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I contribuenti che intendono accedere al programma di collaborazione volontaria devono presentare esclusivamente per via telematica entro il 30 novembre 2015 (originariamente 30/09/2015, modificata attraverso il D.L. 153/2015) apposita

richiesta di accesso alla procedura, utilizzando il modello approvato con il provvedimento.

L’istanza si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate. La prova della presentazione è costituita dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l’avvenuta ricezione.155

Il provvedimento ha previsto che il contribuente che accede alla procedura unisca alla documentazione una relazione di accompagnamento, parte integrante della richiesta di accesso alla procedura, idonea a rappresentare analiticamente, per ciascuna annualità d’imposta oggetto di collaborazione, i dati schematicamente riportati nella richiesta e che fornisca tutte le notizie di supporto atte a rendere gli stessi intellegibili. In particolare la relazione deve comprendere l’ammontare degli investimenti e delle attività di natura finanziaria costituite o detenute all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, e la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo. Ulteriore elemento da inserire all’interno della relazione è la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali, dell’imposta sul valore aggiunto e delle ritenute ancorché non connessi con le attività costituite o detenute all’estero.

155 L’Agenzia delle entrate, infatti, attesta l’avvenuta trasmissione della richiesta mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet Fisconline (generati secondo le modalità descritte ai paragrafi 2 e 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, e successive modificazioni. Nella ricevuta, che salvo cause di forza maggiore, è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia, viene altresì riportato l’indirizzo di posta elettronica certificata delle Direzioni Regionali e delle Direzioni Provinciali di Trento e Bolzano a cui dovrà essere inviata la documentazione e le informazioni per la determinazione delle sanzioni, dei redditi e degli altri imponibili oggetto di definizione nell’ambito delle procedura di collaborazione volontaria. La casella di posta elettronica certificata è individuata sulla base dell’ultimo domicilio fiscale dell’interessato (individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 600 del 1973), in relazione all’anno d’imposta più recente indicato nella richiesta di accesso alla procedura.

Nella relazione devono essere fornite adeguate informazioni in ordine ai soggetti che presentano un collegamento156 in relazione alle attività estere oggetto della procedura e deve essere trasmessa contestualmente tutta la documentazione, a supporto di quanto riportato nella relazione sopracitata, utile alla ricostruzione degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero nonché alla determinazione dei maggiori imponibili.

Il provvedimento prevede che la trasmissione della documentazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge, e la relazione di accompagnamento deve avvenire entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza (30 giorni che inizialmente non dovevano comunque superare la originaria scadenza per la presentazione dell’istanza fissata il 30/09/2015) ciò per permettere il reperimento della relativa documentazione, la quale potrebbe peraltro non essere immediatamente disponibile, soprattutto nel caso della collaborazione volontaria internazionale.157 Il circoscritto periodo in cui è possibile avvalersi delle disposizioni introdotte dalla legge è teso a limitare l’accesso alla procedura ai soli soggetti che effettivamente siano intenzionati a ricondurre in un contesto di piena legalità attività finanziarie e patrimoniali precedentemente costituite all’estero.

Nella consapevolezza che la formazione del fascicolo documentale e informativo potrebbe portare a rivedere quanto indicato nel modello o nella documentazione già trasmessi all’Agenzia delle Entrate, il provvedimento ha previsto che l’unitarietà e la completezza della richiesta di accesso si realizzino con l’ultimo modello di richiesta

156 I soggetti collegati si identificano in coloro che hanno una posizione rilevante ai fini del monitoraggio fiscale rispetto alle attività finanziarie e patrimoniali oggetto di emersione o che presentino un collegamento con il reddito sottratto ad imposizione evidenziato.

