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COLLEGIO DI BARI. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BA) POSITANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO Seduta del 06/05/2021

FATTO

La ricorrente riferisce di essere cointestataria di un conto corrente e di un conto deposito titoli presso l’intermediario; afferma che, a seguito del decesso della zia cointestataria, presentava denuncia di successione all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver ottenuto dall’intermediario, in data 21/02/2019, la dichiarazione relativa ai rapporti creditori in essere alla data di apertura della successione.

Rappresenta che, con la suddetta dichiarazione, la banca attestava la cointestazione esclusivamente per il saldo creditore del conto corrente, ma non per quello relativo al deposito titoli; evidenzia di avere così presentato denuncia di successione riportando per intero il saldo creditore del deposito titoli (anziché la sola quota del 50% intestata alla de cuius), così determinando la sottoposizione all’imposta di successione (nella misura pari a

€ 2.001,51) anche dell’altra metà dei titoli di cui l’istante era già proprietaria.

Fa presente di aver appreso, a seguito di plurime consulenze legali e richieste di chiarimento all’Agenzia della Entrate, che la maggior imposta pagata non era in realtà dovuta, sicché presentava istanza di rimborso; soggiunge che la vicenda ha comportato “notevoli stress, disagi, esborsi economici per viaggi e spese per consulenze legali”.

Ritiene pertanto le spetti un ristoro del danno subito, da quantificarsi in via complessiva in € 1.215,00 (“importo pari al valore medio dei parametri per l’attività forense stragiudiziale ai sensi del D.M. 55/2014 del Ministero della Giustizia”), essendosi dovuta avvalere íDFDXVD

della citata negligenza e imperizia della bancaí ³GHOO¶DWWLYLWà di consulenza legale per dialogare con l’Agenzia delle Entrate e dell’ulteriore attività legale per la presentazione del […] ricorso”; afferma che, nel pregiudizio patito, devono essere altresì ricompresi i costi documentati connessi alla necessità di ottenere una nuova copia conforme della

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dichiarazione di successione (pari a € 49,36), l’importo illegittimamente addebitato sul conto corrente nella misura di € 149,00 a titolo di “spese di successione [de cuius]” (giammai pattuito e non dovuto sia perché ingiustificato, sia perché connesso agli enunciati errori commessi dall’istituto di credito) e il contributo pagato per adire l’ABF.

Formula pertanto all’Arbitro: “[…] richiesta risarcitoria nella misura complessiva di euro 1.449,36 o di quella inferiore ritenuta di giustizia, comprensivi degli esborsi della nuova copia conforme della dichiarazione di successione, pari a 49,36 euro, dell’importo illegittimamente addebitato sul conto corrente nella misura di euro 149,00 a titolo di “spese di successione [de cuius]”, delle spese legali per la fase stragiudiziale e per il ricorso ABF, nonché della rifusione del costo di attivazione della procedura innanzi all'ABF”.

Costituitosi, l’intermediario si oppone alle pretese della cliente, rappresentando preliminarmente che la denuncia di successione presentata dalla ricorrente prevedeva, come assoggettamento ad imposta di successione, un cespite immobiliare per € 42.250,00, un conto corrente per € 3.524,00 e un dossier titoli per € 60.653,00, sicché la base imponibile era pari ad € 117.069,70 (comprensivo di una quota di presunzione pari ad € 10.642,70), su cui è stata applicata l’aliquota del 6%; rileva che, a prescindere dall’errata interpretazione dell’attestazione rilasciata dalla banca, la ricorrente è caduta “in doppio errore” nel momento in cui ha fatto assoggettare a imposta di successione anche i Titoli di Stato contenuti nel dossier titoli, che avevano un controvalore di € 20.614,36.

Esibisce il contratto relativo al dossier titoli, sottoscritto anche dalla ricorrente, da cui si evince che quest’ultima era a conoscenza della cointestazione, circostanza che le avrebbe consentito di presentare una corretta dichiarazione di successione senza imputare alcuna responsabilità alla banca.

Fa presente che la ricorrente, anche quando ha presentato la denuncia di successione integrativa a seguito del rilascio della dichiarazione attestante la cointestazione del dossier titoli, ha fatto assoggettare ad imposta di successione i tre titoli contenuti nel suddetto dossier, nonostante solo uno di essi fosse sottoposto a tassazione.

Con riferimento agli esborsi sostenuti dalla cliente, fa presente che il procedimento innanzi all’Arbitro richiede esclusivamente il versamento di un contributo di € 20,00 e non prevede l’assistenza di un legale; considera poi “del tutto inammissibile” la richiesta di rimborso della somma di € 49,36 finalizzata al rilascio della copia conforme della dichiarazione di successione, atteso che trattasi di un adempimento propedeutico allo svincolo delle attività in favore degli eredi.

