• Non ci sono risultati.

La crescente attenzione per l’infanzia porta a guardare con occhi nuovi la qualità delle relazioni e dei legami famigliari in cui vivono i bambini, nell’ottica della complessità, ponendo la concentrazione su una maggiore protezione dei minori abusati.

Prima di procedere è utile fornire la definizione del “termine “protezione” nel quale si possono rintracciare due significati diversi: quello di “difesa” e quello di “riparo”. Il primo si collega al significato etimologico originario, di difesa da un agente dannoso, mentre il secondo richiama il concetto di accoglienza, soccorso e sostegno, riferendosi a un luogo in cui è possibile fermarsi, al sicuro, per rigenerarsi”197.

Il concetto di protezione, collegato alla violenza intrafamiliare, produce un “conflitto di interesse”198

tra il bambino da proteggere e la responsabilità genitoriale; tra le sofferenze degli adulti portatori di problemi o patologie e gli effetti che quest’ambiente malsicuro produce sui figli. La protezione, in questo caso, assume il significato di mettersi all’interno di un conflitto, interporsi fino alla decisione più radicale dell’allontanamento.

L’assistente sociale si trova al centro di storie sofferenti in cui, accanto al bambino vittima, vi è un adulto, molto spesso, altrettanto dolorante. Il contatto con la violenza, con i suoi caratteri di impensabilità, a volte, riduce la capacità degli operatori di riconoscere le situazioni e di porsi in modo chiaro nei confronti dei genitori.

L’allontanamento dalla famiglia di origine è una tra le diverse possibilità di tutela quando, nonostante gli aiuti già forniti al nucleo familiare, soprattutto nei casi di abuso, non è più possibile che il minore viva nella sua famiglia. Per aiutare il minore ad

197

Bertotti T., op. cit. pag. 165.

198 Associazione Progetto Famiglia, Fondazione Affido, Gesco, A Babele non si parla di affido.

Costruzione e gestione dei progetti individualizzati di affidamento familiare dei minori, Franco Angeli, Milano, 2011, pag 63.

73 affrontare gli adattamenti che la separazione dalla propria famiglia comporta, è necessario innanzitutto capire come egli vive l’allontanamento e l’accoglienza, e anche come questi eventi critici sono vissuti dalla sua famiglia.

“L’esperienza dell’allontanamento e dell’accoglienza e i vissuti che essi comportano in tutti gli attori coinvolti, devono essere affrontati in modo documentato, con l’impegno di approfondire sia la teoria che la prassi, fino ad elaborare un approccio personale e originale per comprendere e valutare ogni problema”199.

L’allontanamento dovrebbe essere visto come la creazione di uno spazio protetto dalla tensione che si viene a creare nell’ambiente familiare, attraverso cui sia possibile fermarsi, riflettere su cosa è accaduto e dedicare maggior tempo ai figli, per riscoprirsi e costruire nuovi e diversi modi di stare assieme200.

Alla base di ogni intervento deve esserci un’ipotizzazione, che ci permetta di capire se si tratta di un allontanamento temporaneo o definitivo, e se è possibile un rientro in famiglia oppure se è da escludere. Si intraprenderanno così progetti diversi e anche il collocamento potrà essere scelto in base alle prospettive per il futuro del minore. L’assistente sociale è chiamato a valutare, a dare un valore, ai fattori di rischio e ai fattori protettivi ed anche a compiere un’operazione prospettica, cioè deve ipotizzare quando la situazione attuale può deteriorarsi ulteriormente e quanto può pregiudicarne il funzionamento201.

Bisogna aver bene chiaro che l’allontanamento non risolve le difficoltà, la sofferenza, l’incapacità o la distruttività presenti nelle famiglie problematiche, in quanto esso “ non è un traguardo, è una tappa, non è una soluzione ma un passaggio, e sarebbe meglio ipotizzare il domani del minore prima ancora di allontanarlo”202.

L’intervento del Tribunale viene messo in atto nel momento in cui ci si trova di fronte a comportamenti gravi che appaiono pericolosi per il bambino. “I motivi più frequenti di allontanamento di un bambino o adolescente dal proprio contesto familiare sono legati a condizioni di grave trascuratezza e negligenza genitoriale, sospetto di

199

Fusi S. M. L., op. cit. pag 13-14.

