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QUADERNI del Consiglio Superiore della Magistratura

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OTTAVA COMMISSIONE

COMMISSIONE PER I MAGISTRATI ONORARI

RACCOLTA DI RISOLUZIONI, RISPOSTE A QUESITI

E PROVVEDIMENTI DI NATURA DISCIPLINARE RIGUARDANTI

I MAGISTRATI ONORARI

(dal giugno 1999 all’aprile 2002)

QUADERNI

Consiglio Superiore della Magistratura del

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QUADERNI DEL

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA Anno 2002, Numero 122

Pubblicazione interna per l’Ordine giudiziario curata dal Consiglio Superiore della Magistratura

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PREFAZIONE

Il decennio appena conclusosi, caratterizzato da interventi nor- mativi ad ampio raggio che hanno incisivamente modificato l’ordina- mento giudiziario (si pensi, per tutti, all’introduzione del giudice unico), ha investito in particolare il versante della magistratura ono- raria, la cui fisionomia si era nell’ultimo mezzo secolo mantenuta sostanzialmente inalterata, nonostante le profonde trasformazioni verificatesi sul piano sociale e normativo.

L’istituzione dei giudici di pace, con la conseguente e graduale soppressione dei giudici conciliatori (1991); l’attribuzione delle con- troversie civili più ‘antiche’ ad una nuova figura di magistrati onorari, i giudici onorari aggregati, destinati ad estinguersi proprio nel momento in cui taglieranno il traguardo (1992); la nuova disciplina dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, che andavano a sostituire negli uffici unificati le preesistenti categorie che sino ad allora avevano operato nelle preture e nelle relative procure (1998); la revisione della disciplina dei giudici di pace, che – tra l’altro – ne ha sconvolto il sistema di nomina, ha ‘amministrativizzato’ la pro- cedura disciplinare ed ha introdotto un più severo regime delle incom- patibilità (1999); l’attribuzione ad essi, infine, di una variegata com- petenza penale per il cui esercizio è stato delineato un inedito model- lo processuale (2000): sono queste, in estrema sintesi, le tappe di un percorso che ha riproposto con forza agli operatori del diritto e, più in generale, alla pubblica opinione quella categoria piuttosto negletta costituita, appunto, dalla magistratura onoraria.

Questo percorso – come è fin troppo evidente – non ha visto assen- te il Consiglio superiore della magistratura, che al contrario lo ha seguito con grande attenzione sia per potersi inserire, attraverso i suoi pareri, nell’iter legislativo, sia per predisporre unitamente al Ministero della Giustizia gli assetti organizzativi ritenuti più funzionali, sia per completare la normativa primaria attraverso la propria normativa secondaria: e proprio in relazione a tale ultimo aspetto, particolar-

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mente intenso è stato, quindi, l’impegno della VIII Commissione (e, poi, del Consiglio nel suo complesso) nella elaborazione delle svariate circolari che hanno disciplinato i molteplici profili non regolamentati dal legislatore.

Neppure tale opera di integrazione, per quanto puntuale, ha potu- to peraltro evitare – come è del resto intuitivo, tale essendo il limite intrinseco di ogni ‘codificazione’ – che nella quotidiana attività di gestione sorgessero problemi, questioni, dubbi interpretativi, molti dei quali concernenti la ‘disciplina transitoria’ dettata per i giudici di pace, rivelatasi particolarmente lacunosa: interrogativi che, volta a volta, hanno formato oggetto di riflessione da parte dell’VIII Commissione ed ai quali si è cercato di dare una risposta che, al di là del singolo caso preso in esame, inserisse un tassello nell’incerto mosaico normativo.

Per altro verso, l’attribuzione alla sede amministrativa dei procedi- menti disciplinari relativi ai giudici di pace (in precedenza devoluti alla Sezione disciplinare del Consiglio) e dei provvedimenti in tema di decadenza hanno dato via via luogo a delibere nelle quali, oltre alla valutazione delle circostanze di fatto rilevanti a quei fini, si sono dovu- ti per la prima volta affrontare complessi problemi di carattere proce- durale; sì che quelle delibere rappresentano il primo nucleo di una

‘giurisprudenza’ destinata a costituire un iniziale punto di riferimento per il futuro.

La pubblicazione del presente volume si colloca proprio nella direzione indicata ed intende offrire una visione il più possibile com- pleta dell’impegno di questa consiliatura nella amministrazione della magistratura onoraria. Il materiale è stato raccolto e curato con tem- pestività ed intelligenza dai magistrati segretari addetti alla VIII Com- missione: la dott.ssa M. Francesca Loy (che ha seguito i lavori della Commissione fin dal suo inizio) ed il dott. Angelo Caputo (che vi ha collaborato dal 9 aprile 2001). In particolare si deve al contributo della dott.ssa Loy l’avere non solo dato impulso ad una sistematica ricogni- zione dei vuoti e delle incongruenze della legislazione in materia ma anche effettuato u na ricostruzione il più possibile sistematica e cor- retta del tessuto normativo, opportunamente integrato dagli interven- ti consiliari. In questa attività si è efficacemente inserito il dott.Capu- to, che con il suo validissimo apporto ha reso possibile definire e com- pletare sollecitamente tale raccolta.

Si è potuto così mettere a disposizione del lettore un quadro ampio e ragionato delle risoluzioni, dei quesiti e dei provvedimenti del Consiglio, opportunamente classificati a seconda degli argomen- ti, il quale costituisce in definitiva uno strumento di particolare

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importanza per coloro che siano interessati ad approfondire le tema- tiche inerenti a quella parte della magistratura con la quale, per le funzioni assunte e per il ruolo cui essa aspira anche sul piano del- l’autogoverno, i giuristi del terzo millennio dovranno necessaria- mente misurarsi con attenzione maggiore di quella che le è stata sino ad ora riservata.

Dr. Ippolisto Parziale Presidente dell’Ottava Commissione

(anno 2001-2002) Dr. Sergio Mattone

Componente dell’Ottava Commissione già Presidente (1999-2000)

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GIUDICI DI PACE

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1. – Incompatibilità

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1.1 con l’esercizio della professione forense

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1.1.1. Nota in data 29 novembre 1999 del Presidente della Sezio- ne distrettuale della Corte di Appello di Milano dell’Asso- ciazione Nazionale Giudici di Pace, concernente richiesta di chiarimenti circa l’applicabilità ai giudici di pace in ser- vizio delle incompatibilità relative all’esercizio della pro- fessione forense e delle funzioni giudiziarie nel medesimo circondario.

Il Consiglio nella seduta del 19 aprile 2000 ha adottato la seguen- te delibera:

– letta la nota in data 29 novembre 1999 con cui il Presidente della Sezione distrettuale della Corte di Appello di Milano dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace, ritenendo che le incompatibilità fra la pro- fessione di avvocato e l’esercizio delle funzioni di giudice di pace nel medesimo circondario, previste dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, debbano essere riferite ai giudici di pace di nuova nomi- na e non anche a quelli in servizio, per i quali invece deve applicarsi solo la norma di cui al comma 1-ter, e che una diversa interpretazione potrebbe comportare le dimissioni di numerosi giudici di pace, stante la difficoltà della rimozione nei termini stabiliti delle cause di incom- patibilità relative agli altri soggetti indicati nella seconda parte del citato comma 1-bis, chiede chiarimenti in proposito;

– visto l’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, così come modificato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nonché gli artt. 23 e 24 della citata legge n. 468/99;

– vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gen- naio 2000 in tema di incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace;

delibera

di rispondere al Presidente della Sezione distrettuale della Corte di Appello di Milano dell’Associazione Nazionale Giudici di Pace che;

a) ai sensi degli artt. 23 e 24 della legge 24 novembre 1999, n. 468, le incompatibilità previste dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdotti dall’art. 6 della citata legge n.

468/99, sono applicabili anche ai giudici di pace attualmente in servi- zio e in via di conferma;

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b) la rimozione delle suddette cause di incompatibilità, per l’avvo- cato che esercita le funzioni di giudice di pace nel medesimo circon- dario ove svolge la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense gli altri soggetti indicati dal comma 1-bis citato, potrà essere realizzata mediante la cancellazione dall’albo professio- nale ovvero il trasferimento presso un ufficio del giudice di pace situa- to in altro circondario di tribunale rispetto a quello in cui egli e gli altri soggetti esercitano la professione forense.

