Estetista: ultime sentenze
17 Ottobre 2020Redazione
La posizione di garanzia a tutela dell’incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico.
L’attività di estetista
E’ illegittima l’ordinanza del Comune di “divieto di prosecuzione di ogni attività di tipo estetico” nel caso in cui l’esistenza di un’attività di estetica (con conseguente necessità della presenza in loco della figura professionale dell’estetista e della presentazione di SCIA per l’esercizio di attività di “acconciatore ed estetista”) venga dedotta dall’utilizzo da parte dei soci di attrezzature quali sauna, bagno turco e idromassaggio e dall’effettuazione di massaggi rilassanti volti ad assicurare il benessere della persona.
A ben vedere, infatti, la mera presenza all’interno dei locali di tali attrezzature e l’effettuazione di massaggi rilassanti o distensivi, in assenza di ulteriori e più pregnanti riscontri circa l’effettivo esercizio delle attività inquadrabili nella definizione normativa di cui all’art. 1, L. 4 gennaio 1990 n. 1, non è sufficiente a ritenere provato lo svolgimento dell’attività di estetista.
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 06/06/2017, n.556
La qualifica professionale di estetista
Colui che ha la qualifica professionale di estetista è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40 comma 2 cod. pen., a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, sia in forza del principio del neminem laedere, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature, sia infine quando l’uso delle attrezzature e dei cosmetici dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell’art. 2050 c.c.
Tribunale Massa, 20/11/2018, n.805
Attività di estetista ed esercizio delle discipline bio-naturali
Non sono sovrapponibili le attività di estetista con quelle implicanti l’esercizio di discipline bio-naturali, in quanto caratterizzate da una diversità di approccio e di finalità, essendo le seconde volte a favorire il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona, a prescindere dal perseguimento di benefici di tipo estetico.
La diversità tra le due professioni si desume anche dalla circostanza che talune leggi regionali hanno tentato di regolamentare l’esercizio delle discipline bio- naturali, subendo però l’intervento della Corte Costituzionale che ne ha dichiarato l’illegittimità ex art. 117 comma 3 Cost., trattandosi di materia – l’individuazione di una nuova professione -sottoposta alla concorrenza legislativa ripartita tra Stato e Regioni. Pertanto, in assenza di una disciplina legislativa nazionale espressa che regolamenti i requisiti per l’accesso e l’esercizio di pratiche bionaturali, deve ritenersi che allo stato attuale essa rientri tra le attività non regolamentate e come tale, ai sensi della Legge n. 4/2013, liberamente esercitabile.
T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. II, 26/11/2015, n.3023
La responsabilità della titolare di un centro estetico
Colui che ha la qualifica professionale di estetista – che quindi gestisce apparecchi elettromeccanici per uso estetico ed utilizza prodotti cosmetici – è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, c.p., a tutela della incolumità di coloro che si sottopongono al trattamento estetico, sia in forza del principio del “neminem laedere”, sia nella sua qualità di custode delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile, per il disposto dell’art. 2051 c.c.
dei danni provocati dalla cosa, fuori dall’ipotesi del caso fortuito), sia, infine, quando l’uso delle attrezzature e dei cosmetici dia luogo ad una attività da qualificarsi pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c.
Ne discende che l’omessa adozione di accorgimenti e cautele idonei al suddetto scopo, in presenza dei quali un evento lesivo non si sarebbe verificato od avrebbe cagionato un pregiudizio meno grave per l’incolumità fisica dell’utente, costituisce violazione di un obbligo di protezione gravante su tale soggetto.
Posto che l’attività estetica può rivelarsi attività pericolosa, in ragione dei rischi per l’integrità fisica in cui può incorrere chi vi si sottopone, deve in altre parole affermarsi che la posizione di garanzia di cui il titolare o responsabile dell’attività è investito implichi la sicura imposizione di porre in atto quanto è possibile per impedire il verificarsi di eventi lesivi (esclusa, nella specie, la responsabilità di un’estetista per la dermatite allergica da contatto che aveva colpito una cliente durante una seduta in solarium, per l’azione di una crema idratante di cui erano
state ignorate le potenzialità invasive degli eccipienti utilizzati, atteso che non era stato accertato che l’avvertimento della potenziale pericolosità delle creme idratanti utilizzate avrebbe potuto evitare l’evento, per la mancata prova che la persona offesa fosse conoscenza del proprio stato).
Cassazione penale sez. IV, 12/05/2015, n.22835
Attività di estetista e pratiche bionaturali
La riconducibilità all’attività di estetista vale esclusivamente per quelle pratiche bionaturali che comportano la manipolazione del corpo umano; quindi l’esercizio di tale attività deve essere assettato a tutte le prescrizioni imposte dalla normativa vigente all’attività di estetista, con conseguente assoggettamento ai provvedimenti repressivi per il caso di trasgressione.
T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 18/03/2015, n.316
In cosa consiste l’attività di estetista?