200 Bertotti T., op. cit. pag. 169.

201 Associazione Progetto Famiglia, Fondazione Affido, Gesco, op. cit. pag. 69. 202 Fusi S. M. L., op. cit. pag. 28.

74 abuso, violenza fisica o violenza assistita. Negli ultimi anni, però, è stato riscontrato che, ciò che porta ad aumento degli allontanamenti non è solo dovuto alla crescita del disagio delle famiglie, ma anche alla maggiore attenzione posta dai servizi203.

“La tutela del minore, l’allontanamento e l’inclusione dei genitori in un progetto di cambiamento comune, affinché l’allontanamento del minore sia davvero temporaneo, non sono aspetti in contraddizione ma vanno verso la stessa direzione. La famiglia problematica presenta caratteristiche strutturali, organizzative e relazionali deboli, inadeguate o conflittuali che si ripercuotono negativamente su i suoi membri e sulla capacità di svolgere le funzioni sociali attribuitele, tanto da richiedere un intervento sociale”204

. Non sempre, infatti, come più volte ribadito, la famiglia è in grado di svolgere la sua fondamentale funzione di personalizzazione e socializzazione, ma può, anzi, costituire un elemento disturbante e favorire la frammentazione del Sé e di conseguenza la strutturazione di bisogni deformati nel soggetto in evoluzione. Sono proprio queste problematiche familiari alla base dei comportamenti maltrattanti e abusanti.

Nel corso degli anni sono stati realizzati numerosi interventi per fornire una concreta attuazione alle varie forme di tutela del minore e per garantirgli di crescere ed essere educato in una famiglia.

In linea di massima, l’allontanamento viene sollecitato all’autorità giudiziaria dai servizi sociali territoriali, i quali, in situazioni di grave rischio, hanno il dovere di rivolgersi al Pubblico Ministero che, provvede, attraverso la Polizia Giudiziaria a rendere immediato l’allontanamento attenendosi a quanto disposto dall’ex art. 403205

. In tal caso viene emesso un provvedimento giudiziario di protezione in seguito al provvedimento amministrativo urgente206. “L’intervento di emergenza, avviene, solo quando siano state escluse altre soluzioni e sia accertata una condizione di assoluta

203

CAM (a cura di), Nuove sfide per l’affido. Teorie e prassi, Franco Angeli s.r.l., Milano, 2012, pag. 19.

204 Fusi S. M. L., op. cit. pag. 20.

205 Articolo 403 Codice Civile, “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori”. Quando il

minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immortalità, ignoranza o per altri motivi, incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.

75 urgenza e di grave rischio, ovvero in presenza di grave abbandono morale e materiale o di sollecitazioni traumatiche o gravemente stressanti rivolti a soggetti non in grado di sviluppare reazioni di adattamento sufficientemente efficaci”207. Questo implica che gli operatori effettuino un allontanamento e un conseguente collocamento del minore in un altro ambiente protetto, in attesa della convalida dell’allontanamento da parte dell’autorità giudiziaria, che può essere rappresentato da una casa famiglia per minori, da un affidamento extra-familiare o presso un familiare non implicato nella vicenda”208.

“Le disposizioni sostanziali e procedurali relative ai provvedimenti ablativi o limitativi della potestà dei genitori sono contenuti negli ex articoli che vanno dal 330 al 336, attraverso cui il Tribunale per i Minorenni può pronunciarsi quando accerta la violazione dei doveri o abuso dei poteri inerenti alla cura, alla crescita e all’istruzione dei figli”209. A tal proposito, una delle novità riguarda la “legge n. 154 del 2001, “misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, che modificando gli artt. 330 e 333 del c.c., introduce la possibilità per il giudice di disporre l’allontanamento del genitore o del coniuge che maltratta o abusa del minore, ovvero tiene una condotta pregiudizievole nei suoi confronti e in caso di grave pregiudizio viene disposta la decadenza della potestà”210.

