L’ECONOMISTA
G A Z Z ETTA SE T T IM A N A L ESCIENZA ECONOMICA, FINANZA, COMMERCIO, BANCHI, FERROVIE, INTERESSI PRIVATI
R E D A Z IO N E : M. J . d e Jo h a n n is — R. A. Mu r rAy — M. Pa n t a i.e o n i
Anno XLI - Voi. XLV Firenze-Roma, 15 Novembre 1914 FIR E N Z E : 31, V ia della Pergola ROMA: 56, Via Gregoriana N. 2115
S O M M A R I O - I n u m e r i indici d e i.i/ Ec o n o m is t: L a g u e r ra ed il ribasso dei prezzi in In ghilte rra. I limiti della circolazione fi du cia ria ed il corso del cambio. Ro b e r t o A. Mu r r a y. - Il protezionismo e la g u e r ra . J . - Riscossioni dello Stato a tutto il mese di ottobre 1914. - Come viene form ato in Ir la n d a il rius to prezzo di locazione delle terre. - R IVIS TA B IB L IO G R A F IC A : Cr e d i t o It a li a n o, Notizie statistiche. — Il gra no negli Stati Uniti. L E G IS L A Z IO N E T R I B U T A R IA : Aumento delle tasse di bollo c tasse sulle scommesse - Aumento delle tasse sulle a u to mobili, sui motocicli e tasse sugli autoscafi. - R IV IS T A ECO N O M ICA E F I N A N Z I A R I A :
II saggio dello sconto - Le nuove monete d'argento - Fabbricazione di biglietti della Bilica d Italia - Utiai- fico del Canale di Panama - L’alluminio negli Stati Uniti - La Borsa di Parigi - La Borsa di Bordeaux - Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali. — P RO SP ET TO Q U O T A Z IO N I, C A M B I, SCO N TI, VALORI E S IT U A Z IO N I BANCARIE.
I NUMERI INDICI DELL’ ECONOMIST
LÀ GUERRA ED IL RIBASSO DEI PREZZI
I N I N G H I L T E R R A .
Ogni fenomeno ohe si counette alle speciali condizioni in cui è posto il mondo dalla grande guerra, deve essere registrato e considerato con particolare attenzione. I numeri indici per l’In ghilterra possono esprimere qualche cosa anche per l’Italia ed avere speciale significato per op portune previsioni.
La difficoltà di ottenere delle quotazioni
me-ritevoli di fiducia per prezzi su oggetti di prima necessità — discussa già nei mesi precedenti — è minore oggi, ma esiste tutt’ora. Alcuni scambi sono sempre chiusi, e dove non esistono prezzi ufficiali, quotazioni non ufficiali e spesso pura mente nominali — sono ciò che di meglio si possa ottenere. In ogni modo, nell’insieme, è pos sibile di registrare dei termini approssimativi. I prezzi di articoli di prima necessità durante il mese di ottobre risultano essere caduti len tamente di 48 punti, paragonati al rialzo di 72 punti nel settembre, e la percentuale da 126,4 nel settembre è caduta a 124,2 nell’ottobre. I movimenti che contribuirono a questi risul tati ed i dati degli ultimi due anni scorsi sono registrati nella seguente tabella:
DATE e carneCereali
Altri prodotti alimentari
thè i zucchero, ecc.
Materie tessili Minerali
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I movimenti principalmente influenti nel ri basso dei prezzi sono dovuti alle oscillazioni nei prezzi dei tessili e dei minerali,
II cotone pure è di nuovo caduto. 11 Middling Americano, il quale alla fine di giugno era quo tato 7,53 d. per lb. scese a : 6,8g d. 6,20 d. e 5,55 d. rispettivamente alla fine di luglio, ago sto e settembre e alla fine di ottobre scese fino a 4,85 d.
Le altre classi di articoli sono scese più o meno in simili proporzioni. La natura della gra duale discesa avutasi dall’inizio della guerra non è dovuta ai meriti intrinseci della posizione del cotone, ma a passi artificiali fatti per im pedire una disorganizzazione del mercato.
Le quotazioni del mercato della lana sono in qualche modo rimediate.
Ritornando alla tabella si trova che i cereali e la carne tuttora avanzano lentamente ma il grano e la farina sono ribassati del triplo, e così pure il castrato. 1 prezzi del bue e del maiale sono un poco inaspriti, ma il principale movimento nel gruppo è un deciso aumento sul riso.
Nella colonna: Sostanze alimentari, il caffè e lo zucchero sono un poco ribassati; ma il tè rimane fermo, nonostante le scorrerie ora ces sate delYEmden. Il burro non è mutato.
Resta da considerarsi il gruppo: Miscella nea. Qui, benché il totale mutamento sia lieve, vi si trovano uno o due movimenti molto im portanti. La gomma ed i semi sono ambedue abbassati, ma c’ è un ulteriore aumento sull’ in daco, la domanda del quale ha rapidamente esau rito il mercato. Nell’ insieme è molto soddisfa cente vedere che dopo 3 mesi di guerra Euro pea, vi sia così lieve cambiamento dichiara
VEconomist nell’indice numerico sui prezzi degli articoli di prima necessità.
Vi sono in ogni modo dei fenomeni inattesi e sfavorevoli che contribuiscono al resultato com plessivo.
Per esempio i generi alimentari sono ancora costosi e l’abbassamento nei prezzi del co tone segnalano la dislocazione di una grande industria. Ma l’aumento del costo della vita, è lontano da quello che s’aspettava, ed anche nel l’industria del cotone vi sono ora segni di un deciso miglioramento.
Generalmente la disoccupazione è in diminu zione, e si può con fiducia predire che alla fine di ottobre la disoccupazione segnerà una forte riduzione paragonata a quella del mese di settembre.
I limiti della circolazione fiduciaria
e il corso del cambio.
In un paese come l’ Italia, avente Una circo lazione monetaria forzosa più o meno abilmente mascherata, le discussioni sui limiti della circo lazione fiduciària, tornano, di tempo in tempo, d’attualità. E precisamente vi tornano ogni qual volta che fenomeni politici o finanziari d’ impor tanza superiore alla media, alterano in un qual che senso il.normale andamento della vita eco nomica del paese.
Circa due anni fa si agitò infatti la questione dei limiti della circolazione fiduciaria in rap porto al provvedimento dell’on. Tedesco, dovuto alle variate condizioni del nostro mercato eco- noinico-finanziario in seguito alla guerra libica; se ne riparlò or è un anno, al momento dell’as sestamento e della liquidazione delle spese per la medesima; se ne è discusso in questi ultimi tre mesi per i provvedimenti presi dal Governo per fronteggiare la crisi derivante dall’attuale conflagrazione europea, o, per meglio dire, semi mondiale.
Taluni scrittori si sono meravigliati che una potenza neutrale, coni’ è il caso dell’ Italia, abbia risentito danni forse anche maggiori delle slesse nazioni guerregianti. « A me pure, —. scriveva in questo giornale l’ illustre prof. Loria — coinè all’on. Maggiorino Ferraris (che espose in pro posito nella S tam pa notevolissime riflessioni) fu cagione del più doloroso stupore, che l’ Italia, paese neutrale, risentisse dalla guerra turbamenti e vincolazioni anche più gravi di quelli, di cui furono vittime i paesi belligeranti » (1).
A noi, modestamente e francamente, la cosa non muove stupore. Basta, ci sembra, rendersi conto dell’ intensità e dell’estensione che nella vita economica odierna hanno gli scambi inter nazionali — e dovremmo purtroppo dire, con più precisione, avevan o, — per convincersi intanto, in primo, che un arresto, o quanto meno, una grande depressione e un grave restringimento della vita economica, di un gruppo di nazioni, non può non riflettersi, per forza di cose, su quelle altre che hanno con esse relazioni com merciali. Invero le importazioni delle une sono esportazioni delle altre e viceversa, onde se una delle parti contrae la propria attività è indub bio che l’altra pure debba di conseguenza, con trarre la sua.