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1.1.2. Quesiti vari in tema di incompatibilità del giudice di pace.

Il Consiglio nella seduta del 12 aprile 2000 ha adottato la seguen- te delibera:

– letta la nota pervenuta in data 29 gennaio 2000 con cui il dott.

... giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di NOLA - distretto di NAPOLI, premesso di essere iscritto nell’Albo degli Avvocati di Nola ed in considerazione delle incompatibilità stabilite per l’avvocato relativamente all’esercizio delle funzioni di giudice di pace e della professione forense nel medesimo circondario di tribuna- le nonché all’esercizio delle funzioni di giudice di pace nel circondario di tribunale nel quale esercitano la professione forense gli associati di studio e gli altri soggetti indicati dall’art. 8, comma 1-bis, della legge 24 novembre 1991, n. 374 e tenuto conto dell’art. 18 dell’Ordinamento Giudiziario per il quale, secondo la giurisprudenza amministrativa, l’attività svolta dal congiunto che dà luogo all’incompatibilità prevista da detta ultima norma è solo quella svolta dinanzi all’ufficio giudizia- rio cui è addetto il magistrato, chiede di sapere, al fine di rimuovere le eventuali cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 24 della legge n.

468/99:

a) se può essere iscritto nell’Albo degli Avvocati presso il Tribuna- le di Nola;

b) se può esercitare la professione forense nell’ambito del circon- dario del Tribunale di Nola con eccezione dell’ufficio del giudice di pace di appartenenza;

c) se un parente entro il secondo grado può essere iscritto nell’Al- bo degli Avvocati presso il Tribunale di Nola;

d) se il medesimo parente può esercitare la professione forense nell’ambito del circondario di Nola, ad eccezione dell’ufficio del giudi- ce di pace al quale l’istante appartiene;

– visto l’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, così come modificato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nonché gli artt. 23 e 24 della citata legge n. 468/99;

– vista la circolare consiliare sui giudici di pace approvata nella seduta del 20 settembre 1995 nonché la circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gennaio 2000 in tema di incompatibilità, trasferi- menti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace;

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delibera

di rispondere al dott. ... nei seguenti termini:

a) le incompatibilità previste per i magistrati ordinari dagli artt.

16, 18 e 19 dell’Ordinamento Giudiziario e dall’art. 2 del R.D.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 non sono estensibili ai giudici di pace, atteso che per essi le specifiche cause di incompatibilità sono tipizzate dalla legge 24 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, che costi- tuisce normativa speciale e nella quale esclusivamente va ricercato il regime delle incompatibilità;

b) ai sensi del comma 1-bis dell’art. 8 della citata legge n. 374/91, l’avvocato non può esercitare le funzioni di giudice di pace nel circon- dario del tribunale in cui è istituito l’albo professionale al quale è iscritto ovvero nei circondari di tribunale nei quali ha sede un suo stu- dio legale, estendendo detto divieto agli associati di studio ed agli altri soggetti indicati dalla norma stessa;

c) tali incompatibilità possono essere rimosse dall’avvocato mediante la cancellazione dall’albo professionale ovvero il trasferi- mento presso un ufficio del giudice di pace situato in altro circonda- rio rispetto a quello ove egli esercita la professione forense o ha sede un suo studio legale ovvero rispetto a quelli ove esercitano la profes- sione forense gli altri soggetti indicati dal comma 1-bis citato.

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1.1.3. Quesiti vari e chiarimenti in tema di incompatibilità dei giudici di pace formulati dall’Unione Nazionale dei giudici di pace nell’incontro del 22 febbraio 2000 con il Presidente della Ottava Commissione.

Il Consiglio nella seduta del 19 aprile 2000 ha adottato la seguen- te delibera:

– rilevato che, in occasione dell’incontro del 22 febbraio 2000 con il Presidente della Ottava Commissione, l’Unione Nazionale dei Giudi- ci di Pace ha formulato quesiti vari e chiarimenti in tema di incompa- tibilità dei giudici di pace, richiedendo, in particolare:

a) la verifica in concreto della sussistenza di situazioni di incom- patibilità dei giudici di pace tenuto conto dell’attività professionale svolta dai parenti del giudice;

b) la modifica della circolare consiliare in materia, con la previ- sione della dismissione dell’attività forense nell’ambito del circondario e non della cancellazione dall’albo degli avvocati;

c) la previsione, oltre al trasferimento in altro ufficio del giudice di pace quale ipotesi di rimozione della causa di incompatibilità, della possibilità della dismissione dell’attività forense nel circondario in caso di indisponibilità delle sedi richieste dall’interessato;

d) la previsione che anche la richiesta di trasferimento dell’iscri- zione all’albo professionale di altro circondario sia considerata rimo- zione della causa di incompatibilità;

e) infine, la previsione della sola incompatibilità per l’avvocato di esercitare la professione forense e le funzioni di giudice di pace nel medesimo circondario di tribunale, con esclusione dell’attività foren- se svolta a difesa di assicurazioni o banche;

delibera

di rispondere all’Unione Nazionale dei Giudici di pace nei seguenti termini:

a) secondo quanto stabilito dai commi 1 bis e 1 ter dell’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 471, come modificato dall’art. 6 della legge n. 468/99, le incompatibilità ivi previste hanno, quanto agli avvocati, un carattere assoluto e non consentono, pertanto, che esse siano rife-

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rite alla sola materia civile ovvero a quella penale, a seconda cioè delle funzioni in concreto svolte dal giudice di pace. Né può in senso con- trario richiamarsi la disciplina dell’incompatibilità prevista per i magistrati professionali perché – secondo la costante giurisprudenza dei giudici amministrativi – la norma di cui all’art. 18 dell’ordinamen- to giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), applicabile nei loro con- fronti, va letta in stretto collegamento con quella – successiva – di cui all’art. 2 della legge sulle guarentigie (r.d.lt. 31 maggio 1946 n. 511), alla cui stregua l’incompatibilità va ravvisata nelle sole ipotesi in cui risulti in concreto l’esistenza di un pregiudizio o di un pericolo per l’interesse alla trasparenza della credibilità dell’attività giudiziaria o per la par condicio fra esercenti la professione legale;

b) in ordine alle incompatibilità previste dai commi 1 bis e 1 ter dell’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 471, che sono state intro- dotte dall’art. 6 della legge n. 468/99, con la Circolare n. 1436 del 19 gennaio 2000 si è stabilito che la loro rimozione possa realizzarsi, oltre che con il trasferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario (ovviamente compreso in un diverso circondario), median- te la sua cancellazione dall’Albo degli avvocati. A giudizio della Com- missione, con tale disposizione il Consiglio Superiore della Magistra- tura ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale in ordine alle modalità di concreta traduzione di quel divieto legislativo:

non può trascurarsi, infatti, che l’assunzione di un incarico giudizia- rio onorario comporta innegabilmente la compressione di alcune facoltà, di cui, nella fattispecie, il professionista non è comunque pri- vato, potendo ripristinarle attraverso l’iscrizione presso altro Consi- glio dell’ordine; e che la tutela della indipendenza e della imparzialità della funzione giudiziaria, che va assicurata anche sul piano dell’im- magine, può essere adeguatamente soddisfatta non già da una mera dichiarazione di impegno del giudice di pace ad astenersi dall’eserci- zio dell’attività forense nell’ambito del medesimo circondario interes- sato alle funzioni giudiziarie (non potendo la garanzia di valori costi- tuzionali essere affidata al self-restrain individuale), bensì dal disloca- mento in altra sede dei suoi interessi professionali, tale da rendere anche visibile l’assenza di una condizione di interferenza e di sovrap- posizione tra funzioni onorarie e non;

c) secondo quanto stabilito dalla Circolare richiamata sub b), il trasferimento del giudice di pace ad altro ufficio giudiziario, ubicato fuori del circondario in cui egli esercita le sue funzioni, consente di rimuovere la situazione di incompatibilità; la mera presentazione

