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QUADERNI del Consiglio Superiore della Magistratura

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VADEMECUM PER GLI UDITORI

GIUDIZIARI

QUADERNI

Consiglio Superiore della Magistratura del

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QUADERNI DEL

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Anno 2002, Numero 132

Pubblicazione interna per l’Ordine giudiziario curata dal Consiglio Superiore della Magistratura

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PRESENTAZIONE

Costituisce ormai una vera e propria necessità per gli Uditori giu- diziari avere una sorta di rassegna delle norme primarie e secondarie nonché delle delibere del C.S.M. che riguardano il periodo di uditora- to in senso stretto (senza funzioni) e quello immediatamente successi- vo, nel quale sono già state assunte le funzioni presso gli uffici di asse- gnazione; ne è riprova la circostanza che in alcuni Distretti da anni viene fornito in proposito del materiale.

Soddisfare, almeno in parte, molti degli interrogativi che in mate- ria ordinamentale un Uditore giudiziario può porsi al suo ingresso in Magistratura vuol dire innanzitutto fornirgli gli strumenti normativi necessari per consentirgli un minimo di adeguato orientamento in una materia con la quale ha scarsa dimestichezza e di cui deve, inve- ce, comprendere l’assoluta importanza.

L’autogoverno della magistratura presuppone, infatti, una consa- pevolezza dello status ordinamentale del magistrato, che implica com- piti (solo per citarne alcuni) di organizzazione degli uffici, di valuta- zione, disciplina e formazione professionale dei magistrati.

La ricchezza dell’essere magistrato in questo ordinamento, pur lacunoso e frammentato, è che la sua funzione non è solo quella giu- risdizionale, ma anche quella di partecipare all’organizzazione della giurisdizione, cui tutti i magistrati devono e possono dare un contri- buto di efficacia.

Gli Uditori giudiziari possono già apprezzare questo contributo attraverso il lavoro dei magistrati collaboratori ed affidatari e di quan- ti altri presiedono all’organizzazione del loro tirocinio, tra cui il C.S.M., che ha ritenuto con questa iniziativa – curata dal Dott. Bruno Giangiacomo, Magistrato addetto all’Ufficio Studi e Documentazione del C.S.M., che si ringrazia per il lavoro svolto – di arricchire il patri- monio culturale del giovane magistrato, che si appresta all’esercizio così delicato della funzione giurisdizionale.

Roma, febbraio 2003

Prof. Virginio Rognoni Vice Presidente del C.S.M.

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GUIDA ALLA NORMATIVA

Il materiale informativo individuato è stato suddiviso in tre parti:

leggi e regolamenti, circolari e delibere (risoluzioni, risposte a quesiti, etc.) del C.S.M..

Le leggi selezionate vengono presentate non nella loro interezza, ma evidenziando specificamente i settori di interesse per l’Uditore giu- diziario, rimettendo a quest’ultimo ulteriori approfondimenti conosci- tivi di altri settori.

NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI

La legge sull’ordinamento giudiziario è il R.D. 30/1/1941 n. 12;

si tratta del più articolato corpo normativo del settore, che ha subito nel corso di oltre sessanta anni numerosi interventi novellistici, che ne hanno modificato profondamente il contenuto.

Di particolare interesse sono gli artt. 7 bis (Tabelle degli uffici giudicanti) e 7 ter (Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti), trattandosi di norme che discipli- nano rispettivamente l’assegnazione dei magistrati all’interno degli uffici giudiziari giudicanti nelle loro varie articolazioni, dei processi e di qualsiasi altro affare.

Pur essendo norme articolate, non possono esaurire la comples- sità delle materie trattate, che trovano la loro disciplina di dettaglio in circolari del C.S.M. tra le più importanti (che saranno segnalate nel settore ad esse riservato).

L’art. 12 (Obbligo di residenza. Sanzioni) disciplina anche la possibile deroga a detto obbligo (che trova pure ulteriore regolamen- tazione specifica in circolari consiliari).

L’art. 16 disciplina il divieto di assunzione di particolari inca- richi pubblici e privati da parte del magistrato, regolamentato più specificamente dalla circolare in materia di incarichi extragiudiziari (vedi infra).

Gli artt. 18 e 19 disciplinano il tema dell’incompatibilità di sede per vincoli parentali o di affinità con professionisti o tra magi- strati. Queste norme riguardano la disciplina sostanziale delle incom- patibilità, mentre ulteriori aspetti sono stabiliti dal R.D. L.vo 511/46.

Si tratta di norme che si applicano anche alla sede di prima assegna-

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zione degli Uditori e trovano poi un ulteriore disciplina in articolate circolari del C.S.M. (vedi infra).

Gli artt. 69 e ss. riguardano gli uffici del Pubblico Ministero e le loro attribuzioni; di particolare interesse sono l’art. 70, che tra l’altro tratta del rapporto tra Procuratore della Repubblica e Sostituto nel- l’assegnazione dei procedimenti, dei processi e delle udienze nonchè dell’avocazione, tutti temi che verranno più specificamente ripresi da alcune delibere del C.S.M. (vedi infra); ancora, l’art. 72 che prevede la possibilità per il Procuratore della Repubblica di delegare gli Uditori giudiziari ad esercitare le funzioni di Pubblico Ministero nelle udien- ze dibattimentali, di convalida dell’arresto o del fermo o nei procedi- menti civili.

Gli arrt. 97 e ss. e gli artt. 110 e ss. disciplinano rispettivamen- te gli istituti delle supplenze e delle applicazioni, cui ricorrono molto spesso i dirigenti degli uffici giudiziari e lo stesso C.S.M. per far fron- te alle sempre presenti vacanze di organico o a particolari esigenze di servizio degli uffici giudiziari; la disciplina di dettaglio di questi isti- tuti è rinvenibile nella circolare sulle tabelle.

Il R.D.L.vo 31/5/46 n. 511 “Guarentigie della Magistratura”; la legge contiene la normativa sulla procedura disciplinare a carico dei magistrati, ivi comprese le sanzioni (artt. 17 e ss.), e sull’inamovibi- lità con la deroga prevista dall’art. 2 per le c.d. incompatibilità ambientali e funzionali. Vi è poi l’art. 6 che riguarda i Consigli Giudi- ziari (elezione, composizione, durata, etc.): l’organismo che presiede il tirocinio degli Uditori.

La l. 24/3/1958 n. 195 “Norme sulla costituzione e sul funzio- namento del Consiglio superiore della Magistratura” rileva ai pre- senti fini per le norme dei primi due Capi, che disciplinano composi- zione, organizzazione, attribuzioni e funzionamento del C.S.M.; in particolare si segnala l’art. 10 comma 1 n. 1) circa la competenza sul- l’assegnazione delle sedi ai magistrati e, quindi, agli Uditori.

Sempre sulla struttura consiliare si segnala il Regolamento inter- no del C.S.M.; in particolare, rileva l’art. 29 che disciplina gli incon- tri e seminari di studio anche per gli Uditori giudiziari nonché gli artt.

30 e ss. sul funzionamento delle Commissioni e le competenze a que- ste riservate.

L’art. 48 D.P.R. 16/9/1958 n. 916 (disposizioni di attuazione e di coordinamento della l.195/58) stabilisce in capo al C.S.M. la com- petenza ad emanare norme per il tirocinio degli Uditori.

