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4. I prelievi consistenti non giustificati e il denaro detenuto in cassette di sicurezza – 5. Le problematiche connesse alla prestazione dell’istanza di Voluntary disclousure – 6. L’impugnabilità dei verbali relativi all’accertamento con adesione – 7. Le problematiche connesse alla riscossione – 8. La responsabilità dei professionisti – 9. Le questioni da definire

1. I postulati dell’istituto

La “Voluntary disclosure” rappresenta un coacervo di norme di legge in forza delle quali si è tentato di individuare un sofisticato compromesso tra le necessità di accertamento e di gettito dell’Amministrazione Finanziaria da una parte, e il bisogno di tutele per quei contribuenti che, in passato, hanno presentato dichiarazioni dei redditi infedeli, violando coscientemente una serie di prescrizioni normative dall’altra. Il risultato generato da questo esperimento, mosso dall’ambizione non celata di contemperare due esigenze completamente divergenti, da una parte si pone l’obiettivo di incoraggiare i contribuenti non collaborativi a trasformarsi in soggetti adempienti in modo permanente, concedendo loro un’ultima occasione per garantirsi una sostanziale riduzione delle sanzioni comminabili agli inadempimenti del passato, ma che dall’altra desidera garantire anche la “compliance” dei contribuenti che si sono dimostrati onesti, imponendo a chi volesse regolarizzare le proprie precedenti infrazioni, di corrispondere integralmente le imposte evase e i relativi interessi senza ottenere il benché minimo sconto, assicurandosi esclusivamente la riduzione delle pene

pecuniarie e la depenalizzazione di gran parte dei reati connessi a questo tipo di trasgressioni, compiute negli anni oggetto di emersione.

Per i partecipanti alle spese dello Stato che in passato hanno evaso i tributi, la “collaborazione volontaria” rappresenta l’occasione conclusiva per fare emergere e rientrare i patrimoni sottratti artificiosamente alla tassazione nel nostro Paese, beneficiando di un rilevante ridimensionamento delle pene pecuniarie.

Tutto ciò raffigura certamente un’opportunità poiché consente di beneficiare di sanzioni ridotte, ma contestualmente rappresenta altresì un pericolo, in quanto la disciplina di emersione volontaria cela per il momento delle ombre, dal punto di vista normativo, che lasciano presagire prospettive preoccupanti per i contribuenti e per i professionisti che li assistono e che si trovano a essere implicati nella menzionata procedura di emersione dei patrimoni, detenuti al di fuori dei confini nazionali. Un postulato deve tuttavia essere scolpito nella pietra: chi decide di non salire sul bus della “Voluntary disclosure” e, di conseguenza, di vanificare la possibilità di accedere volontariamente a questo procedimento di composizione agevolata, deve essere ben conscio del fatto che, qualsivoglia atto aggiuntivo scaturente dagli introiti criminosi, avrebbe tutte le potenzialità per perfezionare la fattispecie del reato di autoriciclaggio, punito con la reclusione a partire da due e fino a otto anni e che prevede la confisca dei patrimoni oggetto di evasione tributaria. La sanzione comminabile risulta essere molto severa e la “Voluntary disclosure” e il nuovo reato di autoriciclaggio rappresentano la carota e il bastone che l’ordinamento penale e tributario intende brandire per fare riemergere i patrimoni detenuti sia in Italia che all’estero207.

È opportuno ricordare che, in un primo momento, l’ottica era quella di far rientrare, nel procedimento di emersione, esclusivamente i capitali illecitamente detenuti al di là

207 Apocalittici o integrati? Il nuovo reato di autoriciclaggio: ragionevoli sentieri ermeneutici

all’ombra del “vicino ingombrante” di Stefano Cavallini e Luca Troyer in “Diritto penale con-

dei confini nazionali mentre in seguito il Legislatore ha optato per un ampliamento soggettivo e oggettivo dell’ambito di applicazione.

2. Gli oneri e le motivazioni

La “Voluntary disclosure” non va confusa né con un condono, né tantomeno con uno scudo fiscale; non vengono contemplate diminuzioni sulle imposte e l’empio partecipante alle spese dello Stato che accetta di acconsentire al procedimento di emersione e, di conseguenza, di autodichiararsi evasore fiscale, sarà tenuto a corrispondere integralmente i tributi evasi per le annualità di imposta per le quali il termine per l’accertamento non risulta essere decaduto, oltre agli interessi corrispondenti.

La convenienza ad aderire alla collaborazione volontaria da parte del contribuente infedele è nel garantire uno sconto importante sulle sanzioni amministrative connesse all’omessa o incompleta compilazione del Quadro RW, oltre che sulle sanzioni relative all’omessa e/o infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP, dell’IVA e degli obblighi dei sostituti d’imposta.

