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REGIONE SICILIANA ASSESSORATO del TERRITORIO e dell AMBIENTE DIPARTIMENTO DELL AMBIENTE IL Dirigente Responsabile del Servizio 1

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D.R.S. n. 3

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO del TERRITORIO e dell’AMBIENTE DIPARTIMENTO DELL’AMBIENTE

IL Dirigente Responsabile del Servizio 1

VISTO lo Statuto speciale della Regione Siciliana;

VISTO la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.”;

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali.

Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009; concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell’energia da fonti rinnovabili;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D.Lgs.

152/2006) e in particolare la parte seconda “Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)” e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall’articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;

VISTA la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l’art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l’altro, l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;

VISTO il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”;

VISTO il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);

VISTO il decreto ministeriale 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11;

VISTO il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge

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VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n.

3/2013;

VISTA la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;

VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (nel seguito “C.T.S.”) di cui all’art. 91 della l.r. n. 9/2015;

VISTO l’art. 98 comma 6 della predetta legge regionale 07/05/2015, n. 9 che stabilisce che i decreti dirigenziali devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell’atto, entro il termine perentorio di giorni sette, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana;

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell’art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall’art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la C.T.S.;

VISTI i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 e dal decreto assessoriale n. 414/Gab del 19/12/2019 compreso in ultimo il decreto di nomina del Segretario della CTS di cui al D.A. n. 285/Gab del 03/11/2020;

VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 che disciplina le procedure di competenza regionale di cui all’art. 91 della Legge Regionale 7 maggio 2015 n. 9, come modificato dall’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17/03/2016, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Regionale con delibera n.

189 del 21/07/2015 e il funzionamento della C.T.S.;

VISTA la legge regionale n. 10 del 12/05/2020 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2020-2022”, pubblicate sulla G.U.R.S. n. 28 del 14/05/2020 Parte I Suppl. Ord.;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20 luglio 2020 con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell’Ambiente l‘Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art 19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12 D.Lgs. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art. 6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 12 del 27/06/2019 recante l’emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della citata legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del D.R.A.;

VISTO il D.D.G. n. 731 del 02/09/2019 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 256 del 14/06/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A

VISTO il D.D.G. n. 704 del 06/08/2019, con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A.;

VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 819 del 02 settembre 2020 di delega di firma al Dirigente Responsabile del Servizio 1, notificato con nota prot. D.R.A. n. 51062 del 02 settembre 2020;

VISTO il D.D.G. del 26/03/2020, n. 195 con il quale è stato approvato il Protocollo di Intesa ed il suo Allegato Tecnico, sottoscritto in data 06/02/2020 dal Direttore Generale di ARPA Sicilia e dal Dirigente Generale del D.R.A., finalizzato all’espletamento della Verifica di Ottemperanza delle

(3)

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 55996 del 12/09/2018 con la quale la Società Eni New Energy S.p.a (di seguito Proponente), con sede legale in Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (MI) (Codice Fiscale/Partita IVA 09722790962 - PEC eninewenergy@pec.eninewenergy.com) ha chiesto l’attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto “Impianto Fotovoltaico - Area esterna NCO Gela (CL) di potenza nominale prevista pari a 4,89 MW localizzato nel Comune di Gela (CL)”, trasmettendo la seguente documentazione tecnico-amministrativa, depositata sul Portale Ambientale (Codice Procedura 218):

1. ISTANZA 2. ENE OUT 273

3. ISTANZA ASSOGGETTABILITA’ VIA 4. 080501BARV00010_CDFE02_11 5. 080501BEDG00012_CDFE02_01 6. 080501BEDS00013_CDFE01_01 7. 080501BGCT00014_CDFE02_06 8. ALL1_PROGETTO

9. ALL2_MONITORAGGIO ACUSTICO

10. ALL3_REPORT FOTOGRAFICO STATO LUOGHI 11. ALL4_PAESAGGISTICA

12. ALL5A_VINCA

13. ALL5B_BOTANICO_FAUNISTICO 14. ALL6_TAVOLE

15. ALL7_FOTOINSERIMENTI

16. ALL8_CRONOPROGRAMMA CANTIERE 17. ALL9_COMPUTO METRICO

18. SPA

19. DICHIARAZIONE CONFORMITA’ GELA NCO_DRAFT 20. ALL_A1_DEL_40_06_AUTORITA’_EN_GELA

21. ALL_A1_DEL_40_06_AUTORITA’_EN_GELA_REVFC 22. SCHEDA TECNICA ALLEGATO 1

23. VINCOLI25000_1DI8 24. VINCOLI25000_2DI8 25. VINCOLI25000_3DI8 26. VINCOLI25000_4DI8

27. VINCOLI25000_4DI8_LEGENDA 28. VINCOLI25000_5DI8

29. VINCOLI25000_6DI8 30. VINCOLI25000_7DI8 31. VINCOLI25000_8DI8 32. VINCOLI10000_1DI8 33. VINCOLI10000_2DI8 34. VINCOLI10000_3DI8 35. VINCOLI10000_4DI8

36. VINCOLI10000_4DI8_LEGENDA 37. VINCOLI10000_5DI8

38. VINCOLI10000_6DI8 39. VINCOLI10000_7DI8 40. VINCOLI10000_8DI8 41. LAYOUT25000 42. LAYOUTCTR10000

43. ALL.3_REPORTFOTOGRAFICOSTATOLUOGHI 44. ALL7_FOTOINSERIMENTI

45. ALL_A1_DEL_40_06_AUTORITA’_EN_GELA

46. ALL_A1_DEL_40_06_AUTORITA’_EN_GELA_REVFC 47. SCHEDA TECNICA ALLEGATO 1

48. ALL5B_BOTANICO_FAUNISTICO 49. ASSEVERAZIONE_BERNINI

50. ASSEVERAZIONE_BERTOLE’_PAES 51. ASSEVERAZIONE_BERTOLE’_SPA 52. D1_GEOLOGIA

53. ATTESTAZIONE INTESA SANPAOLO_GELA NCO 54. DICHIARAZIONE ASSICURAZIONE

55.

