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Trattamento di fine rapporto del personale

Nel corso dell’esercizio 2007 è cambiata sostanzialmente la normativa di riferimento per la destinazione delle obbligazioni derivanti dal fondo di trattamento di fine rapporto (legge 296/2006 con decorrenza primo gennaio 2007): nel caso della Cassa di Risparmio di Cento, società con più di 50 dipendenti il fondo è conferito, sulla base delle scelte dei dipendenti, verso la Tesoreria Inps, oppure presso fondi specializzati ed allo scopo autorizzati e vigilati da Covip.

Ne deriva che le obbligazioni calcolate fino al 31 dicembre 2006 e le quote maturate fino all’esercizio dell’opzione (massimo 30 giugno 2007) sono rappresentate in bilancio in un apposito fondo che richiede la rivalutazione annuale prevista di legge (criterio invariato) : il tasso di rivalutazione da applicare è composto da due voci, una fissa (1,5%) ed una variabile ( 75% del costo della vita calcolato da ISTAT), il predetto fondo continua ad essere rappresentativo dei piani a benefici definiti la cui erogazione è differita nel tempo e conseguentemente in bilancio è iscritto il valore determinato in base a specifica stima attuariale.

Le quote di trattamento di fine rapporto del personale maturande a partire dal 1° gennaio 2007 configurano un “piano a contribuzione definita” sia nel caso di opzione da parte del dipendente per la previdenza complementare, sia nel caso di destinazione al fondo di Tesoreria presso l’INPS.

L’importo delle quote, contabilizzato tra i costi del personale, è determinato sulla base dei contributi dovuti senza l’applicazione di metodologie di calcolo attuariali.

Al 31 dicembre 2019 il valore attuariale del fondo interno ammonta a 3.288 mila euro contro un valore al 31 dicembre 2018 di 3.315 mila euro, con utilizzi del fondo pari a 162 mila euro, accantonamenti a conto economico pari a 40 mila euro ed un effetto positivo sulla riserva di patrimonio netto di 95 mila euro.

La parte esternalizzata del fondo di trattamento di fine rapporto, definita “maturando post 1/1/2007”

dalla legge 296/2006, è confluita alla previdenza complementare esterna; l’importo spesato al conto economico nel 2019 ammonta a 1.172 mila euro, mentre nell’anno precedente l’importo imputato a conto economico è stato pari a 1.186 mila euro.

Fondi di Previdenza del Personale

Dal primo luglio 2007 il Fondo pensioni sezione a contribuzione definita è stato sciolto con facoltà di scelta ai dipendenti fra un fondo chiuso ed uno aperto: questa attività si è resa necessaria in quanto il fondo a gestione interna non aveva più le caratteristiche richieste dalla normativa per le destinazioni del trattamento di fine rapporto dei dipendenti.

Nel corso dell’esercizio 2009 anche la sezione del fondo a prestazione definita è stata sciolta in parte attraverso la liquidazione diretta agli aderenti e in parte attraverso l’esternalizzazione ad una primaria compagnia assicurativa. La banca infatti ha provveduto nel mese di luglio 2009 a versare a detta compagnia un premio unico che garantisse ai soggetti ancora iscritti una rendita vitalizia pagata mensilmente. In data 31 luglio 2009 la Cassa ha provveduto infine a chiudere formalmente il fondo pensione e a dare le opportune comunicazioni alle autorità competenti.

Per far fronte alla volontà degli aderenti al fondo, la banca ha inserito la clausola all’interno degli accordi con gli stessi, che prevede di intervenire qualora la compagnia assicurativa non fosse in grado di far fronte alle proprie obbligazioni. In virtù di tale garanzia accessoria la banca continua a mantenere l’obbligazione per un piano a benefici definiti. Lo IAS 19 prevede che la contabilizzazione del piano debba essere pari al valore attuale dell’obbligazione alla data di riferimento, al netto del fair value delle attività che sono al servizio del piano stesso. Nel caso specifico l’attività a presidio del piano risulta essere la polizza assicurativa perfezionata con il pagamento del premio unico a luglio 2009. Dato l’elevato standing creditizio degli investimenti sottostanti la polizza assicurativa e della controparte assicurativa non si è ritenuto necessario apportare aggiustamenti di valore all’attività funzionale al piano e quindi la banca ha esposto nei fondi di quiescenza un’obbligazione nulla.

Garanzie rilasciate ed impegni

Nelle “garanzie rilasciate” sono comprese tutte le garanzie di firma prestate dalla banca.

Le garanzie di “natura finanziaria” sono quelle concesse a sostegno di operazioni volte all’acquisizione di mezzi finanziari; sono invece di “natura commerciale” quelle concesse a garanzia di specifiche transazioni commerciali: sono indicate con riferimento al soggetto ordinante, cioè al soggetto le cui obbligazioni sono assistite dalla garanzia prestata.

Sono iscritte al valore nominale al netto degli utilizzi di cassa e delle eventuali rettifiche di valore.