Il vantaggio più rilevante che si accaparra il partecipante alle spese dello Stato è rappresentato dalla non punibilità dei reati dichiarativi208 e, di conseguenza, non

esclusivamente l’omessa (art. 5) o l’infedele dichiarazione (art. 4), ma bensì anche la dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false (art. 2) o altri artifici (art. 3), oltre all’impunità per i reati di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis) e di omesso versamento IVA (art. 10 ter), che si ricollegano agli inadempimenti

208 Artt. Da 2 a 7 del Decreto legislativo del 10 marzo 2000, n. 74. Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205 (GU n. 76 del 31/03/2000). Entrata in vigore del decreto 15/04/2000.

posti in essere dal contribuente209, oltre alla piena valenza agli accordi con

Liechtenstein, Svizzera e Monte Carlo, rilevanti al fine del loro riconoscimento quali “Paesi black list con accordo” 210 esclusivamente in caso di adesione alla

collaborazione volontaria.

La “Voluntary disclosure” rappresenta un procedimento del quale è possibile beneficiare esclusivamente nella circostanza in cui non siano già stati avviati, nei confronti del contribuente, né controlli né tantomeno verifiche211; ed è proprio questo

il contesto per il quale la procedura di “collaborazione volontaria” viene considerata un atto spontaneo del soggetto partecipante alle spese dello Stato; pertanto, per poter aderire alla “disclosure”, non devono essere stati notificati “avvertimenti” nei confronti dei contribuenti interessati, ed è al tempo stesso necessario comprendere che si tratta di una procedura diversa da tutte quelle in cui ci siamo imbattuti nel recente passato in quanto, come già più volte ricordato, le imposte e gli interessi devono essere corrisposti in maniera globale; inoltre non è tollerato in alcuna accezione l’anonimato del soggetto emergente, peculiarità che ha invece caratterizzato gli scudi fiscali del 2001212, del 2003213 e del 2009214, così come non è ammessa l’autodenuncia parziale da parte del contribuente e, di conseguenza, vige l’obbligo codificato di far emergere integralmente il patrimonio che si detiene al di fuori dei confini italici, in quanto è necessario dichiarare con precisione “certosina” in quale maniera e con

209 È stato approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2015 il testo del decreto legislativo sulla revisione del sistema sanzionatorio penale tributario. La bozza, alle Camere per per l’approvazione definitiva, contiene la tanto attesa modifica dei reati tributari previsti dal D.lgs. n- 74 del 2000, così come era stato sancito nella legge delega finale.

210 Che si aggiungono al blocco delle posizioni di San Marino e Lussemburgo.

211 Sono validi gli effetti degli avvisi di accertamento, dei provvedimenti che irrogano le sanzioni amministrative, i P.V.C. della GdF e gli inviti a comparire di cui il contribuente ne ha avuto conoscenza entro la data di entrata in vigore del D.lgs. ma a condizione che questi atti di controllo con la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro il 31 dicembre 2015. 212 Decreto legge n. 350 del 2001.

213 Art. 1, comma 2-bis, D.L. 12/2002 (legge 73/2002) e articoli da 6 a 6-quinquies del D.L. 282/2002 (Legge 27/2003).

214 L’art. 13 bis del D.L. 78/2009, convertito con integrazioni e modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, successivamente corretto dal D.L. n. 103 del 3 agosto 2009.

l’assistenza e la collaborazione di chi, le attività detenute oltre frontiera sono state occultate per consentire all’Amministrazione Finanziaria di mantenere la facoltà di utilizzare i dati e le informazioni raccolti per effettuare accessi e verifiche nei confronti dei soggetti coobbligati e/o collusi.

Di conseguenza questo procedimento di “emersione volontaria” appare, in prima battuta, di gran lunga meno favorevole degli scudi fiscali nei quali ci siamo imbattuti nel primo decennio del XXI secolo, ed è proprio per questo motivo che ci troviamo a interrogarci sul motivo per il quale, chi non ha aderito agli scudi fiscali del 2001, del 2003, del 2009 dovrebbe aderire alla “collaborazione volontaria”. Fornire una risposta a questa domanda risulta essere molto agevole: è cambiato il contesto internazionale215

e nazionale nel quale gli operatori economici si trovano a operare; intorno agli evasori si sono serrate sempre di più le maglie, il segreto bancario sta per cadere definitivamente e, di conseguenza, tutte le istituzioni - internazionali e nazionali - si sono impegnate negli ultimi anni per isolare gli stati216 che rappresentavano l’ultima

roccaforte europea del segreto bancario. Ciò premesso appare ancor più evidente come la “Voluntary disclosure” raffiguri l’ultimo bus per gli evasori italiani che vogliono regolarizzare la propria posizione e definire un accordo onorevole con il Fisco nazionale.

215 Oggi ci sono accordi con 51 paesi e dal 2018 con i dati del 2017 ci sarà lo scambio automatico, oltre gli accordi bilaterali; ad esempio quelli che hanno firmato la Svizzera, il Liechtenstein e il Principato di Monaco da art. 26 dell’OCSE (se il fisco chiede lo Stato estero risponde).

3. La relazione intercorrente tra le imposte IVIE e IVAFE e l’emersione