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L'economista: gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati - A.04 (1877) n.157, 6 maggio

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L'ECONOMISTA

G A Z Z E T T A S E T T I M A N A L E

SCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FE R R O V IE, IN TERESSI PR IV A TI

Anno IV - Voi. VII

Domenica 6

La legislazione economica fieli1 Inghilterra

I seguaci delle dottrine autoritarie citano ad ogni tratto la legislazione inglese allo scopo di provare che in Inghilterra il Governo estende ogni giorno più quella che essi chiamano la sua funzione eco­ nomica.

E veramente non è passato anno, può dirsi, in cui il Parlamento non abbia fatto leggi per regolare interessi, nei quali per l’innanzi non si sarebbe in­ gerito per timore di offendere i diritti individuali. Anche l’Inghilterra centralizza fino a un certo punto e se gli effetti se ne scorgono meno che altrove, ciò deriva, crediamo, unicamente dallo spiccato ca­ rattere di invidualismo proprio della razza anglo- sassone.

E questa è cosa a cui si dovrebbe badare più che non si faccia in generale. Noi, per quanto siamo ammiratori dell’Inghilterra, non ci teniamo obbligati ad applaudire a tutto quello che essa fa, e non pen­ siamo che a provare la bontà di una tesi basti lo addurre esempi inglesi.

Non ci sentiamo la voglia di rinunziare alla li­ bertà di pensare col nostro cervello. Ma, ciò a parte, ci sembra che bisogni pur tener conto di quel ca­ rattere proprio degli inglesi, a cui alludevamo. Il Governo tenderà ad accentrare qualche volta un poco troppo, ma questo non offre colà il pericolo che of­ fre altrove, dove la minore energia individuale fa temere di accasciarsi del tutto il giorno in cui allo Stato piacerà di fare addirittura le parti della prov­ videnza.

Eppoi si ha torto, a nostro avviso, di prendere tutte le disposizioni di legge, colle quali il Governo inglese estende la sua ingerenza, di metterle tutte in un mazzo e di buttarle là per provare che esso è sulla via che gli autoritari consigliano a noi e sulla quale pur troppo ogni giorno più viene spinto il paese.

Questa riflessione nasce spontanea quando si pren­ dono a considerare le ultime leggi riguardanti la sanità, la marina mercantile, le istituzioni di pre­ videnza, le unioni, la tutela dei fanciulli, l’istruzione elementare.

m aggio 1877

N. 157

In alcuni casi la legge è intervenuta per favorire la libertà, in altri in forza di altri criteri che non siano quelli economici, peccando bensì assai spesso di esagerazione.

Quando alle Trades' Unions è noto come dapprima fosse ammessa la libertà delle coalizioni, ma come soltanto più tardi venissero riconosciute, la qual cosa fu prova dt molto senno, inquantochè l’asso­ ciazione rende lo sciopero meno temibile essendo essa responsabile e solvente. Un nuovo atto che porta la data del 30 giugno 1876 non fa che pro­ seguire in un senso più favorevole alle unioni, l’opera dei due bilis del 1871.

Nessuno operaio quindi è più libero nei suoi mo­ vimenti dell’operaio ing'ese dei nostri giorni. La leurtre del 1867 addolciva il Servant and master a d secondo il quale l’operaio che abbandonava bru­ scamente l’officina era arrestato e imprigionato come un malfattore volgare. Essa toglieva l’arresto pre­ ventivo, ma lo lasciava sussistere se il delinquente non poteva sodisfare all’ammenda pronunziata contro di lui.

Il Employers and workmen a d del 13 agosto 1875 che, usa, come si vede anche una nomencla­ tura più conforme alla umana dignità, ha fatto rien­ trare le questioni di violazioni di contratto nella categoria delle questioni civili, che si risolvono col principio dei danni e interessi. Solo i domestici propriamente detti e gli apprendisti rimangono sotto la legge precedente. L’atto citato dunque segna un progresso.

Un’altra legge intorno alle unioni riguarda la conspiracy. L’atto dichiara che questa di per sè non costituisce un delitto. La punizione rientra nella giurisdizione della polizia correzionale. E anche que­ sto è un progresso.

Come è chiaro qui la legge ha proceduto sul terreno della libertà, togliendo quasi del tutto gli ultimi vestigi di una disuguaglianza di trattamento fra capitale e lavoro, e davvero che si avrebbe torto di affermare che in questo caso il Governo ha esteso la sua funzione economica.

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550 L’ E C O N O M I S T A 6 marno 1877 mente una industria, un commercio, un mestiere

qualunque all’ ingrosso o al minuto e per darsi nello stesso modo alla compra o alta vendita della terra, alle operazioni di Banca purché ciascun socio non abbia più di 200 lire sterline impegnate nel capi­ tale sociale. Per ottenere la personalità civile do­ vranno costituirsi sotto la forma di Società a re­ sponsabilità limitata e farsi registrare. La legge entra in minuti particolari sulle forme di queste Società, sulla loro responsabilità, sui loro resoconti, sulle ispezioni della pubblica autorità, ravvicinando in tal modo la situazione legale delle Industriai and Pro- vident Societies a quella delle Friendly Societies che in una sfera più larga e con una maggiore libertà di azione corrispondono alle Società di mu­ tuo soccorso.

Il Parlamento si è occupato delle Friendly So­ cieties nel 187(1 ed ha imposto al loro riconosci­ mento legale speciali condizioni che ha al tempo stesso esteso a diverse altre associazioni. Regole se­ vere toccano alla gestione di quelle fra queste So­ cietà che pagano ai loro membri delle pensioni vitalizie a un titolo qualunque.

Non c’è dubbio che la legge debba regolare colle sue disposizioni questa specie di Società. Essa non chiede una preventiva autorizzazione, ma estende loro il più ragionevole sistema della registrazione. Trattandosi poi di istituti di previdenza, non per­ mette che si lancino nella via della speculazione. Tutto al più potrebbe forse trovarsi che entra in troppo minuti particolari ed esagera la tutela.

Il che potrebbe ripetersi a proposito delle leggi sanitarie. Anco qui niuno potrebbe ragionevolmente contestare allo Stato il diritto di farne. Sarà que­ stione di non eccedere certi limiti.

L’ultima legge sulla sanità pubblica che codifica le altre non enumera meno di 22 leggi generali o speciali che abroga ora completamente ed ora par­ zialmente. 11 public health act del 1875 comprende 11 sezioni divise in 340 articoli e non si applica nè all’ Irlanda, nè alla Scozia, nè salvo in qualche espressa disposizione a Londra. Divide l’ Inghilterra in distretti sanitari urbani e. rurali. Nelle circoscri­ zioni rurali le autorità sanitarie sono i Guardians, amministratori della carità pubblica, nelle città la autorità municipale o un Comitato elettivo (locai board) eletto dai contribuenti da un anno alla tassa dei poveri.

Sono contemplate molte materie e così le con­ dotte d'acqua, la proprietà delle strade, le case am­ mobiliate, gli stabilimenti pericolosi o insalubri, le epidemie, gli spedali, i cimiteri, la viabilità rurale. La legge entra in disposizioni molteplici e minuziose e dà amplissimi poteri a chi è incaricato di ese­ guirla, poteri che l’autorità centrale esercita nel caso di un’epidemia che accenni ad estendersi al

di là di confini ristretti. Assicurarsi se una casa sia troppo abitata, che le fabbriche non siano insalubri, far ripulire e disinfettare i quartieri fino a distrug­ gere la biancheria, invigilare sui forni, ispezionare le carni in' vendita, occuparsi della illuminazione, aprire passeggi, ecco tante attribuzioni accompagnate dal potere di contrattare, acquistare, mutuare e tassare.

Resta a sapersi se tutto questo apparecchio legi­ slativo sia capace di influire più che per il passato sui progressi dell’ igiene pubblica. — Ora, secondo Hawtresley, la longevità media è stazionaria da una quarantina d’anni, sebbene egli pensi che si potrebbe accrescerla di un quinto nei centri popolati, se si sbarazzassero delle loro cattive condizioni igieniche.