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della domanda di trasferimento, conforme ai criteri da essa dettati, è equiparata, ai soli effetti preclusivi dell’avvio del procedimento di decadenza, alla rimozione della causa di incompatibilità; ove le sedi indicate non siano disponibili, la Commissione può proporre al giudi- ce di pace una o più sedi in alternativa, per le quali l’interessato dovrà prestare il suo consenso inviando apposita dichiarazione al Consiglio Superiore della Magistratura entro e non oltre tre giorni dalla comu- nicazione. Peraltro, poiché il trasferimento de quo costituisce uno sol- tanto dei modi preordinati a rimuovere la situazione di incompatibi- lità, può ritenersi che, ove le sedi indicate dal giudice di pace nella domanda di trasferimento siano indisponibili, questi, ove non intenda prendere in considerazione le altre sedi eventualmente comunicategli dalla Commissione, possa, nel medesimo termine sopra indicato, pre- sentare domanda di cancellazione dall’Albo degli avvocati, inviando al Consiglio copia della stessa;

d) la Circolare richiamata sub b), nel disporre che la causa di incompatibilità possa essere rimossa, oltre che mediante il trasferi- mento, attraverso la cancellazione del giudice di pace dall’Albo degli avvocati, non ha escluso che questi possa chiedere l’iscrizione nell’Al- bo professionale relativo a diverso circondario, la quale deve pertanto ritenersi consentita;

e) le incompatibilità previste in relazione agli avvocati che svolga- no le funzioni di giudice di pace sono aggiuntive rispetto alle altre con- template, in via generale, dall’art. 8, comma 1, lett. c) bis, le quali sono del pari preordinate ad assicurare la piena indipendenza e l’imparzia- lità dei magistrati onorari: ne consegue che è da ritenersi sussistere una situazione di incompatibilità nelle ipotesi in cui sia esercitata, da parte di un giudice di pace ed al di fuori del circondario, attività foren- se in favore di banche o imprese di assicurazione, sempre che essa non abbia un carattere sporadico.

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1.1.4. Quesito sull’applicabilità ai giudici di pace che rivestono la qualifica di avvocato delle incompatibilità stabilite dall’art.

6 della legge 24 novembre 1999, n. 468.

Il Consiglio nella seduta del 16 febbraio 2000 ha adottato la seguente delibera:

– letta la nota in data 13 gennaio 2000 con cui il dott. ...

giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di LANCIANO - distretto de L’AQUILA, rappresenta che la normativa sulle incompa- tibilità previste dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468 per i giudici di pace in servizio che svolgono la professione di avvocato deve essere riferita esclusivamente agli avvocati che esercitano la profes- sione forense in quanto iscritti negli albi forensi e non anche a coloro che non esercitano più l’attività, essendo cancellati dagli albi, ma che conservano il titolo di avvocato ai sensi della legge sull’ordinamento professionale, sottolineando che una diversa interpretazione andrebbe oltre la previsione del testo legislativo;

– visto l’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, così come modificato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nonché gli artt. 23 e 24 della citata legge n. 468/99;

– vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gen- naio 2000 in materia di incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace;

delibera di rispondere al dott. ... che:

a) le incompatibilità stabilite dal comma 1, lettere a), b), c) e c-bis), dell’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e succ. modif., si applicano a tutti i giudici di pace, che siano o meno avvocati eser- centi la professione forense;

b) le incompatibilità stabilite dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 8 citato, si applicano unicamente nei confronti degli avvocati che eser- citano la professione forense e, pertanto, che sono iscritti negli albi forensi;

c) nei confronti dei giudici di pace che non esercitano o che non esercitano più la professione forense, perché cancellati dagli albi

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forensi e che conservano il titolo di avvocato ai sensi della legge sulla professione forense, ma che hanno il coniuge, il convivente, parenti entro il secondo grado e affini entro il primo grado che esercitano la professione forense nel circondario di tribunale in cui ha sede l’uffi- cio del giudice di pace al quale appartengono, si applicano le norme generali in tema di astensione, ai sensi dell’art. 10 della legge n.

374/91.

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1.1.5. Quesito con cui si chiede se la sospensione dall’albo degli avvocati può essere considerata rimozione della causa di incompatibilità ex art. 8, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Il Consiglio nella seduta del 22 marzo 2000 ha adottato la seguen- te delibera:

– letta la nota in data 22 febbraio 2000 con cui il dott. ..., giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di GELA - distretto di CALTANISSETTA, chiede di conoscere se la sospensione dall’albo degli avvocati può essere considerata rimozione della causa di incompatibilità ex art. 8, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, alla stregua della cancellazione dal medesimo albo;

– considerato che dalla proposizione del quesito non si compren- de se la “sospensione” debba essere intesa come atto autoritativo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o come situazione verificatasi a domanda dell’avvocato

delibera

di rispondere all’avv. ... che in ogni caso la sospensione non è idonea ad eliminare la causa di incompatibilità espressamente richiesta dalla legge e confermata dalla circolare della C.S.M. del 19 gennaio 2000.

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1.1.6. Quesiti vari in materia di incompatibilità dei giudici di pace.

Il Consiglio nella seduta del 22 marzo 2000 ha adottato la seguen- te delibera:

– vista la nota in data 27 gennaio 2000 del Presidente f.f. della Corte di Appello di Reggio Calabria con la quale, con riferimento alla circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gennaio 2000 in tema di incompatibilità dei giudici di pace, si chiede parere in ordine a vari quesiti posti dai giudici di pace e, in particolare, si chiede di conoscere:

a) se, per l’avvocato iscritto all’Albo professionale di un circondario di tribunale diverso da quello ove svolge le funzioni di giudice di pace, sussiste incompatibilità fra l’esercizio delle funzioni di giudice di pace e l’avere uno studio legale nel medesimo circondario di tribunale;

b) se, in caso positivo, per la rimozione della causa di incompati- bilità sia necessario chiudere lo studio legale ovvero dichiarare di aste- nersi dalla trattazione dei giudizi con rinunzia al mandato;

c) se possa l’avvocato esercitare solo presso la Corte di Appello nel cui distretto ricade il Tribunale ove lo stesso è iscritto all’albo e presso il Tribunale Amministrativo Regionale;

– visto l’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, così come modificato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nonché l’art. 24 della citata legge n. 468/99;

– vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gen- naio 2000 in materia di incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace;

delibera

di rispondere al Presidente f.f. della Corte di Appello di Reggio Cala- bria che secondo la normativa vigente l’avvocato non può esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale in cui è isti- tuito l’albo professionale al quale è iscritto ovvero nei circondari di tri- bunale nei quali ha sede un suo studio legale e che nel caso volesse svolgere professione di giudice di pace in quel circondario l’avvocato deve cancellarsi dall’albo forense.

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Questa incompatibilità non può estendersi, però, al territorio del distretto e tanto meno a quello della giurisdizione amministrativa. In tal caso la identità di luogo comporta maggiore attenzione a carico del Presidente del Tribunale per quanto riguarda il controllo sul concreto esercizio della professione legale da parte del giudice di pace.

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1.1.7. Quesito con cui chiede di conoscere se il giudice di pace che versi in situazione di incompatibilità può continuare ad esercitare le funzioni giudiziarie onorarie in assenza di comunicazioni di rimozione della causa di incompatibilità o di provvedimento di decadenza.

Il Consiglio nella seduta del 12 aprile 2000 ha adottato la seguen- te delibera:

– letta la nota in data 24 febbraio 2000 con cui il dott. ..., giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di ENNA - distretto di CALTANISSETTA, nel rappresentare che il giudice dott.

..., secondo la dichiarazione dello stesso resa ai sensi del- l’art. 8 della legge n. 374/91, versa in situazione di incompatibilità, chiede di conoscere se il predetto, in assenza di comunicazioni di rimozione della causa di incompatibilità nel termine stabilito o di provvedimento di decadenza, può continuare ad esercitare le funzioni giudiziarie onorarie oltre detto termine, tenuto conto del rischio della nullità degli atti compiuti successivamente;

– visto l’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, così come modificato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nonché l’art. 24 della citata legge n. 468/99;

– vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gen- naio 2000 in tema di incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace;

delibera di rispondere al dott. ... che:

a) ai sensi dell’art. 24 della legge 24 novembre 1999, n. 468, i giu- dici di pace che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 8 della legge 21 novembre 1991, e succ. mod., debbono aver provveduto alla rimozione della causa di incompatibilità entro ses- santa giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 468/99 (entro il 29 febbraio 2000), secondo le modalità indicate dalla circola- re consiliare approvata nella seduta del 19 gennaio 2000 in materia di incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disci- plinari dei giudici di pace, pena l’avvio nei loro confronti della proce- dura di decadenza dall’incarico onorario;

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b) gli stessi, pertanto, allo stato e comunque fino alla eventuale dichiarazione di decadenza dall’incarico, possono continuare l’eserci- zio delle funzioni giudiziarie onorarie.

