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COLLEGIO DI BOLOGNA. Membro designato dalla Banca d'italia. Membro di designazione rappresentativa. dei clienti

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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MERUZZI Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 04/05/2021

FATTO Il ricorrente deduce:

- di essere cointestatario di un conto corrente unitamente al padre, deceduto in data 1.4.2020;

- che il suddetto conto presentava, al 5.2.2020, un saldo disponibile di 4.000,00 euro;

- di avere, successivamente al decesso, chiesto all’intermediario la liquidazione del saldo attivo presente nel conto nonché dei buoni dematerializzati, dell’importo di 23.000,00 euro in linea capitale, cointestati con il padre e presenti sul conto stesso;

- che in data 22.9.2020 l’intermediario comunicava di non poter procedere alla liquidazione della quota di spettanza, poiché il coerede aveva fatto pervenire comunicazione di opposizione;

- che, con separata nota, l’intermediario comunicava inoltre che, in assenza della notifica di apposito atto giudiziale che giustificasse l’opposizione al rimborso entro dieci giorni, avrebbe provveduto a riscontrare positivamente la richiesta di rimborso del cointestatario superstite;

- che, nonostante non sia stato notificato alcun atto giudiziale, l’intermediario non ha liquidato la quota non caduta in successione al cointestatario superstite;

- di avere, in data 21.10.2020, presentato infruttuosamente reclamo chiedendo copia della documentazione giustificativa del blocco della liquidazione, l’estinzione dei suddetti rapporti bancari e la liquidazione dell’intero saldo attivo, per la metà iure proprio e per la rimanente metà iure hereditatis, nonché il rimborso delle spese legali;

- che la richiesta di liquidazione della quota caduta in successione si basa su quanto

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espresso dalla più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e dell’Arbitro Bancario Finanziario, secondo la quale il singolo coerede è legittimato a far valere il credito del de cuius sia limitatamente alla propria quota sia per l’intero, senza che l’intermediario possa eccepire la necessità del litisconsorzio (Cass. n. 27417/2017;

Collegio di Coordinamento ABF, n. 27252/2018 e 24360/2019);

- che l’intermediario ha adottato un comportamento non conforme a correttezza e buona fede, in quanto non ha messo a disposizione alcun documento inerente l’avvenuto blocco del conto e non ha fornito alcuna spiegazione dell’omesso pagamento;

- che l’intermediario ha autorizzato la liquidazione, per la metà cointestata, in misura pari a 2.102,80 euro, soltanto per il conto corrente, senza disporre alcunché circa la liquidazione separata dei buoni dematerializzati, per i quali non è ravvisabile alcuna motivazione del diverso trattamento;

- che quanto affermato dall’intermediario circa il fatto che “per dar luogo alla suddetta liquidazione è necessaria la quietanza congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto” contrasta radicalmente con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e dell’Arbitro Bancario Finanziario.

Su queste premesse, il ricorrente chiede: 1) “copia della documentazione comprovante il blocco alla liquidazione provvisoriamente apposto, con particolare riferimento all’opposizione del coerede … al provvedimento in concreto adottato [dall’intermediario resistente] ed all’introduzione di eventuali iniziative giudiziali”; 2a) “la liquidazione della quota non caduta in successione del saldo attivo del conto corrente…” e 2b) “del capitale e degli interessi dei buoni dematerializzati”, “quale cointestatario superstite”; 3) “la liquidazione della quota caduta in successione dei medesimi rapporti bancari…”; 4)

“l’estinzione di tali rapporti bancari e l’accredito di quanto dovuto…”; il tutto, con il rimborso delle spese e dei compensi di assistenza professionale.

L’intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto delle domande della parte ricorrente, eccependo:

- che la richiesta di scorporo avanzata dal ricorrente è stata autorizzata in data 4.11.2020 con comunicazione inviata all’ufficio dell’intermediario presso il quale è radicato il conto;

- che, allo stato attuale, il ricorrente non risulta avere ancora incassato la somma di spettanza;

- che, per quanto riguarda il blocco apposto sul conto, esso è legato al decesso del padre cointestatario e non all’opposizione avanzata dal coerede, che peraltro risulta ormai superata dall’autorizzazione allo scorporo;

- che, relativamente alla richiesta di liquidazione di tutto quanto caduto in successione, per dare luogo alla suddetta liquidazione è necessaria la quietanza congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto, rappresentati in proprio o tramite procura;

- che il rimborso pro quota potrà avvenire solo in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria;

- che tale procedura di liquidazione vale anche con riferimento ai buoni dematerializzati, in quanto il relativo rimborso, sia anticipato sia a scadenza, dando luogo all’accredito del capitale e degli interessi sul conto corrente, segue il regime relativo alla liquidazione delle somme presenti su tale rapporto.

