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2 Agevolazioni 5 Contabilità 5 Contenzioso 6 Controlli e. 7 Dichiarazioni Diritto. 10 Imposte. 10 Iva. Sub-locazione e regime Iva

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(1)

Coordinato da Gilberto Gelosa

Sub-locazione e regime Iva

Lavoro come assistente del direttore am- ministrativo di una società operante nel set- tore finanziario. Premesso che la società per cui lavoro fa parte di un gruppo bancario, il quesito che vorrei porre riguarda la seguente situazione. La mia società ha stipulato un contratto di leasing per ottenere la disponibi-

lità di un immobile da destinare a sede amministrativa. Alcune stanze di tale im- mobile, però, sono state cedute, in sub-locazione, a una società del gruppo, a fron- te del pagamento di un canone allineato ai prezzi di mercato.

Tale operazione rappresenta una prestazione di servizi rilevante ai fini Iva?

Lettera firmata - Quesito via Internet Risponde Gilberto Gelosa

Per rispondere al quesito sottoposto alla nostra attenzione è necessario, in via preliminare, richiamare alcune disposizioni.

In via generale, la sub-locazione di fabbricati strumentali per natura, compre- si quelli destinati a ufficio, in conformità alle disposizioni dell’art. 3 dpr 633/72, costituisce ai fini dell’Iva una prestazione di servizi assoggettabile a Iva con ali- quota ordinaria del 20%.

Per i gruppi bancari e assicurativi, tuttavia, è dettata una disciplina speciale.

L’art. 6, commi da 1 a 4, della legge 13 maggio 1999, n. 133, così come modifica- to dalla legge 21/11/2000 n. 342, esenta da Iva le prestazioni di servizi «di carat- tere ausiliario» di cui all’art. 59, lett. c) del Testo unico bancario, rese da società di un gruppo bancario in favore di altre società del gruppo.

Al fine di individuare l’ambito di applicazione della disposizione appena citata è necessario soffermarsi sul concetto di «ausiliarità».

In proposito, è bene, da subito, precisare che l’art. 59, lett. c) del Testo unico del- le leggi bancarie pur facendo esplicito riferimento al citato concetto di «ausilia- rità» omette di precisarne i contenuti. L’unico riferimento di qualche utilità, rin- venibile nel citato provvedimento, è costituito da una sintetica e non esaustiva esemplificazione delle attività ausiliarie, tra le quali sono annoverate: «… quelle di gestione di immobili e di servizi informatici del gruppo».

Sebbene il riferimento fatto dal legislatore ad attività «... di gestione di immobi- li …» possa far pensare alla possibilità di ricondurre in tale novero anche la loca- zione di immobili, il richiamo del legislatore «alla gestione immobiliare» sembra dover essere inteso non tanto come locazione immobiliare a società del gruppo, bensì come svolgimento in loro favore di un’attività gestionale, che può concretiz- zarsi: nella locazione di immobili a terzi in nome e per conto della società proprie- taria e più in generale nell’attività di pura amministrazione di immobili nell’in- teresse di altra società del gruppo.

1

Sommario

2

Agevolazioni

5

Contabilità

5

Contenzioso

6

Controlli e

documentazione

7

Dichiarazioni

8

Diritto amministrativo

8

Diritto di famiglia

9

Dirittodel Lavoro

10

Impostesui redditi

10

Iva

IN P RIMO P IANO

(2)

Tale tesi sembrerebbe avvalorata anche dalla diretti- va Cee 6/4/92 n. 92, relativa alla vigilanza su base con- solidata degli enti creditizi. L’articolo 1 della citata di- rettiva, infatti, detta la nozione di impresa di servizi bancari ausiliari definendola come «un’impresa la cui attività principale consiste nell’amministrazione di im- mobili, nella gestione di servizi informatici o in qualsia- si altra attività affine di natura ausiliaria rispetto all’at- tività principale di uno o più enti creditizi».

Nessuna delle fonti normative citate, dunque, offre la definizione di «attività di carattere ausiliario», limitan- dosi invece a enunciarne qualcuna a titolo esemplificati- vo. Assunto che l’elencazione offerta dal legislatore non è affatto tassativa e omnicomprensiva, occorre quindi pro- cedere in via interpretativa.

A tal fine, soccorrono utilmente le circolari Assonime n. 66 del 27/7/1999 e Abi n. 23 dell’1/11/1999. En- trambe, infatti, si soffermano sul concetto di «attività au- siliarie», prevedendo che per tale si debbano intendere:

- «tutte le prestazioni si servizi che in concreto rivesto- no un ruolo strumentale o comunque di ausilio ai fini dello svolgimento delle attività principali, bancaria e finanziaria, svolte dalle società partecipanti al gruppo» (cfr circolare Assonime);

- «ogni attività in astratto esternalizzabile secondo l’ordinamento vigente, sia essa riferibile tra i servizi tradizionalmente considerati di ausilio all’attività bancaria (o assicurativa), sia essa riferibile a una fa- se dell’attività dell’impresa bancaria (o assicurati- va) come potrebbe essere per esempio il recupero cre- diti. Detta interpretazione, oltre a essere rispondente alla lettera e alla finalità della norma, ha pure il pre- gio di permetterne l’applicazione con riferimento a ogni possibile evoluzione che potrà assumere in futu- ro il fenomeno della esternalizzazione dei servizi»

(cfr circolare Abi).

La citata circolare Abi contempla esplicitamente, al- tresì, fra le attività ausiliarie in quanto esternalizzabile

«la locazione di immobili - sia essa relativa a immobili strumentali (di regola soggetta a Iva nei modi ordinari, se effettuata da un soggetto Iva)».

Arrivati a questo punto della nostra analisi, è appena il caso di precisare che il regime di esenzione Iva ex art. 6 legge 13/5/1999 opera per le prestazioni «ausiliarie»

che si inseriscono in un’attività, per quest’ultima inten- dendosi un insieme omogeneo di operazioni svolte con una certa continuità. Come sottolineato dallo stesso mi- nistero delle finanze nella circolare n. 328/E del 24/12/97, la nozione di attività presuppone una plura- lità di operazioni svolte con carattere di sistematicità, ri- petitività od organizzazione tale da configurare l’eserci- zio di un’autonoma attività collaterale.

Con riferimento al caso sottoposto alla nostra atten- zione, sembra che le operazioni poste in essere integrino la fattispecie «attività», in quanto svolte in essere con continuità.

Per rispondere al quesito postoci, dunque, alla luce di quanto finora riferito, è possibile concludere che sussi- stano le condizioni per considerare le prestazioni di ser- vizi di «locazione immobiliare» come operazioni aventi carattere «ausiliario» soggette al regime di esenzione previsto dalla legge 13/5/1999 n. 133 e successive modi- ficazioni.

A tali conclusioni si perviene, a nostro avviso, analiz- zando altresì gli obiettivi che la norma in commento si è posta: evitare distorsioni di natura fiscale conseguenti a

una migliore organizzazione produttiva dei settori inte- ressati. In altre parole, con la disposizione di cui all’art.

6 legge 133/99 il legislatore ha inteso evitare che in sede di esternalizzazione (outsourcing) di alcuni servizi pre- stati all’interno di un’unica entità (il gruppo) a fini orga- nizzativi, gli stessi fossero soggetti a un’imposta (Iva) che prima della riorganizzazione non gravava all’interno della medesima entità. Tanto si può concludere alla luce del tenore letterale dell’art. 4 della direttiva n.

77/388/Cee che consente agli stati membri di «conside- rare come unico soggetto passivo soggetti giuridicamen- te indipendenti, ma strettamente vincolati fra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi, conse- guente irrilevanza delle operazioni tra le stesse poste in essere», il legislatore italiano ha introdotto l’agevolazio- ne in parola limitandone, tuttavia, l’applicabilità alle società facenti parte di determinati gruppi.

