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Le destinazioni d’uso consentite negli immobili e nei fabbricati esistenti o di nuova costruzione, sono quelle previste, ovvero quelle non esplicitamente vietate, dalle presenti Norme per le diverse zone urbanistiche omogenee.

Non possono essere consentite destinazioni in deroga a quelle stabilite dallo strumento urbanistico.

La destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile.

Le destinazioni d’uso disciplinate dal Piano sono articolate secondo le seguenti categorie funzionali indicate con la dicitura Du seguita da una lettera:

Du_A - Residenziale Du_B - Turistico - ricettiva Du_C - Artigianale e industriale

Du_D - Direzionale, commerciale e socio-sanitaria Du_E - Agricolo-zootecnica

Le 5 categorie funzionali sono così ulteriormente articolate:

Du_A - Residenziale

Du_A.1 - Residenze: abitazioni permanenti e temporanee

Le residenze comprendono le abitazioni con le rispettive pertinenze quali gli spazi privati di servizio (cantine, lavanderie, legnaie, …) e le autorimesse private, nonché gli spazi condominiali (vani scala, androni, locali comuni, lavanderie condominiali, aree attrezzate per il gioco, …). Sono da annoverare tra le residenze gli alloggi per chi svolge attività di vigilanza negli edifici destinati ad uffici o servizi comunali.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 1 m2/10 m3, per le nuove costruzioni, e comunque in misura non inferiore a 1 posto auto per unità abitativa. Il volume da considerare per il calcolo dei parcheggi è quello complessivo lordo considerando anche la parte dei fabbricati seminterrati aventi qualsiasi destinazione d’uso.

Per le residenze localizzate in zona A non sono previste dotazioni minime di parcheggi.

Du_A.2 - Abitazioni collettive: collegi, convitti, conventi

Le abitazioni collettive comprendono collegi, convitti, conventi, case di riposo, case per studenti, case di cura e cliniche private, etc. con riferimento alle zone di soggiorno, ai servizi comuni, ai servizi di assistenza, alle aree destinate al personale di servizio.

Parcheggi:

Parcheggi di pertinenza = 20 mq/100 mq SL

Du_A.3 - Servizi strettamente connessi alla residenza

I servizi strettamente connessi con la residenza di iniziativa privata, comprendono negozi di prima necessità, studi professionali, bar e tavole calde.

Parcheggi:

Parcheggi di pertinenza = 20 mq/100 mq SL

Du_A.4 -Parcheggi di pertinenza delle unità abitative

Comprendono i parcheggi di pertinenza delle unità abitative e degli esercizi commerciali e terziari, ad uso pubblico e privato, dimensionati in relazione alle attività consentite.

In caso di impossibilità di reperire gli spazi in cui localizzare le aree di parcheggio, l'Amministrazione Comunale può prevedere la monetizzazione degli stessi.

Du_B. Turistico - ricettiva Du_B.1 - Alberghi

(compresi villaggi albergo, albergo diffuso e motel)

Gli alberghi sono strutture ricettive che forniscono alloggi ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina o posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati dalla Legge Regionale n. 22 del 14 maggio 1984, “Norme per la classificazione delle aziende ricettive” e dalla Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017 "Norme in materia di turismo".

Possono assumere la denominazione di “villaggio albergo” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall’inserimento dell’insieme ricettivo in un’unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Possono assumere la denominazione di “albergo diffuso” gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell’eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e distanti non oltre 200 metri dall’edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L’obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell’esercizio

Possono assumere la denominazione di “motel” gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni, e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili o di imbarcazioni superiore del 10% a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 20 m2/100m2 SL

Nel caso di impossibilità di ricavare su aree esterne i parcheggi, questi possono essere trasformati, anche in parte, in parcheggi sotterranei o sopraelevati.

Nel caso di impossibilità di ricavare i parcheggi relativamente alle attività ricadenti in Zona A, si dovrà concordare con l’Amministrazione l’ubicazione e le modalità per la loro realizzazione.