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1.1.8. Quesito con cui vengono chiesti chiarimenti circa la pro- pria situazione in relazione alle cause di incompatibilità previste per i giudici di pace.

Il Consiglio nella seduta del 13 aprile 2000 ha adottato la seguen- te delibera:

– letta la nota in data 24 gennaio 2000 con cui la dott.ssa ..., giudice di pace nella sede di AVELLINO - distretto di NAPOLI, facendo presente di essere scritta nell’Albo degli Avvocati di Avellino e di non esercitare la professione forense in quel circondario, ma attività di “consulenza legale extragiudiziale”, nonché di avere la propria figlia che, seppur iscritta nell’Albo degli Avvocati, svolge pre- valentemente attività in materia amministrativa e, quale ragioniere- revisore, in materia fiscale-tributaria, in particolare con prestazioni professionali rese alla società “Serenitas s.n.c.” con mandato di Agen- zia dalla Meie Assicurazioni s.p.a., e soltanto occasionalmente attività legale in materia penale e civile, e ritenendo che la normativa di cui all’art. 6 della legge n. 468/99 riguardi unicamente gli avvocati che esercitano la professione forense e che abbiano parenti fino al secon- do grado che esercitano la medesima professione, per cui ha già pro- dotto dichiarazione di “non incompatibilità”, chiede chiarimenti circa la propria situazione al fine di rimuovere le cause di incompatibilità se ritenute sussistenti;

– visto l’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, così come modificato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nonché l’art. 24 della citata legge n. 468/99;

– vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gen- naio 2000 in materia di incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace;

delibera di rispondere alla dott.ssa ... che:

a) l’iscrizione nell’Albo degli Avvocati istituito presso il Tribunale nel cui circondario si esercitano le funzioni di giudice di pace deter- mina una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e succ. modif., che può essere rimossa mediante la cancellazione dall’albo professionale ovve-

(24)

ro il trasferimento presso un ufficio del giudice di pace situato in altro circondario di tribunale rispetto a quello in cui è istituito l’albo pro- fessionale nel quale si è iscritti;

b) la rimozione nei termini suddetti della citata incompatibilità fa venir meno in capo all’istante l’ulteriore situazione di incompatibilità prevista dalla seconda parte del comma 1-bis, fermo restando che per il giudice di pace che non riveste più la qualifica di avvocato, perché cancellato dall’albo, ovvero che svolge le funzioni di giudice di pace in un circondario di tribunale diverso rispetto a quello in cui egli eserci- ta la professione forense e in cui esercitano la professione forense gli associati di studio e gli altri soggetti indicati dalla legge, si applicherà la disciplina generale in tema di astensione ovvero la disciplina di cui al comma 1-ter dell’art. 8 citato;

c) l’attività professionale di consulenza svolta dal congiunto del giudice di pace per conto di imprese di assicurazioni determina la situazione di incompatibilità assoluta stabilita dall’art. 8, comma 1, lett. c-bis, della legge n. 374/91, e succ. modif., che può essere rimos- sa unicamente con la cessazione dell’attività professionale da parte del congiunto.

(25)

1.1.9. Quesito circa la rimozione dell’incompatibilità dell’eserci- zio delle funzioni di giudice di pace e della professione forense nell’ambito dello stesso circondario.

Il Consiglio nella seduta del 19 aprile 2000 ha adottato la seguen- te delibera:

– letta la nota in data 29 dicembre 1999 con cui il dott. ..., giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di GORIZIA - distretto di TRIESTE, in relazione alle incompatibilità per i giudici di pace introdotte dalla legge n. 468/99, chiede di conoscere se, per rimuovere l’incompatibilità determinata dall’esercizio della professio- ne forense nel medesimo circondario ove si svolgono le funzioni di giudice di pace, è richiesto che l’avvocato non sia iscritto nell’albo pro- fessionale di quel circondario o, indipendentemente da tale iscrizione, non svolga materialmente la professione forense solo presso il Tribu- nale nel cui circondario svolge le funzioni di giudice di pace ovvero è richiesto che l’avvocato si trasferisca per l’esercizio della professione in altro distretto;

– visto l’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, così come modificato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nonché l’art. 24 della citata legge n. 468/99;

– vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gen- naio 2000 in tema di incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace;

delibera di rispondere al dott. ... che:

a) la rimozione della incompatibilità determinata dall’esercizio delle funzioni di giudice di pace e di avvocato nel medesimo circon- dario di tribunale in cui è istituito l’albo professionale nel quale si è iscritti o nel quale abbia sede uno studio legale potrà ritenersi realiz- zata attraverso la cancellazione dall’albo degli avvocati ovvero mediante il trasferimento presso un ufficio del giudice di pace situato in altro circondario di tribunale rispetto a quello ove esercita la pro- fessione forense o ha sede un suo studio legale;

b) fermo restando il divieto dell’esercizio della professione foren- se davanti all’ufficio del giudice di pace di appartenenza, non rientra

(26)

nella competenza del Consiglio Superiore della Magistratura discipli- nare la materia dell’esercizio della professione di avvocato, di talché non vi sono provvedimenti di competenza consiliare da adottare in ordine al quesito se possa l’avvocato iscriversi nell’albo professionale di altro circondario o di altro distretto.

(27)

7.4. Comunicazione di assunzione dell’incarico extragiudiziario di arbitro per la risoluzione di una controversia.

Il Consiglio nella seduta del 24 luglio 2001 ha adottato la seguen- te delibera:

– letta la nota pervenuta in data 29 maggio 2001 con cui il dott.

..., giudice di pace nella sede di LECCE, comunica di aver assunto l’incarico extragiudiziario di arbitro per la risoluzione della controversia tra ... e ...;

– visto l’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni nonché la circolare consiliare prot. P-16167 del 24 luglio 2000, Par. III, in tema di incompatibilità dei giudici di pace;

– considerato che, nella specie, non emergono profili di in- compatibilità, non valutandosi in concreto l’incarico suddetto, per sua natura e modalità di espletamento, lesivo dell’autonomia e dell’indi- pendenza richieste per l’esercizio delle funzioni di giudice di pace;

delibera

di prendere atto della comunicazione del dott. ..., relativa all’assunzione dell’incarico extragiudiziario di arbitro per la risoluzio- ne della controversia tra ... e ...

(28)

1.1.10. Richiesta di modifica della circolare consiliare 19 gennaio 2000 relativamente alle ipotesi di rimozione della causa di incompatibilità dell’esercizio nel medesimo circondario delle funzioni di giudice di pace e della professione forense.

