Sono Beni paesaggistici, ai sensi del D.Lgs n.42 del 22.1.2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, come previsto nell’art. 134:
a. gli immobili e le aree indicati all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Questa categoria di beni paesaggistici non è presente nel territorio comunale di Ilbono;
b. le aree indicate all'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; nel territorio comunale di Ilbono sono presenti le seguenti categorie di beni:
- Boschi e foreste (art. 2, comma 6, D.lgs 227/01), la cui puntuale perimetrazione deve essere comunque verificata in loco con il corpo forestale;
- le zone di interesse archeologico.
c. gli immobili e le aree comunque sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico Regionale, previsti dall’articolo 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; nel territorio comunale di Ilbono sono presenti le seguenti categorie di beni:
- Fascia costiera
- Fiumi, torrenti e altri corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- Aree rocciose di cresta;
- Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale;
- Aree caratterizzate da insediamenti storici.
Per i Beni paesaggistici presenti nel territorio comunale di Ilbono, riportati nelle tavole 6.9 - Beni paesaggistici ambientali (scala 1:10.000), 7.1 - Beni paesaggistici con valenza storico culturale (scala 1:10.000) e nel DataBase del Mosaico dei Beni Culturali della Regione Sardegna, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
e ss. mm. e ii. e le misure di tutela e valorizzazione previste dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna.
Al fine della corretta applicazione della disciplina di salvaguardia dei Beni paesaggistici, può essere richiesta la certificazione di sussistenza del vincolo paesistico alla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia, Servizio tutela paesaggistica.
Articolo 36 - Componenti di paesaggio con valenza ambientale
Sono componenti di paesaggio con valenza ambientale, identificate nella Tavola 6.10 – Componenti di paesaggio con valenza ambientale (scala 1:10.000), le aree previste all’art. 21 delle NTA del PPR:
- Aree naturali e sub naturali;
- Aree seminaturali;
- Aree a utilizzazione agroforestale.
Aree naturali e sub naturali. Le aree naturali e sub naturali, identificate ai sensi dell’art. 22 delle NTA del PPR, comprendono, nel territorio di Ilbono, aree rocciose e di cresta, grotte e caverne, emergenze geologiche di pregio, zone umide temporanee, sistemi fluviali e relative formazioni riparali, ginepreti delle montagne calcaree, leccete e formazioni forestali in struttura climacica o subclimacica, macchia foresta, garighe endemiche su substrati di diversa natura.
Nelle aree naturali e sub naturali è vietato, a prescindere dalla classificazione urbanistica determinata dal Piano, qualunque nuovo intervento edilizio o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento,
fruibilità paesaggistica. Valgono allo stesso modo le prescrizioni e gli indirizzi riportati negli artt. 22 e 23 delle NTA del PPR.
Aree seminaturali. Le aree seminaturali, identificate ai sensi dell’art. 25 delle NTA del PPR, comprendono, nel territorio di Ilbono, boschi naturali, ginepreti, pascoli arborati, macchie, garighe, praterie di pianura e montane secondarie, fiumi e torrenti e formazioni riparie parzialmente modificate, grotte soggette a fruizione turistica, laghi e invasi di origine artificiale e tutti gli habitat dell’All.to I della Direttiva 92/43/CEE e Ss.mm. e ii..
Nelle aree seminaturali sono vietati, a prescindere dalla classificazione urbanistica determinata dal Piano, gli interventi edilizi o di modificazione del suolo ed ogni altro intervento, uso od attività suscettibile di pregiudicare la struttura, la stabilità o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica, fatti salvi gli interventi di modificazione atti al miglioramento della struttura e del funzionamento degli ecosistemi interessati, dello status di conservazione delle risorse naturali biotiche e abiotiche, e delle condizioni in atto e alla mitigazione dei fattori di rischio e di degrado. Valgono allo stesso modo le prescrizioni e gli indirizzi riportati negli artt. 26 e 27 delle NTA del PPR.