A GEVOLAZIONI

1.1.10

Auto a uso promiscuo

In riferimento a un investimento effettuato da una srl con sede in Puglia su un auto aziendale data in uso pro- miscuo a un dipendente si richiede l’indicazione esatta dei motivi per cui il riferimento dell’art. 8 della legge 388/2000 agli articoli 67 e 68 del Tuir escluderebbe dall’agevolazione l’investimento sulle auto.

Dalla lettura dell’art. 67, beni materiali, a parere del- lo scrivente ciò non si deduce assolutamente.

Lettera firmata – Foggia

Risponde Mario Fedriani

Il tema riproposto nel quesito in esame deve essere af- frontato ricorrendo a mere deduzioni; in realtà, infatti, né il testo di legge in oggetto, né la circolare n. 41/2001 esprimono indicazioni chiare in merito al regime agevo- lativo eventualmente riservato alle auto sia pure acqui- state per essere concesse in uso promiscuo ai dipendenti (beneficiando quindi della deducibilità dei costi connes- si e delle quote di ammortamento al 100%).

Tuttavia però, in merito alle norme in materie di age- volazioni, ci sono almeno due elementi che ci portano a ritenere che suddette fattispecie non possano beneficiare dell’agevolazione.

In primis la circolare n. 51/2000 sull’agevolazione Vi- sco ha chiarito, in merito alle autovetture, che solo per quelle strettamente strumentali all’attività d’impresa (per le società di noleggio o di taxi per esempio) il relativo investimento rileva ai fini agevolativi in parola.

D’altro canto, nella recente legge Tremonti, ove si è vo- luto ricomprendere le auto nel regime agevolativo (nel li- mite del costo fiscalmente riconosciuto), il legislatore lo ha fatto in maniera espressa.

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1.1.10

Conferimento

Una ditta individuale ha acquistato impianti e mac- chinari usufruendo del credito d’imposta ex art. 8 della legge 388/2000. Si desidera sapere se il conferimento, dovuto a motivi organizzativi di tale ditta a una srl già esistente, dà il diritto alla srl di beneficiare del residuo credito d’imposta non ancora utilizzato dalla ditta indi-

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viduale o lo stesso si perde, va ricalcolato, o addirittura si ha la revoca totale?

Lettera firmata – Isernia Risponde Mario Fedriani

Il credito in parola, in esito ai chiarimenti ministeriali palesati nella circolare n. 41/2001, è determinato diret- tamente dal contribuente, non concorre alla formazione del reddito imponibile e pertanto è utilizzabile esclusiva- mente in compensazione in F24. Questa facoltà compete già dalla data in cui si realizza l’investimento, salvo con- guaglio a fine anno, e quindi in occasione della prima scadenza di pagamento di imposte o contributi successi- va. Certamente il credito d’imposta non può essere chie- sto a rimborso e tanto meno ceduto (cfr punto 7 della cita- ta circolare).

Resta da stabilire se il conferimento dell’azienda pos- sa integrare i presupposti per l’applicazione della norma antielusiva e quindi il recupero dell’imposta da parte dell’erario. Stante il contenuto della circolare al punto 10.2, si ritiene che tali presupposti ricorrano se è vero che

«…si dovrà procedere alla rideterminazione del credito d’imposta, anche nel caso di trasferimento di ramo d’azienda… » in quanto il criterio base per i manteni- mento dell’agevolazione è che i beni che hanno fatto acce- dere all’agevolazione non siano destinati a strutture pro- duttive differenti da quella per la quale hanno concorso per il calcolo del beneficio.

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1.1.10

Tassazione sui dividendi

Il percepimento di un dividendo di utile deliberato da una nostra controllata estera, che tipo di tassazione su- bisce?

Ho sentito parlare di una forma di tassazione agevo- lata nel rispetto di particolari condizioni, ma vorrei qualche delucidazione in merito. Come si determina per esempio il periodo minimo di detenzione di 12 mesi san- cito dalla norma?

Lettera firmata - Quesito via Internet

Risponde Mario Fedriani

La disciplina fiscale dei dividendi percepiti da una so- cietà «madre» residente provenienti da società «figlia», residente in altro stato membro, è demandata all’art. 96- bis del Testo unico delle imposte sui redditi, così come modificato dalla dlgs n. 136 del 6 marzo 1993, in recepi- mento di una direttiva comunitaria.

In esito a tale modifica il regime di questa particolare operazione tra soggetti appartenenti a paesi comunitari e con rapporti di partecipazione (società madre italiana e società figlia comunitaria), sconta un imposizione sul 5% dell’importo erogato a titolo di dividendo, sempre che però, la partecipazione sia detenuta dalla società madre percipiente per almeno un anno.

Quest’ultima condizione è stata oggetto di interpreta- zione da parte della Corte di giustizia europea, che ha in seguito indotto il legislatore italiano a intervenire sul te- sto normativo per adeguarlo alla posizione della suddet- ta Corte, ed è pertanto ormai pacifico che il periodo dei 12 mesi non deve necessariamente essere decorso già alla data della delibera di distribuzione, salvo poi incorrere in una ripresa fiscale se la partecipazione viene ceduta prima del dovuto (avendo beneficiato del regime agevo- lato).

1.1.10

Valore dei beni ai fini Tremonti-bis

Una società che ha effettuato nell’anno 2001 investi- menti nelle aree depresse beneficiando del credito d’im- posta previsto dall’art. 8 della legge 388/2000, per l’anno 2002, i beni oggetto di tale investimento ai fini del calco- lo della media di riferimento di cui alla legge Tremon- ti–bis devono essere considerati al netto o al lordo del credito d’imposta?

Gaetano Anania - Quesito via Internet Risponde Mario Fedriani

Il concetto di investimento rilevante ai fini del calcolo della media mobile rilevante per la determinazione della detassazione Tremonti-bis deve necessariamente, per ragioni di omogeneità, rifarsi a quello rilevante ai fini del calcolo dell’investimento netto dell’anno in cui si in- tende beneficiare dell’agevolazione. Ciò premesso, la norma fa riferimento al costo di acquisto (o di realizza- zione per le produzioni in economia) e pertanto di costo di acquisto deve trattarsi per determinare la media del quinquennio. Dopo tutto, il credito d’imposta di cui all’art. 8 della 388/2000 di cui al testo del quesito, non decurta il costo d’acquisto, ma rappresenta semplice- mente uno sgravio fiscale da riportare in dichiarazione, compensabile in F24 e non incidente sulla determinazio- ne del reddito imponibile.

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1.1.10

Trasformazione da snc a srl

L’atto di trasformazione viene effettuato in novembre o dicembre 2001 dando decorrenza (effetto) dal 1° gen- naio 2002. Il notaio deposita l’atto di trasformazione al Registro imprese a fine dicembre 2001 indicando sem- pre la decorrenza 1 gennaio 2002. Il Registro delle im- prese trascrive l’atto il 2 gennaio 2002 essendo il 1° un giorno festivo. Si chiede gentilmente quali sono i periodi d’imposta agevolabili Tremonti

Lettera firmata - Quesito via Internet

Risponde Stefano Lecchi

La modifica della veste giuridica da società di persone a società di capitali per effetto di una operazione di tra- sformazione comporta necessariamente il passaggio dal regime «Irpef» (per trasparenza nei confronti dei soci) al regime Irpeg con evidenziazione di due periodi d’impo- sta distinti. Nel caso in esame, poiché l’effetto fiscale e contabile della trasformazione da snc a srl è posticipato al 1° gennaio, si può ritenere che:

- Il periodo d’imposta 2001 sia assoggettato al regime fiscale previsto per le società di persone e che alla snc competa l’agevolazione Tremonti-bis per il 2001 (relati- vamente ai soli investimenti netti effettuati dopo il 30/6/2001 e fino al 31/12);

- Il periodo d’imposta 2002 sia assoggettato al regime fiscale previsto per le società di capitali e che alla srl com- peta l’agevolazione Tremonti-bis per l’intero anno 2002.