Du_B.2 - Alberghi residenziali

Sono alberghi residenziali le strutture ricettive alberghiere che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e C allegate alla Legge Regionale n. 22 del 14/05/1984, “Norme per la classificazione delle aziende ricettive”.

Qualora l’unità abitativa dell’albergo residenziale sia dotata di angolo cottura, in luogo di apposita cucina in locale separato, la superficie utile per la determinazione della ricettività autorizzabile di cui al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, dovrà essere di m2 2,00.

Parcheggi di pertinenza = 20 m2/100m2 SL Du_B.3 - Esercizi di affittacamere

Sono esercizi di affittacamere le strutture ricettive extra-alberghiere composte da non più di sei camere destinate a clienti, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile,

L’attività di affittacamere può essere altresì esercitata in modo complementare rispetto all’esercizio di ristorazione qualora sia svolta da uno stesso titolare, in una struttura immobiliare unitaria. In tal caso l’esercizio può assumere la denominazione di “locanda”.

Parcheggi di pertinenza = 20 m2/100m2 SL Du_B.4 - Case per ferie

Sono case per ferie le strutture ricettive extra-alberghiere attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni o enti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari. La disciplina delle case per ferie si applica altresì ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanze per anziani.

Parcheggi:

Parcheggi di pertinenza = 1 PA /per abitazione

Nel caso di impossibilità di ricavare i parcheggi relativamente alle attività ricadenti in Zona A, si dovrà concordare con l’Amministrazione l’ubicazione e le modalità per la loro realizzazione.

Du_B.5 - Case, appartamenti per vacanze

Sono case e appartamenti per le vacanze (CAV) le strutture ricettive extra-alberghiere costituite da unità abitative ubicate nello stesso comune e delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità anche temporanea. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, devono essere arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l’affitto a turisti, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 1 PA/unità abitativa Du_B.6 - Residence

I residence sono strutture ricettive extra-alberghiere gestite unitariamente in forma imprenditoriale che offrono alloggio e servizi in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina.

Le unità abitative, in numero non inferiore a sette, sono ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti stabili ovvero in dipendenze che devono essere ubicate a non più di cento metri di distanza dalla sede principale in modo da conservare l’unitarietà della gestione e dell’utilizzo dei servizi.

I residence articolati su più corpi o unità abitative insistenti su un’unica area, a tale scopo riservata ed attrezzata, e caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi, possono assumere la denominazione di

“Villaggio”.

Nei residence non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni consecutivi.

Per particolari periodi dell’anno o per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni di interesse locale il Sindaco può, con provvedimenti motivati, consentire deroghe a tale limite.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 1 PA/unità abitativa Du_B.7 - Ostelli e foresterie

Sono ostelli e foresterie le strutture ricettive extra-alberghiere attrezzate per il soggiorno ed il pernottamento di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale e religioso e associazioni, operanti nel campo del turismo sociale o giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali.

Du_B.8 - Villaggi turistici e campeggi

I villaggi turistici sono strutture ricettive organizzate per la sosta ed il soggiorno, in tende o caravan od altri manufatti realizzati in materiale leggero o in muratura tradizionale vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, purché detti esercizi posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e D allegate alla Legge Regionale n. 22 del 14 maggio 1984, “Norme per la classificazione delle aziende ricettive” e dalla Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017 "Norme in materia di turismo".

I campeggi sono strutture ricettive all’aperto, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale.

Du_B.9 - Agriturismi

Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

Rientrano tra tali attività:

a. ospitare in locali situati nell'ambito dei fondi facenti parte dell'azienda agricola e nei locali di abitazione dell'imprenditore anche se ubicati in un centro abitato, nonché l'ospitalità in azienda, in spazi aperti attrezzati per l'agricampeggio;

b. somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico. Il requisito di cui sopra si intende soddisfatto anche attraverso l'integrazione parziale di prodotti provenienti da altre aziende agricole sarde collegate per l'esercizio delle attività agrituristiche. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne;

c. vendere direttamente i prodotti di cui alla precedente lettera b);

d. organizzare attività ricreative e culturali nell'ambito dell'azienda.

