DI RIFERIMENTO
La legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”, che costituisce la fondamentale normativa contabile di riferimento per i controlli operati in questa sede, presenta per l'esercizio 2014 grandi innovazioni sostanziali e procedimentali rispetto al passato: tali modifiche vanno intese come prodromico adeguamento della contabilità regionale all’ordinamento contabile delineato dal decreto legislativo n. 118/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.
Anche se l’entrata in vigore della disciplina sull’armonizzazione del bilancio regionale è differita al 2016 per il Friuli Venezia Giulia, in quanto Regione a statuto speciale, già dall’esercizio 2014 entrano in vigore nuovi istituti contabili che rappresentano importanti azioni di allineamento ai nuovi standard comuni.
Un punto qualificante del percorso di avvicinamento all’armonizzazione dei sistemi contabili è innanzitutto costituito dalla sostituzione, a opera dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale n.
27/2014 (legge finanziaria regionale 2015), dell’articolo 31 della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità, con la finalità di superare la disciplina della competenza derivata: tale modifica normativa manifesta i suoi impatti sulla chiusura dell’esercizio finanziario 20144.
Secondo la nuova formulazione dell’articolo, la cui rubrica è “Stanziamenti spese non impegnate alla fine dell'esercizio. Economie di spesa”, “1. Le quote degli stanziamenti di spesa non impegnati entro la chiusura dell'esercizio finanziario costituiscono economia di bilancio. 2. Le quote dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario, del fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, del fondo per l'assegnazione dei residui perenti e dei fondi previsti
4 Sulle modifiche alla legge di programmazione finanziaria e di contabilità introdotte con la legge finanziaria regionale 2015, la Direzione centrale finanze ha emanato la circ. n. 6 del 12.2.2015.
dall'articolo 19 [fondi per interventi a finanziamento comunitario], avuto riguardo agli effetti previsti al comma 8, del medesimo articolo 19, nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lett. a) [garanzie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti], non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote accantonate dell'avanzo di amministrazione, per le stesse finalità a cui erano destinate, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione. 3. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi ad assegnazioni statali e comunitarie, ivi compresi quelli per il cofinanziamento regionale di programmi e progetti statali e comunitari, costituiscono economia di bilancio. Nell'esercizio successivo esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione, sempre che permanga l'esigenza della spesa e avuto comunque riguardo ai vincoli e ai limiti temporali di utilizzo imposti dallo Stato o dall'Unione europea, e ai relativi accertamenti d'entrata. 4. Le quote non impegnate degli stanziamenti relativi a somme che presentano un vincolo di destinazione disposto con legge regionale costituiscono economia di bilancio.
Nell'esercizio seguente esse possono essere iscritte, quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione. 5. Con deliberazione della Giunta regionale sono iscritti nelle corrispondenti unità di bilancio e capitoli, gli stanziamenti di cui ai commi precedenti. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale provvede all'aggiornamento del POG.”
Dalla lettera della disposizione si evince che per le quote di tutti gli stanziamenti di spesa non impegnate entro la chiusura dell’esercizio finanziario la regola sia l’invio a economia di bilancio.
In alcuni casi espressamente delineati (fondi globali e di riserva, assegnazioni statali e comunitarie, vincolo di destinazione regionale), tuttavia, superato l’istituto della competenza derivata, il legislatore regionale ha previsto la possibilità, anche prima dell’approvazione del rendiconto, previa autorizzazione della Giunta regionale, di iscrivere le suddette somme quali quote vincolate dell’avanzo di amministrazione. Si tratta dell’applicazione nel sistema contabile regionale dei principi introdotti dall’articolo 42 del decreto legislativo n. 118/2011 con riferimento al risultato di amministrazione.
Secondo il comma 10 dell’articolo 13 della citata legge finanziaria regionale 2015, i principi previsti dal nuovo articolo 31 si applicano, dal 31 dicembre 2014, anche agli enti e organismi funzionali della Regione, ferme restando le modalità previste dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Regione n. 105/2000 (che prevede, al posto della deliberazione della Giunta regionale, un provvedimento del Presidente o una deliberazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori).
Pure l’articolo 66 della legge regionale n. 21/2007 ha subito modifiche intese ad allineare anche il regime dei fondi per la ricostruzione a quello generale di invio in economia degli stanziamenti non impegnati: la novità è costituta dal fatto che siffatte quote “1. Costituiscono economia di bilancio e sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sulle corrispondenti unità di bilancio e capitoli fino a che permanga la necessità delle spese stesse. Qualora sia venuta a cessare tale necessità le suddette quote sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione. 2. Le quote disimpegnate dal conto residui relative a spese di cui al comma 1, sono iscritte con deliberazione della Giunta regionale quali quote vincolate dell'avanzo di amministrazione, anche prima dell'approvazione del rendiconto, sul Fondo di solidarietà per la ricostruzione, sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli Venezia Giulia purché la Giunta dia atto, con apposita deliberazione, che la consistenza dell'avanzo di amministrazione presunto ne consenta l'iscrizione.”