La mortalità eccessiva nei grandi centri sembra dipendere, dice il signor Kerrilis in un articolo pub­ blicato nel Journal des Economistes, da cui ab­ biamo tolto alcuni dati, dall’ubriachezza, su cui il legislatore può ben poco in modo diretto e dalla insalubrità delle case. E la legge del,29 giugno 1875 ( The A rtizans and Labourers Dwellings’ impro- vement act) dà all’autorità locale il diritto di far demolire gli edifizii riconosciuti insalubri e di farli ricostruire in condizioni migliori.

La legge del 1875 intorno alla marina mercantile aveva un carattere transitorio e le sue disposizioni dovevano diventare esecutorie nell’ottobre del 1876, se nell’intervallo non si fosse provveduto in modo

definitivo.

Il 15 agosto 1876 un nuovo atto stabilisce in porti o distretti una Court o f survey per visitare le navi in partenza e al bisogno ritenerle e dà nuovi poteri al Board of Trade, e tutto questo allo scopo di im­ pedire gli abusi che provocarono appunto la legge del 1875.

Sono state votate due leggi una sulle marche di fabbrica, l’altra sulle strade ferrate promulgate la prima in data del 13 aprile 1875, la seconda del 21 luglio 1873. La prima stabilisce sotto il controllo dei commissari dei brevetti d’invenzione un sistema di registrazioni all’uso delle marche di fabbrica e dispone che la detta registrazione costituisca in fa­ vore del fabbricante che ne è l’autore, la presun­ zione del suo diritto, la quale dopo 5 anni si tra­ sforma in prova legale. La seconda ha posto la giu­ risdizione delle ferrovie sotto la giurisdizione di un alto tribunale amministrativo. Questo tribunale fun­ ziona da troppo poco tempo perchè se ne possa dare un adeguato giudizio. Si dice che il pubblico ne sia contento. Resta a vedersi in seguito.

(3)

aggiunge-6 maggio 1877 L’ E C O N O M IS T A

Sol remo ishè l’opinione liberale si è preoccupata dó

diritto dato dalla legge del 1873 a\VEducation de partment di sciogliere in certe circostanze gli uffic scolastici, perchè vi ha scorto l’idea di favorire lo insegnamento confessionale.

A ogni modo giova ricordare che V Education department non è un M'nistero all’uso continentale e che la legge del 1870 nello stabilire l’obbligo del- 1 istruzione favorito fin allora con mezzi indiretti la­ sciò una certa latitudine ai colpi elèttivi.

In conclusione l’Inghilterra esagera a senso nostro l’azione della legge, meno però di quel che si dice.

A lei serve fino a un certo punto di scusa la tanta varietà di ordini e di poteri che ereditò dal passato ed ha poi nel carattere de’suoi abitanti un correttivo che manca ai popoli continentali.

LE BANCHE DI EMISSIONE

al 31 dicembre 1876

P iù volte abbiam o la m en tato il rita rd o col q u ale v enivano p u b b lic a te le situ azio n i m en­ sili dei conti degli is titu ti di credito. A to ­ g lie re questo in co n v en ien te il M inistero di a g ric o ltu ra e com m ercio h a d eterm in ato di sta c c a re d al B ollettino che si p u b b lic a oram ai da. un se tte n n io , le situ a z io n i d eg li is titu ti di em issione, form ando di esse u n a speciale p u b ­ blicazione m ensile, e di p u b b licare invece alla fine di ciascun b im e stre le situ azio n i dei conti di t u tti g li a ltri is titu ti di credito.

Con le situ azio n i dei conti al 31 dicem ­ b re 1876 il M inistero su d d etto h a dato p rin ­ cipio a questo nuovo sistem a di p u b b licazio n e del B ollettino, com pilandolo a ltre sì in u n a form a molto p iù p a rtic o la re g g ia ta e com pleta ove si raffig u ran o in modo ben ch iaro le con­ dizioni delle b an ch e d’ em issione e sisten ti nel regno.

E cco le cifre som m arie d ella p a rte attiva di quelle b an ch e alla fine degli u ltim i due a n n i : Cassa di riserva Portafoglio . Anticipazioni T itoli . . . Crediti . . Sofferenze . Depositi . . P a rtite varie Spese del corr. eserc

1876 L. 317,426,288 » 324,570981 » 96,751,057 » 79,112,513 » 367,736,656 » 16,159950 » 794,088,929 » 66,975,130 » 15,886,765 1875 L. 287,455,282 » 333,558,702 » 93,810,541 » 92,706,284 » 332,013,338 » 10,759,670 » 811,205,698 » 51,338,847 » 17,676,923 Tonale . L. 2,078,708,269 L. 2,030,525,285

Il m ovim ento com plessivo p re se n ta nel 18*76 un aum ento di oltre 48 m ilioni di lire. La differenza in più di quasi 30 m ilioni che ab­ biam o n e lla cassa e riserv a proviene p rin c i­ p alm en te dai b ig lie tti consorziali, i quali al 31 dicem bre 1875 ascendevano a L. 132,660,072, ed alla fine del 1876 am m ontavano a 151,021,024 lire.

Nel portafoglio abbiam o in complesso u n a dim inuzione di 9 m ilioni di lire, esam inando però le singole p a rtite troviam o differenze m olto m ag g io ri. In fa tti le cam b iali in c a rta e i b u oni del Tesoro con scadenza sino a tre m esi, am m o n tav an o al 31 dicem bre 1875 a 301 m ilioni e 600 m ila lire, m e n tre alla fine dello scorso anno 1876 quelle p a rtite erano rid o tte a 278 m ilioni di lire. I b u o n i del T e ­ soro acq u istati d ire tta m e n te p resen tan o invece u n notevole aum ento, e da quasi 3 m ilioni e mezzo esistenti in portafoglio alla fine del 1875, superano i 26 m ilioni al 31 dicem bre 1876.

Non sa rà in o p p o rtu n o vedere 1’ am m o n tare del portafoglio alla fine degli u ltim i due eser- cizii per ciascuna delle b an ch e di em issione.

1876 1875 P i n c i N iz. Rullati i L. 189,641,507 L. 187,036,167 Banco di Napoli. . . » 42,096,148 » 45,155,671 B anca Nsz. Toscana »»' 26,001,179 » 36,521,493 Banca R o m an i . . » 37,873,559 » 34,331,085 Banco ni S ci lia . . » 10,644,646 » 25,719,494 B anca Tose, di credito » 8,313,942 » 4,744,852 T otale . L. 324,570,981 L. 333,558, 702

La B anca nazionale T oscana è quella che ha, nel 1876, rid o tto m a g g io rm e n te il suo p o rtafo g lio ; anche i B an ch i di S icilia e di N apoli p resen tan o u n a d im inuzione nel re- sp ettiv o portafoglio alla fine del 1876. L a B an ca Toscana di credito h a invece m a g g io r­ m ente a lla rg a to n e ll’anno scorso le operazioni di sconto, e m erita p u re di esser n o ta to l’a u ­ m ento di 3 m ilioni e mezzo che si risc o n tra nel portafoglio d ella B an ca R om ana.

Le anticipazioni p resen tan o in complesso un aum en to di circa 3 m ilioni di lire, q u a n tu n ­ que nelle cifre p arziali delle singole B anche si risco n trin o differenze notevolissim e. La B anca nazionale ita lia n a ch iu d ev a l’esercizio 1875 con 43 m ilioni e 600 m ila lire di an ticip azio n i, m en tre alla fine del 1876 avevano r a g g iu n to la cifra di 54 m ilioni.

Le an ticip azio n i d ella B anca ro m a n a d im i­ n u irono di 3 m ilioni, e di 3 m ilioni d im in u i­ rono pu re le an ticip azio n i della B an ca toscana di credito.

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ecce-532 L’ E C O N O M I S T A 6 maggio 1877

zione della Banca toscana di credito, tutti gli

altri istituti concorrono a questo aumento, e

in particolar modo il Banco di Sicilia, ove le

sofferenze da un milione di lire alla fine del

1875, sono ascese ad oltre 4 milioni nel 1876.

