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FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

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Academic year: 2022

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PRATICHE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (riunione del 16 dicembre 2021)

1. Commissione Amministrativa e di Autovalutazione. Esito dei lavori della riunione del 1° dicembre 2021: delibere inerenti e conseguenti.

Nella riunione della Commissione a margine del 1° dicembre u.s. sono stati trattati i seguenti argomenti all’Ordine del Giorno:

1.1 Relazione della Funzione Gestione dei Rischi sulle attività svolte.

La Funzione Gestione dei Rischi ha illustrato la relazione della funzione da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno. La relazione copre il periodo da gennaio a ottobre 2021 e contempla l’esame delle attività svolte dal Fondo in relazione ai rischi dell’area operativa e a quelli dell’area investimenti con la finalità di verificare se, attraverso processi e procedure, i rischi ai quali il Fondo è o potrebbe essere esposto sono stati puntualmente monitorati e se nel caso di insorgenza di soglie di attenzione gli interventi posti in essere siano stati esaustivi.

I controlli della funzione sono stati realizzati sia mediante l’acquisizione di dati, sia attraverso i dovuti approfondimenti con le figure coinvolte nelle fasi lavorative.

La relazione si compone di due parti: la prima sintetica costituita da una tabella cromatica riassuntiva di tutte le attività che il Fondo svolge con indicazione dei mesi nei quali è stato effettuato il controllo dove i colori evidenziano se le verifiche hanno avuto un esito regolare (verde), o se sono sorte soglie di attenzioni (giallo, rosso); la seconda parte in cui sono ripresi i dati della tabella sintetica in modo analitico con una breve descrizione dell’attività per ciascuna fase di lavorazione, dei rischi associabili e dell’esito dei controlli svolti.

La funzione ha specificato che in linea generale, come si evince dalla stessa tabella, tutte le rilevazioni hanno avuto esito regolare, senza anomalie e criticità fatta eccezione per alcuni elementi di attenzione evidenziati in giallo o in rosso.

Con riferimento al punto inerente ai Limiti investimento da parte dei gestori la funzione ricorda di aver richiamato l’attenzione sull’esigenza che il controllo si esplichi con frequenza giornaliera in modo da accelerare il processo di individuazione delle violazioni o, comunque, delle anomalie e che sul tema il Consiglio di Amministrazione ha già assunto i necessari provvedimenti in corso di attuazione.

In merito invece al Rispetto dei limiti di legge e alla problematica emersa in corso d’anno in relazione al superamento del limite delle quote detenute per un FIA a seguito del venir meno degli impegni da parte di alcuni investitori, la funzione suggerisce a tutela del Fondo di far sottoscrivere al collocatore un’appendice contrattuale tale da vincolare lo stesso, indipendentemente dalle ragioni che possono far scaturire un eventuale superamento, a riacquistare immediatamente la parte eccedente il limite.

Con riferimento invece alle violazioni di tipo normativo in materia di utilizzo di strumenti derivati (DM166/14), la funzione ha riscontrato che le posizioni corte erano di tipo passivo, di importo estremamente contenuto, e da attribuirsi esclusivamente all’andamento negativo dei titoli presenti in portafoglio ed oggetto di copertura. Tale evidenza è stata portata all’attenzione del Depositario

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e l’area Investimenti ha tempestivamente richiesto ai gestori la chiusura in tempi stretti delle suddette posizioni ed ha richiamato gli stessi gestori ad un più attento controllo degli importi di copertura in modo da assicurare per il futuro il non ripetersi di tali violazioni.

Nell’ambito dei controlli svolti la funzione evidenzia che nei mesi di maggio, giugno e luglio il Depositario ha segnalato la presenza di una serie di scoperti sui conti dei gestori in diverse divise e per importi prevalentemente ridotti (cause: saldi negativi sui conti dei “vecchi” gestori, pagamento delle spese tenuta conto dei nuovi gestori, disallineamenti tra acquisti e vendite) e che il Fondo ha richiamato i gestori ad un attento e puntuale utilizzo delle disponibilità presenti in conto, riservandosi di richiedere agli stessi possibili interessi passivi maturati.