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1.1.10

Trasformazione di veicolo

Impresa di pompe funebri acquista nel primo seme- stre 2001 un’autovettura m. «usata» per trasformarla in

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carro funebre. Le operazioni di trasformazione ammon- tanti a circa 70 milioni di lire vengono eseguite nella se- conda metà dell’anno 2001. Si chiede conferma circa il trattamento delle suddette spese che, a parere di chi scrive, non rientrano nell’agevolazione in oggetto per assenza del requisito di novità del bene oggetto di tra- sformazione.

Lettera firmata - Quesito via Internet Risponde Stefano Lecchi

Mi sento di condividere il parere espresso dal lettore circa la mancanza dei requisiti per il godimento dell’age- volazione. Le spese di natura straordinaria sostenute dopo il 30/6 per consentire la trasformazione dell’auto- vettura in carro funebre (ben 70 milioni di lire), allo «sta- to dell’arte» non si possono ritenere agevolabili.

L’agevolazione è infatti prevista in relazione ai soli in- vestimenti connessi con interventi di « … ampliamento, riattivazione e ammodernamento … » di «impianti» già esistenti e non è estesa anche ad «altri beni materiali».

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1.1.10

Leasing e Tremonti-bis

La detassazione del reddito reinvestito vale anche per l’acquisto di autoveicoli in leasing. Il momento rilevante ai fini dell’investimento è:

• la stipula del contratto;

• l’inizio dell’utilizzo del bene;

• il riscatto del bene.

Lettera firmata - Quesito via Internet Risponde Stefano Lecchi

Nessuna delle tre ipotesi formulate dal gentile lettore è quella corretta. Per quanto concerne i beni acquistati in leasing, l’investimento rileva a partire dalla data di con- segna del bene all’utilizzatore. Come specificato dalla cm 90/E « … l’agevolazione spetta unicamente all’utilizza- tore con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale il bene, mobile o immobile, è consegnato …». Affin- ché dunque un determinato bene acquistato in leasing ri- levi ai fini della determinazione dell’agevolazione per il periodo d’imposta 2001 (in relazione a un soggetto con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è neces- sario: (ovviamente) che sia stato stipulato il contratto e sia stato consegnato il relativo bene entro il 31/12 men- tre di nessun rilievo è l’effettivo impiego entro tale data.

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1.1.10

Piano di leasing

Nel prossimo mese di gennaio dovrei stipulare il con- tratto di leasing per l’acquisizione di una nuova autovet- tura da destinare in maniera promiscua all’esercizio dell’attività professionale e all’uso privato. In proposito, vorrei un consiglio da parte vostra circa il piano d’am- mortamento da adottare (maxi canone, rate e prezzo di riscatto) per godere appieno dell’agevolazione Tremon- ti-bis.

Lettera firmata - Quesito via Internet Risponde Stefano Lecchi

La scelta del piano è del tutto ininfluente ai fini del go- dimento dell’agevolazione Tremonti-bis: si consiglia dunque di adottare il piano di ammortamento ritenuto

più adatto in relazione alla sola variabile finanziaria.

L’agevolazione Tremonti-bis, in relazione ai beni acqui- stati in leasing, indipendentemente dal tipo di piano adot- tato, rileva con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale il bene è consegnato (nel suo caso il 2002); e il co- sto rilevante ai fini del computo dell’agevolazione è quello sostenuto dalla società di leasing per l’acquisto del bene medesimo, tenuto conto:

• che l’Iva pagata dalla società di leasing all’atto dell’acquisto concorre alla formazione del costo in propor- zione alla parte di Iva indetraibile da parte del professio- nista sui canoni periodici (90% del 20 cioè 18% dell’Iva);

• che l’investimento rileva nella misura massima del costo fiscalmente ammesso ai sensi dell’art. 121-bis Tuir , vale a dire nella percentuale del 50% e nel limite massimo di 35 milioni.

Nel caso di un’autovettura dal costo pari o superiore a 35milioni (quota parte di Iva inclusa) l’investimento rile- vante ai fini della Tremonti-bis non potrà essere superiore a lire 17.500.000.

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1.1.10

Tremonti e regime forfettario

Sono un soggetto che si è avvalso del regime fiscale semplificato previsto dall’art. 13 della legge 388/2000. Il mio status di contribuente che determina il reddito in maniera forfettaria è compatibile con il godimento dell’agevolazione Tremonti?

Lettera firmata - Quesito via Internet Risponde Stefano Lecchi

La risposta è senz’altro affermativa. Il tipo di contabi- lità e il regime fiscale adottato è del tutto ininfluente ri- spetto al godimento dell’agevolazione Tremonti. Come chiarito dalla cm 90/E anche chi rientra nell’ambito delle nuove iniziative produttive (articolo 13 della legge 388/200) è infatti ammesso a godere dell’agevolazione, non essendo previste né deroghe né eccezioni.

L’unico problema che si pone è di carattere strettamen- te tecnico e consiste nell’obbligo di documentare adegua- tamente, con metodi alternativi alla contabilità (alla quale per definizione non sono tenuti), l’ammontare de- gli investimenti che rilevano ai fini del beneficio.

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1.1.10

Software di studio

Lo studio professionale sta programmando un impor- tante investimento in software da eseguire nel corso del 2002. L’investimento è preventivato da tempo e dunque indipendente dalla legge Tremonti, tuttavia vorremmo capire se tutti i tipi di software sono agevolati allo stesso e in caso contrario quali sono le differenze.

Lettera firmata - Quesito via Internet Risponde Stefano Lecchi

In linea generale il software rileva ai fini dell’agevola- zione, tuttavia appare opportuno effettuare alcune preci- sazioni. Infatti, risulta agevolabile l’investimento in software:

• customerizzato, vale a dire il software specificamen- te sviluppato da parte di una software house su richiesta del cliente a fronte del pagamento di appositi corrispetti- vi per l’implementazione. In questo caso il committente

(5)

cliente, al termine dei lavori di realizzazione, diviene proprietario del software e può legittimamente utilizzar- lo e riprodurlo anche ai fini commerciali;

• standardizzato, vale a dire a fronte del pagamento di un corrispettivo una tantum si acquisisce il diritto di uso illimitato fatto salvo il divieto di concessione a terzi, di riproduzione ecc. (si pensi ai sistemi operativi mag- giormente diffusi o ai programmi di videoscrittura).

Non rileva al contrario ai fini dell’agevolazione la co- siddetta fornitura di servizi software, si tratta in genere di contratti che prevedono non solo l’uso del software ma anche la relativa manutenzione, l’aggiornamento ecc. a fronte dei quali è previsto il pagamento periodico di un canone. In questo caso non si configura l’ipotesi di acqui- sto di un bene immateriale bensì l’acquisizione di un semplice servizio.

C ONTABILITÀ

5.3

Amministratore estero

Società a responsabilità limitata corrisponde all’am- ministratore residente in Olanda un compenso trime- strale nel corso del 2001 di lire 10 milioni. Si chiede se de- ve essere operata la ritenuta.

Lettera firmata - Milano Risponde Paolo Giuliano

L’art. 16 della convenzione Italia-Paesi Bassi stabili- sce che le retribuzioni che un residente (in Olanda) perce- pisce in qualità di amministratore di una società residen- te dell’altro stato (Italia) sono imponibili in detto altro stato (Italia). Tanto premesso, il compenso corrisposto all’amministratore di società italiana sarà imponibile anche in Italia. Al fine di verificare se occorre applicare o meno la ritenuta occorre avere a riferimento la normativa interna italiana. A far data dall’1/1/2001(art. 34, com- ma 1, lett. b) della legge n. 21/11/2000, n. 342) i compen- si corrisposti agli amministratori di società sono conside- rati reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art.