Il passivo delle sei Banche di emissione al

31 dicembre 1876 e 1875 si riassume nelle ci­

fre seguenti :

1876 1875

Cap tale e massa di

rispetto . . . L. 330,389,998 L. Circolazione . . » 646,029,437 » D ebiti a v ia'a . . » 113 169,798 » D ebiti a scadenza > 81467 264 » Depositi . . . . » 794,088,929 » P a rtite varie . . » 78,160,182 » R end. del eorr. eserc. » 35,402,660 »

325,901 815 621,237,832 99.711,580 57 485,511 811.205,697 77,539,297 37,443,523 T otale . L. 2,078,708.268 L. 2,030,525,285

Alla differenza in più di 4 milioni e mezzo

che si riscontra nel capitale e massa di ri­

spetto, vi concorre per oltre 2 milioni di lire

l’aumento realizzato dei Banchi di Napoli e

di Sicilia e per 2 milioni e mezzo la massa

di rispetto.

Le rendite dell’esercizio 1876 presentano una

diminuzione di 2 milioni di lire; gli sconti e

gl’interessi sopra le anticipazioni e sui conti

correnti attivi concorrono in particolar modo

a queste minori rendite nel 1876 a fronte del­

l’anno precedente.

Non sarà inopportuno vedere l’ammontare

del dividendo distribuito agli azionisti delle

quattro Banche di emissione costituite in So­

cietà di credito per gli esercizi 1876 e 1875

in ragione d’anno per 100 lire di capitale

versato :

1876 1875

B anca Nazionale Italian a . L. 13,46 L. 13,73 B anca Nazionale T oscana . » 5,00 » 11,00 B anca R o m a n a ...» 5,00 » 5 0 ) B anca T oscana di Credito . » 9,00 » 12,00

Ecco il prezzo delle azioni delle Banche di

emissione alla fine degli ultimi anni:

1876 1875

B anca Nazionale Italian a L. 1 968 50 L. 2,000 00 B anca N azionale T oscana » 890 00 » 1,000 00 B anca R om ana . . . . » 1,177 50 » 1,392 00 B anca T oscana di Credito » 570 00 >- 625 00

Il prezzo corrente delle azioni delle quattro

Banche suddette presenta una diminuzione

alla fine del 1876 a fronte del 1875. Le azioni

della Banca nazionale toscana e della Banca

romana, sono quelle che accennano ad un

maggior ribasso.

La circolazione complessiva delle Banche di

emissione ascendeva al 31 dicembre 1876 a

lire 1,586,029,437 40; alla fine del 1875 som­

mava a lire 1,561,237,831 90; perciò nella cir­

colazione dei biglietti abbiamo nel 1876 un

aumento di 24 milioni e 700 mila lire.

LE CASSE DI RISPARMIO IN FRANCIA

Il Journal des Débats del 21 aprile contiene un articolo del signor A. de Malarce, il quale reca delle notizie interessanti sopra un’opera sana e feconda di veri beni.

Due documenti ufficiali recentemente pubblicati olirono il mezzo di notare il punto di partenza del movimento prodottosi in questi ultimi anni in Eu­ ropa a favore delle istituzioni di risparmio popolare. Uno di questi documenti è la statistica interna­ zionale delle casse di risparmio per gli anni 1870- 71-72 compilata dal Ministero italiano di agricoltura, industria e commercio dietro una risoluzione del Congre.-so di statistica tenuto a Pietroburgo nel- l’anno 1872. L’altro è il rapporto del Ministero francese del commercio e dell’agricoltura sulle casse di risparmio pel 1874.

Il movimento è cominciato in Inghilterra coll’atto del 1861, colla legge di Gladstone, si è manifestato in seguito nel Belgio nel 1863 colla legge Frerè- Orban e nel 1866 colle casse di risparmio scola­ stiche ili Gand; poi ha preso un nuovo slancio in Francia per propagarsi in tutti i paesi civili. In Francia l’opera un momento interrotta dai disastri del 1870, è stata ripresa dopo il 1874 con tale po­ tenza da sorpassare ormai ogni previsione.

Nei 18 anni che precedettero la guerra, le Casse di risparmio progredivano per un accrescimento an­ nuale di circa 26 milioni. Partite da 273 milioni nel 1832 erano arrivate a 720 milioni il 30 giugno 1870. Dopo la guerra si ebbe una diminuzione. Nel 1874 si trattava di 573 milioni, ma d’allora in poi gli accrescimenti annuali sono di 100 milioni ed oggi lo stock passa gli 800 milioni.

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6 maggio 1877 L’ E C O N O M IS T A 553 Si aggiunga ohe dal 1874 parecchi ispettori con

circolari e conferenze cantonali basate sull’esercizio pratico del risparmio degli scolari, diffondono fra i maestri le nozioni ormai consacrate dalla scienza economica, ed essi alla lor volta le spargono nella scuola e fuori. È una crociata nazionale organizzata contro il disordine e la imprevidenza, aiutata da tutte le classi e dalla Stampa di tutti i partiti.

Le Casse di risparmio d’altra parte talvolta in passato quasi assopite nel loro isolamento, hanno riformati i loro servigi, resi i loro processi più ra­ pidi, moltiplicando le loro succursali o creandosi nuove agenzie coll’ aiuto delle percezioni e delle poste e coll’intermediario degli ullici di risparmio delle manifatture, interessando a tutte queste riforme i loro impiegati con una migliore organizzazione dei loro stipendi, in una parola rendendo dappertutto la Cassa di risparmio più accessibile.

Lo stato della Cassa dei depositi e delle consegne depositaria dei fondi di tutte le Casse di risparmio di Francia, mostrandoci il risultato totale, ci spiega per così dire, i risultati parziali.

Così la Cassa di risparmio di Bordeaux, la più antica e la più importante di Francia dopo quella di Parigi, è stata la prima ad adottare largamente la istituzione delle casse di risparmio scolastiche nel 1874; essa conta attualmente 5,641 scolari che col- j l’intermediario di 100 Casse di risparmio scolastiche hanno già risparmiato 74,0 i7 fr. — Dal 1852 al 1870 la Cassa di risparmio di Bordeaux avea veduto il suo stock di risparmi salire da 8 milioni e mezzo a 15 1|2 e la sua clientela da 18,560 depositanti a 35,754. Scemarono dopo la guerra, ma oggi si tratta di ben 16,790,946 fr. e di 47,147 clienti.

Il progresso è anche più singolare a Nantes dove l’influenza delle Casse di risparmio scolastiche fon­ date col concorso il più devoto e il più intelligente della Cassa di risparmio di Nantes è stata aiutata da altre eccellenti istituzioni e specialmente dall’Uf­ ficio di risparmio delle manifatture organizzato per la prima volta il 7 agosto 1876 presso la manifat­

tura nazionale dei tabacchi di Nantes, e che va pro­ pagandosi nelle altre manifatture dello Stato ed in parecchie private.

Oggi 61 casse scolastiche contano 2,471 scolari che posseggono 41,575 fr. di risparmi. Lo stock che nel 1° gennaio 1875 era per la Cassa di risparmio di Nantes di 4 milioni era giunto a 6,069,b69 al 15 marzo 1877 e la clientela da 13,401 depositanti a 20,310.

In due anni più di 200 milioni sono stati salvati dallo spreco ed aggiunti alla fortuna degli operai e parecchie centinaia di migliaia di lavoranti sono stati legati al culto del risparmio e questo malgrado le crisi che proprio in questi due ultimi anni hanno toccato la ricchezza e le facoltà di risparmio di parec­ chie provincie della Francia.

Il sig. de Malarce spera che in pochi anni il r i­ sparmio popolare potrà toccare un miliardo, e gli operai depositanti, meno impreveduti accidenti, da 2 milioni salire a 4, mettendosi al livello dell’Inghil­ terra, che nel 1861 era per questo lato inferiore alla Francia, ma che dopo quell’epoca con abili misure e con attiva propaganda ha potuto estendere in 15 anni la sua clientela da 1,600,000 deposi­ tanti a 3,270,000.

I progressi della Francia potranno essere anco più rapidi per l’aiuto delle Casse d it risparmio sco­ lastiche.

Società di Economia politica di Parigi

R iunione del 5 aprile

Sotto la presidenza del signor R enouard

Dietro invito del presidente gli adunati procedono alla elezione di tre vice-presidenti. Riescono eletti i signori Federico Passy, de Parieu e d’Esterno, in tal modo la presidenza della Società di Economia Politica rimane composta nel modo seguente : presi­ denti Ippolito Passy e Renouard eletti nel 1845, vice-presidenti, Michele Chevalier eletto nel 1858, Leonce de Lavergne eletto nel 1861, Giuseppe Gar- nier, facente funzione di segretario perpetuo, Leon Say e E. Laboulaye eletti nel 1872, Federico Passy de Parieu e d’Esterno eletti nel 1877, questore e tesoriere Alfonso Courtois eletto nel 1865.

