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COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti FATTO

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COLLEGIO DI MILANO composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) PERSANO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) SANTARELLI

Seduta del 10/09/2021

FATTO

Parte ricorrente ha adito questo Collegio al fine di censurare il comportamento dell’intermediario convenuto che le ha negato una nuova carta di credito ricaricabile e l’utilizzo dell’Home banking. In particolare si legge nel ricorso che: (i) parte ricorrente è sottoposta ad amministrazione di sostegno come da decreto del Tribunale di Como del 20/04/2016; (ii) l’amministratore di sostegno ha chiuso il precedente conto corrente bancario presso altro istituto bancario in data 24/5/2016 e ha aperto un nuovo conto presso un intermediario poi incorporato nell’intermediario convenuto in quanto questi garantiva l’operatività tramite home banking e il rilascio di una carta ricaricabile che avrebbe consentito, meglio di una carta bancomat, di monitorare il limite massimo di spesa di € 200 accordato all’amministrato dal Giudice Tutelare; (iii) nel corso del 2020, per la scadenza di quella sino a quel momento utilizzata, l’intermediario affermava di aver inviato una nuova carta ricaricabile che tuttavia non giungeva mai al destinatario; (iv) l’intermediario attribuiva la mancata ricezione ad un disguido postale mentre successivamente negava il rilascio della nuova carta e l’operatività tramite home banking, ritenendo necessaria una integrazione del provvedimento autorizzativo; (iv) il decreto di nomina contempla poteri omnicomprensivi, consentendo “tutte le operazioni volute, previa

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esibizione del decreto”; (v) l’utilizzo della carta ricaricabile e dell’home banking non è mai stato contestato dal Giudice Tutelare nel corso degli anni. Parte ricorrente chiede, quindi, che venga accertato “il carattere illegittimo del comportamento” dell’intermediario con vittoria di spese e competenze professionali.

L’intermediario eccepisce in via preliminare il difetto di competenza territoriale e comunque chiede il rigetto del ricorso. In particolare espone di aver comunicato in data 7/1/2021 all’amministratore di sostegno che, nell’ambito dello svolgimento di controlli a campione, era emerso che i servizi di home banking e il rilascio della carta ricaricabile non erano espressamente menzionati nel provvedimento di nomina, che ha autorizzato “tutte le operazioni volute” esclusivamente nei rapporti con l’intermediario espressamente indicato nello stesso. Sottolinea, poi, di essere tenuto a verificare e monitorare l’operatività dell’amministratore di sostegno e, in particolare, la coerenza dell’operatività con i limiti stabiliti nei provvedimenti del Giudice Tutelare, anche in un’ottica di migliore tutela dell’amministrato, il tutto in linea con le disposizioni interne secondo cui (i) le funzioni dispositive (e non meramente informative) tramite home banking devono essere espressamente autorizzate dal Giudice Tutelare; (ii) «Non possono essere rilasciate carte prepagate collegate all’home banking dell’amministrato. Possono essere rilasciate (ove ciò previsto dal Decreto) le sole carte “prepagate classiche”, non collegate a servizi home banking […]”; (iii) di aver ravvisato, all’esito del campionamento, una anomalia da regolarizzare con una integrazione al provvedimento autorizzativo anche perché il principio di dinamicità viene meno di fronte all’esigenza di assicurare una particolare tutela per l’amministrato. L’intermediario precisa, inoltre, che la carta ricaricabile menzionata nel ricorso non è più un prodotto collocato e che è sostituibile con prodotti alternativi per i quali è necessario sottoscrivere un nuovo contratto. Infine, contesta le spese legali in quanto non dovute in questa sede. Quanto alla eccepita incompetenza territoriale del Collegio di Milano, ritiene che la vicenda debba essere sottoposta al Collegio di Torino perché l’amministratore di sostegno è residente in Piemonte, come risulta dall’elezione di domicilio contenuta nel ricorso.

