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Uno dei problemi che si presenta ai minori non accompagnati giunti spesso in Italia privi di documenti è l’accertamento dell’identità e della minore età. La possibilità di essere riconosciuto e identificato come minore risulta essenziale per lo straniero minorenne affinché possa beneficiare delle misure di protezione garantite per legge. L’assenza di chiare e omogenee indicazioni in merito alle azioni da compiere per la valutazione dell’età anagrafica nel rispetto dei diritti del minore ha determinato nel tempo dei comportamenti arbitrari e una grande variabilità nelle gestioni delle sequenze da seguire 57.

La disciplina sull’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati è stata nel tempo contenuta in una frammentata serie di decreti legislativi e regolamenti, rivolti soltanto ad alcune precise categorie come i minori vittime di tratta o i minori non accompagnati richiedenti asilo: all’art. 19-bis d.lgs. n. 142/15; art. 4 d.lgs. n. 24/14: dal d. p. c. m. n. 234/16 (con riferimento ai minori vittime di tratta); art. 19 d.lgs. n. 25/08 (per ciò che concerne i minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale); art. 8 d. p. r. n. 448/88 (nell’ambito dei procedimenti penali).

La recente legge n. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei

minori stranieri non accompagnati” all’art. 5 ha cercato di dare organicità,

riunendo sotto un’unica cornice le varie disposizioni in materia:

“L’accertamento dell’età può avvenire in via principale attraverso un documento

anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico- consolari ed è realizzato dall’ autorità di pubblica sicurezza, coadiuvata da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato, solo dopo che è stata garantita al minore un’immediata assistenza

57 Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati, marzo 2016

umanitaria”58.

Si riconosce al minore il diritto primario di beneficiare di assistenza umanitaria, di essere tutelato nei suoi diritti e rappresentato da un tutore. La legge individua nell’autorità di pubblica sicurezza, il soggetto deputato all’accertamento dell’età anagrafica tramite i documenti o in alternativa ricorrendo alla collaborazione della rappresentanza diplomatica-consolare, solo se opportuno e se il minore non abbia manifestato l’intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale: “L’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare non deve essere

richiesto nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale, o sia emersa una possibile esigenza di protezione internazionale, ovvero nei casi in cui dall’intervento della rappresentanza diplomatico-consolare possano derivare pericoli di persecuzione o il minore dichiari di non volersi avvalere di tale intervento”59

In conformità con quanto previsto per la tutela dei minori italiani e sulla base del principio del superiore interesse del minore, nel caso in cui non sia stato ancora nominato un tutore, il rappresentante legale della struttura di accoglienza ove il minore è collocato rappresenterà il minore, in tutti gli atti di suo interesse, esercitando i poteri tutelari in via provvisoria60.


Nel caso in cui comunque non è possibile accertare l’età attraverso la visione dei documenti di identità e e permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, lo stesso art. 5 al comma 4 prevede la possibilità che venga disposto un accertamento socio-sanitario dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni: “Qualora permangano dubbi

fondati in merito all’età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre esami socio-sanitari volti all’accertamento della stessa”

58Art. 5 comma 3, legge n. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori

stranieri non accompagnati”

59 Art. 5 comma 3, legge n. 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori

stranieri non accompagnati”.

L’accuratezza degli esami socio-sanitari nello stabilire l’età esatta di un minore resta una questione molto controversa e dibattuta. In un documento diffuso dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, intitolato “”Come funziona

l’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati?” 61 si sostiene che: “Attualmente non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione

certa dell’età, in quanto le differenze di maturazione biologica fra soggetti della stessa età anagrafica sono ampie e fisiologiche. I metodi disponibili consentono solo di stimare l’età di un soggetto, con un certo grado di probabilità, entro un determinato range, pari a circa ±2 anni. Tali metodi, inoltre, si basano su standard ormai datati e definiti su popolazioni differenti rispetto a quelle di appartenenza dei soggetti valutati62.

La stessa legge all’art. 6 stabilisce inoltre che l’accertamento socio-sanitario dell’età debba essere svolto con un approccio multidisciplinare. Un esempio di procedura da seguire nell’attivazione dell’approccio multidisciplinare previsto, potrebbe essere costituita dal “Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento

olistico multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati63” elaborato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome a marzo 2016. Tale protocollo disciplina dettagliatamente la modalità di presa in carico dei minori stranieri non accompagnati che deve seguire principi multidisciplinari e multidimensionali a garanzia del minore stesso. L’equipe composta da un’assistente sociale, un pediatra, uno psicologo/neuropsichiatra infantile e un mediatore culturale vigila e coordina la procedura di accertamento dell’età. Sono previsti colloqui psico-sociali, visite psicologiche, mediche, il tutto con l’ausilio di un mediatore culturale esperto. Tutte le indagini devono concludersi in un tempo massimo di 72 ore dall’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria a procedere.

In base a tali norme, dunque, non può esser considerato valido un accertamento che stabilisca la maggiore età dell’interessato sulla base di un unico esame quale la

61 Documento reperibile: http://www.sprar.it/wp-content/uploads/2016/11/FaqAccertamento-

età_rev-legge-Zampa_def.pdf

62 Benso L., Milani S., “Alcune considerazioni sull’uso forense dell’età biologica”, Position

paper, 12 giugno 2013

radiografia del polso-mano, mentre per determinare la minore età può essere sufficiente un unico esame, ove all'esito di tale esame siano emersi elementi certi in ordine alla minore età.

Vista la criticità posta dagli strumenti a disposizione, qualora permangano dubbi sulla minore età anche dopo gli accertamenti del caso (ad es. perché il margine di errore include sia la minore che la maggiore età), vale sempre il principio illustrato prima, ovvero la presunzione della minore età ad ogni effetto di legge64 e si garantisce alla persona tutte le tutele che spettano al minorenne.