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ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO PER IL QUADRO

Nel documento Università degli Studi di Genova (pagine 92-96)

2. L'AMBIEN TE IN TREN TINO: UN PUNTO DI FORZA DA TUTELARE

2.2 ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO PER IL QUADRO

Ad ottobre 2017 anche le Reti di Riserve hanno ottenuto la Carta Europea del turismo sostenibile: è stata la prima volta che la certificazione è stata concessa ad un sistema di reti e non ad una singola area protetta, e la Provincia ha assunto il ruolo di coordinatore e garante.

La documentazione per la candidatura, inviata il 15 dicembre 2016 ad Europarc, è frutto di 26 tavoli di confronto, con il coinvolgimento dei principali attori economici e sociali (fra cui le Aziende e i Consorzi per il Turismo) per un totale di 146 portatori di interesse locale. Il risultato per il quinquennio 2017-2021 è stato la promozione di 232 Azioni Locali, in tutto il sistema, per un valore complessivo di 10 milioni di euro di investimenti (250.000 euro di media all’anno per ogni RR). Si tratta di un riconoscimento importante per un sistema come quello trentino, verso il quale lo stesso Comitato di valutazione di Europarc ha manifestato grande interesse, citandolo a livello europeo come esempio di best practice per l'innovativo modello di gestione della rete Natura 2000118.

2.2 ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI DI RIFERIMENTO PER IL

commerciale (una delle principali cause dell'estinzione e rarefazione di numerose specie in natura). In Italia viene ratificata con legge 19 dicembre 1975, n.874, mentre nell'Unio ne Europea è stata adottata mediante quattro regolamenti119 direttamente applicabili agli Stati membri e che ne costituiscono il quadro normativo. Hanno aderito 182 Paesi, oltre all'UE.

La Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, meglio conosciuta come Convenzione di Berna, promossa dal Consiglio d'Europa ed adottata nel 1979, entra in vigore nel giugno del 1982 e prevede una cooperazione europea con lo scopo di conservare il patrimonio naturale di particolare interesse, tutelando le specie protette ed i relativi habitats naturali in Europa (distinguendo negli allegati i gradi di tutela delle specie). Le Nazioni che hanno ratificato il testo devono adottare misure nazionali per la conservazione delle specie floristiche e faunistiche selvatiche e degli ambienti naturali, promuovendo inoltre attività di ricerca funzionali al raggiungimento degli obiettivi della Convenzione. In Italia viene ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503; è aperta la possibilità di adesione - condizionata a regole precise - anche a Stati europei non membri dell'Organizzazione e a Stati extra-europei. In totale hanno aderito 49 Paesi più l'UE.

La Convenzione sulle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, o Convenzione di Bonn, anch'essa adottata nel 1979 ed entrata in vigore nel 1983, è un trattato intergoverna t ivo che affronta la necessità di proteggere le specie migratrici terrestri, marine ed aviarie in tutti i loro spostamenti– superando pertanto i limiti dei confini nazionali - e ripristinare i loro habitat.

Reputa la fauna selvatica degna di particolare attenzione, data la sua importanza su più piani (ambientale ed ecologico, sociale, economico, scientifico)120. In Italia viene ratificata con Legge 25 gennaio 1983, n. 42; hanno aderito alla Convenzione 115 Paesi più l’Unio ne Europea121.

119 1. Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, inclusi gli Allegati di tale regolamento contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato; 2. Regolamento di attuazione (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio ; 3. Regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione; 4. Regolamento di esecuzione (UE) n.

1587/2019 della Commissione del 24 settembre 2019 che vieta l'introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche.

120 Gli allegati presentano gli elenchi delle specie che necessitano di un'immediata protezione e di quelle che richiedono lo sviluppo di accordi su base internazionale per assicurare un'adeguata gestione e conservazione.

121 Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, https://www.minambiente.it/pagina/cms -convenzione-di-bonn

La Convenzione delle Alpi è una Convenzione quadro promossa dalla CIPRA, la Commiss io ne Internazionale per la Protezione delle Alpi, aperta alla firma a Salisburgo il 7 novembre 1991 ed entrata in vigore nel 1995; è stata ratificata dagli 8 Paesi dell'arco alpino - Austria, Francia, Germania, Italia, Svizzera, Liechtenstein, Slovenia e Monaco - con l'aggiunta dell’Unio ne Europea, ed ha come obiettivo lo sviluppo di una politica comune per la protezione a lungo termine del sensibile ecosistema naturale delle Alpi (promuovendo un utilizzo responsabile e durevole delle risorse) e lo sviluppo sostenibile dell'area, tutelando al contempo gli interessi economici della popolazione residente e salvaguardando inoltre le identità culturali e le tradizioni della regione alpina. È “il primo trattato internazionale al mondo che considera un'area montana transnazionale nella sua interezza geografica”122 e nasce dalla consapevolezza che le Alpi costituiscono uno dei più grandi spazi naturali continui in Europa. Data questa sua caratteristica unitaria, offre un prezioso strumento ai Paesi firmatari per poter abbordare in modo congiunto le questioni urgenti e trasversali; stabilisce inoltre una serie di principi di cooperazione tra gli stessi per un'adeguata politica ambientale ed una vita sostenibile nelle Alpi presente e futura. Poggia su un solido spirito di collaborazione ed il suo punto di forza risiede nel carattere versatile, transnazionale e cooperativo. Fra gli ambiti d'azione coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi vi è la “protezione della natura e la tutela del paesaggio” e, se necessario, il suo ripristino, a cui si associa l'obiettivo di “garantire stabilmente l'efficie nza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicit à e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme”. (Art. 2, Convenzione delle Alpi).