Aree a utilizzazione agroforestale. Le aree a utilizzazione agroforestale, identificate ai sensi dell’art. 28 delle NTA del PPR, comprendono, nel territorio di Ilbono, da colture specializzate e arboree, impianti boschivi artificiali, colture erbacee seminative, aree agroforestali, aree incolte.
Nelle aree a utilizzazione agroforestale sono vietate, a prescindere dalla classificazione urbanistica determinata dal Piano, le trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d’uso, o paesaggi agrari di particolare pregio o habitat di interesse naturalistico, fatti salvi gli interventi di trasformazione delle attrezzature, degli impianti e delle infrastrutture destinate alla gestione agro-forestale o necessarie per l’organizzazione complessiva del territorio. Valgono allo stesso modo le prescrizioni e gli indirizzi riportati negli artt. 29 e 30 delle NTA del PPR.
Articolo 37 - Area di rispetto dei beni di interesse storico culturale
Identifica le aree di rispetto paesaggistico, limitrofe alla Zona H1 di Salvaguardia storico culturale, e le aree a rischio archeologico interessate da modesti ritrovamenti.
In tali aree non viene modificata la destinazione di Zona e, qualora consentito dalle presenti Norme, è assentibile l’edificazione nel rispetto della presente disciplina.
Il Piano identifica due distinte aree di rispetto:
- Area di rispetto archeologico - Area di rispetto architettonico Area di rispetto archeologico
Identifica le aree di rispetto paesaggistico della Sottozona H1.a e le aree a rischio archeologico. Nelle aree di rispetto archeologico sono vietate:
- nuove costruzioni o altri interventi che compromettano le caratteristiche di naturalità del contesto e dei luoghi complementari al bene;
- la ricerca mineraria, l’apertura di cave o l’estrazione di materiale;
- il prelievo di oggetti o materiali rinvenibili sull’area;
- la discarica o il deposito di materiali di qualsiasi tipo;
- gli interventi che modifichino lo stato dei luoghi con piantumazioni arboree ex novo tali da compromettere le attuali visuali sceniche del bene;
- l’installazione di cartellonistica pubblicitaria;
- attività agricole tali da compromettere la naturalità dei luoghi.
Sono sempre ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro ad opera degli enti o degli istituti scientifici autorizzati. Sono inoltre ammessi, previa autorizzazione degli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio:
- piani, programmi e progetti coordinati di tutela, valorizzazione e riassetto paesaggistico;
- opere edili minori atte a favorire l’accessibilità, fruizione e godimento del bene stesso, senza alterare la qualità naturale e ambientale del paesaggio in cui il bene si trova inserito. Tali opere devono essere di disegno semplice ed essenziale e devono essere privilegiati materiali naturali locali;
- l’inserimento di sistemi informativi e didattici attinenti al bene stesso purché di dimensioni che non pregiudichino né le visuali verso il bene né quelle verso il paesaggio circostante, prediligendo localizzazioni ai margini dell’area.
Sono subordinati all'autorizzazione degli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio:
- qualunque intervento di trasformazione in superficie o nel sottosuolo;
- la demolizione o ristrutturazione dei manufatti esistenti;
- l’aratura di profondità superiore a 50 cm, evitando le direzioni di massima pendenza al fine di contenere i dilavamenti superficiali;
- interventi di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione;
- la costruzione di manufatti di qualsiasi tipo.
Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, nonché ristrutturazione edilizia interna degli edifici esistenti. Contestualmente dovranno essere eliminati gli elementi incongrui e gli eventuali impianti tecnologici non dovranno interferire negativamente con le visuali sceniche del bene tutelato.
Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici del contesto, in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc. ) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali ed essenze arboree di tipo locale, privilegiando i tracciati eventualmente già esistenti.
È consentito l’uso del suolo per pascolo o per attività agricole compatibilmente con la disciplina ambientale.
Gli eventuali sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell’energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio, privilegiando in ogni caso soluzioni che prevedano l’interramento dei cavi o delle tubazioni.
Gli interventi consentiti dalla specifica Zona urbanistica sono subordinati alla preventiva autorizzazione da parte degli enti preposti alla tutela del bene e del paesaggio, per la verifica di compatibilità delle opere con gli obiettivi di tutela.