Il Consiglio nella seduta del 19 aprile 2000 ha adottato la seguen- te delibera:

– letta la nota in data 15 febbraio 2000 con cui il dott. ..., giudice di pace nella sede di LECCE, rappresenta che la previsione del- l’obbligo della cancellazione dall’albo degli avvocati per la rimozione della causa di incompatibilità dell’esercizio nel medesimo circondario delle funzioni di giudice di pace e della professione forense, di cui alla circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gennaio 2000, sia in contrasto con la ratio della legge e, comportando la cessazione dell’at- tività forense in tutto il territorio nazionale, comporti anche la lesione dei diritti tutelati dalla legge e, pertanto, chiede la modifica della cir- colare stessa disponendo la sola dismissione dell’attività forense nel- l’ambito del circondario; inoltre, chiede l’ulteriore modifica della cita- ta circolare prevedendo che, in caso di mancato accoglimento per indisponibilità delle sedi richieste della domanda di trasferimento, avanzata al fine della rimozione della causa di incompatibilità sopra descritta, sia comunque data la possibilità di cessare l’attività forense nell’ambito del circondario di appartenenza in alternativa alla ipotesi della indicazione all’interessato da parte della commissione consiliare di altre sedi disponibili;

delibera

di rispondere al dott. ... nei seguenti termini:

a) con la circolare consiliare n. 1435 in data 21 gennaio 2000 si è stabilito che la rimozione delle incompatibilità previste dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdot- te dall’art. 6 della legge n. 468/99, possa realizzarsi, oltre che con il tra- sferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario com- preso in un circondario diverso, mediante la sua cancellazione dall’al- bo degli avvocati. A giudizio della Commissione, con tale disposizione il Consiglio Superiore della Magistratura ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale in ordine alle modalità di concreta tra- duzione di quel divieto legislativo: non può trascurarsi, infatti, che

(29)

l’assunzione di un incarico giudiziario onorario comporta innegabil- mente la compressione di alcune facoltà, di cui, nella fattispecie, il professionista non è comunque privato, potendo ripristinarle attraver- si l’iscrizione presso altro Consiglio dell’Ordine, e che la tutela della indipendenza e della imparzialità della funzione giudiziaria, che va assicurata anche sul piano del’immagine, può essere adeguatamente soddisfatta non già da una mera dichiarazione di impegno del giudice di pace ad astenersi dall’esercizio dell’attività forense nell’ambito del medesimo circondario interessato alle funzioni giudiziarie (non potendo la garanzia di valori costituzionali essere affidata al self-restraint individuale), bensì dal dislocamento in altra sede dei suoi interessi professionali, tale da rendere anche visibile l’assenza di una condizione di interferenza e di sovrapposizione tra funzioni onorarie e non;

b) secondo quanto stabilito dalla circolare sopra richiamata il tra- sferimento del giudice di pace ad altro ufficio giudiziario, ubicato fuori del circondario in cui egli esercita le sue funzioni, consente di rimuovere la situazione di incompatibilità; la mera presentazione della domanda di trasferimento, conforme ai criteri da essa dettati, è equiparata, ai soli effetti preclusivi dell’avvio del procedimento di decadenza, alla rimozione della causa di incompatibilità; ove le sedi indicate non siano disponibili, la Commissione può proporre al giudi- ce di pace una o più sedi in alternativa, per le quali l’interessato dovrà prestare il suo consenso inviando apposita dichiarazione al Consiglio Superiore della Magistratura entro e non oltre tre giorni dalla comu- nicazione. Peraltro, poiché il trasferimento de quo costituisce uno sol- tanto dei modi preordinati a rimuovere la situazione di incompatibi- lità, può ritenersi che, ove le sedi indicate dal giudice di pace nella domanda di trasferimento siano indisponibili, questi, ove non intenda prendere in considerazione le altre sedi eventualmente comunicategli dalla Commissione, possa, nel medesimo termine sopra indicato (tre giorni dalla comunicazione), presentare domanda di cancellazione dall’albo degli avvocati, inviando al Consiglio copia della stessa;

c) la medesima circolare consiliare, nel disporre che la causa di incompatibilità possa essere rimossa, oltre che mediante il trasferi- mento, attraverso la cancellazione del giudice di pace dall’albo degli avvocati, non ha escluso che questi possa chiedere l’iscrizione nell’al- bo professionale relativo a diverso circondario, che deve pertanto rite- nersi consentita.

(30)

1.1.11. Quesito con cui si chiede di conoscere se l’iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del medesimo circondario in cui espleta le funzioni giudiziarie costituisca causa di incompatibilità ex art. 8, comma 1-bis, della legge n. 374/91.

Il Consiglio, in data 13 settembre 2000, ha adottato la seguente delibera:

– letta la nota in data 4 febbraio 2000 con cui il dott. ..., giudice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di BUCCINO - distretto di SALERNO, chiede di conoscere se l’iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Saler- no, circondario in cui ricade l’ufficio del giudice di pace di apparte- nenza, costituisca causa di incompatibilità ex art. 8, comma 1-bis, della legge n. 374/91 per l’esercizio delle funzioni giudiziarie onorarie;

– visto l’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, così come modificato dall’art. 6 della legge 24 novembre 1999, n. 468, nonché l’art. 24 della citata legge n. 468/99;

– vista la circolare consiliare approvata nella seduta del 19 gen- naio 2000 in tema di incompatibilità, trasferimenti, decadenza, dispensa e sanzioni disciplinari dei giudici di pace;

– vista e condivisa la relazione n. 327/00 in data 21 giugno 2000 dell’Ufficio Studi e Documentazione;

delibera

di rispondere al dott. ... che, fermo restando il divieto dell’e- sercizio della pratica forense dinanzi all’ufficio del giudice di pace di appartenenza, l’iscrizione nel Registro dei praticanti tenuto dal Consi- glio dell’Ordine degli avvocati del medesimo circondario in cui si espletano le funzioni di giudice di pace non costituisce causa di incompatibilità ex art. 8, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

(31)

1.1.12. Richiesta di chiarimenti circa le incompatibilità con l’e- sercizio della professione forense.

Il Consiglio nella seduta del 18 aprile 2001 ha adottato la seguen- te delibera:

– il dr. ..., dopo aver ricevuto comunicazione dal C.S.M.

di essere stato proposto dalla competente commissione per la nomina a giudice di pace nell’ufficio di Napoli e dopo essere stato invitato a trasmettere entro 15 giorni la documentazione di rito, tra cui la domanda di cancellazione dall’albo degli avvocati di Napoli ovvero di trasferimento ad altro albo.

– Il dr. ..., in proposito, osserva:

a) di essere dirigente legale di un ente pubblico (I.A.C.P. di Napo- li) e di essere per tale funzione iscritto nell’elenco speciale annesso all’albo degli avvocati di Napoli, mentre gli è preclusa l’iscrizione all’albo ordinario. L’iscrizione all’elenco speciale non abilita all’eserci- zio dell’attività professionale (che egli, dunque, non svolge) e costitui- sce solo presupposto indispensabile per l’esercizio delle funzioni svol- te presso lo I.A.C.P. di Napoli;

b) che ai sensi dell’art. 5 L. 374/91 e successive modifiche (non contrastati neppure dalla normativa secondaria dettata dal C.S.M.), la cancellazione dal citato elenco speciale (che produrrebbe immediata- mente le dimissioni o il licenziamento dall’incarico professionale rive- stito), in quanto necessaria per la rimozione della causa di incompati- bilità ipotizzata, dovrebbe intervenire all’esito del tirocinio svolto e del giudizio di idoneità formulato dal Consiglio giudiziario competente, non prima, cioè in vista della delibera plenaria del C.S.M.. In sostan- za, afferma il dr. ..., egli avrebbe l’onere di rimuovere la causa di incompatibilità dopo la nomina (e non prima) che consegue al tirocinio positivamente svolto.

Richiedeva alla Ottava Commissione, pertanto, di valutare se la richiesta di cancellazione predetta fosse frutto di errore materiale. In subordine, ed in caso di risposta negativa, chiedeva di potere essere nominato giudice di pace presso sede diversa da quella napoletana.

Tanto premesso,

delibera

di rispondere al dott. ... nei seguenti termini:

(32)

– il dr. ... ha partecipato al concorso per giudice di pace ex D.M. 3 dicembre 1998, il quale è disciplinato, quanto a procedure di nomina, requisiti, cause di incompatibilità etc., dalla L. 21 novem- bre 1991 n. 374 e non dalla medesima legge come modificata dalla successiva 24 novembre 1999 n. 468.

Ai sensi dell’art. 4 L. 374/1991, però, la nomina a giudice di pace non è collegata all’esito favorevole del tirocinio espletato, ma discende direttamente dalla deliberazione del C.S.M. e dal conseguente decreto del Presidente della Repubblica;

– pur prendendo atto della particolarità dell’elenco speciale cui il dr. ... è iscritto, che secondo l’interessato non abilita alla professione forense, va sottolineato che in ogni caso il dr. ..., come si è impegnato a fare, dovrà cessare dalla sua attuale attività lavorativa dipendente prima dell’assunzione delle funzioni di giudice di pace. Va dunque ribadita la richiesta di cancellazione dall’albo spe- ciale indicato in istanza.