La Convenzione nel 2006 ha dato vita a livello alpino alla “Piattaforma Rete ecologica”, per favorire uno scambio di informazioni e confronti tramite una rete alpina transfrontaliera di aree protette, che collega il mondo politico (impersonato dai rappresentanti ufficiali dei paesi alpini), la comunità scientifica e le organizzazioni ambientali (compresi i gestori di aree protette). In questo ambito, tramite la Piattaforma, è poi nato il progetto “Econnect” (Ecologic a l Networks in the European Alps), avviato nel 2008, il cui fine è quello di approfondire la connettività ecologica nel territorio alpino.

La Convenzione delle Alpi è il primo esempio transnazionale di attuazione dei Sustainable Development Goals (adottati nel 2015 dall'ONU ma già esistenti di fatto molto prima) grazie alle attività promosse ed al costante impegno nello sviluppo sostenibile, e viene considerata

122 Convenzione delle Alpi, https://www.alpconv.org/it/home/

perciò (con i suoi Protocolli e Dichiara zioni) un precursore nell'attuazione dell'Agenda 2030.

L'efficace impiegabilità della Convenzione viene dimostrata dal Sistema alpino di obiettivi per il clima 2050, uno strumento approvato nell'aprile 2019 dai Ministri dei Paesi dell'arco alpino per promuovere “una visione delle Alpi climaneutrali e resilienti ai cambiamenti climatici nel 2050”123. Un impegno importante che intende elaborare una risposta comune alpina alla sfida globale del cambiamento climatico e dare seguito agli obiettivi nazionali ed internaziona l i, attraverso una governance cooperativa di multilivello.

La Convenzione sulla biodiversità, o Convenzione di Rio de Janeiro, è un trattato internazionale firmato da 150 leader mondiali, in occasione dell'Earth Summit di Rio de Janeiro nel 1992 (o Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo), il primo incontro fra i capi di stato sull'ambiente; entrato in vigore il 29 Dicembre 1993, in Italia viene ratificato con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, e in Unione Europea con Decisione del Consiglio 93/626/CEE, d.d. 25.10.1993. Nella medesima sede i capi di Stato hanno sottoscritto anche la Convenzione sui cambiamenti climatici e le tre dichiarazioni di principi Agenda 21: il Programma d'Azione per il XXI secolo, Dichiarazione dei principi per la gestione sostenibile delle foreste, Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo.

La Convenzione si basa sulla consapevolezza che le risorse naturali siano vitali per lo sviluppo, sia economico che sociale, e che la biodiversità124 rappresenti un valore inestimabile per le generazioni presenti e future; da qui la necessità di contrastare i problemi urgenti ed universa l i di protezione ambientale e sviluppo socio-economico con una strategia globale di sviluppo sostenibile. Rappresenta il primo fondamentale atto internazionale mediante il quale i Paesi si impegnano in uno sforzo comune contro la perdita della diversità biologica, contempla ndo un'organizzazione per la cooperazione fra Stati, sia tecnica che finanziaria; le modalità di applicazione vengono definite in seguito dai singoli Stati attraverso un piano nazionale. Nello specifico, i tre obiettivi principali perseguiti dalla Convenzione, esposti nell'Art. 1, sono: la conservazione della diversità biologica125, l’uso sostenibile dei componenti della diversità

123 Hojesky, H., Galle, E., Jäger, C., Pohl, K., Zwettler, K., Jost, S. et al. Sistema alpino di obiettivi per il clima 2050 adottato dalla XV Conferenza delle Alpi. Comitato consultivo sul clima alpino della Convenzione delle Alpi.

P. 15. Disponibile al link: https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/fotos/Banner/Topics/climate_change/

20190404_A CB_Alp ineClimateTargetSystem2050_ it.pdf

124 La concezione di “diversità biologica” sviluppata in questo scenario va oltre la considerazione classica e non si limita ad una riflessione su piante, animali o microrganismi ed il loro ecosistema; considera le persone ed i loro bisogni di sicurezza alimentare, medicinali, aria fresca e acqua, riparo e un ambiente pulito e sano in cui vivere (https://www.cbd.int/convention/).

125Al trattato si deve anche la definizione di “biodiversità” universalmente riconosciuta a livello giuridico, definita nell'art. 2 come “la variabilità degli organismi viventi di tutte le fonti” e che si manifesta su più livelli: si può pertanto parlare di diversità genetica (all’interno di ogni specie), diversità di specie e diversità degli ecosistemi.

biologica, la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall’utilizzo delle risorse genetiche126. Ad oggi è uno degli strumenti internazionali più ratificati, contando con 196 Parti.

Nel documento Università degli Studi di Genova (pagine 92-96)