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Come abbiamo visto, l’obiettivo dell’affidamento familiare è di accogliere all’interno di un nucleo familiare, di coppia o persona singola, un minore che in un determinato momento necessita di bisogni affettivi, educativi e di cura non soddisfatti dalla propria famiglia di origine poiché inadeguata o anche assente. Per questo motivo potrebbe essere un valido strumento per la categoria dei minori non accompagnati. È una tipologia di affido che corrisponde a un intervento classico dal punto di vista giuridico e applicativo e i presupposti per la sua attuazione sono i medesimi che la legge prevede per i minori italiani: è affidato il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostengo e aiuto disposti senza distinzioni di età, sesso, razza o religione.

Tuttavia questo strumento di protezione rivolto ai MSNA è connotato da elementi che lo contraddistinguono dall’affido tradizionale, elementi che riguardano sia il minore in questione, sia la famiglia di origine sia il nucleo affidatario.

L’assenza della famiglia di origine diversifica l’affidamento familiare di MSNA da quello dei bambini/ragazzi che hanno la famiglia presente in Italia. Si tratta di una caratteristica che modifica profondamento l’intervento venendo a ridimensionare, se non a scomparire, il lavoro con la famiglia di origine che negli affidamenti rappresenta una delle dimensioni di maggiore importanza del lavoro da effettuare, e accentuando il lavoro con il minore e con la famiglia di accoglienza. In questi casi il fine dell’istituto giuridico diventa quello di porre in essere una migliore tutela del bambino/ragazzo che si trova in una situazione personale problematica in quanto privo di persone adulte di riferimento, non solo dal punto di vista giuridico ma anche materiale, educativo e affettivo91.

Come abbiamo visto tale risorsa trova il suo fondamento normativo in una molteplicità di disposizioni nazionali e comunitarie, già osservate che a partire dal riconoscimento dell’interesse superiore del minore, senza distinzioni di razza, sesso,

91Bertozzi R., Le politiche sociali per i minori stranieri non accompagnati. Pratiche e modelli locali

età, e dal diritto di quest’ultimo all’integrità psicofisica, sanciscono l’importanza e l’inalienabilità di un nucleo familiare idoneo.

In virtù di questi principi, la legge sui minori stranieri L. 47/2017 prevede la possibilità per gli enti locali di “promuovere la formazione di affidatari, in modo

da favorire l’accoglienza in famiglia dei minorenni stranieri non accompagnati piuttosto che in strutture” (art. 7) 92.

La Legge tuttavia attribuisce carattere facoltativo a tali misure, le quali sono quindi rimesse alla discrezionalità degli enti locali ai quali è lasciata la facoltà di attuarle senza aggravio di spesa (art. 7 1-ter “Dall'attuazione delle disposizioni di cui al

comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci”).

Se dunque da un lato la promozione dell’affido richiamato dalla legge consente di dare nuovo impulso a tale istituto, la volontà effettiva di attivazione della stessa da parte degli enti locali resta decisiva.

L’applicazione di questo strumento a tutela dei minori è stata pensata per garantire al MSNA un sostegno maggiore e migliore come risposta ai suoi bisogni.

Il minore avverte diversi bisogni legati alla sua condizione specifica. Nonostante le richieste principali che il ragazzo esplicita solitamente siano legate alla ricerca di un lavoro, di un alloggio e al conseguimento di un guadagno, richieste soprattutto materiali dunque, egli, in realtà, necessita anche di altro.

Nel caso degli adolescenti, essi portano il carico di un vissuto abbastanza gravoso alle spalle e reclamano anche il diritto di essere ascoltati, riconosciuti e di comunicare con la nuova realtà, ossia di essere compreso e accolto dignitosamente dalla comunità ospitante.

La famiglia è parte integrante della comunità sociale in cui occupa un ruolo rilevante; è un soggetto che ammette il cambiamento al suo interno e che negli anni

92 “1-bis. Gli enti locali possono promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per

favorire l'affidamento familiare dei minori stranieri non accompagnati, in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza. 1-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; gli enti locali provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci”.

e nelle varie epoche storiche ha saputo evolversi e modificarsi in base alle necessità, rimanendo sempre un’istituzione fondamentale per tutti. Questa idea di famiglia porta ad ipotizzare che la famiglia affidataria possa essere un buon tramite per l’integrazione sociale dei ragazzi privati di un contesto familiare di riferimento. Poiché la famiglia è essenzialmente uno spazio relazionale, si ritiene che l’affido possa promuovere, attraverso la reciproca conoscenza dei diversi attori e delle diverse culture, legami affettivi che conducano allo sviluppo di un senso di appartenenza. L’altro assunto che supporta l’ipotesi che la famiglia possa rispondere ai bisogni del minore immigrato da solo, si fonda sulla convinzione che uno dei bisogni fondamentali di questi ragazzi sia proprio quello di un contesto familiare, in cui riprendere con un ritmo adeguato il processo di crescita.93 Il ricorso alla famiglia affidataria come gruppo sociale in grado di collimare i bisogni prodotti dallo sradicamento e dalla solitudine di questi adolescenti stranieri fa leva sulla cultura della cura e della responsabilità della specie umana, su un senso etico particolarmente sviluppato, prodotto da un atteggiamento inconscio che l’uomo ha nello stabilire relazioni e di prendersene cura.94

Per questi motivi, essa è ritenuta adatta ad accogliere e proteggere anche i MSNA. L’aiuto che gli affidatari possono dare è principalmente quello di fornire ai minori stranieri maggiori competenze personali e sociali per integrarsi nel paese ospitante e ciò è possibile nella misura in cui riescono a far scoprire e assimilare i valori di ambedue le culture a cui appartengono.