157 In tal modo, il provvedimento ha tenuto conto del fatto che il contribuente potrebbe voler avviare l’accesso alla procedura in un contesto in cui la piena disponibilità della relativa documentazione, soprattutto nel caso debba essere acquisita presso soggetti esteri, potrebbe essere successiva, se non addirittura conseguente alla richiesta di accesso alla medesima procedura di collaborazione volontaria e, quindi, alla manifestazione di voler aderire alla procedura.

inviato e con l’ultima trasmissione di documentazione e informazioni poste in essere dal contribuente. 158

Ai fini della rilevanza delle cause di inammissibilità, comunque, si ritiene si debba tener conto della data di presentazione della prima richiesta di accesso alla procedura. Il contribuente, infatti, procedendo alla richiesta di accesso alla procedura secondo le modalità individuate dal provvedimento e sottoscrivendo il relativo modello di richiesta, dà atto della veridicità e della completezza delle informazioni e dei documenti forniti nell’ambito della medesima procedura nonché della assenza di cause di inammissibilità alla stessa.

Attraverso il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14/09/2015 (N. 2015/116808) sono stati modificati i termini di trasmissione della documentazione a corredo del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria per l’emersione ed il rientro di capitali detenuti all’estero e per l’emersione nazionale, al fine di tener conto delle modifiche normative introdotte dall’art. 2, comma 4, del D.lgs. 128/2015.

La richiamata normativa ha previsto che hai fini dell’ottenimento della causa di non punibilità per i reati tributari penali, di cui all’art. 5-quinquies, commi 1 e 2, del D.L. 167/1990, si considerano parte della collaborazione volontaria anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito di tale procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, è pertanto necessario inserirli nella relazione di accompagnamento all’istanza di accesso.

158 A tal fine il contribuente deve compilare una nuova richiesta, completa in tutte le sue parti, barrando la casella “istanza integrativa”; nel caso di una molteplicità di istanze pervenute nell’arco dei trenta giorni rileverà l’ultima richiesta inviata entro tale termine. In tale lasso di tempo sarà possibile presentare anche integrazioni alla documentazione eventualmente già trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata riportato nella ricevuta del primo invio del modello di richiesta di accesso alla procedura; in tal caso sarà necessario accompagnare la documentazione integrativa con un nuovo prospetto di riconciliazione con evidenza delle integrazioni e dei collegamenti relativi all’ultimo modello presentato.

Considerando che il D.lgs. 128/2015 è entrato in vigore il 2 settembre scorso i contribuenti che intendono avvalersi di tale disposizione normativa possono incontrare maggiori difficoltà nel reperire per tempo la documentazione e le informazioni proprio per le annualità per le quali è scaduto il termine per l’accertamento, in quanto più remote nel tempo.

Per superare tale ostacolo, viene prevista una duplice deroga159:

• nella relazione al Provvedimento viene data la possibilità a chi non ha ancora presentato l’istanza di collaborazione di usufruire del termine di 30 giorni per la trasmissione della relazione di accompagnamento; nello specifico viene previsto che la trasmissione della relazione di accompagnamento all’istanza di accesso alla procedura di collaborazione può essere presentata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza che deve avvenire nel termine del 30/09/2015160 (pertanto inizialmente si è solo superato il

precedente vincolo che imponeva di consegnare la documentazione integrativa entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza ma comunque non oltre la scadenza originaria del 30/09/2015);

• al punto 1.3 del Provvedimento in questione, si prevede che i contribuenti che hanno già presentato la relazione di accompagnamento e che intendono avvalersi della nuova disposizione normativa, devono integrare la medesima relazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, con l’indicazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura di

159 Tale disposizione deroga a quanto previsto nel provvedimento del 30/01/2015, che al punto 7.4 dispone che la relazione di accompagnamento e la relativa documentazione a supporto sono trasmesse entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza e, comunque, non oltre il 30/09/2015. 160 In sostanza, chi presenta l’istanza di adesione alla Voluntary disclousure in questi giorni (o comunque l’ha presentata dopo il 2/09/2015) ha 30 giorni di tempo per inviare la documentazione accompagnatoria, senza tener conto del termine finale del 30/09/2015; dunque chi presenta l’istanza il 30/09/2015 può presentare la documentazione entro il 30/10/2015.

collaborazione volontaria per i quali è scaduto il termine per l’accertamento (14/10/2015).