(33)

1.1.13. Quesito con cui si chiede di conoscere se la definitiva can- cellazione dall’Albo degli Avvocati di Firenze debba avve- nire in seguito alla notifica del decreto di nomina ovvero al momento della immissione nelle funzioni di giudice di pace.

Il Consiglio nella seduta del 4 luglio 2001 ha adottato la seguente delibera:

– letta la nota in data 18 aprile 2001 con cui chiede di conoscere se la definitiva cancellazione dall’Albo degli Avvocati di Firenze debba avvenire in seguito alla notifica del decreto di nomina ovvero al momento della immissione nelle funzioni di giudice di pace;

– letta la delibera consiliare in data 7 giugno 2001 con la quale veniva deliberato di rispondere all’avv. ... “che la cancella- zione dall’Albo deve avvenire entro 60 gg. dalla conoscenza del decre- to ministeriale di nomina”.

– ritenuto opportuno revocare la suddetta delibera;

delibera

di revocare la delibera consiliare del 7 giugno 2001 e di rispondere all’avv. ... nei termini seguenti:

– l’avere avanzato richiesta di cancellazione dall’albo degli Avvo- cati del circondario in cui saranno esercitate le funzioni giudiziarie è condizione preliminare alla nomina dei giudici di pace ai sensi del concorso bandito con D.M. 3 dicembre 1998;

– è irrilevante il momento della definitiva e effettiva cancellazione, trattandosi di attività riconducibile a soggetto terzo (il Consiglio del- l’Ordine forense investito della richiesta) e non al giudice di pace nominato;

– in ogni caso, la cessazione dell’attività forense nel circondario in cui il giudice di pace eserciterà le funzioni deve intervenire all’inizio del tirocinio previsto.

(34)

1.1.14. Nota in data 26 novembre 2001 con cui un giudice di pace chiede di essere autorizzato ad esercitare la professione forense dinanzi al Tribunale per i Minorenni ed al Tribu- nale Militare.

Il Consiglio nella seduta del 6 marzo 2002 ha adottato la seguente delibera:

– letta la nota indicata in epigrafe, nella quale l’avv. ...

chiede se, in quanto giudice di pace nella sede di Napoli, possa eserci- tare la professione forense dinanzi al Tribunale per i minorenni di Napoli ed al Tribunale Militare della medesima città;

– rilevato che l’art. 8 legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. modif., stabilisce, per quanto qui interessa, che gli avvocati non possono eser- citare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense (comma 1-bis) e che il divieto si riferisce, quindi, ai soli uffici giudiziari la cui competenza coincide con quella circoscrizione territoriale ovvero è in essa ricompresa;

– considerato che il tribunale per i minorenni ha, viceversa, giuri- sdizione su tutto il territorio della corte di appello o della sezione della corte di appello in cui è istituito (art. 3 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv. con modif. in l. 27 maggio 1935, n. 835) e che il divieto sancito dall’art. 8 cit. non può, pertanto, trovare applicazione in relazione a tale ufficio;

– ritenuto che la conclusione alla quale si perviene in base alla testuale formulazione della disposizione in oggetto trova, altresì, ade- guata giustificazione nella circostanza che non vi è alcuna possibilità di interferenza tra le funzioni rispettivamente svolte dai giudici di pace e dai tribunali per i minorenni;

– ritenuto che altrettanto è da dirsi in ordine al quesito concernen- te l’esercizio di attività forense dinanzi al Tribunale penale militare, le cui circoscrizioni territoriali si estendono ben oltre il perimetro dei cir- condari (essi sono attualmente otto, tre dei quali soltanto – Napoli, Bari e Palermo – ubicati nel meridione: cfr. d.P.R. 14 febbraio 1964, n. 199) e la cui specifica competenza esclude, ancora una volta, ogni pericolo di interferenza con le funzioni giudiziarie attribuite ai giudici di pace

delibera

di rispondere all’avv. ... nei termini di cui in motivazione.

(35)

1.1.15. Nota in data 21 gennaio 2002 con cui si formula un quesi- to in ordine alle incompatibilità del giudice di pace.

Il Consiglio nella seduta del 6 marzo 2002 ha adottato la seguente delibera:

– letta la nota in data 21 gennaio 2002, con la quale la dott.ssa ..., nominata giudice di pace nella sede di Milano – premes- so di essere iscritta all’Ordine degli Avvocati di Monza, nonché nel registro dei difensori d’ufficio patrocinanti dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano – rivolge al C.S.M. un quesito in ordine alla com- patibilità con l’incarico onorario del patrocinio dinanzi al Tribunale per i Minorenni;

– considerato che la dott.ssa ... è iscritta all’albo degli avvocati di un circondario diverso da quello del tribunale in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace ove è stata assegnata, sicchè non sus- siste la causa di incompatibilità di cui all’art. 8 comma 1 bis) della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod.;

– rilevato che, ai sensi dell’art. 8 comma 1 ter della legge n. 374 cit.,

“gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la funzione forense dinanzi al giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio nei successi- vi gradi di giudizio”;

– considerato che il patrocinio dinanzi al Tribunale per i Mino- renni da parte del giudice di pace non è idoneo ad integrare la situa- zione di incompatibilità di cui all’art. 8 comma 1 ter cit.;

delibera

di rispondere al quesito formulato dalla dott.ssa ..., nomi- nata giudice di pace nella sede di Milano, nei termini di cui in moti- vazione.

(36)

1.1.16. Osservazioni in ordine alla rimozione della causa di incompatibilità dell’esercizio nel medesimo circondario della professione forense e delle funzioni di giudice di pace mediante la cancellazione dall’albo degli avvocati.

Il Consiglio nella seduta del 19 aprile 2000 ha adottato la seguen- te delibera:

– letta la nota in data 16 febbraio 2000 del dott. ..., giu- dice di pace con funzioni di coordinatore nella sede di SASSUOLO - distretto di BOLOGNA, il quale, nel trasmettere dichiarazione con cui si impegna a limitare la propria attività di avvocato nella materia tri- butaria, ritiene che detta dichiarazione soddisfi la normativa relativa alla rimozione della causa di incompatibilità dell’esercizio nel medesi- mo circondario della professione forense e delle funzioni di giudice di pace, senza doversi pretendere la cancellazione dall’albo degli avvoca- ti che avrebbe la conseguenza di impedire l’esercizio dell’attività pro- fessionale non solo nell’ambito del circondario ma anche su tutto il territorio nazionale;

delibera

di rispondere al dott. ... nei seguenti termini:

a) con la circolare consiliare n. 1435 in data 21 gennaio 2000 si è stabilito che la rimozione delle incompatibilità previste dai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374, introdot- te dall’art. 6 della legge n. 468/99, possa realizzarsi, oltre che con il tra- sferimento del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario com- preso in un circondario diverso, mediante la sua cancellazione dall’al- bo degli avvocati. A giudizio della Commissione, con tale disposizione il Consiglio Superiore della Magistratura ha esercitato correttamente il proprio potere discrezionale in ordine alle modalità di concreta tra- duzione di quel divieto legislativo: non può trascurarsi, infatti, che l’assunzione di un incarico giudiziario onorario comporta innegabil- mente la compressione di alcune facoltà, di cui, nella fattispecie, il professionista non è comunque privato, potendo ripristinarle attraver- si l’iscrizione presso altro Consiglio dell’Ordine, e che la tutela della indipendenza e della imparzialità della funzione giudiziaria, che va assicurata anche sul piano del’immagine, può essere adeguatamente soddisfatta non già da una mera dichiarazione di impegno del giudice

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di pace ad astenersi dall’esercizio dell’attività forense nell’ambito del medesimo circondario interessato alle funzioni giudiziarie (non potendo la garanzia di valori costituzionali essere affidata al self-restraint individuale), bensì dal dislocamento in altra sede dei suoi interessi professionali, tale da rendere anche visibile l’assenza di una condizione di interferenza e di sovrapposizione tra funzioni onorarie e non;

b) la circolare sopra richiamata, nel disporre che la causa di incompatibilità possa essere rimossa, oltre che mediante il trasferi- mento, attraverso la cancellazione del giudice di pace dall’albo degli avvocati, non ha escluso che questi possa chiedere l’iscrizione nell’al- bo professionale relativo a diverso circondario, che deve pertanto rite- nersi consentita.