È incostituzionale l’art. 3 comma 4, l. reg. Lombardia 27 febbraio 2012 n. 3, nella parte in cui, nel disciplinare l’attività di estetista, prevede ogni attività che comporti prestazioni, trattamenti e manipolazioni sulla superficie del corpo umano, ivi compresi i massaggi estetici e rilassanti, finalizzate al benessere fisico, al miglioramento estetico della persona o alla cura del corpo priva di effetti terapeutici, con esclusione delle attività esercitate dagli operatori iscritti al registro di cui all’art. 2 l. reg. Lombardia 1 febbraio 2005 n. 2.
Corte Costituzionale, 23/05/2013, n.98
Estetista e operatore shiatsu: differenze
Sussiste la distinzione e la non sussumibilità fra le attività di estetista e di operatore shiatsu: pertanto, nel caso relativo ad un soggetto che, presso un locale di un impianto sportivo effettuava un trattamento shiatsu e dichiarava di non avere alcuna autorizzazione per effettuare attività di estetista ma di svolgere la diversa attività di operatore shiatsu, sono illegittimi sia il verbale del Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. con cui è stato disposto il sequestro
amministrativo del locale che il provvedimento di divieto di prosecuzione dall’attività abusiva di estetista emesso dal Comune
T.A.R. Venezia, (Veneto) sez. III, 09/12/2013, n.1379
L’attività autonoma come estetista e la nascita del figlio
L’art. 49 tfUe deve essere interpretato nel senso che una donna che abbia cessato di esercitare un’attività autonoma a causa delle limitazioni fisiche connesse alle ultime fasi della gravidanza e al periodo successivo al parto conserva la qualità di persona che esercita un’attività autonoma, purché riprenda tale attività o trovi un’altra attività autonoma o un impiego entro un periodo di tempo ragionevole dopo la nascita del figlio (fattispecie relativa ad una cittadina lituana che in seguito alla gravidanza aveva deciso di esercitare un’attività autonoma come estetista).
Corte giustizia UE sez. IV, 19/09/2019, n.544
Il regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di estetista
Deve ritenersi violato il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale, nel caso in cui il regolamento comunale per l’esercizio di attività di estetista preveda obblighi ulteriori rispetto a quelli indicati dalla disciplina generale di cui alla l. 1/1990 (nel caso di specie, il regolamento impugnato prevedeva che l’esercizio dell’attività di estetista fosse subordinato, oltre all’acquisizione della apposita qualifica professionale prevista dalla disciplina generale di cui all’art. 1 della l. 1/1990, anche al preventivo conseguimento della certificazione rilasciata da una determinata commissione provinciale e all’obbligo di designazione del soggetto responsabile tecnico da far presenziare allo svolgimento delle attività).
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 16/01/2015, n.163
L’estetista può compiere attività con esclusive finalità terapeutiche?
Ai sensi dell’art. 1 comma 1, l. 4 gennaio 1990, n. 1, avente ad oggetti « Disciplina dell’attività di estetista », l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo, esclusivo o prevalente, sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico, modificandolo con l’eliminazione o l’attenuazione degli inestetismi presenti; tale attività può essere svolta con l’attuazione di tecniche manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico e con l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla l. 11 ottobre 1986, n. 713; sono escluse dall’attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.
Consiglio di Stato sez. V, 26/07/2016, n.3378
La violazione del divieto di svolgere attività di estetista senza autorizzazione
Deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diffida circa l’utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche in difetto dei requisiti professionali di legge e dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di estetista adottato dal Comune nei confronti di una palestra, che muova dalla sola segnalazione da parte degli ispettori dell’Asl della presenza di locali adibiti a sauna, e non dall’accertamento dell’esercizio all’interno di tali impianti di un’attività inquadrabile nella definizione normativa della predetta attività professionale, al di là del mero utilizzo delle saune stesse da parte dei clienti della palestra: se infatti l’esercizio dell’attività di estetista può per legge avvalersi anche dei trattamenti forniti da saune e bagni turchi, non perciò l’attivazione di tali locali senza connesse prestazioni e trattamenti di carattere estetico costituisce esercizio dell’attività di estetista, tale da richiedere la presenza di personale dotato della specifica qualifica professionale.
T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. II, 29/01/2016, n.156
Estetista: rivendicazione del diritto ad uno specifico inquadramento contrattuale
Il lavoratore che intende rivendicare il diritto ad uno specifico inquadramento contrattuale ha l’onere di allegare la relativa declaratoria, di specificare l’attività concretamente svolta, e di individuare gli elementi che consentono di ricondurla all’inquadramento preteso. (nella specie: la lavoratrice si è limitata a chiedere il riconoscimento del proprio diritto ad essere inquadrata come Estetista nel 3° e poi 4° livello del CCNL Acconciatori ed Estetisti, senza riportare le corrispondenti declaratorie contrattuali e senza nemmeno specificare gli aspetti che consentirebbero di far rientrare la propria attività lavorativa nei suddetti livelli).
Tribunale Roma sez. lav., 28/05/2020, n.2743
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