Il Regolamento per il tirocinio degli Uditori giudiziari, delibe- rato dal C.S.M. l’11/6/98, è stato approvato con D.P.R. 17/7/98.

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La L. 4/5/98 n. 133 “Incentivi ai magistrati trasferiti o desti- nati d’ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradi- strettuali” interessa in modo particolare gli Uditori giudiziari, che sono tutti assegnati d’ufficio alla prima sede di destinazione e posso- no, quindi, valutare l’opportunità di accedere ai benefici previsti dalla legge, optando per una delle sedi disagiate individuate entro il 31 gen- naio di ogni anno dal C.S.M., che ha adottato in questa materia anche una circolare e varie altre delibere, alcune delle quali riportate nel set- tore a queste riservato (la l. 133/98 ha introdotto anche le tabelle infra- distrettuali, aggiungendo i commi 3 bis e ss. all’art. 7 bis R.D.12/41 più sopra citato).

La L. 2/4/79 n. 97 (articoli da 1 a 5) regola il conseguimento della nomina a magistrato di tribunale e la relativa procedura; la cir- colare sui pareri ne definisce più in dettaglio le modalità (vedi infra).

CIRCOLARI

La circolare n. 1275 del 22/5/1985, “Disposizioni in tema di pareri dei Consigli giudiziari” costituisce la principale fonte di disci- plina circa le modalità di redazione dei pareri per le progressioni in carriera relativamente a parametri di valutazione, fonti e modalità di conoscenza; per gli Uditori giudiziari la circolare si applica per la nomina a magistrato di tribunale [capo III lett. B) sino al n. 22) e i capi V e VI sulla forma dei pareri ed i rapporti dei dirigenti degli uffici], mentre per la valutazione di idoneità all’esercizio delle funzioni giudi- ziarie la disciplina è contenuta nel lunghissimo art. 14 del D.P.R.

17/7/98.

La circolare del 23/7/98 sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati rileva in particolare per conoscere dove essi sono material- mente reperibili e quali atti vi sono inseriti o si possono introdurre.

La circolare n. 15207 del 16/12/1987 e succ. modifiche in materia di incarichi extragiudiziari disciplina in modo dettagliato il delicato tema, che trova nell’art. 16 R.D. 12/41 la sua fonte normativa primaria.

La circolare n. 24710 del 21/12/2001 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2002-2003 costituisce esplicazione del preciso potere conferito al C.S.M. dagli artt. 7 bis e 7 ter R.D. 12/41 ed ha efficacia biennale (per- tanto, entro ogni biennio precedente a quello di riferimento della cir- colare ne viene emanata una nuova). La circolare comprende disposi-

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zioni specifiche per gli Uditori giudiziari in materia di prima assegna- zione nella sede prescelta (vedi par. 45) ed in ordine alla possibilità di successivi tramutamenti interni (vedi par. 38 e ss); si vedano anche le norme in materia di applicazioni e supplenze, che riguardano pure gli Uditori giudiziari ai sensi del par. 99.1.

La circolare n. 15098 del 30/11/1993 e succ. modifiche, Tra- mutamenti ed assegnazioni di sede per conferimento di funzioni, si applica ai successivi tramutamenti tra uffici giudiziari e contiene anche norme per i tramutamenti speciali per ragioni familiari.

Le circolari n. 8160 del 9/10/1982 e succ. modifiche e n. 6750 del 19/7/1985 sulle incompatibilità rispettivamente per parentela o affinità tra magistrati della stessa sede (ex art. 19 Ord. giud.) e per parentela o affinità con professionisti (ex art. 18 Ord. giud.) sono di interesse perché analizzano aspetti specifici delle incompati- bilità anche non toccati dalla legge (come quello, ad es., del rapporto di coniugio tra magistrati, risalendo gli artt. 18 e 19 R.D. 12/41 ad un’epoca in cui le donne non potevano accedere alla magistratura).

La circolare n. 6019 del 13/7/1984, Obbligo di residenza per i magistrati nella sede del proprio ufficio, disciplina i casi e i modi di deroga a detto obbligo stabilito dall’art. 12 R.D. 12/41.

La circolare del 9/6/99 relativa agli incentivi da applicare per il servizio svolto presso le sedi disagiate alla luce della legge 4 maggio 1998 ed al coordinamento tra la stessa e la precedente normativa primaria e secondaria esistente in materia pone la disci- plina di dettaglio per l’applicazione dei benefici introdotti dalla sud- detta legge e coordina le previgenti norme di settore anche attraverso un apposito paragrafo finale (rubricato “Alcuni chiarimenti finali”).

La circolare n. 160/96 del 10/4/96 e succ. modifiche (tra cui in particolare quella n. 5257 del 6/3/98), Magistrati in gravidanza o maternità; problema dei magistrati in situazione di difficoltà per motivi familiari o di salute: ricadute sull’organizzazione interna degli uffici giudiziari, regola la possibilità dei magistrati di espletare le funzioni giudiziarie con modalità compatibili con motivi familiari e di salute che imporrebbero altrimenti il ricorso a periodi di astensio- ne dal lavoro.

La circolare n. 1457 del 25/1/97, Integrazione alla circolare sui congedi straordinari, oltre ad affrontare il tema dei congedi straordinari, integrando la circolare del 9/11/94 dello stesso C.S.M., tratta nella seconda parte il tema delle modalità di fruizione delle ferie da parte dei magistrati, ribadendo alcune direttive già ema- nate.

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Le circolari n. 510 del 15/1/1994, Rapporti tra segreto investi- gativo e poteri del C.S.M., e n. 1126 del 24/1/1996, Informative concernenti procedimenti penali a carico di magistrati, regolano i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare.

La circolare n. 16783 del 25/9/2002, Criteri per la formazione della graduatoria relativa al conferimento delle funzioni giurisdi- zionali ed alla destinazione degli Uditori giudiziari nominati con D.M. 18/1/2002, è inserita quale ultimo esempio di circolare in mate- ria, che viene rinnovata per ciascuna tornata di Uditori.

DELIBERE

L’indicazione di delibere del C.S.M. di interesse per gli Uditori giu- diziari avviene attraverso una suddivisione per materia che è possibi- le rinvenire sul sito consiliare, raggruppata per materia in ordine alfa- betico.

Applicazioni e supplenze

Designazione di Uditori giudiziari con funzioni di P.M. in udienze dibattimentali concernenti reati di cui all’art. 51, 3°

comma bis c.p.p. (risposta a quesiti del 16/11/2000).

È esclusa la possibilità di applicazione dell’Uditore giudiziario con funzioni per la celebrazione di processi di competenza della DDA.

Capi degli uffici giudiziari

Quesito circa l’esatta interpretazione dell’art.53 c.p.p. e del- l’art. 70 ord. giud. (risposta a quesito del 25/3/1993).

Rapporti tra Procuratore della Repubblica e i suoi sostituti (risposta a quesito del 3/6/1992).

Le due delibere si inseriscono all’interno di una serie di decisioni adottate dal C.S.M. nel settore dei rapporti tra Dirigenti degli uffici delle Procure della Repubblica e Sostituti a seguito della modifica del- l’art. 70 R.D.12/41 per l’adeguamento di norme ordinamentali conse- guenti all’introduzione del codice di procedura penale dell’88.