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DIRITTO

La vicenda, sulla base delle affermazioni delle parti e della documentazione agli atti, può essere così riassunta:

a) il ricorrente è contitolare, unitamente al padre deceduto in data 1.4.2020, di un rapporto di c/c nonché di buoni dematerializzati per 23.000,00 euro in linea capitale presenti sul conto stesso nonché coerede, unitamente a tre fratelli, della relativa quota caduta in successione;

b) in data 22.9.2020 l’intermediario comunicava di avere provvisoriamente apposto un blocco alla quota non caduta in successione in virtù della opposizione comunicata da un coerede;

c) non essendo stato notificato alcun atto giudiziale che giustificasse l’opposizione al rimborso, in data 4.11.2020 l’intermediario trasmetteva all’ufficio presso il quale è radicato il conto l’autorizzazione a procedere alla liquidazione separata della quota del conto corrente di spettanza del ricorrente/cointestatario, pari a 2.102,80 euro;

d) il ricorrente afferma di essere venuto a conoscenza dell’autorizzazione allo scorporo della quota del conto corrente solo con il ricevimento delle controdeduzioni;

e) l’intermediario chiede, per la liquidazione di quanto caduto in successione, la quietanza congiunta di tutti gli eredi.

Il ricorrente afferma che la qualifica di coerede è già stata verificata dall’intermediario, come dimostrano le diverse comunicazioni inviate da quest’ultimo agli eredi nonché la dichiarazione di successione presentata per l’immobile intestato al padre deceduto.

Il ricorrente inoltre fa presente che, come indicato nel sito dell'Agenzia delle Entrate, nel caso di specie i coeredi sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione per la quota parte del saldo attivo del conto corrente nonché del capitale e degli interessi dei buoni dematerializzati trasferita mortis causa. L’intermediario non svolge alcuna contestazione al riguardo.

La domanda del ricorrente sub 1), inerente la richiesta di copia della documentazione comprovante il blocco, è già stata soddisfatta dall’intermediario il quale, con le controdeduzioni, ha trasmesso la copia della lettera con cui il coerede comunicava la sua opposizione alla liquidazione della quota non caduta in successione.

Anche la domanda sub 2a), di liquidazione della quota non caduta in successione del conto corrente, è già stata soddisfatta dall’intermediario il quale, con comunicazione del 4.11.2020, ha autorizzato a procedere alla liquidazione separata della quota del conto corrente di spettanza del ricorrente/cointestatario, pari a 2.102,80 euro.

Su queste due domande deve pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

In merito alla domanda sub 2b) di liquidazione della quota dei buoni dematerializzati non caduta in successione, si osserva che il buono dematerializzato è stato istituito dal d.m.

del 19.12.2000, il quale all’art. 3 prevede che “per la sottoscrizione dei buoni fruttiferi postali non rappresentati da documento cartaceo è richiesta la titolarità di un conto corrente postale ovvero di un libretto postale di risparmio sul quale sono regolate le operazioni di collocamento, gestione e rimborso. I buoni fruttiferi postali non

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rappresentati da documento cartaceo sono iscritti su un conto di deposito titoli aventi la medesima intestazione dei buoni.”

Pertanto, l’intestatario del buono deve essere uguale a quello del conto di regolamento.

L’intermediario, dal canto suo, conferma che i suddetti buoni presenti sul conto sono cointestati al ricorrente con il padre.

Per quanto riguarda la richiesta di liquidazione dei buoni dematerializzati, l’intermediario fa presente che “il relativo rimborso, sia anticipato sia a scadenza, dando luogo all’accredito del capitale e degli interessi sul conto corrente, segue il regime relativo alla liquidazione delle somme presenti sul tale rapporto”.

L’intermediario non pare dunque contestare il diritto al rimborso e, quindi, la legittimazione del ricorrente, quale cointestatario; da quanto espresso con le controdeduzioni, l’intermediario sembra piuttosto precisare che è necessario procedere ad un rimborso anticipato dei suddetti buoni con accredito sul conto, per poi seguire il regime di liquidazione delle somme presenti sul tale rapporto, senza peraltro fornire al ricorrente alcuna indicazione sulle modalità e/o modulistica necessaria per addivenire a tale accredito.