Avvicinandosi alla scadenza del 30 settembre per l’invio della richiesta di adesione alla collaborazione volontaria, un ulteriore problematica riguardava la necessità di fruire di un maggior termine per l’adempimento dovuta da un lato alla complessità della procedura che richiede non pochi passaggi e tutta una serie di documenti a volte di difficile reperibilità; dall’altro alla scarsa adesione sin qui registrata, dovuta anche all’incertezza su alcuni aspetti della disciplina.

In un Consiglio dei Ministri lampo è stato finalmente dato il via libera al Decreto Legge che proroga l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria internazionale (la proroga riguarda solo questa tipologia di procedura e non anche la voluntary nazionale161) fino al prossimo 30 novembre 2015, con la naturale

conseguenza di poter integrare la documentazione fino al 30 dicembre 2015.

Si tratta del Decreto legge 153/2015, pubblicato nella G.U. n. 227 del 30/09/2015, il quale ridisegna i termini per l’adesione alla procedura di collaborazione volontaria. Questa non rappresenta l’unica novità in quanto viene anche introdotta una specifica esimente per le violazioni antiriciclaggio, prevedendo che non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge antiriciclaggio (Legge 231 del 2007) per le violazioni del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri162.

161 Ciò è ancora più chiaro se si legge il prosieguo del comunicato stampa, nel quale, illustrando le motivazioni che hanno indotto all’adozione della proroga, viene precisato che: “La proroga, in presenza di un numero molto elevato di richieste di adesione pendenti,

risponde all’esigenza di riconoscere più tempo per completare gli adempimenti previsti, tenuto conto delle problematiche di recepimento della necessaria documentazione, anche in ragione del fatto che l’acquisizione richiede il coinvolgimento di soggetti esteri”.

162 La questione assai delicata è stata spesso oggetto di numerosi quesiti da parte dei contribuenti che intendono aderire alla procedura di collaborazione volontaria. La richiamata normativa prevede che l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% al 40% del saldo per l’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con l’intestazione fittizia aperti presso Stati esteri sia vietata.La suddetta sanzione non sarà applicabile ai soggetti che aderiscono alla voluntary disclousure.

Alle nuove scadenze si aggiunge inoltre la possibilità per tutti (anche per chi ha già presentato la richiesta) di effettuare l’eventuale integrazione della richiesta e la presentazione della relazione illustrativa con la relativa documentazione entro il 30 dicembre 2015.

La relazione governativa al Decreto Legge precisa che non è precluso, a coloro che abbiano già presentato l’istanza, anche integrativa, “entro la data di entrata in vigore del presente decreto, di produrre i relativi documenti entro il 30 dicembre 2015”. Pertanto viene meno l’obbligo di presentare la relazione entro 30 giorni dalla domanda di accesso (obbligo peraltro non previsto dalla legge, ma dal Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate 2015/13193).

Nella relazione illustrativa del Decreto Legge viene però precisato che l’integrazione dell’istanza può essere solo in aumento.163

Altra notizia positiva: non è previsto un incremento delle sanzioni per chi fruisce della proroga.

Sempre nella relazione illustrativa al Decreto viene specificato che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun impatto sull’applicazione dei presidi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo.164

Viene precisato che non si applicano le sanzioni amministrative previste dalla Legge 231 del 2007 (antiriciclaggio) per le violazioni del divieto di utilizzo in qualunque

163 Se ne dedurrebbe che l’integrazione dell’istanza può essere effettuata solo per dichiarare maggiori investimenti o maggiori redditi, anche se c’è chi ritiene che non si possa escludere la possibilità di integrare l’istanza anche in diminuzione.

