• Non ci sono risultati.

COLLEGIO DI BARI. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COLLEGIO DI BARI. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI Presidente

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) ROSSI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) LIPANI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 26/01/2021

FATTO

Il ricorrente lamenta la non corretta determinazione nel contratto del TAEG, per la mancata inclusione nel costo complessivo del finanziamento della polizza assicurativa. In particolare, rappresenta di avere stipulato con parte resistente un finanziamento personale in data 21/01/2014 e di avere in tale occasione aderito a una polizza assicurativa che, pur qualificata dal contratto come facoltativa, avrebbe natura obbligatoria, in considerazione delle seguenti circostanze:

- la polizza ha una funzione di copertura del credito;

- esiste una connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione;

- l’indennizzo è parametrato al debito residuo;

- manca nel contratto o nella documentazione informativa, l’indicazione in chiave comparativa del diverso TAEG dovuto dal cliente in caso di adesione o meno alla copertura assicurativa;

- non sono stati illustrati al debitore/assicurato, in sede di stipula, gli effetti complessivi, in termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti come previsto dalle Disposizioni di Trasparenza (sez. XI, art 2-bis, lett. d.);

- non sono stati forniti al contraente, prima della conclusione del contratto, informazioni tali da consentirgli di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze, secondo quanto stabilito dall'Art. 49, co. 4°, reg. ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;

(2)

- esiste un vincolo dell'indennizzo assicurativo direttamente in favore della banca/intermediario che obbliga l'assicuratore, in caso di sinistro, a non versare alcuna somma all'assicurato, a fronte del danno subito, se non con il previo consenso del terzo-banca;

- non è stata rilevata alcuna attività ulteriore al mero collocamento della polizza, diretta, ad esempio, ad una adeguata verifica delle esigenze e degli interessi del debitore- assicurato (cfr. artt. 120, terzo comma, e 183 C.A.P.; artt. 47, primo comma, lett. c), 48, secondo comma, e 53, secondo e terzo comma, Reg. ISVAP n. 5/2006);

- il finanziatore avrebbe lucrato una provvigione consistente in ragione del collocamento della copertura assicurativa;

- non è garantito il diritto di recesso dalla polizza per tutto il corso del finanziamento, senza costi e senza riflessi sul costo del credito.

Sostiene quindi che, inserendo il costo del premio nel calcolo del TAEG, il valore corretto di tale indicatore sarebbe superiore a quello riportato nel contratto, in violazione della normativa di trasparenza bancaria.

Chiede pertanto il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo BOT e la conseguente restituzione delle somme non dovute, ai sensi dei commi 6 e 7 dell’art. 125 bis TUB, nonché del comma 7 dell’art. 117 TUB.

Costituitosi, l’intermediario ha eccepito che:

- il fatto che una copertura assicurativa sia connessa o abbinata a un finanziamento non ne comporta sic et simpliciter l’obbligatorietà ai fini della concessione del credito secondo il disposto dell’art. 121, comma 2, TUB;

- il ricorrente non avrebbe fornito la prova delle circostanze che, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, fondano una presunzione di obbligatorietà della copertura assicurativa, fermo restando che tale presunzione di obbligatorietà sarebbe priva di qualsivoglia fondamento o riscontro normativo;

- l’allegato al modulo ‘SECCI’ mostra «concretamente» la facoltatività del prodotto assicurativo, «indicando il costo del finanziamento nei due distinti casi di adesione o meno alla polizza e dando la possibilità [al ricorrente] di orientare in maniera ancora più consapevole la propria scelta […]»;

- la presenza della polizza non influirebbe in alcun modo «sulla determinazione delle condizioni di prezzo (TAN)». Richiama al riguardo la dec. n. 3156 del Collegio di Milano secondo cui: “Con riferimento alla prova contraria circa l’obbligatorietà della polizza contestata, l’intermediario ha peraltro documentato di avere offerto al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, una comparazione dei costi del finanziamento (in particolare, dell’importo totale dovuto) con e senza polizza. Alla luce di quanto esposto, deve quindi riconoscersi la natura facoltativa della polizza in questione (…)”.

