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La giurisdizione penale in primo e secondo grado

Nel documento Inaugurazione Anno Giudiziario 2018 (pagine 50-57)

La giustizia penale

3.1 La giurisdizione penale in primo e secondo grado

U

na riforma che riesca a correggere ciò che è sbagliato, migliorando il sistema costituisce il presupposto per una giustizia efficiente.

In tal senso va apprezzata l’azione del Governo tesa:

- ad armonizzare l’esigenza di assicurare tempi congrui per l’ac-certamento dei fatti di reato con quella volta a garantire la ragio-nevole durata del processo;

- ad incrementare le risorse a disposizione dell’amministrazione giudiziaria;

- a promuovere ulteriormente l’adozione di best practices che ga-rantiscano il successo delle performance dei tribunali in termini qualitativi e quantitativi.

Relativamente al settore penale, vari sono stati gli interventi da parte del legislatore.

A tal proposito, va precisato che i dati statistici non sono sempre rilevabili dai sistemi informatici e, pertanto, può risultare più com-plicato sia la raccolta dei dati che la verifica dell’efficienza delle misure adottate dal legislatore.

Nel panorama degli interventi normativi che hanno caratterizzato il settore penale si colloca la legge 17-5-2014 n.67, che ha introdotto l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova. Gli imputati per reati puniti al massimo con quattro anni di reclusione possono chiedere tale modalità alternativa di definizione del pro-cesso. Mediante la stessa è possibile pervenire ad una pronuncia di

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proscioglimento per estinzione del reato, laddove il periodo di prova si concluda con esito positivo.

Con il d.lgs. 16-3-2015 n.28 è stata prevista la possibilità di escludere la punibilità per i reati che prevedono una pena al massimo di cinque anni di reclusione, se il danno provocato viene valutato di

“particolare tenuità”. Principio ispiratore della nuova causa di non punibilità è che, quando l’offesa sia tenue e segua ad un comporta-mento non abituale, lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile.

Non si tratta di un intervento normativo diretto alla depenaliz-zazione di alcuni reati. La differenza è palese: con la depenalizza-zione, tutti i reati, a prescindere dalle modalità con le quali in concreto si sono consumati, vengono meno; con la normativa con-cernente la particolare tenuità del danno non sarebbero punibili i reati sanzionati in astratto nel massimo con la pena di cinque anni di reclusione o con la pena pecuniaria, solo qualora siano in concreto scarsamente offensivi. Nel primo caso, il legislatore stabilisce a priori le condotte che non costituiscono più reato; nel secondo caso, il legislatore attribuisce al giudice il potere di verificare, nel caso concreto, i fatti che non meritano di essere puniti, perché per le loro modalità, per la lievità del danno o del pericolo cagionato, per la loro occasionalità hanno arrecato una offesa troppo lieve per meri-tare una sanzione penale.

Gli effetti pratici sono di tutta evidenza e militano nel senso di una più attenta politica sanzionatoria.

La pratica giudiziaria dimostra come fatti, astrattamente gravi perché puniti severamente dal legislatore, a volte si manifestano in concreto come di scarsa gravità oppure fatti, astrattamente non gravi, perché puniti lievemente dal legislatore, in concreto ledano seria-mente il bene giuridico protetto.

Si segnala, poi, che con la pubblicazione nella G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 di due diversi decreti legislativi (d.lgs. 15-1-2016 n.7

e d.lgs. 15-1-2016 n.8) è giunto finalmente in porto l’intervento di depenalizzazione e di abrogazione di reati oggetto della legge delega n. 67/2014 (art. 2). La riforma è destinata a passare alla storia del diritto penale italiano: non solo perché si iscrive nella scia dei ciclici e non frequenti provvedimenti di depenalizzazione di portata gene-rale (gli ultimi dei quali ad opera della l. n. 689/1981 e della l. n.

205/1999), ma anche e soprattutto perché realizza un passaggio di competenze dal diritto penale a vantaggio del diritto amministrativo e - questa la novità - del diritto civile. Accanto a reati trasformati in illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie, ve ne sono altri - come l’ingiuria - che perdono il carattere di illecito penale per con-servare quello di illecito civile, sanzionato, oltre che con il risarci-mento del danno, con una sanzione pecuniaria civile, irrogata dal giudice civile e devoluta alla Cassa delle ammende.

I benefici della riforma sono destinati a ricadere sul processo nale, secondo una logica deflattiva: non anche sulla popolazione pe-nitenziaria, atteso che i reati interessati dalla depenalizzazione /abrogazione (grande assente, il c.d. reato di clandestinità) o sono puniti con la sola pena pecuniaria o, comunque, appartengono al no-vero di quelli la commissione dei quali, normalmente, non apre le porte del carcere. Si tratta peraltro di benefici destinati verosimil-mente a prodursi in tempi medio-lunghi: è infatti ragionevole rite-nere che, nell’immediato, la riforma possa produrre in qualche misura un aggravio del carico giudiziario per via delle questioni di diritto intertemporale che dovranno essere affrontate. Il problema però non è risolto, perché per questi fatti da ora in poi non sarà evi-tato un processo, ma si trasferirà soltanto la competenza dal giudice penale a quello civile, con il rischio di ingolfare ancora di più la giu-stizia civile già notoriamente lenta in Italia.

