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Aiuti potenzialmente compatibili

2.1 Principio d' incompatibilità e relative deroghe

2.1.2 Aiuti potenzialmente compatibili

Maggiormente rilevanti sono, tuttavia, le deroghe previste al Paragrafo 3 dell' art 107 TFUE, la cui valutazione di compatibilità è sottoposta alla discrezionalità della Commissione o del Consiglio, e vengono per questo definite come aiuti potenzialmente compatibili. Dalla formulazione della norma emerge, appunto,

66 Rif art 107 par.1, TFUE “salvo deroghe contemplate dai Trattati, sono incompatibili con il

mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.”

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un‟ampia discrezionalità riconosciuta alla Commissione nella valutazione dell‟aiuto e nella specificazione della sua compatibilità con il mercato comune. Il potere della Commissione in ordine alla qualificazione di incompatibilità dell‟aiuto è, peraltro, sottoposto al vaglio della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado.

Gli aiuti potenzialmente compatibili sono individuabili in:

a. aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso, oppure si abbia una grave disoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all' art 349 TFUE, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b. aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c. gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all’ interesse comune;

d. gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell' Unione Europea in misura contraria all' interesse comune;

e. le altre categorie di aiuti che possono essere dichiarate compatibili con il Trattato, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione.

Come possiamo notare, quindi il TFUE, prefigura in termini estremamente generali le deroghe al divieto di incompatibilità. È stata pertanto la prassi applicativa della Commissione a riempire di contenuto le ipotesi derogatorie previste dal paragrafo 3 dell' art 107 TFUE e a dare corpo ad una disciplina materiale degli aiuti di Stato. Tale disciplina si articola fondamentalmente su tre ipotesi: aiuti regionali, aiuti settoriali e aiuti orizzontali; ed è ispirata a due principi generali per la valutazione della compatibilità: quello della contropartita e quello della trasparenza.

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Gli aiuti previsti nelle lettere a) e c) del par. 3 dell‟ art 107 TFUE rientrano nell‟ambito degli aiuti regionali e pur facendo parte della medesima categoria, come sancito dalla Corte di giustizia68, una differenza tra le due eccezioni può comunque essere ravvisata. Nella prima ipotesi, infatti, sono stati utilizzati i termini “anormalmente” e “grave”; ciò comporta che essa riguardi solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso. La deroga prevista alla lettera c), ha invece una diversa portata, senza dubbio più ampia. La Commissione, infatti, ha il potere di autorizzare sovvenzioni destinate a promuovere lo sviluppo economico delle regioni di uno Stato membro che siano sfavorite rispetto alla media nazionale. Non sono in altri termini richieste, né una situazione anormale, né uno squilibrio grave rispetto alla situazione della Comunità69.

Oltre agli aiuti regionali, una possibile deroga è rappresentata anche dagli aiuti settoriali, cioè aiuti rivolti a creare condizioni di competitività nel lungo periodo in favore di settori in crisi, di settori soggetti ad una forte concorrenza o in grande crescita. In termini generali, essi sono riconducibili alla previsione di cui alla lettera c) dell‟ art 107 par. 3, ove si parla di “aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività”.

Numerosi sono, o sono stati i settori oggetto di tali interventi: il settore dell‟industria tessile, quello dell‟ industria automobilistica, quello dell‟ industria siderurgica, quello dei trasporti aerei, per ferrovia, su strada e per vie navigabili, quello della pesca e dell‟ acquicoltura.

Dalla copiosa prassi in materia di aiuti settoriali, possiamo astrarre alcuni criteri che paiono aver guidato l‟ attività della Commissione. in primo luogo gli aiuti settoriali devono essere limitati a casi effettivamente necessari per quell‟ attività industriale e devono essere rivolti a ristabilire un‟ efficienza produttiva nel lungo periodo, non dovendo avere la funzione di un mero differimento nel tempo della impossibilità a risolvere i problemi.

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CGUE 14 ottobre 1987, Repubblica federale di Germania c. Commissione, causa 248/84, in raccolta, 1987, p. 4013 e ss.

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In secondo luogo, la riduzione dei costi economici e sociali deve avvenire con un controllo rigoroso, per periodi brevi e con un contenuto decrescente dell‟ aiuto. Diversamente, non saremmo in presenza di un aiuto di salvataggio, ma di un aiuto di funzionamento, che non può essere accettato a livello comunitario, in quanto normalmente produce una distorsione della concorrenza.

Infine l‟ aiuto non deve mai produrre l‟ effetto ,da un lato, di trasferire problemi di natura industriale ed occupazionale da uno Stato membro ad uno Stato membro e , dall‟ altro, a trasformare una situazione connessa ad una difficoltà di settore in una realtà avente una difficoltà di carattere più ampio, se non generale. Così ad esempio, proprio in relazione agli aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà, deve essere ribadito che l‟ obiettivo principale della Commissione è quello di evitare che gli Stati membri mantengano artificiosamente in vita imprese che dovrebbero cessare l‟ attività o ristrutturarsi70

. Gli aiuti orizzontali, invece, svolgono la funzione di far sviluppare alcune attività (e in tal senso sono riconducibili alle ipotesi di cui all‟ art 107 TFUE par. 3 lett. C.), in conseguenza di un interesse comunitario generale, che non è solo quello di un possibile e necessario riequilibrio di situazioni compromesse.

Viene, pertanto, in gioco una più ampia discrezionalità della Commissione, la quale finisce per avere il volano per fare avanzare determinate politiche comunitarie in stretta connessione con gli interessi che via via possono emergere per la determinazione e lo sviluppo della costruzione europea71.

Detti aiuti possono essere diversificati in:

 aiuti a tutela dell‟ ambiente;

 aiuti alla ricerca ed allo sviluppo;

 aiuti alle piccole e medie imprese.