47, comma 1, lett. c-bis del dpr n. 917/86). L’articolo 20 del dpr n. 917/86 stabilisce che sono prodotti nel territo- rio dello stato i redditi di cui all’art. 47, comma 1, lett. c- bis del dpr n. 917/86 se corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello stato. Tanto premesso, dal combinato disposto dei summenzionati artt. 47 e dell’art. 20, le re- munerazioni corrisposte all’amministratore di cui al quesito sono tassabili in Italia. Tanto premesso, a norma dell’art. 24, comma 1-ter deve essere applicata sui com- pensi percepiti dall’amministratore non residente in Ita- lia una ritenuta a titolo di imposta del 30%.

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5.3

Pagamento imposte

La nostra società ha chiuso l’esercizio sociale al 31/7/2001. Il bilancio è stato approvato il 30 novembre 2001. Si chiede entro quando versare il saldo e il primo acconto delle imposte.

Lettera firmata - Roma

Risponde Paolo Giuliano

L’art. 4 del dpr n. 602/73, così come coordinato con l’art. 2 del dpr n. 322/98 stabilisce che le imposte devono

essere versate entro un mese dall’approvazione del bilan- cio d’esercizio. Nel caso di specie, l’approvazione del bi- lancio d’esercizio è avvenuta in data 30 novembre 2001;

conseguentemente il pagamento delle imposte deve avve- nire entro il 30 dicembre 2001 (prorogato al 31 dicembre 2001 essendo il 30 dicembre 2001 festivo).

____________________

5.3

Bonus ai dipendenti

La nostra società, con esercizio sociale che chiude al 30/6/2001, attribuisce dei bonus ai dipendenti in base al fatturato raggiunto nel corso dell’esercizio. I bonus sono stimati e indicati nel bilancio d’esercizio al 30/6/2001.

Solo successivamente al 30/6/2001 la dirigenza della so- cietà deciderà l’importo effettivo dei bonus e si procederà quindi alla corresponsione. Si chiede se i bonus indicati nel corso economico dell’esercizio che chiude al 30/6/2001 sono deducibili ai fini Irpeg.

Lettera firmata- Bologna

Risponde Paolo Giuliano

In base all’art. 75, comma 1, del dpr n. 917/86 i ricavi, le spese e gli altri componenti negativi di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determi- nabile in modo obiettivo, l’ammontare concorrono a for- marlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Tanto premesso, i bonus indicati nell’esercizio chiudo al 30/6/2001 non risulteranno deducibili fiscalmente in ta- le esercizio, non essendo a tale data certi e determinabili, ma solo nell’esercizio in cui si verifica tale requisito (rm n.

9/535 del 12/12/92).

____________________

5.3

Riaddebito spese

In sede di emissione di una fattura recante l’addebito di più servizi, alcuni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto altri fuori dal campo di applicazione dell’impo- sta stessa, deve essere apposta la marca da bollo?

Gianluca Repetto - Brindisi

Risponde Mario Fedriani

Proprio di recente il ministero delle finanze si è espresso sul tema di cui al quesito in esame, riprendendo, ma solo in parte, una precedente posizione assunta nel 1997 su una similare fattispecie. Nella risoluzione n. 98 del 3 lu- glio 2001 ha rilevato che il beneficio di esenzione in favore delle fatture e altri documenti di cui all’art. 6 della tabella, riguardanti il pagamento dei corrispettivi di operazioni assoggettate a Iva, non può in alcun modo essere esteso a corrispettivi esenti o fuori campo di applicazione Iva. Ciò posto, si chiarisce che le fatture emesse a fronte di più ope- razioni i cui corrispettivi in parte non sono assoggettati a Iva scontano l’imposta di bollo nel caso in cui la somma di uno o più componenti dell’intero corrispettivo fatturato non soggetto all’Iva superi le 150 mila lire.

C ONTENZIOSO

1.6

Relationem degli atti impositivi

Sono un ragioniere commercialista. La locale com-

(6)

missione tributaria provinciale è ferma nel ritenere va- lidi gli avvisi di accertamento motivati per relationem ad altri atti, anche non allegati a quello notificato, pur- ché noti al contribuente. A nulla valgono le eccezioni di- fensive basate sull’art. 7 dello Statuto del contribuente, superate con il discutibile principio secondo cui in tal modo il ricorrente è comunque posto in grado di esperire una valida difesa. A me sembra che ciò significhi inverti- re l’onere della prova…

Lettera firmata - Quesito via Internet

Risponde Diego Corrado

Torniamo su un argomento già trattato nei mesi scorsi per ricordare (come del resto già fatto dal cortese lettore) che il principio della necessaria notifica degli atti sui quali si basi per relationem la pretesa impositiva del fisco (o, in alternativa, della loro allegazione all’avviso di ac- certamento) è ormai codificato nell’art. 7 della legge 212/2000, «Statuto del contribuente», il quale espressa- mente stabilisce al primo comma che «gli atti dell’ammi- nistrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della legge 241/90 (…), indican- do i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama». Il dettato norma- tivo è chiaro nel prescrivere l’allegazione agli avvisi di ac- certamento degli atti sui quali questi, per relationem, si fondano: l’atto impositivo cui non sia allegato il docu- mento cui si fa rinvio deve pertanto ritenersi illegittimo.

Si discute, tuttavia, se tale vizio possa essere sanato dalla successiva produzione in giudizio dell’atto richiamato (beninteso, nei tempi e nelle forme previsti dal dlgs 546/92 per la produzione in giudizio di atti e documenti).

Secondo un precedente indirizzo della Cassazione, do- vrebbe considerarsi legittimo un accertamento dei reddi- ti motivato per relationem attraverso un rinvio ad altri at- ti e documenti della pubblica amministrazione, purché l’atto cui si fa riferimento venga messo a disposizione della controparte, o quanto meno del giudice, affinché questi sia posto in grado di verificare la fondatezza nel merito dell’avviso di accertamento ponendo a confronto le argo- mentazioni dell’ufficio con le deduzioni e la documenta- zione avanzate dal contribuente (così Cass. n. 9553 del 12/9/1991, n. 4109 del 17/4/1991, n. 7180 dell’11 giu- gno 1992, n. 5982 del 19/5/ 1992, n. 10148 del 2 agosto 2000). Seguendo questa tesi, è necessario e sufficiente che il giudice sia in grado di valutare la fondatezza della pre- tesa dell’erario; ne consegue che la produzione in giudizio dei documenti è in grado di sanare il vizio originario.

Tornando sull’argomento, tuttavia, il Supremo collegio ha recentemente statuito un principio più restrittivo (fa- cendo evidentemente applicazione del citato art. 7 Statu- to), dichiarando che la nullità dell’avviso di accertamen- to motivato per relationem a un atto non allegato all’avvi- so stesso non può essere sanata attraverso la produzione in giudizio dell’atto oggetto di rinvio. Il contribuente può dunque adire il giudice per sentir dichiarare questa nul- lità, atteso che il processo tributario è diretto ad accertare la legittimità della pretesa tributaria, oltre che la sua fon- datezza (così Cass. n. 15234 del 3/12/ 2001).

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1.6

Valutazione di immobili

Il locale ufficio delle entrate, disconoscendo il valore

dell’immobile dichiarato in una compravendita, lo ha notevolmente rettificato in aumento, discostandosi an- che dal criterio di cui all’art. 52, comma 4, T.u. registro.

È legittimo l’operato dell’ufficio?

Lettera firmata - Quesito via Internet

Risponde Diego Corrado

Secondo quanto previsto dall’art. 52, comma 4, T.u.

registro, l’ufficio non può rettificare, ai fini dell’applica- zione dell’imposta di registro, i valori dichiarati dai con- tribuenti, qualora questi siano pari a un multiplo della rendita catastale (100 volte, per i fabbricati; è la cosid- detta valutazione automatica). L’art. 12 del dl 70/1988 (conv. con legge 154/1988), inoltre, ha esteso l’applicabi- lità di questa procedura agli immobili in corso di accata- stamento (purché questa intenzione sia espressa nell’at- to traslativo della proprietà).