Parte ricorrente ha replicato per rilevare quanto segue:

 L’eccezione preliminare è infondata in quanto, ai sensi delle Disposizioni ABF, deve aversi riguardo al domicilio del cliente e non a quello del procuratore: l’amministratore non sostituisce nel rapporto contrattuale il cliente dell’intermediario che resta l’intestatario del rapporto;

 La tesi secondo cui il decreto autorizzativo si riferisce solo al precedente intermediario è smentita dalla stessa condotta dell’intermediario convenuto, il quale non si era mai opposto all’operatività del conto secondo detto decreto, comprensivo anche dei poteri connessi a home banking e carta prepagata;

 La concessione dell’home banking e il rilascio della carta prepagata erano le condizioni esplicite ed irrinunciabili poste dal cliente per l’apertura del nuovo conto corrente nel 2016 e l’intermediario aveva acconsentito sulla base di detto decreto;

 Le disposizioni interne alla banca non valgono a superare il perimetro del provvedimento di autorizzazione, già definito; a prevalere, infatti, non deve essere il nome dell'istituto di credito richiamato nel decreto bensì “la portata autorizzativa intesa globalmente e dal carattere omnicomprensivo, in linea con quanto fatto da controparte sinora” e, comunque, l’intermediario non può sostituirsi al giudice tutelare per la valutazione dell’operato dell’amministratore di sostegno;

 L'uso dell’home banking e della carta prepagata è già ricompreso nei poteri conferiti all'amministratore “che può compiere tutti i singoli atti strettamente collegati e

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necessari per il perseguimento e la realizzazione dell'obbiettivo finale autorizzato” e comunque l’home banking è una funzione strettamente connessa alla modalità con cui si opera ordinariamente sul conto corrente;

 La richiesta di un ulteriore decreto autorizzativo impone un onere vessatorio, discriminante e lesivo sia per l’ufficio dell’amministratore di sostegno sia per lo stesso amministrato (che è oggi privato della possibilità di gestire la somma di € 200/mese accordata con il decreto di nomina) e comunque l’intermediario non può imporre limitazioni non previste nel provvedimento giudiziario ovvero fornire interpretazioni a proprio piacimento;

 Non corrisponde al vero quanto affermato circa una verifica a campione condotta nel gennaio 2020 e comunque la precedente carta ricaricabile era scaduta il 31/10/2020 e il mancato recapito di quella nuova è stato giustificato con asseriti disguidi postali, come emerge dallo scambio di corrispondenza con la filiale in cui non è mai stato sollevato il tema dell’inadeguatezza del provvedimento autorizzativo;

 Successivamente al ricorso, l’intermediario non ha più reso visibile dall’home banking la carta ricaricabile ed ha anzi trattenuto le somme accreditate sulla medesima pari a € 510,00, riaccreditata solo dopo ulteriore reclamo scritto, comportamento, questo, scorretto e rilevante anche in punto di condanna alle spese;

 non consentire all’amministrato di disporre della carta ricaricabile implica che lo stesso non può gestire le proprie spese fino ad € 200/mese come previsto dal decreto di nomina;

 il pregiudizio sofferto dal cliente ed esplicatosi nell’esigenza di avvalersi di un legale deve essere oggetto di risarcimento quale voce del più ampio pregiudizio subito per effetto del comportamento dell’intermediario e l’importo quantificato in € 600 è in linea con i parametri di cui al DM 55/14.

Parte ricorrente insisteva quindi per le conclusioni rassegnate richiedendo anche che venga riconosciuto “il diritto all’utilizzo dell’home banking e di una carta ricaricabile, oltre che del bancomat”.

L’intermediario ha a sua volta controreplicato per (i) ribadire l’eccezione di incompetenza per territorio in quanto l’amministratore di sostegno si sostituisce all’amministrato nei rapporti con l’intermediario e pertanto è al domicilio dell’amministratore e non dell’amministrato che occorre avere riguardo; (ii) sottolineare che le verifiche condotte dall’intermediario sui rapporti gestiti dagli amministratori ha imposto l’allineamento della nuova operatività sui rapporti già in essere ed è quindi stata avviata “la cd. “Campagna di sistemazione del pregresso” relativamente alle posizioni già in essere a tale data e rivolta ad individuare eventuali rapporti/servizi non conformi al decreto di nomina, e procedere alla loro regolarizzazione”; (iii) contestare ancora la richiesta delle spese legali perché, in caso di accoglimento del ricorso sarebbe al più previsto il rimborso delle spese di € 20 per la presentazione del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare occorre esaminare l’eccezione di incompetenza per territorio sollevata dall’intermediario sul presupposto che parte ricorrente, beneficiario dell’amministrazione di sostegno, risiede in Lombardia, mentre l’amministratore di sostegno risiede in Piemonte.