(4)

56. GELA NCO - PRELIMINARE DIRITTO DI SUPERFICIE E SERVITU’

VISTA la documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori ai sensi dell’art. 91 della legge regionale 9/2015, per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità ambientale;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 68325 del 08/11/2018 con la quale, esaminata la documentazione trasmessa dal Proponente, è stata formalizzata agli Enti e alle Amministrazioni competenti la comunicazione di procedibilità della succitata istanza e di pubblicazione (unitamente all’allegata documentazione) sul Portale Ambientale di questo Assessorato ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del D. Lgs. 152/2006, nonché la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90;

VISTA la nota prot. DRA n. 68306 del 08/11/2018 con la quale sono stati trasmessi i file inerenti il progetto con la relativa scheda tecnica “C” alla C.T.S., ai fini dell’attività istruttoria di competenza, in riferimento al D.A. n. 142/gab del 18 aprile 2018 e alle direttive n. 5056/GAB/1 del 25/07/2016 e n.

6485/GAB/1 del 22/09/2016;

VISTA la nota prot. n. 44029 del 16/11/2018, acquisita al prot. DRA n. 72460 del 27/11/2018, con la quale il Servizio X – Attività Tecnica e Risorse Minerarie del Dipartimento dell’Energia ha reso, per quanto attiene agli aspetti minerari di competenza, il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

VISTA la nota prot. n. 139109 del 13/12/2018, acquisita al prot. DRA n. 77161 del 18/12/2018, con la quale l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta comunica di non dovere rilasciare N.O. ai sensi del R.D. 3267/1923 in quanto la porzione di territorio interessata dall’intervento non è soggetta a Vincolo Idrogeologico Forestale;

VISTA la nota prot. DRA n. 78725 del 21/12/2018 del Servizio 8 – U.R.I.G. del Dipartimento dell’Energia, di comunicazione di riserva rilascio proprio nulla osta a seguito di accertamenti sui luoghi dato che il Nuovo Centro Olio di Gela è pertinenza mineraria e sono presenti nell’area numerosi sotto-servizi (oleodotti e gasdotti);

VISTA la nota prot. DRA n. 11970 del 21/02/2019, con la quale questo Servizio 1 comunica che l’istanza deve essere riformulata in quanto non comprende la richiesta di Valutazione d’Incidenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., ed inoltre che deve essere corrisposta la somma integrativa degli oneri istruttori per la suddetta procedura d’incidenza, ai sensi dell’art. 91 della Legge 7 maggio 2015 n. 9;

VISTA la nota prot. ENE 48/2019 del 11/03/2019, acquisita al prot. DRA 18137 del 19/03/2019, con la quale la Società Eni New Energy S.p.a. ha riformulato l’istanza integrandola con la richiesta di Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., e ha trasmesso la ricevuta di versamento degli oneri istruttori per il procedimento di Valutazione d’Incidenza;

VISTA la nota prot. ENE 93/2019 del 19/04/2019, acquisita al prot. DRA 27411 del 24/04/2019, con la quale la Società Eni New Energy S.p.a., ha trasmesso una Nota Tecnica integrativa dello Studio Preliminare Ambientale a seguito di una modifica del tracciato di connessione e la posa di una nuova cabina per la connessione alla rete elettrica esistente;

PRESO ATTO che la pubblicazione sul sito istituzionale di questo Assessorato è avvenuta in data 06/06/2019;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 4 dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., non è pervenuta nessuna osservazione da parte del pubblico;

ACQUISITO il Parere della C.T.S. n. 145 del 20/05/2020, trasmesso dalla C.T.S. a questo Servizio 1 con nota prot. D.R.A. n. 27555 del 21/05/2020, con il quale è stato espresso parere di non assoggettabilità a VIA del progetto “Impianto Fotovoltaico - Area esterna NCO Gela (CL) di potenza nominale prevista pari a 4,89 MW localizzato nel Comune di Gela (CL)”, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali nello stesso riportate - previa acquisizione da parte del competente ufficio D.R.A. della dichiarazione di cui all’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot. DRA n. 27962 del 22/05/2020 con la quale questo Servizio 1 chiede alla Società la suddetta dichiarazione di cui all’art. 19 comma 8 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. volendo con la stessa accettare le condizioni ambientali contenute nel parere C.T.S. n. 145/2020;

VISTA la nota ENE 146/2020 acquisita al prot. D.R.A. 35913 del 26/06/2020 con la quale la Società Eni New Energy S.p.a ha trasmesso la dichiarazione ai sensi del comma 8 dell’art. 19 del D.Lgs.

