.3.2 Le politiche del AgCom in ambito digitale………..……p. 20 1.4 L’ambiente mediatico attuale……….……….p. 23 1.4.1 I social media (in particolare Facebook) danneggiano il diritto ad una corretta informazione elettorale?...p. 25 1.4.2 Esiti della ricerca………...………….p. 31 1.4.3 I rimedi posti da Facebook……….……p. 32 1.5 Il silenzio elettorale sui social media………p. 37 1.5.1 Il percorso storico-normativo……….p. 37 1.5.2 Twitter e il silenzio elettorale nel mondo………..…….p. 39 1.5.3 Il silenzio elettorale su Twitter in Italia oggi. (ricerca su europee 2019)………….…p. 41 1.6 I limiti dell’auto regolamentazione degli ISP: la moderazione………..…………..….p. 48

Capitolo 2 Profilazione e democrazia.

2.1 Introduzione: cosa intendiamo per democrazia………..………..p. 54 2.2.1 Il digitale e le potenzialità di democratizzazione………..………p. 56 2.2.2 I possibili limiti alla democrazia nell’era digitale………..………..….p. 60 2.2.3 Lo strano caso della formazione del governo dopo la votazione su Rousseau……...p. 61 2.3.1 La profilazione e i big data…….………..…p. 71 2.3.2 Il percorso normativo………p. 73 2.3.3 Il caso di Cambridge analitica………...…p. 76 2.3.4 La profilazione e si suoi rischi………..……p. 78

Capitolo 3 Intervista al presidente Corecom Toscana e conclusioni.

3.1 Intervista a Enzo Brogi e Giovanni Giacomo Amalfitano………...p. 81 3.2 Il diritto alla conoscenza: riflessioni finali……….…..….p. 89 Bibliografia……….…...p. 92

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Introduzione

L’elettore italiano è affetto da una pigrizia “che deriva non solo dai limiti cognitivi dell’individuo ma anche e soprattutto dal fatto che la politica è spesso percepita come qualcosa di marginale rispetto alla vita privata e professionale” e per questo l’elettore cerca tramite scorciatoie informative “di semplificare al massimo il compito di raccogliere, elaborare e organizzare l’informazione.”1

Per questo motivo è importante analizzare i cambiamenti che avvengono nell’ambiente comunicativo, in quanto esso è fondamentale per il buon funzionamento della Democrazia.

I new media hanno modificato l’ambiente comunicativo in modo significativo, aumentando esponenzialmente l’ibridizzazione tra i media2 e introducendo nuovi strumenti nelle mani dei campaigners, portandoci a avere oggi campagne data driven, dove i politici affidano le strategie a esperti di comunicazione o spin doctors.3

Queste innovazioni hanno sorpassato abbondantemente le previsioni fatte dal legislatore in materia di comunicazione e in particolar modo di comunicazione elettorale.

Se la normativa vigente in materia di par condicio, la legge N. 28 del 2000, è per i tempi della legge relativamente recente, non si può dire lo stesso per quanto riguarda lo sviluppo dei nuovi media e del web.

Internet e i media digitali in generale hanno avuto dal 2000 a oggi un’evoluzione tale da farci parlare di una nuova fase della comunicazione politica.

La tesi nasce con lo scopo di dimostrare la necessità di una nuova legislazione in materia di comunicazione politica, chiedendosi se la normativa sia adeguata all’attuale ambiente mediatico, analizzando il contesto storico-comunicativo e in parallelo i concetti di par condicio, di silenzio elettorale e di profilazione e la loro evoluzione storico-normativa in Italia.

1 Donatelle Campus: “L'elettore pigro: Informazione politica e scelte di voto.” pag. 160, il Mulino, 2000. 2 Stella, Riva, Scarcelli, Drusian, “Sociologia dei new media” Edizioni Laterza, 2017.

3 Cristopher Cepernich, “Le campagne elettorali al tempo della networked politics” Edizioni Laterza, 2017.

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Nel primo capitolo si cercherà di analizzare il percorso storico normativo per quanto riguarda la par condicio e si tenterà, tramite una breve ricerca, di verificare se così come una maggiore esposizione mediatica di un partito porta ad un aumento delle intenzioni di voto4, così si abbia sui social e nello specifico Facebook, un maggior consenso all’aumentare dell’esposizione dei partiti, analizzando quali siano i rapporti tra numero di seguaci e le interazioni con questi usando i dati Facebook insight ottenuti tramite il tool Fanpagekarma5, sito che consente di confrontare le prestazioni delle varie pagine della piattaforma.

Per verificare questa seconda ipotesi, una volta estrapolati i dati si è cercata la presenza di una correlazione tra il numero di seguaci delle pagine e i dati sulle interazioni ottenuti. Si è poi discusso sui risultati raggiunti e sui limiti dell’approccio utilizzato e affrontato le risposte date da Facebook a problematiche che il legislatore non è ancora stato in grado di affrontare se non tramite pressioni sui provider.

Nella seconda parte del capitolo si è analizzato il fenomeno del silenzio elettorale partendo dal percorso storico normativo, analizzando poi la sua disciplina all’estero. Inoltre, si è trattato della situazione italiana e del vuoto normativo per quanto riguarda il silenzio elettorale online, anche attraverso lo studio del comportamento dei partiti e dei politici italiani su Twitter durante le 48 ore di silenzio elettorale per le elezioni europee 2019, per poi affrontare la questione della responsabilità degli Internet Service Provider e dei limiti della loro autoregolamentazione.

Nel secondo capitolo si è analizzato il rapporto tra la democrazia e la profilazione, partendo da una definizione di cosa si intenda per democrazia, per poi analizzare gli sviluppi che le tecnologie digitali hanno portato al concetto stesso di democrazia e le conseguenze di queste innovazioni.

Si è poi esaminata l’atipicità delle modalità con cui si è formato il secondo Governo Conte durante l’agosto 2019 e come una cattiva applicazione di strumenti digitali di democrazia diretta abbia rischiato di compromettere la normale prassi della nostra democrazia.

4 Luca Ricolfi, “Politics and the mass media in Italy”, West European Politics, 20:1, 135-156, 1997. 5 https://www.fanpagekarma.com/

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Nella seconda parte del secondo capitolo si è analizzato il fenomeno della profilazione partendo da una sua definizione per poi affrontare il percorso storico normativo che ha portato al GDPR.

Si è poi trattato il caso Cambridge analytica e le conseguenze dell’uso politico della profilazione.

Infine, nel terzo ed ultimo capitolo si è intervistato il presidente del Corecom Toscana Enzo Brogi assieme a Giovanni Giacomo Amalfitano responsabile dell’assistenza al CORECOM in ordine alle funzioni proprie e a quelle delegate, in qualità di esperti in materia, per poi concludere con alcune riflessioni finali.

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Capitolo 1 Par condicio, Silenzio elettorale e social network

1.1 Il periodo elettorale e la sua evoluzione.

Il periodo elettorale è un periodo di doping comunicativo in cui le forze politiche utilizzano tutte le risorse a loro disposizione per massimizzare i risultati, per questo è sempre stato un terreno privilegiato per l’osservazione scientifica.6

Un’analisi del periodo elettorale non può quindi prescindere da un’osservazione dell’ambiente comunicativo in cui si svolge, affronteremo perciò rapidamente le varie fasi della comunicazione politica.

La letteratura classifica la comunicazione politica dividendola in tre stadi7:

• Fase premoderna, da metà del ‘800 agli anni ’50, in cui i principali attori sono i partiti politici che parlano non attraverso candidati ma attraverso il partito come organismo burocratico: non c’è una vera mediatizzazione e i partiti gestiscono la comunicazione diramando comunicati, mentre il cittadino si informa scegliendo le fonti in base alla sua appartenenza politica.