Chi si meraviglierebbe alla constatazione che se per date ragioni Tizio, che fa atti di scambio ordinariamente con Caio, deve arrestare tale propria attività, anche Caio risente un danno che può aneh'essere uguale a quello di Tizio, e ma gari superiore?
Nessuno certamente: solo si può chiedere in quali circostanze e perchè Caio — l’ indiretta: mente colpito dalla nuova situazione — venga a risentire un danno maggiore dello stesso Tizio, di quegli cioè da cui dipende il fatto delle va riate circostanze. E ’ questo il caso attuale del l’ Italia neutrale di fronte alle altre grandi po tenze europee tutte in istato di guerra, che muove appunto lo stupore di taluni chiarissimi scrittori.
Ebbene diremo ancora che il fenomeno per quanto doloroso è tutt’altro che sorprendente: basta pensare alla diversità di condizioni eco nomiche di nazioni come T Inghilterra, la Francia e la Germania, in rapporto a quelle dell’ Italia specialmente in un periodo — come sopra dice vamo — di assestamento e liquidazione di una guerra costosa come la libica; per comprendere che, coeteribus paribu s, difficoltà e danni nei rispettivi commerci, hanno conseguenze ben piii dolorose in un paese povero come l’ Italia che in paesi ricchi come quelli rammentati.
Ma si dirà: dunque lo stato di guerra non
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porta alcuna differenza? E la domanda è ragio nevole, ma vi rispondiamo osservando che u n a
nazione non risente, salvo che p e r g u e r r e p ro lungate, dei d an n i relativi, m en tre che la
g u e r r a si f a ; m a qu an d o la g u e r r a è term i nata, è precisam en te qu an do se ne liqu idan o le spese.
Quella meraviglia di taluni scrittori noi pure condivideremmo, se, alla fine dell'attuale conflitto europeo, l’ Italia essendo restata — per ipotesi — fino all’ultimo neutrale, avesse a risentire gli stessi danni delle potenze che avessero guer reggiato. Ma ora no.
Attualmente — salvo le necessarie incertezze dello stato di guerra e la sottrazione di braccia e di menti al lavoro — le economie dei paesi belligeranti e dei neutrali, che con i primi ave vano stretti rapporti di affari, sono identiche: forse forse, per le aumentate domande di parti colari beni da parte delle amministrazioni mi litari, può aversi — in apparenza — un mag giore movimento di scambi piuttosto nelle na zioni belligeranti che nelle altre. La vera dif ferenza si verificherà, ripetiamo, al momento deH’effettivo pagamento di tutte le spese e di struzioni guerresche.
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Chiusa questa parentesi ritorniamo al problema dei limiti della circolazione fiduciaria del quale ci vogliamo occupare.
Si diceva ch’esso si agita, per i paesi a corso forzoso come il nostro, ai tempi di avvenimenti straordinari. E niun potrà negare che ci si trova in uno di quelli. Invero le discussioni cui ha dato luogo in questi ultimi tre mesi ne sono la prova più chiara.
Rileviamo in primo, da un punto di usta ge nerale, che, come affermava questo nostro E co
nom ista nel numero del Io novembre, similmente al dileguarsi del « cruccio Laimediato ed ormai remoto dei più per la dichiarazione di neutra lità, (e del) timore esageratamente formulato da altri di non poter partecipare ad un eventuale bottino », « per dar luogo ad un più serio racco glimento, ad una più chiara visione degli enormi vantaggi che possono derivare anche e forse più da una vigile attesa », essendosi ora « attutiti gli improvvisi bollori, e plasmate sapientemente le disparate tendenze ad un contegno più uni forme e moderato »; così, anche le discussioni relative ai limiti della circolazione fiduciaria fra inflazionisti e sostenitori dellostatu quo della medesima, in un primo momento veementi come gli interessi che contro l’uno e l’altro criterio urtavano; vanno oggi calmandosi, e si può pro cedere alla calma sintesi del pro e contro rela tivi alle due correnti.
Come è stato osservato da taluni scrittori — e principalmente da coloro che propugnavano un allargamento della circolazione maggiore di quello effettuato — occorre anzitutto distinguere fra le condizioni di mercato che possono dirsi
norm ali, e quelle che giustamente possono ri tenersi an orm ali, o, almeno, stra o rd in a rie.
E’ sicuro che tutto quanto può raccomandarsi come giovevole in tempi normali, non lo è in tempi
anormali, quali possono ritenersi, più o meno precisamente, quelli di crisi; e viceversa.
Da questo punto di vista quindi, coloro che, con un criterio evidentemente aprioristico, con dannavano senz’altro un allargamento della cir colazione fiduciaria, vedendo ad ogni svolto di strada, l’ombra terrificante di Giovanni Law: erano fuori del vero. Precisamente proprio quan to, i loro estremi contradittori, che — conte con una frase immaginosa si esprimeva il Loria — non vedevano altro Ministro del tesoro che il torchio !
11 problema dell’allargamento o meno della circolazione fiduciaria è indubbiamente molto più complesso di quell«) che la maggioranza delle persone che ne hano discusso in questi ultimi tempi, non immagina nemmeno.
Intanto è sicuro che, in un paese come il no stro avente un corso nominalmente legale éd effettivamente forzoso, non v’è indice sicuro che ci faccia sapere quando la circolazione è esu berante, adeguata, insufficiente: e ciò appunto in quanto manca la libertà del cambio dei bi glietti in moneta metallica vera, che è, per i paesi a corso libero, la valvola di sicurezza che regola automaticamente la circolazione fidu ciaria.
Si hanno semplicemente degli indici indiretti, tutti più o meno poco discussi. Di questi indici due sono, relativamente, i più caratteristici: i
cam bi, e le m edie dei p rez z i delle merci di uso
più comune (gli in d ex num bers). Però, anche per questi, è da osservare, che, mentre sono assai precisi ed importanti in condizioni e tempi normali, divengono essi pure estremamente in certi in periodi e condizioni critici.
In queste nostre osservazioni ci occupiamo semplicemente dei corsi dei cambi. Del resto quanto ora dicemmo in succinto a loro riguardo, vale in gran parte anche per gli in d ex num
bers dei prezzi delle merci.
Cominciamo dal ricordare quanto dicevamo in un articolo comparso nel numero dell’ 11 gen naio u. s. di questo giornale, col titolo II corso
del cam bio e i lim ili d ella circolazion e b an caria, a proposito delle ragioni o « cause », che possono influire sui cambi: affermavamo che possono essere numerosissime. Per accennare solo alle più importanti, citiamo: a) le varia zioni nei diretti rapporti di debito e credito fra due nazioni, e le variazioni in quelli indiretti con tutte le altre, in quanto vengono risentite J attraverso la meccanica degli arbitraggi ; b) va- j riazioni sulle quantità totali di moneta e di j surrogati della moneta, ossia delle circolazioni | complessive rispettive e delle loro velocità;
c) turbamenti, o più genericamente, variazioni I nelle condizioni politico-sociali dei due paesi in | questione, e, in genere, di tutti quelli coi quali i i rapporti sono assai prossimi.
Orbene se — appunto in condizioni normali — il caso del cambio ci può essere indice prezioso per misurare la quantità di moneta fiduciaria in circolazione in rapporto ai bisogni di un dato
Le variazioni di indirizzo vengono eseguite dalla
Amministrazione deW’Economista, senza spesa alcuna
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mercato, a fine di stabilire se eccessiva, ade guata o insufficiente; in quanto senza grave er rore possiamo considerare, entro un periodo di tempo non troppo lungo, come invariate le con dizioni politico-sociali e le relazioni commer ciali internazionali — o, almeno possiamo cal colare gli effetti approssimativi di queste cause perturbatrici — ; in momenti come gli attuali a che può servire l’osservazione delle variazioni nei corsi dei cambi?