Le delibere ripercorrono i contenuti della modifica normativa e ne pongono un’interpretazione alla luce di alcune norme del codice di procedura penale.

Le conclusioni riguardano specificamente la possibilità di revoca

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di un provvedimento di designazione per la trattazione di un affare da parte del Procuratore della Repubblica (che l’aveva assegnato ad un Sostituto), con la condizione che la revoca sia congruamente motiva- ta con riferimento a verificabili esigenze oggettive (come meglio det- tagliate nel deliberato); in mancanza il Sostituto dissenziente può invocare l’intervento del C.S.M. a tutela della sua indipendenza e della buona amministrazione della giustizia.

Carriera dei magistrati

Criteri per la redazione dei pareri per le progressioni in car- riera dei magistrati (risposta a quesito del 20/11/1996).

Interpretando la circolare n. 1275/85, la delibera afferma che il Consiglio gudiziario, in sede di formulazione di parere per la progres- sione in carriera del magistrato, ha il potere istruttorio di disporre d’ufficio l’acquisizione di un campione dei provvedimenti giudiziari dell’interessato a condizione che siano preventivamente fissati criteri obiettivi per l’individuazione del campione, specificando le modalità di rilevazione e di scelta dei documenti; in tal senso molti Consigli giu- diziari prevedono tali criteri e modalità inseriti nell’ambito di una più ampia autoregolamentazione dei propri poteri.

Formulazione dei pareri per le progressioni in carriera dei magistrati (risposta a quesito del 15/2/2001).

La delibera regola il potere di valutazione, al momento della for- mulazione di un parere per la progressione in carriera del magistrato, delle sentenze di assoluzione e proscioglimento in sede disciplinare.

Ferie e congedi

Modalità di fruizione delle ferie da parte dei magistrati con riferimento alla circolare C.S.M. 25 gennaio 1997 n. 1457 (rispo- sta a quesito del 21/7/99).

Modalità di fruizione del periodo di congedo ordinario (rispo- sta a quesito del 20/12/2001).

Modalità di applicazione della normativa sui congedi paren- tali ex l. 8/3/2000 n. 53 e incidenza sul lavoro d’ufficio (risposta a quesito dell’8/11/2000).

Questioni interpretative della normativa in materia di conge- do parentale e congedo ordinario (risposta a quesito del 17/7/2002).

Le prime due delibere attengono alle modalità di fruizione del

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congedo ordinario ed ai poteri dei dirigenti degli uffici di regolare la fruizione stessa; la terza regola la facoltà di avvalersi dei congedi parentali contemperandola con le esigenze dell’ufficio; l’ultima riguar- da i rapporti in termini di priorità tra modalità di fruizione dei con- gedi parentali e dei congedi ordinari.

Incarichi extragiudiziari

Posizione dei magistrati ammessi ai corsi di “dottorato di ricerca” (delibera del 17/12/1998).

La delibera sancisce la possibilità del magistrato ammesso al dot- torato di ricerca di avanzare domanda di congedo straordinario ai sensi della l. 476/84 o in alternativa di comunicare al C.S.M. l’ammis- sione al dottorato attraverso una dettagliata relazione circa il tipo d’impegno che comporta l’assunzione di tale incarico al fine di solle- citare il dirigente dell’ufficio all’esercizio degli opportuni poteri di vigi- lanza sul magistrato in ordine all’adempimento dei doveri d’ufficio.

Incentivi

Individuazione delle sedi disagiate ai sensi della L. 4/5/1998 n.

133 (delibera del 23/7/1998).

Chiarimenti circa l’ambito di applicazione della L. 133/98 (delibera dell’8/7/99).

Quesito in ordine all’individuazione dei destinatari dei bene- fici di cui alla L. 4/5/1998 n. 133 (risposta a quesito del 18/4/2001).

La prima delibera è esemplificativa del modo (secondo i parame- tri di legge) con cui il C.S.M. individua ogni anno (entro il 31 gennaio) le sedi disagiate ai fini dell’applicazione dei benefici; le altre due deli- bere interpretano alcuni specifici problemi di applicazione della legge.

Magistrato

Tutela dei magistrati nei confronti di attacchi denigratori (risoluzione del 9/7/98).

La delibera esorta i magistrati ad osservare, anche nelle condizio- ni più difficili, quella misura di riserbo e compostezza che è parte inte- grante della deontologia giudiziaria e nel contempo ribadisce che è dovere del C.S.M. difendere il prestigio e la credibilità di magistrati colpiti dall’accusa di perseguire fini diversi da quelli istituzionali, senza pregiudicare il diritto di critica nei confronti dei provvedimenti

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giudiziari, che non potrà mai comprendere il ricorso ad espressioni oltraggiose verso il singolo magistrato o di vilipendio dell’intero ordi- ne giudiziario.

Il C.S.M. potrà adottare risoluzioni a tutela della dignità persona- le e professionale dei magistrati colpiti a causa dello svolgimento delle loro funzioni.

Massoneria (associazione riservata)

Iscrizione e/o appartenenza dei magistrati alla massoneria e/o ad associazioni riservate (risoluzione del 22/3/90).

La delibera sancisce che tra i comportamenti del magistrato valuta- bili, ai fini dell’esercizio dell’attività amministrativa del C.S.M., vi è anche l’assunzione di vincoli di partecipazione ad associazioni che si sovrap- pongano al dovere di fedeltà alla Costituzione, di imparziale ed indipen- dente esercizio della giurisdizione, o compromettano la fiducia dei citta- dini verso la funzione giudiziaria facendone venir meno la credibilità.

Organizzazione degli uffici giudiziari

Obbligo delle donne magistrato che si trovano in astensione obbligatoria per maternità di procedere alla redazione delle sen- tenze (delibera dell’11/11/1998).

La risoluzione afferma il principio che il Presidente di un collegio, nell’esercizio del potere di designazione del componente estensore, deve tener conto, oltre che degli ordinari criteri di assegnazione degli affari, anche della specifica condizione soggettiva del magistrato donna che, in stato di gravidanza, sia prossima all’ingresso nel perio- do di astensione obbligatoria, evitando di assegnarle la redazione della sentenza pure attraverso il mutamento dell’originaria designazione, allorché proprio in quel periodo vadano a scadere i termini per il deposito della motivazione. Il principio così affermato è di ordine pub- blico e, nel caso sia disatteso, consente di adire gli organi gerarchici superiori o lo stesso C.S.M..

Con successiva delibera del 23/10/2002 il C.S.M. ha approfondi- to ancora la tematica, riaffermando i principi di cui alla delibera dell’11/11/98 con particolare riferimento all’organizzazione del lavoro del giudice monocratico, e affrontando, a titolo esemplificativo, le pro- blematiche ad esso connesse rispetto alle funzioni di giudice per le indagini preliminari, giudice per il dibattimento, giudice del lavoro e giudice civile.

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Pari opportunità

Si rappresenta che è costituito un Comitato per le pari opportu- nità in Magistratura, che viene rinnovato all’inizio di ogni consiliatu- ra del C.S.M..

