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LE ALTRE AREE PROTETTE

Nel documento Università degli Studi di Genova (pagine 73-81)

2. L'AMBIEN TE IN TREN TINO: UN PUNTO DI FORZA DA TUTELARE

2.1 RISPOSTE CONTRO IL DECLINO ECOLOGICO: FORME DI PROTEZIONE

2.1.1 LE AREE N ATURALI PROTETTE

2.1.1.2 LE ALTRE AREE PROTETTE

Lo strutturato meccanismo di tutela in Trentino si compone di una moltitudine di altre piccole Aree Protette; oltre ai parchi, sono state riconosciuti nel corso degli anni una miriade di altri siti (in continua evoluzione e rinnovamento), riuniti come vedremo in seguito, in Reti di riserve: 75 Riserve naturali provinciali (istituite e non), 223 Riserve locali e 154 Siti e zone della Rete natura 2000 (12 Siti di Importanza Comunitaria, 135 Zone Speciali di Conservazio ne e 19 Zone di Protezione Speciale)81.

Le aree protette vengono individuate e rappresentate a titolo ricognitivo nella tavola delle reti ecologiche e ambientali del PUP vigente.

1) Le Riserve Naturali Provinciali e le Riserve locali

81 12 ZPS coincidono con altrettante ZSC

Una forma particolare di tutela di territori di rilevante interesse naturalistico in Trentino prevista dalla LP 11/2007 è rappresentata dalle Riserve Naturali – aree caratterizzate da un’elevata ricchezza biologica e per questo sottoposte a specifiche norme di salvaguardia – suddivise in Riserve provinciali e Riserve locali. Queste riserve in verità inglobano realtà che erano già previste nel complesso di tutela provinciale con la diversa denominazione di

“biotopo”82, letteralmente “luogo di vita”, un elemento peculiare del sistema trentino, ordinato con la Legge Provinciale n. 14 del 1986, vista in precedenza; questa normativa rappresentò un passo all'avanguardia della realtà trentina, perché di fatto anticipava e creava quelle che, secondo la classificazione introdotta in seguito a livello nazionale con la Legge quadro, venivano successivamente denominate “riserve naturali” (in gran parte finalizzate alla salvaguardia delle ultime aree umide fondovallive, di eccezionale valore bioecologico). Il reale sviluppo del sistema provinciale e della LP del 1986 comunque si verifica con il già menzio nato secondo PUP; questo strumento normativo ha di fatto ampliato il sistema delle AAPP con l’individuazione di circa 70 piccole nuove aree di dimensioni variabili, definite nell'Art. 6 come

“quei territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civilità”.

Furono così individuati - per la prima volta ufficialmente sulle cartografie del Sistema ambientale nella revisione del PUP - 287 biotopi83, che richiedevano misure di protezione; di questi, 219 erano considerati di interesse locale (per lo più zone umide e di limitata estensione ma comunque di rilevante valenza su scala locale) e la loro istituzio ne, gestione e valorizzazione era considerata perciò di competenza comunale; i restanti 68, più importanti, di

82 “Si considerano biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico: a) le zone umide che presentano importanti funzioni per la salvaguardia del regime e della qualità delle a cque o che costituiscono fonte di alimentazione o luogo di riproduzione e di sosta per gli uccelli acquatici nel periodo delle migrazioni, o che costituiscono ricetto di particolari entità florofaunistiche; b) le aree nelle quali l'habitat è ottimale per la vita di specie animali e vegetali di particolare interesse naturalistico delle quali si voglia evitare l'estinzione”. (Art. 2. LP 14/86).

83Questo elenco non è da considerarsi immutabile. Basti considerare infatti che nel 1994 la Giunta provinciale decise di avviare una revisione del PUP 1987, adottando il progetto del nuovo Piano nel 1998, in una riprogrammazione complessiva che tenesse conto dei principi di sostenibilità ambientale ed economica, oltre che di una semplificazione a livello gestionale e di un miglioramento qualitativo. L'elenco dei biotopi presentato in quell'occasione si discostava in parte da quello originale, sopprimendo alcune aree e creandone altre, individuando complessivamente un totale di 291 biotopi, 69 di interesse provin ciale, 222 di interesse comunale. (Per ulteriori informazioni vedere la Legge Provinciale 7 agosto 2003, n. 7 “Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale”, disponibile al link https://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/Pages/legge.aspx?uid=10324).