Questa fase è legata alla nascita dei partiti tradizionali in seguito ai conflitti che hanno portato alla comparsa dello Stato moderno, dalla lotta tra centro e periferia e dalla centralizzazione del potere, dal conflitto Stato-Chiesa. Tra questi conflitti ci sono anche quelli derivati dall’industrializzazione, quello tra città e campagna e il più importante capitale-lavoro che porta alla divisione tra destra e sinistra.

• Fase moderna, con la nascita della televisione i politici sono passati dall’usare un linguaggio e dei simboli tipici per il loro elettorato che vi si rispecchiava a cercare di mediare il linguaggio nei confronti di quella parte di cittadini che non facevano parte di quella corrente politica.

Si attenua il principio della selettività: prima l’elettore si informava comprando un giornale o ascoltando i comunicati dei partiti sulla base della propria appartenenza politica, solo in seguito l’informazione politica grazie alla TV riuscì a raggiungere segmenti di popolazione che non ne erano mai stati sfiorati dalla comunicazione politica,

6 Cepernich, “Le campagne elettorali al tempo della networked politics”, Edizioni Laterza, 2017. 7 Stella, Riva, Scarcelli, Drusian, “Sociologia dei new media” Edizioni Laterza, 2017.

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persone che non avrebbero mai comprato un giornale o cercato attivamente informazioni politiche.

Si ebbe un effetto anche sui formati, il partito divenne un organismo sempre meno ideologizzato, il partito non cercava più di mantenere i suoi elettori ma cercò di conquistarne di nuovi.

Quando un politico si presentava a un comizio sapeva che pubblico aveva davanti e cosa il pubblico si aspettava, con la televisione il politico smette di rivolgersi a quel pubblico, vi è una parte che non capirebbe e non si identificherebbe in un determinato linguaggio, si ha una de ideologizzazione del discorso.

• Terza fase: lo sviluppo dei nuovi media e l’evoluzione della TV, non più generalista. Si sviluppa la TV privata, si moltiplicano i programmi di informazione politica e si tratta di politica anche all’interno di programmi di tutt’altra natura come di gossip o sport, si sviluppa il cosiddetto infotainment, si professionalizza il rapporto con il pubblico.

Il candidato diventa il perno della comunicazione politica e sa che il pubblico che lo ascolta varia a seconda delle diverse piattaforme con cui si esprime, sa che a seconda del programma varia il modo in cui deve esprimersi.

La comunicazione politica passa da essere centripeta, ossia dall’essere inviata e trasmessa da un unico attore dominante ossia il partito e la televisione, a essere centrifuga, inviata da diversi attori e trasmessa da diversi media in competizione tra loro.

Alcuni autori ritengono che quella attuale sia una quarta fase della comunicazione politica8 legata all’evoluzione delle tecnologie digitali e di internet che hanno accentuato l’ibridizzazione del sistema mediatico e creato fenomeni di disintermediazione9.

Tutt’oggi la TV è lo strumento principe d’informazione politica ma non possiamo ignorare come al 2018 più del 73% della popolazione italiana abbia accesso a Internet e oltre il 54% della popolazione sia attiva sui social.10

Dal rapporto 2018 dell’AGCOM sul consumo d’informazione emerge il nuovo peso di internet anche in campo politico: il 34% degli elettori utilizza internet per informarsi nelle

8 Manuel Castells, “La nascita della società in rete”, Università Bocconi Editore, 2002. 9 Ardsson, Belfanti,”introduzione ai nuovi media” Il Mulino, 2016.

10 Report “Digital in Italia 2018”, WeAreSocial

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scelte politico-elettorali e il 14,9% degli elettori utilizza, per ottenere informazioni politiche, i social network.11 (Figura 1.1)

1.2 Cos'è la par condicio.

1.2.1 il percorso storico normativo

Con l'espressione latina par condicio ("parità di trattamento" oppure "pari condizioni") si intendono quei criteri adottati dai mass-media nel garantire un'appropriata visibilità a tutti i partiti e/o movimenti politici.12

Questa dottrina deriva dalla Fairness doctrine, della Federal Communications Commission statunitense, in vigore dal 1949 al 1987 che prevedeva che per quanto concerne le materie di pubblico interesse venisse dato spazio alle varie visioni sulla materia.

Gli emittenti avevano il compito di “determinare quello che fosse lo spettro di visioni su un determinato argomento ed includere nelle discussioni politiche le persone più adatte a rappresentare il singolo punto di vista.”13

La norma non è da confondersi con l’Equal Time Rule stabilita nel 1927 e ancora oggi in vigore, per quanto sia ormai solo una formalità.14

La normativa non venne più applicata, per quanto restò ufficialmente in vigore, dal 1987 quando si mise in discussione la costituzionalità della norma, vista come contraria al diritto di free speech previsto dal primo emendamento nei confronti degli emittenti radiotelevisivi.

11 Rapporto 2018 dell’Agcom sul consumo d’informazione.

https://www.agcom.it/documents/10179/9629936/Studio-Ricerca+19-02-2018/72cf58fc-77fc-44ae-b0a6-1d174ac2054f?version=1.0

12 https://it.wikipedia.org/wiki/Par_condicio 13 The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/everything-you-need-to-know-about-the-fairness-doctrine-in-one-post

14 Shannon K. McCraw, “Equal Time Rule”, The First Amendment Encyclopedia. https://www.mtsu.edu/first-amendment/article/949/equal-time-rule

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La norma fu poi definitivamente abrogata nel 2011 all’interno di un più ampio progetto di revisione della legislazione federale da parte dell’amministrazione Obama.15

In Italia il primo intervento legislativo ad occuparsi di comunicazione politica fu la legge n. 212 4 aprile 195616, che si limitava però a regolare la distribuzione degli spazi destinati all’affissione di stampati e manifesti elettorali.

“L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.”17

La Corte costituzionale venne chiamata nella sentenza n. 48 del 1964 a deliberare sulla costituzionalità della norma:

“Nel corso di un procedimento penale pendente innanzi alla Pretura di Lipari a carico dei signori Francesco Fusco e Raffaello Scibilia, imputati di aver affisso, in concorso fra loro, manifesti di propaganda elettorale fuori degli appositi spazi fissati dalla Giunta comunale, la difesa ha eccepito la illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 8, comma quarto, della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente "norme per la disciplina della propaganda elettorale", perché contrastanti con l'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione18

Ma la Corte dichiarò non illegittima la legge in quanto

“…La legge 4 aprile 1956 ha dettato una disciplina contenuta entro questi limiti, con norme che non sono ispirate, come sostiene l'Avvocatura dello Stato, alla tutela della

15 https://www.washingtonpost.com/blogs/ezra-klein/post/everything-you-need-to-know-about-the-fairness-doctrine-in-one-post/2011/08/23/gIQAN8CXZJ_blog.html?utm_term=.afef6d06b7b5

16 http://www1.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/4/20030520143802_10-113-232-22.pdf

17 Ibidem.

18 Sentenza n. 48 del 1964 della Corte costituzionale http://www.giurcost.org/decisioni/1964/0048s-64.html

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proprietà (e basta in proposito rilevare che neppure col consenso del proprietario del muro, dell'edificio, ecc. sarebbe lecito procedere all'affissione fuori degli appositi spazi), ma tendono a porre tutti in condizione di parità: ad assicurare, cioè, che in uno dei momenti essenziali per lo svolgimento della vita democratica, questa non sia di fatto ostacolata da situazioni economiche di Svantaggio o politiche di minoranza.

…É di tutta evidenza, infatti, che le norme denunziate non instaurano, né direttamente né indirettamente, alcuna forma di censura sulla stampa elettorale.”

La Corte esplica nella sentenza l’interesse dello Stato alla correttezza e alla parità nella comunicazione politica.