L’eccezione non può essere accolta. A tal proposito occorre rammentare che, se è vero che l’amministratore di sostegno rappresenta l’amministrato, più o meno intensamente a

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seconda dei limiti fissati dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, è altresì vero che, da un lato, il soggetto sottoposto all’amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno e può comunque compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (cfr. art. 409 cc); dall’altro, è il soggetto titolare dei diritti discendenti dai rapporti in essere, ivi inclusi quelli stipulati dall’amministratore di sostegno, che li gestisce nel suo interesse. E così, venendo al caso di specie, il rapporto di conto corrente in relazione al quale in questa sede si discute del servizio di home banking e del rilascio di una carta di credito ricaricabile è intestato a parte ricorrente e non all’amministratore di sostegno. Come ha puntualizzato la Corte di Cassazione (cfr., tra le altre, Cass. 6518/2018) la rappresentanza sostanziale conferita all’amministratore di sostegno assume rilievo nel processo in funzione della tutela delle situazioni sostanziali per le quali gli è stato conferito il potere rappresentativo. E la situazione sostanziale è riferibile al soggetto ‘amministrato’, rispetto al quale va, quindi, determinata la competenza per territorio. A chiusura del discorso, va anche rammentato il disposto dell’art. 404 c.c. e le Disposizioni ABF. Quanto alla norma codicistica, la Corte di Cassazione, anche in sede di regolamento di competenza, ha affermato che giudice competente a nominare l’amministratore di sostegno è quello del luogo in cui la persona da sottoporre a protezione ha la residenza o il domicilio a conferma che è il soggetto amministrato il momento di collegamento ai fini della determinazione della competenza per territorio (cfr. Cass. n.

36880/2012). Quanto alle disposizioni che regolano il funzionamento di questo Arbitro, la Sez. III, art. 1, nel suddividere la competenza territoriale dei vari Collegi, precisa che ai fini dell’individuazione del Collegio competente “si considera il domicilio del cliente dichiarato nel ricorso, e non quello del rappresentante eventualmente scelto”.

Venendo al merito, si parta da una precisazione preliminare. Fermo l’obbligo dell’intermediario di eseguire le proprie obbligazioni secondo buona fede, è indubitabile che i poteri e i limiti all’operatività dell’amministratore sono oggetto di periodico esame da parte del giudice tutelare che è l’unico soggetto legittimato ad imporre obblighi o limiti all’amministratore, in merito all’utilizzo delle somme a disposizione del soggetto amministrato (cfr. in proposito Collegio di Roma, decisione n. 21509/2020) e incide, quindi, su un piano diverso rispetto a quello della diligenza che l’intermediario deve adottare nell’esecuzione del rapporto di conto corrente e strumenti collegati, unico piano su cui questo Arbitro è competente a decidere. Ciò premesso, emerge dalla documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti che (a) il provvedimento di nomina (i) prevede che l’amministratore ha il potere esclusivo di gestire con gli “istituti di credito e uffici postali” i rapporti di conto corrente e di deposito intestati all’amministrato e prevede altresì che l’intermediario presso cui era alla data della sua emissione ero in essere detti rapporti era tenuto a consentire all’amministratore “tutte le operazioni volute, previa esibizione del decreto odierno”; (ii) ha carattere ‘dinamico’ in quanto prevede anche che

