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Adozioni nazionali ed internazionali

Nel documento Inaugurazione Anno Giudiziario 2018 (pagine 117-122)

La giustizia minorile

5. Cenni sullo stato della giustizia minorile nel distretto

5.2 Adozioni nazionali ed internazionali

Nella Tab. 5.2 e nel Graf. 5.2 sono riportati i dati relativi alle ado-zioni, nazionali ed interna zionali, nell’ultimo triennio.

In particolare, nel periodo in esame, i procedimenti di adozione nazionale pervenuti sono diminuiti di n. 52 unità, i definiti di 27 unità rispetto allo scorso anno, determinando un calo del 3% delle pendenze finali.

Questo andamento ha consentito un incremento della durata media di questi procedimenti di 96 giorni rispetto allo scorso anno.

Per le adozioni internazionali il calo dei procedimenti pervenuti e l’aumento dei definiti ha determinato una riduzione delle pendenze di n. 55 unità e della durata media, passata da 245 a 209 giorni.

Relazione Anno Giudiziario 2018 112

Graf. 5.2 Movimento e durata dei procedimenti di adozione nazionale ed internazionale di minori

Periodo 01.07.14 - 30.06.17

371 372 320

556 376 349

991 987 958

01.07.14 30.06.15 01.07.15 30.06.16 01.07.16 30.06.17

a) adozioni nazionali

pervenuti definiti pendenti

200 208 172

192 194 227

128 142

87

01.07.14 30.06.15 01.07.15 30.06.16 01.07.16 30.06.17

b) adozioni internazionali

pervenuti definiti pendenti

01.07.14 30.06.15

371 556

01.07.15 30.06.16

01.07.15 30.06.16

372 320 376

01.07.16 30.06.17

01.07.16 30.06.17

349

01.07.14 30.06.15

192

200

01.07.15 30.06.16 ti

01.07.15 30.06.16

194

01.07.16 30.06.17 ti

01.07.16 30.06.17 7

227

87 7

Relazione Anno Giudiziario 2018 114

In particolare, con riferimento alle adozioni nazionali, risultano pronunziate 90 dichiarazioni di adottabilità (a fronte delle 61 del pe-riodo precedente), 42 decreti di affidamento preadottivo (invece dei precedenti 60), 46 sentenze di adozione legittimante (a fronte delle precedenti 63) e 2 sentenze di adozione internazionale, riferite a quei procedimenti per i quali in base alla normativa estera e alle conven-zioni internazionali l’anno di affidamento preadottivo è stato com-putato in Italia.

La lettura dei dati che potrebbe apparire dissonante (aumento delle dichiarazioni dello stato di adottabilità e diminuzione dei de-creti di affidamento preadottivo e delle sentenze di adozione), for-nisce invece un dato congruente. Le dichiarazioni dello stato di adottabilità, infatti, sono aumentate (anche a fronte di un minor ri-corso del P.M. alla procedura di abbandono), quale esito delle pro-cedure avviate negli anni passati e come effetto immediato della copertura degli organici, che ha consentito di portare a termine istruttorie altrimenti incagliate a causa del carico di lavoro unitario.

Gli affidamenti preadottivi, al contrario e quindi le sentenze di ado-zione, sono diminuiti, per la ragione che nel passato, erano stati in-feriori gli affidamenti a rischio giuridico, quale provvedimento provvisorio emesso nel corso della trattazione della dichiarazione dello stato di adottabilità (ugualmente a causa di un’impossibilità di definizione celere per la passata scopertura di organico). Trattan-dosi di provvedimenti legati da una dipendenza anche temporale, è ragionevole attendersi un aumento, nell’immediato futuro, degli esiti adottivi delle procedure di abbandono concluse nell’annualità qui considerate, quantunque il risultato non è immediatamente conse-guenziale.

Infatti, resta, come variabile negativa, la condizione personale dei minori adottabili, i quali, proprio in ragione dei presupposti dell’abbandono, si trovano spesso afflitti da limitazioni fisiche o psi-chiche, o comunque da compromissioni alla sfera emotiva tali da

rendere difficile un abbinamento, per la mancanza di coppie dispo-nibili a sorreggere siffatti “special needs”.

Sono state 27 le adozioni pronunziate a norma dell’art. 44 l. n.

