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COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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(1)

COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) FALCE Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 15/10/2020

FATTO

Parte ricorrente espone che:

- Il convenuto ha proceduto all’estinzione/movimentazione di un c/c cointestato alla madre [nel prosieguo, signora DG], deceduta, e al padre [nel prosieguo signor MG], coniugi senza tuttavia che esista documentazione che autorizzi la banca alla movimentazione /estinzione stessa e senza che consti in ogni caso il consenso e le condizioni e presupposti per la sua movimentazione

- Dal momento che non vi è stato il consenso dei coeredi, in particolare della signora MC, queste operazioni hanno leso la signora MC, danneggiata per la quota di propria competenza.

- Del resto a fronte della richiesta di documenti e di chiarimenti, la banca non ha dato spiegazioni adeguate ed ha in ogni caso confermato l’inesistenza di documenti autorizzativi.

- Al momento in cui la signora MC si è resa conto della indisponibilità delle quote a lei spettanti del saldo di conto, si trovava in grave difficoltà economica, perché posta in cassa integrazione.

(2)

- La signora MC ha dunque diritto al risarcimento del danno, che le spetterebbe anche soltanto unicamente per la mancata risposta alla propria richiesta di chiarimenti, considerato il tempo intercorso e la intempestività della possibilità di disporre della sua quota di eredità.

Chiede perciò il risarcimento del danno che può essere determinato sulla scorta delle quote a lei spettanti sull’asse caduto in successione e il rimborso delle spese legali.

L’intermediario afferma in fatto che:

- La signora DG, unitamente al marito MG, era titolare di un conto corrente a firme disgiunte n.xxx036 acceso nel 1984 e di un contratto di deposito amministrato, n.xx777 anch’esso a firme disgiunte. Su detti rapporti erano state conferite le deleghe ad operare ad entrambi i figli, la cliente signora MC e il signor ME.

- In data 09.02.2015 avveniva il decesso della signora DG e la cliente signora MC si rivolgeva alla Banca in data 18.02.2015, chiedendo di produrre la certificazione di sussistenza, ottenuta il 25.02.15

- In data 18.02.2015 il signor MG, erede e cointestatario dei rapporti sopra indicati, accendeva un nuovo conto corrente xxx944 ed un nuovo deposito amministrato xxx324 e contestualmente inseriva nuovamente le deleghe ad operare sul proprio conto corrente in favore dei due figli.

- In data 13.08.2015 avveniva il trasferimento dei titoli dal deposito cointestato al deposito mono- intestato al signor MG per un controvalore di € 188.346,00 ed il 20.08.2015 veniva estinto il conto corrente xxx036 ed il relativo saldo confluiva sul nuovo rapporto xxx944.

- In data 22.12.2016 avveniva il decesso del signor MG ed in data 30.12.16 e il figlio chiedeva la certificazione di sussistenza dei rapporti allo stesso intestati.

- Nel gennaio del 2017 la cliente chiedeva alcune informazioni in ordine alla pratica di successione della signora DG ed il 17.05.2017 ritirava la certificazione di sussistenza relativa alla successione del padre, senza nulla eccepire in ordine alla successione della madre.

- in data 23.01.2018 veniva sottoscritta da tutti gli eredi del signor MG la richiesta di estinzione del conto corrente e deposito titoli intestato al de cuius e fornite le relative disposizioni in ordine alla liquidazione del controvalore delle giacenze.

- nella medesima sede gli eredi dichiaravano che “ad avvenuta esecuzione di quanto sopra, non avrò/avremo altro a pretendere dalla Banca per l'indicato titolo e causale”.

- Trascorso più di un biennio, la cliente ha inviato alla Banca una richiesta di documentazione relativa alla liquidazione della pratica di successione a nome della madre.

Nel merito, la banca rileva:

- Di aver correttamente agito

- Nonostante le ricerche effettuate, di non esser riuscita a recuperare la documentazione relativa alle disposizioni impartite dagli eredi al momento della estinzione della pratica di successione della signora DG. Tuttavia da ciò non si può desumere una qualche responsabilità della Banca in ordine alla liquidazione delle attività successorie, oggetto di contestazione da parte della cliente.

- La cliente era a conoscenza della pratica di successione della madre, nonché del suo iter conclusivo, cui ha implicitamente acconsentito e non ha subito alcun danno riconducibile all’operato della Banca.