Nell’anno appena decorso è stato pubblicato per i Quaderni del C.S.M. il volume n. 126 “Le pari opportunità in magistratura”, che raccoglie alcuni scritti sulle problematiche trattate e sviluppate in dieci anni di attività del Comitato. Nel volume in appendice sono raccolte le leggi di maggiore rilevanza in materia di pari opportu- nità.

Riguardo alle circolari e delibere del C.S.M., alcune sono state già segnalate: la circolare n. 160/96 e succ. mod. in tema di magistrati in gravidanza o maternità; la delibera 8/11/2000 sulle modalità di appli- cazione della normativa sui congedi parentali ex L. 8/3/2000 n. 53 e incidenza sul lavoro d’ufficio (vedi sub ferie e congedi).

Si segnala altresì la delibera “Modalità di assegnazione dei fascicoli ordinari presso l’ufficio GIP durante l’assenza obbli- gatoria per maternità di un magistrato con tali funzioni”

(risposta a quesito del 28/4/1999), che, ribadendo i principi affermati con la precedente delibera dell’11/11/98, sancisce che l’assenza dal lavoro per gravidanza del magistrato non può nean- che in via indiretta spiegare un effetto penalizzante nei di lui con- fronti; pertanto, durante quel periodo non possono essere applica- ti gli ordinari criteri tabellari di assegnazione degli affari, salvo poi, operare, al momento del rientro in servizio del magistrato, un graduale affidamento a questi di un maggior numero di affari, pari a quello sottrattogli per ragioni d’urgenza (ad es. per i processi con imputati detenuti), così da realizzare un riequilibrio del carico di lavoro.

Stampa

Dichiarazioni dei magistrati alla stampa (risoluzioni del 18 aprile 1990, 19 maggio 1993 e 1° dicembre 1994).

Le delibere investono in generale il tema dei rapporti tra magi- stratura e stampa e dettano alcune regole per l’eventuale diffusione di notizie attinenti a procedimenti in corso; nell’ultima si richiamano altresì i principi affermati in questa materia dal Codice etico dei magi- strati.

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Uditori giudiziari

Obblighi del magistrato collaboratore per gli uditori giudizia- ri in tirocinio che venga a conoscenza di una denuncia o esposto proposto nei confronti di uno degli uditori a lui affidati (risposta a quesito del 10/1/1996).

La delibera sancisce l’obbligo per il magistrato collaboratore, nel- l’esercizio delle sue funzioni di Procuratore della Repubblica, di infor- mare il C.S.M. di essere venuto a conoscenza di una denuncia o di un esposto riguardante un Uditore giudiziario a lui affidato per il tiroci- nio nonché la facoltà di astenersi (con richiesta al Consiglio giudizia- rio) dal redigere il parere.

Applicabilità agli Uditori delle disposizioni in tema di pubbli- cità delle situazioni patrimoniali (delibera dell’11/6/1998).

La risoluzione afferma l’applicabilità agli Uditori, in quanto magi- strati, delle disposizioni in tema di pubblicità delle situazioni patri- moniali.

Rispetto delle direttive del C.S.M. in tema di assegnazione tabellare degli uditori giudiziari (delibera del 6/12/2000).

La delibera invita i dirigenti degli uffici a dar corso alle proposte di variazione tabellare concernenti gli Uditori, subito dopo la comuni- cazione della loro assegnazione ai sensi del par.45 della circolare sulla formazione delle tabelle per il biennio 2000-2001, che è rimasto inva- riato nella omologa circolare per il biennio 2002-2003.

Infine, va segnalato il Codice etico dei magistrati, adottato dal- l’A.N.M. in ossequio all’art. 58 bis u.c. D.lgs. 3/2/93 n. 29, introdotto nell’originario testo normativo sul pubblico impiego, D.Lgs. 23/12/93.

La delibera del 12/7/94 del C.S.M., oltre a porre alcuni aspetti problematici relativi all’adozione per i magistrati di un Codice etico, ne individua la portata ed efficacia.

L’UFFICIO STUDI DEL C.S.M.

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NORME DI LEGGI E REGOLAMENTI

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R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (1).

Ordinamento giudiziario (2).

TITOLO I Disposizioni generali

CAPO I

Delle autorità alle quali è affidata l’amministrazione della giustizia

(Omissis) 7-bis. Tabelle degli uffici giudicanti.

1. La ripartizione degli uffici giudiziari di cui all’articolo 1 in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l’assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni a norma dell’articolo 47- bis, secondo comma, l’attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferi- mento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle delibera- zioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Decor- so il biennio, l’efficacia del decreto è prorogata fino a che non soprav- venga un altro decreto (3).

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formu- late dal Ministro di grazia e giustizia ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del biennio per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. I provve- dimenti in via di urgenza, concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici sulla assegnazione dei magistrati, sono immediatamente

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 1941, n. 28.

(2) La denominazione “tribunale” nel presente provvedimento è stata sostituita da quella “tribunale ordinario”, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. Vedi, anche, l’art. 6, D.M. 7 luglio 1999.

(3) Comma così sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

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esecutivi, salva la deliberazione del Consiglio superiore della magi- stratura per la relativa variazione tabellare.

2-bis. Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato dei prov- vedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché di giu- dice dell’udienza preliminare solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni funzioni di giudice del dibattimento. Le funzioni di giudice dell’udienza preliminare sono equiparate a quelle di giudi- ce del dibattimento (4).

2-ter. Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari nonché il giudice dell’udienza preliminare non possono esercitare tali funzioni per più di sei anni consecutivi.

Qualora alla scadenza del termine essi abbiano in corso il compimen- to di un atto del quale sono stati richiesti, l’esercizio delle funzioni è prorogato, limitatamente al relativo procedimento, sino al compimen- to dell’attività medesima (5).

2-quater. Il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni (5).

2-quinquies. Le disposizioni dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater pos- sono essere derogate per imprescindibili e prevalenti esigenze di ser- vizio. Si applicano, anche in questo caso, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (5).

3. Per quanto riguarda la corte suprema di cassazione il Consiglio superiore della magistratura delibera sulla proposta del primo presi- dente della stessa corte (6).

3-bis. Al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari sono istituite le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad ecce- zione dei capi degli uffici (7).

3-ter. Il Consiglio superiore della magistratura individua gli uffici giudiziari che rientrano nella medesima tabella infradistrettuale e ne dà immediata comunicazione al Ministro di grazia e giustizia per la emanazione del relativo decreto (7).

3-quater. L’individuazione delle sedi da ricomprendere nella mede- sima tabella infradistrettuale è operata sulla base dei seguenti criteri:

(4) Comma aggiunto dall’art. 57, L. 16 dicembre 1999, n. 479 e, successivamente, così modificato dall’art. 24, L. 1° marzo 2001, n. 63.

(5) Comma aggiunto dall’art. 57, L. 16 dicembre 1999, n. 479.

(6) Articolo aggiunto dall’art. 3, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(7) Comma aggiunto dall’art. 6, L. 4 maggio 1998, n. 133.