Lo svolgimento di attività agrituristiche, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Inoltre si applicano le norme di cui alla Legge Regionale 11 maggio 2015, n.11 “Norme in materia di agriturismo, ittiturismo, pescaturismo, fattoria didattica e sociale e abrogazione della legge regionale n. 18 del 1998”.

Du_B.10 - Turismo rurale

Per turismo rurale si intende quel complesso di attività di ricezione extra-alberghiere, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano.

L’offerta di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

a. offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all’art. 10 delle direttive per le zone agricole1, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della Legge Regionale 22/12/1989, n. 45 e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano Urbanistico Comunale;

1 D.P.G.R. del 03/08/1994

b. ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l’impiego di materie prime di produzione locale;

c. allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura sarda.

Du_B.11 - Area sosta Camper

L’Area sosta Camper è una struttura ricettiva all'aria aperta destinata ad accogliere turisti provvisti di mezzi mobili di pernottamento (Camper/Autocaravan), dotata di impianto di smaltimento igienico sanitario, destinato ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride, realizzato nel rispetto dell’art. 378 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Possono essere dotate di servizi minimi accessori, quali servizi igienici e docce.

Du_C - Artigianale e industriale Du_C .1 - Artigianato di servizio

(servizi connessi con la cura della persona, manutenzione beni di consumo e degli edifici, artigianato artistico)

Comprende tutte le attività di tipo artigianale, di servizio alla residenza e alle attività urbane, le cui lavorazioni non richiedono specifiche esigenze depurative nel campo dei reflui, delle emissioni nell’atmosfera o dell’inquinamento sonoro. Sono inclusi gli spazi destinati alle attività artigianali vere e proprie, gli spazi di servizio, di supporto, di magazzino e gli spazi tecnici.

È ammessa la realizzazione di un alloggio con SL non superiore a 120 m2 per ogni azienda artigiana ricadente in zona D, deputata specificamente a tale tipo di insediamento; in quest'ultimo caso l'intervento dovrà avere una SL superiore a 400 m2, valutata al netto di tale alloggio.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 33 m2/100 m2 SL

Nel caso di impossibilità di ricavare i parcheggi relativamente alle attività ricadenti in Zona A, si dovrà concordare con l’Amministrazione l’ubicazione e le modalità per la loro realizzazione.

Du_C .2 - Artigianato produttivo

Comprende tutti i tipi di attività artigianale le cui lavorazioni richiedono specifiche esigenze depurative nel campo dei reflui, delle emissioni nell’atmosfera o dell’inquinamento sonoro.

Sono compresi gli spazi produttivi veri e propri, gli uffici, i magazzini, gli spazi espositivi, di supporto e servizio, mense e spazi tecnici. È ammessa la realizzazione di un alloggio con SL non superiore ai 120 m2 per ogni azienda artigiana, nel solo caso di interventi con SL superiore a 800 m2, al netto di tale alloggio.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 20 m2/100 m2 SL

Nel caso di attività artigianali incompatibili con la residenza da localizzare necessariamente nella zona omogenea D, i parcheggi pubblici da computare come standard (P1) non potranno essere inferiori al 10% della Superficie territoriale (St) dell’intera Zona produttiva.

Du_C.3 - Attività industriali

Sono comprese tutte le attività di conservazione e trasformazione di materie prime o semilavorati, con i relativi spazi produttivi, gli uffici e sale riunioni di rappresentanza, i magazzini, gli spazi espositivi, di supporto e servizio, mense e spazi tecnici. Per ogni azienda industriale è ammessa la presenza di un alloggio per il personale di custodia con SL non superiore a 120 m2. Qualsiasi tipo di attività industriale, per quanto rientri nei parametri di compatibilità previsti per l’artigianato produttivo (Du4/1), non può essere localizzata nei contesti residenziali, ma esclusivamente nella zona omogenea D.

