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Con il compimento del diciottesimo anno di età si nota una questione paradossale nella condizione del Minore richiedente asilo.

Il ragazzo passa dallo status di minore, altamente tutelato, almeno formalmente, come abbiamo visto, alla condizione di straniero, soggetto ad una legislazione restrittiva volta a separare i migranti economici dai migranti che hanno diritto a una protezione internazionale. Se il respingimento dello status di rifugiato avviene durante il passaggio alla maggiore età, o subito dopo, il neomaggiorenne, giunto da pochi mesi in Italia e generalmente da minorenne benché inserito in dei percorsi di prima accoglienza, come quelli già esaminati, potrebbe rischiare di non beneficiare di alcun permesso di soggiorno dopo la maggiore età.

Tutto il complesso di tutele che aveva accompagnato il minore nel suo percorso di accoglienza potrebbe facilmente sparire. Se il ragazzo, durante il percorso di accoglienza si è visto rifiutare in via definitiva il ricorso per la concessione della protezione internazionale e non è riuscito a trovare un lavoro, non ha avviato un

percorso di studi entro qualche settimana dovrebbe lasciare il luogo dove gli è stato offerto vitto, alloggio, sostegno e ritrovarsi così ad essere un clandestino in Italia. Se il permesso di soggiorno alla maggiore età deve essere legato, come abbiamo visto, a un percorso di integrazione sociale, alla frequentazione di un corso di studi oppure alla firma di un contratto di lavoro non è detto che queste condizioni si verifichino se non avviene la presa in carico del minore all’interno di un sistema di servizi integrato a sua tutela. È facilmente intuibile come percorsi maggiormente tutelanti come gli affidamenti familiari piuttosto che l’accoglienza in comunità per minori potrebbero consentire anche al minore richiedente asilo (ma non beneficiario di protezione internazionale) la conversione del permesso di soggiorno.

Non è raro il caso di chi, nonostante sia in Italia da molti anni e qui abbia portato avanti un percorso di vita, rischi di essere rimpatriato una volta diventato maggiorenne174.

Accogliere il minore richiedente asilo all’interno di un sistema emergenziale strutturato sulla base di accordi, convenzioni e appalti gestiti dal terzo settore può risultare di maggiore pregiudizio rispetto a un’accoglienza integrata all’interno di comunità specifiche per minori a gestione dell’ente pubblico. La norma prevede un’accoglienza mirata all’attivazione di percorsi di autonomia attraverso studio, formazione, tirocini e borse lavoro ma di fatto, il dispositivo dei centri di accoglienza straordinaria si limitano a offrire un letto e un pasto caldo come abbiamo potuto osservare dalla stima sui progetti per i minori stranieri non accompagnati.

Molti comuni italiani hanno rifiutato di garantire accoglienza all’interno delle comunità per minori per carenza di posti e cosi il Ministero ha gestito il fenomeno emanando bandi straordinari o stipulando convenzioni anche con privati. Come abbiamo visto al 31/12/2016 il numero dei posti per minori stranieri non accompagnati è di 2007 su un totale di 25.838 posti complessivi.

Molti neomaggiorenni inoltre risultano reclusi nei Centri di identificazione ed espulsione. Dal Rapporto sui Centri di identificazione ed espulsione di gennaio

174 Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, Rapporto sui centri

2017175 svolto dalla commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani emerge che contrariamente a quanto previsto a tutela del minore straniero non accompagnato richiedente asilo e non, nei centri di identificazione e di espulsione sono recluse anche persone nate in Italia o giunte minorenni, che a diciotto anni non hanno potuto rinnovare il documento per la raggiunta maggiore età. Si potrebbe trattare quindi di chi ha sempre avuto un regolare permesso di soggiorno per minore età e al compimento dei diciotto anni non è riuscito a rinnovarlo trovandosi così in una situazione di irregolarità e anche di chi è nato in Italia ma non è mai stato regolare nonostante la minore età.

Dallo stesso Rapporto inoltre si evince una grossa criticità per quanto riguarda la permanenza dei MSNA nel Hotspot di Lampedusa, denunciata dallo stesso sindaco al Ministro dell’Interno in una lettera aperta che porta l’attenzione sulle condizioni igieniche e sanitarie “inidonee a garantire condizioni dignitose di accoglienza a

persone che vengono trattenute da oltre 30 giorni e che potrebbero essere trattenute addirittura a tempo indeterminato”…”indumenti e scarpe sono forniti dalla Parrocchia e dalla comunità…oltre 135 minori non accompagnati sono lasciati liberi e senza alcuna tutela in qualunque ora del giorno e della notte…, qualche ospite viene sottoposto a cure mediche solo su richiesta di volontari lampedusani “inoltre vengono segalati “ bagni poco puliti e non riscaldati, dormitori stipati di letti con poco spazio per muoversi”176

175Raporto integrare reperibile :

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/file/Cie%20rapporto%20aggiornato%2 0(2%20gennaio%202017).pdf

Capitolo sesto

TUTELA DEI MINORI NON ACCOMPAGNATI VITTIME DI

TRATTA

6.1 Le nozioni di tratta e sfruttamento

La Direttiva europea “concernente la prevenzione e la repressione della tratta di

esseri umani e la protezione delle vittime” 177 definisce la tratta di esseri umani (art. 2) come “il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza

di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona su un’altra, a fini di sfruttamento”.

Sulla base della stessa direttiva, per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all’abuso di cui è vittima (art. 2, comma 2). Il consenso della vittima della tratta allo sfruttamento è trascurabile in presenza di uno dei mezzi indicati nella disposizione stessa (art. 2, comma 4), inoltre lo stesso art. 2 della direttiva europea stabilisce che la tratta, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta di esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi sopra indicati.

Per tratta di esseri umani si intende quindi la condotta di chi (mediante inganno o mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa oppure offerta di somme di denaro o di altri vantaggi) riduce una persona in uno stato di soggezione e in tal modo la induce a entrare o a uscire dal territorio italiano (tratta internazionale) oppure a spostarsi o a permanere al suo interno (tratta interna)

177 DIRETTIVA 2011/36/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI

allo scopo di sottoporla a uno sfruttamento (di qualsiasi genere: sessuale, lavorativo, in attività illegali o di mendicità, ecc.).

Lo sfruttamento può essere di molteplici tipi e può comprendere, “lo sfruttamento

della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi”178.

A livello nazionale, il reato di tratta di persone è previsto all’Articolo 601179 del Codice Penale che ricalca lo stesso concetto di tratta esaminato nella Direttiva europea.

Tale concetto, nella normativa italiana si compone di 3 elementi: la condotta, ovvero reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di persone, il mezzo, ossia l’uso della forza, la coercizione, l’abuso di potere, lo scambio di denaro o vantaggi per ottenere il consenso e infine lo scopo, ovvero lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o le prestazioni forzate, la schiavitù, l’asservimento o il prelievo di organi180.