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COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) ORLANDI Presidente

(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENINCASA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) DE VITIS Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del 24/07/2018

FATTO

In data 02/12/2015 il cliente ha concluso un contratto per l’acquisto di un sistema di termoregolazione della caldaia (c.d. “delfino”): il relativo corrispettivo è stato pagato tramite prestito finalizzato concluso con l’intermediario; il “delfino” installato non ha mai funzionato, a nulla valendo i tentativi di composizione amichevole con il fornitore, e tutt’oggi si trova inutilizzato presso l’abitazione del cliente.

L’inadempimento in cui è incorso il fornitore è, secondo il ricorrente, un inadempimento grave ex art. 1455 c.c., sussistendo i presupposti per la risoluzione del contratto di finanziamento. L’intermediario ha, inoltre, indebitamente segnalato il cliente in CRIF quale cattivo pagatore.

Il ricorrente chiede quindi al Collegio di intendere risolto il contratto di finanziamento in essere con l’intermediario, ordinando nel contempo a quest’ultimo di cancellare segnalazioni negative in CRIF già iscritta a carico del ricorrente.

L’intermediario eccepisce che il cliente non ha fornito prova dell’inadempimento del fornitore: in particolare, evidenzia di aver ricevuto alcune comunicazioni dal fornitore, anche per il tramite del suo legale, nelle quali si confermava la regolare installazione del bene e la mancata collaborazione del cliente nell’accertamento dei pretesi vizi.

L’intermediario deduce di avere una posizione di terzietà rispetto alla controversia tra il cliente e il fornitore “poiché oggetto della controversia era inerente al supposto

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‘malfunzionamento’ dell’impianto installato, peraltro contestato dalla … S.r.l.”; in ogni caso, il cliente non ha fornito la prova dei presunti vizi e difetti nelle apparecchiature fornite che ne impedirebbero il funzionamento, non potendosi ritenere tale prova raggiunta dal mero deposito della corrispondenza intercorsa con il fornitore.

In ogni caso, sostiene l’intermediario che la domanda di risoluzione del contratto, in quanto avente natura costitutiva, è preclusa alla cognizione dell’ABF.

Quanto alla dedotta segnalazione in CRIF, la relativa domanda non ha costituito oggetto di preventivo reclamo. Chiede pertanto al Collegio di rigettare il ricorso.

Al fine di provare l’inadempimento del fornitore, il cliente ha prodotto copia dello scambio di corrispondenza intercorso con il fornitore e con l’intermediario (analoga documentazione è stata prodotta da quest’ultimo).

In particolare, una comunicazione del 05/05/2016 trasmessa dal cliente al fornitore e all’intermediario nella quale veniva rappresentato che il bene non funzionava e veniva, pertanto, chiesta la risoluzione sia del contratto di compravendita che del contratto di finanziamento (cfr. doc. 6); una comunicazione del 06/05/2016 con cui il fornitore evidenzia (i) di aver riscontrato tempestivamente ogni segnalazione del cliente; (ii) di aver

“prontamente segnalato al produttore tutte le criticità emerse e richiesto un intervento risolutivo e definitivo e che manlevi la società (…) da responsabilità che ne stanno danneggiando l’immagine, ciò benché “l’impianto è un prodotto per il risparmio energetico certificato, collaudato e garantito”; (iii) di aver organizzato un incontro con il produttore per trovare una soluzione “definitiva e accettabile da parte di tutti incluso quei Clienti che hanno riscontrato delle criticità” (cfr. doc. 6); una comunicazione del 13/05/2016 con cui il fornitore ha eccepito che (i) il produttore ha più volte tentato di contattare il cliente al fine di poter verificare le anomalie riscontrate ma il cliente si è sempre negato al loro intervento;

(ii) il cliente non ha esercitato il recesso nel termine di 15 giorni dalla conclusione del contratto; (iii) che il cliente sarebbe stato nuovamente contattato “per concordare una nuova data in cui si procederà definitivamente alla risoluzione del problema del suo impianto” (cfr. doc. 7); una comunicazione dell’08/06/2016 del legale del fornitore in cui si è ribadito il funzionamento del bene e il rifiuto del cliente a consentire sopralluoghi per gli opportuni accertamenti, ribadendo la propria disponibilità ad eseguire un sopralluogo (cfr.