152/2006 e ss.mm.ii., accettando le condizioni ambientali contenute nel parere della CTS 145/2020 e specificando le modalità con cui la stessa intende ottemperare alle condizioni ambientali n. 3 e n. 6 ivi contenute, da presentare a corredo dell’istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 387/2003, salvo diverso avviso di questo Servizio1;

VISTA la nota prot. D.R.A. 37184 del 01/07/2020 con la quale questo Servizio 1 ha comunicato alla C.T.S.

la suddetta proposta avanzata dalla ENI New Energy S.p.a.;

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S.p.a, per il progetto “Impianto Fotovoltaico - Area esterna NCO Gela (CL) di potenza nominale prevista pari a 4,89 MW localizzato nel Comune di Gela (CL)”, la C.T.S. ha ritenuto, ferma restando impregiudicata l’ottemperanza a tutte le altre prescrizioni previste nel precedente parere n. 145/2020, di accogliere le modalità di ottemperanza alle condizioni nn. 3 e 6 del predetto parere n. 145/2020, con le seguenti motivazioni:

1. È accolta l’ipotesi di layout presentata in allegato 3, limitatamente alla modifica delle fasce di mitigazione secondo i disegni allegati alla nota ENE 146/2020 acquisita al protocollo 35913 del 26.06.2020;

2. La restituzione agli usi legittimi della porzione di terreno all’interno della perimetrazione SIN deve essere ottenuta prima dell’inizio dei lavori, con qualsiasi procedura il Proponente intenda attivare.

VISTA la nota prot. n. 43071 del 21/12/2020, acquisita al prot. DRA n. 75102 del 21/12/2020, con la quale il Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento dell’Energia, per quanto attiene ai soli aspetti minerari relativi ad attività di estrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 112 e 120 del R.D. 1775/1933 ha rilasciato il proprio Nulla Osta con prescrizioni;

RITENUTO, sulla base di quanto esposto, di dovere provvedere, ai sensi dell’art. 19 comma 8 del D.Lgs. n.

152/2006, all’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto

“Impianto Fotovoltaico - Area esterna NCO Gela (CL) di potenza nominale prevista pari a 4,89 MW localizzato nel Comune di Gela (CL)”, proposto dalla Società ENI New Energy S.p.a (Codice Fiscale/Partita IVA 09722790962), a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali riportate nel parere C.T.S. n. 145/2020 ed a quelle riviste (condizioni ambientali n. 3 e n. 6) con il successivo parere C.T.S. n. 406/2020;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Si dispone, ai sensi dell’art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, l’esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto “Impianto Fotovoltaico - Area esterna NCO Gela (CL) di potenza nominale prevista pari a 4,89 MW localizzato nel Comune di Gela (CL)”, proposto dalla Società ENI New Energy S.p.a (Codice Fiscale/Partita IVA 09722790962), a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni ambientali:

Condizione Ambientale 1

Macrofase Ante operam

Fase Progettazione esecutiva/prima dell’inizio delle attività Ambito di applicazione Protezione Ambientale

Oggetto della prescrizione

Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere acquisito il parere della Soprintendenza, con l’impegno del Proponente ad osservare le relative eventuali prescrizioni.

Termine avvio Verifica

Ottemperanza Prima dell’avvio dell’esercizio dell’attività Ente vigilante Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta Ente coinvolto

Condizione ambientale 2

Macrofase Ante operam

Fase Progettazione esecutiva

Ambito di Applicazione Aspetti progettuali

Oggetto della prescrizione Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere trasmessa copia del progetto esecutivo

(6)

rielaborato in funzione delle prescrizioni impartite da tutti gli Enti intervenuti nel Procedimento.

Il progetto esecutivo dovrà contenere tutte le misure di mitigazione contenute nello Studio di Preliminare Ambientale e nella documentazione di Progetto esaminata non in contrasto con le seguenti prescrizioni

Ente vigilante Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Condizione ambientale 3

Macrofase Ante operam

Fase Progettazione esecutiva

Ambito di Applicazione Vegetazione

Oggetto della prescrizione Si dovrà individuare su apposta planimetria, a scala adeguata, lo stato di progetto. Si dovranno inoltre indicare le specie arbustive della macchia mediterranea (tra quelle caratterizzanti il territorio) che si intendono mettere a dimora nelle fasce tra i pannelli fotovoltaici e la modalità delle cure colturali che si intendono programmare (irrigazioni, concimazioni, potature ordinarie, etc.).

Dovrà altresì essere monitorato l’attecchimento delle specie arboree previste da progetto prevedendo che le cure colturali siano effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all’ultimazione dei lavori, prevedendo la sostituzione dei soggetti morti.

Il proponente dovrà presentare un Progetto che indichi la modalità di impianto con l’indicazione planimetrica, a scala adeguata, della disposizione della vegetazione da porre lungo il perimetro per una fascia di 10 m per l’intero perimetro dei due lotti, escluse le zone prospicienti dei due lotti, nei quali è consentita una larghezza di 5 m per lotto. La fascia di mitigazione dovrà essere effettuata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici.

Il sopra-suolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e l’opera di decespugliamento dovrà essere realizzata solo a scopo antincendio e per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat. È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici.