Dopo la votazione il sig. Garnier richiama P at­ tenzione degli adunati sul decreto presidenziale del 26 marzo 1877 che pone l’ economia politica fra gli insegnamenti delle scuole di diritto. — Questo decreto era atteso da 6 mesi ed è degno di nota che il consiglio superiore della pubblica istruzione ha preso questa deliberazione con un sol voto di maggioranza.

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ab-53 i L ’ E C O N O M I S T A 6 maggio 1877 bandonati alla carità pubblica è sembrato ai fonda­

tori che una delle migliori soluzioni di questo grave problema sociale fosse di utilizzare i fanciulli ab­ bandonati facendone dei coloni e assicurando loro un avvenire.

L’ Algeria per le sue condizioni topografiche e climatologiche offrirebbe a questi fanciulli mezzi di esistenza molto preferibili a quelli che a stento pos­ sono procurarsi in Francia.

La Società ha stabilito la propria Sede a Parigi ed è rappresentata in provincia da comitati locali, e si propone di fondare alcune colonie agricole in Algeria destinate all’educazione professionale dei fan­ ciulli. La Società si è assicurata un certo numero di fanciulli dell’età di 10 a 12 anni e non solo fon­ derà, colonie di maschi ma anche qualche istituzione analoga per le femmine.

La colonizzazione di questa terra d’ Africa desti­ nata ad un grande avvenire è di tale importanza che non può sfuggire nè agli economisti nè agli uomini di Stato. — Oltre a ciò è un potente mezzo di rigenerazione. — Per questa fondazione di così grande interesse nazionale, conclude il sig. Foucher de Careil, ci indirizziamo alla Francia intera per­ suasi che non ci mancherà l’appoggio degli uomini di cuore.

Dopo queste comunicazioni l’attenzione degli adu­ nati si rivolge alla prima fra le questioni da lungo tempo iscritte nel programma cioè : « se la ricchezza dei metalli preziosi influisca sul tasso dell' interesse al di là del rapporto di questa ricchezza metallica con la ricchezza generale disponibile. »

Il proponente questa tesi, sig. Róbinot, la svolge ampiamente, ma dopo non si impegna nessuna di­ scussione sull’argomento. — Speriamo di riprodurre nelle nostre colonne il discorso del signor Robinot appena avremo il resoconto ufficiale che ne promette il Journal des Economistes.

Il signor Federico Passy dà alla riunione alcuni dettagli sulla situazione e sui progressi dell’ insegna­ mento elementare dell’economia politica. —• Già 25 consigli generali si sono pronunziati in favore del- l’ insegnamento economico nelle scuole normali ; il movimento crescerà senza dubbio e non credo errare, dice terminando il sig. Passy, presumendo che dentro 18 mesi, cioè al più tardi alla (ine del 1878 I’ in­ segnamento dell’Economia Politica sarà introdotto in tutte le scuole normali.

I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE E L’AGRICOLTURA

i.

Una importante riforma, di quelle che lasciano ricordo distinto nella storia amministrativa e giuri­ dica, è stata compiuta dal Parlamento italiano. La

facoltà data alla Corte Suprema di Cassazione di giudicare i conflitti di attribuzione sollevati dall’au­ torità amministrativa, mentre riempie un vuoto, che lasciava la legge del 20 marzo 1865 abolitiva del contenzioso amministrativo, spinge la questione dei conflitti un passo avanti sulla via dell’abolizione dei medesimi, e perciò della riforma della legge fonda- mentale del Consiglio di Stato. L’abuso che in questi ultimi tempi l’autorità amministrativa prefettizia aveva fatto nel sollevare i conflitti di attribuzione ha ecce­ duto ogni limite, e a poco per volta la ingerenza si era estesa sopra questioni, che non mai sarebbero dovute entrare nella competenza delle autorità am­ ministrative. « Si cominciò, dice la relazione della Commissione della Camera dei deputati, con cause interessanti i Comuni; si penetrò in appresso in materie di tasse; comparve qualche lite di pensio­ nato e di impiegati; poi per indennità di danni per le opere nei corsi di acqua ; poscia vennero in causa atti che si dissero di Governo, non di amministra­ zione, di politica alta e bassa, di guerra e di pace, per sottrarre da ogni giudice la pubblica ammini­ strazione in liti, ebe si promovevano contro di essa per rivendicazioni di proprietà, per pretese di cre­ diti, per danni ed interessi ».

Nè ciò bastava; i conflitti invasero il campo delle questioni relative all’igiene, alla sicurezza, alla leva, alle miniere, alle foreste, alle espropriazioni per pub­ blica utilità, ai lavori pubblici, ai corsi di acqua, ai debiti dei Governi passati, alle riscossioni delle im­ poste, ed anche di quelle arretrate, eoe.

L’abuso quindi non ha avuto limiti, e ne è prova evidentissima, che di 426 istanze per sollevamento di conflitti presentate dai Prefetti del Regno, i Tri­ bunali giudicarono la propria competenza sopra 332 questioni, mentre il Consiglio di Stato ne attribuiva alla competenza dei Tribunali sole 10Í questioni; ed avocava tutta la rimanenza alla giurisdizione am­ ministrativa, per la quale le questioni sono risolute con criteri spesso opposti alle regole del diritto co­ mune, con danno più o meno grave per i cittadini privati distolti dal fòro dei Tribunali ordinari giu­ ridici.

(7)

6 maggio 1877 L’ E C O N O M I S T A 535 Le questioni per indennità di danni prodotti alle

private proprietà dei frontisti dai lavori per costru­ zioni e demolizioni eseguite nei fiumi e corsi di acqua pubblici, e sulle quali questioni i Tribunali dichiararono la loro competenza, rifiutata però dal Consiglio di Stato, sono state dal 1865 a! 1876 più di 35 ; non meno di 26 le questioni di rivendica­ zioni di beni dal demanio, di vendite di beni eccle­ siastici e simili; non meno di 18 le questioni per indennità di danni di guerra, e di espropriazioni per causa di pubblica utilità ; non meno di 36 le que­ stioni per esonero e riduzione di imposte erariali ; questioni tutte che avrebbero dovuto sfuggire alla competenza amministrativa.

In conseguenza dei vantaggi che indirettamente ne vengono all’ agricoltura dalla legge sui conflitti deliberata dal Parlamento, non riuscirà quindi inu­ tile nè inopportuno presentare un prospetto breve ma completo della questione dei conflitti, e dello svolgimento di essa nei diversi Stati d'Europa.

II.

Il sistema dei conflitti di attribuzione, nato sotto l’influenza della monarchia assoluta, ha subito, tanto nel modo di essere, quanto nella competenza di ri­ solverli, moltiplici fasi, in tutti gli Stati di Europa, ed a misura e per effetto dello svolgimento della libertà politica dei medesimi Stati.

Fu nei tempi feudali, che la giustizia suprema dello Stato, personificato dal sovrano, diveniva un provvido espediente per contemperare gli eccessi della giustizia signorile. Però essa degenerò facil­ mente in abuso, elevandola a massima di Governo, sotto l'assolutismo politico, che assorbiva a sè e con­ centrava tutti i poteri dello Stato. La massima era questa, che se i giudici ordinarii erano tenuti a giu­ dicare conforme le regole del diritto comune, invece il Re con il suo Consiglio poteva sempre, per uno scopo utile all’amministrazione dello Stato, derogare nei suoi giudizi alle regole del diritto comune. Forte di questa massima il Consiglio del Re avocava a sè, togliendole alla giurisdizione dei Tribunali giudiziari, tutte le controversie, anche di natura giuridica, per deciderle a suo piacimento. Era l’arbitrio elevato a sistema, tanto più odioso e condannabile, in quanto aveva a scopo mascherato la locupletazione dello Stato a danno degli interessi, dei diritti e della si­ curezza stessa del cittadino. Da questo l’origine del sistema dei conflitti di attribuzione.