Con la legge n. 103 del 14 aprile 1975 venne introdotta la “Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi”, a cui fu affidato il compito di disciplinare le rubriche di tribuna politica, tribuna elettorale, tribuna sindacale e tribuna stampa.19

Da allora e fino agli anni ’90 non vi è stato uno sviluppo normativo in materia, in quanto le disposizioni vennero sostanzialmente affidate a accordi tra la commissione e la RAI.20 La commissione aveva inoltre il controllo sui bilanci e sulla programmazione della RAI, tanto che venne definita come “l’editore della RAI”.21

Con la sentenza della Corte costituzionale N. 202, del 1976 ebbe fine il monopolio RAI sulla trasmissione via etere22 aprendo alla diffusione delle televisioni private, che fino ad allora potevano trasmettere solo a livello locale e via cavo.23

Iniziarono a svilupparsi le televisioni private, che crebbero notevolmente di numero in quegli anni;24 queste erano sempre vincolate alla sola trasmissione a livello locale, vincolo

19 Legge n. 103 del 14 aprile 1975, “Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.” https://web.archive.org/web/20090302130205/http://www.agcom.it/L_naz/l103_75.htm

20 Zaccaria, Valastro, Albanesi, “Diritto dell’informazione e della comunicazione”, CEDAM 2018, pag. 316

21 Massimo Martinelli, Vito Cozzoli, “La commissione di vigilanza RAI-TV”, Pisa University Press, 2008. 22 Sentenza della Corte costituzionale N. 202, del 1976

http://www.giurcost.org/decisioni/1976/0202s-76.html 23 https://it.wikipedia.org/wiki/Televisione_in_Italia 24 Ibidem.

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che venne aggirato quando Silvio Berlusconi iniziò a trasmettere gli stessi programmi attraverso un sistema di interconnessione tra varie emittenti.25

Il 16 ottobre 1984 la pretura di Roma bloccò la trasmissione di Canale 5 e Rete 4 in quanto l’interconnessione era contraria all' articolo 195 del Codice Postale.26

La situazione de facto venne poi ripristinata dal Governo Craxi con i famosi “decreti Berlusconi”, che consentirono il ritorno in onda della programmazione Fininvest.27 Si arrivò così alla nascita del duopolio RAI-FININVEST28, poi legittimato con la legge 6 agosto 1990, n. 223 detta “legge Mammì”.2930

In un contesto ormai completamente diverso da quello previsto dalla legge 103/1975, la questione della par condicio diventò all’improvviso urgente in seguito alla “discesa in campo” di Silvio Berlusconi il 26 gennaio 1994 e alla vittoria elettorale dello stesso anno, tanto che uno dei punti cardine del governo Dini, che successe al primo governo Berlusconi il quale era caduto a seguito di frizioni con la Lega Nord, fu proprio la par condicio.31

Il governo Dini stipulò con il decreto legislativo n. 83 del 1995, detto “decreto Gambino”, il primo provvedimento che disciplinava in modo organico la questione della par condicio.

25 Massimo Martinelli, Vito Cozzoli, “La commissione di vigilanza RAI-TV”, Pisa University Press, 2008. 26 Marco Trabucco, “Quando I Pretori oscurarono il biscione”, La Repubblica, 27 agosto 1996.

27 Daniela Brancati, “Oggi Il Decreto Berlusconi”, la Repubblica, 20 ottobre 1984.

28 L’analisi approfondita del processo è da rimandarsi ad un successivo lavoro di approfondimento a causa della mole di quest’ultimo.

29 https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_Mammì

30 Giulia Guazzaloca “Sulla storia della televisione in Italia” in “Nuova informazione bibliografica”, Il Mulino, 2009.

31 Andrea di Robilant, “Berlusconi: la mia par condicio”, La Stampa, 26 gennaio 1995.

http://www.archiviolastampa.it/component/option,com_lastampa/task,search/Itemid,3/action,detail/id,069 2_01_1995_0025_0007_10239823/

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Il decreto non venne poi tramutato in legge dal successivo governo Prodi, che lo lasciò decadere per ridurre l’uso dei decreti-legge e lo ripropose nei contenuti in un successivo disegno di legge.32

1.2.2 Le basi costituzionali

La propaganda politica è una manifestazione del pensiero che gode delle tutele dell’articolo 21 della costituzione, ma è possibile leggere i principi della par condicio da una lettura congiunta degli articoli 48, 49 e 51.

L’articolo 48, Ultimo comma:

“Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.”

L’articolo 49

“Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [cfr. artt. 18, 98 c. 3, XII c. 1].” L’articolo 51, I comma:

“Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [cfr. artt. 56 c. 3, 58 c. 2, 84 c. 1, 97 c. 3, 104 c. 4, 106, 135 cc. 1, 2, 6, XIII c. 1]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.”

È possibile quindi notare come una comunicazione politica priva di regolamentazione durante il periodo elettorale possa essere potenzialmente un limite al diritto di voto di cui all’art. 48, al concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale di cui all’art. 49 e all’accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza di cui all’art. 51.

32 Zaccaria, Valastro, Albanesi, “Diritto dell’informazione e della comunicazione”, CEDAM 2018 pag.318

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1.2.3 La normativa attuale

La normativa oggi in vigore è quella prevista dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28

"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica" che riprende le basi del decreto Gambino.

La legge, che regola minuziosamente la comunicazione politica radiotelevisiva, ha il grave difetto di essere esplicitamente diretta nei singoli passaggi al mezzo televisivo, alla radio o alla stampa escludendo possibili “adattamenti interpretativi” coerenti con il nuovo ambiente mediatico formatosi dal 2000 a oggi.

Nello specifico, l’articolo 2 tratta la comunicazione politica radiotelevisiva e si rivolge direttamente alle emittenti radiotelevisive che “devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica”; nell’ articolo 3 si parla di messaggi politici autogestiti e ci si rivolge alle emittenti radiofoniche e televisive; l’articolo 4 parla di comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale mentre l’articolo 7 tratta i messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici.33

La normativa venne poi modificata con la Legge 6 novembre 2003, n. 313, “Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”, che impose alle emittenti locali di darsi dei codici di autoregolamentazione al fine di garantire la parità di trattamento tra i vari soggetti politici, secondo modalità ivi definite.34

La legge 6 novembre 2003, n. 313, lasciò invariata la normativa a livello nazionale e effettuando una profonda “deregulation” a livello locale, abolendo la maggior parte dei riferimenti della legge n. 28 del 2000 alle emittenti locali, basata sull’assunto che “il pluralismo non deve essere realizzato e garantito all’interno della singola emittente locale

33 Legge 22 Febbraio 2000, n. 28,"Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante

le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"

https://www.camera.it/parlam/leggi/00028l.htm

34 Legge 6 novembre 2003, n. 313, "Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella

programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali"

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(pluralismo interno) ma è comunque assicurato dalla moltitudine eterogenea (per orientamento politico) di emittenti presenti sul territorio (pluralismo esterno).”35

Si liberalizzarono inoltre del tutto i MAP (messaggi autogestiti a pagamento) in quanto si eliminò il vincolo per gli emittenti di trasmettere anche MAG (messaggi autogestiti gratuiti) e il limite temporale per i MAP restò come unico vincolo la “parità di offerta economica”.36

Per quanto le sentenze della Corte costituzionale avessero già esteso il principio costituzionale della par condicio sottolineando l’esistenza del diritto dei cittadini alla genuinità del voto (sentenze n.344/1993 e n.84/1994) e del diritto alla completa ed obbiettiva informazione del cittadino, (sentenza n.155/2002)37 la normativa è oggi insufficiente, tanto che l’AGCOM ha più volte sottolineato la necessità di una nuova legislazione in materia38:

“È necessario quanto prima un intervento legislativo volto a disciplinare il settore della par condicio on line al fine di tutelare in modo efficace un’autentica formazione del consenso sociale”. (Martusciello 2018)

“Se nella tv i politici hanno tempi contingentati, nel web e nei social hanno piena libertà di promuovere la propria immagine senza limite e senza dover rispettare alcun obbligo di trasparenza. Basti osservare come sono sponsorizzate le pagine o moltiplicate le interazioni attraverso profili fake e bot. Nell’assenza di regole del “far web”, le

35 Franco del Campo, Enrico Torcello, “Guida a le regole della comunicazione in periodo elettorale, La

“par condicio” a livello locale.” a cura del comitato regionale per la comunicazione del Friuli-Venezia

Giulia, 22 febbraio 2008 36 Ibidem.