Area di rispetto architettonico
Identifica le aree di rispetto paesaggistico della Sottozona H1.b e dei manufatti di valenza storico culturale di interesse architettonico, comunque classificati dalla disciplina urbanistica del Piano.
In tali aree non viene modificata la destinazione urbanistica e, qualora consentito dalle presenti Norme, è assentibile l’edificazione nel rispetto della presente disciplina.
Nelle aree di rispetto architettonico è riconosciuta l’ammissibilità di trasformazioni con modalità di intervento compatibili con gli elementi paesaggistici ambientali del contesto.
Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, nonché ristrutturazione edilizia interna. Sono fatti salvi gli interventi edilizi di nuova costruzione, previsti dagli strumenti urbanistici attuativi vigenti, qualora non precludano la percezione del Bene e delle relative quinte sceniche e gli
Sono consentite nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie che non compromettano la conservazione del sito ed il carattere rurale del contesto e che non alterino la morfologia naturale dei luoghi ed i valori paesaggistici oggetto di protezione.
Dovranno essere mantenuti e valorizzati tutti i caratteri storico tradizionali e naturalistici: in particolare è prescritta la valorizzazione e la conservazione delle recinzioni storiche. Le eventuali nuove sistemazioni a terra (stradelli, viali, etc.) dovranno avere caratteri di semplicità, con materiali locali ed essenze arboree coerenti con il contesto vegetazionale. Dovrà essere garantita la conservazione di esemplari arbustivi e arborei autoctoni, nonché delle specie meritevoli di conservazione (endemiche o di interesse fitogeografico). In ogni caso dovranno essere adeguati o riutilizzati in via prioritaria i tracciati eventualmente già esistenti. Non sono consentite piantumazioni arboree che modifichino lo stato dei luoghi in maniera tale da compromettere le attuali visuali sceniche del bene.
Gli eventuali impianti tecnologici non dovranno interferire negativamente con le visuali sceniche del bene tutelato. I sistemi di illuminazione pubblica e di trasporto dell’energia elettrica devono essere rispettosi del paesaggio e del territorio. In ogni caso devono essere privilegiati gli interventi che prevedano soluzioni in cavo interrato. Sono ammessi eventuali interventi relativi a opere pubbliche di difesa del suolo, di irrigazione o reti di distribuzione nei casi in cui risulti che la collocazione più idonea debba indispensabilmente gravare sull’area.
L’eventuale segnalazione del bene deve avvenire con elementi di dimensioni contenute localizzati in modo da rendere percepibile il bene ed il suo contesto paesaggistico senza l’intrusione ottica di cartelli e pannelli esplicativi.
All'interno dell'area di rispetto non è in alcun modo consentita l’installazione di cartellonistica pubblicitaria.
Ogni intervento incidente sul sottosuolo ad una profondità superiore ai 100 cm deve essere comunicato alla competente Soprintendenza per i Beni architettonici.
Qualunque trasformazione, fatto quanto disposto dall’art. 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm. e ii., è soggetta ad autorizzazione paesaggistica.
Articolo 38 - Area di rispetto cimiteriale
Sono le aree limitrofe al perimetro del cimitero. Le aree di rispetto cimiteriale sono individuate cartograficamente nelle tavole di Piano e sono soggette a vincolo di inedificabilità di cui all’art. 338 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 28 luglio 1934, n. 1265.
In tali aree è preclusa l’edificazione, ma non viene modificata la destinazione di zona. È consentita la realizzazione (in assenza di specifiche attrezzature fisse) di chioschi per la vendita di fiori in regime precario, l’attività colturale agricola senza la costruzione di impianti, la sistemazione di spazi a verde privato o pubblico, la realizzazione di parcheggi pubblici o d’uso pubblico non interrati.
Modalità di attuazione:
- Intervento edilizio diretto.