Questo antagonismo continuo tra il potere sovrano arbitro della questione della competenza, e il potere dei Tribunali giudiziari, sempre soccombente di fronte alla parte, che avocava a sè la giurisdizione delle questioni in cui era qualche interesse della pubblica amministrazione, creava naturalmente

cla-mori, e dava luogo a continui reclami. Si costitui­ vano allora dei Consigli amministrativi separati da quelli della Corona, che si denominavano ora Con­ sulte, ora Consigli di Stato, ora con altri nomi più o meno rispondenti allo scopo per cui si creavano, cioè di dare al Consiglio del Re il loro parere sulla decisione dei conflitti di attribuzione tra i Tribunali giudiziari e le autorità amministrative. Più tardi questi corpi consultivi presero il nome di Consigli di Stato, e divennero corpi anche deliberanti con giurisdizione propria in virtù delle leggi così dette del contenzioso amministrativo; però la loro dipen­ denza diretta ed immediata dal potere sovrano ed esecutivo, staccava!! completomente dalla natura dei Tribunali giudiziari.

In Italia nel 1859 al tempo dei pieni poteri, con legge del 20 novembre 1859 fu creato il conten­ zioso amministrativo; e quindi i Consigli di Prefet­ tura in primo grado, ed il Consiglio di Stato in secondo grado, ebbero giurisdizione propria in tutte le controversie di interessi tra cittadini e pubblica amministrazione, tra cittadini ed enti morali e lo Stato considerato come ente morale. Nel 1860 e 1861, queste leggi, create per il Regno subalpino e provinole annesse, furono estese a tutte le provinole del Regno.

Era una manifesta anomalìa, una mistificazione del nuovo reggimento costituzionale, una lesione dello statuto fondamentale del nuovo Regno e della distinzione degli alti poteri dello Stato, fra i quali il giudiziario, la esistenza di un fòro speciale in un corpo di dipendenza diretta dal potere esecutivo, anzi parte integrante di questo potere, per il suo carattere ed ufficio di consultore del Consiglio della Corona.

Gli uomini più competenti nelle materie legislative e giuridiche in Italia levarono alta la voce contro questo sistema introdotto ed applicato con le leggi dei pieni poteri del 1859; e il Parlamento con legge del 20 marzo 1865 sopprimeva la legge del contenzioso amministrativo e quindi i Consigli di Prefettura come corpo giudicante. Però non si ebbe l’ardimento di sopprimere per intero l’istituzione dei conflitti ; invece fu lasciato al Consiglio di Stato un resto di giurisdizione propria sopra speciali contro­ versie di mero interesse tra privati ed amministra­ zione pubblica ed enti morali ; e in mancanza di una Corte unica di Cassazione nel Regno, si lasciava al medesimo Consiglio di Stato, in via provvisoria, la facoltà di decidere i conflitti di attribuzione elevati dalle autorità amministrative.

(8)

556 L’ E C O N O M I S T A 6 maggio 1877 della istituzione, ed è indiscutibile, che la giurisdi­

zione eccezionale esiste, ed esistendo non il può che derogando alle regole del diritto comune. La defi­ nizione, se una controversia riguarda semplici diritti o interessi, è cosi elastica, che il giudizio che decide il conflitto si può giustificare in moltissimi casi nel- f uno o nell’ altro modo; perchè in generale ogni questione di diritto implica necessariamente un in­ teresse, e viceversa ogni questione di interesse è la dipendenza di un diritto. Abbiamo già osservato in principio un fatto rilevato dalla relazione di questa legge sui conflitti dell’ ufficio centrale del Senato, cioè, come sopra 426 istanze dei Prefetti per solle­ vamento di conflitti, i Tribunali giudiziari dichiara­ rono la propria competenza sopra 352 questioni, mentre portati i conflitti alla decisione del Consiglio di Stato, questo ne ammise soli 1(M per la rompe, tenza dei Tribunali giudiziari. Da qual parte la ra­ gione o il torto? ma è certo che ciascuno aveva le sue ragioni che giustificavano il fatto proprio ; ed intanto 218 questioni, che i Tribunali avrebbero deciso con le regole del diritto comune, furono giu­ dicate con il diritto eccezionale, il quale quasi sempre costituisce una derogazione del diritto comune a danno del cittadino.

Da questi fatti i reclami continuati, le manifesta­ zioni degli uomini competenti della materia, e quelle dei Congressi giuridici, perchè cessasse una tanta anomalia di cose, o con sopprimere risolutamente i conflitti per tntte le controversie di qualsiasi natura, o con togliere al Consiglio di Stato la facoltà di decidere i conflitti di attribuzione, ossia la compe­ tenza di giudicarli.

III.

In tutti gli Stati d’Europa la questione dei con­ flitti ha avuto grande svolgimento, e il dimostrare lo stato attuale della medesima giova a dimostrare, che la deliberazione presa dal nostro Parlamento aveva, per riguardo ai conflitti, una base nella storia dell’ordinamento amministrativo dei diversi Stati di Europa.

Però prima di tutto è degno di considerazione un fatto, che non può essere trascurato nel volere ri­ solvere in modo assoluto la questione ilei conflitti. Si osserva che nelle due nazioni, l’Inghilterra e gli Stati Uniti di America, nelle quali le istituzioni li­ berali rappresentative non hanno avuto interruzione di sorta, l’ istituto dei conflitti di attribuzione non esiste; e non potrebbe esistere, perchè nella divi­ sione naturale dei poteri entrando quello giudiziario, tutte le controversie di qualsiasi natura giuridica e amministrativa sono sotto la sanzione del diritto comune, avanti il quale sottostanno e cittadini e corpi morali e la pubblica amministrazione. Pur

troppo è vero che esistono in esse nazioni tribunali speciali diversi, ma la natura di essi è sempre giu­ ridica, ed è sempre il diritto comune che son tenuti di applicare.

Ciò posto riepilogando con brevi parole lo svol­ gimento che nei diversi Stati di Europa ha avuto il sistema dei conflitti di attribuzione, osserviamo, che:

Nella Grecia, gli affari del contenzioso sono di competenza dei Tribunali giudiziari! per la Costitu­ zione del 16 e 28 novembre 1861.

Nel Belgio, la decisione dei conflitti di attribu­ zione, nelle forme stabilite dalla legge, spetta alla Corte Suprema di Cassazione per l’ art. 106 della Costituzione, che abrogava il precedente sistema, per il quale questa facoltà veniva esercitata dal Con­ siglio di Stato.

In Olanda questa facoltà, che per il decreto reale del 5 ottobre 1822 era riservata al Consiglio di Stato, fu devoluta ed esercitata dalla Corte di Cas­ sazione per il decreto reale del 20 maggio 1811.

Nella Danimarca venne deferita alla medesima autorità giudiziaria con la Costituzione del 1866, articoli 71 e 72.

Nella Svizzera, o meglio nel maggior numero di~" quei cantoni, cioè di Berna (costituzione del 1816, art. 15), di Friburgo (costituzione del 1818, art. 45), di Lucerna (costituzione del 1818, art. 19), di Uri (costituzione del 1848, art. 21), di Schwytz (costi­ tuzione del 1818, art. 65), di Zug (costituzione del 1848, art. 21), di Neufchàtel (costituzione del 1848, art. 37), di Schaffouse (costituzione del 1852, art. 55), la competenza a risolvere i conflitti di attribuzione è deferita al potere legislativo.

Nella Spagna, nell’Austria, nella Francia, in alcuni paesi della Germania, come nel Wiirtemberg e nel granducato di Assia, era attribuita al re la facoltà di risolvere e decidere i conflitti di attribuzione previa il parere del Consiglio di Stato. Però questo sistema venne radicalmente modificato.

Infatti nella Spagna un tal sistema durò sino a tutto il 1868; dopo la rivoluzione del 1868 esso fu soppresso, e fu anche abolita la giurisdizione ammi­ nistrativa, e tutte le controversie di qualsiasi natura vennero sotto il dominio del diritto comune e dei tribunali giuridici.

Parimente in Austria con le riforme costituzionali del 1867 cessò di aver vigore il vecchio sistema e la decisione dei conflitti venne deferita a! Tribunale dell’Impero, ossia alla Corte di giustizia amministra­ tiva, la quale per l’amministrazione esercita le fun­ zioni medesime, che la Corte di Cassazione esercita per le questioni ed i tribunali giuridici.