37Zaccaria, Valastro, Albanesi, “Diritto dell’informazione e della comunicazione”, CEDAM 2018 pag. 322

38 • Audizione del presidente dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni Cardani presso commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 16 luglio 2014

• Comunicato stampa Agcom 27 marzo 2018:"Martusciello, necessaria legge su par condicio online." • Comunicato stampa Agcom 28 gennaio 2019,"Morcellini: attualizzare lo spirito della par condicio al tempo dei social"

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piattaforme di condivisione decidono, in totale autonomia, come indicizzare i contenuti diffusi, spesso favorendo il soggetto economicamente più forte.”39 (Morcellini 2019) Sulla stessa linea di pensiero troviamo anche le dichiarazioni del presidente del Corecom Toscana Enzo Brogi, per il quale:

“Occorre riformare la disciplina che regola l’accesso ai media in campagna elettorale, per consentire a tutti, cittadini in primis, di esercitare il proprio diritto di voto in modo informato, consapevole e sereno, in un contesto normativo adeguato alle sfide e all’attuale contesto informativo e tecnologico… La normativa nazionale, conosciuta come ‘par condicio’ è diventata troppo complessa e spesso immotivatamente complicata, ma soprattutto anacronistica rispetto all’attuale situazione. Si tratta di una legge progettata quasi 20 anni or sono che, naturalmente, non prende in considerazione i nuovi media.”40 (Enzo Brogi 2019)

La stessa AgCom in un elaborato del Tavolo Tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali intitolato “Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018” ha dovuto ammettere come:

“La legge n. 28/2000 detta disposizioni specifiche per l’accesso al mezzo radiotelevisivo al fine di garantire la parità di accesso a tutti i soggetti politici. Tale sistema di disposizioni non può essere mutuato per le piattaforme, le quali dovrebbero ove possibile uniformarsi ai principi che animano il dettato normativo.”41

39 Enzo Lima, “Regole anche per i social media”, Corriere comunicazioni, 28 gennaio 2019.

https://www.corrierecomunicazioni.it/media/par-condicio-morcellini-regole-anche-per-i-social-network 40 "Legge sulla par condicio anacronistica": lo dice Corecom Toscana, GoNews, 11 giugno 2019 https://www.gonews.it/2019/06/11/legge-sulla-par-condicio-anacronistica-lo-dice-corecom-toscana/ 41 “Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le

elezioni politiche 2018”, AGCOM;

Federica Meta, “Elezioni 2018, par condicio anche per Google e Facebook: ecco le linee guida Agcom”, CORCOM, 02 Febbraio 2018, https://www.corrierecomunicazioni.it/elezioni-2018/elezioni-2018-par-condicio-anche-google-facebook-le-linee-guida-agcom/

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1.3 L’AGCOM e i Corecom

Il rispetto delle norme sulla Par condicio viene garantito dall’AGCOM, quest’authority nasce con la “legge Maccanico” del 31 luglio 1997, n. 249, ma non è stata la prima authority a controllare il settore dell’informazione.

L’idea della necessità di un controllo sull’informazione in Italia nasce nel 1918 con la proposta del deputato socialista Giuseppe Emanuele Modigliani per il quale:

“Se in un regime, non dico democratico, ma appena civile e razionale, tutti i poteri debbono essere per definizione pubblici e controllabili, non si arriva a capire perché il potere giornalistico, che se non è il primo non è certamente l'ultimo tra i poteri, abbia il diritto di avvolgersi in una oscurità che ne rende incontrollabili le origini e i mezzi di sussistenza.”42

Il progetto Modigliani non ebbe poi seguito e si tornò a parlare di un controllo sull’informazione nel 1948 con la nostra attuale Costituzione al quinto comma dell’articolo 21.

“La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.”

Questo comma è diverso dagli altri commi dell’articolo e indica una diversa preoccupazione rispetto all’articolo 21 in toto.

Mentre gli altri commi esaltano la libertà della stampa questo si preoccupa del finanziamento della stessa, la quale non è solo un mezzo di diffusione del pensiero ma richiede una ricchezza di cui lo Stato si interessa.

Si prevede che lo Stato possa, con leggi di carattere generale, rendere noti i finanziamenti della stampa.

La stampa può essere usata per diffondere pensieri politici ed è giusto che chi riceve determinate informazioni sappia chi finanzia e quali interessi stiano dietro a quelle notizie.

42 Franco Abruzzo, “Codice dell’informazione”, Centro di documentazione giornalistica, Roma ottobre 1996.

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Questo comma è legato al primo, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero a tutti, con ogni mezzo di diffusione.

Ciò è significativo perché il costituente già nel 1948 aveva presente la possibilità che esistessero diversi mezzi di diffusione, non si cristallizza la previsione ma la si apre a tutti i mezzi che si sarebbero sviluppati nel futuro.

La garanzia dell’articolo 21 veniva offerta non solo ai mezzi di comunicazione del 1948 ma anche a quelli odierni.

Se abbiamo avuto la possibilità di sviluppare la comunicazione con i nuovi media, lo dobbiamo anche all’apertura dell’articolo 21.

Le previsioni dell’articolo 21 vennero poi attuate con la legge 5 agosto 1981, n. 416, “Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”, che istituì la figura del Garante dell'attuazione della legge sull'editoria, trasformato con la “legge Mammì” del 6 agosto 1990 n. 223 nel “Garante per la radiodiffusione e l’editoria” per arrivare infine alla già nominata legge Maccanico del 1997 che istituì L’AGCOM. 43;44

L’authority nasce con un approccio convergente45, rifacendosi ai principi di convergenza mediatica sviluppati negli anni ’80 da Ithiel de Sola Pool e approfonditi poi da Bettetini e Henry Jenkins46 per i quali la convergenza mediatica “si riferisce a una situazione di coesistenza tra sistemi mediatici multipli nella quale il flusso dei contenuti è fluido.”47 È proprio la natura del flusso dei contenuti a rendere necessaria la presenza di un’authority unica, che disciplini i vari media, sempre più interdipendenti l’uno dall’altro; per questo l’AGCOM, come l’Ofcom in Gran Bretagna e la FCC negli USA, regolamenta e vigila sui settori delle telecomunicazioni, dell'editoria e delle poste.48

43 Franco Abruzzo, “Garante per l’editoria e Garante per la radiodiffusione e l’editoria”, Ordine dei Giornalisti di Milano, 2 luglio 1998. http://www.odg.mi.it/node/30874

44“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. https://it.wikipedia.org/wiki/Autorità_per_le_garanzie_nelle_comunicazioni

45 “Che cos'è l'Autorità” AgCom. https://www.agcom.it/che-cos-e-l-autorita

46 Stella, Riva, Scarcelli, Drusian, “Sociologia dei new media” Edizioni Laterza, 2017.

47 Henry Jenkins, “Cultura Convergente”, Apogeo, 2007 in Stella, Riva, Scarcelli, Drusian, Ibidem. 48 “Che cos'è l'Autorità” AgCom. https://www.agcom.it/che-cos-e-l-autorita

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19

La legge Maccanico, oltre a istituire l’AGCOM, istituì anche i Comitati Regionali per le Comunicazioni (Corecom), organi con lo scopo di controllare la comunicazione e il rispetto della par condicio a livello locale.49

Queste authority sono organi di garanzia nati con lo scopo di sottrarre alla politica il controllo su settori particolarmente delicati della vita pubblica, dove l’imparzialità è più che necessaria.