Interventi consentiti
Per gli edifici esistenti all’interno delle aree di rispetto cimiteriale legittimamente realizzati sono ammessi gli interventi di:
- Manutenzione ordinaria (Mo) - Manutenzione straordinaria (Ms)
- Restauro e Risanamento conservativo (Rc) - Ristrutturazione edilizia (Re)
- Demolizioni (D), senza ricostruzione - Mutamento della destinazione d’uso (Mdu)
Sono inoltre consentiti gli interventi funzionali alla dotazione di servizi igienici, alla copertura di scale esterne e ampliamenti del 10% delle volumetrie esistenti, necessari per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.
È vietata la realizzazione di nuove costruzioni.
Articolo 39 - Area di rispetto stradale
Sono le aree limitrofe al confine stradale, così come definito dal codice della strada (D.Lgs.285/1992 e ss. mm. ii). In tali aree è preclusa l’edificazione ma non viene modificata la destinazione di zona.
Possono essere realizzati esclusivamente volumi ed impianti tecnici e distributori di carburante.
La larghezza delle aree di rispetto stradale è stabilita dalle vigenti leggi nazionali e regionali:
- Fuori dai centri abitati:
- Strade tipo C - Strade extraurbane secondarie: metri 30, larghezza ridotta a metri 10 nelle aree di trasformazione edilizia diretta o in aree con strumenti urbanistici attuativi vigenti;
- Strade tipo F - Strade locali: metri 20;
- Strade tipo F - Strade locali vicinali: 10 m.
Le Area di rispetto stradale sono considerate di interesse pubblico e, come tali, espropriabili, limitatamente alle porzioni ed ai casi in cui sia necessario procedere all’ampliamento delle infrastrutture viarie esistenti.
Per quanto riguarda gli usi ammessi si fa riferimento agli usi previsti nelle zone del PUC, fermo restando che non sono ammessi nuovi usi, salvo la possibilità di deroga limitatamente ad edifici, attrezzature ed impianti pubblici.
Modalità di attuazione:
- Intervento edilizio diretto.
Interventi consentiti
Per gli edifici esistenti ubicati nelle aree di rispetto stradale, vincolate come inedificabili dal PUC, sono consentite le seguenti opere:
- Manutenzione ordinaria (Mo) - Manutenzione straordinaria (Ms)
- Restauro e Risanamento conservativo (Rc) - Demolizioni (D), senza ricostruzione
Sono consentiti unicamente gli interventi funzionali alla dotazione di servizi igienici, alla copertura di scale esterne e ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente, purché non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.
È vietata la realizzazione di nuove costruzioni.
Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l'ampliamento di strade, per la realizzazione di opere pubbliche in genere o nei casi di demolizione, è consentita la ricostruzione di eguale volume con il mantenimento delle destinazioni d'uso, in area agricola adiacente, anche su fondi aventi superficie inferiore ai minimi previsti per le Zone agricole.
Articolo 40 - Aree di rispetto degli impianti tecnologici
Sono le aree limitrofe agli impianti tecnologici, quali depuratori, potabilizzatori o impianti per il trattamento dei rifiuti. In tali aree è preclusa l’edificazione ma non viene modificata la destinazione di zona. Le aree di rispetto degli impianti tecnologici sono individuate cartograficamente sulle tavole di Piano, si sviluppano per una fascia di 30 metri e sono soggette a vincolo di inedificabilità.
Modalità di attuazione:
- Intervento edilizio diretto.
Interventi consentiti
Per gli edifici esistenti ubicati nelle aree di rispetto degli impianti tecnologici, vincolate come inedificabili dal PUC, sono consentite le seguenti opere:
- Manutenzione ordinaria (Mo) - Manutenzione straordinaria (Ms)
- Restauro e Risanamento conservativo (Rc) - Demolizioni (D), senza ricostruzione
Sono inoltre consentiti unicamente gli interventi funzionali alla dotazione di servizi igienici, alla copertura di scale esterne e ogni altro ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.
È vietata la realizzazione di nuove costruzioni.
Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o ampliamento degli impianti tecnologici o nei casi di demolizione, è consentita la ricostruzione di eguale volume con il mantenimento delle destinazioni d'uso, in area agricola adiacente, anche su fondi aventi superficie inferiore ai minimi previsti per le Zone agricole.
CAPO V - Aree di salvaguardia e tutela idrogeologica