(9)

6 maggio 1877 L’ E C O N O M IS T A 337 con la Costituzione repubblicana, art. 89, fu creato

un Tribunale speciale dei conflitti, composto di membri della Cassazione e del Consiglio di Stato, designati per un triennio dal capo rispettivo di essi corpi. Nel 1832 fu soppresso questo Tribunale spe­ ciale, e con il decreto del 23 gennaio (1852) si restituì ve all’ imperatore la facoltà di risolvere i con­ flitti di attribuzione inteso il Consiglio di Stato. Con la legge del 21 maggio 1872, con cui veniva rior­ dinato il Consiglio di Stato, fu richiamato in vigore il Tribunale speciale del 1818.

11 sistema dei Tribunali misti era già conosciuto ed applicato in alcuni paesi di Europa. Nella Sviz­ zera sin dal 1831 era in vigore nel cantone di Zurigo (costituzione, art. 67), e nel 1839 si introduceva nel cantone di Yaud per la legge del 26 gennaio 1839 Nella Germania veniva applicato nella Sassonia con la legge del 13 giugno 1810, nella Prussia con la legge dell’8 aprile 1817, nella Baviera con la legge del 28 maggio 1850.

In Italia prima della Costituzione del Regno vi­ gevano diversi sistemi. In Toscana era la magistra­ tura ordinaria che decideva i conflitti. Nelle pro­ vinole Pontificie, i conflitti di attribuzione li risol­ veva il Pontefice previo parere del Tribunale su­ premo della Segnatura, che era la più elevata ma­ gistratura dell’ ordine giudiziario. Nell’ ex-regno di Napoli ogni potere era concentrato nel re e suo Consiglio inteso il parere motivato della Consulta generale. Nel regno subalpino prima del 1839 era la Corte Suprema che richiamava le autorità giudi­ ziarie nei limiti rigorosi delle proprie attribuzioni, e spesso essa annullava, anche di ufficio, le loro sen­ tenze per essere entrate nel campo riservato all’au­ torità amministrativa. E sin dal 18-18, sotto l’ in­ fluenza del libero regime costituzionale, le medesime autorità in esso regno e provincie annesse a quel tempo, avevano esercitato l’alto potere di giudicare intorno la incostituzionalità ed inefficacia degli atti del Governo e dell’ amministrazione contrarii alle leggi. La legge del 20 novembre 1839 sui conflitti (art. 11), e la legge del 30 ottobre 1839 (art. 17), sul Consiglio di Stato, attribuivano al re la facoltà di pronunciare sui conflitti per' decreto reale, e dietro parere del Consiglio di Stato, sulla proposta del ministro dell’ interno, e sentito il Consiglio dei mi­ nistri. Questo sistema esteso a tutte le provincie del nuovo regno, veniva abrogato con la legge del 20 marzo 1863, art. 10, che attribuiva la facoltà di decidere i conflitti di attribuzione al Consiglio di Stato con giurisdizione propria, pronunziando con decreti motivati, ma senza contestazione delie parti.

IV.

I differenti sistemi quindi che han prevalso sulla

I questione in discorso nei diversi paesi sopra accen­ nati si possono riassumere negli appresso sei modi, cioè :

1° Sistema, vigente in Inghilterra, negli Stati Uniti d’America, nella Grecia e dopo il 1868 nella Spagna, che non ammette l’ istituto dei conflitti di attribuzione, riconoscendo unica legge ed unico or­ dine di magistrati giudiziari per tutti i cittadini ed enti morali, e per tutte le controversie di qualsiasi natura, sia d’ordine giuridico, sia d’ordine ammini­ strativo, ecc. ;

2° Sistema, che dà la facoltà di decidere i con­ flitti di attribuzione al sommo imperante inteso il Consiglio di Stato, già vigente in Francia, nella Spagna, nell’Austria, e dopo il 1839 in Italia, ed oggi abolito dappertutto in conseguenza delle Costi­ tuzioni politiche liberali, che hanno distinto fra gli alti poteri dello Stato, il potere giudiziario;

3° Sistema, che conferisce questa facoltà al po­ tere legislativo, vigente nella maggior parte dei can­ toni della Svizzera ; il quale sistema però mantiene nei poteri dello Stato una confusione, incompatibile con gli ordinamenti politici liberali e costituzionali, o repubblicani ;

4-° Sistema, che affida la decisione dei conflitti a Tribunali speciali misti, vigente in alcuni cantoni della Svizzera, nella Sassonia, nella Baviera, nella Prussia, nell’Austria e dopo il 1872 nella Francia;

5° Sistema, che dà il diritto di risolvere i con­ flitti di attribuzione alle Corti di Cassazione, su­ premo magistrato del Regno, sistema vigente nel­ l’Olanda, nella Danimarca, nel Belgio;

6° Sistema , che conferisce questa facoltà al Consiglio di Stato; sistema vigente solamente, esclu­ sivamente, ed anche in via provvisoria, in Italia, dopo la legge del 20 marzo 1865, che aboliva il contenzioso amministrativo.

(10)

538 L’ E C O N O M IS T A 6 maarafio 1877 Id. a piccola velocità. . . » 6,216.314 Prodotti diversi... » 36,091 in cui ogni forma di giudicato e di procedura ec­

cezionale è rigorosamente proscritta.

Il Parlamento italiano si è rinchiuso nei limiti di questo secondo sistema generale che riconosce ed ammette i conflitti di attribuzione; però esso ha scelto la forma più logica, più ossequènte allo Sta­ tuto, la forma che avvicina di più all’altro sistema generale, scopo diretto della vera e sostanziale ri­ forma. Il Parlamento affidando là competénza a de­ cidere i conflitti alla Corte di Cassazione residente in Roma, ha fatto, entro i limiti della legge sui conflitti proposta alla sua accettazione, tutto quanto era consentito di poter fare. IT resto, cioè il cOm pletamento di questa grande ed importante riforma non potrà ottenersi che con il riordinamento o ri­ forma di altre due leggi organiche, cioè, con la istituzione nel regno d’una sola Corte Suprema di Cassazione, e con il riordinamento dell’istituzione del Consiglio di Stato, il quale, dopo la soppressione di tutto ciò che ancor‘le rimane di giurisdizione, r.«- prenderebbe il carattere vero e proprio d’istituzione Costituzionale, cioè di corpo esclusivamenfe consul­ tivo.

M.

Ri z z a s i.

PRODOTTI DELLE FERROVIE ITALIANE

nel gennaio e febbraio 1877

Dalla Direzione speciale delle strade ferrate presso il Ministero dei lavori pubblici abbiamo ricevuto i prospetti mensili dei prodotti riferibili ai mesi di gennaio e febbraio 1877, confrontati con quelli del gennaio e febbraio 1876, ed in relazione a quelli dei mesi precedenti.

Dal prospetto pel mese di gennaio 1877 risulta che il prodotto lordo generale (dedotta la naviga­ zione dei laghi) ascese a lire 11,244,219, mentre nel gennaio 1876 non fu che di L. 10,065,342; per cui fra i due anni si ha un aumento di L. 1,180,877, mentre nel dicembre 1876 si aveva un aumento di sole lire 855,843, con un prodotto generale di lire 12,596,335.

Però si deve notare che nel gennaio 1876 si aveva in esercizio una lunghezza totale di chilo­ metri 7683, mentre nel gennaio 1877 essa ascen­ deva a chilometri 7942, com’era già nel dicembre del 1876.