Se anche dunque queste variazioni si verifi cassero in senso a noi sfavorevole — conside riamo l’ Italia — ciò non sarebbe affatto una prova dell’abbondanza della nostra circolazione fiduciaria. Ma. questo neppure è avvenuto. Anzi in rapporto alla Francia ed alla Germania, dal l’epoca della dichiarazione della guerra il corso dei cambi è cambiato in senso a noi più favo revole. 11 fatto che ci sia ancora — ed assai — sfavorevole rispetto all’Inghilterra, può derivare dalla richiesta di metalli preziosi che si esercita sempre in rapporto a quel loro grande mercato, e delle condizioni privilegiate in cui è venuto a trovasi il suo commercio specialmente di espor tazione.
Niente ci dice dunque che la nostra attuale circolazione sia abbondante in rapporto ai bi sogni del mercato, nonostante l’allargamento considerevole dì essa verificatosi specialmente nel luglio ed agosto u. s.
Ma, per contro, vi sono sintomi che ci deb bano far ritenere, o, almeno, supporre, la sua insufficienza, sì da spingere ad ulteriori emis sioni?
Gli inflazionisti ritengono di sì, traendo ra gione d’appoggio alle loro idee principalmente dal fenomeno della tesau rizzazion e.
In tempo di crisi — ha scritto il Prof. Zorli (1) — come l’attuale, la soverchia emissione non è più pericolosa ed eccone la ragione. La carta moneta, ossia il .denaro, manca in tempo di crisi causa la tesa u riz z a z io n e; tutti i timorosi ri tirano i loro depositi e tengono il denaro negli scrigni, nei ripostigli. L e emissioni stra o rd i
n a rie di c a r ta in questi m om enti non fan n o che p ren d e r e il posto d ella c a rta m oneta n a scosta... ».
Non v’è dubbio — secondo noi — che il fe nomeno sul quale tanto ha insistito lo Zoli, si avveri, o meglio, si sia effettivamente avve rato. Possiamo dire di più: il provvedimento della moratoria lo ha reso ormai più grave, perchè è ben sicuro che l’aver impedito ai depo sitanti di ritirare i propri depositi dalle banche, ha portato di conseguenza la corsa alla tesau rizzazione.
Oramai, per fortuna, anche questo fenomeno ha subito —r col generale ritorno alla calma — una detente, e la scarsità di moneta in circo lazione è apparsa negli ultimi tempi meno mo lesta ai traffici.
Del resto, daii gli innegabili pericoli inerenti allo svilimento della moneta fiduciaria per ef fetto della sovrabbondanza della relativa circo lazione, anche accertato il fatto della scarsità del medio circolante, è sempre consigliabile di
(1) V. in G iorn ale delle C am ere d i C om m ercio, Roma, e nel
G iorn ale d ’It a lia del 4 novembre u. s.
ricorrere a qualsiasi altro riparo prima che a quello dell’allargamento della circolazione fidu ciaria.
A questo proposito insistiamo, noi pure, una volta ancora, sulle proposte avanzate per faci litare gli scambi: così per la Stanza internazio nale di compensazione dei cambi per la più ra pida ed economica liquidazione dei debiti e cre diti con l’estero; così l’istituzione di una Stanza c\t compensazione per lo scambio reciproco fra le Banche degli assegni bancari emessi dai ri spettivi clienti sui conti correnti in . mora toria (la cui iniziativa devesi all’ Ufficio Traf fico e Trasporti Marittimi di Genova); cosi l’in troduzione dello chèqu e b a rre, che potrebbe riuscir mezzo potente di assestamento dei rapporti di debito e credito fra correntisti e depositanti di banche private senza inter vento o quasi di moneta (1); così la trasfor mazione dei depositi semplici unitari in de positi frazionati presso gli Istituti di credito; così la trasfomazione dei depositi semplici presso tali Istituti in depositi a conto corrente con par ticolari cautele; cosi le concessioni di anticipa zioni per parte degli Istituti di deposito e cre dito al commercio a condizione di trasformare in deposito semplice o a conto corrente la somma anticipata presso lo stesso Istituto di deposito concedente; etc. etc. (2).
Le vie per raggiungere il desideralo rinvigo rimento dei traffici, come vedesi, sono molte, senza dover correre l’alea dei risebi inerenti ad un allargamento della circolazione fiduciaria; e potranno esser tutte piti facilmente seguite se l’energie private vorranno e sapranno far da loro e se i provvedimenti statali pur essendo volti a garanzia della nostra vita commerciale ed industriale, non la fiaccheranno attraverso eccessivi rigori e legami.
Ro b e r t o A. Mu r r a y.
IL PROTEZIONISMO E LA GUERRA.
Che nel nostro periodico, strumento quaran tenne del liberismo teorico, sostenitore delle tendenze pratiche dirette a diminuire i danni dello ineluttabile protezionismo, si facesse buon viso alla recente riduzione del dazio sul grano (3), è cosa che non può sorprendere, come non può meravigliare che insieme, naturalmente, lumen tassimo la tardività del provvedimento, la sua limitazione, la sua inefficienza. Ma di peculiare conforto nell’ ora presente ed insieme oggetto di sincero compiacimento può essere il fatto di veder scendere un’altra volta nel campo del liberismo uomini di sapere e di dottrina che tenacemente e con onesta convinzione hanno militato sempre per avversi principii.
Nella Rivista P op olare del 31 ottobre u. s., il prof. Napoleone Colaianni, che profonde attra verso le colonne del suo pregevole periodico
(1) V. E , Lolini, P e r il ritorn o del credito a lle sue fu n z io n i
n o rm ali, in R ivista delle Società per azioni. (2) V . A. Zo r l i, art. cit.
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tanta energia, tanto sapere e tanta copia di personali e rispettabili convincimenti, dichiara con toga sincera che dopo esser rimasto sulla breccia a propugnare la grande utilità econo mica e finanziaria del dazio sul grano, oggi, come quindici anni or sono, e convinto del do vere dello Stato di sospenderlo, quando ì prezzi elevati non lo giustificano dal punto di vista economico e dello interesse dei produttori e lo
ren don o pericoloso d al punto di vista politico-sociale.
Argomenta poscia il chiarissimo professore sul fenomeno dell’aumento del prezzo del grano dopo le guerre e ne adduce dati ed esempi in teressanti; e conclude anch’ egli come VEcono
m ista del 25 ottobre, affermando che per la sospensione del dazio sul grano va data lode al Governo, il quale però ha commesso due errori: il provvedimento venne tardivo ed è incompleto. Ai quali errori, egli pure, aggiunge quello dell’avere stabilito una data inopportuna per la cessazione della sospensione, cioè il 31 marzo 1915.
Il prof. Colaianni ci perdonerà se non lo se guiremo nel suo calcolo pregevole, sulle dispo nibilità di grano maggiore o minore negli Stati Uniti od altrove, sulla indagine intorno alle conseguenze della diminuzione del balzello, nel fabbisogno presente e futuro di grano, sulla regionalità di tale fabbisogno; sono questi ac cessori influentissimi sul fatto principale, il quale però rimane integro indipendentemente da quelli, nel suo chiaro sillogismo: il prezzo del grano è salito : il dazio concorre all’aumento del prezzo, dunque il ridurre il dazio ha lo scopo di ridurre il prezzo. Se non che, pure di non ammettere completamente che il dazio abbia in Italia una influenza sul prezzo, l’ autore ricorre ad un ausilio per giustificare meglio ai suoi occhi di protezionista la necessità della abolizione del balzello.