Con l’entrata in vigore della L. 29-5-2017 n.71 l’obiettivo è stato quello di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni. In particolare la legge prevede azioni a carattere

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preventivo e a tutela dei minori coinvolti, sia nella posizione di vit-time sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di eta’ nell’ambito delle istituzioni scolastiche (art.1 co.1). Destinatari degli interventi sono  sia le vit-time che i  responsabili ed in via mediata tutte le istituzioni sociali che si occupano dei minori: la famiglia, la scuola, enti statali terri-toriali ed organizzazioni sociali. La legge non crea un nuovo reato con pene specifiche e/o aggravanti di figure di reato esistenti; le con-dotte del ciberbullismo si concretizzano in reati già previsti (mi-nacce, ingiurie e diffamazione ecc.). 

Infine, sotto il profilo processuale i nuovi strumenti, introdotti dalla recente legge 23-6-2017 n.103, si inseriscono nel filone della deflazione penale, su cui il legislatore è tornato più volte negli ultimi anni. Le novità legislative introdotte, sia dal punto di vista sostan-ziale che processuale, hanno inciso soprattutto su:

• estinzione del reato per condotte riparatorie;

• modifiche ai limiti di pena per i delitti di scambio elettorale po-litico mafioso, furto, rapina ed estorsione;

• disciplina della prescrizione;

• incapacità dell’imputato a partecipare al processo, domicilio eletto, indagini preliminari, archiviazione;

• udienza preliminare, riti speciali, istruzione dibattimentale e struttura della sentenza di merito;

• semplificazione delle impugnazioni;

• organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero.

Per quanto riguarda l’impatto di questo mix di interventi sulle aule di giustizia del distretto della Corte di Appello di Bari, manca l’evidenza statistica che consenta di comprenderne l’efficacia.

In particolare, per le riforme introdotte con le L. n.103/2017 e n.

71/2017, proprio perché entrate in vigore solo recentemente, è pre-matura ogni valutazione, anche se è auspicabile che possano pro-durre effetti positivi. Di certo la nuova norma di cui all’art. 581

c.p.p., entrata in vigore con la c.d. Riforma Orlando, in materia di inammissibilità dell’appello, potrebbe consentire di operare uno screening preventivo degli appelli proposti. Tuttavia, come fa notare il magistrato coodinatore del settore penale della Corte di Appello di Bari, per fare ciò occorrerebbe destinare alcuni magistrati alla verifica dell’ammissibilità degli appelli, ipotesi allo stato non attua-bile, se non depauperando le sezioni penali di un componente. Si auspica, pertanto, un aumento della pianta organica delle sezioni pe-nali delle Corti di Appello.

Certamente si può dire che la depenalizzazione, di recente attua-zione, ha inciso, per il momento, soltanto in misura marginale sulla riduzione dei tempi dei processi penali e sull’attenuazione dei cari-chi di lavoro.

Infatti, per quanto riguarda la Corte di Appello le tre variabili di movimento (procedimenti iscritti, definiti e pendenti finali) non hanno subito, rispetto alla precedente rilevazione, sensibili scosta-menti: i procedimenti iscritti sono stati n. 3.744, i definiti n. 3.989 ed i pendenti finali n. 11.195. La diminuzione delle iscrizioni del 16% e l’aumento delle definizioni del 7%, ha determinato un lieve calo delle pendenze solo del 2%.

Nei Tribunali, una complessiva minore definizione (-11%) dei procedimenti penali e un calo delle iscrizioni di circa 10.000 unità, ha determinato una contenuta riduzione del 8% dei pendenti finali.

Una variazione importante da citare riguarda le Procure della Re-pubblica, dove le tre variabili hanno fatto registrare un calo: i pro-cedimenti iscritti nel periodo in esame sono diminuiti del 12%, i definiti del 14%, i pendenti sono scesi dell’11%.

Negli Uffici dei Giudici di Pace, le tre variabili sono in aumento:

gli iscritti del 20%, i definiti dell’11% e i pendenti finali del 2%.

Al Tribunale per i Minorenni si registra un calo dei procedimenti iscritti (-17%) e dei definiti (-21%) e rimane invariata la pendenza finale.

Per ultimo, l’ufficio della Procura presso il Tribunale dei Minori ha subito un calo nelle prime due variabili di movimento (iscritti e definiti) ed un aumento dei pendenti finali del 7%.

È evidente, dunque, che in un sistema caratterizzato dall’obbligato-rietà dell’azione penale e dall’impraticabilità, di fatto, di un’amnistia, occorrerebbe una maggiore estensione della previsione di fatti-reato su-scettibili di depenalizzazione. Non è pensabile, infatti, che i giudici deb-bano essere ancora impegnati per tre gradi di giudizio (e di quelli eventualmente successivi alle pronunce di annullamento con rinvio dalla S.C.) su fatti di scarsa rilevanza e di modesta offensività, per i quali potrebbe essere sufficiente e certamente più efficace, quale ade-guata risposta sanzionatoria, l’applicazione di una sanzione pecuniaria, irrogata dall’Autorità Amministrativa.