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1.1.17. Decadenza dall’incarico a causa della situazione di incom- patibilità ai sensi dell’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod..

Il Consiglio nella seduta del 14 giugno 2001 ha adottato la seguen- te delibera:

con dichiarazione resa in data 11 gennaio 2000, il dott.

..., giudice di pace nella sede di Sassuolo - circondario di Modena, rappresentava di versare nella situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod., esercitando la professione forense nel circondario del tribunale in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace ove prestava servizio; a tale dichia- razione, il dott. ... allegava una nota esplicativa con la quale segnalava lo svolgimento quasi esclusivo (98%) dell’attività di assi- stenza e rappresentanza in campo tributario.

Con dichiarazione del 16 febbraio 2000 trasmessa al C.S.M., il dott. ... si impegnava a “limitare la propria attività, nell’am- bito del Circondario del Tribunale di Modena e per tutta la durata del- l’incarico di giudice di pace, all’assistenza, rappresentanza e difesa in materia tributaria per la quale sono esclusivamente competenti gli Uffici fiscali e le Commissioni tributarie.”

Sulla base della dichiarazione dell’11 gennaio 2000, l’Ottava Com- missione – decorso il termine di 60 giorni previsto dall’art. 24 della legge 24 novembre 1999, n. 468 per la rimozione della causa di incom- patibilità ed in mancanza di istanze in tal senso comunicate dal dott.

... – deliberava in data 20 giugno 2000 l’apertura della prati- ca per l’eventuale declaratoria di decadenza.

Con nota in data 18 settembre 2000, il dott. ... – richia- mate le note sopra indicate – evidenziava: di avere presentato in data 29 febbraio 2000 istanza di cancellazione dall’albo degli avvocati di Modena; di avere avuto notizia alla fine del mese di marzo del 2000 della sua conferma nel ruolo di Giudice di Pace, notizia da lui inter- pretata come “convalida della efficacia della dichiarazione di impegno espressa in data 16 febbraio 2000”; di avere, quindi, ritirato in data 24 marzo 2000 l’istanza di cancellazione dall’albo degli avvocati di Mode- na; di non ritenere, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza ex art. 8 della legge 21 novembre 1991, n.

374.

In data 12 ottobre 2000 l’Ottava Commissione trasmetteva la dichia-

(39)

razione dell’11 gennaio 2000 al Presidente della Corte di Appello di Bologna per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e 7 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198.

In data 5 aprile 2001, perveniva al Consiglio il verbale della sedu- ta del 29 gennaio 2001 del Consiglio Giudiziario di Bologna, in com- posizione integrata ex art. 4 legge 21 novembre 1991, n. 374; nel corso della seduta, il Consiglio Giudiziario dopo aver proceduto all’audizio- ne del dott. ... ed aver preso atto dell’avvenuta cancellazione dello stesso dall’albo degli avvocati di Modena, acquisendo copia del certificato in data 24 gennaio 2001 del Consiglio dell’Ordine attestan- te tale cancellazione, deliberava di proporre al C.S.M. “il non luogo a provvedere per avvenuta rimozione della causa di incompatibilità”.

La proposta del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Bologna non può essere condivisa.

Risulta pacificamente la sussistenza della causa di incompatibilità di cui all’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod., avendo il dott. ... esercitato la professione forense nel cir- condario del Tribunale di Modena ed essendo rimasto iscritto nell’al- bo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ben oltre la scadenza del termine di 60 giorni previsto dall’art. 24 della legge 24 novembre 1999, n. 468 per la rimozione della causa di incompatibilità. Né a conclu- sioni diverse potrebbe giungersi argomentando sulla base delle consi- derazioni svolte dal dott. ... nella nota del 18 settembre 2000, considerazioni inidonee a superare il dato obiettivo della man- cata cancellazione dello stesso dall’albo degli avvocati. Peraltro, va sot- tolineato che, rispondendo – con deliberazione del 19 aprile 2000 – ad un quesito formulato proprio dal dott. ..., il Consiglio ribadì le prescrizioni della circolare n. 1435 in data 21 gennaio 2000, eviden- ziando come “la tutela dell’indipendenza e dell’imparzialità della fun- zione giudiziaria, che va salvaguardata anche sul piano dell’immagine, può essere adeguatamente soddisfatta non già da una mera dichiara- zione d’impegno del giudice di pace ad astenersi dall’esercizio dell’at- tività forense nell’ambito del medesimo circondario interessato alle funzioni giudiziarie (non potendo la garanzia di valori costituzionali essere affidata al self-restraint individuale), bensì dal dislocamento in altra sede dei suoi interessi professionali, tale da rendere anche visibi- le l’assenza di una condizione di interferenza e di sovrapposizione tra funzioni onorarie e non.”

Al riguardo è appena il caso di segnalare che, al fine di escludere la sussistenza della causa di incompatibilità in esame non può attri- buirsi alcuna rilevanza all’istanza di cancellazione dall’albo degli avvo-

(40)

cati di Modena presentata tempestivamente dal dott. ... e, tuttavia, dallo stesso ritirata il 24 marzo 2000. La tardività della suc- cessiva cancellazione del dott. ... dall’albo degli avvocati di Modena impone di disattendere le conclusioni del Consiglio Giudizia- rio presso la Corte di Appello di Bologna, che tale cancellazione aveva posto a fondamento della sua proposta;

Tutto ciò premesso

delibera

la decadenza ai sensi dell’art. 9, primo comma, legge n. 374/91 e succ.

mod., del dott. ..., giudice di pace nella sede di Sassuolo - circondario di Modena, trovandosi lo stesso in una delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n.

374 e succ. mod..

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1.1.18. Decadenza in seguito alla situazione di incompatibilità ai sensi degli artt. 8, comma 1-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod. e 24 della legge 24 novembre 1999, n. 468

Il Consiglio nella seduta del 16 maggio 2001 ha adottato la seguen- te delibera:

Con dichiarazione inviata in data 20 gennaio 2000 il dott.

..., giudice di pace nella sede di Tricase (Lecce), rappresen- tava di versare in una situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod., in particolare in quanto era iscritto all’Albo degli avvocati di Lecce ed esercitava la pro- fessione forense nel circondario del Tribunale in cui aveva sede l’uffi- cio del giudice di pace ove prestava servizio.

Il dott. ... in data 16 febbraio 2000 presentava istanza di trasferimento per la sede di Maglie e contestualmente chiedeva di poter ancora esercitare la professione forense nel medesimo circonda- rio per tre cause pendenti davanti ai GOA.

La Commissione, in data 4 luglio 2000, ritenendo che l’istanza di tra- sferimento presentata non fosse idonea a rimuovere la causa di incom- patibilità perché relativa ad una sede situata nel medesimo circondario di Tribunale, deliberava l’apertura della procedura di decadenza dall’uf- ficio, ai sensi dell’art. 9 l. n. 374/91, trovandosi il giudice di pace in una situazione di incompatibilità. Il dott. ..., avuta comunicazione dell’apertura della procedura di decadenza, presentava in data 9 agosto 2000, istanza di cancellazione dall’albo degli avvocati di Lecce.

In data 13 novembre 2000, veniva deliberata la trasmissione degli atti relativi alla procedura di decadenza del dott. ... al Presi- dente della Corte d’Appello di Lecce per le valutazioni di competenza ai sensi dell’art. 9, comma 3, l. 374/91, così come modificato dall’art. 7 l. n. 468/99.

Il Presidente della Corte d’Appello di Lecce procedeva, quindi, a contestare al dott. ... di aver continuato a svolgere le funzio- ni di giudice di pace, pur trovandosi in situazione di incompatibilità ex art. 8, comma 1-bis l. 374/91, essendo iscritto all’Albo degli avvoca- ti nel medesimo circondario di Tribunale in cui era situato l’ufficio del giudice di pace, senza essersi attivato per rimuovere la causa di incom- patibilità entro i 60 giorni dall’entrata in vigore della l. 468/99 e cioè entro il 29 febbraio 2000, così come previsto dall’art. 24 della medesi-

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ma legge e dalle circolari del C.S.M. Prot. n. 1436 del 21 gennaio 2000 e prot n. 16167 del 24 luglio 2000. All’esito dell’istruttoria, dopo aver acquisito, in particolare, il provvedimento dell’avvenuta cancellazione dall’Albo degli avvocati in data 6 settembre 2000, il Presidente della Corte d’Appello ha evidentemente ritenuto che fosse venuta meno la causa di incompatibilità e ha, quindi, valutato soltanto sotto il profilo disciplinare l’avvenuto esercizio da parte del dott. ... delle funzioni di giudice di pace in costanza di iscrizione all’Albo degli avvo- cati del medesimo circondario, per il periodo dal 29 febbraio al 9 ago- sto 2000, concludendo con la proposta al Consiglio Giudiziario di applicazione della sanzione disciplinare dell’ammonimento.