“le autorizzazioni contenut[e] nell’odierno decreto sono cd. dinamiche: il rappresentate potrà compiere, senza necessità di specifica autorizzazione del giudice tutelare, anche tutti i singoli atti strettamente collegati e necessari per il perseguimento e la realizzazione dell’obbiettivo finale autorizzato”; (iii) contempla il diritto del beneficiario di disporre in autonomia di € 200/mese per le proprie esigenze personali con prelievo bancomat e non con consegna di contanti brevi manu; (b) la carta ricaricabile assolve la funzione di garantire al soggetto amministrato di far fronte alle spese personali, garantendo più agevolmente il rispetto del limite mensile fissato dal giudice tutelare, rispetto ad un bancomat; (c) l’amministratore di sostegno, subito dopo la sua nomina, ha aperto un conto corrente presso l’intermediario poi confluito in quello oggi convenuto e contestualmente attivando una carta ricaricabile che il precedente intermediario non consentiva di avere

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“non tanto per motivazioni di carattere legale, quanto, perché allo stato attuale, la Banca non dispone di strumenti tecnici che, in modo automatico, possano escludere operazioni non conformi alle disposizioni dei giudici tutelari”; (d) nel dicembre 2020 l’intermediario ha segnalato il rinnovo della carta che tuttavia non veniva recapitata per ragioni che l’intermediario stesso identificava con “un probabile disguido postale”; (e) pertanto l’intermediario invitava l’amministratore di sostegno a fissare un appuntamento in filiale in alternativa al “ritorno della carta disguidata”; (f) nel gennaio 2021 l’intermediario rappresenta una carenza di poteri in relazione al servizio di home banking e al rilascio della carta rinnovabile, chiedendo una integrazione del provvedimento per poi rappresentare anche, con riguardo alla carta ricaricabile, che il prodotto non è più collocato, rendendosi necessario il rilascio di un nuovo prodotto previa conclusione del relativo contratto; (g) la mancata disponibilità della carta ricaricabile non consente al beneficiario di poter provvedere alle proprie esigenze personali (parrucchiere, caffè) presso la struttura RSA ove risiede, laddove si tratti di spese non pagabili tramite bonifico.

Ritiene quindi il Collegio, da un lato, che se l’amministratore di sostegno è legittimato alla gestione esclusiva del conto corrente del soggetto beneficiario, per espresso decreto dell’autorità giudiziaria, allora deve ricomprendersi, nell’ambito dei poteri ad esso attribuiti, anche l’autorizzazione a disporre le operazioni sul conto per il tramite di servizi di home banking (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 21509/2020 cit.); dall’altro, che l’operatività sin qui garantita dall’intermediario tramite l’utilizzo di una carta ricaricabile per un importo corrispondente al limite fissato dal Giudice Tutelare deve continuare ad essere consentita se del caso con il rilascio di un diverso prodotto, previa sottoscrizione da parte dell’amministratore di sostegno del nuovo contratto, in virtù della natura dinamica dei poteri attribuiti dal decreto del giudice tutelare all’amministratore di sostegno, che può ritenersi legittimato all’operatività dispositiva on-line (che includere anche la ricarica della carta di cui si discute) senza che occorra una ulteriore specifica autorizzazione.

L’amministratore di sostegno risponderà in ogni caso del proprio operato al Giudice Tutelare, rapporto, questo, rispetto al quale l’intermediario è soggetto estraneo.

Il comportamento dell’intermediario, per come emerge dalla documentazione prodotta, evidenzia non solo ritardo nel rinnovo dello strumento (tenuto conto delle diverse giustificazioni via via addotte sino ad arrivare alla richiesta di un nuovo provvedimento autorizzativo e, comunque, di un nuovo contratto per una carta sostitutiva di quella precedentemente utilizzata e non più commercializzata), ma anche disagi per parte ricorrente che non ha più potuto disporre né dell’home banking né della carta ricaricabile, disagi cui si correla un danno che il Collegio ritiene quantificare in via equitativa in

€300,00, ciò anche in considerazione del fatto che il ricorso è stato presentato dall’amministratore di sostegno che è anche avvocato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che l’intermediario è tenuto a rilasciare alla controparte uno strumento di pagamento adeguato alle sue esigenze da consegnare fisicamente al suo rappresentante, nonché a consentire alla parte ricorrente l’utilizzo dell’home banking. Dispone, inoltre, che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 300,00 a titolo di risarcimento del danno.

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Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20.00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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