La funzione ha segnalato che dai controlli effettuati è stato riscontrato un ritardo nell’ambito della registrazione di un contratto di locazione che ha provocato, come conseguenza, il pagamento di sanzione, di cui la Banca si è assunta l’onere e ha rilevato che il processo di monitoraggio continuo e puntuale svolto dagli uffici costituisce una efficace forma di mitigazione del rischio.

Infine, con riferimento al Regolamento degli immobili, la funzione ha evidenziato il mancato aggiornamento dello stesso in attesa della nuova versione in corso di redazione da parte degli uffici.

Avendo la Commissione preso atto dell’informativa ricevuta, la stessa è parimenti sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

1.2 Relazione della Funzione Attuariale sulle attività svolte.

La Funzione Attuariale ha illustrato la relazione dei seguenti controlli svolti specificando che non sono emerse criticità:

• ricognizione delle metodologie e dei modelli sottostanti il calcolo delle riserve tecniche e delle ipotesi adottate per le valutazioni al 30 giugno 2021;

• verifica sulla determinazione delle offerte di capitalizzazione delle prestazioni;

• analisi sulle pensioni di reversibilità confronto tra differenza di età effettiva tra ante causa e superstite e differenza famiglia tipo INPS;

• analisi delle integrazioni L. 335 per la ex Cassa di Previdenza San Paolo.

Avendo la Commissione preso atto dell’informativa ricevuta, la stessa è parimenti sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

1.3 Criteri di bilancio per l’esercizio 2021: aggiornamento.

In linea con la prassi già seguita negli anni precedenti sono stati rappresentati i criteri di valutazione che saranno adottati nella formazione del bilancio 2021.

Al riguardo è stato specificato che i suddetti criteri non sono variati rispetto all’esercizio precedente, in quanto la valutazione delle voci di bilancio è fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva di continuazione dell’attività del Fondo e che la continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci del Fondo nei vari esercizi. È stato altresì evidenziato che gli stessi criteri saranno sottoposti anche all’esame della nuova Società di revisione Ernst&Young.

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Aggiornamento Crediti verso Pensionati e relativo Fondo svalutazione.

Con riferimento al tema dei Crediti verso Pensionati e al relativo Fondo svalutazione è stato ricordato che - a seguito dell’art. 150 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), convertito in Legge il 17 luglio 2020, n. 77, che ha modificato le “Modalità di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto” - al 31 dicembre 2020 si era reso necessario adeguare tutti i crediti verso pensionati sorti antecedentemente al 1° gennaio 2020 e non ancora definiti al loro valore netto, non potendo più il Fondo esigere l’importo al lordo delle ritenute, mentre tutti gli indebiti, sorti a partire dal 2020 sono stati richiesti ai pensionati per il netto e iscritti in contabilità per tale valore.

Per quanto attiene poi al credito d’imposta verso l’Erario, pari al 30 per cento delle somme indebitamente percepite e assoggettate a ritenute negli anni precedenti (art. 10, comma 1, lett. d- bis del T.U.I.R.), la Commissione è stata informata che lo stesso può essere attivato all’esito dell’accertamento in via definitiva del diritto alla ripetizione, indipendentemente dalla effettiva restituzione delle somme stesse, configurandosi come diritto autonomo nei confronti del Fisco e distinto dal credito nei confronti del percipiente.

Infine, con riferimento alla svalutazione dei suddetti crediti, la Commissione è stata informata che anche per il 2021 saranno confermati i criteri approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2019:

• nessuna svalutazione per le posizioni che hanno rateizzato il lordo, ossia l’intero importo dell’indebito;

• svalutazione del 15% dell’importo lordo per indebiti inerenti a posizione ex sostitutive;

• svalutazione del 50% delle posizioni diffidate oppure in vertenza.

Tanto premesso, avendo la Commissione preso atto dell’informativa e valutato favorevolmente la proposta di approvare i criteri di valutazione che saranno adottati nella formazione del bilancio 2021 e confermare i criteri di svalutazione dei crediti verso pensionati, la stessa è sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.

1.4 Contratti in scadenza e Albo fornitori: aggiornamento.

CONTRATTI

È stato riepilogato lo stato dei contratti in essere con l’indicazione della scadenza e dei costi confermando la qualità del servizio offerto, la correttezza e la puntualità nello svolgimento delle attività.