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza

Prima dell’avvio delle attività

Ente vigilante Autorità Ambientale della Regione Siciliana Ente coinvolto

Condizione Ambientale 4

Macrofase Ante operam e corso d’opera

Fase Aspetti gestionali

Ambito di applicazione Suolo

Oggetto della prescrizione È fatto divieto di alterare la naturale pendenza dei terreni e l’assetto idrogeologico dei suoli.

Al fine di favorire il deflusso delle acque meteoriche dovrà essere prevista una rete di allontanamento delle stesse costituita da cunette di forma trapezoidale scavate nel terreno naturale/rilevato in materiale permeabile. Tutte le opere di regimazione dovranno essere previste nell’ambito dell’ingegneria naturalistica.

I macchinari usati per le trivellazioni, i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del

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È fatto divieto utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pannelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili certificati.

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza

Prima dell’avvio dell’attività

Ente vigilante ARPA Sicilia

Ente coinvolto

Condizione Ambientale 5

Macrofase Ante operam

Fase Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione Terre e rocce da scavo

Oggetto della prescrizione I materiali scaturenti dalle operazioni di scavo devono essere sottoposti alle disposizioni ed alle procedure previste dal Regolamento, approvato con D.P.R.

13/06/2017, recante la disciplina semplificata della gestione delle terre o rocce da scavo. Nel caso tali materiali, risultino qualificati come “rifiuti”, ai sensi del Titolo III, Capo IV, del citato Regolamento, gli stessi devono essere gestiti nel rispetto di quanto indicato nella Parte IV del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii.;

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza

In fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante ARPA Sicilia

Ente coinvolto

Condizione Ambientale 6

Macrofase Ante operam

Fase Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione Protezione Ambientale

Oggetto della prescrizione Per le aree SIN deve essere ottenuto il Parere e la restituzione agli usi legittimi da parte del MATTM

Termine avvio Verifica

Ottemperanza Progettazione esecutiva

Ente vigilante ARPA Sicilia

Ente coinvolto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare

Condizione Ambientale 7

Macrofase Ante operam

Fase Progettazione esecutiva

Ambito di applicazione Protezione ambientale

Oggetto della prescrizione Il progetto esecutivo dovrà prevedere tutti gli accorgimenti per evitare la diffusione luminosa, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell’impianto. In particolare tutti i fasci luminosi dovranno essere diretti verso il basso.

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza

In fase di progettazione esecutiva

Ente vigilante Autorità Ambientale della Regione Siciliana

(8)

Ente coinvolto

Condizione Ambientale 8

Macrofase Post operam

Fase Prima della messa in esercizio dell’opera Ambito di applicazione Altri aspetti

Oggetto della prescrizione Alla fine dei lavori ed entro tre mesi dalla stessa dovrà essere trasmesso:

Documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell’avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto.

Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi.

Polizza fidejussoria emessa a favore della regione Sicilia, di durata almeno ventennale o fondo fruttifero intestato allo stesso Assessorato, costituito dal versamento da parte della ditta, dell’importo pari alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino, finalizzate all’esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ed al recupero e/o smaltimento dei moduli fotovoltaici.

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza

Prima dell’entrata in esercizio dell’opera

Ente vigilante Autorità Ambientale della Regione Siciliana Ente coinvolto

Condizione Ambientale 9

Macrofase Ante Operam -Post Operam

Fase Prima dell’inizio dei lavori - In esercizio Ambito di applicazione Monitoraggio ambientale

Oggetto della prescrizione Il proponete dovrà presentare un PMA per le componenti ambientali uso del suolo, acque superficiali, fauna e flora. Il PMA dovrà indicare le modalità, frequenze delle attività di monitoraggio.

Il monitoraggio dovrà essere previsto almeno per cinque anni dopo la messa in esercizio dell’impianto.

Per tutto il periodo di monitoraggio dovranno essere adottate, in relazione agli esiti dei monitoraggi, e se necessarie, ulteriori misure di mitigazione. Il Proponente dovrà inviare annualmente una relazione tecnica sugli esiti di monitoraggio e le eventuali ulteriori misure di mitigazione adottate.

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza

Prima dell’inizio delle attività di cantiere/cinque anni dall’entrata in esercizio dell’opera

Ente vigilante ARPA Sicilia

Ente coinvolto ARPA Sicilia

Condizione Ambientale 10

Macrofase Post Operam

Fase Dismissione

(9)

base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere smaltiti a norma di legge.

Il Progetto di recupero dei terreni, successivamente alla dismissione dei pannelli fotovoltaici, dovrà prevedere esclusivamente l’uso di specie vegetali autoctone e/o storicizzate (anche riutilizzando le stesse piante già presenti nell’area di cantiere) e/o il ripristino con colture agrarie. È fatto comunque divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo.

Termine Avvio Verifica di Ottemperanza

Prima dell’inizio delle attività di cantiere cinque anni dall’entrata in esercizio dell’opera

Ente vigilante Autorità Ambientale della Regione Siciliana Ente coinvolto

Articolo 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto i Pareri Tecnico Specialistici ambientali n.

145/2020 e 406/2020 resi dalla C.T.S. per le autorizzazioni di competenza regionale durante le sedute del 20/05/

2020 e 10/12/2020.

Articolo 3

Il presente decreto è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato, pertanto il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire tutte le restanti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto.