L’alto prezzo del grano era « pericoloso dal
punto di vista politico-sociale » abbiamo visto egli dire al principio del suo articolo, e più avanti Ton. Colaianni spiega:
« La campagna condotta da socialisti e libe risti ha sollevato molto odio nelle masse popo lari contro il dazio. Se il prezzo del frumento, che è già alto si fosse ancora elevato, il feno meno sarebbe stato attribuito al dazio e avrem mo potuto avere in Italia la ripetizione dei tumulti sanguinosi gravissimi del 1898; i quali se furono e sarebbero dannosi e dolorosissimi in tempi normali, riuscirebbero non solo dolo rosi e dannosi, ma anche pericolosi in tempo di guerra ».
Più oltre nel criticare la data del 31 marzo 1915 come termine della presente sospensione, egli ricorda:
« Il mercato interno è provvisto sino alla primavera. Si dovrebbe mettere il dazio proprio quando comincerà ad arrestarsi il bisogno della importazione! Il 1 8 9 8 am m on isce: i tumulti
p er il rin caro esplosero in m ag g io ».
E più avanti, in merito alla parziale riduzione del dazio, l'autore scrive:
« Lasciando il dazio di L. 3 a quintale man cherà l ’effetto psicologico e politico: socialisti e
liberisti potran n o con tin u are a sobillare le m asse affermando che se si avrà un ulteriore aumento nel prezzo del grano o se non si avrà alcuna diminuzione — e son sicuro che questa non avverrebbe neanche colla sospensione to tale _ H fenomeno verrà attribuito al dazio ». Ma la preoccupazione del moto politico av vince ognor più lo scrittore che, nell accenno alla diminuzione dell’entrata fiscale per la ridu zione del dazio e nell’ammettere che si doveva rinunciare totalmente al dazio, aggiunge:
« Ma in fatto di pane, in tempi eccezionali e quando si ricorre ad un provvedimento del ge nere di quello in discorso p er motivi politici non si deve lasciarsi imporre dalla perdita di
10 milioni in più o in meno! ».
Se non avessimo per avversario un uomo pel quale nutriamoogni rispetto, se nelle osservazioni del prof. Colaianni non vedessimo, forse più che egli non abbia voluto pensare (nella foga del suo sincero entusiasmo di poter essere almeno qualche volta liberista), un pericolo sociale ben grave, potremmo veramente gridare: ah! dun que la piazza fa paura ai protezionisti! Ah! dunque quando minaccia il tumulto del consu matore affamato, si getta a mare e la necessità fiscale del dazio, e la convenienza di una sola parziale riduzione e la opportunità di stabilire con una data la sua temporarietà, e il punto di vista economico, e l’ interesse dei produttori !
Noi non usciremo in questa esclamazione, che pur sarebbe consentita dalla logica conseguenza delle frasi che abbiamo sopra riferite: noi vo gliamo invece soltanto condurre l’ illustre pro fessore a ravvisare con noi il grande pericolo che può essere insito nella confessione che im plicitamente egli ha, fatta, specialmente quando questa trovi posto in una Rivista P opolare, il cui carattere è notoriamente democratico. Troppo buon giuoco si darebbe ai sobillatori socialisti e liberisti, ripetendo loro che anche il più con vinto protezionista propugna l’abolizione del dàzio sul grano quando teme del tumulto, quan do questo ritiene vicino (1898-1914). Guai a noi liberisti se dovessimo ammettere essere la ta riffa doganale all’ arbitro dell’ elemento o del momento politico !
Più prudente, ed anche più conforme alla verità, ci sembra, asserire che il dazio sul grano non è connesso a nessun fattore politico, non ha una giustificazione economica, se non nel lato fiscale, ma costituisce un danno per il consuma tore, il quale danno si vuole sia minorato o del tutto tolto, quando si accumula con altro danno : quello dell’aumento del prezzo.
E che comunque un danno fermamente ci sia per il consumatore italiano, anche nei tempi normali, risulta dalle cifre seguenti che il Co laianni riporta da un articolo del Fontana Russo, abbenchè il primo neghi ed il secondo affermi che esso deriva dal dazio.
P rezzo del gran o.
1 892-96 1897-901 1 9 0 2-906 1907-911
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Riscossioni dello Stato a tutto i1 mese di ottobre 1914
R I S C O S S I O N IAccertanti. Previsione
provvisorio 1914-15
1913 14 1914-15 1913-14 Differenze Rei. Giunta)
Tasse sugli affari: (Mijiliaia di lire)
S u c c e s s io n i... 49.011 13.015 16.237 — 222» 50.000 Manimorte... 5.974 2.631 2.618 + 13 5.800 R e g is t r o ... 94.641 24.759 28.720 — 3.961 94.000 B o l l o ... 81.621 22.996 26.629 — 3.633 82.000 Surrogaz. registro e bollo . . . 28.699 11.332 11.424 — 92 28.500 Ipoteche ... 11.092 3.148 3.416 — 268 11.200 Concessioni governative. . . 14.137 5.515 5.729 — 214 14.000 Velocipedi, motocicli, automobili. 7.246 535 395 -f- 140 7.000 292.421 86.931 95.168 — 8.237 292.500
Tasse (li consumo: — —
J---Tassa fabbricazione spiriti . . . 42.754 9.186 11.999 — 2.813 50.000 Tassa fabbricazione zucchero . 139.334 33.852 44.221 — 10.369 139.000 Altre tasse di fabbricazione . , 47.514 12.985 13.409 — 424 47.480 Dogane e diritti marittimi (esci uso dazio
grano e zu cch ero )... 257.984 56.741 77.059 — 20.318 259.000 Dazio sullo zucchero... 921 134 523 — 389 1.000 Dazi interni di consumo (esclusi Napoli e
R o m a ) ... 48.639 16.176 16.301 — 125 48.500 Dazio consumo di Napoli . . . 14.117 4.103 4.208 — 105
Dazio consumo di Roma . . . 21.267 6.165 6.124 + 41 21.124 572.530 139.342 173.844 — 34.502 579.604 Privative: — --- - ■ ■ Tabacchi . . . 349.812 126.092 116.765 + 9.327 365.000 S a l i ... 90.202 29.424 30.138 — 714 90.000 L o t t o ... 107.228 36.689 35.063 + 1.626 107.000 547.242 192.205 181.966 + 10.239 562.000 Imposte dirette : — Fondi ru stici... 81.647 27.211 27.243 32 81.840 Fabbricati... 39.456 37.773 -t- 1.683 113.500 Ricchezza mobile per ruoli. . 260.261 95.153 89.566 + 5.587 258.000 » » per ritenuta . . . 83.707 16.630 18.092 — 1.462 84.000 538.469 178.450 172.674 + 5.776 537.340 Servizi pubblici : --P o s t e ... . . 126.250 37.795 41.535 — 3.740 126.000 T e le g r a fi... 27.054 10.439 -9.526 + 913 27.000 I e i e i o n i ... 16.875 5.627 5.479 + 148 17.000 170.179 53.861 56.540 — 2.679 170.000 TOTALE (escluso dazio sul grano) 2.120.841 650.789 680.192 — 29.403 2.141.444 Grano-Dazio d’importazione . . 83.569 13.100 22.720 — 9.614 84.000 Addizionale terremoto . . . . 18.516 4.861 6.743 — 1.882 —
Escluso il grano, la diminuzione delle entrate e l’add izion ale pel terrem o to rese L. 4.861.000 è di L. 29.403.000 sui rispettivi quattro mesi con L. 1.882.005 in meno: quindi, nel quadrime-dell esercizio precedente. 11 provento del grano stre, circa 41 milioni in confronto del Di-imo ascende a 13 milioni con una diminuzione di quadrimestre del 1913 1914.
lo novambre 1914 L ’ ECONOMISTA 727
in meno, diminuirono di 3-4 milioni e mezzo le j tasse di consumo. Eccezione fu il dazio di con- ; suino di Roma che rese 41.000 lire in più.