Du_C.4 - Impianti produttivi agro-industriali

Comprendono gli impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali e derivanti da attività zootecniche; sono inclusi gli uffici e sale riunioni, i magazzini, gli spazi espositivi, di supporto e servizio, mense e spazi tecnici e gli eventuali alloggi per il personale di custodia;

quest'ultimo dovrà avere una SL non superiore ai 120 m2 per ogni intervento con SL superiore a 800 m2, al netto di tale alloggio.

Du_D - Direzionale, commerciale e socio-sanitaria

Du_D.1 - Attrezzature politico-amministrative e sedi istituzionali

Le attrezzature politico-istituzionali comprendono le sedi politiche, amministrative, sindacali di scala urbana e di rappresentanza, le sedi per gli uffici decentrati dello Stato, uffici giudiziari e di rappresentanza istituzionale. Le attrezzature comprendono tutti gli spazi e le funzioni di servizio o di supporto e gli spazi tecnici. È ammessa la presenza di alloggi di servizio per il personale di custodia.

È prevista altresì la presenza di servizi come bar, ristoranti, mense, sedi associative, sale riunioni, ecc..

Parcheggi

P1 = 40 m2/100 m2 SL

Du_D.2 - Servizi per l’industria, la ricerca, il terziario specializzato

I servizi per l’industria comprendono le sedi per ricerca, gli uffici per l’import-export, per la gestione industriale, il marketing, il leasing, la cessione dei crediti, gli uffici per l’elettronica applicata, ivi compresi i processi produttivi complementari per l’innovazione ed, in genere, il terziario avanzato e specializzato, operante nell’area della produzione di servizi reali alle imprese.

Sono altresì inclusi gli spazi di supporto e di servizio, le mense, i locali accessori, gli archivi e gli spazi tecnici. È ammessa la realizzazione di alloggi per il personale di custodia in misura proporzionale e commisurata alla consistenza delle attività insediate.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 15 m2/100 m2 SL

Nel caso di impossibilità di ricavare su aree esterne i parcheggi, questi possono essere trasformati in parcheggi sotterranei o sopraelevati per una quota non superiore al 50%.

Du_D.3 - Uffici e studi professionali (qualora occupino l’intero edificio)

Le attività direzionali, finanziarie, amministrative e terziarie in genere, di tipo minore ed a basso concorso di pubblico, comprendono piccoli uffici e studi professionali a carattere prevalentemente privato.

Sono da includere in questa destinazione d'uso anche gli organismi edilizi caratterizzati da un forte frazionamento delle singole attività. Sono, altresì, inclusi gli spazi di servizio e quelli di supporto, come archivi e locali per campionari e spazi tecnici.

Parcheggi

Parcheggi di pertinenza = 33 m2/100 m2 SL

Nel caso di impossibilità di ricavare i parcheggi relativamente alle attività ricadenti in Zona A, si dovrà concordare con l’Amministrazione l’ubicazione e le modalità per la loro realizzazione.

Du_D.4 - Attività commerciali al dettaglio: esercizi di vicinato

Per esercizi di vicinato si intendono le attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita2 non superiore a 150 m2 3. Tale superficie non potrà superare i 100 m2 per gli esercizi di vicinato esclusivamente alimentari qualora ubicati in zona A - Centro Storico.

Parcheggi

I parcheggi per la clientela devono essere localizzati in aree contigue alla struttura di vendita ovvero collegate ad almeno un ingresso pedonale per la clientela senza alcuna interposizione di barriere architettoniche o di viabilità diversa da quella interna al parcheggio tra il parcheggio e l’ingresso.

La dotazione minima di parcheggio riferita alla superficie di vendita della struttura (SV) deve rispettare sia la superficie destinata ai posti auto (PA) per i clienti indicata nell’abaco per la verifica degli standard di dotazione di parcheggi per la clientela pubblicato con Delibera della Giunta Regionale n.