(18)

a) l’organico complessivo degli uffici ricompresi non deve essere inferiore alle quindici unità per gli uffici giudicanti;

b) le tabelle infradistrettuali dovranno essere formate privilegian- do l’accorpamento tra loro degli uffici con organico fino ad otto unità se giudicanti e fino a quattro unità se requirenti;

c) nelle esigenze di funzionalità degli uffici si deve tener conto delle cause di incompatibilità funzionali dei magistrati;

d) si deve tener conto delle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dei collegamenti viari, in modo da determinare il minor onere per l’erario (7).

3-quinquies. Il magistrato può essere assegnato anche a più uffi- ci aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di ser- vizio principale, ad ogni effetto giuridico ed economico, è l’ufficio del cui organico il magistrato fa parte. La supplenza infradistrettua- le non opera per le assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni (7).

3-sexies. Per la formazione ed approvazione delle tabelle di cui al comma 3-bis, si osservano le procedure previste dal comma 2 (7).

7-ter. Criteri per l’assegnazione degli affari e la sostituzione dei giu- dici impediti (8).

1. L’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli colle- gi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell’ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio supe- riore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura (9). Nel determinare i criteri per l’assegnazione degli affari penali al giudice per le indagini preliminari, il Consiglio superiore della magistratura stabilisce la concentrazione, ove possibile, in capo allo stesso giudice dei provvedimenti relativi al medesimo procedimento e la designazione di un giudice diverso per lo svolgimento delle funzioni di giudice dell’udienza preliminare (10).

Qualora il dirigente dell’ufficio o il presidente della sezione revochino la precedente assegnazione ad una sezione o ad un collegio o ad un giu-

(8) L’art. 1, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 115), ha così sostituito la rubrica e il primo periodo del comma 1.

(9) L’art. 1, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 115), ha così sostituito la rubrica e il primo periodo del comma 1.

(10) Comma così modificato dall’art. 6, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

(19)

dice, copia del relativo provvedimento motivato viene comunicata al presidente della sezione e al magistrato interessato.

2. Il Consiglio superiore della magistratura stabilisce altresì i cri- teri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito (11).

3. Il Consiglio superiore della magistratura determina i criteri generali per l’organizzazione degli uffici del pubblico ministero e per l’eventuale ripartizione di essi in gruppi di lavoro (12).

(Omissis) 12. Obbligo della residenza. Sanzioni.

Il magistrato ha l’obbligo di risiedere stabilmente nel comune ove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale esercita le sue fun- zioni e non può assentarsene senza autorizzazione dei superiori gerarchici.

Il magistrato che trasgredisce alle disposizioni del presente arti- colo è soggetto a provvedimenti disciplinari, e può comunque essere privato dello stipendio, con decreto ministeriale, per un tempo corri- spondente all’assenza abusiva (13).

(Omissis)

CAPO II

Delle incompatibilità 16. Incompatibilità di funzioni.

I magistrati privati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale (14) o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell’articolo 61 dello sta- tuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie

(11) Aggiunto dall’art. 4, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(12) Comma aggiunto dall’art. 6, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(13) Vedi, ora, art. 63, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(14) Ora, deputato.

(20)

né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l’autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura (15).

In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di pre- sidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l’Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pub- blici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di com- petenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (16).

(Omissis)

18. Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti.

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tri- bunali ordinari, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di pro- curatore, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro paren- ti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore (17).

19. Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità fra magi- strati della stessa sede.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stes- so tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Questa disposizione non si applica quando, a giudizio del Mini- stro di grazia e giustizia (18), per il numero dei componenti il collegio o l’ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

Tuttavia non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali ordinari i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.

(Omissis)

(15) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l’originario comma secondo per effetto dell’art. 14, L. 2 aprile 1979, n. 97.

(16) Gli attuali commi secondo e terzo così sostituiscono l’originario comma secondo per effetto dell’art. 14, L. 2 aprile 1979, n. 97.

(17) Articolo così modificato dall’art. 7, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(18) Vedi, ora, l’art. 65, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(21)

TITOLO III Del pubblico ministero

CAPO I

Della costituzione del pubblico ministero 69. Funzioni del pubblico ministero.

Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce (19).

70. Costituzione del pubblico ministero.

1. Le funzioni del pubblico ministero sono esercitate dal procura- tore generale presso la corte di cassazione, dai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, dai procuratori della Repubblica presso i tribunali per i minorenni e dai procuratori della Repubblica presso i tribunali ordinari. Negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari possono essere istituiti posti di procuratore aggiunto in numero non superiore a quello risultante dalla proporzione di un procuratore aggiunto per ogni dieci sostituti addetti all’ufficio. Negli uffici delle procure della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto può essere comunque istituito un posto di procuratore aggiunto per specifiche ragioni riguardanti lo svolgimento dei compiti della direzione distrettuale antimafia (20).

2. Presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall’avvocato generale, a norma dell’art. 59.

3. I titolari degli uffici del pubblico ministero dirigono l’ufficio cui sono preposti, ne organizzano l’attività ed esercitano personalmente le funzioni attribuite al pubblico ministero dal codice di procedura penale e dalle altre leggi, quando non designino altri magistrati addetti all’uffi- cio. Possono essere designati più magistrati in considerazione del nume- ro degli imputati o della complessità delle indagini o del dibattimento.

4. Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni del pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il tito- lare dell’ufficio trasmette al Consiglio superiore della magistratura

(19) Articolo così sostituito dall’art. 39, R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511.

(20) Comma prima sostituito dall’art. 20, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 e poi così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138 (Gazz. Uff. 19 maggio 1999, n. 115).

(22)

copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato.

5. Ogni magistrato addetto ad una procura della Repubblica, che, fuori dell’esercizio delle sue funzioni, viene comunque a conoscenza di fatti che possano determinare l’inizio dell’azione penale o di inda- gini preliminari, può segnalarli per iscritto al titolare dell’ufficio. Que- sti, quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archivia- zione e non intende procedere personalmente, provvede a designare per la trattazione uno o più magistrati dell’ufficio.

6. Quando il procuratore nazionale antimafia o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l’avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procu- ratori della Repubblica interessati (21).

6-bis. Entro dieci giorni dalla ricezione del provvedimento di avo- cazione, il procuratore della Repubblica interessato può proporre reclamo al procuratore generale presso la Corte di cassazione. Questi, se accoglie il reclamo, revoca il decreto di avocazione, disponendo la restituzione degli atti (22).

(Omissis)

72. Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Nei procedimenti sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega nominativa del procuratore della Repubblica presso il tri- bunale ordinario:

a) nell’udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice pro- curatori onorari addetti all’ufficio, da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini preliminari o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuo- la biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’arti- colo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

b) nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, da uditori giu- diziari che abbiano compiuto un periodo di tirocinio di almeno sei

(21) Articolo così sostituito dall’art. 20, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. Il comma 6 è stato, inoltre, così sostituito dall’art. 10, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

(22) Comma aggiunto dall’art. 10, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

(23)

mesi, nonché, limitatamente alla convalida dell’arresto nel giudizio direttissimo, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio in servizio da almeno sei mesi;

c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura pena- le, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio;

d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all’articolo 127 del codice di procedura penale, salvo quanto previsto dalla lettera b), nei procedimenti di esecuzione ai fini dell’intervento di cui all’arti- colo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell’arti- colo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio;

e) nei procedimenti civili, da uditori giudiziari, da vice procurato- ri onorari addetti all’ufficio o dai laureati in giurisprudenza di cui alla lettera a).

La delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento. Nella materia penale, essa è revocabile nei soli casi in cui il codice di procedura penale prevede la sostituzione del pubblico ministero.

Nella materia penale, è seguito altresì il criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in relazione a procedimenti relativi a reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudi- zio secondo quanto previsto dall’art. 550 del codice di procedura pena- le (23).

(Omissis)

TITOLO IV

Dell’anno giudiziario, delle assemblee generali, delle supplenze e delle applicazioni

(Omissis)

(23) Il presente articolo già sostituito, da ultimo, dall’art. 23, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 è stato successivamente così modificato dall’art. 58, L. 16 dicembre 1999, n.

479. Vedi, inoltre, quanto disposto dall’art. 247 dello stesso decreto, come modificato dall’art. 3, D.L. 24 maggio 1999, n. 145, nel testo integrato dalla relativa legge di con- versione.

(24)

CAPO III

Delle supplenze e delle applicazioni (24) Sezione I - Delle supplenze

97. Supplenze di magistrati negli organi giudiziari collegiali.

Negli organi giudiziari collegiali costituiti in sezioni i magistrati che compongono ciascuna sezione sono sostituiti, in caso di mancan- za o di impedimento, con magistrati di altre sezioni.

Il provvedimento è emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tri- bunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni per i magistrati addetti ai rispettivi uffici (25).

Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magi- strati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche (25).

È vietato l’intervento in ciascuna sezione di più di un supplente estraneo al collegio.

I provvedimenti di supplenza ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3- bis, sono adottati dal presidente della corte di appello o dal procura- tore generale presso la medesima corte a seconda che si tratti di uffi- ci giudicanti o requirenti (26).

98. Destinazione alle sezioni di magistrati aventi particolari funzioni.

I magistrati addetti agli organi giudiziari indicati nel terzo comma dell’articolo precedente, e quelli incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e alle sezioni delle controversie individuali in materia corporativa (27), nonché i giudici di sorveglianza possono anche far parte di qualunque sezione della corte o del tribunale ordinario (28).

(Omissis)

106. Supplenza di giudici istruttori e di giudici di sorveglianza.

In caso di mancanza o di impedimento di un giudice istruttore o di un giudice di sorveglianza, il presidente, con suo decreto, destina altro giudice del tribunale ordinario a farne le veci.

(24) Vedi, anche, art. 42, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(25) Comma così sostituito dall’art. 25, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(26) Comma aggiunto dall’art. 6, L. 4 maggio 1998, n. 133.

(27) Ora, in materia di lavoro.

(28) Così modificato dall’art. 26, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(25)

(Omissis)

109. Supplenza di magistrati del pubblico ministero (29).

In caso di mancanza o di impedimento:

del procuratore generale della Repubblica, regge l’ufficio l’avvoca- to generale o il sostituto anziano;

del procuratore della Repubblica, regge l’ufficio il procuratore aggiunto o il sostituto anziano;

di tutti o alcuni dei magistrati degli uffici del pubblico ministero del distretto, il procuratore generale presso la corte di appello può disporre che le relative funzioni siano esercitate temporaneamente da altri magistrati di altri uffici del pubblico ministero del distretto (30).

Sezione II - Delle applicazioni (31) 110. Applicazione dei magistrati.

1. Possono essere applicati ai tribunali ordinari, ai tribunali per i minorenni e di sorveglianza, alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magi- strati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto; per gli stessi motivi possono essere applicati a tutti gli uffici del pubblico ministero di cui all’art. 70, comma 1, sostituti procurato- ri in servizio presso uffici di procura del medesimo o di altro distret- to. I magistrati di tribunale possono essere applicati per svolgere fun- zioni, anche direttive, di magistrato di corte d’appello (32).

(29) Vedi, anche, art. 1, secondo comma, D.P.R. 30 agosto 1951, n. 757.

(30) Alinea così sostituito dall’art. 27, D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449.

(31) L’art. 2, D.Lgs.Lgt. 3 maggio 1945, n. 232, così dispone:

“Art. 2. Qualora sorga la improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati mancanti, assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la com- posizione di un collegio, i capi delle Corti, secondo le rispettive attribuzioni, possono, in deroga alle vigenti norme in materia, provvedere alla supplenza anche con magi- strati del grado inferiore, appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto.

Il Ministro per la grazia e giustizia può inoltre destinare pretori a posti di giudice o sostituto procuratore del Regno e viceversa”.

Tale norma che, ai sensi del successivo art. 4, doveva avere efficacia fino a sei mesi dopo la conclusione della pace è stata prorogata fino a nuova disposizione dall’art. 1, L. 5 marzo 1951, n. 190. Vedi, anche, art. 63, secondo comma, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(32) Comma così modificato dall’art. 26, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(26)

2. La scelta dei magistrati da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati in via generale dal Consiglio supe- riore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura. L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudi- canti del medesimo distretto e dal procuratore generale presso la corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del pubblico mini- stero. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magi- stratura e al Ministero di grazia e giustizia a norma dell’articolo 42 del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

3. Per i magistrati in servizio presso organi giudicanti o uffici del pubblico ministero di altro distretto l’applicazione è disposta dal Con- siglio superiore della magistratura, nel rispetto dei criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale ai sensi del comma 2, su richie- sta motivata del Ministero di grazia e giustizia ovvero del presidente o, rispettivamente, del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto ha sede l’organo o l’ufficio al quale si riferisce l’appli- cazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato. L’applicazione è disposta con preferenza per il distretto più vicino; deve essere sentito il presidente o il procuratore generale della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare, scelto dal Consiglio superiore della magistratura, esercita le funzioni (33).

3-bis. Quando l’applicazione prevista dal comma 3 deve essere disposta per uffici dei distretti di corte di appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno, Reggio di Calabria, il Consiglio superiore della magistratura provvede d’ur- genza nel termine di quindici giorni dalla richiesta; per ogni altro uffi- cio provvede entro trenta giorni.

4. Il parere del consiglio giudiziario di cui ai commi 2 e 3 è espres- so, sentito previamente l’interessato, nel termine perentorio di quindi- ci giorni dalla richiesta.

5. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso una ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente. In casi di eccezionale rile-

(33) Vedi, anche, l’art. 23, D.L. 24 novembre 2000, n. 341.

(27)

vanza da valutarsi da parte del Consiglio superiore della magistratura, la applicazione può essere disposta, limitatamente ai soli procedi- menti di cui all’ultima parte del comma 7, per un ulteriore periodo massimo di un anno. Alla scadenza del periodo di applicazione al di fuori del distretto di appartenenza, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di pro- cedura penale, è prorogato nell’esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti (34).

6. Non può far parte di un collegio giudicante più di un magistra- to applicato.

7. Se le esigenze indicate nel comma 1 sono determinate dalla pendenza di uno o più procedimenti penali la cui trattazione si preve- de di durata particolarmente lunga, il magistrato applicato presso organi giudicanti non può svolgere attività in tali procedimenti, salvo che si tratti di procedimenti per uno dei reati previsti dall’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale (35).

110-bis. Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari.