Le poste resero L. 3.740.000 in meno; ma aumentarono di L. 913.000 i telegrafi e di lire 148.000 i telefoni, per modo che il reddito com plessivo dei servizi pubblici scemò soltanto di 2.679.000. Ha continuato l'ineremento delle Im poste dirette, con quasi 6 milioni in più, e delle privative con oltre 10 milioni di aumento. In fatti i tabacchi resero oltre 9 milioni in più ed oltre 1 milione e 600.000 lire il lotto, mentre i sali diminuirono di 714.000 lire.
Nei confronti alla previsione troviamo che nel l’accertamento, non ancora definitivo nell’ultimo esercizio 1913-14 l’Erario introitò L. 2.120.841.000, escluso il dazio sul grano e l’addizionale del terremoto. La previsione per l’intero esercizio 1914-15 fu elevata prudenzialmente di appena una ventina di milioni, cioè a L. 2.141.444.000.
Tale previsione corrisponde per il quadrime stre a 714 milioni in cifra tonda; si sono invece introitati 651 miliomi in cifra tonda; quindi l’erario perde oltre 63 milioni sulla previsione e se tale depressione dovesse durare, il bilan cio 1914-15 si dovrebbe trovare a fine di eser cizio con oltre 190 milioni di minori incassi che unito alla diminuzione del provento del dazio doganale sul grano dovrebbe superare i 200 milioni.
Come viene fissato in Irlanda
il giusto prezzo di locazione delle terre.
Il Governo inglese ha manifestato recentemente l’intenzione di compiere in Inghilterrae nelPaese di Galles una grande riforma agraria, compren dendovi anche l’ istituzione di Tribunali Fondiari, con il compito di fissare il giusto prezzo di lo cazione delle terre. Ciò posto riuscirà di qualche interesse vedere 'come questo prezzo venga fis sato in Irlanda, ove i Tribunali Foudiari funzio nano fin dal 1881.
Fino al 31 marzo 1913, era stato fissato il giusto prezzo in 380.116 contratti di locazione per un periodo di quindici anni, ad onta che un gran ordine di contratti stipulati, l’espressione
giusto p rezzo di locazion e non sia mai stata definita in una maniera soddisfacente e che non sia stato mai stabilito nessun criterio generale di estimo. La legge del 1881 stabiliva sempli cemente che il giusto prezzo verrebbe fissato « dopo aver inteso le parti e tenendo conto del- F interesse rispettivo del proprietario e del lo catario. come pure di tutte le circostanze e le condizioni del fondo e del distretto cui appar tiene ». La Commissione agraria non aveva nes suna facoltà di stabilire i criteri di valutazione e i Commissari si son ben guardati dal farlo. In pratica i Commissari giudicano in base agli esami testimoniali fatti dal Tribunale; così per esempio, a seconda del risultato di essi compu tano le migliorie a favore del proprietario o del conduttore.
La stima del valore effettivo delle terre è af
fidata agli altri membri della Commissione che essendo abili periti hanno la facoltà di seguire i principi che lor sembrino più opportuni. Ciò posto, avviene naturalmente che nell’applicazione di essi si verificano delle notevoli variazioni che han determinato il malcontento, sì dei pro prietari che dei conduttori. Tuttavia le parti possono aver conoscenza del modo con cui la Commisssone agraria sia pervenuta a stabilire il giusto prezzo di loeazione, poiché essa dietro domanda dell’ interessato, ha l’obbligo di rila sciare un certificato ove si trovano le seguenti indicazioni: la superficie delle varie categorie di terreno pascuo o arabile comprese nel fondo; il prezzo di locazione per acro di ciascuna ca tegoria di terreno; il conduttore per le miglio rie apportate; la quota di maggiorazione deter minata dalla prossimità del fondo ai mercati o alle ferrovie, oppure quelle di diminuzione de terminata la lontananza dai centri commerciali o dalle vie di comunicazione; tutte circostanze di cui si è dovuto tener conto per la fissazione di un giusto prezzo di locazione.
Quantunque i vari Commissari non seguano tutti gli stessi principi generali è tuttavia pos sibile rilevare quali fattori essi ordinariamente prendano in considerazione. Anzitutto si può affermare che essi ritengano per principio che il prezzo di locazione dovrebbe essere uguale alla somma che il conduttore potrebbe effettiva mente pagare se possedesse il capitale e le no zioni normalmente necessarie per l’esercizio del l’azienda. Ciò posto, l’elemento più importante per procedere alla stima, è costituito dai prezzi dei prodotti agricoli e dalle probabili oscilla zioni di questi prezzi durante il periodo dei 15 anni; durata del contratto di locazione. Ma i prezzi da soli non costituiscono un elemento di giudizio sufficiente poiché l’eccessiva altezza di essi può anche essere effetto di un cattivo rac colto; come pure può avvenire che il rendimento- delia terra vari notevolmente senza che i prezzi subiscano delle oscillazioni degne di nota. Difatti l’articolo pubblicato contiene una tabella com parativa dei prezzi dei prodotti agricoli con le riduzioni applicate nei vari periodi per stabilire il giusto prezzo di locazione. E da quella ri sulta chiaramente che per procedere a questa fissazione si è dovuto tener conto di altre cir costanze oltre a quella del prezzo. Fra questi altri elementi di giudizio il più importante è probabilmente l’aumento del costo della mano d’opera.
728 L* ECONOMISTA 15 novembre 1914
considerato come garanzia del prezzo d’acquisto e questo viene anticipato interamente dallo Stato al locatario. 11 l'atto che in Irlanda per quasi tutti i fondi rustici si era stabilito il giusto prezzo di locazione, facilitò notevolmente l’ap plicazione della legge del 1903. 1 due terzi delle terre agricole d’ Irlanda, per un valore di 120 milioni di lire sterline, sono già state acquistate dai locatari oppure sono oggetto di contratta zioni miranti a questo scopo.
R IV IS T A B ID L IO Q R A F 1 C A
Credito Italian o. Società Ita lia n e per Azioni.
Notizie statische. 1914, Milano, pag. 1432. Anche quest’anno lo spettabile « Credito Ita liano » ha pubblicato il suo « Annuario » nel quale sono contenuti preziosi dati statistici sulle Società anonime italiane per azioni quotate o non quotate in Borsa. Autore della pregievolis- sima pubblicazione è il cav. avv. Mario Maz- zucchelli che ha fatto un’ opera veramente piena di interesse per chi si occupa di cose finanzia rie; introducendovi delle modificazioni pratiche per facilitare ogni possibile ricerca.
Il volume contiene numerosi quadri sinottici relativi a 1251 società italiane, delle quali 245 hanno le loro azioni quotate in alcune delle va rie Borse del Regno; le Società italiane le cui azioni non sono quotate in veruna Borsa re stano 1066.
Il capitale rappresentato dalle Società italiane si eleva a L. 4.514.832.157; le Società estere comprese nei quadri statistici sono 53 con un capitale di L. 808,490,255.
In merito ai capitali raggruppati in tutte le categorie delle Società anonime si hanno i se guenti dati :
Banche: ("non compresa la Banca d’ Italia) L.552.807.547 — Navig. Marittima, 145.080.000 — Ferrovie, Funicolari, eoe:, 078.706.722 — Tramways, 92.820.432 — Industrie tessili (seta) 40.650.Ó00; (Lina), 53.335.000; (canapa e lino) 20.456.437 ; (juta), 22.332.50 ; (cotoni), 280.041.771 — (diverse), 57.628.000 — Industrie estrattive (compresa la Società « Elba »), 165.995.977 — Siderurg., 248.729.829 — Meccan. 229.770.025 — Automobilistiche, 43.821.175 — Elettriche, 453.440 697 — Caucciù, 22.524.000 — Carta, 39.627.500 — Pelli, 16.340.000 — Industrie chi miche, 275.228.575 — Calci e Cementi, 82.394.501 — Industrie alimentari, 281.175.680 — Acque dotti, 82.672.500 — Alberghi, 50.171.000 — In dustrie edilizie, 40.912.30 — Società immobi liari 23T346.159 — Soc. Commerciale, 45.171.400 — Società italiane all’estero, 30.799.000.