Quanto alla richiesta di restituzione delle spese di successione per € 149,00 rileva che, come si evince dal foglio informativo, in caso di liquidazione delle attività intestate ai clienti deceduti è prevista la corresponsione di una percentuale dell’1% del valore dell’attività da svincolare, che comunque non può superare l’ammontare di € 129,00 e il pagamento dell’importo di € 20,00 per il rilascio dell’attestazione relativa alla sussistenza dei rapporti ai fini successori; ritiene pertanto che, su un ammontare di € 45.083,89, l’importo complessivo corrisposto a titolo di spese sia senza dubbio in linea con quanto stabilito contrattualmente.

Considera altresì questo compenso più che dovuto se si considera “la pasticciata esibizione”

della documentazione per la liquidazione delle attività, atteso che nella denuncia di successione del 31/07/2019, contrariamente a quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà precedentemente consegnata dalla ricorrente (ove figuravano due eredi), risultava una rinuncia all’eredità da parte del secondo erede, i cui dati di registrazione peraltro non combaciavano con gli identificativi indicati nell’atto di rinuncia.

Chiede pertanto che il ricorso sia respinto.

In sede di repliche, la ricorrente rileva come l'attestazione rilasciata il 21/02/2019 dalla banca rappresenti il documento necessario per l'esatta compilazione della dichiarazione di

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nella redazione dell’atto, che ha riportato la dicitura “intestato al de cuius e ad altro nominativo” esclusivamente in relazione al saldo del conto corrente e non anche alla voce deposito titoli, così determinando il conseguente errore commesso nella dichiarazione di successione; ritiene che non colgano nel segno le eccezioni dell’intermediario, il quale nelle sue difese fa leva sulla circostanza - non oggetto del contendere - della erronea dichiarazione, ai fini dell'imposta di successione, dei BTP e sostiene che la correntista/contribuente, avendo sottoscritto il contratto di conto corrente, non poteva non essere a conoscenza della cointestazione del saldo dei titoli ed a tale ultimo proposito, precisa che il contratto di conto corrente non viene richiesto dal fisco per la presentazione della dichiarazione di successione e, conseguentemente, non rileva il modo in cui lo stesso sia stato formato o sottoscritto, ma solo l'attestazione rilasciata dalla banca; insiste pertanto per l’accoglimento del ricorso e della richiesta risarcitoria.

L’intermediario, a sua volta, ha replicato, rilevando anzitutto che l’attestazione delle attività oggetto di cointestazione è stata visionata e validata dalla ricorrente al momento della consegna, come si evince dalla copia sottoscritta per ricevuta in data 01/03/2019; al riguardo evidenzia che la ricorrente, pur avendo ritirato il predetto documento in qualità di erede, aveva piena contezza delle caratteristiche dei rapporti ivi indicati poiché, essendo cointestataria, ben conosceva i dati relativi alla identificazione degli stessi e, pertanto, avrebbe potuto evidenziare in quella sede eventuali imprecisioni o, eventualmente, chiedere delucidazioni sulle modalità di redazione della stessa; precisa, per ulteriore chiarezza, che la normativa antiriciclaggio prevede che l’intestazione del dossier titoli debba seguire la medesima intestazione del rapporto di conto corrente a cui è contrattualmente agganciato, per cui la cointestazione dello stesso era sottintesa ex lege; afferma pertanto che la ricorrente avrebbe potuto chiedere che i dati relativi al dossier titoli fossero meglio precisati, come già espressamente previsto per il conto corrente e ribadisce che la cointestazione del dossier era circostanza nota in virtù della sottoscrizione del relativo contratto; rinvia a quanto già argomentato in sede di controdeduzioni con riferimento alle istanze risarcitorie e di rimborso e insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Con l’odierno ricorso la ricorrente, contitolare di un c/c e di un deposito titoli insieme alla zia deceduta, chiede l’accertamento della responsabilità dell’intermediario per non avere correttamente dichiarato la cointestazione del dossier titoli nell’attestazione relativa ai rapporti intestati alla de cuius; di qui, ne sarebbe derivato l’errore commesso dalla ricorrente - in qualità di erede - nella presentazione della dichiarazione di successione, con conseguente pagamento di una maggiore imposta di successione nella misura di € 2.001,51, atteso che era stato assoggettato a tassazione l’intero dossier e non la sola quota del 50% riferibile alla de cuius.

La ricorrente chiede, pertanto, il risarcimento dei danni subiti, riferibili a spese di consulenza legale e taluni costi documentati (nuova copia conforme della dichiarazione di successione;

importo addebitato sul conto corrente a titolo di “spese di successione”; contributo pagato per adire l’ABF).