doc. 9); una comunicazione del 29/06/2016 indirizzata al legale del fornitore con cui il cliente ha contestato la ricostruzione del fornitore, facendo riferimento all’intervento di un tecnico e alla volontà del fornitore di procedere con la sostituzione del bene (cfr. doc. 10);

una comunicazione del 05/07/2016 indirizzata all’intermediario nella quale si contestava quanto eccepito dal fornitore, evidenziando il non funzionamento del bene e non le mere criticità rappresentate dal fornitore (cfr. doc. 5); una ulteriore comunicazione del 04/11/2016 con cui il cliente ha invitato il fornitore a ritirare il bene non funzionante ancora giacente presso la propria abitazione, ribadendo la risoluzione del contratto per inadempimento (cfr. doc. 12). Il cliente ha prodotto, altresì, dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da funzionario comunale in cui dichiara che il bene non è funzionante.

Con riguardo alla domanda di cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli in CRIF, il cliente ha prodotto copia del preavviso di segnalazione inviato dall’intermediario in data 30/05/2016. Le parti non hanno prodotto copia di alcuna visura da cui risultino tali segnalazioni.

L’intermediario si è limitato ad eccepire la mancata formulazione della domanda nel preventivo reclamo. Al riguardo, si evidenzia che la comunicazione del 05/05/2016 contiene la richiesta di rettifica in CRIF e che tale comunicazione è stata prodotta dallo stesso intermediario (cfr. doc. 3 CTD).

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DIRITTO

In relazione alla richiesta di risoluzione del contratto, l’intermediario eccepisce che trattasi di domanda volta ad ottenere una pronuncia costitutiva, come tale preclusa all’ABF.

In relazione alla richiesta cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli in CRIF, l’intermediario eccepisce l’inammissibilità della relativa domanda per mancata formulazione del preventivo reclamo.

Sulla necessaria corrispondenza tra reclamo e ricorso, si richiama questo stesso Collegio (decisione n. 539/17): “Sul punto, si veda per tutte la decisione del Collegio di Milano n.

8513/2015: «il principio di coincidenza fra reclamo e ricorso di cui alla norma di cui alla Sez VI, § 2, 1° alinea delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (in breve “Reg. ABF”), là dove si dispone che “il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo” va interpretata nel senso che la coincidenza deve investire l’oggetto di contestazione a prescindere dalla qualificazione giuridica, più o meno appropriata, che la parte possa aver formulato. Il rapporto di identità tra il ricorso e il reclamo, anche alla luce di queste decisioni, va valutato, ai fini della sua necessaria sussistenza, non tanto sulla scorta di un criterio di congruità meramente formale, bensì sulla base di una congruità sostanziale dei due atti; nel senso che qualora, nonostante differenze di carattere quantitativo o meramente formale, la questione sostanziale è identica, reclamo e ricorso debbono ritenersi identici, poiché, appunto, l’oggetto della contestazione è identico (come rilevato nella succitata decisione di questo Collegio). Nella fattispecie in questione, il ricorrente aveva già chiesto, mediante comunicazione del 5 maggio 2016, rettifica in CRIF, e tale comunicazione è stata prodotta dallo stesso intermediario. Per tali ragioni, il ricorso è senz’altro ricevibile.

Preliminarmente il Collegio è chiamato a valutare se la domanda proposta dal ricorrente possa essere oggetto di scrutinio da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario, o se piuttosto il suo esame non sia precluso in ragione del fatto che nel caso di specie, chiedendosi di pronunciare la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura, si chiede una misura di carattere costitutivo ex art. 2908 c.c., la cui concessione è riservata al giudice. È opinione di questo Collegio che la domanda della ricorrente possa essere esaminata nel merito, e ciò per almeno due concorrenti ordini di ragioni. Innanzitutto perché è in realtà della stessa natura costitutiva della pronuncia di risoluzione per inadempimento che, ad avviso del Collegio, si può ragionevolmente dubitare. Gli è, infatti, che – come del resto si inizia ad osservare anche in dottrina, seppur con un indirizzo ad oggi ancora minoritario – la fonte dell’effetto risolutivo risiede sempre, sia che si versi nell’ipotesi della risoluzione ex art. 1453 c.c. sia che si versi nell’ipotesi della risoluzione ex art. 1455 c.c., nell’esercizio di un diritto potestativo che sorge per il contraente fedele in presenza del presupposto dell’inadempimento di non scarsa importanza, senza dunque che ci sia bisogno, in nessuno dei due casi, della cooperazione del giudice, l’unica vera differenza tra la c.d.