A questi dati che comprendono non solo la sintesi del contenuto del volume, ma anche i capitali di tutte le Società anonime d’ Italia, aventi un capitale proprio di almeno un mezzo milione, l’autore ha aggiunti numerosissimi rag guagli, dando anche notizie sulle situazioni dei vari bilanci degli esercizi chiusi nel 1913 ed anche 1914.
li Grano negli Stati Uniti.
Raccogliamo queste notizie interessanti della futura produzione e presente consistenza del grano negli Stati Uniti d’America, il mercato che oggi più interessa l’ Italia.
Le notizie sul raccolto del nuovo grano d'in verno sono altamente incoraggianti.
L’area seminata (non ancora completata) pro mette di battere il rècord e mercè le buone pioggie, — le piantagioni — eccettuato nell’est — sono in ottima condizione.
Nel Sud verrà probabilmente seminata una grande quantità di grano e di avena e nel Sud- ovest l’area seminata a grano sarà molto vasta.
Il movimento del grano è stato recentemente mollo irregolare: quasi aggressivamente forte sul principio della seconda settimana di ottobre con buoni acquisti per esportazione, leggero mo vimento dalle piantagioni, e moderato aumento dello stock visibile.
L’esportazione di grano (inclusa la farina) dagli Stati Uniti di America e dal Canadà du rante la settimana 16-22 ottobre u. s., come da telegrammi inviati al Bradstreet’s ha raggiunto
Bushels 5.438.478 contro 5.274.018 della setti mana precedente, e 8.325.388 dell’anno scorso durante la medesima settimana.
L a 16“ settimana (compiuta il 22 ottobre) se gna un’esportazione di Bushels 114 826.766 contro 93.601.940 del corrispondente periodo nello scorso anno.
L’esportazione di grano turco durante la set timana 16-22 ottobre u. s. è di Bushels 175.375 contro 192.130 della precedente settimana, e 17.314 esportati l’anno scorso durante la stessa settimana.
La 16“ settimana (compiuta il 22 ottobre) se gna un’esportazione di grano turco per Bushels
1,861.039 contro 946.348 del corrispondente pe riodo dello scorso anno.
Da Chicago giungono notizie che la semina del grano d’inverno continua in favorevoli condizioni specialmente a sud-ovest dove recenti pioggie hanno messo il suolo in uno stato buonissimo.
Una estensione di terreno molto più vasta delle precedenti è stata cosi coltivata a granaglie.
LEGISLAZIONE TRIBUTARIA
Continuiam o la 'pubblicazione d eg li ultimi decreti, colle an n esse relazion i, di recen te em a n ati d al G overno in m a teria tribu taria.
A u m e n t o d e l l e t a s s e di b o llo
e t a s s e s u l l e s c o m m e s s e .
Relazione del ministero delle finanze a S. M. il Rein udienza 22 ottobre 1914 snl decreto legislativo per modificazioni alle leggi sulle tasse di bollo; per istituzione di una tassa proporzionale di bollo sni biglietti di scommesse; e per modificazioni alla legge sul bollo delle carte da giuoco.
S ire !
8 novembre 1914 L' ECONOMISTA 729
Maestà Vostra i provvedimenti concernenti modi ficazioni alle leggi sulle tasse di bollo delle carte da giuoco.
Tali provvedimenti formavano oggetto degli articoli 1, 3, 9 a 11, 15 e 16 del disegno di legge imm. 68-ò/s-A (all. B ) della Camera dei depu rati ai quali la legge predetta fa riferimento.
Coi detti provvedimenti o si fanno leggeri ri tocchi e si danno nuovi ordinamenti a tasse già esistenti o si chiamano a concórrere alla neces saria opera di rafforzare il bilancio cespiti finora rimasti esclusi da ogni tassazione.
Appartengono alla prima categoria, l’ aumento delle tasse fisse di bollo d’importo non inferiore a cent. 60, e delle tasse di bollo sulle carte da giuoco.
Appartengono invece alla seconda categoria le tasse su i biglietti dei totalizzatori e dei" teni tori di scommesse (bookmakers), e sulle ricevute rilarciate dagli uffici del registro per pagamenti di tasse sugli affari, pene pecuniarie e spese di giustizia.
1 provvedimenti relativi alle tasse fisse di bollo sono diretti principalmente ad integrare le fra zioni centesimali che derivano dall’ applicazione dell’ addizionale portata dalla legge 12 gen naio 1909, n. 12, ed a rimuovere così gli incon venienti che tali frazioni hanno finora causato a danno non solo del servizio, ma anche dei con tribuenti, che in mancanza di moneta divisionale necessaria a soddisfare la giusta tassa, sono tal volta costretti ad arrotondare di fatto il prezzo della carta bollata e delle marche in ragione di cinque centesimi.
Con apposita disposizione si provvede poi ai- fi utilizzazione dei fogli di carta bollata a tassa, fissa, che all’ attuazione dei nuovi provvedimenti si trovino in bianco presso i distributori secon dari, gli uffici pubblici ed i privati, consenten dosene il completamento a mezzo di marche, e si dispone anche il termine in cui i detti valori bollati potranno presentarsi per il cambio.
Inoltre si rende possibile, l’ attuazione imme diata della riforma usando le carte-valori bol late ora esistenti presso gli uffici del registro, in confronto dei quali il prezzo viene virtualmente aumentato salvo l’ obbligo ai ricevitori di munire i fogli del bollo a calendario per far prova del maggior valore.
Altro aumento di entrata si ricaverà dalla tassa di bollo sulle carte da giuoco, considerando il provento attuale della tassa, a prescindere dalle inevitabili frodi e dal contrabbando, è ora scarso, certamente per la tenuità dell’ aliquota che dal
1862 è rimasta invariata.
Trattasi qui di una spesa voluttuaria e ciò giu stifica un lieve aumento della tassa che la colpisce.
Conviene altresì discisplinare il trattamento delle carte da giuoco che alla att uazione dei nuovi provvedimenti hanno già pagata la tassa nella misura stabilita dalla legge 13 settembre 1874, num. 2080.
Fra le tasse nuove è da comprendersi la tassa sui biglietti venduti ai giuocatori dai totalizza tori, dai cosidetti bookmakers e da altri ricono sciuti tenitori di scommesse, nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed altre simili gare.
Tali biglietti vennero finora esentati da tassa non essendo contemplati dalla legge di bollo, la quale all’ art. 20, fi. 6 assoggetta a tassa le matrici delle cartelle delle tombole e lotterie debi tamente autorizzate, fra le quali non possono com prendersi le scommesse e i giuochi, che si ten gotto in occasione delle «orse e altre gare.
Tale esenzione non si presenta giustificata ove si abbia riguardo alla protezione che accorda la legge, giusta l’ art. 1803 del Codice civile, ai giuocatori pei* l’esperimento delle relative azioni in giudizio.
Insieme alla tassasi è stabilito, di riservare alle Società di corse di cavalli riconosciute ed autorizzate dal Ministero d’agricoltura, industria e commercio l’esercizio delle scommesse per le corse proprie, e sanzioni penali vengono poste a carico di coloro che esiteranno biglietti non bollati e violeranno il diritto accordato alle feo cietà di corse riconosciute dal detto Ministero, o riceveranno scommesse senza essere stati a ciò autorizzati dall’ autorità di pubblica sicurezza.