Nate con la legge Maccanico del 31 luglio 1997, n. 249, sono state poi modificate e rese compatibili con la riforma del Titolo V della Costituzione dal Codice delle comunicazioni elettroniche d.lgs. 259/2003 e dal Testo unico della radiotelevisione d.lgs. 177/2005. Questi corpi non sono stati le prime authority a controllare il settore dell’informazione; i Co.re.com, istituiti con la legge Maccanico, sono i successori dei Co.re.rat. (comitati regionali per i servizi radiotelevisivi) organi introdotti dall’ articolo 5 della legge n.103 del 1975 e disciplinati dalle relative leggi regionali.

Questi organi sono stati fondati con un sistema decentrato che ha lasciato all’autorità centrale le funzioni di garanzia a livello nazionale, lasciando tutte le funzioni spettanti all’AGCOM ma che si riferiscono alle realtà regionali in mano ai Co.re.com.50

Essendo organi regionali, essi dispongono di funzioni diverse nelle varie regioni che Cardone suddivide all’interno di quattro categorie:51

● monitoraggio e vigilanza;

● comunicazione politica e istituzionale; ● accesso radiotelevisivo;

● sostegno alle imprese;

49 Franco del Campo, Enrico Torcello, “Guida a le regole della comunicazione in periodo elettorale, La

“par condicio” a livello locale.” a cura del comitato regionale per la comunicazione del Friuli-Venezia

Giulia, 22 febbraio 2008.

50 Paolo Caretti, “L'incerta identità dei CORECOM”, in "Le Regioni, Bimestrale di analisi giuridica e istituzionale" 3/2010, pp. 497-508

51 Andrea Cardone, “Il modello dell’amministrazione comune delle comunicazioni tra omogeneizzazione

della legislazione regionale sulle funzioni proprie, funzioni delegate e garanzie di indipendenza dei Co.re.com.”, Le Istituzioni del Federalismo, n.6, 2007, Maggioli editore.

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A queste è da aggiungere una quinta funzione di arbitrato e conciliazione nelle controversie tra gestori dei servizi di telecomunicazione e utenti.52

1.3.1 Le funzioni del Agcom.

All’atto pratico L’Agcom si occupa di garantire i diritti di libertà espressi dall’articolo 21, regolando il settore delle telecomunicazioni e vigilando sull’applicazione delle leggi in materia di informazione e di comunicazione politica, promuovendo attività di studio e ricerca al fine di promuovere l'innovazione e la ricerca nel settore delle comunicazioni e dei media, presentando relazioni al parlamento, sanzionando i comportamenti scorretti e cooperando con le istituzioni europee ed internazionali.53

L’AgCom fa parte, tra le altre organizzazioni internazionali, dell’Independent Regulators Group (IRG) dal 1997, gruppo composto dalle authority nazionali della comunicazione europee (NRAs) che si incontrano per scambiarsi informazioni e punti di vista su varie materie,54 dell’European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA), organo a cui partecipano i principali rappresentanti delle varie NRAs con lo scopo di consigliare la Commissione europea su come implementare le normative comunitarie riguardo ai servizi audiovisivi55 e fa infine parte del Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC), organo con lo scopo di

“ensure independent, consistent, high-quality application of the European regulatory framework for electronic communications markets for the benefit of Europe and its citizens.”56

52 Sandro Vannini e Giacomo Amalfitano, a cura di, “Corecom Toscana 2012...2017 Cinque anni di

comunicazione” Corecom Toscana, 2017.

53 https://it.wikipedia.org/wiki/Autorità_per_le_garanzie_nelle_comunicazioni; https://www.agcom.it/attivita-internazionale

54 Sito del Independent Regulators Group, https://www.irg.eu/

55 Sito dell’ European Regulators Group for Audiovisual Media Services, http://erga-online.eu/ 56 Sito del Body of European Regulators for Electronic Communications, https://berec.europa.eu/

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L’Authority emana delle apposite delibere con le quali stabilisce i criteri secondo cui verranno applicate effettivamente le leggi di sua competenza.

L’equivalente per quanto riguarda il servizio pubblico viene invece pubblicato dalla Commissione parlamentare di vigilanza RAI.

1.3.2 Le politiche dell’AGCOM in ambito digitale.

Nelle già citate “Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018”,

l’Authority invitò Facebook e Google a:

● Garantire una maggiore trasparenza dei messaggi pubblicitari elettorali specificandone i committenti.

● “Assicurare un intervento in tempi consoni in caso di diffusione di messaggi o videomessaggi in violazione di legge.”

● “Identificare procedure che consentano all’Autorità di segnalare alle piattaforme online contenuti che diffondono sondaggi nei 15 giorni antecedenti il voto.” ● “Un rafforzamento delle iniziative di fact-checking”

riconoscendogli comunque: “ampi margini di autonomia nella scelta degli strumenti tecnologici, giuridici e di mercato, più adeguati alla garanzia delle pari opportunità di accesso e comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali.57

Le misure implementate nel 2018, sono di natura totalmente volontaria e sono state poi confermate e rielaborate con la delibera n. 94/19/CONS “Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”, la quale ha introdotto il Titolo VI: “Piattaforme per la condivisione di video e social network” dove l’Authority, all’articolo 28, II comma,

57 “Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018”, AGCOM;

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22

“L’Autorità promuove, mediante procedure di autoregolamentazione, l’adozione da parte dei fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela del pluralismo dell’informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi veicolati.”58

Possiamo qui vedere la presa di posizione dell’authority che, in assenza di una normativa chiara in materia, non si è limitata ad auspicare modelli di comportamento ed azioni legislative ma ha anche agito attivamente sulla via dell’autoregolamentazione;

Tale approccio è sicuramente apprezzabile e ha portato a un miglioramento dei servizi offerti dagli ISP agli utenti, ma non è altrettanto efficace nel cercare di influenzare il comportamento online dei politici.

Sempre nel 2019, con l’elaborato “Impegni assunti dalle società esercenti le piattaforme on line per garantire la parità di accesso dei soggetti politici alle piattaforme digitali durante la campagna elettorale per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia-2019,59” l’AGCOM si è impegnata a definire assieme a Facebook e Google le azioni di autoregolamentazione che questi debbano seguire, adeguando le previsioni italiane al “code of Practice on disinformation”, istituito nel settembre 2018 e che le aziende si erano impegnate a rispettare a livello europeo.60

Il codice di condotta è il punto di arrivo di un percorso avviato dalla commissione europea alla fine del 2017 con l’istituzione di un gruppo di esperti, detto “HLEG” (High-Level

58 Delibera N. 94/19/CONS, “disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione

politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l’elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia fissata per il giorno 26 maggio 2019”, AgCom

59 “Impegni assunti dalle società esercenti le piattaforme on line per garantire la parità di accesso dei

soggetti politici alle piattaforme digitali durante la campagna elettorale per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia “AgCom, 2019

60 Ibidem.;

European Commission, “Code of Practice on Disinformation”, 26 September 2018 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation

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23

Expert Group), con lo scopo di sviluppare politiche che limitino la diffusione di fake news che ha portato alle comunicazioni “Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online Disinformation”61 e “Communication - Tackling online disinformation: a European Approach”62 .