Oltre a quelle citate che si inseriscono direttamente nel processo di armonizzazione, vanno qui segnalate, per l'importanza che rivestono nell’ambito un controllo finanziario-contabile com'è quello propedeutico alla dichiarazione di affidabilità del rendiconto, le disposizioni contenute nei seguenti articoli della legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità, modificate o integrate proprio nel corso del 2014:
• articolo 19 (fondi per interventi a finanziamento comunitario): l’articolo 4, comma 8, della legge regionale n. 12/2014 (misure urgenti per le autonomie locali), fra le disposizioni urgenti in materia di personale, stabilisce una disciplina transitoria del comma 4, lett. c), del suddetto articolo 19, che prevede che la Giunta regionale individui annualmente secondo una valutazione di priorità le quote dei fondi da destinare alla costituzione di un parco-progetti ammissibile a finanziamento comunitario. La disciplina transitoria stabilisce che, in relazione
al disposto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legge n. 101/2013 (disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche Amministrazioni), nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione comunitaria 2014-2020 la Regione sia autorizzata ad attivare le procedure concorsuali per le relative assunzioni a valere sulla quota dei fondi di cui all'articolo 19, comma 4, lett. c), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21;
• articolo 25 (gestioni fuori bilancio della Regione): l’articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 13/2014 (che reca varie misure di semplificazione dell’ordinamento regionale), istituisce una nuova gestione fuori bilancio, per assicurare una gestione coordinata dei vincoli di spesa che gravano sui bilanci della Regione e degli Enti locali del suo territorio. Si tratta del fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali, costituito presso la Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, da gestire con contabilità separata;
• articolo 28 (programma operativo di gestione): l’articolo 13, comma 2, lett. a) e b), della legge finanziaria regionale 2015, n. 27/2014, aggiunge alla lett. b bis) del comma 10 bis e al comma 10 ter dell’articolo 28 citato le parole “o per altre esigenze di classificazione”;
• articolo 42 (impegno della spesa): la disciplina del comma 2, secondo cui formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge o a contratto o ad altro titolo a creditori determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione scada entro il termine dell'esercizio, è derogata dalla disposizione dell’articolo 19, comma 1, della legge regionale n. 10/2014, in materia di attività produttive, il quale dispone che, al fine di consentire la gestione contabile delle spese relative alle procedure concorsuali, ai commissariamenti governativi, agli scioglimenti di società cooperative con nomina di liquidatore e alle sostituzioni di liquidatore, la spesa per gli oneri concernenti le procedure concorsuali sia impegnata entro sessanta giorni dalla data di cancellazione della società cooperativa dal registro delle imprese;
• articolo 51 ter (cancellazione dei residui perenti): il comma 1 è stato interpretato dall’articolo 13, comma 12, della legge regionale n. 15/2014, nel senso che, al fine dell'individuazione degli impegni assunti a carico di capitoli di parte capitale e di parte corrente almeno rispettivamente quindici e otto anni prima dell’anno in cui si dispone la cancellazione, l'anno in cui si è disposto l'impegno è escluso dal computo degli anni decorsi dall'assunzione dell'impegno medesimo.
Si ritiene opportuno segnalare in questa sede che dal 1° gennaio 2015 sono entrate in vigore altre importanti novità riferite alla legge regionale di programmazione finanziaria e di contabilità: in sintesi, si tratta:
• dell’istituzione e della disciplina del fondo per le garanzie prestate dalla Regione (articolo 18, comma 1, lett. d bis), comma 11 bis e comma 11 ter),
• della disciplina della prenotazione delle risorse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 40, commi 4 e 4 bis),
• dell’assimilazione della spesa per le collaborazioni coordinate e continuative a quella per il personale ai fini delle modalità di pagamento (articolo 49, comma 1),
• di una diversa competenza ad attestare il riscontro dei rendiconti dei funzionari delegati (articolo 52, comma 1).
Il maggiore impatto sull’assetto contabile regionale nel corso del 2015 è tuttavia esercitato dalla legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, vigente dal 19 febbraio 2015, che, rispondendo alla necessità di proseguire l’adeguamento alla normativa in materia di armonizzazione dei bilanci, persegue l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e accelerare i procedimenti amministrativi di spesa attraverso la revisione della disciplina della prenotazione delle risorse e delle fasi della spesa, il processo di dematerializzazione degli atti di spesa, nonché la definizione di un sistema di controlli interni dell’Amministrazione regionale che risponda a requisiti di organicità, efficacia ed efficienza.
Per l’ordinazione della spesa e il sistema dei controlli interni le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° aprile 2015.5
Per le altre misure attivate dalla Regione con decorrenza 2015 in funzione dell’entrata in vigore dell’armonizzazione si rinvia al Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale approvato con deliberazione di questa Sezione n. 68 del 10 giugno 2015.
5 Sulla revisione normativa dei procedimenti di spesa operata dalla l.reg. n. 1/2015, la Direzione centrale finanze ha emanato la circ. n. 9 del 30.3.2015.