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4. Porto Marghera: la nascita e il tramonto del polo industriale

4.11 Un nuovo paradigma giurisprudenziale di colpa: valutazione critica della destrutturazione

4.11.1 Ai confini della colpa: il principio di precauzione

Sottesa alla logica della default option vi è l’idea della precauzione. Come già analizzato167, il principio di precauzione si è fatto largo nella società occidentale a partire dagli anni ’80, e ciò che lo contraddistingue è la condizione di incertezza scientifica in ordine allo svolgimento di una determinata attività o all’utilizzo di determinate tecnologie.

Nella vicenda in esame, il principio di precauzione ha giocato un ruolo decisivo nell’orientare l’illecito colposo verso un paradigma di mero rischio.

La colpa, infatti, è stata affermata in relazione ad eventi lesivi (di morte) più gravi rispetto a quelli che le conoscenze scientifiche, disponibili all’epoca delle esposizioni a Cvm, consentivano di associare a tali esposizioni. Le stesse regole cautelari vigenti al tempo, non erano orientate a prevenire tale tipologia di eventi, e, dunque, erano prive di una reale efficacia preventiva. È per questo, che le sentenze di condanna hanno avuto bisogno di ‹‹immutare (allargare) il modello di colpa, attribuendo ad un sapere in divenire, non ancora corroborato, valenza di fondamento della prevedibilità di ulteriori e più gravi tipi di eventi ( nella specie, angiosarcomi del fegato)››168

.

In particolare, il principio di precauzione insinuandosi nella struttura della regola cautelare ne ha intaccato ‹‹l’orbita del giudizio di prevedibilità, offrendone una lettura non tanto più elastica, ma soppiantandone la caratura nomologica››, al fine di

167 Vedi Supra, Cap. II sez. II.

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semplificare, sotto l’aspetto probatorio, l’ascrizione dell’evento169

. Il punto centrale di tale operazione consiste nel depauperare del carattere modale la regola cautelare, facendola evolvere in senso precauzionale, ciò significa che non si tratta più di ricercare quali sono i sotto-eventi da includere nella descrizione dell’evento e, successivamente, da spiegare in base a leggi scientifiche.

Della regola precauzionale i giudici enfatizzano l’idoneità del mezzo (il Cvm) a provocare un danno alla salute o alla vita, di qualsiasi tipo. La conseguenza è che il giudizio di prevedibilità viene, così, fortemente ridimensionato: l’agente non dovrà rappresentarsi gli eventi intermedi che, in forza di una legge scientifica disponibile all’epoca della condotta, si pongono in correlazione con l’evento finale, ma basterà mettere in relazione la pericolosità del mezzo con il danno alla vita o alla salute170.

Sulla base di tale ricostruzione, inoltre, la prevedibilità di un generico evento dannoso per la salute sarebbe sufficiente a comprendere anche quella di una specifica conseguenza lesiva di maggiore gravità.

Malgrado gli sforzi di affermare il contrario, le sentenze in esame collocano la categoria della colpa in ‹‹un’area che è intrisa di logica precauzionale››171

. I giudici, infatti, hanno affermato la prevedibilità di eventi gravissimi (angiosarcoma epatico), in situazioni in cui ex ante erano noti effetti lesivi meno gravi (Sindrome di Raynaud, acrosteolisi), dunque in un quadro di incompletezza cognitiva sulle reali idoneità offensive del Cvm. Inoltre, per concretizzare gli obbligo cautelari si è ritenuto sufficiente anche il mero sospetto (scientifico) di effetti lesivi avversi, trasformando, dunque, le norme cautelari in norme precauzionali che avrebbero dovuto indurre i destinatari ad astenersi dall’attività in presenza del sospetto di nocività della stessa. Il giudizio di colpa è stato così portato su un terreno che, finora, sarebbe stato assegnato al principio di precauzione.

Benché, nella sentenza della Corte di Cassazione si faccia menzione espressa del principio di precauzione, ma allo scopo di affermare l’estraneità al diritto penale e, quindi, anche alla nozione di colpa, resta il fatto che tale criterio di imputazione, così come ricostruito, subisce delle evidenti spinte espansive, mediante l’allargamento dello

169 C. Piergallini, Il paradigma op. cit. pag. 1677. 170 Ibidem.

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spettro predittivo della riconoscibilità del rischio e della prevedibilità dell’evento genericamente considerato172.

Alla logica precauzionale, dunque, si assegna un ruolo potenzialmente espansivo della categoria della colpa penale. Si tratta di una connotazione innovativa che, come è stato osservato, si distacca dal paradigma classico della colpa, e la cui legittimità in relazione al principio di colpevolezza è generalmente posta in dubbio dalla dottrina173.

Ricapitolando, dalla sentenza della S.C., e così anche dalla pronuncia di appello, traspare una deformazione verso il basso dell’imputazione colposa in direzione del

versari in re illicita. Sebbene questa impostazione risponda ad esigenze di tutela di beni

giuridici di particolare rilevanza, essa svela una mutazione genetica della struttura della colpa che la proietta verso la responsabilità oggettiva, in contrasto, pertanto, con i principi costituzionali che governano il diritto penale.

L’insidiosa penetrazione del principio di precauzione nelle dinamiche preventive dell’evento e la conseguente trasformazione della regola cautelare in norma ultraprudenziale, non solo si pone in contrasto con il principio di tassatività e determinatezza, ma violerebbe anche il principio di irretroattività della norma penale. Sotto il primo profilo, un’attenta dottrina evidenzia che il generale processo di astrazione a cui viene sottoposto l’evento, finisce inevitabilmente per allargare la tipicità della norma cautelare, che evapora ‹‹in vuoto contenutistico aperto ad ogni manipolazione››. Un tale deficit di tassatività verrebbe colmato, altresì, dal giudice che finirebbe per costruire egli stesso la norma cautelare, alla stregua di un originale produttore di regole cautelari174.

Correlata alla censura di indeterminatezza è la violazione del principio di irretroattività. ‹‹Il vuoto predittivo, che affligge la regola cautelativa, e che fomenta accertamenti retrospettivi, non rende pre-conoscibile l’estensione del precetto e rimette, ancora una volta, nelle mani del giudice il riconoscimento della penale rilevanza della condotta››175. L’agente scoprirà i contenuti della condotta diligente, richiesta dall’ordinamento, solo al momento del giudizio, ‹‹a causa della retroattività della regola cripto cautelare, consentanea all’allargamento della sfera di responsabilità fondato sulla

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Ivi, pag. 144.

173 Ivi, pag. 134.

174 C. Piergallini, Il paradigma op. cit. pag. 1677. 175 Ibidem.

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mancata diminuzione di rischi che si ponevano al di là delle capacità di riconoscimento dell’agente modello. Dalla concretizzazione del rischio (modello ortodosso) all’astrazione e indeterminazione dello spettro di prevenzione (modello precauzionale)››176

.