Il Consiglio giudiziario di Lecce, integrato dai rappresentanti del- l’avvocatura e dei giudici di pace, procedeva nella seduta del 9 marzo 2001 all’audizione dell’interessato, evidentemente condividendo l’erro- nea prospettazione, del Presidente della Corte di Appello e, si pronun- ciava sulla richiesta di sanzione disciplinare ritenendo di non dover procedere “in considerazione della minima entità del fatto e dello stesso comportamento dell’incolpato, il quale ha subito posto in evidenza spon- taneamente la pendenza di sole tre cause in tutto il circondario affidate al suo patrocinio, così rivelando uno stato di buona fede anche in ordine all’interpretazione di una nuova normativa alla sua prima applicazione”.

La Commissione non condivide tale impostazione e ritiene di disattendere la proposta del Consiglio Giudiziario di Lecce, ai sensi del paragrafo VII, punto 7 della circolare del 24 luglio 2000, in quan- to la fattispecie rientra nelle cause di decadenza previste dall’art. 9, primo comma, della legge 374/91 e 24 l. 468/99, per non aver rimosso nel termine stabilito, obbligatoriamente fissato in 60 giorni a decorre- re dal 31 dicembre 1999, la situazione di incompatibilità, ed essendo questo motivo assorbente rispetto alla valutazione di eventuali profili disciplinari. Il dott. ... ha, infatti, continuato a svolgere le funzioni di giudice di pace nel medesimo circondario di tribunale in cui svolgeva la professione forense ed era iscritto all’Albo degli avvo- cati, in presenza cioè di una causa di decadenza obbligatoria;

delibera

la decadenza ai sensi dell’art. 9, primo comma, l. n. 374/91 e succ.

mod., del dott. ..., giudice di pace di Tricase, per non aver rimosso nel termine di 60 giorni dalla data del 31 dicembre 1999, in cui è entrata in vigore la legge n. 468/99, la situazione di incompatibi- lità prevista dall’art. 8, comma 1 bis della legge n. 374/91 e 24 l. 468/99.

(43)

1.1.19. Decadenza dall’incarico a causa della situazione di incom- patibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ. mod..

Il Consiglio nella seduta del 14 giugno 2001 ha adottato la seguen- te delibera:

Dalla dichiarazione resa in data 11 gennaio 2000 dal dott.

..., giudice di pace nella sede di Casalbordino - circondario di Vasto, emergeva che lo stesso versava in situazione di incompatibi- lità ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis della legge 21 novembre 1991, n.

374 e succ. mod., esercitando la professione forense nel circondario del tribunale in cui ha sede l’ufficio del giudice di pace ove prestava servizio.

Con nota integrativa della precedente, pervenuta sempre in data 11 gennaio 2000, il dott. ..., premesso che a suo avviso la normativa introdotta ex L. 468/99 non aveva “valore retroattivo” e, pertanto, non avrebbe dovuto “modificare i rapporti insorti preceden- temente”, dichiarava: di essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di Vasto dal 5.12.1999; che presso il proprio studio in Vasto aveva mera domiciliazione il figlio avv. ..., del Foro di Roma; che fino ad allora non aveva firmato alcun atto processuale quale avvocato, ma che intendeva farlo nel futuro, volendo esercitare la professione foren- se; che non aveva mai inteso creare situazione di interferenza tra l’e- sercizio della professione forense e quella del giudice di pace.

Con delibera del 12 aprile 2000, il C.S.M. rispondeva al dott.

..., ribadendo l’immediata applicabilità della normativa introdotta dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 ai giudici di pace in servizio ed in via di conferma e che la mancata rimozione della causa di incompatibilità entro il termine stabilito dalla legge (29 febbraio 2000) avrebbe comportato l’avvio della procedura di decadenza dal- l’ufficio del giudice di pace.

Con istanza dell’11 maggio 2000, il dott. ... chiedeva di essere trasferito ex art. 10 ter L. 468/99 dalla sede di Casalbordino a quella di Lanciano.

Con delibera in data 20 giugno 2000, l’Ottava Commissione dispo- neva l’apertura della pratica per l’eventuale declaratoria di decadenza.

Con nota in data 31 agosto 2000 il dott. ... evidenziava di essere stato confermato nell’ufficio del giudice di pace di Casalbor- dino con D.M. del 23 marzo 2000, ossia in epoca successiva alla nota

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in data 11 gennaio 2000 con la quale aveva comunicato la sussistenza della causa di incompatibilità in questione; pertanto, chiedeva di esse- re confermato nell’ufficio già ricoperto e, in subordine, di essere tra- sferito nella sede di Lanciano come da sua richiesta dell’11 maggio 2000.

Preso atto della nota del dott. ..., l’Ottava Commissione in data 6 novembre 2000 trasmetteva gli atti al Presidente della Corte di Appello di L’Aquila per gli adempimenti di competenza ai sensi degli artt. 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374 e 7 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198.

Con delibera del 21 febbraio 2001, il C.S.M. rigettava la domanda di trasferimento del dott. ..., perché tardiva e trasmetteva gli atti al Presidente della Corte di Appello di L’Aquila per le valutazioni di competenza ai sensi degli artt. 9 della legge 21 novembre 1991, n.

374 e 7 del D.P.R. 10 giugno 2000, n. 198.

In data 12 marzo 2001, perveniva al Consiglio il verbale della seduta del 9 febbraio 2001 del Consiglio Giudiziario di L’Aquila, in composizione integrata ex art. 4 legge 21 novembre 1991, n. 374, nel corso della quale si procedeva all’audizione del dott. ..., che ribadiva le tesi esposte nella nota citata. All’esito dell’audizione, il Con- siglio Giudiziario proponeva al Consiglio Superiore la dichiarazione di decadenza del dott. ...

In data 24 marzo 2001, perveniva una nota del dott. ...

con la quale ribadiva il contenuto della nota in data 31 agosto 2000, sottolineando di aver presentato domanda di trasferimento in data 11 maggio 2001 immediatamente dopo la delibera consiliare del 19 apri- le 2000 con la quale era stata data risposta alle sue richieste.

La proposta di declaratoria di decadenza del Consiglio Giudizia- rio presso la Corte di Appello di L’Aquila è pienamente condivisibile; il dott. ... si trova pacificamente nella situazione di incompa- tibilità prevista dall’art. 8, comma 1-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374, né alcun rilievo in senso contrario può essere attribuito alle deduzioni svolte dallo stesso nelle note sopra richiamate: la conferma dello stesso dott. ... – disposta dal C.S.M. nelle more dell’ac- quisizione e della valutazione degli atti relativi alla sua situazione di incompatibilità, nonché dell’espletamento della procedura stabilita dall’art. 9, primo comma, l. n. 374/91 e succ. mod. – e la presentazio- ne della domanda di trasferimento dopo la comunicazione della deli- bera consiliare di risposta ai quesiti formulati dallo stesso giudice risultano inidonei a scalfire la perentorietà del termine previsto dal- l’art. 24 della legge 24 novembre 1999, n. 468. La tardività della

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domanda di trasferimento – presentata dal dott. ... al fine di rimuovere la situazione di incompatibilità in cui versava bel oltre il limite temporale sancito dalla norma indicata – impone la declarato- ria di decadenza dall’ufficio del giudice di pace.

Tutto ciò premesso

delibera

la decadenza ai sensi dell’art. 9, primo comma, l. n. 374/91 e succ.

mod., del dott. ..., giudice di pace nella sede di Casalbordi- no - circondario di Vasto, trovandosi lo stesso nella situazione di incompatibilità ai sensi dell’art. 8, comma 1-bis della legge 21 novem- bre 1991, n. 374 e succ. mod..

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