Com’è intuibile, questa disposizione è stata salutata con favore dagli operatori, giacché ha finalmente intro- dotto un limite alla discrezionalità del fisco, in un settore in cui il principio generale (posto dall’art. 51 T.u. regi- stro, che parla per gli immobili di «valore venale in co- mune commercio», individuabile attraverso il confronto con trasferimenti di beni analoghi) presenta inelimina- bili margini di indeterminatezza. In particolare, nella prassi di taluni uffici (e nella giurisprudenza di alcune commissioni territoriali) si era giunti a individuare nel criterio dettato dall’art. 52, comma 4, sopra citato, il li- mite massimo entro cui poteva esercitarsi il potere di ret- tifica degli uffici. Si era cioè giunti a una «abrogazione»

di fatto dell’art. 51, che prevede una serie di criteri di de- terminazione del valore dei beni compravenduti (a fian- co dei quali, tuttavia, era comunque ammesso «ogni al- tro elemento di valutazione»).

La giurisprudenza della Suprema corte, al contrario, ha sempre evidenziato che la corretta interpretazione dell’art. 51 comporta che, qualora il contribuente non abbia fatto ricorso alla valutazione automatica, il fisco riacquista la piena libertà discrezionale di rettificare il quantum dichiarato applicando i criteri dettati dalla legge, senza incontrare altro limite che quello intrinseco ai criteri stessi. All’esito di tale rettifica, potrà quindi cer- tamente essere superato il valore pari al multiplo della rendita, qualora il fisco motivi correttamente la sua de- terminazione. In sostanza, conclude la Cassazione, il criterio di valutazione automatica è semplicemente uno strumento per ridurre il contenzioso; esso non ha alcuna rilevanza sostanziale (così, da ultimo, Cass. n. 15080 del 28 novembre 2001).

C ONTROLLI E DOCUMENTAZIONE

1.9.

L’ora di inizio trasporto

Nella tentata vendita è obbligatorio indicare l’ora di inizio trasporto sul documento d’accompagnamento?

Per poter emettere fattura differita, occorre il documen- to di trasporto (art. 21, comma 4, dpr 633/72), in caso di sosta notturna occorre evidenziare sul Ddt l’interruzio- ne del viaggio?

Lettera firmata - Cantù (Como)

Risponde Giovanni Zangrilli

Per quanto al primo quesito: l’indicazione sul relativo documento dell’ora di inizio trasporto, elemento essen-

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ziale durante la vigenza della normativa sulla bolla d’accompagnamento, non è più obbligatoria. Né il decre- to 472/96, né la circolare esplicativa 225/E, del 16/9/96, prevedono, infatti, alcunché al riguardo. Per quanto al secondo quesito: anche questo adempimento non è più previsto. È però consigliabile porlo ugualmente in essere; è sempre meglio evitare discrasie tra la data ri- portata sul documento di trasporto e quella di consegna della merce. Sul Ddt si potrà annotare «trasporto inter- rotto dalle ore … del giorno … alle ore … del giorno …, per sosta notturna nel comune di…, via…». La stessa an- notazione potrà essere utilizzata anche, per esempio, in caso di prolungato guasto meccanico del mezzo.

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1.9.

Le cessioni Cee del dettagliante

Quali sono gli adempimenti da osservare da parte di un commerciante al dettaglio (fattura, documento di trasporto) per una cessione a un soggetto comunitario che richiede la fattura? Si precisa che l’acquirente è un operatore economico, che quanto acquistato viene por- tato o inviato nel suo stato. Lo scontrino deve essere emesso?

Lettera firmata - Quesito via Internet

Risponde Giovanni Zangrilli

a) In caso di fattura immediata: il commerciante al minuto emetterà una fattura senza addebito d’Iva, ri- portandovi quale causale di non imponibilità l’espresso richiamo all’art. 41, del dpr 331/93, non occorre alcun documento accompagnatorio. La fattura deve riportare anche il numero identificativo Iva del cessionario comu- nitario; b) in caso di fatturazione differita: lo stesso com- merciante emetterà un documento di trasporto integrato con l’ammontare dell’importo dovuto e poi, entro il gior- no 15 del mese successivo, la relativa fattura non impo- nibile ex art. 41 citato. Il documento di trasporto deve es- sere numerato. In entrambi i casi non è necessario emet- tere lo scontrino fiscale.

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1.9.

Fattura e Ddt

Ci serviamo spesso della fatturazione differita con emissione di documento di trasporto. È sorta una conte- stazione su cosa deve essere indicato sulla fattura, se cioè basta far riferimento al documento di trasporto o se vi deve essere riportata analiticamente tutta la merce venduta. Qual è l’esatta compilazione della fattura?

Quali sono i riferimenti normativi?

Lettera firmata - Lecco

Risponde Giovanni Zangrilli

La descrizione analitica dei beni ceduti può essere, in sede di compilazione della fattura differita, omessa a patto che il documento di trasporto sia allegato, forman- done parte inscindibile, alla fattura stessa; fattura che riporterà la seguente dicitura «l’allegato documento di trasporto costituisce parte integrante della presente fat- tura». Per quel che attiene al relativo riferimento norma- tivo, occorre rifarsi all’art. 21 del dpr 633/72 che espres- samente prevede, al n. 2) del comma 2, come sulla fattura debbano essere indicati: natura, qualità e quantità dei beni formanti oggetto dell’operazione. La possibilità di

riportare tali dati, non direttamente sulla fattura, bensì in un suo allegato, discende poi dal fatto che la forma del- la fattura non è disciplinata per legge e che, pertanto, ne è libera la relativa modalità di compilazione, purché vi ri- sultino tutte le indicazioni richieste dal citato art. 21. La necessità che il Ddt venga, nel caso in trattazione, allega- to alla fattura è stata, a suo tempo, oggetto di apposita ri- soluzione ministeriale, la n. 360878 del 24/3/78.

D ICHIARAZIONI

1.1.8

Spese sanitarie

Potrebbe chiarirmi la nuova disciplina inerente al trattamento delle spese mediche?

Lettera firmata - Quesito via Internet

Risponde Chiara Trabattoni

L’art. 2 della legge finanziaria 2001 ha apportato delle modifiche all’art. 13-bis, comma 1, lett. c) del Tuir, pre- vedendo la possibilità di detrarre le spese sanitarie, nel- la misura del 19%, per la parte eccedente lire 250 mila (euro 129,11), con la possibilità di ripartire le stesse in quattro quote annuali di pari importo. È da evidenziare che tale scelta può essere effettuata solo dal contribuente che sostiene, nell’anno, spese sanitarie per un importo superiore a lire 30 milioni (euro 15.493,71). La formula- zione della disposizione porta a supporre che il supera- mento del predetto limite debba essere valutato conside- rando l’ammontare complessivo delle spese sostenute nell’anno, prescindendo dalla soglia della franchigia di lire 250 mila.

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1.1.8

Dichiarazione del defunto

Mio padre, unico genitore rimasto, è morto nel mese di aprile 2001. Essendo l’unica erede devo provvedere al versamento delle imposte Irpef e alla presentazione del- la dichiarazione Unico 2001. Quali sono i termini relati- vi agli adempimenti in oggetto?

Caterina Fossano - Quesito via Internet Risponde Chiara Trabattoni

Il termine previsto per il versamento relativo alla di- chiarazione dei redditi 2000 per i contribuenti deceduti dopo 20 febbraio 2001 è fissato al 20 dicembre 2001.

Il differimento di sei mesi dei termini ordinari è previ- sto dal dpr n. 600/73, art. 65, comma 3 e in ogni caso il versamento in oggetto può essere effettuato dopo il 20 di- cembre 2001 ma entro il 20 gennaio 2002, con la maggio- razione dello 0,40% sugli importi dovuti.

Relativamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, l’articolo sopra richiamato prevede che i sog- getti incaricati dagli eredi debbano trasmettere in via te- lematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato, cioè entro il 31 gennaio 2002.