Gli impegni ad erogare fondi sono impegni irrevocabili ad utilizzo certo od incerto, che possono dar luogo a rischio di credito (sono esclusi gli impegni derivanti dalla stipula di contratti derivati): il valore di iscrizione è al netto delle somme già erogate e delle eventuali rettifiche di valore.

Gli impegni irrevocabili ad utilizzo certo comprendono gli impegni ad erogare fondi il cui utilizzo da parte del richiedente è certo e definito: sono pertanto contratti vincolanti sia per il concedente che per il richiedente. L’aggregato comprende tra l’altro gli acquisti di titoli non ancora regolati (la società contabilizza i titoli per data di regolamento) ed i depositi e finanziamenti da erogare ad una data futura predeterminata.

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Gli impegni irrevocabili sono ad utilizzo incerto quando l’utilizzo da parte del richiedente è opzionale, in questo caso, non è sicuro se ed in quale misura avverrà l’erogazione effettiva dei fondi.

Gli impegni sottostanti a derivati creditizi: vendite di protezione sono impegni derivanti dalla vendita di protezione dal rischio di credito.

Sono iscritti al valore nominale al netto delle somme erogate e delle eventuali rettifiche di valore determinate analiticamente per i crediti di firma “anomali” e forfetariamente per gli altri in bonis.

Con l'introduzione del principio IFRS 9 le garanzie rilasciate e gli impegni rientrano nel modello di impairment IFRS9.

Accantonamenti per garanzie ed impegni

Il rischio derivante dalla valutazione delle “garanzie rilasciate” è determinato in via analitica per le posizioni classificate nello stage 3 e collettivamente per quelli classificati nello stage 1 e 2. Il fondo è iscritto alla voce 140 a) Fondi per rischi ed oneri impegni e garanzie rilasciate dello Stato Patrimoniale.

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono flussi lordi di benefici economici derivanti dallo svolgimento dell’attività ordinaria dell’impresa e sono rilevati nel momento in cui viene trasferito il controllo dei beni o servizi al cliente, ad un ammontare che rappresenta l’importo del corrispettivo a cui si ritiene di avere diritto.

La rilevazione dei ricavi avviene tramite l’applicazione di un modello che deve soddisfare i seguenti requisiti:

- identificazione del contratto, definito come un accordo in cui le parti si sono impegnate ad adempiere alle rispettive obbligazioni;

- individuazione delle singole obbligazioni di fare (“performance obligations”) contenute nel contratto;

- determinazione del prezzo della transazione, ossia il corrispettivo atteso per il trasferimento al cliente dei beni o dei servizi;

- ripartizione del prezzo della transazione a ciascuna “performance obligation”, sulla base dei prezzi di vendita della singola obbligazione;

- riconoscimento dei ricavi in un momento preciso, quando l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o il servizio promesso, oppure nel corso del tempo, mano a mano che l’entità adempie l’obbligazione di fare trasferendo al cliente il bene o servizio promesso.

In particolare:

- gli interessi sono rilevati pro rata temporis sulla base del tasso di interesse contrattuale o di quello effettivo se le attività di riferimento hanno durata contrattuale oltre il breve termine;

- I dividendi sono rilevati nell’esercizio in cui viene deliberata la distribuzione.

- le commissioni per ricavi da servizi sono iscritte, sulla base degli accordi contrattuali, nel periodo in cui i servizi stessi sono stati prestati;

- i ricavi derivanti dalla vendita di attività non finanziarie sono rilevati al momento del perfezionamento della vendita, a meno che la Banca abbia mantenuto la maggior parte dei rischi e benefici connessi con l’attività.

Migliorie su beni di terzi

Le spese sostenute per lavori di ristrutturazione di beni immobili di proprietà di terzi sono iscritte fra le “altre attività” e sono attribuite al conto economico in base alla capacità di produrre benefici futuri di norma corrispondente alla durata del sottostante contratto di affitto: le spese riguardano principalmente la ristrutturazione di immobili di terzi adibiti all’esercizio delle filiali.

Modalità di determinazione del fair value

Il criterio del fair value è il principale criterio di valutazione degli strumenti finanziari previsto dai principi contabili internazionali; è anche il criterio di valutazione definito per i derivati indipendentemente dalle finalità per le quali tali strumenti sono stati acquistati (trading o copertura).La nota integrativa deve inoltre riportare il fair value anche di quegli strumenti finanziari che in bilancio sono iscritti al costo ammortizzato.

I principi IAS definiscono il fair value come il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di misurazione.

Il principio IFRS 13 definisce una triplice gerarchia di fair value, basata sull’osservabilità o meno dei parametri di mercato:

Livello 1: la valutazione è il prezzo di mercato dello stesso strumento finanziario oggetto di valutazione, ottenuto sulla base di quotazioni espresse da un mercato attivo. Un mercato è considerato attivo qualora i prezzi di quotazione riflettano le normali operazioni di mercato, siano regolarmente e prontamente disponibili tramite borse, servizi di quotazione, intermediari e se tali prezzi rappresentano effettive e regolari operazioni di mercato.