interesse provinciale (di cui 6 compresi nella zonizzazione dei parchi, nazionale e provincia li) erano di competenza della Giunta provinciale, tramite l'Ufficio Biotopi dell'allora Servizio Parchi e Foreste Demaniali della Provincia di Trento. Si tratta di preziosissime aree nelle quali sono tutelati degli ambienti, che seppur di limitate dimensioni rispetto ai parchi, sono costituit i da un'elevata ricchezza biologica; le aree poste sotto tutela interessano soprattutto “zone umide” - come stagni, paludi e torbiere, dove vivono specie animali e vegetali rare in Trentino e dunque a rischio di estinzione – ma non mancano anche siti di “zone aride” la cui salvaguard ia concorre alla conservazione della variabilità genetica. La legge istitutiva prevedeva alcuni vincoli di tutela al fine di evitare l'alterazione, diretta o indiretta, degli elementi caratteristic i che compongono il biotopo (oltre ad altri vincoli specifici in relazione alle peculiarità di ciascun biotopo): il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo, il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere e di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno, il divieto di coltivare cave e torbiere e la revoca di diritto delle autorizzazioni a tal fine eventualmente già concesse (Art. 3).

Nel 1986 molti di questi biotopi erano aree qualitativamente molto degradate (a causa soprattutto dell'intervento umano) che richiedevano soccorso prima ancora che protezione, e la loro istituzione ha agito per contrastarne la scomparsa; basti considerare il fatto che la tutela un tempo interessava siti maggiormente diffusi, che tuttavia con il tempo hanno subito una riduzione, divenendo sempre più rari.

La normativa di riordino generale della materia del 2007 già citata stabilisce che nella rete del sistema delle aree protette rientrino le due categorie di “Riserve naturali locali” e “Riserve naturali provinciali”, la cui gestione è ora attribuita all'Ufficio Biotopi e Rete Natura 2000 del Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale.

Figura 20: Rappresentazione delle Riserve naturali provinciali (in rosso) e delle Riserve locali (in blu).

Fonte: Elaborazione propria su Portale Geocartografico Trentino della Provincia Autonoma di Trento (https://webgis.provincia.tn.it/wgt/)

Nello specifico, i biotopi d'interesse comunale individuati ai sensi della L.P. 14/86 sono denominati, in base alla nuova normativa, “Riserve locali” (Art. 35.10, LP 11/07), le quali sono

“costituite da territori di limitata estensione d'interesse comunale, gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e dei loro contenuti morfologici, biologici ed ecologici, o da altre zone di rilevanza locale, ambientale, paesaggistica, storica e culturale che si prestano a una valorizzazione che non ne pregiudichi la conservazione” (Art. 34.1.c, LP 11/07).

Equivalentemente, vengono accorpati nell'unica classificazione di “Riserve naturali provinciali”84 (e quindi in un unico sistema di gestione) i biotopi provinciali85 e le aree note come Riserve Naturali in senso stretto (Integrali o Guidate) già istituiti. Relativamente a queste ultime in Trentino nel corso degli anni sono state istituite - con atti amministrativi della Regione

84 Rappresenta un'eccezione il caso in cui queste riserve ricadano territorialmente all'interno di aree a parco naturale provinciale e del Parco nazionale dello Stelvio; in questo caso infatti entrano a far parte della zonizzazio n e del parco (art. 35.9, LP 11/07).

85 Alcuni mantengono comunque la definizione di biotopo fino all'istituzione della corrispondente riserva naturale.

e deliberazioni della Provincia - 4 Riserve Naturali, che si estendono complessivamente su una superficie di 1230,01 ettari: la Riserva Naturale Integrale delle Tre Cime del Monte Bondone, istituita nel 1968 nella Foresta Demaniale del Monte Bondone, ad ovest del capoluogo Trento;

la Riserva Naturale Guidata di Corna Piana, istituita nel 1972 nel Trentino meridionale sul gruppo del Monte Baldo; la Riserva Naturale Guidata di Campobrun, istituita nel 1971 nel gruppo dei Monti Lessini, comprende il versante trentino della Foresta demaniale di Giazza, nel cuore delle Prealpi; la Riserva Naturale Guidata della Scanuppia, istituita nel 1992, si estende a sud di Trento, sul terreno demaniale della Vigolana.