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1.1.8

Certificazione

Lavoro presso una società con un contratto di collabo-

(8)

razione coordinata e continuativa.

Che cosa dovrò avere per certificare la mia prestazio- ne, in seguito alla riforma delle co.co.co.?

Cosimo Fumagalli - Quesito via Internet Risponde Chiara Trabattoni

Ai fini della certificazione dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi, ai quali i sostitu- ti d’imposta hanno operato le ritenute Irpef durante l’an- no 2001, dovrà essere consegnato il modello Cud 2002, entro il 31 marzo 2002, come previsto dal regolamento sulle semplificazioni approvato dal Consiglio di stato.

A sensi del dpr n. 600/73, art. 7-bis, la certificazione dovrà indicare l’ammontare complessivo delle somme e dei valori, delle ritenute operate, delle detrazioni d’impo- sta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenzia- li Inps, Inpdai oltre i dati Inpdap.

Nell’ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro, il sostituto d’imposta dovrà provvedere al rilascio della certificazione di cui sopra entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato.

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1.1.8

Collaborazione del non residente

Un lavoratore autonomo italiano esercente l’attività di fisioterapista in Italia vorrebbe usufruire della colla- borazione in tale campo di un cittadino italiano residen- te in Svizzera. Ai fini delle imposte sui redditi, Iva e pre- videnziali come vanno assoggettati tali compensi?

L’ufficio circondariale di tassazione in Svizzera ha di- chiarato che, ai sensi dell’art. 14 della convenzione italo- svizzera sulla doppia imposizione, non deve essere effet- tuata sui compensi alcuna ritenuta fiscale in Italia, die- tro consegna al committente italiano di «domanda di esenzione dall’imposta sul reddito di lavoro autonomo»

controfirmata dalla stessa amministrazione svizzera in cui si dichiara di essere residente in Svizzera e di non avere stabile organizzazione o base fissa in Italia. Ai fini Iva, non avendo il collaboratore partita Iva in Svizzera, come devono essere registrate le sue ricevute?

Infine, ai fini previdenziali, pare che, essendo il con- tributo previdenziale Inps 10/13% applicabile solo a redditi imponibili in Italia, non vada applicato, per la lo- ro non imponibilità, sui suddetti compensi.

Roberto Morosi - Saronno (Varese)

Risponde Giovanni Galante

L’art. 34 della legge n. 342/2000 ha modificato l’art.

20, comma 2, del Tuir, che disciplina l’applicazione dell’Irpef ai non residenti.

Secondo il nuovo dettato normativo, si considerano prodotti nel territorio dello stato, «se corrisposti dallo stato, da soggetti residenti nel territorio dello stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti», anche i redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, tra i quali rientrano quelli derivanti da col- laborazioni coordinate e continuative.

Pertanto, a partire dal 1º gennaio 2001, la collabora- zione del non residente è soggetta alla ritenuta del 30% a titolo d’imposta a condizione che il committente sia resi- dente in Italia, e ciò a prescindere da dove la prestazione venga svolta (in Italia o all’estero).

Questa regola tuttavia trova due eccezioni:

• nel caso che la collaborazione venga attratta nell’ambito del reddito professionale del collaboratore;

• nel caso in cui esista una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni, che preveda la tassazione nello stato di residenza del prestatore d’opera.

Nel caso in esame, non deve essere effettuata sui com- pensi alcuna ritenuta fiscale in Italia in quanto ai sensi dell’art. 14 della convenzione italo-svizzera contro le doppie imposizioni, «i redditi che un residente di uno stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera profes- sione o da altre attività indipendenti di carattere analo- go sono imponibili soltanto in detto stato a meno che det- to residente non disponga abitualmente nell’altro stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua atti- vità». La non imponibilità fiscale in Italia dei compensi in esame determina, inoltre, che le somme corrisposte non devono neppure essere assoggettate a contributi pre- videnziali (Inps) nel nostro paese, ma in Svizzera, paese di tassazione, come confermato dalla Direzione centrale delle entrate contributive dell’Inps di Roma.

Per quanto riguarda, infine, la registrazione delle ri- cevute per le collaborazioni prestate si dovrà indicare il codice fiscale del prestatore d’opera in luogo della partita Iva.

D IRITTO A MMINISTRATIVO

9

Appalti delle spa

Una spa a partecipazione maggioritaria comunale ha ottenuto dal comune l’affidamento del servizio di tra- sporto scolastico. La spa a sua volta lo ha affidato in ge- stione (direttamente) a uno dei soci privati.

N.B. La scelta dei soci privati della spa è stata effet- tuata tramite una gara a evidenza pubblica .

Quesito: può la spa affidare direttamente il servizio a un proprio socio senza espletare una gara a evidenza pubblica?

Nicola Santini - Quesito via Internet Risponde Claudio Colombo

La risposta è negativa. La spa a prevalente capitale pubblico di cui all’art. 113 comma 1 lett. e), del dlgs 267/2000 costituisce organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 2 del dlgs 17 marzo 1995 n. 157 ed è quindi tenuta al rispetto delle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di appalti a terzi.

Ciò si verifica quando tale organismo, per legge o prov- vedimento amministrativo, gestisca un servizio pubbli- co in regime non concorrenziale.

Nel caso in esame il comune ha affidato alla spa a pre- valente capitale pubblico la gestione di un servizio (il tra- sporto scolastico) di natura palesemente non concorren- ziale (altri operatori non potrebbero rivolgersi alle scuole o agli alunni, destinatari finali del servizio, per offrire le proprie prestazioni, concorrendo con la spa in questio- ne). Tale società è pertanto soggetta alle disposizioni del dlgs 157/1995 per il conferimento di appalti di servizi a terzi.

D IRITTO DI F AMIGLIA

4.7

Maltrattamenti

Ho il sospetto che il figlio dei nostri vicini di casa, che

(9)

non va ancora all’asilo, subisca dei maltrattamenti. Si- curamente è molto trascurato, appare trasandato e sporco, mi sembra anche un po’ troppo magro... Spesso viene lasciato solo e quando ci sono i genitori si sentono urla e pianti strazianti.

Non frequenta nessuno oltre ai propri genitori e non lo vedo mai con altri bambini. Non so cosa fare, ho avuto la tentazione di chiamare i vigili o la polizia o di rivolger- mi al tribunale dei minori. Mio marito dice che esagero e anche gli altri vicini minimizzano e dicono di non fare niente. Mi dà un consiglio?

Lettera firmata - Quesito via Internet Risponde Debora Ravenna

Il caso esposto dalla lettrice riguarda un bambino in tenera età che non frequenta ancora un asilo e quindi non ha alcuna possibilità di essere aiutato da persone estranee all’ambiente familiare nel quale vive. Ritengo importante non ignorare la situazione perché, qualora vi siano effettivamente delle carenze gravi nell’accudimen- to del minore o addirittura degli abusi psicofisici, aspet- tare potrebbe provocare ulteriori danni al bambino.

Si rivolga agli assistenti sociali della sua città e chie- da loro se possono intervenire con discrezione, saranno poi loro a valutare se è necessaria la segnalazione al tri- bunale dei minori.

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4.7

Una tantum all’ex moglie

È ormai prossima la dichiarazione dei redditi: vorrei sapere se è detraibile la somma che ho versato «una tan- tum» alla mia ex moglie in sede di divorzio.

Lettera firmata - Quesito via Internet

Risponde Debora Ravenna

La risposta al quesito riguardo alla detraibilità dell’assegno di divorzio corrisposto in un’unica soluzio- ne (cosiddetto «una tantum») è stata oggetto di pronunce contrastanti: la Corte di cassazione e la Commissione tributaria centrale si trovavano su posizioni diametral- mente opposte e, da ultimo, se ne è occupata la Corte co- stituzionale.

La Corte costituzionale si è pronunciata con ordinan- za n. 383 del 22 novembre-6 dicembre 2001 e ha stabilito che non è deducibile dalla dichiarazione dei redditi l’as- segno di divorzio corrisposto, anziché periodicamente, in unica soluzione all’ex coniuge.

