L’ultimo profilo di rischio della “Voluntary disclosure” è rappresentato dalla responsabilità dei professionisti in quanto, il reato di false comunicazioni all’Amministrazione Finanziaria può riguardare anche gli esperti che assistono i contribuenti nella procedura di emersione e che redigono la relazione di accompagnamento. I professionisti si vengono a trovare tra l’incudine e il martello in quanto, da un lato devono adempiere agli obblighi previsti avendo riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della loro attività istituzionale o professionale - ove peraltro, in presenza di indicatori di rischio, dovrebbero ottenere dai clienti informazioni ulteriori sulla natura e sullo scopo delle operazioni da svolgere e, se ne ricorrono i presupposti, segnalare all’Autorità giudiziaria questo tipo di operazioni che presentano elementi di sospetto in relazione al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo - mentre dall’altro sono tenuti a osservare l’obbligo della riservatezza, anche questo tutelato dalla legge in quanto la violazione all’obbligo del riserbo - sempre che il fatto non costituisca un reato più grave - viene punito con l’arresto da sei mesi a un anno e con un’ammenda che può raggiungere la cifra di € 50.000.
239 Cassazione n. 20032/2001 “il principio del nemo tenetur” non è costituzionalizzato e , comunque, la circostanza (della configurabilità del reato) è recessiva rispetto all’obbligo di concorso alle spese pubbliche, secondo la propria capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. ; Cassazione n. 179975/2013, Cass. 26 maggio 2014, n. 11765, Cass. 11 aprile 2014, n. 8539, Cass. 17 settembre 2007, n. 34928. DE JURE TOP MAIOR, Giuffrè editore.
All’interno della Legge n. 186 del 15 dicembre 2014 è contenuta una disposizione ad hoc a tutela del professionista che dispone che, qualora il contribuente, nell’ambito della procedura di emersione, esibisca o trasmetta documenti falsi in tutto o in parte o fornisca dati che non rispondono al vero, quest’ultimo viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. La disciplina prevede inoltre che il partecipante alle spese dello Stato sia tenuto a rilasciare, al professionista che lo assiste, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesti che gli atti e i documenti, consegnati per espletare l’incarico, sono veritieri e che i dati e le notizie fornite sono rispondenti al vero. Individuata una tutela indiretta del professionista all’interno della norma sulla “Voluntary disclosure” nella dichiarazione che si ottiene dal contribuente.
Tutto ciò non ci porta a escludere la responsabilità dell’esperto in quanto quest’ultimo, consapevole del “mendacio”, potrebbe accollarsi il rischio dell’eventuale falsità dei documenti nonostante la dichiarazione sostitutiva rilasciata dal contribuente. Il professionista quindi, ottenuto il conferimento dell’incarico, deve verificare attentamente la clientela attraverso il compimento di tutte le attività di controllo previste dalla normativa, soprattutto qualora sospetti il riciclaggio o abbia dei dubbi in merito alla veridicità delle informazioni e dei documenti ricevuti.
Un aspetto che dobbiamo tenere in considerazione è se si possono riscontrare i presupposti, da parte del professionista, per opporre il segreto professionale. L’unico elemento di collegamento che abbiamo individuato, seppure con una tutela relativa, è rappresentato dall’art. 8240 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, sia con riferimento alle verifiche compiute dall’Amministrazione Finanziaria presso lo studio, sia in relazione alla tutela della corrispondenza che il professionista intrattiene con i
propri clienti. Ci sono due sentenze del 2008241 della Corte europea dei diritti
dell'Uomo e una sentenza del 2008 della Corte Costituzionale242 che danno degli elementi per opporre il segreto professionale; tuttavia non siamo in grado di sapere quanto questi principi possano “tenere” nei confronti di una procedura di emersione volontaria per il fatto che si tratta di un procedimento spontaneo, facoltativo e integrale. Dall’Amministrazione Finanziaria abbiamo avuto in più di un’occasione le più ampie assicurazioni in merito alla compliance delle loro strutture preposte, ma tuttavia solo quando ci troveremo di fronte al funzionario dell’Agenzia delle Entrate comprenderemo il loro reale atteggiamento. Ciò che ci sentiamo di consigliare ai contribuenti emergenti e ai professionisti che li assistono durante la procedura di emersione, al fine di circoscrivere le proprie rispettive responsabilità243 è di menzionare, in sede di richiesta di documenti, di dati e di notizie da parte degli uffici, il diritto a non esibire, trasmettere o fornire documenti o notizie di cui l’Amministrazione Finanziaria è già in possesso244.
Nel caso invece di generiche richieste di esibizione di documentazione che verranno effettuate dall’ufficio, esistendo casi in cui il procedimento di Voluntary disclosure richiede la predisposizione di masse enormi di documenti, riteniamo opportuno far verbalizzare che non è l’intenzione del contribuente quella di sottrarsi alla richiesta dell’ufficio ma che, in virtù del principio di collaborazione, si chiede che venga specificato per iscritto a quale anno, a quale tipo di imposta e a quale particolare documento si riferisce la richiesta.
241 La Corte di Strasburgo ha imposto l’alt alle perquisizioni nelle redazioni a tutela delle fonti dei giornalisti. “Gli Stati contraenti sono vincolati ad uniformarsi alle interpretazioni che la Corte di Strasburgo dà alle norme della CEDU”: le sentenze 348-349/2007. DE JURE TOP MAIOR, Giuffrè editore.
242 Sentenza n. 39/2008 della Corte Costituzionale. DE JURE TOP MAIOR, Giuffrè editore. 243 Che tuttavia non risultano essere perfettamente definite.
244 Al contribuente, in forza dell’art. 6, comma 4, della l. 212/2000 (Statuto del contribuente) non possono essere richiesti documenti o informazioni già necessariamente in possesso dell’Amministrazione, la quale, anche ai sensi dell’art. 18, n. 2, della l. 241/90 è tenuta d’ufficio ad acquisire o produrre il documento in questione o copia di esso.
Certamente non si vuole rischiare di apparire scarsamente collaborativi ma proprio per questo sarà necessario comprendere con la massima precisione quale tipo di documentazione l’Amministrazione Finanziaria sta richiedendo245.