Il Codice definisce cosa sia la disinformazione e punta a indicare le soluzioni che i firmatari (Google, Facebook, Twitter e Mozilla) si impegnano a adottare per contrastarla, riconoscendo agli operatori autonomia nei metodi da utilizzare viste le diverse caratteristiche delle piattaforme.63

Il codice inoltre include un allegato con i link alle relative policies adottate dai singoli provider.

1.4 L’ambiente mediatico attuale (il campaigning odierno).

C’è ormai un largo consenso tra gli studiosi sul fatto che l’avvento del digitale abbia, anche grazie alla continua professionalizzazione, ampliamente modificato il modo in cui i partiti sostengono le campagne elettorali64, tanto da modificarne la natura e renderli organizational hybrids65che nell’adattarsi al paradigma digitale prendono in prestito

comportamenti tipici dei movimenti sociali.

Per queste ragioni è interessante affrontare, brevemente, la cronistoria di quella che è stata l’evoluzione del campaigning dal 1992 al suo apice, individuato nella campagna presidenziale statunitense del 2016.

61 European Commission, “Final report of the High Level Expert Group on Fake News and Online

Disinformation”, 12 March 2018.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/final-report-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation

62 European Commission, “Communication - Tackling online disinformation: a European Approach”, 26 April 2018.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-tackling-online-disinformation-european-approach

63 Ibidem.

64 Lilleker, D. G. “Political Communication and Cognition.” Basingstoke: Palgrave. 2014 65 Andrew Chadwick, “Digital Network Repertoires and Organizational Hybridity”, in Political Communication, 24:3, Routledge, 2007

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24

In letteratura la materia viene trattata mettendo al centro il contesto statunitense, ossia quello mediaticamente più ricco e sviluppato.

Cepernich divide la comunicazione politica online in tre fasi66: ● fase della comunicazione Top-down.

● fase dell’interazione. ● fase del coinvolgimento.

La prima fase, che va approssimativamente dal 1992 alla fine degli anni Novanta, è quella in cui i candidati iniziarono a utilizzare gli strumenti digitali per trasmettere i loro programmi e contenuti, attraverso le mailing list nel 1992 e sviluppando i siti internet dei vari candidati in modo estensivo dal 1994, quando iniziarono a diffondersi le prime strategie di narrowcasting.67

La seconda fase, detta dell’interazione, va dal 2000 a prima delle elezioni del 2008 ed è quella in cui i partiti spostarono la loro attenzione dal convincere al voto gli indecisi all’interagire con i loro supporter per guidare raccolte fondi e mobilitare il proprio elettorato68 è anche il momento in cui Internet diventa uno strumento centrale nella strategia comunicativa, ormai più della metà degli elettori statunitensi ha accesso alla rete.69

La campagna più rappresentativa di questo periodo è quella del candidato alle primarie democratiche statunitensi del 2004 Howard Dean, il cui staff fu particolarmente proattivo nell’incoraggiare i cittadini ad interagire online con la campagna donando e partecipando alla discussione.70

La terza ed ultima fase è quella del coinvolgimento, che nasce con la storica campagna di Barack Obama alle elezioni presidenziali USA 2008 che ha portato il digitale nel cuore dei meccanismi del campaigning.

66 Cristopher Cepernich, “Le campagne elettorali al tempo della networked politics” Edizioni Laterza, 2017.

67 Ibidem.

68 Daniel Kreiss, “Digital campaigning” in Handbook of digital politics, Elgar Edition, 2015. 69 Cristopher Cepernich, Ibidem.

70 Andrew Chadwick, “Digital Network Repertoires and Organizational Hybridity”, in Political Communication, 24:3, Routledge, 2007.

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25

Ormai, “il comunicare è funzione dell’organizzare71”, il digitale diventò lo strumento con

cui organizzare e gestire il supporto grassroots, abbiamo un ritorno di modelli di comunicazione faccia a faccia supportati dagli strumenti digitali, approccio poi potenziato nel 2012 e nel 2016 dall’utilizzo dei Big data e della micro-targhettizzazione.

Per questi motivi, in un ambiente mediatico in cui, come anticipato al paragrafo 1.1, internet è diventato un media particolarmente rilevante, secondo per utilizzo solo alla televisione,72 diventa legittimo rivolgersi le domande che Ricolfi si poneva negli anni ‘90 riguardo alla televisione; come l’esposizione televisiva ha favorito la vittoria di Silvio Berlusconi alle elezioni del 1994, non spostando voti, ma mobilitando i simpatizzanti di una determinata area politica rendendo credibile la candidatura di Berlusconi73, così come possiamo chiederci quali siano i diversi effetti sul processo decisionale degli elettori causati dai diversi gradi di esposizione su internet ai vari attori politici; dato che il tempo di esposizione televisivo ha una correlazione diretta con il voto e per questo motivo essa è stata regolata dalla par condicio vi è una correlazione anche riguardo l’esposizione su internet e l’intenzione voto?

1.4.1 I social media (in particolare Facebook) danneggiano il diritto ad una corretta informazione elettorale?

Nonostante internet sia potenzialmente uno strumento utile alla promozione e sviluppo della democrazia che permette ad ognuno di consumare e diffondere idee e conoscenze, favorendo il pluralismo, questo può anche avere effetti negativi legati a fenomeni di polarizzazione e cyber-balcanizzazione.74

Sarà importante verificare se c’è una correlazione tra i diversi gradi di esposizione dei vari partiti su Facebook e l’engagement suscitato in likes e commenti, confrontando i KPI (Key performance indicator) delle pagine Facebook dei partiti italiani con un seguito uguale o superiore ai 7500 followers.

71 Cristopher Cepernich, Ibidem.

72 Rapporto 2018 dell’Agcom sul consumo d’informazione.

73 Luca Ricolfi, Politics and the mass media in Italy, West European Politics, 20:1, 135-156, 1997. DOI: 10.1080/01402389708425178

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26

I KPI presi in considerazione sono il tasso di engagement, ossia la media della somma di likes, commenti e condivisioni giornaliere divise per il numero di followers e il tasso di post interactions, ossia il tasso di engagement diviso per i post condivisi al giorno. Faremo ciò estrapolando i dati Facebook insight via FanpageKarma75 per poi misurarne l’indice di correlazione.

I dati estrapolati sono relativi ad aprile 2019.

Il caso italiano (aprile 2019)

Partito FOLLOWERS ENGAGEMENT % POST GIORNALIERI POST INTERACTION % Movimento 5 Stelle 1400000 4,5 16 0,28 Lega 505000 8,6 71 0,12 Partito Democratico 296000 1,9 6,5 0,3 CasaPound 277000 1,4 3 0,46 Forza Italia 200000 1,4 9,1 0,15 Fratelli d’Italia 191000 2,4 6,8 0,36 Potere al popolo 122000 2,9 6 0,49 Più Europa 114000 2,7 0 0 Liberi e Uguali 53000 0 0 0 Partito comunista 49000 3,2 1,7 1,9 Il popolo della famiglia 38000 0,077 0,4 0,2

Italia Europa Insieme 15000 0 0 0

Partito valore umano 10000 0,9 0,4 2,3

Civica popolare 9800 0,015 0,04 0,42

(dati raccolti tramite Fanpagekarma, report di Aprile 2019)

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27

(grafici riguardanti indice di correlazione tra i dati raccolti tramite Fanpagekarma, Aprile 2019)

Analizzando i dati estrapolati possiamo vedere come paia esserci una moderata correlazione (0.56) tra il numero dei followers dei partiti italiani e il tasso di engagement, mentre non vi è alcuna correlazione (-0.2) tra numero di followers e post interactions, dato apparentemente non concorde con il dato sull’engagement ma giustificabile con il diverso numero e tipo di post condivisi dalle diverse pagine. La Lega ad esempio pubblica in media 71 post al giorno, di cui solo alcuni diventano virali mentre una buona parte resta praticamente invisibile al pubblico ottenendo meno di una decina di likes.

