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COLLEGIO DI BARI. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore: TOMMASO VITO RUSSO seduta del 8.4.2021

FATTO

Parte ricorrente rappresenta di aver sottoscritto con l’intermediario, in data 21/01/2011, un contratto di prestito personale per un importo finanziato di € 7.314,00, da restituirsi in 72 rate mensili di € 140,30, con TAN del 8,96% e TAEG pari al 9,88%.

In relazione a tale contratto, lamenta anzitutto la non corretta indicazione del TAEG da parte dell’intermediario, per non aver tenuto conto del costo della polizza assicurativa a protezione del credito (premio di € 619,20).

Sostiene quindi che imputando tale costo ai fini del calcolo del TAEG, questo sarebbe pari al 17,848% e, dunque, superiore a quello riportato nella clausola contrattuale, in violazione della normativa di trasparenza bancaria.

In ordine al calcolo del TEG ai fini del confronto con il tasso soglia usurario, il ricorrente afferma che è sufficiente la “contestualità” della stipula della polizza, presente nel caso di specie. Di conseguenza ritiene che il “TEG in concreto applicato corrisponde al 17,733%”

e che pertanto lo stesso eccede il tasso soglia del periodo di riferimento pari al 16,950%.

Ritiene pertanto che ai sensi dell’art. 1815 C.C. comma 2, nessun onere è dovuto dal mutuatario, il quale è tenuto unicamente alla restituzione del capitale netto erogato.

Precisa che il finanziamento in questione è stato estinto in data 02/02/2017 e che pertanto l’intermediario è tenuto al rimborso dell’importo di € 3.101,14.

Con riferimento al calcolo TAEG, poi, specifica che dal contratto di finanziamento e dalla documentazione relativa alla connessa assicurazione sul credito, emerge con chiarezza che sono integrate tutte le circostanze idonee a presumere l’obbligatorietà di fatto della polizza collegata al contratto di mutuo. Sostiene in particolare che: la polizza ha funzione di copertura del credito; i due contratti sono stati stipulati contestualmente e hanno pari

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durata; l’indennizzo è stato parametrato al debito residuo; l’intermediario è altresì il beneficiario della copertura assicurativa; non è presente nel contratto una comparazione del TAEG con o senza polizza; non è stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento, ma solo per 30 giorni dalla stipulazione del contratto.

Ne inferisce quindi l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 117 co. 7 TUB. Ribadisce quindi che gli sono dovute in restituzione tutte le somme pagate eccedenti il capitale netto erogato maggiorato del tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto per la durata effettiva dell’ammortamento.

Il ricorrente chiede:

“In via principale:

Previo accertamento del superamento del tasso soglia di usura nel contratto di finanziamento n. [***]912, e conseguente declaratoria di nullità o disapplicazione della clausola di determinazione del tasso applicato in concreto, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la retrocessione integrale delle spese (commissioni finanziarie), commissioni di Agenzia/Mediazione, premio assicurativo e interessi non dovuti, e per l’effetto disporre che la soc. corrisponda in favore del ricorrente la somma di €. 3.101,14, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, oltre le spese del ricorso;

In via subordinata:

Previo accertamento dell’erronea indicazione del TAEG nel contratto di finanziamento n.

[***]912, e conseguente declaratoria di nullità della clausola che pattuisce il costo non incluso nel TAEG e quella di determinazione del tasso, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente ad ottenere la retrocessione integrale del premio assicurativo e di ricalcolare il tasso di interesse ai sensi dell’art. 117 co. 6 e 7a) TUB, e per l’effetto disporre che la soc.

corrisponda in favore del ricorrente la somma di €. 2.822,89, oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo”. Chiede inoltre il pagamento delle spese di lite, per € 320,00, nonché di quelle sostenute per la perizia prodotta, pari ad € 100,00.

Costituitosi, l’intermediario eccepisce, riguardo al presunto superamento del tasso soglia ai fini usura, che la pratica in questione rientra tra i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito per i quali la soglia di riferimento è quella in vigore solo al momento della stipula contrattuale. Precisa che il TEG del 12,49% è stato calcolato in conformità alla normativa prevista ai fini anti-usura, con l’inserimento di tutti gli oneri e i costi previsti, ivi compreso quello relativo al costo della polizza a copertura del credito ed è inferiore al tasso soglia vigente per il periodo di sottoscrizione del finanziamento.