Articolo 4

Il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed adeguato ai pareri espressi dagli altri Enti preposti, dovrà essere trasmesso a questo Dipartimento e contestualmente all’Autorità Competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell’opera e/o all’esercizio dell’attività e all’ARPA, giusto protocollo d’intesa D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, per essere sottoposto preventivamente alla verifica di ottemperanza necessaria all’accertamento del rispetto delle specifiche condizioni ambientali inerenti alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio dell’opera, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 28 del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. L’Autorità Competente è onerata a trasmettere il verbale di ottemperanza a tutti gli Enti interessati.

Articolo 5

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 6

L’Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell’opera e/o all’esercizio dell’attività, nell’ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 7

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l’Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

(10)

Articolo 8

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato in ossequio all’art.

98 comma 6 della L.R. 07/05/2015 n. 9 e nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (https://si- vvi.regione.sicilia.it), Codice Procedura n. 213; e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 12/01/2021

Il Funzionario Direttivo Maria Elena Blanco

f.to

Il Dirigente del Servizio 1 Salvatore Di Martino

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Repubblica Italiana Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

OGGETTO: REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, DI POTENZA PARI A 4,89 MW, NELL’AREA DENOMINATA “ESTERNA NCO GELA” DI PROPRIETÀ ENI MEDITERRANEA IDROCARBURI S.P.A. POSTA NELLE VICINANZE DEL NUOVO CENTRO OLI DI GELA (CL)

Sigla Progetto: “CL7 IF23”

Proponente: “Ditta NEW ENERGY srl”

Procedimento: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione impatto ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 145 del 20.5.2020 VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e s.m.i;

VISTO il DPR 13 06.2017 n. 120: Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 57/GAB del 28/2/2020 che regolamenta il funzionamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

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Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

RILEVATO che con DDG n. 195 del 26/3/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con ARPA Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera; ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi); suolo e sottosuolo; radiazioni ionizzanti e non; rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA l’istanza ex art. 12 D. Lgs 387/2003 che la ditta Eni New Energy srl ha presentato in data 20/12/2018 al fine di ottenere l’autorizzazione unica per il Progetto e in pari data 20/12/2018 l’istanza di verifica di assoggettabilità a via acquisita dal protocollo ARTA al n. 78519 del 21/12/2018 al fine di valutare se il Progetto possa produrre effetti significativi sull’ambiente e, quindi, debba essere sottoposto alla procedura di VIA, con allegata la seguente documentazione:

1. ISTANZA 2. ENE OUT 273

3. ISTANZA ASSOGGETTABILITA’ VIA 4. 080501BARV00010_CDFE02_11

5. 080501BEDG00012_CDFE02_01 6. 080501BEDS00013_CDFE01_01 7. 080501BGCT00014_CDFE02_06 8. ALL1_PROGETTO

9. ALL2_MONITORAGGIO ACUSTICO

10. ALL3_REPORT FOTOGRAFICO STATO LUOGHI 11. ALL4_PAESAGGISTICA

12. ALL5A_VINCA

13. ALL5B_BOTANICO_FAUNISTICO 14. ALL6_TAVOLE

15. ALL7_FOTOINSERIMENTI

16. ALL8_CRONOPROGRAMMA CANTIERE

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per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

17. ALL9_COMPUTO METRICO 18. SPA

19. DICHIARAZIONE CONFORMITA’ GELA NCO_DRAFT 20. ALL_A1_DEL_40_06_AUTORITA’_EN_GELA

21. ALL_A1_DEL_40_06_AUTORITA’_EN_GELA_REVFC 22. SCHEDA TECNICA ALLEGATO 1

23. VINCOLI25000_1DI8 24. VINCOLI25000_2DI8 25. VINCOLI25000_3DI8 26. VINCOLI25000_4DI8

27. VINCOLI25000_4DI8_LEGENDA 28. VINCOLI25000_5DI8

29. VINCOLI25000_6DI8 30. VINCOLI25000_7DI8 31. VINCOLI25000_8DI8 32. VINCOLI10000_1DI8 33. VINCOLI10000_2DI8 34. VINCOLI10000_3DI8 35. VINCOLI10000_4DI8

36. VINCOLI10000_4DI8_LEGENDA 37. VINCOLI10000_5DI8

38. VINCOLI10000_6DI8 39. VINCOLI10000_7DI8 40. VINCOLI10000_8DI8 41. LAYOUT25000

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42. LAYOUTCTR10000

43. ASSEVERAZIONE_BERNINI

44. ASSEVERAZIONE_BERTOLè_PAES 45. ASSEVERAZIONE_BERTOLè_SPA 46. D1_GEOLOGIA

47. ATTESTAZIONE INTESA SANPAOLO_GELA NCO 48. DICHIARAZIONE ASSICURAZIONE

49. DICHIARAZIONE ASSUNZIONE DIRETTA RESPONSABILITA’

50. GELA NCO - PRELIMINARE DIRITTO DI SUPERFICIE E SERVITU’

VISTA l’istanza della ditta Eni New Energy spa di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con prot. ARTA 55996 del 12.09.2018;

VISTA la Nota prot. 68325 del 08/11/2018 recante “Dichiarazione di procedibilità” dell’istruttoria da parte del RUP e ribadito che, ai sensi del 57/GAB del 28/2/2020, ogni connesso accertamento e valutazione è di competenza del Servizio I del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Sicilia;

VISTA la dichiarazione di responsabilità, che i dati riportati nella domanda e nei suoi allegati sono veritieri trasmessa dal proponente in data 12/12/2018 e acquisita con prot. N. 72265;

RILEVATO che il Proponente non ha autorizzato, ai sensi del comma 8 dell’art. 19 del D.lgs.