L’intermediario resistente chiede, pertanto, di respingere il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente eccepisce che il contratto presenta una comparazione degli importi

da corrispondere con o senza polizza, ma non una comparazione del TAEG.

Al riguardo richiama le decisioni n. 9262/19 e n. 26530/19 del Collegio di Roma, secondo cui: “la comparazione fornita dall’intermediario resistente non è conforme ai criteri seguiti nelle precedenti decisioni dell’Arbitro bancario e finanziario, poiché presenta soltanto una comparazione degli importi da corrispondere e non di due indici di costo, con e senza polizze, calcolati utilizzando le modalità previste per il calcolo del TAEG”. Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.

In merito alla mancata comparazione del TAEG con o senza polizza, l’intermediario richiama – in sede di controrepliche – anzitutto le Disposizioni di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e

(3)

clienti, della Banca d’Italia, che alla Sezione XI paragrafo 2 bis “Offerta contestuale di altri contratti insieme a un finanziamento” punto d) prevedono che: “al cliente siano illustrati gli effetti complessivi, in termini di obblighi e vantaggi, derivanti dalla combinazione dei contratti offerti; in caso di servizi accessori connessi con il contratto di credito qualificati come facoltativi, al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva”. Ribadisce infine il richiamo alla decisione n.

3156/20 del Collegio di Milano e insiste per il rigetto del ricorso.

In sintesi il ricorrente chiede all’Arbitro di:

- accertare la difformità tra il TAEG indicato in contratto e il TAEG effettivamente praticato;

- dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG medesimo;

- condannare l’intermediario alla «restituzione di € 14.526,92», a titolo di somme versate in eccedenza a causa dell’errata indicazione del TAEG e in forza dell’applicazione dell’art. 125-bis e dell’art. 117, oltre interessi legali;

- disporre la «riconvenzione del debito residuo da € 15.651,16 a € 12.311,86 da estinguersi in 43 rate di importo pari a € 290,15 ciascuna» (come da ‘Prospetto di calcolo del TAEG/ISC e ricalcolo del Piano di Ammortamento’ elaborato dal ricorrente).

L’intermediario chiede di respingere il ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama, in via preliminare, l’orientamento (Collegio di coordinamento nn.

10617/17, 10620/17, 10621/17) secondo cui – in tema di qualificazione delle polizze assicurative abbinate ai finanziamenti come facoltative o obbligatorie – “in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:

- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;

- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;

- che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;

- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;

- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.

In tema di controprova della qualificazione della polizza assicurativa come facoltativa, il Collegio aggiunge che – secondo l’orientamento al quale si intende aderire – è sufficiente la mera comparazione dei costi in valore assoluto con o senza polizza, senza la necessità

(4)

di una espressa indicazione del TAEG: si veda a questo proposito il Collegio di Roma, decisione n. 8044/19 secondo cui “deve rilevarsi come, anche se non è stata fornita una indicazione in chiave comparativa del diverso TAEG risultante dal computo dei costi assicurativi, viceversa, il contratto contiene una comparazione dei costi complessivi, con o senza polizza, circostanza che rafforza il significato della facoltatività indicata nel contratto, poiché, pur non essendo i costi complessivi espressi in percentuale, essi sono chiaramente indicati, ciò che è comunque in grado di consentire “una consapevole scelta

“economica” del cliente tra la conclusione del contratto di finanziamento con o senza polizza assicurativa” (cfr. Collegio di Coordinamento decisioni n.10617/17, n.10620/17 e n.10621/17). Nel contratto è, infatti, presente l’indicazione sia dell’importo totale dovuto in caso di adesione alle assicurazioni facoltative che dell’importo totale dovuto in assenza di adesione alle assicurazioni facoltative, in osservanza a quanto prescritto dalle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza, in base alle quali “al cliente va illustrato chiaramente e correttamente il costo complessivo da sostenere sia nel caso in cui sottoscriva il contratto relativo al servizio accessorio offerto sia in quello in cui non lo sottoscriva” (Sez. XI, art. 2-bis, lett. d)” (enfasi aggiunta).