Quanto alla contestazione relativa al TAEG, sostiene che esistano molteplici e concordi elementi che dimostrano, la facoltatività di tale copertura, correttamente non considerata ai fini del calcolo del TAEG. All’uopo, produce n. 3 contratti di finanziamento comparativi, stipulati da soggetti aventi il medesimo merito creditizio del ricorrente. Soggiunge che le condizioni generali del contratto di finanziamento qualificano espressamente la polizza come facoltativa (art. 16 delle condizioni generali di contratto).

Evidenzia inoltre che la natura facoltativa della polizza possa evincersi anche dalla previsione del diritto di recesso entro 30 giorni riconosciuto in capo al cliente a seguito della stipula del contratto.

Sostiene poi che la contestualità tra la stipula della polizza assicurativa e la conclusione del contratto di finanziamento non sia, di per sé, elemento comprovante l’obbligatorietà della polizza, dato che quest’ultima ha finalità di protezione del credito e la sua copertura perdura per tutta la durata del rapporto di credito, salvo l’esercizio del diritto di recesso da parte dell’interessato.

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Inoltre, rileva, in merito alla polizza non a copertura del credito, che l’art. 121, comma 2 del TUB, esclude espressamente dal calcolo del TAEG i servizi assicurativi non connessi al rapporto di credito. Ritiene infondata la pretesa di refusione delle spese legali e peritali, atteso che il ricorrente avrebbe potuto proporre il presente ricorso senza l’assistenza legale e professionale. Per tali ragioni, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Sulla base di quanto prospettato e della documentazione agli atti, la questione sottoposta al Collegio attiene al superamento del tasso soglia usura e all’errata indicazione contrattuale del TAEG: il ricorrente lamenta che, tenendo conto anche della polizza assicurativa stipulata a protezione del credito, risulterebbe applicato un tasso di interesse effettivo globale (TEG) superiore al limite imposto dalla legge e quindi usurario ab origine;

lamenta inoltre la non corretta determinazione nel contratto del TAEG per la mancata inclusione nel costo complessivo del finanziamento della stessa polizza assicurativa CPI.

Con riferimento alla contestazione relativa ad una presunta usura genetica che avrebbe caratterizzato il contratto, si che quest’ultimo è stato stipulato il 21/01/2011.

A tal proposito, si rappresenta che - come si ricava dalle Serie storiche dei TEGM e dei tassi soglia della Banca d’Italia - il tasso soglia usura, relativo al primo trimestre dell’anno 2011 per la categoria contrattuale Crediti finalizzati, rilevante nel caso di specie, risultava pari al 16,05%:

Giova premettere che le Istruzioni per la rilevazione del TEGM dell’agosto 2009, applicabili ratione temporis, prevedono, tra i costi da includere nel TEG, «le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente».

In relazione ai contratti successivi al 1° gennaio 2010, il Collegio di Coordinamento, nelle decisioni n. 249/18 e 250/18 ha riconosciuto che “la riscontrata “contestualità” tra la polizza assicurativa e il finanziamento darà luogo a una presunzione iuris tantum di

“collegamento”, che potrà essere vinta dando prova della totale assenza di “funzionalità”

della polizza a garantire la restituzione del finanziamento, e dunque provando che il mutuo ha rappresentato soltanto l’occasione per offrire al cliente prodotti assicurativi diversi (ad esempio: polizza auto, polizza furto, polizza spese mediche etc.), ovvero provando che la polizza non era stata richiesta e neppure offerta dall’intermediario, ma resa disponibile direttamente dal soggetto finanziato o da questi unilateralmente voluta”. Ha però precisato che la contestualità deve essere valutata in termini di “colleganza” e che le polizze aventi natura indennitaria sono da considerarsi “non connesse” al finanziamento e pertanto vanno escluse dal calcolo del TEG.