É interessante confrontare il caso italiano con altri casi europei.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 En gage m en t % Followers

Rapporto followers-engagement

0 0.5 1 1.5 2 2.5 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 Po st in teractio n s % Followers

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28

dati inglesi (aprile 2019).

Partito FOLLOWERS ENGAGEMENT % POST GIORNALIER I POST INTERACTIO N % Labour Party 1000000 0,41 3,5 0,12 Conservative Party 652000 0,68 1,7 0,39 Green Party 303000 0,29 1,6 0,18 Scottish National Party 291000 0,97 1,8 0,54 Liberal Democrats 189000 0,56 3,2 0,18 Sinn Féin 161000 0,8 3,4 0,23 Co-operative Party 32000 0,08 0,6 0,13 Plaid Cymru 32000 1,1 1,5 0,72 Democratic Unionist Party 18000 0,83 0,8 1,1

(dati raccolti tramite Fanpagekarma, report di Aprile 2019)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0 200000 400000 600000 800000 1000000 En egage m n t % N. Followers

Rapporto Followers-Engagement %

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29

(grafici riguardanti indice di correlazione tra i dati raccolti tramite Fanpagekarma, Aprile 2019)

Il caso spagnolo (aprile 2019)

Partito FOLLOWERS ENGAGEMENT %

POST GIORNALIER I POST INTERACTION % Podemos 1300000 3,9 8,6 0,45

Izquierda Unida (IU) 344000 2,2 8 0,39

Partido Popular (PP) 205000 2,8 5,8 0,49

Esquerra Republicana de Catalunya

(ERC) 178000 3,1 5,5 0,57

Partido Socialista Obrero Español

(PSOE) 175000 9,3 11 0,87

Convergència i Unió (CiU) 24000 0 0 0

Bloque Nacionalista Galego (BNG) 22000 8,3 12 0,72

Partido Nacionalista Vasco (PNV) 13000 8 19 0,43

Coalición Canaria (CC) 9900 6,8 6,8 1

Iniciativa per Catalunya Verds

(ICV) 9600 0,55 0,4 1,3

Chunta Aragonesista (CHA) 5900 1,8 1,4 1,3

(dati raccolti tramite Fanpagekarma, report di Aprile 2019)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 0 200000 400000 600000 800000 1000000 Pos t int eraction s % N. Followers

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(grafici riguardanti indice di correlazione tra i dati raccolti tramite Fanpagekarma, Aprile 2019)

Osservando i dati riguardo i partiti presenti nel parlamento inglese e in quello spagnolo, possiamo vedere come in questi Paesi non vi sia una correlazione tra i followers dei partiti e i KPI presi in considerazione.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 En gage m en t % Followers

Rapporto Followers-Engagement %

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 0 200000 400000 600000 800000 1000000 1200000 1400000 Pos t int eraction s % Followers

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Per quanto riguarda l’Inghilterra l’indice di correlazione tra followers e tasso di engagement è dello -0.2 mentre tra followers e tasso di post interaction è del -0.4; per quanto riguarda la Spagna l’indice di correlazione tra followers e tasso di engagement è -0.06 mentre tra followers e tasso di post interaction è del -0.28.

Dai dati analizzati nei tre diversi contesti non emerge alcuna correlazione generale ma è interessante notare come in determinati momenti possa esservi una correlazione tra engagement e numero di followers.

L’ambiente comunicativo non è statico ma fluido, è per questo che L’AGCOM rilascia trimestralmente report su di esso76, per questo non è necessario dimostrare che siano presenti effetti distorsivi nel lungo periodo quanto semmai che essi si possano determinare in momenti specifici della vita politica di un Paese.

1.4.2 Esiti della ricerca.

Seguendo il pensiero di Bernard Manin, la comunicazione politica non è legata all’evoluzione delle istituzioni ma è essa stessa l’anima della democrazia.

La comunicazione politica, e quindi la democrazia, è stata travolta dalla nascita dei Social media che si sono imposti sull’ambiente mediatico tanto che:

“I nuovi media stanno progressivamente ridefinendo gli equilibri tra i diversi attori della sfera pubblica. Incidendo sui processi di selezione, produzione, diffusione e consumo dei contenuti politici, rimodulano i tradizionali cicli dell’informazione politica, dando vita a un processo di ibridazione complessiva dell’ecosistema mediale.”77

Per questi motivi diventa importante chiedersi quali siano le conseguenze comunicative dei Social Media e come essi influenzino la partecipazione politica dei cittadini, che è un’elemento fondamentale per la qualità della democrazia, e le prassi politiche che vengono modificate o messe in dubbio dai nuovi media e dalla complessità che questi apportano.

76 https://www.agcom.it/osservatorio-sulle-comunicazioni

77 Chadwich in “Social Media Campaigning”, Andretta, Bracciale, Pisa University Press, 2017. https://www.academia.edu/35821376/SOCIAL_MEDIA_CAMPAIGNING

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32

Tornando al confronto dei tre casi esaminati non risultano evidenze di una correlazione generale tra tasso di engagement e numero di followers e tra followers e post interactions ma si possono trarre comunque alcune osservazioni.

Resta il fatto che in Italia, vi è una moderata correlazione tra numero di followers e tassi di engagement, ciò può essere dovuto al fatto che il Movimento 5 stelle sia nato dalla rete e vi abbia sempre investito grandi risorse e al fatto che anche la Lega sia molto attiva sui social, la correlazione sarebbe quindi dovuta al fatto che i due primi partiti in Italia sono quei movimenti che più stanno investendo in comunicazione e sui social.

Anche considerando che la situazione italiana non sia il frutto di una tendenza generale ma solo di una situazione de facto, considerando che l’applicazione del principio della par condicio sia strettamente legato alla situazione mediatica contingente e che la normativa attuale sia nata in risposta al mutamento del sistema mediatico italiano e all’entrata in politica di Berlusconi, non sembra così strano sentire la necessità di una riformulazione della normativa in vista del nuovo sistema mediatico e di come i due partiti protagonisti di questa fase politica godano di un’esposizione decisamente superiore sui social rispetto ai concorrenti.

Bisogna infine considerare che l’approccio utilizzato prende in considerazione solo il dato numerico senza considerare il livello qualitativo dei contenuti condivisi e le tipologie di reazioni suscitate, dato che sarebbe interessante verificare.

1.4.3 I rimedi posti da Facebook

Il Web per come lo conosciamo oggi è, considerando i tempi del diritto, un fenomeno recente e la legislazione non è finora riuscita a stare al passo con i cambiamenti tecnologici avvenuti.

Per quanto riguarda gli Internet service provider, la sentenza della corte di cassazione N. 5107/14 del dicembre 2013, ha dichiarato che L’ISP non ha “nessun dovere di sorveglianza sui contenuti pubblicati dagli utenti”78, parere recentemente confermato

dalla Corte d’Appello, sez. I civile, con sentenza n° 1065 del 2018.

78 Sentenza della corte di cassazione N. 5107/14 del dicembre 2013

https://www.diritto.it/la-corte-di-cassazione-sul-caso-google-vs-vivi-down-l-host-provider-non-governa-il-mare-magnum-della-rete/

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Detto ciò è significativo l’episodio dell’interrogazione di Mark Zuckenberg al senato USA, dove lo stesso Zuckenberg ha ammesso la responsabilità dell’ISP nei confronti dei contenuti e di come

“there are moral and legal obligation questions that I think we'll have to wrestle with as a society about when we want to require companies to take action proactively on certain of those things”79

La presa di posizione è interessante perché mostra l’intenzione di Zuckenberg di autoregolamentarsi in campi in cui la legislazione non ha ancora saputo dare risposta e in cui l’intervento legislativo rischierebbe di limitare fortemente la libertà della rete. Zuckenberg ha poi ampliato il concetto nel 2019 durante la sua testimonianza al senato USA riguardo al “progetto Libra” dove ha dichiarato:

“When you serve billions of people, even if only a very small percent of them use our services to do harm, that can still be a lot of harm. And we certainly have a big responsibility to make sure that we address all of the new threats that come from the internet, as well as existing threats that have been there all along.