Sul tema è stato ricordato che, nel corso del corrente anno, per alcuni contratti in scadenza a fine 2020 o nei primi mesi del 2021 - Link Institutional Advisory, Oggero, Yard e PWC - si è svolta una procedura di selezione che ha visto la conferma dei primi due fornitori e la sostituzione di Yard con KROLL Advisory Spa (già Duff & Phelps REAG Spa) e di PWC con ERNST&YOUNG Spa.

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Per quanto concerne i contratti con Kirey, Castrignanò, Fieldfisher e Sansonetti, è stato rammentato invece che il Consiglio, nella seduta del 26/11/2020, ha ritenuto opportuno effettuare una proroga biennale, con possibilità di revoca dopo il primo anno con un preavviso di sei mesi.

Nel particolare sono state presentate le seguenti proposte:

• conferma annuale dell’incarico per il DPO Castrignanò (fatta salva ogni diversa indicazione di Intesa Sanpaolo);

• rinnovo contratto Fieldfisher con inserimento, alla fine del paragrafo “2. Compenso professionale”, della seguente frase:

o “Nelle vertenze di filone che presentano particolari e condivise complessità il compenso sarà valutato in relazione all’attività svolta dal professionista, ma comunque non sarà superiore all’importo previsto per la causa tipo, naturalmente maggiorato di Iva, Cpa e spese.”;

• rinnovo annuale del contratto con Sansonetti;

• rinnovo, a cura e a carico della Banca, della polizza assicurativa R.C. Amministratori e Dirigenti in scadenza il 30/6/2021;

• rinnovo annuale, a cura e a carico della Banca, del contratto con lo studio attuariale Olivieri;

• delega al Presidente e/o al Direttore Generale di curare tutti gli adempimenti relativi alla formalizzazione dei rinnovi contrattuali.

ALBO FORNITORI

Nel ricordare che l’Albo Fornitori contiene l’elenco dei fornitori che, dopo l’approvazione del Consiglio di Amministrazione, è utilizzato dai soggetti facoltizzati per assegnare incarichi senza più la necessità di ulteriore autorizzazione dell’Organo Consiliare e che in tale logica l’Albo non comprende gestori, service amministrativi e altri soggetti che comunque necessitano sempre di gara/delibera consiliare, è stato rappresentato che non vi sono variazioni dello stesso ed è stato proposto di confermare l’Albo già approvato il 26/11/2020.

Avendo la Commissione preso atto dell’informativa ricevuta e valutato favorevolmente le suddette proposte, le stesse sono sottoposte al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione.

1.5 Criteri di liquidazione della prestazione integrativa – Applicazione della prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici arretrati: informativa.

E’ stato fatto seguito all’informativa resa nella riunione del 20 ottobre 2021 con la quale si rappresentava che, a seguito della presentazione dell’istanza di liquidazione della pensione integrativa di un iscritto attivo ex BdN Cid AT18361293 che ha avuto il riconoscimento della pensione INPS dal 1/1/2010, si doveva stabilire la decorrenza degli arretrati della pensione integrativa da riconoscere nei casi – allo stato due, tenendo conto dell’analoga richiesta proveniente da un altro ex BdN Cid AT18401928 - in cui la presentazione della relativa domanda avviene anni dopo la liquidazione della prestazione INPS, e quindi la maturazione del diritto.

Premesso che, in base ai conformi pareri dell’Ufficio Contenzioso del lavoro di Intesa Sanpaolo e del consulente previdenziale, Prof. Angelo Pandolfo, gli arretrati sono da riconoscersi nei

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limiti della prescrizione quinquennale, come richiesto dalla Commissione sono stati svolti ulteriori approfondimenti sulle singole posizioni interessate e su eventuali altre simili.

Al riguardo è stato rappresentato preliminarmente che il criterio di liquidazione delle prestazioni previdenziali nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre ad essere applicato dall’INPS per l’Assicurazione generale obbligatoria, è stato già utilizzato nell’ambito del Gruppo ISP dal Fondo di Previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Firenze.