Orbene, con riguardo alla polizza collettiva (n. ***7/01 e n. ***6/02) abbinata al finanziamento in esame, si rileva che:

- lo stesso intermediario ne afferma la connessione al rapporto di finanziamento e riferisce di aver inserito il relativo costo nel calcolo del TEG;

- la polizza è a copertura del credito, infatti la polizza è espressamente qualificata come tale nella documentazione contrattuale ed è posta a copertura di sinistri

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suscettibili di incidere sulla solvibilità del cliente (decesso, invalidità permanente, inabilità temporanea totale, perdita involontaria d’impiego, malattia grave);

- è stata sottoscritta contestualmente al finanziamento e ha durata pari a quella del finanziamento;

- l’indennizzo è parametrato al debito residuo, per la copertura in caso di decesso e malattia grave ovvero alle rate del prestito per le altre coperture;

- il costo della polizza (calcolato in percentuale sul finanziamento) è versato dal ricorrente rata per rata;

- il beneficiario della copertura è l’intermediario, fino a concorrenza delle somme ad esso dovute dal cliente e, per l’eccedenza, quest’ultimo (o i suoi eredi);

- l’intermediario, secondo le condizioni di contratto, percepisce una remunerazione per il collocamento della polizza pari al 52% del premio assicurativo al netto delle imposte.

Ciò posto, la polizza in questione non risulta finanziata (e quindi non concorre alla produzione di interessi). Come si evince dal contratto di finanziamento, infatti, l’importo finanziato (€ 7.314,00) è costituito dall’importo richiesto (€ 7.000,00), dalle “spese istruttoria e gestione pratica” (€ 100,00) e dal “premio altre coperture assicurative” (€

214,00).

Il “premio assicurazione sul credito” (€ 619,20) risulta, peraltro, incluso nel “totale da rimborsare” (€ 10.101,60), quindi compreso nelle rate mensili di € 140,30 (per € 8,6).

Si è provveduto, così, a ricalcolare il TEG del finanziamento sulla base dei dati contrattuali – tenuto conto della formula di calcolo e delle previsioni contenute nelle Istruzioni della Banca d’Italia vigenti ratione temporis - includendo nell’importo finanziato di € 7.314,00 il premio delle altre coperture assicurative e le spese di istruttoria ed assumendo, quale data di erogazione il 24/01/2011 e come data di pagamento della prima rata quella del 05/03/2011.

Il costo dell’assicurazione sul credito di € 619,20 è stato inserito quale costo aggiuntivo di ciascuna rata.

Il TEG risultante è stato quindi confrontato con la soglia in vigore alla predetta data di stipula del contratto, pari al 16,05%, determinata ai sensi della Legge 108/96, in base ai TEGM pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per categoria di operazione e relativa classe di importo.

Considerando gli elementi sopra descritti, è risultato un valore del TEG pari al 12,31%, inferiore alla soglia all’epoca vigente.

Quanto invece alla mancata inclusione delle polizze assicurative nel calcolo del TAEG, il Collegio rileva preliminarmente che il presente contratto è stato stipulato il 21/1/2011, dunque prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate al TUB ad opera del D.Lgs.

n. 141/2010.

Con riferimento alla tematica oggetto della presente decisione, questo Arbitro si è pronunciato in sede di Collegio di coordinamento (dec. nn. 10617/17, 10620/17, 10621/17) in merito agli elementi che assumono rilevanza ai fini della qualificazione di una polizza come obbligatoria.

Il principio di diritto affermato in tali decisioni è il seguente:

«Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle

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- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;

- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;

- che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.

Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa:

- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;

- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio;

ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento».

Quanto alle caratteristiche della polizza collettiva (n. ***7/01 e n. ***6/02) abbinata al finanziamento, valga quanto indicato supra.

Con riferimento invece agli elementi mediante i quali l’intermediario può dare la prova del carattere facoltativo della polizza, si rileva che questi afferma di aver concesso - nello stesso periodo - finanziamenti a condizioni simili a quelle del contratto oggetto d’esame, senza la stipula di alcuna polizza a garanzia del credito, ad altri soggetti aventi lo stesso profilo di merito creditizio del ricorrente.

Allega al riguardo la copia di 3 contratti che presentano analoghe condizioni rispetto a quelle sottoscritte dal ricorrente con riferimento a importo del credito, durata, TAN e periodo di conclusione, senza la stipula di alcuna polizza a garanzia del credito.

Il Collegio ritiene, pertanto, che, pur ricorrendo nel caso di specie gli ‘indici sintomatici’

presuntivi della obbligatorietà della polizza assicurativa, l’intermediario ne abbia contrastato il valore probatorio, così come indicato dalle citate pronunce del Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (cui adde anche la decisione n. 16291/2018).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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