Cosi pure si è consentita la restituzione del- l’imperto delle marche applicate e non annul late apposte ai biglietti di scommesse rimasti invenduti; e finalmente si è ammessa la facoltà nell’amministrazione di provvedere mediante ap palto alla riscossione di questa nuova tassa.
Da ultimo vengono assoggettate alla ta.ss,a di bollo .stabilita per le quietanze o ricevute ordi narie, le quietanze in qualsiasi forma rilasciate per il pagamento delle tasse sugli affari e delle relative soprattasse e pene peeunarie, e le quie tanze delle pene pecuniarie e delle spese di giu stizia.
Le dette quietanze vennero finora esentate da tassa di bollo, salvo il caso di uso, mentre in vece le bollette o quietanze per il pagamento dei dazi di consumo e quelle pel pagamento delle contribuzioni dirette sono, dalla vigente legge, assoggettate a tassa di bollo. Non vi è infatti ragione di conservare una simile disparità di trattamento fra titoli che hanno identica la causa e la funzione.
Nel formulare le proposte su ricordate, che sostanzialmente corrispondono a quelle già con cordate con la Commissione della Camera dei deputati, il Governo ha tenuto presenti le rac comandazioni che gli sono state rivolte dai due rami del Parlamento, e ciò gli dà fiducia che la Maestà Vostra vorrà onorare della Sua angu sta firma il decreto unito, predisposto di concerto col ministro del tesoro.
Ari. 1. — Sono aumentale come appresso le tasse fisse di bollo, di importo non inferiore a !.. 0,60 com preso il doppio decimo, che, su tutte indistintamente le carte destinate per gii atti civili, commerciali am ministrativi, giudiziali e stragiudiziali, sui certificati del casellario giudiziale e sui certificati ipotecari si corrispondono in modo ordinario e straordinario, j nonché quelle che si corrispondono in modo virtuale nei casi stabiliti dal titolo V e dagli art. 63 capov. e j 64 della legge, (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414.
730 L’ ECONOMISTA
8 novembre 1914
Art. 2. lino a quando non verranno istituiti i nuovi valori bollati comprensivi deH’aumento portato dall art. 1, i ricevitori del registro e bollo continue ranno a vendere i valori esistenti.
A datare però dall’attuazione del presente decreto e sino a quando non verranno posti in vendita i nuovi valori, il prezzo dei fogli di carta bollata di ordinaria dimensione, d'importo non inferiore a cen 60 per atti civili giudiziari ed amministrativi, per certi- tìcati ipotecari e per certificali del casellario giudi ziale venduti dall'Amministrazione a mezzo dei rice vitori dei ^ registro e bollo, e dai conservatori delle ipoteche, è aumentato come all'art. 1.
Sulla detta carta bollata i ricevitori del registro e bollo ed i conservatori delle ipoteche, prima di effet tuarne la vendita ai dish'ibutori secondari od al pub blico, apporranno il bollo a calendario dell’ufficio per far constare del detto aumento. Tale bollo verrà in seguito sostituito con un bollo da apporsi dalle In tendenze di finanza o dell Officina delle carte e va lori di Torino con la leggenda « Aumento levg-e 19 luglio 1914, n. 694».
Continuerà invece la vendita delle marche da bollo a tassa fissa «la cent. 50, L. 1, 2, 3 e 4, oltre il dop pio decimo e l'adtlizionale di cut all’art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 15, senza aumento di prezzo. Il complemento di prezzo necessario a raggiungere i maggiori importi stabiliti per detti valori bollati dal- lart. 1 del presente decreto dovrà essere soddisfatto mediante impiego di marche a tassa fissa od a tassa graduale da annullarsi nel modo stabilito dall’art. 3.
Art. 3. — La carta bollata a tassa fissa e i moduli stampati su carta libera già bollati alio straordinario che all’attuazione del presente decreto si trovino an cora in bianco presso gli uffici pubblici, gli Istituti od i privati, potranno adoperarsi sino a tutto il 31 dicembre 1914. previo il completamento della tassa dovuta nella misura stabilita .con l’art. 1 mediante applicazione di marche, da bollo a tassa fissa, od a tassa graduale, purché ne! complesso non siano ap plicate più di 6 marche.
L annullamento delle marche complementari potrà essere fatto dagli uffici del registro e bollo o diretta- mente dalla parte. In quest'ultimo caso l'annulla mento sarà fatto mediante la scritturazione della data e della firma, in modo che su ciascuna marca si trovi una parte della data e.l una parte della firma. La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà servire il foglio.
Col 31 dicembre 1914 cesserà l'uso della detta carta bollata e dei moduli stampati e bollati prima dell’at tuazione del presente decreto, salvo ai nossessori il diritto di chiederne il cambio con altri valori di bollo per importo corrispondente non oltre il giorno 31 marzo 1915.
Art. 4. — A datare «lai 1° gennaio 1915 i biglietti venduti ai giocatori iai totalizzatori, dai bookmakers e da altri riconosciuti tenitori di scommesse, nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla e pallone ed altre slmili gare, sono soggetti ad una tassa di bollo proporzionale all'importo versato dagli acquirenti giu sta la misura stabilita dall’articolo seguente.
Compete esclusivamente alle Società di corse di ca valli, debitamente costituite ed autorizzate dal Mini stero d’agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio ippico, il diritto di esercitare per le proprie corse, i totalizzatori e le scommesse al libro, sia di rettamente, sia per mezzo di tenitori (bookmake s) purché questi non agiscano che a nome e per conto delle Società medesime e ne riportino una speciale autorizzazione.
Art, 5. — La tassa di cui all’articolo precedente è stabilita nella misura del due per cento e deve cor rispondersi mediante' marche applicate direttamente dai venditori dei biglietti ed annullate con perforatore indicante la data del giorno di vendita, o in altro modo da indicarsi con decreto Ministeriale.
lutti i biglietti devono portare impressa la indica zione della Società o Ditta emittente ed il relativo im porto non deve superare le lire mille per ciascun bi glietto.
wgnt contravvenzione al disposto dell ar ticolo 4, primo comma, e dell'art. 5 è punita con l'am menda di lire trecento.
Ogni contravvenzione al «lisposto dell’art. 4, secondo comma, relativo al diritto esclusivo «Ielle Società di corse ivi indicate, di ricevere scommesse per le corse proprie, è punita con rammenda di lire mille.
Sono parimenti puniti con l'ammenda di lire mille coloro i quali, senza essere riconosciuti dall’autorità di pubblica sicurezza, ricevano le scommesse di cui al precedente articolo 4.
Metà di queste ammende compete agli scopritori. Art. 7. Il valore delle marche applicate o non annullate apposte ai biglietti di scommesse rimasti in venduti verrà rimborsalo alla Società o ditta emittente, purché i detti biglietti vengano presentati all’ ufficio del registro nel termine di mesi due a decorrere dal giorno in cui la vendita si sarebbe dovuta effettuare.
Art. 8. — E ’ in facoltà deil'Amministrazione di ap paltare la riscossione delle tasse di cui 'all’articolo 4.
Art. 9. La tassadi bollo stabilita daU’articolo 1 della legge (testo unico) 13 settembre 1874. n. 2080, sulle carte da giuoco è elevata a centesimi 50 peri mazzi di 52 carte o meno e a centesimi 80 peri mazzi con più «li 52 carte.
Art. 10. — «Nei distintivi del bollo delle carte ila giuoco stabiliti col R. «iecreto2 novembre 1882, n. 1082, l’importo delia tassa è modificato tenuto conto del- 1 aumento dì cui all’articolo precedente.