55/108 del 29/12/2000, sia la superficie di parcamento (SP), ossia la superficie complessiva comprensiva dell’area destinata al parcheggio, della viabilità interna al parcheggio e delle zone di manovra. Ad ogni posto auto corrispondono 25 m2 convenzionali di superficie di parcamento.

Per gli esercizi di vicinato localizzati in zona A, indipendentemente dal settore merceologico, non sono previste dotazioni minime di SP e di PA (PA = SP = 0).

Per gli esercizi di vicinato localizzati in zona B, alimentari, non alimentari e misti può essere previsto almeno un posto auto con relativa area di manovra (PA = SP

0).

Per gli esercizi di vicinato localizzati in zona C:

- esercizi di vicinato di tipo alimentare: PA ≥ 0,05xSV; SP ≥ 1,25xSV - esercizi di vicinato non alimentari: PA ≥ 0,04xSV; SP ≥ 1xSV

- esercizi di vicinato con superfici miste distinte in alimentare e non alimentare:

PA ≥ ((0,05 x SVtot) x SV_alim + (0,04 x SVtot) x SVnon_alim)/ SVtot SP ≥ ((1,25 x SVtot) x SV_alim + (1 x SVtot) x SVnon_alim)/ SVtot - esercizi di vicinato con superfici miste indistinte:

PA ≥ (2 x (0,05 x SV) + (0,04 x SV))/3 SP ≥ (2 x (1,25 x SV) + (1 x SV))/3

Per gli esercizi di vicinato localizzati in zona D ed in zona G:

- esercizi di vicinato non alimentari: PA ≥ 0,04 x SV; SP ≥ 1 x SV

- esercizi di vicinato con superfici miste distinte in alimentare e non alimentare:

PA ≥ 0,04 x SVnon_alim;

SP ≥ SVnon_alim;

- esercizi di vicinato con superfici miste indistinte:

PA ≥( 0,04 x SV)/3;

SP ≥ (1 x SV)/3.

Du_D.5 - Attività commerciali al dettaglio: medie strutture di vendita - esercizi singoli

Per medie strutture di vendita si intendono le attività commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 150 m2, ovvero a 100 m2 se localizzate in zona A, ed inferiore a 800 m2.

Sono convenzionalmente definite “alimentari” le strutture di vendita esclusivamente di tipo alimentare e quelle miste in cui vi sia una prevalenza di superficie di vendita alimentare.

2 Per la definizione di “superficie di vendita” si veda l' articolo 9, comma 10, delle presenti NTA.

3 Si veda l’art. 4, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59”.

Tutte le altre strutture di vendita sono convenzionalmente definite “non alimentari”. In tali strutture la superficie di vendita alimentare non può, in ogni caso, essere superiore al 20% della globale superficie di vendita e comunque non può essere superiore a 300 m2.

Parcheggi:

La dotazione minima di parcheggio riferita alla superficie di vendita della struttura (SV) deve rispettare sia la superficie destinata ai posti auto (PA) per i clienti indicata nell’abaco per la verifica degli standard di dotazione di parcheggi per la clientela pubblicato con Delibera della Giunta Regionale n.

55/108 del 29/12/2000, sia la superficie di parcamento (SP), ossia la superficie complessiva comprensiva dell’area destinata al parcheggio, della viabilità interna al parcheggio e delle zone di manovra. Ad ogni posto auto corrispondono 25 m2 convenzionali di superficie di parcamento.

Nella zona A sono consentite le medie superfici di vendita non alimentari in coesistenza con quelle alimentari con superfici di vendita inferiori a 100 m2 in immobili di pregio esclusivamente a seguito di trasferimenti, concentrazioni o ampliamenti.

Per le medie strutture di vendita localizzate in zona A, ad esclusione delle zone pedonali o a traffico

Per le medie strutture di vendita localizzate in zona A, ad esclusione delle zone pedonali o a traffico