L’ indicato prodotto generale del gennaio 1877 è poi composto come segue :

V ia g g ia to ri... L. 4,701,262 B a g a g l i ... » 161,456 Merci a grande velocità. . . » 1,129,086

Totale, L. 11,244,219 Ripartendo tale prodotto fra le diverse linee in esercizio, colle rispettive differenze in Confronto del 1876, abbiamo le cifre seguenti:

G ennaio Au’m. Dìinin. F errovie dello Stato . L. 6,251,468 536,375 »

» esercitate dalla

So-Soc. Sud A ustr. » 955,528 39,933 » > R om ane . . . a» 1,948,315 73,783 » » M eridionali . . » 1,936,151 503,145 » » Sarde . » 74,030 » 1,054 F e rro v ia Torino-Lanzo . » 29',952 6,825 » » Torino-Rivoli . » 9,147 2,242 » V ic e n z a , T h ien e - Schio . . . . » 19,628 19,628 * Totale L . 11,244,219 1,181,931 1,054

Il notevole aumento riguarda particolarmente le Ferrovie dello Stato, che nel dicembre 1876 pre­ sentavano un aumento di sole L. 245,574 in con­ fronto del 1875; le meridionali, che nel dicembre presentavano pure un aumento di L. 625,761 in confronto del 1875, le Romane, che nel dicembre presentavano invece una diminuzione di lire 85,189 in confronto del 1875, e la Società Sud-Austriaca che nel dicembre figurava con un aumento di sole L. 22,904 in confronto del 1875. Anche le altre linee presentano un piccolo aumento sul mese di dicembre; fuorché le sarde, la cui diminuzione era nel dicembre di L. 657.

Volendo ora confrontare il prodotto chilometrico delle diverse linee in esercizio pel mese di gennaio 1877 con quello del gennaio 1876, abbiamo le cifre seguenti :

Genn. Aura. Dimin.

Ferrovie dello S tato . . . L. 1752 52 » » e se rc ita te dalla So­

c ie tà S ud-A ustr. » 1021 32 » » Rom ane. . . . » 1182 44 » » M eridionali . . » 1349 347 » » S arde . . . . » 372 » 5 F errovia Torino-Lanzo . » 936 » 165 » T orino-R ivoli. . » 762 187 » » V icenza, T hiene e Schio . . . . ) > 654 » » M edia to ta le L. 1428 107 »

mentre nel dicembre 1876 si aveva una media di L. 1602, con l’aumento di L. 58.

(11)

6 maggio 1877 L’ E C O N O M IS T A 539 Dal prospetto poi pel mese di febbraio 1877 ri­

sulta che il prodotto lordo generale ascese a lire 10,639,201 (dedotta sempre la navigazione dei laghi) mentre nel febbraio 1876 non fu che di L. 10,420,285 per cui fra i due anni si ha pel febbraio un au­ mento di sole L. 238,916, mentre pel gennaio l’au­ mento ascendeva, come dicemmo sopra, a L. 1,180,877 col prodotto totale di L. 11,244,219.

Devesi pure notare che, mentre nel febbraio 1876 si aveva in esercizio una lunghezza totale di chil. 7706 nel febbraio ascendeva essa a chil. 7960, essendosi nel mese stesso aggiunti chil. 18 ai 7942 ch’erano nel suddetto mese di gennaio, in seguito all’apertura del tronco Badia Legnago sulle linee dell’Alta Italia. ,

L’indicato prodotto generale del febbraio 1877 è poi composto come segue:

Viaggiatori . . . L. 4,567,511 B a g a g li... , 178,956 Merci a grande velocità. . . » 1,021,185 Id. a piccola velocità. . . » 4,860,969 Prodotti diversi... » 30,580

Totale L. 10,659,201 A cui aggiungendo il prodotto

del mese di gennaio in . . . » 11,422,336 Si ha il prodotto generale a tutto

febbraio 1877 i n ... L. 22,081,537 che presenta un aumento di L. 1,597,910 in con­ fronto del primo bimestre del 1876.

Ripartendo il prodotto generale del mese di feb­ braio 1877 fra le diverse linee in esercizio, colle respettive differenze in confronto del 4876, abbiamo le cifre seguenti :

F ebbraio Àum. Dim in. F erro v ie dello Stato . . L. 6,054,896 102,456 »

» esercitate della

So-cietà Sud-A ustr . * 975,732 » 20,170

» R o m a n e . . . . > 1,900,206 11,325 » » M eridionali • » 1,607,853 130,255 » > Sarde . . . . » 68,597 * 4,126 » Torino-Lanzo » 27,621 3,464 > » Torino-R ivoli. ,. » 8,586 2 » p V icenza-T hiene- -Schio...- » 15,710 15,710 > Totale L. 10,659,201 263,212 24,296

L’aumento che nel mese precedente ascendeva a lire 1,181,931, riflette anzitutto le Meridionali, le quali però nel gennaio ci presentavano il notevole aumento di lire 503,115; e le ferrovie dello Stato, le quali pure presentavano nel gennaio il conside- revle aumento di lire 536,373.

Anche le Romane offrivano un-aumento ben supe­ riore in L. 73,783. Quelle poi esercitate dalla So­ cietà Sud-Austriaca presentavano nel suddetto mese

! l’aumento di L. 59,933, mentre qui figurano invece con una notevole diminuzione. Per le altre linee secondarie, com’è facile scorgere, gli aumenti sono pure diminuiti in confronto del gennaio; mentre per le Sarde la diminuzione è aumentata.

Ripartendo poi il prodotto generale a tutto feb­ braio 1877, colle rispettive differenze in confronto dell’eguale periodo 1876, abbiamo le cifre seguenti:

D al 1 gennaio

al 28 febbraio Aum. D im in,

Ferrovie fletto Stato L. 12,321,413 653,880 » » e sercitate dalla Soc.Sud-Austr.» 1,931,747 20,250 » » R o m a n e . . » 4,011,102 247,689 » » M eridionali. » 3,564,004 633,400 » » S ard e. . . » 142,627 » 5,180 » Torino-Lanzo » 57,573 10,289 » » Torino-R ivoll » 17,733 2,244 » » V icenza-Thiene Schio . . . » 35,338 35,338 » T o ta le L. 22,081,537 1,603,090 5,180

Volendo ora confrontare il prodotto chilometrico delle diverse linee in esercizio pel mese di febbraio 4877 con quello del febbraio 1876, abbiamo le cifre seguenti

Febbraio Aum. Dim.

F errovia dello S ta to . . . L. 1,688 » 70 n e sercitate d alla

So-cietà S u d -A u str. » 1,043 » 53 » Rom ane . . . . » 1,153 7 » » M eridionali. . . » 1,108 89 » » S a rd e ... » 344 » 21 Ferrovie Torino-Lanzo . . » 863 » 287 » T o nno-R ivoli . . » 715 » »

» V icen za, T hiene e

S c h io ... » 523 » »

M edia to tale L. 1,350 14

mentre la media totale del gennaio era di L. 4,428, con aumento di L. 407.

E pel periodo dal 4° gennaio a tutto febbraio 4877, confrontato con quello del 4876, il prodotto chilometrico delle diverse linee in esercizio presenta le cifre seguenti :

D al 1 gennaio

al 28 febbraio Aum. D im in.

F errovia dello S tato . . . L. 3,445 » 15

» e se rc ita te dalla Soc.

(12)

540 L’ E C O N O M I S T A

» Vicenza , T hiene e

S c h io ...» 1,177 » » M edia to ta le L. 2,801 115 »

In quanto poi alla navigazione dei. laghi, il pro­ dotto del mese di febbraio 1877 ascese a L. 60,582, cioè con un aumento di L. 2,232 in confronto del febbraio 1876, mentre nel gennaio si aveva un au­ mento di L. 6,008 col prodotto di L. 57,129; ed il prodotto totale dal 1° gennaio a tutto febbraio sommava a L. 114,378, cioè con un aumento di lire 4,927 in confronto dell’eguale periodo del 1876.

RIVISTA DELLE ASSICURAZIONI

Costitazione i i Compagnie d’ Assicurazione in Francia

Decreto 22 gennaio 1868

(C ontinuazione e fine, vedi Num. 151) Se z i o n e III.

Della formazione del patto sociale

Art. 23° Gli statuti determinano il modo e le con­ dizioni generali secondo le quali si contraggono gli impegni tra la Società ed i soci. Tuttavia, i soci avranno, indipendentemente da ogni disposizione sta­ tutaria, il diritto di ritirarsi ogni cinque anni, pre­ venendone la Società sei mesi prima, nel modo ap­ presso indicato. Questo diritto sarà reciproco a pro­ fitto della Società.

In tutti i casi nei quali un socio ha il diritto di chiedere l’annullazione, egli lo può fare sia alla sede sociale o presso l’Agente locale, con una dichiara­ zione, di cui gli sarà data ricevuta, sia con atto stragiudiziale, sia in qualunque altro modo indicato negli statuti.