- In particolare,

(3)

i) è stata la cliente a chiedere alla Banca la certificazione di sussistenza dei rapporti intestati alla madre ed a ritirare il documento;

ii) era delegata sul conto corrente dei genitori e aveva, in quanto tale, libero accesso alla consultazione di tutta la movimentazione di predetti rapporti;

iii) non ha mai sollevato alcuna contestazione in ordine alla liquidazione delle attività successorie della madre sino a dopo la morte del padre

iv) inoltre, operava regolarmente sul c.c. del padre, sicché era a conoscenza delle somme ivi confluite.

- è orientamento sia della giurisprudenza di legittimità che dell’ABF ritenere che il singolo erede possa agire chiedendo liquidazione dell’intero credito depositato presso l’Intermediario iure successionis.

- Atteso l’attuale mancato ritrovamento del fascicolo sulla pratica di successione della signora DG, il trasferimento delle somme potrebbe esser avvenuto, altrettanto legittimamente, su disposizioni del cointestatario del conto come previsto contrattualmente.

- Il cointestatario a firma disgiunta può, in assenza di opposizioni esplicite da parte di uno o di più eredi dell’altro cointestatario defunto, disporre anche per l’intero, non venendo meno le previsioni degli artt. 1854 e 1292 c.c.

- Quanto alla richiesta di risarcimento, la cliente non ha provato di aver subito alcun danno.

- Del resto non si comprende perché non ha contestato la successione del padre, intervenuta nel frattempo.

- Il patrimonio confluito sul conto corrente del Sig. MG è rimasto sostanzialmente inalterato, nè è stata fornita prova contraria dalla cliente che non ha neppure depositato gli estratti conto relativi ai rapporti.

- Peraltro, nel febbraio del 2016 furono disposti dal conto del padre tre bonifici di importo consistente in favore della ricorrente con causale “regalo per mia figlia” pari a 13.000 euro e la cliente ha chiesto l’addebito sul c.c. del padre un assegno circolare di 11.400 euro.

- La richiesta di rimborso delle spese legali, è inammissibile in quanto non presente nel reclamo ed in ogni caso la refusione non è dovuta.

Parte ricorrente ha replicato che:

- Risulta pacifico che non esiste agli atti dell’Istituto medesimo alcun atto scritto che autorizzasse la banca ad effettuare l’operazione di trasferimento da un conto all’altro e dunque appare evidente la irregolarità della procedura attuata.

- Né alcun atto concludente o rinuncia vi è mai stata da parte almeno della cliente, che nel periodo in cui aveva effettuato le richieste di chiarimento aveva bisogno di denaro in funzione della propria posizione lavorativa.

- Se la cliente ha inviato la richiesta di documentazione solo dopo oltre un biennio, il riscontro alla comunicazione da parte dell’intermediario è stato dato solo con comunicazione di oltre tre mesi successiva.

- Le considerazioni personali dell’istituto sulla evidenza del fatto che la cliente dovesse essere a conoscenza delle somme spostate in assenza di qualsiasi documento autorizzativo appare tanto infondata quanto azzardata.

- la Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione riferita ai poteri degli eredi sui conti del defunto risultata citata erroneamente.

- non esiste il documento sulla base del quale la cliente avrebbe dovuto e potuto fare opposizione in ordine alla liquidazione delle attività successorie prima del reclamo, ossia l’ordine di disposizione del conto cointestato.

(4)

- La pretesa della cliente è di avere chiarezza sul come si sia operato, ben contenta se le operazioni effettuate risultassero regolari ed il danno consegue all’inesistenza della prova di una regolarità delle operazioni.

- Come affermato anche dall’Arbitro, senza il consenso di tutti gli eredi non appare possibile disporre dei conti caduti in successione.

- il rimborso delle spese di assistenza costituisce mera conseguenza legale connessa all’eventuale accoglimento del ricorso.

L’intermediario ha a sua volta replicato che:

- la cliente, anche in sede di repliche, non ha presentato alcuna circostanza, alcun fatto, alcun elemento nuovo ed in particolare in relazione al presunto danno subito

- In assenza della dimostrazione di aver subito un danno, nessuna richiesta di risarcimento potrebbe essere nemmeno presa in considerazione. Richiama, sul punto, la pronuncia del Collegio di Milano n. 10251/20.

DIRITTO

Non è contestato che il c.c. e il contratto di deposito amministrato di cui era titolare la signora DG fossero cointestati anche al marito, padre della ricorrente.

In ordine alla delega ad operare a favore dei figli, l’intermediario offre evidenza, dalla quale si evince che le deleghe erano in essere al momento della morte della madre e sono variate nell’agosto 2015, oltre sei mesi dopo la morte della signora DG.