risoluzione giudiziale e quella conseguente alla previsione della clausola risolutiva espressa consistendo, allora, in ciò: che quando sorge contestazione sul presupposto sostanziale allegato a fondamento dell’esercizio del diritto potestativo di risoluzione, mentre nella ipotesi di cui all’art. 1453 c.c. il giudice sarà chiamato a valutare oltre all’esistenza dell’inadempimento anche la sua gravità, nell’ipotesi di cui all’art. 1455 c.c. il giudice valuterà solo l’esistenza del primo ma non anche della seconda, la quale è stata già previamente valutata dalle parti, appunto con la previsione della clausola. E tuttavia, anche a volere seguire l’indirizzo interpretativo dominante sulla natura costitutiva della pronuncia di risoluzione, ciò non basterebbe per escludere la possibilità di una cognizione nel merito della domanda così come proposta dalla ricorrente. A questo proposito deve,

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infatti, osservarsi che, se pure deve ritenersi inibita all’Arbitro Bancario Finanziario la possibilità di adottare una pronuncia di natura costitutiva, ad esso è, però, viceversa quanto meno consentito - pena altrimenti l’ineffettività del sistema di tutela cui l’ABF appartiene (e si ricordi che il principio dell’effettività della tutela è il criterio cui si deve conformare il sistema alternativo di risoluzione delle controversie di cui all’art. 128 - bis TUB) -, una volta accertati incidenter i presupposti dell’eventuale risoluzione, di assicurare i corollari obbligatori della relativa statuizione.

La fattispecie oggetto del ricorso è successiva all’entrata in vigore dell’art. 125-quinques (inadempimento del fornitore) del TUB, introdotto dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.

385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, pubblicato sulla G.U. n. 207 del 4.9.2010 ed in vigore dal 19.9.2010. Detta norma statuisce che “Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile. 2. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l’obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l’importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. […]”

L’esistenza di un collegamento negoziale con il contratto di acquisto dell’apparecchio traspare in modo evidente dallo stesso modulo contrattuale sottoscritto dalle parti per l’erogazione del finanziamento, il quale contiene il riferimento esplicito alla ditta che ha emesso la fattura di vendita del macchinario di cui alla presente controversia. Inoltre, la clausola (n. 9) del contratto di finanziamento sottoscritto dall’intermediario che disciplina l’ipotesi di inadempimento del fornitore, rappresenta plasticamente il collegamento negoziale tra finanziamento e fornitura.

Deve inoltre notarsi che risulta pure agli atti una comunicazione inviata per raccomandata A/R dalla parte ricorrente al fornitore, qualificabile come atto di costituzione in mora.

Al di là di quanto eccepito da parte resistente, anche la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 1455 c.c. si presenta sicura.

Premesso che - come più volte sottolineato da questo Collegio sulle orme della giurisprudenza della Suprema Corte – deve reputarsi gravante sul debitore l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento allorquando il creditore lamenti l’inadempimento o l’inesatto adempimento, non può invero sfuggire come, nella vicenda in esame, il suddetto onere non sia stato minimamente assolto dal fornitore: quest’ultimo non avendo replicato alcunché rispetto alle reiterate contestazioni provenienti dal ricorrente in ordine al mancato funzionamento dell’apparecchio.

D’altro canto, parte ricorrente ha allegato documentazione proveniente dalla casa produttrice della caldaia che dà atto dell’ esistenza di gravi scompensi nel funzionamento della stessa.

Il requisito della costituzione in mora e dell’inadempimento del fornitore è stato quindi correttamente allegato dal ricorrente.

Con riguardo alla domanda di cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli in CRIF, il cliente ha prodotto copia del preavviso di segnalazione inviato dall’intermediario in data 30/05/2016 (cfr. doc. 13). Le parti non hanno prodotto copia di alcuna visura da cui risultino tali segnalazioni, mentre l’intermediario si è limitato ad eccepire la mancata

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formulazione della domanda nel preventivo reclamo. Al riguardo, si evidenzia che la comunicazione del 05/05/2016 contiene la richiesta di rettifica in CRIF e che tale comunicazione è stata prodotta dallo stesso intermediario.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e accerta il diritto del ricorrente alla risoluzione del contratto di finanziamento e alla cancellazione della segnalazione in CRIF.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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