Per ciò che attiene gli aiuti per la tutela dell’ ambiente la Commissione ha specificato che possono essere autorizzati gli aiuti agli investimenti destinati a ridurre o ad eliminare l‟ inquinamento e le nocività ambientali, ovvero ad

70

A. M. Calamia, op cit, pag 159, 160.

71 A. M. Calamia, op cit, pag 162.

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adeguare i metodi di produzione ai fini della salvaguardia ambientale. Allo stesso tempo, ha però specificato di non essere favorevole in linea di principio ad aiuti erogati per sgravare le imprese dai costi connessi all‟ inquinamento da esse prodotto, per evitare la disapplicazione del principio affermato nell‟ ordinamento comunitario “ chi inquina paga”72

.

Quanto invece agli aiuti orizzontali relativi alla ricerca e allo sviluppo, la Commissione sottolinea che lo scopo della politica della concorrenza è di migliorare la competitività internazionale dell‟ industria comunitaria e quindi la necessità di incanalare le risorse verso le industrie che contribuiscono a migliorare tale competitività europea73.

Una disciplina specifica è stata poi adottata dalla Commissione nel 1996 anche in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese74. Le motivazioni che sottendono a tale disciplina attengono ad un fattore positivo rappresentato dal ruolo delle piccole e medie imprese quale elemento di stabilità sociale e di dinamismo economico e ad un fattore negativo rappresentato dagli ostacoli che le piccole e medie imprese, per le loro dimensioni, devono affrontare (ad esempio ostacoli quanto all‟ accesso al capitale ed al credito)75

. È pertanto necessaria una forma di “protezione” per le piccole e medie imprese che si determina mediante il riconoscimento della compatibilità degli aiuti, con il limite che tali aiuti “ non alterino le condizioni degli scambi in maniera sproporzionata rispetto al loro contributo alla realizzazione degli obiettivi comunitari”.

Ulteriori tipologie di aiuti orizzontali sono prese in considerazione con riguardo al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, all‟ occupazione, alla formazione, ecc...

72

Vedi comunicazione della Commissione del 10 marzo 1994, relativa alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell‟ ambiente, in GUCE, 10 marzo 1994, C 72, p. 3 ess.

73 Così la Comunicazione della Commissione del 17 febbraio 1996, relativa alla disciplina

comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, in GUCE, 17 febbraio 1996, C 45, p. 5 e ss.

74 V. la Comunicazione della Commissione del 23 luglio 1996, relativa alla disciplina comunitaria

degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, in GUCE, 23 luglio 1996, C 213, p. 4 e ss.

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Con riguardo agli aiuti orizzontali, non dobbiamo dimenticare di menzionare il Reg. n. 994/98 del Consiglio76, modificato con Reg. n. 733/201377, attraverso il quale si prevede la possibilità per la Commissione di procedere ad una ulteriore esenzione per determinate categorie di aiuti orizzontali, sulla falsariga delle esenzioni per categoria già presenti, dichiarandole automaticamente compatibili con l‟ art 107 TFUE e dispensandole dall‟ obbligo di notifica, sancito dall‟ art 108 par. 3 TFUE.

Quanto al principio della contrapartita (compensatory justification), Attraverso tale principio la Commissione compie una valutazione dei pro e dei contro della misura oggetto di valutazione. Se, infatti, da un lato gli aiuti di Stato possono costituire un ostacolo alla costruzione del mercato comune, dall‟ altro è altresì evidente che questi possono favorire la crescita economica, lo sviluppo generale, il miglioramento delle condizioni sociali. In sostanza nel valutare l‟ aiuto in applicazione del presente principio la Commissione deve chiedersi quali potrebbero essere gli interessi comunitari valorizzati dalla misura statale in grado di rappresentare una contropartita rispetto agli effetti distorsivi della concorrenza, ad esempio, un intervento di sovvenzione statale che contribuisca al progresso tecnologico o che comporti un miglioramento dell' occupazione in un determinato settore. Il grado della distorsione della concorrenza che ogni aiuto comporta deve essere valutato nel contesto comunitario e deve essere quindi proporzionale all‟importanza dell‟ obiettivo perseguito. In altri termini, gli aiuti notificati, devono trovare una giustificazione nel Trattato e devono in sostanza contribuire alla coesione economica e sociale della Comunità78.

Il "principio della trasparenza", invece, fa si che la natura e la portata dell' aiuto rispetto agli scambi intracomunitari ed alla concorrenza debbano poter essere verificati dalla Commissione in modo trasparente sulla base di tutti gli elementi necessari: la consistenza, la durata, l'obiettivo, la forma, i mezzi finanziari e le ragioni di compatibilità, attraverso informazioni che nel corso della procedura di

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Reg. n. 994/98 del Consiglio adottato il 7 maggio 1998,sull‟ applicazione degli art 92 e 93 del Trattato CE a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali , in GUCE, 14 maggio 1998.

77 Reg. n. 733/2013 del Consiglio adottato il 22 luglio 2013, che modifica il reg. n. 994/98 , in

GUUE L. 204 del 31 luglio del 2013.

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controllo devono essere inviate alla Commissione da parte dello Stato erogatore e l‟ impresa beneficiaria. In materia di aiuti la trasparenza rappresenta un principio di importanza fondamentale; in quanto consente alla Commissione di avere una chiara e completa conoscenza degli aiuti posti in essere negli Stati membri e quindi di valutare il loro effettivo impatto economico. Allo stesso modo essa riveste un‟ utilità anche nei confronti degli Stati membri, ai quali viene in tal modo facilitata la comprensione dei criteri di funzionamento del sistema utilizzati dalla Commissione79.

2.2 L' obbligo di notifica e di stand still all’ interno della procedura di