La signora DG è deceduta il 09.02.15 e risultano suoi eredi il marito sig. MG e i figli, la ricorrente ed il sig. ME (come da dichiarazione di successione allegata dalla cliente).

Successivamente al decesso della signora DG, in data 13.08.15 veniva effettuato il trasferimento dei titoli dal deposito cointestato al deposito mono- intestato n. xxx324 al signor MG per un controvalore di € 188.346,00 ed il 20.08.2015 veniva estinto il conto corrente xxx036 ed il relativo saldo confluiva sul nuovo rapporto xxx944.., La banca allega evidenza a riprova della delega a favore dei figli anche in relazione a questo c.c.

La ricorrente lamenta l’estinzione del conto e/o il suo utilizzo ad opera verosimilmente del cointestatario “senza tuttavia che esista documentazione che autorizzi la banca alla movimentazione /estinzione stessa e senza che consti in ogni caso il consenso e le condizioni e presupposti per la sua movimentazione” e chiede il risarcimento del danno che avrebbe subito in conseguenza di questi eventi, che quantifica nella quota dell’asse ereditario della signora DG a lei spettante.

L’intermediario ammette che, nonostante le ricerche effettuate, non è riuscito a recuperare la documentazione relativa alle disposizioni impartite dagli eredi al momento della estinzione della pratica di successione della signora DG. In particolare, conferma “il mancato ritrovamento del fascicolo sulla pratica di successione della signora DG”. Afferma di aver comunque correttamente operato in quanto la cliente era perfettamente a conoscenza delle operazioni in questione e, non contestandole, di fatto vi ha acconsentito:

(5)

9 è stata la cliente a chiedere alla Banca la certificazione di sussistenza dei rapporti intestati alla madre ed a ritirare il documento;

9 era delegata sul conto corrente dei genitori e aveva, in quanto tale, libero accesso alla consultazione di tutta la movimentazione dei predetti rapporti;

9 non ha mai sollevato alcuna contestazione in ordine alla liquidazione delle attività successorie della madre sino a dopo la morte del padre

9 inoltre, operava regolarmente sul c.c. del padre, sicché, era a conoscenza delle somme ivi confluite (come da documentazione acclusa alle controdeduzioni, in cui risultano prelievi disposti dalla cliente sul c.c. del padre rispettivamente nell’ottobre e nel dicembre 2015).

Alla luce di quanto precede la negligenza del comportamento del convenuto sembra evidente e fuori discussione, sia sotto il profilo della addotta perdita dei documenti che avrebbero dovuto fondare la legittimità delle operazioni avvenute, sia sotto il profilo del ritardo nel riscontrare le comunicazioni della ricorrente e nel renderla edotta dell’accaduto.

Ciò premesso, sembra però al Collegio, anzitutto, che la documentazione prodotta dal convenuto, anche se insufficiente, come si è detto, a provare l’esistenza di un ordine relativo alle operazioni, sia però sufficiente a far emergere l’evidenza di un comportamento acquiescente della ricorrente, soprattutto ove si consideri che in data 23.01.2018 veniva sottoscritta da tutti gli eredi del signor MG la richiesta di estinzione del conto corrente e deposito titoli intestato al de cuius e fornite le relative disposizioni in ordine alla liquidazione del controvalore delle giacenze. Nella medesima sede gli eredi dichiaravano che “ad avvenuta esecuzione di quanto sopra, non avrò/avremo altro a pretendere dalla Banca per l'indicato titolo e causale”. La stessa ricorrente sottoscriveva, in data 30 aprile 2018, il documento intitolato disposizioni e quietanza in ordine alla attività successorie, contenente ampia liberatoria.

Sembra anche, in secondo luogo, che la ricorrente non abbia interesse a fare valere la presunta irregolarità del comportamento del convenuto in quanto non prova che da tale comportamento le sia derivato un qualche rilevante danno. Il riferimento alla quota di eredità della madre non appare pertinente. Tale quota ben avrebbe potuto infatti essere rivendicata dalla ricorrente nei confronti del padre, ove fosse stata dissenziente rispetto al trasferimento dei beni della madre al padre stesso (la ricorrente aveva sicura conoscenza della esistenza e della consistenza del patrimonio caduto nell’asse ereditario della madre e, in quanto delegata ad operare sul conto aperto a nome del padre, era evidentemente anche al corrente dell’avvenuto trasferimento).

A ciò si aggiunga che la ricorrente non ha provato l’esistenza di diminuzioni della consistenza della quota di patrimonio in questione, quota di patrimonio che sembra essersi semplicemente trasferita dalla madre al padre e poi alla ricorrente stessa in quanto (co) erede di quest’ultimo.

(6)

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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