Sull’accertamento del diritto del cointestatario al rimborso, in caso di decesso dell’altro cointestatario, di un buono fruttifero postale dematerializzato, nel cui modulo di richiesta risultava espressamente indicata la pari facoltà di rimborso, senza che sia necessario procedere con apposita pratica di successione, si richiama, condividendola, la decisione del Collegio ABF di Palermo n. 6209/2021, che ha così statuito, a sua volta richiamando una decisione del Collegio di Coordinamento ABF: “2. La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto l’accertamento del diritto del cointestatario al rimborso, in caso di decesso dell’altro cointestatario, di un buono fruttifero postale dematerializzato, senza che sia necessario procedere con apposita pratica di successione. Sul punto si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 22747/2019: “nell’ipotesi di buoni fruttiferi postali cointestati con pari facoltà di rimborso, ciascuno dei cointestatari ha il diritto di riscuoterli anche nel caso di decesso di uno o più degli altri cointestatari”. 3. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue. Il buono risulta emesso in data 29.6.2018 con clausola “pari facoltà di rimborso”. Ciò, in applicazione del riportato orientamento dell’Arbitro determina il diritto di parte ricorrente al rimborso del buono”.

In forza di quanto sopra, la domanda sub 2b) deve essere accolta.

Relativamente alla domanda sub 3) di liquidazione iure hereditatis di tutto quanto caduto in successione, l’intermediario respinge la richiesta in quanto ritiene necessaria la quietanza congiunta di tutti gli eredi/aventi diritto, rappresentati in proprio o tramite procura, deducendo che il rimborso pro quota potrebbe avvenire solo in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Va dunque vagliata la possibilità, per il partecipante alla comunione ereditaria, di agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, in relazione alla quota del conto corrente e dei buoni dematerializzati presenti sul conto stesso caduto in successione.

La questione è stata esaminata dal Collegio di Coordinamento ABF, il cui intervento è stato peraltro sollecitato muovendo da un punto di vista prettamente processuale, ossia avuto riguardo alla legittimazione a far valere la pretesa nei confronti della banca; il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 27252/2018, sulla scia dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 27417/2017, ha fissato il seguente principio di diritto: «il singolo

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coerede è legittimato a far valere davanti all’ABF il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità del ricorso deducendo la necessità del litisconsorzio né richiedere la chiamata in causa degli altri coeredi. Il pagamento compiuto dall’intermediario resistente a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente». Il Collegio infatti ritiene che “l’esigenza di tutelare l’intermediario resistente da condotte abusive del coerede che promuova il ricorso senza coinvolgere gli altri coeredi trovi adeguato soddisfacimento nella circostanza che il pagamento che l’intermediario fa nelle mani del coerede ricorrente ha efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri, essendo tale liberazione corollario necessario della legittimazione attiva spettante al singolo coerede (arg. ex art. 1105, comma 1, c.c.).”

Nel caso di specie, si osserva peraltro che l’opposizione a suo tempo manifestata da uno dei coeredi aveva per oggetto la liquidazione della quota spettante al ricorrente in qualità di cointestatario e che, come affermato dallo stesso intermediario nelle controdeduzioni, tale opposizione “risulta ormai superata dall’autorizzazione allo scorporo”.

Anche la domanda sub 3) deve quindi essere accolta.

In merito al diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione della propria quota dei crediti ereditari senza che sia necessario chiamare in causa gli altri coeredi od ottenere la loro sottoscrizione della quietanza rilasciata dalla banca, si rimanda, ex multis, alle decisioni dei Collegi di Bari, n. 7326/2020, e di Torino, n. 6012/2019.

Rimane da esaminare la domanda sub 4), di estinzione dei rapporti bancari.

In punto di diritto, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento ABF n.

24360/2019, che ha fissato il seguente principio di diritto: «il contratto di conto corrente bancario non si estingue automaticamente per effetto della morte del correntista, ma in conseguenza di una espressa manifestazione di volontà da parte degli eredi. Resta fermo che il comportamento della banca debba essere improntato a correttezza e buona fede anche nei confronti degli eredi».

In forza di quanto sopra si ricava che l’estinzione di un rapporto contrattuale fra l’intermediario e più coeredi non può essere disposto ad istanza di uno solo di essi, tale domanda non può invece trovare accoglimento.

Infine, la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non trova accoglimento alla luce delle indicazioni contenute nelle decisioni del Collegio di Coordinamento ABF n. 6174/2016, 4618/2016 e 3498/2012.

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PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

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