L’art. 10 del dpr 597/1973 nella parte in cui non pre- vede la deducibilità dell’assegno corrisposto in unica so- luzione all’ex coniuge in caso di scioglimento o cessazio- ne degli effetti civili del matrimonio, non è incostituzio- nale anche se è prevista la deducibilità dall’Irpef dell’im- porto del medesimo assegno qualora corrisposto in for- ma periodica.

Mentre infatti l’importo da corrispondere in forma pe- riodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente possibi- lità di una loro revisione, in aumento o in diminuzione, quanto versato una tantum, che non corrisponde neces- sariamente alla capitalizzazione dell’assegno periodico, viene concordato liberamente dai coniugi nel suo am- montare e definisce una volta per tutte i loro rapporti per mezzo di un’attribuzione patrimoniale, producendo l’ef- fetto di rendere non più rivedibili le condizioni pattuite, le quali restano così fissate definitivamente.

D IRITTO DEL L AVORO

3.6

Retribuzione

È discriminatorio, con riferimento in particolare agli artt. 15 e 16 dello Statuto dei lavoratori, il comporta- mento di un datore di lavoro che applicando un Ccnl che non prevede l’erogazione della 14ª mensilità decida di corrispondere la medesima solo ad alcuni dipendenti?

Valeria Latteri - Quesito via Internet Risponde Stefano Malatesta

La giurisprudenza è assolutamente pacifica nell’affer- mare che non esiste alcun principio di parità di tratta- mento retributivo tra lavoratori che svolgono identiche mansioni. Sul punto è sufficiente citare una sentenza della Cassazione a sezioni unite secondo cui «né l’art. 36 della Costituzione, che si limita a porre il principio della retribuzione sufficiente e proporzionata all’attività svol- ta, né il successivo art. 41, che garantisce la libertà di ini- ziativa economica privata nei limiti posti dalla legge a tutela della sicurezza, della libertà, e della dignità uma- na, possono individuarsi come precetti idonei a fondare un principio di comparazione soggettiva in base al quale ai lavoratori dipendenti che svolgano identiche mansio- ni debba attribuirsi la stessa retribuzione o il medesimo inquadramento» (Cass. civ. sezioni unite, 29 maggio 1993 n. 6030). Dunque se la società paga un dipendente più di un altro, il suo comportamento è legittimo. Questo principio generale non si applica però nel caso in cui la diversità di trattamento sia motivato da discriminazio- ni. Se, infatti, l’azienda è libera di trattare diversamente i dipendenti perché, per esempio, uno è ritenuto più meri- tevole dell’altro, certo l’azienda non può effettuare discri- minazioni sulla base per esempio, del sesso o dell’appar- tenenza a un sindacato. Gli articoli da lei citati (15 e 16 Statuto lavoratori) sanciscono proprio il divieto di trat- tamenti economici di maggior favore verso alcuni dipen- denti ai fini di una discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua, di sesso o ancora di semplice apparte- nenza sindacale. Per rispondere compiutamente alla sua domanda bisognerebbe sapere dunque qual è il mo- tivo per cui l’azienda corrisponde più soldi solo ad alcuni dipendenti. In presenza di uno dei casi sopra riportati (se, per esempio, tutte le donne subissero un trattamento economico più basso dei colleghi maschi) allora il com- portamento dell’azienda sarebbe illegittimo.

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3.2

La tutela del posto di lavoro

Lavoro in una piccola società che è stata posta da poco tempo in liquidazione: il liquidatore ha già preannun- ciato che i quattro dipendenti verranno licenziati. Esi- ste un criterio preciso in base al quale il liquidatore deve attenersi nella scelta del personale da licenziare o egli può decidere da solo e come vuole chi licenziare?

Lettera firmata - Quesito via Internet

Risponde Stefano Malatesta

Dal tenore della sua domanda non si capisce se tutti i dipendenti attualmente assunti saranno licenziati o me- no. La prima ipotesi è quella più probabile. Per legge, in- fatti, una società in liquidazione ha il solo compito di

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chiudere ogni pendenza attiva, evitando ogni ulteriore nuova attività. Diversamente il liquidatore potrebbe procedere all’immediato licenziamento di alcuni dipen- denti e mantenerne occupato magari uno solo per le ope- razioni finalizzate al completamento delle attività neces- sarie per la liquidazione (terminata la quale procedereb- be comunque al licenziamento anche di quest’ultimo).

Rispondendo alla sua domanda, il liquidatore, nel licen- ziare il personale, non ha l’obbligo di seguire determina- ti criteri ma deve seguire tutte le procedure formali e so- stanziali previste dalla legge essendo comunque soggetto alla normativa dei licenziamenti ragione per cui il licen- ziamento deve essere motivato e legittimo (e indubbia- mente, la chiusura dell’azienda è un motivo che difficil- mente un giudice del lavoro può ritenere non giustifica- to).

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3

Rivalutazione del tfr

Come si tassa la rivalutazione del tfr dei miei dipen- denti? È vero che devo versare un acconto come sostituto d’imposta sul valore maturato finora nel 2001? Mi pare sia intervenuta di recente una nuova disposizione.

Antonio Valente - Torino

Risponde Mario Fedriani

Con l’entrata in vigore del dlgs 47/2000, a decorrere dal 1° gennaio 2001 vige un’imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi dell’11% sulla rivalutazione del tfr.

A decorrere da tale data, pertanto, tale rivalutazione non concorre più alla formazione del reddito imponibile del dipendente e non deve essere più tassata con aliquota progressiva sulla base del tfr maturato (metodo di tassa- zione ordinario).

Stante le ultime modifiche alla disciplina in parola, poi, nell’anno solare in cui matura la rivalutazione, com- preso il 2001, è dovuto un acconto sul 90% della rivaluta- zione maturata nell’anno precedente (11% x 90%), tenen- do in considerazione non solo la rivalutazione presente nel fondo contabile al 31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data) ma anche delle rivalutazioni relative ai tfr erogati nel corso dell’anno di riferimento. In alterna- tiva, l’acconto può essere commisurato (se più favorevo- le) al 90% della rivalutazione che matura nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto (2001 nel nostro caso).

L’acconto deve essere versato in F24 entro il 17 dicem- bre 2001 con codice tributo 1712 ma la compensazione è possibile solo con il credito d’imposta di cui alla legge 662/96 (acconto tfr) utilizzando il codice tributo del cre- dito stesso e cioè il 1250.

Per il saldo la scadenza è il 16 febbraio 2002, il codice è il 1713 e la compensazione è libera.

I MPOSTE SUI REDDITI

1.1

Contributi ai professionisti

La sezione tributaria della Corte di cassazione (sen- tenza 2781 del 26/6/2001) ha dichiarato inerenti alla professione e quindi costi deducibili dal reddito profes- sionale i versamenti alle casse professionali con conse- guenze favorevoli per i contribuenti. Si chiede se è dun- que legittimo considerarli come costi nel quadro E della

dichiarazione dei redditi oppure se si deve continuare a inserirli nel quadro degli oneri deducibili (P) con diverse e importanti conseguenze?

Lettera firmata - Quesito via Internet Risponde Stefano Lecchi

Senza ombra di dubbio la sentenza della Suprema corte di cassazione, citata dal gentile lettore, sarà desti- nata a ripercuotersi a breve sul trattamento fiscale dei contributi previdenziali obbligatori versati dai profes- sionisti alla proprie casse di appartenenza (contributi soggettivi).

In attesa di prese di posizione ufficiali da parte dell’amministrazione finanziaria ritengo sia tuttavia opportuno mantenere un atteggiamento di basso profilo in proposito, vale a dire proseguire prudentemente a in- serire tali contributi nel quadro P della dichiarazione in attesa di più favorevole certe istruzioni in merito.