Come è risaputo, in situazioni analoghe a quella di specie, la banca rilascia - su richiesta degli eredi - la certificazione ad uso successorio, dove sono indicati i rapporti bancari intestati e cointestati al defunto e il saldo alla data del decesso, necessaria ai fini della compilazione della dichiarazione di successione da presentare all'Agenzia delle Entrate, e risulta agli atti l’attestazione fornita dalla banca in data 21/02/2019, da cui si evincono i

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rapporti creditori in essere alla data del decesso della cointestataria, ossia il conto corrente e il deposito titoli cui si è fatto riferimento.

L’errore commesso dalla banca nella redazione dell’atto sarebbe consistito, secondo la prospettazione della ricorrente, nell’avere riportato la dicitura “intestato al de cuius e ad altro nominativo” esclusivamente in relazione al saldo del conto corrente e non anche alla voce deposito titoli; in questo modo la ricorrente, in sede di presentazione della dichiarazione di successione del 03/07/2019, avrebbe dichiarato, come cespite ereditario, oltre al 50% del saldo del conto corrente, l’intero valore del deposito titoli come risultante alla data del decesso.

Ad ogni modo, l’intermediario ha poi rilasciato una seconda attestazione in data 04/10/2019, con cui ha meglio precisato che la cointestazione riguardava non solo il conto corrente, ma anche il deposito titoli.

La ricorrente ha quindi presentato in data 08/10/2019 una seconda dichiarazione di successione, da cui si evince la rettifica dei dati relativi al dossier titoli e ha inoltrato all’Agenzia delle Entrate, in data 15/10/2019, richiesta di rimborso della somma di € 2.001,51 corrisposta a titolo di imposta di successione.

Dalla documentazione prodotta in atti, rileva il Collegio che la cointestazione del dossier titoli risultava evincibile dal relativo contratto, sottoscritto in data 02/07/1992 dalla de cuius e dalla ricorrente ed infatti, in ragione di tale circostanza, l’intermediario ritiene che quest’ultima, in qualità di cointestataria, avesse piena contezza delle caratteristiche dei rapporti indicati nell’attestazione rilasciata dalla banca e avrebbe dunque potuto chiedere, in quella sede, di fornire delucidazioni o di meglio precisare i dati relativi al dossier titoli.

Quanto esposto, in uno con la circostanza che il deposito titoli, accedendo ad un rapporto cointestato, ne seguiva la medesima imputazione, come per altro doveva essere ben noto alla ricorrente in ragione del contenuto del relativo ed esibito documento contrattuale, di per sé basterebbe a fare ritenere infondata la richiesta di risarcimento formulata dalla ricorrente.

Ma anche a volere ammettere che la prima attestazione rilasciata dall’intermediario possa considerarsi avere contribuito ad indurre in errore la ricorrente, la quale comunque, come detto, non appare indenne da ogni (cor)responsabilità per l’accaduto, tuttavia la domanda risarcitoria della ricorrente non meriterebbe accoglimento per una mancata dimostrazione del pregiudizio effettivamente patito.

Difatti, con riferimento alle spese di successione, addebitate sul conto della ricorrente per complessivi € 149,00, l’intermediario ha prodotto il foglio informativo “Dichiarazione, comunicazione e rilascio copia documenti” da cui si evince che, in caso di liquidazione delle attività intestate ai clienti deceduti, è prevista la corresponsione di una percentuale dell’1%

del valore dell’attività da svincolare nella misura massima di € 129,00 ed è inoltre previsto il pagamento dell’importo di € 20,00 per il rilascio dell’attestazione circa la sussistenza dei rapporti ai fini successori; ed a tale proposito, va considerato che la ricorrente, in sede di repliche, non ha lamentato la mancata consegna del foglio informativo, né ha avanzato contestazioni in ordine alla suddetta produzione documentale dell’intermediario; mentre, con riferimento alle spese legali, rileva il Collegio che non è in atti documentazione a supporto dell’effettiva dimostrazione del pagamento delle medesime; quanto, infine, all’esborso della somma di € 49,36 che, secondo quanto affermato dalle parti, sarebbe stato corrisposto ai fini del rilascio di copia conforme della dichiarazione di successione integrativa dell’08/10/2019, dall’analisi di tale dichiarazione, si evince che tale importo corrisponde al

“totale imposte ipocatastali e altri tributi dovuti per la registrazione”, non potendo univocamente concludere il Collegio che detta somma vada di per sé riferita, e nel suo intero importo, alla mera presentazione della seconda dichiarazione di successione e non (anche) ai contenuti della stessa.

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Né il discorso cambierebbe, laddove la richiesta di risarcimento dei danni avanzata dalla ricorrente, possa avere voluto riguardare i danni non patrimoniali asseritamente subiti, giacché, in osservanza dell’orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 1642/2019) e secondo il quale la sussistenza del danno non patrimoniale non è in re ipsa, ma deve comunque essere provata, ribadisce il Collegio come non venga prodotta alcuna evidenza documentale a sostegno della effettiva dimostrazione di un pregiudizio del genere subito, pertanto la relativa domanda non potrebbe in ogni caso essere accolta.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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