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L‟ azione risarcitoria interna per danni cagionati al concorrente dalla

Quanto alla problematica circa la possibilità di configurare in capo al beneficiario una responsabilità nei confronti del concorrente per violazione dell‟ art 108 par. 3 TFUE, abbiamo visto nel capitolo precedente come in linea di principio, la giurisprudenza comunitaria escluda tale possibilità sulla base del fatto che l‟ art 108 TFUE è rivolto esclusivamente agli Stati membri e non anche alle imprese, per cui non è possibile riconoscere un effetto diretto orizzontale all‟ art 108 (3) TFUE. La Corte, quindi, esclude che il fatto di aver accettato di ricevere un aiuto illegale costituisca una violazione del diritto dell‟ U.E. Nonostante questo, abbiamo anche visto, come i giudici di Lussemburgo hanno precisato, sulla base del principio di non discriminazione tra ricorsi giudiziari di origine nazionale e ricorsi di origine comunitaria che, comunque, queste considerazioni non precludono l‟ affermazione della responsabilità civile del beneficiario sulla scorta dei principi in materia dell‟ ordinamento giuridico nazionale.

Riprese queste brevi considerazioni introduttive, il quesito specifico che dobbiamo porci adesso è ,dunque, se l‟ impresa che accetta un aiuto concesso in violazione dell‟ art 108 par. 3 TFUE, si avvalga di un mezzo non conforme ai principi della concorrenza professionale e conseguentemente, ex art 2598223 n. 3 c.c., compia un atto di concorrenza sleale idoneo a legittimare un‟eventuale pretesa risarcitoria del concorrente ai sensi dell‟ art 2600224

c.c.

223 Art 2598 c.c: Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [2563, 2568,

2569] e dei diritti di brevetto [2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque: 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [2564] con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente ; 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [1175, 2599, 2600].

224 Art 2600 c.c: Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è

tenuto al risarcimento dei danni [2043, 2598, n. 3] (1).

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza [120 c.p.c.]. Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume [2727] (2).

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La questione relativa all‟ esercizio dell‟ azione del concorrente contro il beneficiario, il quale abbia ricevuto un vantaggio illegittimo dagli aiuti illegali rispetto alle altre imprese operanti nello stesso settore merceologico, ha costituito oggetto di una pronuncia del Tribunale di commercio di Bruxelles225 che ha osservato come il godimento anticipato degli aiuti erogati in violazione dell‟ art 108 par. 3 TFUE, nella misura in cui attribuisce una posizione di vantaggio al beneficiario, può rappresentare un mezzo contrario agli usi professionali e può, quindi, integrare un‟ ipotesi di concorrenza sleale.

Si tratta a questo punto di verificare se anche il nostro ordinamento permetta di ritenere contrario ai principi della correttezza professionale il godimento anticipato di aiuti illegali.

In via preliminare è necessario valutare se, ai sensi dell‟ art 2598 n. 3 c.c., la violazione di una norma pubblicistica da parte della pubblica amministrazione, sia idonea ad integrare la sussistenza di un comportamento professionalmente scorretto in capo ad un soggetto terzo. Secondo l‟orientamento dominante, la condotta riferibile al beneficiario, benché occasionata dalla violazione delle norme pubblicistiche da parte dello Stato, deve essere sottoposta ad una verifica puntuale secondo i canoni classici individuati dall‟ art 2598 c.c.

In breve, il beneficiario può essere ritenuto responsabile dell‟ illecito concorrenziale, nella misura in cui la sua condotta possa essere considerata contraria ai principi della correttezza professionale e idonea a danneggiare l‟ altrui azienda.

Venendo ora ai singoli requisiti, si tratta, innanzi tutto, di esaminare la clausola della correttezza professionale. Con riferimento ad essa, è sufficiente considerare ai fini dell‟ indagine proposta, che alla luce dei mutamenti che vanno caratterizzando la nostra società, nel senso di individuare regole e standards sempre più elevati sotto il profilo etico a carico degli operatori economici, le imprese destinatarie dei vantaggi da parte dello Stato, sono tenute ad accertare previamente il rispetto di quelle norme, anche comunitarie, preordinate alla salvaguardia della concorrenza. In quest‟ottica, i principi della correttezza

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professionale possono essere intesi nel senso di imporre al beneficiario di astenersi dal ricevere e dall‟utilizzare gli aiuti illegali erogati a suo favore226

. Quanto al secondo requisito, la condotta del beneficiario, per essere considerata illecita ai sensi dell‟ art 2598 n. 3 c.c., deve risultare idonea “a danneggiare l‟altrui azienda”. Questa situazione può verificarsi soltanto, se e nella misura in cui, il beneficiario si avvalga della posizione di vantaggio conferita dagli aiuti illegittimi o illegali, compiendo atti che possono incidere sul libero gioco della concorrenza. Il Tribunale italiano227 ha riconosciuto la sussistenza di entrambi i requisiti in una fattispecie riconducibile a quella in esame. In quest‟ occasione il giudice ha difatti chiarito che “l’ aiuto di Stato illegittimo ed seguito in violazione dell’ art 108 TFUE costituisce, di per sé, atto di concorrenza sleale sia dello Stato che lo elargisce, sia del beneficiario dell’ atto medesimo”. L‟ idoneità a danneggiare l‟azienda altrui sarebbe quindi in re ipsa nel fatto stesso dell‟ erogazione illegittima e del conseguente godimento da parte del beneficiario degli aiuti indebiti.

Le disposizioni interne sulla concorrenza sleale fanno inoltre emergere ulteriori problemi sul piano dell‟ applicazione concreta. La condanna del beneficiario al risarcimento del danno a favore del concorrente, ai sensi dell‟ art 2600 c.c., presuppone, in particolare, la verifica della sussistenza del danno e della colpa. Senza dubbio è più agevole per il giudice nazionale accertare detti presupposti in presenza di una decisione finale negativa della Commissione che riconosca l‟ incompatibilità nel merito degli aiuti. Il giudizio sull‟ alterazione dell‟ assetto concorrenziale, sviluppato dall‟istituzione comunitaria consente, infatti, di individuare con maggiore ampiezza gli elementi di danno da concorrenza sleale suscettibili di liquidazione228.

Con riferimento all‟ oggetto di esame del presente paragrafo, possiamo concludere precisando che, l‟ eventuale risarcimento da parte del beneficiario non è

226 O. Porchia, Il procedimento di controllo degli aiuti pubblici alle imprese, Napoli, 2001, p.213.

227 Trib. Genova, 26 aprile 1993, grandi traghetti di navigazione spa c. Viamare di navigazione, in

il dir. Mar., 1993, p.772 e ss.

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condizionato al previo annullamento dell‟ atto che concede l‟ aiuto. Poiché, infatti, la problematica della responsabilità del beneficiario riguarda un rapporto che investe soltanto le figure del danneggiato e del beneficiario (e non la pubblica amministrazione), il presupposto della responsabilità (la consapevolezza di usufruire di un vantaggio concesso in violazione dell‟ art 108 n. 3 TFUE) potrebbe essere direttamente accertato dal giudice al quale venga proposta la domanda di risarcimento229.

4.6 Problemi, difficoltà attuative e soluzioni del private enforcement con