1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nel- l’articolo 51 comma 3-bis del codice di procedura penale, il procura- tore nazionale antimafia può, quando si tratta di procedimenti di par- ticolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e compe- tenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distret- tuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tri- bunali. L’applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L’appli- cazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati.

(34) Comma così modificato prima dall’art. 23, D.L. 24 novembre 2000, n. 341 e poi dall’art. 1, L. 14 maggio 2002, n. 94.

(35) Articolo prima sostituito dall’art. 1, L. 21 febbraio 1989, n. 58 (Gazz. Uff. 25 febbraio 1989, n. 47), poi dall’art. 1, L. 16 ottobre 1991, n. 321, dall’art. 21, D.L. 8 giu- gno 1992, n. 306 e poi così modificato ai commi 3-bis e 7 con l’art. 2, D.Lgs. 23 ottobre 1992, n. 416 (Gazz. Uff. 24 ottobre 1992, n. 251).

(28)

Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procu- ratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia.

2. L’applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell’ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.

3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è tra- smesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l’approvazione, nonché al Ministro di grazia e giustizia.

4. Il capo dell’ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione (36).

(36) Articolo aggiunto dall’art. 11, D.L. 20 novembre 1991, n. 367.

(29)
(30)

R.D.Lgs. 31 maggio 1946, n. 511 (1).

Guarentigie della magistratura.

TITOLO I

Delle guarentigie della magistratura CAPO I

Della inamovibilità (Omissis) 2. Inamovibilità della sede.

I magistrati di grado non inferiore a giudice, sostituto procurato- re della Repubblica (2) o pretore, non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, se non col loro consenso.

Essi tuttavia possono, anche senza il loro consenso, essere tra- sferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, quando si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 16, 18 e 19 dell’Ordina- mento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, nume- ro 12, o quando, per qualsiasi causa anche indipendente da loro colpa, non possono, nella sede che occupano, amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell’ordine giudiziario. Il parere del Consiglio superiore è vincolante quando si tratta di magi- strati giudicanti (3).

In caso di soppressione di un ufficio giudiziario, i magistrati che ne fanno parte, se non possono essere assegnati ad altro ufficio giudi- ziario nella stessa sede, sono destinati a posti vacanti del loro grado ad altra sede (4).

Qualora venga ridotto l’organico di un ufficio giudiziario, i magi- strati meno anziani che risultino in soprannumero, se non possono essere assegnati ad altro ufficio della stessa sede, sono destinati ai posti vacanti del loro grado in altra sede.

Nei casi previsti dai due precedenti commi si tiene conto, in quan- to possibile, delle aspirazioni dei magistrati da trasferire.

(Omissis)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 giugno 1946, n. 136.

(2) Denominazione così modificata dall’art. 1, D.Lgs.C.P.S. 2 agosto 1946, n. 72.

(3) Vedi art. 55, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(4) In deroga al presente comma vedi l’art. 37, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(31)

CAPO II

Dei Consigli giudiziari e del Consiglio superiore della magistratura Sezione I - Dei Consigli giudiziari

6. Costituzione dei Consigli giudiziari.

Presso ogni Corte di appello è costituito un Consiglio giudiziario presieduto dal primo presidente della Corte d’appello e composto dal procuratore generale della Repubblica nonché da otto membri di cui tre con funzioni di supplenti, eletti ogni due anni da tutti i magistrati degli uffici giudiziari del distretto con voto personale e segreto nelle seguenti proporzioni: un magistrato effettivo ed uno supplente tra i magistrati di Cassazione; due effettivi ed uno supplente tra i magi- strati di Corte d’appello; due effettivi ed uno supplente tra i magistra- ti di Tribunale. Nei distretti nei quali non è possibile eleggere i magi- strati di Cassazione, i posti sono attribuiti a magistrati di Corte di appello.

In caso di mancanza o di impedimento, il primo presidente ed il procuratore generale sono sostituiti dal magistrato che ne esercita la funzione.

I magistrati che, per il numero di suffragi raccolti, seguono quelli risultati eletti, vengono, nell’ordine ed in numero non superiore a tre per gli effettivi ed a due per i supplenti chiamati a sostituire quelli che cessano dalla carica nel corso del biennio.

Alla scadenza del biennio cessano dalla carica anche i membri che hanno sostituito altri durante il biennio medesimo. Il Consiglio giudi- ziario costituito presso la Corte di appello è competente anche per i magistrati appartenenti alla circoscrizione della sezione distaccata.

Le funzioni di segretario presso il Consiglio giudiziario sono eser- citate dal magistrato, componente, effettivo, meno anziano per servi- zio (5).

(Omissis)

(5) Articolo così sostituito dall’art. 1, L. 12 ottobre 1966, n. 825. La stessa legge, al successivo art. 2, così dispone:

“Art. 2. Nel termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge il Gover- no della Repubblica provvede alle necessarie modifiche del regolamento approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264.

Nella prima domenica di aprile successiva alla pubblicazione delle modifiche del regolamento i Consigli giudiziari sono rinnovati secondo le norme della presente legge”.

(32)

TITOLO II

Della disciplina della magistratura (Omissis)

Sezione II - Della disciplina dei magistrati 17. Disposizione generale.

I magistrati non possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari se non nei casi e nelle forme previsti dal presente decreto.

18. Responsabilità disciplinare dei magistrati.

Il magistrato che manchi ai suoi doveri, o tenga in ufficio o fuori una condotta tale, che lo renda immeritevole della fiducia e della con- siderazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio dell’or- dine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari secondo le disposi- zioni degli articoli seguenti.

19. Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono:

1) l’ammonimento;

2) la censura;

3) la perdita dell’anzianità;

4) la rimozione;

5) la destituzione.

Le sanzioni disciplinari, ad eccezione dell’ammonimento, devono essere precedute dal procedimento disciplinare stabilito, dal presente decreto, salvo quanto è disposto dall’art. 38 relativamente agli uditori.

Il magistrato, al quale è attribuito un fatto che può importare una delle sanzioni previste nei nn. 4 e 5 del presente articolo, non ha dirit- to di sottrarsi al procedimento disciplinare e ai conseguenti provvedi- menti per effetto delle sue dimissioni, che il Ministro per la grazia e giustizia (6) ha facoltà di respingere.

20. Ammonimento (7).

L’ammonimento consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del magistrato all’osservanza dei suoi doveri.

(6) Ora Consiglio superiore della magistratura, ai sensi dell’art. 10, L. 24 marzo 1958, n. 195.

(7) Vedi anche art. 61, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(33)

Esso, quando non sia conseguente ad un procedimento discipli- nare, è disposto dal Ministro per la grazia e giustizia o dal magistrato che ha il potere di sorveglianza (8).

L’ammonimento è rivolto oralmente dal capo gerarchico imme- diato, il quale ne redige verbale, trasmettendone copia al Ministe- ro.

Entro i successivi trenta giorni il magistrato cui fu rivolto l’am- monimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disci- plinare.

21. Altre sanzioni disciplinari (7).

La censura consiste in un biasimo formale per la trasgressione accertata a carico del magistrato.

Il provvedimento che infligge la censura è eseguito dal capo gerar- chico immediato del magistrato.

