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RIFLESSIONI SULLA PRATICA MEDICO LEGALE Dr. Marcello Nucifora

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TAGETE n. 3 Settembre 2003 Anno IX

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RIFLESSIONI SULLA PRATICA MEDICO LEGALE

Dr. Marcello Nucifora

Galileo Galilei ed Isaac Newton, padri della fisica moderna, hanno insegnato che per la comprensione di qualsivoglia evento naturale non si può prescindere, da una puntuale analisi condotta con rigore e metodo scientifico. Veniva cioè sancito il passaggio dalle teorie tolemaiche, assolutiste e dogmatiche, fondate su enunciazioni filosofiche di principio, all'avvento della scienza del metodo e dell'analisi con la quale gli eventi venivano spiegati secondo il metodo deduttivo.

Ma il progresso scientifico ci ha insegnato anche a rigettare il dogma come parte del sistema delle nostre conoscenze scientifiche. Dovevamo infatti prendere atto con Albert Einstein, scopritore di una nuova meccanica, la relativistica, che anche il rigore scientifico, deve confrontarsi con il progresso delle conoscenze che in tale contesto non sempre due più due fa quattro e non esistono verità assolute.

Questa doverosa premessa introduce una riflessione ad alta voce su problemi legati alla pratica medico-legale nella nostra professione. Non si può non riconoscere che uno dei compiti della medicina legale è quello di coniugare organicamente la scienza medica alla dottrina giuridica, ma è altrettanto vero che la seconda non può e non deve avere maggiore valenza della prima, se è vero che la medicina legale esiste in quanto deve mettere in correlazione alcuni eventi fisiopatologici per finalità meramente giuridiche che dispiegano poi efficacia nei confronti di terzi.

Leonardo da Vinci, che certamente uomo di scienza era, nel senso più moderno del termine

"sapeva di non sapere". Questo dogma, che nessuno dovrebbe mai perdere di vista, dovrebbe essere rammentato soprattutto in tutte quelle estrinsecazioni della vita professionale in cui siamo chiamati

Segretario dell’Ordine dei medici di Messina

Tagete n. 3-2003 Ed. Acomep

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TAGETE n. 3 Settembre 2003 Anno IX

2 ad operare e che richiedono il confronto con regole e norme, che per la loro complessità, articolazione, e spesso conflittualità, non ci aiutano ad operare con il dovuto ed irrinunciabile equilibrio. Ed a tale proposito non può non rilevarsi, come il sovrapporsi disorganico di norme spesso in conflitto tra di loro, ingenera incertezza nel medico che è chiamato ad assolvere funzioni e compiti medico-legali. Bastano pochi richiami del vissuto di tutti i giorni per rendere più esplicita la riflessione.

L'enorme contenzioso in materia di invalidità a fini previdenziali ci deve indurre a riflettere su molti aspetti spinosi del problema che sin oggi sono stati ampiamente sottovalutati. Primo fra tutti va ricordata la scarsa collaborazione fornita dal legislatore, che negli anni ha mancato colpevolmente di armonizzare una normativa complessa per renderla attuale ed aderente al progresso delle conoscenze mediche. Si sono susseguite in questi anni numerose iniziative legislative con le quali si è tentato di ricondurre ad indici valutativi, molteplici patologie di frequente riscontro nella pratica clinica; si tratta tuttavia di affezioni che andrebbero considerate nel contesto e nella dimensione in cui, a più riprese, superiori autorità giurisdizionali, avevano suggerito di valutarle, sancendo che "la tabella non può avere un valore assoluto, ma costituisce soltanto un’indicazione delle percentuali medie d'invalidità permanente, derivate da menomazioni frequentemente ricorrenti nella pratica medico-legale".

In altre parole, l'indicazione non si presta a dubbi. L'esperienza clinica deve essere lo strumento irrinunciabile che consente di esprimersi in senso valutativo con grande equilibrio si da fare addivenire a conclusioni il più possibile aderenti al vero ma soprattutto eque. Prendiamo invece atto che troppo spesso, nella pratica medico-legale di tutti i giorni, le tabelle valutative costituiscono sempre e comunque un riferimento dal quale non si prescinde in alcun caso, in questo spesso omettendo di dare peso, ove necessario, all'espressività clinica che anche in presenza della medesima affezione, deve indurci a valutazioni e conclusioni diverse e differenziate.

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3 E che dire poi del sovrapporsi di norme che mettono in conflitto di competenza i collegi medico-legali dell'USL, e il medico dei servizi di sorveglianza dei lavoratori (medico competente) o ancora i collegi medici istituiti preso i servizi di vigilanza delle Usl. Come comportarsi in tutte quelle circostanze, e non sono poche, in cui lo stesso caso, esaminato da due distinti organi collegiali, visto da punti di vista diversi (non dimentichiamo che il D. L.vo 626/94 detta una serie di norme a tutela dei diritti dei lavoratori dipendenti) porta a conclusioni anche non conciliabili tra di loro? In altre parole chi dobbiamo ritenere depositario del "verbo"? E che dire poi di tutte le controversie in materia di responsabilità professionale, sia in sede civile che penale, nelle quali troppo spesso si deve prendere atto che la trasposizione dei contenuti dei trattati scientifici non è quasi mai un fatto automatico.

Assistiamo invece, quasi inermi, ad un acuirsi di conflitti nelle controversie medico-legali, che oltre a non giovare a nessuno, potrebbero portarci ad uno scontro tra medici in luogo di un confronto nel quale il libero scambio delle idee e delle conoscenze, non può non ingenerare una crescita culturale complessiva della categoria e smussare tutti quegli angoli che sono motivo di contrapposizioni spesso aspre. L'Ordine dei medici di Messina non potrà nei prossimi mesi non farsi carico di mettere a confronto tutti coloro i quali ritengono utile aprire un tavolo di discussione su queste tematiche. Anzi ritiene che dal confronto delle idee, non possano non scaturire condizioni oggettive di crescita culturale complessiva. Certamente, sino a quando il legislatore non riterrà di coinvolgere ope legis, in maniera cogente l'ordine professionale nei meccanismi della formazione permanente, non può non fare carico all'Università l'assunzione di un’iniziativa forte, aperta al con- tributo partecipativo di coloro i quali ne abbiano interesse, che realizzi tutte quelle iniziative di confronto e di aggiornamento, che, sono certo, contribuiranno in materia determinante a ridurre al minimo fisiologico il contenzioso dottrinario tra gli operatori di questo settore.

Tagete n. 3-2003 Ed. Acomep

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