È stato evidenziato, altresì, che la COVIP, pronunziatasi in risposta ad un quesito in materia di prescrizione dei diritti di riscatto, trasferimento e mantenimento della posizione individuale per la perdita dei requisiti di partecipazione, applicabile per analogia alla casistica in esame, ha osservato che nell’ambito della previdenza complementare non vi sono norme speciali in tema di prescrizione e, pertanto, trovano applicazione i principi di carattere generale dettati dal codice civile.

In particolare, ha sostenuto la COVIP, occorre considerare che, a norma dell’art. 2934 c.c. e seguenti del codice civile la prescrizione di un diritto è determinata dall’inerzia del titolare, il quale si astiene dal far valere il proprio diritto per il tempo determinato dalla legge. Il termine di prescrizione comincia a decorrere dal momento in cui il diritto può essere esercitato ed ha la durata ordinaria di dieci anni, ma per particolari rapporti la normativa codicistica stabilisce prescrizioni brevi aventi durata inferiore.

Afferma la COVIP che la giurisprudenza in tema di prescrizione delle prestazioni pensionistiche erogate sotto forma di rendita periodica ha ritenuto applicabile ai ratei pensionistici di previdenza complementare la prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., trattandosi di prestazioni da pagarsi periodicamente nell’ambito di un rapporto di origine contrattuale.

Viceversa, la Commissione di Vigilanza, in assenza di pronunce giurisprudenziali relative alla prescrizione delle altre prestazioni erogate in unica soluzione, ha ritenuto non applicabile il principio della prescrizione quinquennale nel caso in cui non sussistono singoli ratei pensionistici da liquidare. In questo caso trova, quindi, applicazione la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c.

È stato rappresentato che sotto un profilo economico, sulla base delle stime effettuate dall’Ufficio Pensioni di ISP è emerso che per la posizione con CID AT18361293 la data pensione è 1/1/2010 e che, a seconda dell’applicazione della prescrizione quinquennale o decennale, gli arretrati da non riconoscersi sarebbero rispettivamente pari ad € 8.778,00 ed € 2.508,00. Nel caso della posizione con Cid AT18401928, la cui data pensione è 1/3/2013, gli arretrati non attribuibili per effetto della prescrizione quinquennale sarebbero pari ad € 4.931,00, mentre, in applicazione della prescrizione decennale, riceverebbe tutti gli arretrati.

Più in generale e sempre in base alle suddette stime, la platea delle posizioni interessate dalla tematica in discorso è composta da 42 posizioni, di cui 37 (in maggioranza ex BdN) sono

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aventi diritto alle rendite periodiche e 5 sono ex Carisbo aventi diritto alla prestazione in capitale.

Nel caso delle prestazioni in forma periodica l’applicazione del criterio di liquidazione nei limiti della prescrizione quinquennale o decennale, inciderebbe la prima per un importo totale di € 165.380,00 e la seconda per complessivi € 6.402,00, al netto di 5 posizioni della ex Cassa di Previdenza di Torino, per le quali, in mancanza della documentazione INPS, non è possibile stimare gli oneri.

Viceversa, per le prestazioni in forma di capitale l’applicazione della prescrizione quinquennale o decennale riguarderebbe la prima 5 posizioni per € 369.589,00 e la seconda un solo nominativo per l’importo di € 47.944,00.

E’ stato rappresentato che alla luce dei citati approfondimenti, considerato che le pronunce giurisprudenziali ed il parere espresso dalla COVIP sono concordi nel ritenere applicabile la prescrizione quinquennale alle prestazioni erogate in forma di rendita e la prescrizione decennale alle prestazioni erogate in forma capitale, per un principio di uniformità di comportamento tra i fondi di previdenza appartenenti al Gruppo e per non creare precedenti che potrebbero essere utilizzati nei confronti delle altre forme pensionistiche di ISP, appare opportuno attenersi a detti principi anche nella liquidazione delle prestazioni erogate al Fondo scrivente.

Avendo la Commissione preso positivamente atto dell’informativa ricevuta, le stessa è parimenti sottoposta al Consiglio di Amministrazione.

Torino, 16 dicembre 2021

Area Operativa e Compliance

All.ti

- Verbale della riunione della Commissione Amministrativa e di Autovalutazione del 1° dicembre 2021

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