Va, altresì, sottolineato che le sezioni penali, in particolare della Corte d’Appello, non hanno potuto beneficiare degli effetti di alcune cause deflattive operanti nel solo settore civile (l’apporto di Giudici Au-siliari; la semplificazione dei riti; l’attivazione di filtri; l’aumento dei costi di accesso al servizio giustizia; la contrazione della litigiosità).

La Tab. 3.1 riporta il quadro complessivo della giustizia penale, di primo e secondo grado, nel Distretto della Corte d’Appello di Bari, nel triennio 1° luglio 2014 - 30 giu gno 2017. I dati relativi al movimento dei procedimenti - sopravvenuti, definiti e pendenti fi-nali - distinti per grado di giudizio, sono rappresentati nei grafici (Graf. 3.1 e Graf. 3.2).

L’analisi dei due grafici e delle variazioni per centuali annue delle tre variabili di movimento consente di trarre utili considerazioni sull’andamento della giustizia penale nel Distretto.

In primo grado, nel periodo 1° luglio 2016 – 30 giugno 2017, sono sopravvenuti, complessivamente, negli Uffici del Distretto, n.

195.537 procedimenti penali (-6% rispetto ai precedenti 208.892) e ne sono stati definiti n. 216.726 (precedentemente erano stati n.

210.377, quindi +3%).

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UFFICI 01.07.14

Tribunale per i minorenni 239 238 214

G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 1.186 1.109 906

Procura Tribunale minorenni 1.150 1.052 893

Giudici di Pace 3.642 3.841 3.527

G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace 4.264 3.786 5.594

TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 200.418 208.982 195.537

Variazione % +5% +4% -6%

Corte di Appello 3.343 4.453 3.744

Variazione % -10% +33% -16%

Tribunali e Corti di assise 12.370 15.184 12.513

G.i.p. e G.u.p. Tribunali 66.248 70.533 77.616

Procure Tribunali e D.D.A. 99.414 114.422 116.132

Tribunale per i minorenni 208 237 252

G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 1.115 1.171 867

Procura Tribunale minorenni 1.136 1.106 873

Giudici di Pace 3.257 4.301 3.905

G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace 4.422 3.363 4.568

TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 188.170 210.317 216.726

Variazione % -8% +12% +3%

Corte di Appello 3.914 3.729 3.989

Variazione % -2% -5% +7%

Tribunali e Corti di assise 25.872 25.240 26.318

G.i.p. e G.u.p. Tribunali 47.257 50.747 39.658

Procure Tribunali e D.D.A. 97.617 91.884 84.260

Tribunale per i minorenni 374 375 337

G.i.p. e g.u.p. Tribunale minorenni 670 608 647

Procura Tribunale minorenni 322 268 288

Giudici di Pace 5.582 5.020 4.691

G.i.p. e G.u.p. Giudici di Pace 37 311 765

TOTALE UFFICI PRIMO GRADO 177.731 174.453 156.964

Variazione % +8% -2% -10%

Corte di Appello 9.994 11.420 11.195

Variazione % -5% +14% -2%

Tab. 3.1 - PROCEDIMENTI PENALI: movimento e variazione in primo grado ed in appello negli UFFICI del Distretto

PERVENUTI

DEFINITI

PENDENTI

Periodo 01.07.2014 - 30.06.2017 C

s 13.966 14.589

ribunali 72.275 73.436

ribunale minorenni 1.186 1.109

i

n 1.150 1.052

3.642 3.841

e c Pa i

d 4.264 3.786

O D A R G

MO 200.418 208.982

%

s 12.370 15.184

ribunali 66.248 70.533

ribunale minorenni 1.115 1.171

i

n 1.136 1.106

3.257 4.301

e c Pa i

d 4.422 3.363

O D A R G

MO 188.170 210.317

%

s 25.872 25.240

ribunali 47.257 50.747

. A . D

. 97.617 91.884

i n n

e 374 375

ribunale minorenni 670 608

i

MO 177.731 174.453

%

Pertanto, questo andamento ed il maggior numero dei definiti ri-spetto ai pervenuti ha prodotto, come evidenziato nel Graf. 3.1, una contrazione (-10%) dei pendenti finali diventati n. 156.964, l’anno scorso furono n. 174.453.

In appello, il numero delle sopravvenienze, pari a n. 3.744, è di-minuito, quest’anno, del 16% rispetto alla precedente stima (n.

4.453). Diverso andamento è stato registrato per le definizioni salite del 7% (n. 3.989 procedimenti rispetto ai precedenti 3.729). Questo andamento ha determinato una diminuzione delle pendenze del 2%

diventate n. 11.195 ( 11.420 lo scorso anno).

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3.2 La giurisdizione penale di primo grado nei vari Uffici del

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