152/2006 e smi., questa Autorità ad inserire delle “Condizioni ambientali”;

RILEVATO che non sono pervenute osservazioni.

VISTE la nota ARTA n. 11970 del 21/2/2019, alla quale fanno seguito la nota della società Eni New Energy acquisita da ARTA al n. 18137 del 19/3/2019 e la successiva acquisita da ARTA al n.

27411 del 24/4/2029

VISTA la nota prot. 44029 del 26/11/2018 acquisita da ARTA al prot. N. 72460 del 27/11/2018 con la quale l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell’Energia rilascia il proprio nulla osta;

VISTA la nota n. 139109 del 13/12/2018 con cui l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta, appurata l’assenza di vincolo idrogeologico, osserva nulla di ostativo in merito al progetto;

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CONSIDERATO che dal contenuto degli elaborati presenti agli atti emerge quanto segue:

1. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto in esame, esteso 9,8 ha, è ubicato nel territorio comunale di Gela, in provincia di Caltanissetta, a circa 1.300 m ad est del centro abitato di Gela. Il sito destinato all’impianto sarà collocato presso un’area esterna al Nuovo Centro Oli, nelle vicinanze dell’incrocio tra la Strada Statale 115 e la Strada Provinciale 82.

L’area di progetto è divisa in due parti separate da stradelle alla distanza di circa 50 m l’una dall’altra.

In prossimità dell’area di progetto sono presenti altri impianti fotovoltaici, ed in particolare un impianto è presente a sud del sito in esame alla distanza minima di circa 1 km in linea d’aria e un altro è localizzato a sud est dell’area in oggetto alla distanza minima di circa 1.2 km in linea d’aria.

Il sito è collocato in zona industriale ASI, in prossimità di un’area ove esiste un pozzo per l’estrazione di petrolio attivo gestito da ENI, in zona classificata ASI, in adiacenza ad area SIN Le coordinate geografiche del sito sono:

Latitudine 37° 03’ 43” N. Longitudine 14° 17’ 41” E

2 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che in merito al quadro programmatico il Proponente afferma che:

Il Nuovo Centro Oli di Gela, all’esterno del quale è previsto l’impianto, si trova parzialmente all’interno del SIN di Gela, istituito con Legge n. 426 del 1998, perimetrato con D.M. del 10/01/2000.

Con riferimento al progetto, solo le opere di connessione alla cabina elettrica ricadono all’interno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale, mentre ne è esclusa l’area di impianto. Per le predette opere di connessione e per la cabina impianto sarà necessario acquisire preventivamente il Parere da parte del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare;

Il territorio di Gela-Niscemi-Butera, inoltre, è stato dichiarato “Area di elevato rischio di crisi ambientali” con delibera dal Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 1990 ed in seguito inserito nell’elenco dei primi interventi di bonifica di interesse nazionale tramite la Legge n. 426 del 09/12/1998.

L’area che sarà occupata dall’impianto non risulta essere mai stata caratterizzata e non è mai stata sede di attività industriali pregresse. I materiali derivanti da attività di scavo e livellamento saranno gestiti secondo quanto previsto dalla normativa corrente (DPR 120/2017).

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Per quanto concerne l’area di impianto, lo stato della falda non è mai stato oggetto di caratterizzazione;

Per quanto concerne l’area relativa al Nuovo Centro Oli, dove è prevista la realizzazione della connessione con la cabina esistente NCO, in area SIN, sono state condotte due campagne di caratterizzazione dei terreni:

- Anno 2006 – indagini ambientali all’interno del programma di caratterizzazione generale della Piana di Gela (“Piano di Caratterizzazione Ambientale Generale della Piana di Gela - Rapporto intermedio di caratterizzazione IV lotto – Macroaree (pro parte) & infilling condotte (pro parte)” URS Maggio 2007) presentato al MATTM nel 2007 (Prot.

14906/QdV/DI). Dal confronto dei risultati dei campioni di terreno con le CSC dettate dal D.Lgs. 152/06, Titolo V, parte IV, Allegato 5 Tabella 1 Colonna B non sono risultate eccedenze;

- Anno 2013/2014 - in sede di Conferenza dei Servizi Decisoria del 19 Aprile 2010, il MATTM ha richiesto l’esecuzione di indagini integrative, prescrizioni formalizzate con Decreto prot. 234/TRI/DI/B del 4 maggio 2010. Nel periodo giugno 2013 – febbraio 2014 sono state condotte tali indagini integrative sui terreni, da cui non sono emersi superamenti alle CSC in nessuno dei campioni prelevati per nessuno dei parametri ricercati per siti ad uso commerciale ed industriale.

Per quanto concerne le acque di falda, le diverse campagne di monitoraggio condotte all’interno del Nuovo Centro Oli ne hanno sempre mostrato la conformità ai limiti di legge.