Altra importante novità riguarda il passaggio dal termine “potestà” a quello di “responsabilità genitoriale”211

, in quanto ritenuto più adeguato alla qualità del rapporto genitori-figli, che dovrebbe consistere, come scritto nel nuovo art. 316212 Codice civile in una “assunzione di responsabilità da parte di entrambi i genitori paritariamente nei confronti del figlio, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e

207 Giamundo V., op. cit. pag. 137.

208 Camerini G. B., (a cura di), Riabilitazione psicosociale nell’infanzia e nell’adolescenza, Maggioli

Editore, Milano, 2010, pag. 259.

209

Giamundo V., op. cit. pag. 138.

210 Associazione progetto famiglia, fondazione affido ONLUS, Dove va l’accoglienza dei minori? Limiti

e prospettive dell’affido familiare in Campania, Franco Angeli, 2009, pag. 14-15.

211 Biancardi P., Telavi, op. cit. pag. 44. 212

Art, 316, comma 1, Codice Civile “responsabilità genitoriale”: entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

76 aspirazioni”. La modifica213 è avvenuta con il D.lgs. 28 dicembre 2013 n. 154214 che ha dato applicazione alla legge del 10 dicembre 2012 n. 219.

L’allontanamento dall’ambiente familiare è stato pensato come uno strumento protettivo per i bambini e gli adolescenti coinvolti in situazioni familiari pregiudizievoli, ma anche come mezzo di finalizzazione degli interventi psicosociali in termini di recupero delle funzioni genitoriali. “In queste famiglie a rischio, tutti i componenti hanno bisogno di aiuto, ma chi ha più bisogno di tutela è la persona ancora in crescita la quale va protetta anche se tale protezione dovesse andare necessariamente contro la sua famiglia, ma quest’ultima non deve essere abbandonata a se stessa”215.

Va rilevato che, allontanando il minore, il messaggio relazionale profondo che viene dato ai genitori è quello di una sorta di patente di inadeguatezza, la quale contribuisce a creare diffidenza tra i genitori e i servizi piuttosto che la necessaria fiducia reciproca per lavorare insieme, in vista di un comune obiettivo, quale la ricostruzione dei validi legami familiari216. “L’inadeguatezza genitoriale, anche grave, non determina abbandono se lascia aperto lo spazio della trasformazione e ne sperimenta positivamente almeno i primi risultati: la valutazione dell’inadeguatezza deve effettuare il passaggio necessario nella sperimentazione della recuperabilità”217

.

Per essere protettivo e promozionale del cambiamento delle relazioni e competenze genitoriali, “l’allontanamento del minore, deve essere temporaneo, breve e inserito all’interno di un progetto psicosociale di recupero delle capacità genitoriali, che possa consentire, tra l’altro, il rientro del bambino presso la propria famiglia”218

.

213

La riforma nasce da un regolamento dell’Unione Europea, il C.d. Bruxelles II bis, che introduce tale concetto nel proprio art. 2 n. 7, il quale definisce la “responsabilità genitoriale” come l’insieme dei diritti e dei doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore, riguardanti la persona o i beni di un minore. Fonte: Http://www.padri.it/angolo-dellavvocato/la-responsabilita-genitoriale-come-il-d-leg-1542013-ha-

superato-il-concetto-di-potesta-dei-genitori.htm 20.05.2015.

214 Mirzia B. (a cura di), Filiazione, commento al decreto attuativo. Le novità introdotte dal d.lgs. 28

dicembre 2013, n. 154, Giuffrè Editore, Varese, 2014, pag. 10.

215

Fusi S. M. L., op. cit. pag. 27.

216 Camerini G., B., (a cura di), op. cit. pag. 259. 217 Giamundo V., op. cit. pag. 127.

77 Come afferma Cancrini “i genitori che ricevono un messaggio di sfiducia e di paura, da parte dell’operatore che si preoccupa troppo presto del bambino, sono i genitori che entrano in un circolo vizioso di paura e impotenza, al termine del quale altra decisione non c’è se non quella di sottrarre loro il bambino”219

.

In definitiva, l’allontanamento del bambino dal suo nucleo familiare ed il conseguente affido, vanno inquadrati nel più vasto processo di intervento che si snoda in un progetto di aiuto per il bambino ed uno di cura e recupero della sua famiglia.