So this is something that in terms of our resources and what we’re doing, since 2016 we’ve built much more sophisticated AI systems to proactively identify harmful content… our AI systems identify and remove before anyone sees it. That’s the kind of thing that we want to be doing for all of the categories of harmful content.80

Dopo le elezioni USA del 2016, dove vi sono state interferenze russe sull’elettorato statunitense81, Facebook ha dovuto prendere atto dell’impatto che la piattaforma ha sulla qualità del voto e

79 “Transcript of Mark Zuckerberg’s Senate hearing”, The Washington Post,

https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/04/10/transcript-of-mark-zuckerbergs-senate-hearing/?utm_term=.e56c1c0de965

80 Mark Zuckerberg Testimony Transcript: “Zuckerberg Testifies on Facebook Cryptocurrency Libra”. 23 ottobre 2019.

https://www.rev.com/blog/mark-zuckerberg-testimony-transcript-zuckerberg-testifies-on-facebook-cryptocurrency-libra

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Facebook effettivamente ha attivato degli strumenti che potremmo definire inspirati alla Fairness Doctrine nelle successive elezioni, probabilmente per evitare interventi normativi in merito.

Questi strumenti sono arrivati in Italia con i nomi di “Candidati” e “Punti di vista”. (Figura 1.2; 1.3)

Con punti di vista, Facebook ha messo a disposizione dei suoi utenti italiani, nel mese precedente alle elezioni politiche di marzo 2018 una sezione in cui i partiti mostravano i loro punti di vista riguardo determinati temi stabiliti insieme al Censis, il principale centro di ricerche sociodemografiche italiano, e all'International Center on Democracy and Democratization della Luiss.

Punti di vista propose in ordine casuale ogni tre giorni a tutti gli utenti le posizioni dei vari partiti invitando l’utenza a confrontare i vari contenuti.

L’altro strumento “candidati” diede la possibilità all’utenza di entrare in contatto con i candidati del proprio collegio e ricevere informazioni su di essi. 82

Questi strumenti, che nascono in risposta alle pressioni che Facebook ha subito a livello internazionale,83 verranno rafforzati e estesi a scala globale da Facebook84 che, in caso di successo potrebbe riuscire a evitare lo sviluppo di una normativa in merito grazie ad una sua autoregolamentazione.

In effetti la breve ricerca affrontata nel paragrafo 1.5, che non ha lo scopo di essere esaustiva, ci mostra le potenzialità distorsive dei social network.

Questi hanno modificato l’ambiente mediatico aggiungendo un grado di complessità tale da rendere titanica l’impresa del legislatore di tentare di normare tale ambiente.

Le crisi finanziarie dal Novecento a oggi ci hanno mostrato come un mercato privo di regolamentazione non salvaguardi gli interessi della società nel suo complesso,85 ma qual è un’alternativa all’autoregolamentazione che non scada nella censura?

82 https://www.repubblica.it/tecnologia/social-network/2018/02/08/news/facebook_ecco_la_tribuna_elettorale_3_0_per_le_elezioni_programmi_a_conf ronto_in_bacheca-188355888/ 83 https://www.cnbc.com/2019/01/16/facebook-brings-stricter-ads-rules-to-countries-with-big-2019-votes.html 84 https://newsroom.fb.com/news/2019/03/ads-transparency-in-the-eu/

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35

Figure Figura 1.1

Rapporto 2018 dell’AgCom sul consumo d’informazione.

https://www.AgCom.it/documents/10179/9629936

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36

Figura 1.2

Foto da: Il Corriere, 26 febbraio 2018,

https://www.corriere.it/tecnologia/social/18_febbraio_26/titolo-45bdbd68-1aeb-11e8-b6d4-cfc0a9fb6da8.shtml

Figura 1.3

Foto da: Ansa, http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/internet_social/2018/02/08/da-facebook-punti-di-vista-e-live-ansa_03bc3bf3-8366-494f-bff8-274b07327c9c.html

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1.5 Il silenzio elettorale sui social media 1.5.1 il percorso storico-normativo

Secondo gli ultimi dati dell’ACE project86, a oggi 93 Paesi prevedono forme di silenzio elettorale. (Figura 2.1)

Il silenzio elettorale nasce con lo scopo di proteggere il processo democratico e evitare che il rilascio di indiscrezioni o di dichiarazioni dei politici nei momenti immediatamente precedenti alle elezioni ne influenzi il risultato, per permettere agli elettori di riflettere con calma sulle varie proposte elettorali e far scemare le tensioni causate dalla campagna in un momento delicato come quello del voto.

Interessante notare come la mancanza di rispetto delle norme in materia sia tale che non esista nei Paesi anglofoni un unico termine che definisca il fenomeno, definito di volta in volta News Blackout, campaign silence, election silence, etc..87

In Italia il silenzio elettorale venne introdotto con la legge n. 212 del 4 aprile 1956,”Norme per la disciplina della propaganda elettorale” di cui già abbiamo parlato nel primo capitolo, con l’articolo 9, il cui testo venne poi modificato dalla legge n.130 del 24 aprile 1975,”Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché' dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali” nel quale:

“Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

86 Ace project, “What is the blackout period, if any, during which results of pre-election opinion polls may

not be released to the public?”

http://aceproject.org/epic-en?question=ME003

87 Magdalena MUSIA£-KARG, “The Election Silence in contemporary democracies. Questions about the

sense of election silence in the Age of Internet”, The Przegląd Politologiczny (Political Science Review),

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Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000"

Possiamo vedere, come affrontato nel primo capitolo, al paragrafo 1.2.1, come il legislatore non si sia preoccupato di normare la comunicazione politica in ambito televisivo finché la situazione mediatica non l’abbia richiesto;

Il silenzio elettorale venne introdotto in ambito televisivo solo dopo la fine del monopolio RAI e la nascita del duopolio RAI-Fininvest, con il cosiddetto decreto Berlusconi bis, emanato dal governo Craxi88 e convertito in legge con la legge n.10 del 4 febbraio 198589 “recante disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive”, la quale aggiunge all’articolo 9 della norma sopra menzionata un articolo 9-bis:

“Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.”

Quello appena trattato è l’ultimo intervento normativo in materia di silenzio elettorale, da allora l’ambiente comunicativo ha subito più rivoluzioni e diventa necessario chiedersi se questa legge sia applicabile ai nuovi media.

Ne “Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018”90 l’AGCOM sottolinea come il decreto Berlusconi bis, si riferisca anche alle emittenti radiotelevisive e che sarebbe auspicabile un rispetto del silenzio elettorale anche sulle piattaforme online.

L’attuale commissario dell’AGCOM Antonio Nicita ha dichiarato di ritenere le piattaforme online come dei luoghi pubblici e quindi ricadenti sotto le previsioni della legge n.212 del 4 aprile 1956 e delle sue successive modifiche.

Il commissario, alla vigilia delle elezioni europee 2019, ha inoltre sollecitato le prefetture a far rispettare la norma, per quanto in giurisprudenza non vi sia una visione comune sulla materia e c’è chi ritiene che il fatto che Il garante per le comunicazioni solleciti e auspichi

88 https://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_Berlusconi

89 https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-02-04;10@originale

90 AGCOM, “Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale

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