Il Collegio evidenzia inoltre che nello stesso senso si è recentemente pronunciato sia il Collegio di Milano, con decisione n. 3156/20 secondo cui “Con riferimento alla prova contraria circa l’obbligatorietà della polizza contestata, l’intermediario ha peraltro documentato di avere offerto al cliente, prima della sottoscrizione del contratto, una comparazione dei costi del finanziamento (in particolare, dell’importo totale dovuto) con e senza polizza” (enfasi aggiunta; cfr. anche Collegio di Torino, decisione n. 17862/17, riportata per estratto in calce) che il Collegio di Bari, con decisione n. 5448/19 – su un contratto analogo, di altro intermediario, in cui era indicato solo il costo complessivo del finanziamento, con e senza polizza, senza indicazione del doppio TAEG – secondo cui deve ritenersi soddisfatta – da parte dell’intermediario - la prova del carattere facoltativo della polizza “Avendo, invece, riguardo a quanto affermato dal Collegio di Coordinamento (nelle su richiamate dec. nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17, nonché dec. n. 16291/18) in merito agli elementi mediante i quali l’intermediario può dare prova del carattere realmente facoltativo della polizza, il Collegio rileva che l’intermediario nelle informazioni aggiuntive al modulo SECCI, ha indicato distintamente il costo complessivo del credito - in valore assoluto - in caso di adesione e in caso di mancata adesione alla copertura assicurativa.

Ebbene, la differenza tra i due importi risulta pari al premio delle due polizze (…)”.

Alla luce di tali orientamenti e qualificata pertanto la polizza in esame come facoltativa, il Collegio ritiene che – pur ricorrendo nel caso di specie gli “indici sintomatici” presuntivi della obbligatorietà della polizza assicurativa – l’intermediario ne abbia contrastato il valore probatorio, così come indicato dalle citate pronunce del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro; in particolare, l’intermediario ha dimostrato di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi da cui risulta l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza.

L’intermediario, nelle informazioni aggiuntive al modulo SECCI, ha infatti indicato – come risulta chiaramente dall’ “Allegato alle informazioni europee di base sul credito ai consumatori” – distintamente il costo complessivo del credito – in valore assoluto - in caso di adesione e in caso di mancata adesione alla copertura assicurativa.

Per i suddetti motivi il Collegio ritiene che non ricorrano, nel caso in esame, i presupposti per dichiarare la nullità della clausola contrattuale relativa all’indicazione del TAEG che non risulta difforme rispetto a quello praticato in ragione delle considerazioni appena esposte.

Ne consegue il non accoglimento di tutte le domande avanzate dalla ricorrente.

(5)

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Riferimenti

Documenti correlati

nella redazione dell’atto, che ha riportato la dicitura “intestato al de cuius e ad altro nominativo” esclusivamente in relazione al saldo del conto corrente e non anche alla voce

Dovendo il Collegio effettuare una comparazione non atomistica bensì globale tra le condizioni del finanziamento che dà causa al ricorso e quelle offerte in raffronto ai fini

Inoltre, ribadisce che secondo i Collegi, anche nel valutare le implicazioni delle tecniche truffaldine impiegate, occorrerebbe considerare, in prima istanza, il contenuto del

In particolare, lamenta l’omessa applicazione, sul retro del buono, del timbro recante i nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno, dovendo quindi riconoscersi alla cliente per quel

durata; l’indennizzo è stato parametrato al debito residuo; l’intermediario è altresì il beneficiario della copertura assicurativa; non è presente nel contratto una comparazione

Il ricorrente in sede di repliche ribadisce che, esaminando la documentazione in atti, risulta che l’intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P

Nel caso di specie, si è in presenza di un assegno circolare, per un importo di € 24.000,00, emesso in data 21.11.2018 e negoziato presso altro intermediario (non convenuto nel

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della