I VA

1.2

Lezioni di musica

Una ditta individuale svolge attività di scuola di mu- sica. Per questo tipo di prestazione riceve un corrispetti- vo dagli utenti. Come deve essere considerato il corri- spettivo ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette?

Domenico De Feo - Andria

Risponde Paolo Giuliano

Il ministero delle finanze nelle risoluzioni nn. 77/E e 129/E del 2001 ha chiarito che sono esenti da Iva le pre- stazioni didattiche soggette al regime di autorizzazione, vigilanza, controllo da parte di ente pubblico. In caso contrario le prestazioni sono soggette a Iva con aliquota normale. In materia di imposte sui redditi, il corrispetti- vo costituirà ricavo per l’imprenditore in base ai principi di competenza di cui all’art. 75 del dpr n. 917/86 (e non di cassa).

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1.2

Auto all’amministratore

Una srl, che svolge attività di autotrasporti per conto terzi, acquista due auto (di cui una stationwagon, l’altra berlina) per un valore di 42 milioni circa cadauna (Iva inclusa) e le concede all’amministratore che le utilizza alternativamente per la consegna dei plichi ai vari clienti, in base alla mole di merce da consegnare. Tenuto conto che i veicoli non sono immatricolati per il traspor- to promiscuo di persone e cose, e che entrambi non han- no un abitacolo che risulti, almeno per la metà della su- perficie e in modo permanente, riservato al trasporto di cose, si chiede come va contabilizzato il conto di questi acquisti della società e come va considerata l’Iva esposta in fattura.

Lettera firmata - Quesito via Internet Risponde Paolo Giuliano

L’Iva sull’acquisto delle autovetture da parte della so- cietà risulta detraibile nella misura del 10% (art. 30, commi 4-6 della legge 23/12/2000, n. 388).

In merito al trattamento fiscale delle autovetture ac- quistate, occorre avere a riferimento l’utilizzo che ne vie-

(11)

ne fatto da parte della società. In caso di utilizzo solo aziendale delle autovetture si applicherebbe l’art. 121- bis del Tuir che limita la deduzione ai fini delle imposte dirette al 50% (con il limite di 35 milioni di lire). In caso di concessione di una autovettura per uso promiscuo all’amministratore, in capo a quest’ultimo si applica la disciplina di tassazione prevista per i dipendenti (art. 48 del dpr n. 917/86). Invece per la società il trattamento fi- scale delle autovetture è quella di cui al comma 1, lett. b) dell’art. 121-bis del dpr n. 917/86 (in sostanza deduzio- ne per il 50% del costo da parte della società, in questo senso la cm n. 5/E del 26/1/2001). Contabilmente l’au- tovettura costituisce cespiti da ammortizzare sistemati- camente.

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1.2

Detrazione Iva immobile

Sono un libero professionista, codice attività 7412C.

Ho acquistato un immobile categoria A/2. Posso effet- tuare la detrazione dell’Iva riportata in fattura al 10%?

Antonio Bonaccorso - Gravina Risponde Paolo Giuliano

L’articolo 19-bis1, lett. i) del dpr n. 633/72 stabilisce che non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa. Tanto premesso il professionista non potrà detrarre l’Iva sull’acquisto dell’immobile (ca- tegoria A/2). Il professionista potrà detrarre solamente l’Iva sull’acquisto di immobili di categoria A/10 (uso uf- ficio) (vedasi in merito anche la rm n. 430182 del 19/4/91)

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1.2

Riaddebiti dalla capogruppo

La nostra società ha ricevuto una fattura da parte del- la casa madre statunitense relativa al riaddebito, pro- quota, dei costi da lei sostenuti per la partecipazione a una fiera che si è tenuta in Olanda nel mese di ottobre. Si precisa che nella fattura è specificato che una parte dei costi è riferita a investimenti per il mercato extra Ue e una parte per il mercato europeo. Come comportarci con la fattura, dobbiamo integrarla con l’Iva?

Lettera firmata - Quesito via Internet Risponde Mario Fedriani

Innanzitutto la natura del riaddebito che la società madre effettua alla vostra società riprende la natura del rapporto sottostante ovvero un investimento di tipo pub- blicitario; in altri termini è come se la società olandese avesse fatturato la prestazione direttamente alla società italiana. In merito al discorso della territorialità, l’art. 7 del decreto Iva stabilisce al comma 4 lett. d) che le presta- zioni pubblicitarie si intendono effettuate nel territorio dello stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso a meno che non siano utilizzati fuori dal- la Comunità economica europea. Secondo l’orientamen- to ministeriale (cfr. rm n. 52056 del 13/5/75 e n. 410082 del 22/10/76) per luogo di utilizzazione si intende quel- lo dove la prestazione determina il risultato economico finale (quindi nel nostro caso nei due mercati indicati in fattura). Questo significa che l’Iva deve essere applicata solo sull’importo della prestazione riferita alla promo-

zione nei mercati Ue. D’altra parte la Corte di cassazione è di parere diverso (cfr. sentenza n. 11141 del 13/12/96) avendo asserito che rileva come luogo di utilizzo quello dove il servizio esplica la propria immediata utilità (Olanda); se prevalesse questa tesi, sull’intero ammonta- re in fattura andrebbe applicata l’Iva.

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1.2

Praticante dottore commercialista

Sto svolgendo il periodo di tirocinio obbligatorio pres- so lo studio di un dottore commercialista. Se divento soggetto titolare di partita Iva ed emetto fattura sola- mente nei confronti dello studio per cui lavoro, posso, al termine del praticantato, beneficiare comunque del re- gime agevolato per le nuove attività?

Walter Guerrieri - Quesito via Internet

Risponde Mario Fedriani

Il regime fiscale, ma anche contabile, cui fa riferimen- to il gentile lettore, è stato introdotto ed è disciplinato dall’art. 13 della legge finanziaria per il 2001, la n.

388/2000: si tratta di un incentivo per le nuove iniziati- ve imprenditoriali e di lavoro autonomo che concede semplificazioni contabili (decade l’obbligo alla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e alla li- quidazione/versamento periodici dell’Iva) e benefici fi- scali (imposizione sostitutiva all’Irpef del 10%).

La circolare n. 1 del 3/1/2001 illustra e chiarisce le modalità applicative di questo regime specificando, per quanto di nostro interesse, che per accedevi, «… il contri- buente non deve aver esercitato nei tre anni precedenti (…) un’attività professionale fatte salve le ipotesi di pra- ticantato obbligatoriamente previsto ai fini dell’esercizio di arti o professioni…».

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1.2

Il medico consulente tecnico

Un medico effettua perizie medico-legali per conto di diverse società assicurative, nonché alcune prestazioni in qualità di Ctu. La perizia medica può essere effettua- ta previa visita al paziente, sia esclusivamente su esa- me della documentazione medica presentata dalle par- ti. Dette prestazioni rientrano nell’ipotesi di esenzione Iva prevista dall’art. 10 del dpr 633/72?

Cataldo Caputo - Torino Risponde Giovanni Zangrilli

Secondo l’amministrazione finanziaria italiana (veda- si per esempio la cm del 4/11/92, n. 65) le cennate presta- zioni godono dell’esenzione da Iva di cui all’art. 10, n. 18, del dpr 633/72. Tale interpretazione non risulta, a tutt’og- gi, ancora revocata. La stessa è però in antitesi con quanto al riguardo invece ritenuto dalla Corte di giustizia euro- pea (sentenza del 14/9/2000, procedimento C-384/94), secondo la quale l’esenzione di cui trattasi è applicabile unicamente alle prestazioni sanitarie volte direttamente alla diagnosi e alla cura delle malattie e non può applicar- si a quelle peritali aventi, come tali, scopi non terapeutici.

L’interpretazione fornita dalla Corte europea è, in quanto pronunciata in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 117 del Trattato dell’Unione, immediatamente applicabile sul tutto il territorio della Cee, quindi anche in Italia, giusta sentenza n. 113, del 23/4/85, della Corte costituzionale.

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