164 Del resto la questione era già stata affrontata e chiarita per tempo da una circolare del MEF, la Circolare 9 Gennaio 2015, con la quale si chiariva che l’approvazione delle norme sulla collaborazione volontaria non ha alcun impatto sull’applicazione delle sanzioni e dei presidi previsti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di contrasto del riciclaggio e di finanziamento al terrorismo che pone obblighi di collaborazione attiva strumentali alla prevenzione dei fenomeni di circuitazione di capitali di provenienza illecita. A ribadire la questione è intervenuta anche l'Unità di informazione finanziaria (UIF) della Banca d'Italia. In tale ottica, la UIF ha integrato il dominio della “categoria” di segnalazione valorizzabile dai segnalanti con un nuovo codice di classificazione specifico codice 004 - Riciclaggio: Voluntary Disclosure - che dovrà essere utilizzato per le segnalazioni correlate alle “dichiarazioni volontarie”.

forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazioni fittizia aperti presso Stati esteri.

È presumibile che tale esclusione valga anche per i contribuenti che hanno già presentato istanza di adesione.

Tra le novità varate nel Decreto Legge approvato nel CdM del 29/09/2015 vi è la possibilità per gli uffici di notificare fino al 31 dicembre 2016 gli atti di contestazione e gli avvisi di accertamento relativi a tutte le annualità oggetto della procedura.

In pratica si tratta di una proroga a favore degli uffici per le annualità in scadenza al 31 dicembre 2015 e di una anticipazione per quelle in scadenza dal 31 dicembre 2017 in avanti:

• La procedura di adesione all’invito al contradditorio di cui all’art. 5, comma 1-bis e 5-quinquies del D.lgs. 218/1997 (abrogata dalla Legge 190 del 2014), resterà in vigore solo ai fini della voluntary disclousure;

• Depenalizzazione del reato di riciclaggio estesa agli atti compiuti fino al 30 novembre 2015.

Ultimo tema oggetto di attenzione da parte del legislatore è stata la tassazione delle pensione AVS Svizzera.165

165 Con l’occasione è stato chiarito che non solo l’AVS Svizzera, ma anche le prestazioni del cosiddetto secondo pilastro subiscono in voluntary, la tassazione del 5%. Sulla questione era già intervenuta la Circolare n. 30 dell’11.08.2015, con la quale erano stati forniti chiarimenti sulla Voluntary disclosure, Nel documento di prassi richiamato viene chiarito che quando le pensioni sono accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile è comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5%. In questo caso, il contribuente che non abbia canalizzato la riscossione di tali rendite attraverso un intermediario italiano, può pertanto avvalersi della procedura di collaborazione volontaria. È importante evidenziare che le rendite AVS non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. In particolare, le rendite del tipo AVS conseguite da residenti in Italia non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto, se riscosse in Italia, sono assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta da parte dell’intermediario presso il quale sono accreditate, ai sensi dell’articolo 76 della Legge n. 413 del 1991. In assenza di un sostituto residente in Italia che operi la ritenuta a titolo d’imposta, la disposizione di cui alla legge n. 413 del 1991 non può trovare applicazione. Qualora tali pensioni siano accreditate su conti elvetici senza l’intervento di un intermediario finanziario residente, l’imponibile doveva essere comunque assoggettato ad un’imposizione sostitutiva del 5 per cento. Ciò in quanto l’assoggettamento ad imposizione ordinaria costituirebbe un trattamento discriminatorio, fondato sul mero luogo di incasso del reddito e non su una

Per quanto riguarda le attività costituite o detenute all’estero, la relazione accompagnatoria deve fornire le informazioni al fine di illustrare la tipologia, la composizione, l’ubicazione e le modalità di custodia delle attività estere, approfondendo compiutamente le modalità di controllo dell’eventuale presenza di soggetti interposti, ed essere corredata della documentazione di supporto.