Programmazione energetica CONSIDERATO che:

in merito al più recente quadro programmatico di riferimento dell’Unione Europea relativo al settore dell’energia, il proponente ha esaminato i seguenti documenti, a scala nazionale e regionale:

- le strategie dell’Unione Europea, incluse nelle tre comunicazioni n. 80, 81 e 82 del 2015 e nel nuovo pacchetto approvato il 16/2/2016 a seguito della firma dell’Accodo di Parigi (COP 21) il 12/12/2015;

- il Pacchetto Clima-Energia 20-20-20, approvato il 17 dicembre 2008;

- il Protocollo di Kyoto;

- la Direttiva 2009/28/CE, relativa alla promozione delle energie rinnovabili;

- Piano Energetico Nazionale, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 agosto 1988;

- Legge n. 239 del 23 agosto 2004, sulla riorganizzazione del settore dell’energia e la delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

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- Strategia Energetica Nazionale 2017, adottata con Decreto Ministeriale del 10 novembre 2017;

- Linee guida emanate, dalla Regione Sicilia, dal D.M. 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2010, n. 219).

CONSIDERATO che:

Gli interventi e i siti interessati dal progetto non ricadono in alcuna delle aree di particolare sensibilità indicate nel DM 10 settembre 2010 (art. 17 e Allegato III) e pertanto non interferiscono con:

- siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO;

- aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 dello stesso decreto legislativo;

- zone all’interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;

- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;

- aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell’Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all’articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;

- zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;

- aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);

- Important Bird Areas (I.B.A.);

- aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette);

- istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e

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dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

- aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all’ art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un’elevata capacità d’uso del suolo;

- aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L.

n. 180/1998 e s.m.i.;

- zone individuate ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. In relazione a questo punto alcune opere interessano in parte aree individuate dall’art. 142 del Codice (aree di interesse archeologico o in fascia di rispetto fluviale), ma, secondo il Proponente, le modalità realizzative le rendono compatibili con gli obiettivi di tutela.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

il progetto risulta coerente con gli strumenti di programmazione energetica.

Piano Paesistico regionale

CONSIDERATO e VALUTATO che:

L’area di studio si colloca nell’Ambito 15 – Area delle pianure costiere di Licata e Gela.

Piano Paesaggistico Territoriale della Provincia di Caltanissetta componente del paesaggio

CONSIDERATO che:

L’area di impianto ricade in corrispondenza della seguente componente del paesaggio:

 Elementi geomorfologici areali – pianura alluvionale.

Ai sensi dell’art. 11 delle NTA del Piano, le pianure alluvionali “sono oggetto di attenzione e di tutela, in ragione del loro carattere specifico dal punto di vista geomorfologico, nonché della loro rilevanza quali elementi strutturanti del paesaggio della percezione”. In tali aree, “non sono consentiti interventi suscettibili di alterare i caratteri paesaggistici e ambientali, nonché i valori ed i contenuti specifici dei siti stessi. I progetti da realizzare in tali aree sono soggetti ad autorizzazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali con le procedure di cui all’art. 146 del

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Codice” (rif. art. 11 delle NTA del Piano), a motivo della quale il proponente ha redatto apposita Relazione Paesaggistica.

Pur in presenza degli elementi geomorfologici areali di cui sopra, il sito di impianto è posto in adiacenza ad un’area industriale antropizzata che ha perso le caratteristiche naturali. Inoltre, l’area risulta prossima alla viabilità storica individuata dalla Regia Trazzera Dem. N.544 Bivio Bethlemme (Gela): C/da Tenda (Niscemi) che segue il percorso della SP n.82 ed è classificata come:

- componente viabilità storica secondo l’art. 18 delle NTA del PTPP;

- percorso panoramico secondo l’art. 19 delle NTA del PTPP.

Pertanto è necessario, “tra le varie prescrizioni delle NTA del PPTP ai Beni Culturali e Ambientali, secondo il proponente, assicurare la conservazione dei tracciati, rilevabili dalla cartografia storica, senza alterazioni traumatiche dei manufatti delle opere d’arte; nonché verificare la manutenzione dei manufatti con il consolidamento del fondo e dei caratteri tipologici l’impatto paesaggistico-percettivo delle opere progettate, con previsione di mitigazione degli impatti dei detrattori visivi individuati alla scala comunale e dei detrattori di maggiore interferenza visiva”

CONSIDERATO e VALUTATO che:

il progetto risulta coerente con le prescrizioni previste dal Piano, dal momento che non interferirà direttamente con la viabilità storica né con elementi complementari connessi alla stessa, al contrario assicurerà la conservazione degli elementi complementari sopracitati.

non è reperibile agli atti alcuna nota della Soprintendenza con riferimento alle NTA del Piano Paesaggistico.

Paesaggi Locali

CONSIDERATO che:

Il sito di progetto si colloca nel Paesaggio locale PL 16 – “Piana di Gela: esso comprende parte della pianura alluvionale formata dal Fiume Gela e dai suoi affluenti Maroglio e Cimia.

Come si evince dalla Tavola B.3 prodotta dal proponente, l’area di impianto interferisce parzialmente con i regimi normativi individuati dal Piano e normati ai sensi dell’art. 37 delle N.d.A.:

 16a Paesaggio agricolo collinare e dei fiumi, torrenti e valloni, identificato dal piano come area con livello di tutela 1.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

tale regime normativo interessa solo una piccola porzione a sud dell’area che sarà inclusa nella recinzione di progetto ma sulla quale non saranno installati moduli.