Sono luoghi incontaminati, nei quali la preservazione della biodiversità è preponderante rispetto all'attività dell'uomo, e la cui istituzione risponde ad esigenze di tutela e di valorizzazione delle elevate valenze naturalistiche. Caratterizzate da una storia e da element i naturalistici distinti, risulta difficile inquadrarle in uno schema unitario, essendo sottoposte a diverse scelte di gestione e a diversi livelli di tutela86, con una sostanziale differenza dovuta al fatto che solamente 3 di loro ricadono in territorio demaniale; inoltre la Provincia non disponeva - a differenza delle altre regioni italiane - di una legge specifica sulle Riserve Naturali e, a parte la Riserva della Scanuppia, le altre tre sono state inoltre istituite antecedentemente alla Legge Quadro sulle aree protette; per questa ragione le quattro deliberazioni istitutive, risalenti a periodi diversi, non si avvalgono di una regolamentazio ne uniforme che definisca le modalità d'uso del territorio. A livello nazionale si fa comunque riferimento alla Legge Quadro Sulle Aree Protette (Legge 6 dicembre 1991, n. 394), che le definisce come quelle zone “costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più' specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più' ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche” (Art. 2.3, Legge Quadro).

Complessivamente le Riserve naturali provinciali in Trentino attualmente sono ben 75, e vengono definite come quei “territori di rilevanza provinciale, destinate specificamente alla conservazione di una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, oppure di uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche e per il mantenimento delle risorse genetiche” (Art. 34.1.c, LP 11/07). Sono aree di dimensioni solitamente ridotte (non più di qualche ettaro), nettamente inferiori a quelle di un parco, ma nelle quali si ha una

86 Nelle “riserve integrali” vengono consentite solo attività di ricerca di carattere scientifico; nelle “riserve guidate” si ammettono – pur sempre con un'attenzione particolare alle esigenze di tutela - le tradizionali attività agricole, di forestazione e di allevamento.

ricchissima concentrazione di habitat, ognuno con le sue peculiarità ecologiche, che custodiscono specie faunistiche diverse e di particolare rarità, e dunque di inestimabile valore per la biodiversità che racchiudono in esse.

2) La Rete Natura 2000

In un contesto di grave declino degli ecosistemi, sperimentato particolarmente negli ultimi decenni, a livello europeo si inserisce un importante strumento normativo comunitario: la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 per la "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" (Direttiva Habitat); scopo della medesima è “contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato” (Articolo 2.1, Direttiva 92/43/CEE). Funzionale al raggiungimento dell'obiettivo è la classificazione (nel relativo Allegato I) delle varie categorie di habitat in virtù delle specie vegetali e animali presenti: dei 250 habitat presenti nell'ele nco della Direttiva, in Trentino ne sono presenti 57, di cui 15 considerati come prioritari.

Questa normativa costituisce uno degli apporti più significativi dell'UE nell'ambito della tutela ambientale, ed assieme alla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (o sempliceme nte Direttiva Uccelli 2009/147/CE, responsabile della regolamentazione per la conservazio ne dell'avifauna nel territorio dell'Unione Europea), costituisce “il cuore della politica comunitar ia in materia di conservazione della biodiversità”87.

Su questa base legale l'Unione Europea agisce appunto contro la perdita di biodivers ità, attraverso l’istituzione di un nuovo strumento: la Rete Natura 2000, la più grande rete ecologica a livello mondiale; si tratta di un sistema coordinato che individua particolari aree presenti nel territorio dell'UE la cui importanza richiede speciali azioni di conservazione della diversità biologica, di tutela di habitat e di protezione di specie animali e vegetali, facilitandone inoltre la gestione in rete. Sebbene sia un istituto di recente istituzione e risulti ad oggi poco conosciuto, rappresenta un assoluto valore naturalistico e paesaggistico; attualme nte comprende più di 25.000 siti, pari a circa il 20% della superficie terrestre europea (più 250.000 km2 di superficie marina). I molteplici siti individuati con la Rete Natura 2000 intervengo no perciò ad arricchire anche il complesso di tutela trentino.

87Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, https://www.minambiente.it/pagina/direttiva -habitat

Sebbene il nome del nuovo sistema possa sembrare fuorviante, l'obiettivo della Direttiva non si ferma alla mera creazione di una rete, ma ambisce alla salvaguardia della biodivers ità, attraverso azioni di conservazione che non interessano solamente le aree della rete Natura 2000 ma anche le specie considerate di interesse comune per tutta l'UE e la cui tutela viene pertanto considerata un interesse comunitario, includendo a questo proposito anche le “Zone di protezione speciale”, istituite con la Direttiva Uccelli (Direttiva Europea 79/409/CEE)88, ed identificate da ciascuno Stato Membro all'interno dei propri territori89.