La vendita e 1 uso delle carte da giuoco che alla data di attuazione del presente decreto hanno già pa gata la tassa di cui all articolo 1 della legge (testo unico) 13 settembre 1874, n. 2080, saranno permessi fino al 31 dicembre 1914, dopo di che saranno con siderate come non bollate ove i fabbricanti, i vendi mi i e gli esercenti non le presentino nuovamente entro il mese di gennaio 1915 all’ Intendenza di fi nanza per la bollazione col pagamento della sola dif ferenza di tassa.
Art. 11. Le quietanze rilasciate in qualsiasi forma per il pagamento delle tasse sugli affari e delle re lative soprattasse e pene pecuniarié e le quietanze per il pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia sono soggette alla tassa di bollo stabilita per le quietanze o ricevute ordinarie dall'art. 20, n. 7 eli 8, della legge (testo unico) 4 luglio 1897, n. 414 e «lai! art. 25 della legge 23 aprile 1911, n. 509.
Per ogni quietanza in contravvenzione sarà dovuta una, sola penale di L. 24 a carico del funzionario che avra rilasciata la ricevuta irregolare.
Art. 12. — l.e tasse contemplate negli articoli pre cedenti non sono soggette a«l aumento per decimi, nè per addizionale, ed andranno in vigore il giorno 1° no vembre 1914, salvo quanto é disposto dall’articolo 4. 11 presente decreto sarà comunicato al Parlamento entro il 30 novembre 1914.
A u m e n t o d e l l e t a s s e s u l l e a u t o m o b i l i
s u i m o t o c i c li e t a s s e s u g li a u t o s c a f i .
Relazione del ministro delle finanze a S. M. 11 Re
in lidie« za 22 ottobre 1914 sul decreto legislativo per modificazioni alla legge relativa alle tasse sulle vetture^ automobili e sui motocicli e per l’istitu zione di ima tassa sugli autoscafi.
S ire !
8 novembre 1914 L’ ECONOMISTA 731
Il Governo pertanto avvalendosi della facoltà | conferitagli con l’ articolo unico della legge 19 lu glio 1914 n. 694, adempie il dovere di proporre alla Maestà Vostra di applicare quei provvedi menti con alcune lievi modificazioni conformi alle dichiarazioni fatte innanzi ai due rami del Parla mento.
Attualmente la tassa di circolazione sulle vet ture automobili va devoluta per metà a favore dei Comuni e per l'altra metà, fatta deduzione del 10% , a favore delle Province.
Allo Stato nulla più è rimasto del prodotto di questa tassa, ove si consideri che il prelevamento del 10 % sulla sola metà devoluta a favore delle province rappresenta il rimborso delle spese di accertamento, riscossione e amministrazione.
Allo scopo quindi che anche lo Stato venga, sia pure in piccola parte, indennizzato delle non lievi spese che sopporta per la manutenzione delle strade nazionali e nella Considerazione che la tassa vigente non è eccessiva per tale categoria di veicoli, con l’ art. 1 dell’ unito decreto si pro pone un moderato aumento da riservarsi esclu- s vamente allo Stato.
Tale aumento non ricade sulle vetture auto mobili in servizio pubblico di linea regolare e da piazza, nè sni carri automobili da trasporto merci, ma unicamente sulle vetture a uso privato.
E nel concetto che. le piccole vetture rappre sentano l’ avvenire dell’ automobilismo e che di esse si servono specialmente i professionisti, il proposto aumento è in ragione diretta della po tenzialità delle vetture, poiché va da un minimo di L. 3 per ogni HP. se il motore sviluppa fino a 12 HP. ad un massimo di L. 9 se il motore sviluppi oltre 50 HP. La proporzione della gra dilazione della forza è giustificata dal fatto che le vetture di grande potenza sono un indice indi scutibile di lusso.
Ed appunto in questo concetto si è creduto op portuno di elevare i minimi di forza in confronto del progressivo aumento proposto con Fanzidetto disegno di legge.
Con l’ art. 2 si fa speciale menzione del mante nimento della tassa attualmente vigente per le vetture automobili ad uso pubblico, di linea e di piazza, e per i carri automobili da trasporto di merci, ma si soggiunge che l’ immutabilità della tassa vigente è subordinata alla constata zione dell’esclusività e della permanenza dell’ uso, allo scopo di evitare facili frodi.
Per la determinazione della tassa si reputa opportuno, per ora, di tener conto della forza risul tante dall’ applicazione della formula che è in vigore e che è gradita agli automobilisti, cioè di quella stabilita dall’ art. 8 del regolamento approvalo con R decreto 31 agosto 1910, n. 642.
Con l’ art. 3 si conferma il principio che la tassa sugli automobili avendo carattere annuale va soddisfatta integralmente, qualunque sia l’e poca dell’anno in cui venga pagata.
Dati poi gl'inconvenienti verificatisi in ordine all’applicazione della riduzione di tassa a dodi cesimi, prevista dall’ultimo capoverso dell’art. 1 della legge, testo unico, 17 luglio 1910, n. 569, per gli automobili ai quali la licenza di circo lazione sia rilasciata dopo cominciato l’anno so lare, con l’art. 3 si stabilisce che per gli auto
mobili che entrano in circolazione per la prima volta nel secondo semestre dell’ anno solare la tassa è ridotta alla metà. Inoltre si dichiara esplicitamente che tale riduzione spetta unica mente agli automobili nuovi di fabbrica.
La disposizione dell’ art. 4 è stata introdotta per assecondare i voti ripetutamente manifestati da quanti hanno interesse all’ affluenza dei fo restieri in Italia, migliorandosi con tal disposi zione il trattamento tributario delle vetture automobili ad uso privato importate temporanea mente dall’estero. Tali vetture attualmente per poter continuare a circolare, anche per pochi giorni, al di là del trimestre di franchigia, deb bono pagare la tassa per tutto intero il tempo che rimane dell’anno solare nel quale il periodo di esenzione scade.
Con la disposizione dell’unito decreto è dichia rato che le vetture automobili ad uso privato che vengono dall’estero possono essere trattenute nel Regno anche per i tre mesi successivi a quello in cui scade il trimestre di franchigia, pagando un dodicesimo della tassa per ciascun ulteriore mese di soggiorno. Si consente inoltre che il relativo pagamento possa effettuarsi anche presso la dogana di confine al momento dell’u scita dal Regno, e cosi si sopprimono opportu namente le vertenze che spesso sorgouo in con- fx-onto degli automobilisti stranieri, in quanto non è più il preventivo pagamento della tassa che forma unico titolo al diritto di prolungare di altri tre mesi gli effetii della temporanea importazione; le dogane così non avranno altro compito che quello di esigere e versare le tasse riscosse.
Conseguentemente si dispone che l’automobile estero, non riesportato dopo il termine di 6 mesi, si considera nazionalizzato e deve pagare tanti dodicesimi di tassa, quanti sono i mesi dell’an no solare che restano a decorrere dalla scadenza del semestre.
In relazione al considerevole sviluppo preso dai motocicli ed ai loro notevoli perfezionamenti introdotti, specie nella forza motrice, la mite tassa fissa di L. 25 annue, stabilita d illa legge del 1909, quando le dette macchine in generale avevano motori non superiori a 3 J [2 HP, non sembra attualmente più congrua.
Mentre pertanto con l’art. 5 dell’unito decreto si è tenuta ferma la tassa di L. 25 per i moto cicli di forza non superiore ai 3 HP, si è ere doto elevarla a L. 35 per quelli il cui motore sviluppi da oltre 3 fino a 6 HP, ed a L. 50 quando il motore sia di oltre 6 HP, stabilen dosi ancora l’aumento del 50 0|0 per i motocicli con carrozzetta laterale o a rimorchio (side car).
E appunto in riguardo al fatto che ora i mo tocicli sono diventati veicoli di portata ben li versa dalle primitive motocicliclette, si dispone (art. 6) di applicare ad essi le stessè modalità di riscossione delle tasse stabilite per le vetture automobili.