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Interferenza con Vincoli e Zone di Tutela CONSIDERATO che:

Il Piano identifica e norma i vincoli definiti dal Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/04) relativamente a:

- Fascia di rispetto costiera (art. 40 delle N.d.A.);

- Aree Naturali e protette (art. 41 delle N.d.A.);

- Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e rete ecologica (art. 42 delle N.d.A.);

- Parchi Archeologici (art. 43 delle N.d.A.);

- Aree assoggettate all’Università Agrarie e Zone gravate da usi civici (art. 44 delle N.d.A.).

CONSIDERATO e VALUTATO che:

Il progetto non interferisce con i vincoli sopra elencati, tuttavia interferisce parzialmente con la fascia di rispetto di 150 m da fiumi, torrenti e corsi d’acqua (come evidenziato nella Tavola B2 prodotta dalla ditta), vincolata ai sensi del D.lgs. 42/04, art. 142, comma 1, lett. a. (il cui regime normativo di tutela è esplicitato all’art. 11 NTA del PTPP). Si sottolinea che tale fascia di rispetto interessa solo una piccola porzione a sud dell’area che sarà inclusa nella recinzione di progetto ma sulla quale il Proponente non prevede l’installazione di pannelli solari.

Interventi di Trasformazione del Paesaggio CONSIDERATO che:

Il Piano prevede che “i progetti che comportano notevoli trasformazioni e modificazioni profonde dei caratteri paesaggistici del territorio, anche quando non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale debbano essere accompagnati da uno studio di compatibilità paesaggistico-ambientale ai sensi del D.P.R. del 12/04/1996 e s.m.i.”.

Con riferimento a questo vincolo le opere tecnologiche, inclusi gli impianti fotovoltaici, sono considerati interventi di rilevante trasformazione del paesaggio (art. 45 N.d.A.). Per questo tipo di impianti è richiesta una particolare attenzione ai tracciati, ai rischi connessi ad eventuali disfunzioni degli impianti e ai conseguenti pericoli e danni all’ambiente ed al paesaggio. In fase di realizzazione si dovranno evitare tagli o danneggiamento della vegetazione esistente. Sono escluse, inoltre, le installazioni di impianti fotovoltaici e solare termico su suolo in zone agricole nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell’art. 134 del Codice dei Beni Culturali, ovvero identificati come beni paesaggistici.

CONSIDERATO che:

(21)

Repubblica Italiana Regione Siciliana Assessorato Territorio e Ambiente

Commissione Tecnica Specialistica

per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale legge regionale n. 9 del 2015, art. 91

Le aree di intervento non sono agricole ma industriali. L’intervento pone delle specifiche attenzioni rispetto ai tracciati esistenti e alle emergenze vegetazionale presenti nell’area nonché risulta in linea con quanto indicato dalle norme vigenti in relazione alle caratteristiche e alle attenzioni che devono prestare gli interventi di rilevante trasformazione

VALUTATO che il sito di progetto interferisce parzialmente con il vincolo della fascia di rispetto di 150 m dai fiumi, torrenti e corsi d’acqua previsto dal Piano Paesaggistico Territoriale. In corrispondenza di tale fascia di rispetto il progetto non prevede comunque l’installazione di pannelli fotovoltaici e pertanto si esclude interferenza diretta con le componenti di impianto. Il progetto, secondo il proponente, non mostra incongruenze con il Piano Paesaggistico Territoriale Provinciale.

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale CONSIDERATO e VALUTATO che:

La Provincia Regionale di Caltanissetta ha avviato nel 2012 le procedure di affidamento per la stesura del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP). Essa inoltre ha sottoscritto, con i Comuni di Gela, Butera, Mazzarino, Niscemi e Riesi, un protocollo di intesa per la costituzione di una Coalizione Territoriale per la definizione del Piano Integrato di Sviluppo Territoriale denominato “Poleis – Città e Territori in rete”.

Ad oggi i procedimenti di redazione di entrambi i Piani non risultano ancora conclusi.

Piano Regolatore Comunale CONSIDERATO che:

Il Comune di Gela è attualmente dotato di un Piano Regolatore Generale (PRG) del 27/10/2017 la cui zonizzazione è stata riportata dalla ditta nella tavola corrispondente.

L’opera in progetto ricade completamente, a detta del proponente, all’interno della zona D6 Area A.S.I. (art. 56 NTA del PRG) di Gela, destinata ad attività artigianali e industriali e sottoposta alle norme e alle prescrizioni del Piano Regolatore A.S.I (Area per lo Sviluppo Industriale).

Le opere di nuova costruzione del Progetto non interferiscono con la fascia di rispetto della Strada Provinciale n.82 (fascia rispetto 30 m) e della diramazione della Strada Statale 115 (fascia rispetto 40 m), ad oggi chiusa al traffico, come definite nell’art. 22 delle NTA del PRG.

Come riportato nelle tavole del proponente, in prossimità (oltre 150 m) dell’area di progetto è presente il bene isolato “Casa Bruca”, definito da PRG come edilizia rurale segnalata e sottoposta a vincolo paesistico (art. 65 NTA del PRG). Tuttavia il sito non interferisce con la fascia di rispetto di 150 m intorno a “Casa Bruca”.

CONSIDERATO e VALUTATO che:

le tavole fornite dalla ditta costituiscono uno stralcio della cartografia allegata al PRG approvato nel 2017; in particolare l’area è individuata all’interno della tavola D4 con la sigla D6, come asserito

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