Gli statuti indicano specialmente il modo, secondo il quale si fa la stima dei valori assicurati, le con­ dizioni reciproche di prolungazione o di annullazione del contratto, e le circostanze che fanno cessare gli effetti dei detti contratti.

Art. 26° Qualunque modificazione degli statuti, relativa alla natura dei rischi garantiti ed al peri­ metro della circoscrizione territoriale della Società, dà di nieno diritto ad ogni socio la facoltà di annul­ lare il suo impegno.

Questa facoltà deve essere esercitata dal socio entro un termine di tre mesi, a datare dalla notifi­ cazione che gli sarà stata fatta, conformemente al­ l’articolo 20.

Art. 27° Gli statuti non possono proibire ai soci di farsi riassicurare od assicurare presso un’altra Com­ pagnia. Essi possono solamente stabilire, che la So­

6 maggio 1877 cietà ne sarà immediatamente informata ed avrà il diritto di notificare l’annullamento del contratto.

Art. 28° Le polizze consegnate agli assicurati de­ vono contenere le condizioni speciali dell’ impegno, la sua durata, come pure |e clausole di annullazione e di tacita riconduzione, se sono previste dagli statuti.

La polizza constata, inoltre, la consegna di un esemplare del testo completo degli statuti.

Se z i o n e IV

Degli oneri sociali

Art. 29° Le tariffe annesse agli statuti, fissano, per gradazione di rischio, il massimo della contri­ buzione annuale dglla quale ogni socio è passibile per il pagamento dei danni.

Questo massimo costituisce il fondo di garanzia. Gli statuti possono stabilire che ogni socio sarà obbligato di versare anticipatamente una parte della contribuzione sociale per formare un fondo di pre­ videnza. L’ammontare di questo versamento, il cui massimo è fissato negli statuti, sarà determinato ad ogni anno dall’assemblea generale.

Art. 30° Le indicazioni della tabella di classifi­ cazione non fanno ostacolo a che il Consiglio di amministrazione rimanga . giudice, sia dell’applica­ zione della classificazione ad ogni singolo rischio proposto all’ Assicurazione, sia anco dell’ ammissi­ bilità di questo rischio, quante volte gli statuti con­ tengano tale stipulazione.

Art. 31° Gli statuti determinano egualmente il massimo della contribuzione annuale che può essere richiesta ad ogni socio per spese di gestione della Società.

La (piota di questa contribuzione è fissata ogni cinque anni almeno dall’assemblea generale.

Può essere stabilito, sia dagli statuti, sia dall’ as­ semblea generale, che venga assegnata alla Direzione una somma fissa e proporzionale, e ciò mediante un contratto a cottimo. Questo contratto deve essere ri­ veduto almeno ogni cinque anni.

L’atto che autorizza od approva il detto contratto determina nello stesso tempo, in modo preciso, quali sono le spese per le quali deve servire la somma stabilita.

Art. 32° Può essere costituito, in ogni Società d’assicurazione mutua, un fondo di riserva allo scopo di dare alla Società mezzi di supplire all’ insuffi- cenza della contribuzione annuale per il pagamento dei danni.

L’ ammontare del fondo di riserva è fissato ad ogni quinquennio dall’assemblea generale, nonostante qualunque stipulazione contraria inserita negli statuti.

(13)

L ’ E C O N O M I S T A SM 6 maggio 1877

In verun caso, il prelevamento sul fondo di ri­ serva, può eccedere, per un solo esercizio, la metà di detto fondo.

In caso di scioglimento della Società, T impiego della rimanenza del fondo di riserva è regolato dal- l’assemblea generale, dietro proposta dei membri del Consiglio d’amministrazione, ed è sottoposto al- l’approVazione del ministro dell’agricoltura, del com­ mercio e dei lavori pubblici.

Art. 33° I fondi della Società devono essere im­ piegati in rendita dello Stato, buoni del Tesoro od altri valori creati o garantiti dallo Stato, in azioni della Banca di Francia, in obbligazioni dei diparti­ menti e dei comuni, del Credito fondiario di Francia o delle Compagnie ferroviarie francesi, che hanno un minimo d’ interesse garantito dallo Stato.

Questi valori vengono intestati al nome della Società.

Se z i o n e Y

Denunzia, perizia per pagamento dei danni

Art. 34° Gli statuti determinano il modo e le condizioni della denunzia da farsi in caso di danno dai soci, per la regolazione delle indennità che pos­ sono essere loro dovute.

Art. 3o° La perizia dei danni è fatta da un agente della Società o da altro perito designato da essa, in contraddittorio col socio o con un perito scelto da esso; in caso di disaccordo, la perizia è deferita ad un terzo perito, designato in mancanza di accordo tra le parti, dal presidente del tribunale di prima istanza del circondario, o se gli statuti lo hanno così stabilito, dal giudice di pace del mandamento

nel quale ha avuto luogo il sinistro.

Art. 36° Nei tre mesi che seguono la fine di ogni anno, ha luogo la definizione generale dei danni a carico dell’annata, ed ogni avente diritto riceve, se vi è luogo, il saldo dell’indennità ch’era stata rego­ lata a suo favore.

Art. 37° In caso d’insufficienza del fondo di ga­ ranzia e della parte del fondo di riserva determinata dagli statuti, l’indennità di ogni avente diritto è di­ minuita in proporzione.

Se z i o n e Y I

Disposizioni relative alla pubblicazione degli a tti della Società

Art. 38° Nel mese di costituzione di ogni Società mutua d’ assicurazione una copia dell’atto notarile e dei suoi annessi è depositato alla cancelleria della giustizia di pace, e se esiste, del tribunale civile del luogo ove è domiciliata la Società.

A questa copia è annessa una copia legalizzata delle delibarazioni prese dall’assemblea generale, nei casi previsti dall’art. 12.

Art. 39° Nello stesso termine di un mese, un estratto dell’atto costitutivo e degli atti annessi, è pubblicato in uno dei giornali designato per ricevere gli annunci legali. Si darà prova dell’inserzione me­ diante un esemplare del giornale, firmato dal tipo­ grafo, legalizzato dal sindaco e registrato entro i tre mesi della sua data.

Art. 40° L’estratto deve contenere la denomina­ zione adottata dalla Società e l’indicazione della sede sociale, la designazione delle persone autorizzate, a dirigere, amministrare e firmare per la Società, il numero degli aderenti ed il minimo dei valori as­ sicurati, al di sotto dei quali, la Società non possa essere validamente costituita, l’epoca nella quale la Società ha incominciato, quella nella quale deve fi­ nire e la data del deposito fatto alla cancelleria del giudice di pace ed a quella del tribunale di prima istanza. Esso indica egualmente se la Società deve o no costituire un fondo di riserva.

L’estratto degli atti e dei documenti depositati, è firmato, per gli atti pubblici dal notaio e per gli atti in forma privata dai membri del Consiglio di amministrazione.

41° Sono soggetti alle formalità ora prescritte tutti gli atti e deliberazioni aventi per oggetto la modificazione degli statuti, la continuazione della Società al di là del termine fissato dagli statuti, lo scioglimento prima di questo termine e qualsiasi cambiamento alla denominazione, come pure la tra­ sformazione della Società nelle condizioni indicate dall’articolo 67 della legge del 24 luglio 1867.

42° Qualunque persona ha il diritto di prendere notizia degli atti depositati alla cancelleria del giu­ dice di pace ed a quella del tribunale, od anche di farsi rilasciare a proprie spese una copia od estratto dal cancelliere o dal relativo notaio.

Qualunque persona può egualmente esigere che gli venga consegnata, alla sede della Società, una copia autentica degli statuti, verso il pagamento di una somma, che non potrà però mai eccedere un franco.

Infine gli atti depositati devono essere affissi in modo visibile negli uffici della Società.

43° Il nostro ministro, segretario di Stato al di­ partimento dell’agricoltura, del commercio e dei la­ vori pubblici è incaricato dell’esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nel Bollettino delle leggi.

GIURISPRUDENZA

CORTE DI APPELLO DI TORINO

(U d ien za 6 febbraio 1 8 7 7 )

P ic c a ti, P resid . ed E st. — C ausa A ssereto e L a n a ta (avv. Ugo) contro B everino ed a ltri (proc. Badano).

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