L'iter di istituzione previsto per la Rete Natura 2000 parte da una fase iniziale che si basa sul protagonismo degli Stati Membri i quali, in forza della delega della normativa europea, hanno proceduto all'individuazione - soppesata in base ai criteri esposti nell'allegato III della Direttiva in questione e alle informazioni scientifiche pertinenti – ed alla trasmissione alla Commiss io ne di determinati siti ritenuti di interesse comunitario, in conformità con la presenza di habitat naturali elencati nell'allegato I e le specie locali nell'allegato II. Su questa base la Commiss io ne ha elaborato (entro un termine massimo di 6 anni dalla ricevuta notifica della Direttiva90 e in accordo con il rispettivo Stato membro) un progetto di elenco dei “Siti di importanza comunitaria”91. Entro un termine massimo di ulteriori 6 anni dalla data di adozione del SIC, lo Stato Membro aveva l'obbligo di designarlo “Zona speciale di conservazione” (ZSC)92 e stabilire le misure necessarie per il mantenimento o il ripristino degli habitat naturali e delle specie (di fauna e flora selvatiche) in uno stato di conservazione soddisfacente, in funzio ne della loro importanza e dei rischi di degrado di ciascuno, per la coerenza di Natura 2000.

88 La Direttiva del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, recepita in Italia mediante la Legge 157/92, è stata abrogata e sostituita integralmente dalla versione codificata della Direttiva 2009/147/CE.

89 L'importanza di queste zone deriva dal fatto che la tutela dell'avifauna si presenta più complessa di quella delle altre specie animali, e richiede infatti azioni particolari, come conseguenza delle peculiarità biologiche proprie di questo gruppo (meno stazionari e quindi meno legati ad un unico territorio ) ed in particolare di alcune specie di volatili (come le migratrici) previste nell'Allegato I della Direttiva, che elenca appunto le specie che sono a rischio di scomparsa sul nostro continente e che richiedono misure speciali di conservazione.

90 Il recepimento della Direttiva in Italia è avvenuto nel 1997 mediante il Regolamento D.P.R. 8 se ttembre 1997 n. 357, successivamente modificato nel 2003 con il D.P.R. 12 marzo 2003 n. 20

91 Un Sito di importanza comunitaria è “un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato I o una specie di cui all'allegato II in uno stato di conservazione soddisfacente e che può inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza di Natura 2000 di cui all'articolo 3, e/o che contribuisce in modo significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione”

(Art. 1.k, Direttiva 92/43/CEE).

92 Una Zona di speciale conservazione è un “sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato” (Art. 1.l, Direttiva 92/43/CEE).

La Provincia Autonoma di Trento, per adempiere ai doveri della normativa europea e completare l'iter di istituzione descritto, ha proceduto pertanto ad una graduale implementazione della Rete Natura 2000 e nel 2009 ha avviato la conversione dei SIC in ZSC, coinvolgendo in un primo momento anche le principali realtà locali che hanno avuto modo di esprimere osservazioni sulle zone proposte; individuate mediante Deliberazione della Giunta provinciale, sono state convertite definitivamente nel 2010 ed istituite attraverso apposito Decreto Ministeriale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

L'attuazione degli obblighi connessi alla Direttiva Habitat e alla Direttiva Uccelli ha pertanto condotto ad un arricchimento del sistema di Aree Protette in Trentino, introducendo il complesso di aree appartenenti alla rete europea delle Aree Protette, con 135 ZSC e 19 ZPS.

Figura 21: Rappresentazione dei siti di importanza comunitaria (in azzurro), delle zone di protezione speciale (in viola) e delle zone speciali di conservazione (in verde).

Fonte: Elaborazione propria su Portale Geocartografico Trentino della Provincia Autonoma di Trento (https://webgis.provincia.tn.it/wgt/)

Molti siti individuati in ottemperanza della Direttiva Habitat si sovrappongono integralme nte alle aree protette già esistenti in provincia (parchi e biotopi)93 - come si può in parte osservare anche dal confronto della figura 21 con la figura 20 nel paragrafo “Riserve naturali provincia li e riserve locali”) - ma tutelano anche altri ambiti naturalistici rilevanti, ad esempio buona parte

93Basti pensare che tutti i biotopi d'interesse provinciale individuano SIC ai sensi della Direttiva Natura 2000.

della catena montuosa del Lagorai, nel Trentino occidentale94.

Nel documento Università degli Studi di Genova (pagine 73-81)