184 del 1983, quelle adozioni cioè in casi particolari, che non danno luogo all’adozione legittimante e non interrompono del tutto il rap-porto con la famiglia di origine, pur producendo un raprap-porto di fi-liazione nuovo e ulteriore, che non sostituisce, ma integra e completa quello biologico, aggiungendosi ad esso.

In alcuni casi è stata pronunciata l’adozione in casi particolari anche da parte di single, quando le relazioni affettive con il minore non consentivano soluzioni alternative e il minore avrebbe tratto grave pregiudizio da una decisione contraria.

A seguito degli interventi giurisprudenziali in materia di adozione da parte di coppie same sex, anche il T.M. di Bari è stato investito della questione, ma allo stato i procedimenti, aventi ad oggetto una tale domanda, sono ancora in fase di trattazione e non è stata emessa alcuna pronuncia che possa dirsi confermativa dell’indirizzo favo-revole, ovvero di quello contrario, che, come è noto, conta alcune più isolate motivazioni espresse dai T.M. di Milano e Palermo.

Piuttosto il T.M. di Bari ha utilizzato le interpretazioni costitu-zionalmente orientate a cui si è rifatto l’indirizzo favorevole del T.M.

di Roma, di Napoli, di Firenze, nonchè della C.A. di Torino e di quella di Milano e infine della Corte di Cassazione, per riconoscere l’efficacia in Italia di sentenze estere di adozione a favore del con-vivente same sex del genitore biologico.

Continua ad essere consistente il ricorso all’adozione internazio-nale per effetto del ridursi degli spazi di applicazione dell’adozione nazionale, secondo le motivazioni anzidette, e tuttavia con una ri-marchevole diminuzione delle domande per ottenere la relativa ido-neità, passate da 143 a 108.

La contrazione va letta come espressione del rallentamento eco-nomico complessivo che ha interessato la nostra Regione, più che

Relazione Anno Giudiziario 2018 116

di disimpegno verso atti di solidarietà sociale. Le pratiche adottive, infatti, sono molto costose quando rivolte all’adozione internazio-nale e questo è un fattore discriminante che penalizza le categorie sociali meno agiate.

Per quanto concerne il diritto all’informazione sulle proprie ori-gini di soggetto nato da madre che ha dichiarato di non voler essere nominata, sono noti gli interventi giurisprudenziali che hanno con-sentito di costruire una prassi coerente con il favore alla conoscenza della notizia, rispetto alla conservazione del diritto all’anonimato.

In particolare, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo il vieto previsto dalla norma e, in un primo tempo, sulla scia di un di-battito che si era mosso in tal senso, questo T.M. in passato non ha ritenuto che dalla sentenza scaturisse immediatamente un’interpre-tazione di apertura alla libera informazione, ritenendo imprescin-dibile una innovazione normativa.

Più di recente, però, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la di-chiarata illegittimità costituzionale imponesse agli uffici giudiziari minorili di accertare l’attualità dell’intenzione della genitrice, di-chiaratasi anonima, a mantenere ancora l’anonimato. Tale afferma-zione ha consentito di rivedere la posiafferma-zione dei T.M. che si sono allineati nel loro complesso a quella statuizione, sia pur con l’ado-zione di diverse metodologie esecutive, giacchè il superamento dell’anonimato attraverso l’ascolto della genitrice è possibile solo mediante preventiva identificazione di questa, laddove per disposi-zioni legislative, passate e attuali, la dichiarazione di non voler es-sere nominata obbligava i sanitari a non raccogliere elementi relativi al nome o alla condizione della persona.

Mediante un protocollo operativo intervenuto con la Procura, questa ha consentito la utilizzazione dell’aliquota di P.G. per l’esple-tamento delle indagini. E i risultati sono stati davvero rimarchevoli, perché a fronte di alcuni insuccessi causati dalla data risalente del parto anonimo e da altre ragioni impeditive (come ad es.

l’inopera-tività del presidio sanitario dell’avvenuto parto, o la perdita del ma-teriale di archivio per cause di forza maggiore), in altri casi la geni-trice è stata in effetti identificata, consentendone l’ascolto per la conferma della volontà di anonimato, oppure per ratificare diretta-mente un’autorizzazione all’accesso all’informazione, stante l’av-venuto decesso di lei.

Nel documento Inaugurazione Anno Giudiziario 2018 (pagine 117-122)