Il magistrato che esegue il provvedimento redige verbale, con la indicazione della trasgressione commessa. Copia del verbale è tra- smessa al Ministero.

La perdita dell’anzianità può estendersi da due mesi a due anni, ed ha per effetto il ritardo, di durata corrispondente a quella della san- zione inflitta, nella ammissione ad esami, concorsi e scrutini, e nelle promozioni.

Lo spostamento nel ruolo, conseguente alla perdita dell’anzianità, non può essere inferiore ad un quarantesimo, né superiore ad un deci- mo dei posti di organico del relativo grado, ed è determinato dallo stesso Tribunale disciplinare.

Il Tribunale disciplinare (9), quando infligge una sanzione più grave dell’ammonimento, può stabilire che il magistrato, anche se ina- movibile, sia trasferito di ufficio.

La destituzione può comportare la perdita totale o parziale del trattamento di quiescenza, da deliberarsi dallo stesso Tribunale disci- plinare (9).

Il magistrato rimosso o destituito non può essere riammesso in servizio.

In ogni caso, rimane fermo il disposto dell’art. 155, primo e secon- do capoverso del vigente ordinamento giudiziario.

(8) Facoltà abolita dall’art. 61, co. 1°, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(9) Ora, sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(34)

Sezione III - Dei Tribunali disciplinari

22-26. Abrogati ai sensi dell’art. 42, L. 24 marzo 1958, n. 195; vedi ora artt. 4, 6 e 10, n. 3 di tale legge, nonché artt. 32, 33 e 59, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

CAPO IV

Del procedimento disciplinare 27. Titolarità dell’azione disciplinare.

La azione disciplinare è promossa, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, dal pubblico Ministero presso il Tribunale discipli- nare competente (10).

28. Rapporti tra il procedimento disciplinare e il giudizio civile o penale.

Il procedimento disciplinare è promosso indipendentemente dal- l’azione civile o penale che procede dal medesimo fatto, od anche se il procedimento civile o penale e in corso.

Nel caso in cui il magistrato sia sottoposto a procedimento pena- le, si applicano gli artt. 3 del Codice di procedura penale e 31 del pre- sente decreto. Qualora nei confronti del magistrato sia pronunziata sentenza penale, si applica l’art. 29 del presente decreto.

29. Effetti disciplinari dei giudicati penali.

Il magistrato incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici in seguito a condanna penale, ovvero condannato alla reclusione per delitto non colposo, diversa da quelli previsti dagli artt. 581, 582 capv. 594 e 612 prima parte del Codice penale, è destitui- to di diritto, e può, con le forme stabilite per il procedimento discipli- nare, essere privato in tutto o in parte del trattamento di quiescenza.

Il magistrato che, negli stessi casi, viene prosciolto dal giudice penale con sentenza, pronunziata nell’istruzione o nel giudizio, per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato ovvero per impromovibilità o improseguibilità dell’azione penale, deve sempre essere sottoposto al procedimento disciplinare.

In tutti gli altri casi di condanna o di proscioglimento, il Ministro decide se deve farsi luogo a procedimento disciplinare.

(10) Vedi ora art. 14 n. 1, L. 24 marzo 1958, n. 195.

(35)

Nel procedimento disciplinare fa sempre stato l’accertamento dei fatti che formarono oggetto del giudizio penale, risultanti dalla sen- tenza passata in giudicato.

30. Sospensione del magistrato sottoposto a procedimento discipli- nare.

All’inizio o nel corso del procedimento, il Tribunale disciplinare (11), su richiesta del Ministro o del pubblico Ministero presso il Tri- bunale stesso, può, sentito l’incolpato, disporne la sospensione provvi- soria dalle funzioni e dallo stipendio.

Al magistrato sospeso, od alla moglie ed ai figli minorenni, può essere attribuito un assegno alimentare non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo.

In caso di urgenza, i provvedimenti di cui ai precedenti commi possono essere adottati con decreto del Ministro, il quale però deve richiedere contemporaneamente il giudizio disciplinare (12).

Il Tribunale disciplinare (11) può, anche di ufficio, revocare la sospensione, o concedere l’assegno alimentare negato o modificare la misura di quello concesso.

Contro i provvedimenti emanati dal Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti commi, è ammesso ricorso alla Corte disciplinare, da parte dell’incolpato o del pubblico Ministero presso il Tribunale disci- plinare entro cinque giorni dalla comunicazione, e da parte del Mini- stro entro venti giorni dalla comunicazione stessa.

Il ricorso non ha effetto sospensivo ed è presentato a norma del- l’art. 37.

31. Sospensione preventiva del magistrato sottoposto a procedimen- to penale.

Il magistrato sottoposto a procedimento penale è sospeso di dirit- to dalle funzioni e dallo stipendio, e collocato fuori del ruolo organico della magistratura dal giorno in cui è stato emesso contro di lui man- dato o ordine di cattura.

Qualora l’arresto sia avvenuto senza ordine o mandato, la sospen- sione decorre dal giorno dell’arresto se l’autorità giudiziaria ha rite- nuto che l’imputato deve rimanere in istato di detenzione a norma del- l’art. 246 del Codice di procedura penale.

(11) Ora sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura.

(12) Vedi ora art. 57, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, riportato al n. F/II di que- sta voce.

(36)

Il magistrato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo può, con provvedimento del Ministro per la grazia e giustizia, essere provvisoriamente sospeso dalle funzioni e dallo stipendio (13).

Il Ministro per la grazia e giustizia può concedere al magistrato sospeso, o alla moglie e ai figli minorenni di lui, un assegno alimenta- re non eccedente i due terzi dello stipendio e delle altre competenze di carattere continuativo (13).

In caso di sentenza di proscioglimento il magistrato riacquista il diritto agli stipendi e assegni non percepiti, detratta la somma corri- sposta per assegno alimentare, salvo che, essendo istituito o istituen- dosi il procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sia altrimenti disposto.

32. Istruttoria nel procedimento disciplinare.

Il pubblico Ministero procede in via sommaria alla istruttoria, o richiede l’istruzione formale al presidente del Tribunale disciplinare (14).

Quando debba procedersi ad istruzione formale, le funzioni di istruttore sono conferite dal presidente ad uno dei componenti del Tri- bunale disciplinare.

Per l’istruzione si osservano, in quanto compatibili, le norme rela- tive alla istruzione dei procedimenti penali.

Il pubblico Ministero o il commissario istruttore per gli atti da compiersi fuori della sua residenza, può richiedere un altro magistra- to superiore in grado o più anziano del magistrato sottoposto a proce- dimento disciplinare.

I periti e i testimoni sono sentiti previa prestazione del giuramen- to, nel modo indicato dagli artt. 142, 316 e 449 del Codice di procedu- ra penale.

Sono applicabili, quanto ai periti e ai testimoni, le disposizioni degli artt. 366, 372, 373, 376, 377 e 384 del Codice penale.

33. Chiusura dell’istruzione.

Compiuta la istruzione, il pubblico Ministero formula le sue richieste, sulle quali il Tribunale disciplinare (11) provvede in Camera di consiglio.

Il Tribunale disciplinare (11) dichiara non farsi luogo a rinvio al

(13) Vedi ora art. 58, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

(14) Vedi ora art. 59, D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916.

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