La documentazione fornita dovrà consentire l’individuazione del beneficiario effettivo delle attività finanziarie e patrimoniali, laddove le stesse siano formalmente intestate a un soggetto interposto.

In caso di deleghe o procure, dovrà esserne evidenziato il sostanziale utilizzo, al fine di meglio definire la presunzione di possesso in quote parti uguali tra i soggetti aventi la disponibilità dell’attività estera ex articolo 5-quinquies, comma 9, del decreto legge. Dovrà essere fornita la documentazione atta a comprovare la formazione delle attività estere qualora tali disponibilità si siano formate in annualità ancora accertabili.

Al fine, poi, di comprendere l’evoluzione delle attività estere oggetto della procedura di collaborazione volontaria, il contribuente dovrà dettagliare gli incrementi e i decrementi del valore patrimoniale di tali attività, evidenziandone la rilevanza o irrilevanza ai fini della normativa tributaria o del monitoraggio fiscale.

La descrizione dettagliata delle attività estere non può prescindere dalla corretta individuazione del paese di detenzione, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, in merito all’appartenenza o meno a una delle tre categorie richiamate (paesi black list, black list con accordo, non black list) anche alla luce del riconoscimento degli effetti premiali sanzionatori.

differenza di capacità contributiva. Qualora ciò non sia avvenuto, il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione aderendo alla procedura di collaborazione volontaria, inserendo i relativi importi riscossi, distintamente per periodo d’imposta, nella sezione V colonne 7 e 8 della richiesta di accesso alla procedura stessa. Per questa particolare ipotesi, l’Amministrazione Finanziaria detta anche le modalità di compilazione del modello UNICO 2015. Con riferimento all’anno d’imposta 2014, si potrà compilare la sezione V del quadro RM del modello Unico Persone Fisiche 2015, riportando la causale residuale “I” ed indicando il codice della Svizzera (071), la somma imponibile, l’aliquota del 5 per cento e l’imposta dovuta. Ai fini del versamento con il modello F24 può essere utilizzato il codice tributo 1242.

Si ricorda che a partire dal periodo d’imposta 2012 ricorrono obblighi dichiarativi anche per le imposte IVAFE e IVIE.

Giova in questa sede evidenziare gli effetti sulla procedura di collaborazione volontaria conseguenti al decesso dell’autore della violazione interessato ad accedere alla stessa. Al riguardo si evidenzia in primo luogo come la regola generale di cui all’articolo 65 del decreto del D.P.R. n. 600 del 1973, in merito alla proroga di sei mesi in favore degli eredi di tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, necessiti di un coordinamento con la disposizione di cui all’articolo 5-quater, comma 5, in base al quale tra la data di ricevimento della richiesta di collaborazione e quella di decadenza dei termini per l’accertamento e per la contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscali intercorrono non meno di novanta giorni.

Ne consegue che in caso di decesso del soggetto dopo il 31 maggio 2015, gli eredi del medesimo potranno beneficiare della proroga di cui al citato articolo 65 entro un termine che consenta la concreta realizzazione della procedura, tenuto anche conto della proroga dei termini di accertamento e contestazione di cui all’ultimo periodo del richiamato comma 5.166

Ove il decesso si verifichi successivamente alla presentazione dell’istanza da parte del de cuius, la proroga semestrale opererà con riguardo ai termini previsti per gli adempimenti successivi all’istanza, necessari per il perfezionamento della procedura, ivi compresi quelli afferenti il pagamento, anche in forma rateale.

Nel caso in cui l’erede non effettui il pagamento entro il termine previsto, come prorogato ai sensi della citata normativa, impedendo il perfezionamento della procedura, trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 5-quinquies, comma

166 In sostanza, nel caso di decesso del soggetto dopo il 31 maggio 2015, la richiesta di accesso alla procedura dovrà essere presentata al più tardi entro il 31 dicembre 2015, termine per le attività di controllo delle annualità in scadenza; in tal caso l’Ufficio espleterà l’attività di