Livello 2: la valutazione si basa su prezzi desumibili dalle quotazioni di mercato di attività simili o mediante tecniche di valutazione per le quali tutti i fattori significativi – compreso gli spread creditizi e di liquidità – sono desunti da dati osservabili di mercato. Tale livello implica ridotti elementi di discrezionalità nella valutazione, in quanto tutti i parametri utilizzati risultano attinti dal mercato e le metodologie di calcolo consentono di replicare quotazioni presenti su mercati attivi.

Livello 3: le valutazioni sono effettuate utilizzando input diversi, non tutti desunti direttamente da parametri osservabili sul mercato e comportano quindi stime ed assunzioni significative da parte del valutatore.

I criteri definiti dalla Cassa di Risparmio di Cento al fine di attribuire il livello gerarchico al fair value dei singoli strumenti finanziari presenti nel portafoglio di proprietà sono i seguenti:

Livello 1: strumenti che hanno almeno un mercato attivo. A tal fine, possono essere considerati, se significativi, i prezzi rilevati su mercati regolamentati, MTF, o quotazioni di market maker. In tal caso, devono essere disponibili su Bloomberg le quotazioni di almeno tre market maker, e lo spread denaro-lettera medio non può essere superiore a 2%. Possono altresì essere considerati i NAV forniti dalle società di gestione del risparmio, purché si tratti di valori ai quali sia possibile smobilizzare l’investimento.

Livello 2: strumenti per i quali sono reperibili su Bloomberg quotazioni di meno di tre market maker e/o con spread denaro-lettera medio superiore a 2%; strumenti per i quali esistono titoli comparabili (per emittente, caratteristiche finanziarie, grado di rischio) classificabili al livello 1 o valutati mediante modelli di valutazione comunemente usati dagli operatori professionali facendo uso come input di parametri osservabili direttamente o indirettamente sul mercato. Gli aggiustamenti eventualmente effettuati dal valutatore non devono avere un impatto significativo nella determinazione del fair value.

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Livello 3: strumenti per i quali non esiste un mercato attivo e non possono essere valutati mediante i criteri stabiliti per il livello 2; NAV forniti dalle società di gestione del risparmio, non rappresentanti valori ai quali sia possibile smobilizzare l’investimento.

Strumenti quotati

Per la determinazione del fair value la banca utilizza, se disponibili, informazioni basate su dati di mercato ottenuti da fonti indipendenti: in questi casi, il fair value di uno strumento corrisponde al suo prezzo desumibile su un mercato attivo. A questi fini, un mercato si considera “attivo” quando le operazioni si verificano con frequenza e volumi sufficienti a fornire informazioni utili per la determinazione di un prezzo su base continuativa.

L’attuale definizione di mercato regolamentato non è sempre coincidente con la nozione di mercato attivo. Un “mercato ufficiale regolamentato” funziona regolarmente se:

- esistono regole, emesse o approvate dalle Autorità del Paese d’origine del mercato, che disciplinano le condizioni operative, di accesso, nonché quelle che un contratto deve soddisfare per essere efficacemente trattato;

- ha un meccanismo di compensazione che richiede che i contratti derivati siano soggetti alla costituzione di margini giornalieri che forniscono una protezione adeguata dal rischio di controparte.

Tuttavia un mercato regolamentato non garantisce la presenza di prezzi “significativi” se non è rappresentativo di scambi quotidiani significativi in termini di volumi. Per questo, la banca ha definito apposite procedure finalizzate a individuare i mercati attivi, ossia quei mercati in cui i prezzi degli strumenti negoziati rappresentano il valore con cui si pongono effettivamente in essere le transazioni di mercato.

Tali procedure sono basate sull’analisi dei seguenti fattori:

- il numero dei contributori ed eventuale presenza di dealer, broker e market maker;

- la frequenza di aggiornamento periodico del dato quotato e lo scostamento rispetto alla quotazione precedente;

- l’esistenza di un’accettabile differenza fra il prezzo bid e prezzo ask;

- il volume di scambi trattati.

In particolare i prezzi utilizzati per le valutazioni di bilancio sono:

- il prezzo bid nel caso di attività detenute;

- il prezzo mid market nel caso in cui i profili di rischio si compensano fra di loro (la differenza fra prezzo bid e prezzo ask è determinata dai soli costi di transazione).

Quando il medesimo strumento finanziario risulti quotato su più mercati viene rilevata la quotazione più vantaggiosa.

Nel caso dei titoli per i quali sono disponibili quotazioni di dealer, broker e market maker, devono essere disponibili su Bloomberg le quotazioni di almeno tre operatori, e lo spread denaro-lettera medio non può essere superiore a 2%. Sono inoltre prese in considerazione le valutazioni di Bloomberg (CBBT, BGN, BVAL). In tal caso si utilizza priotariamente il prezzo CBBT e, in sua assenza, la mediana delle quotazioni disponibili.

Strumenti non quotati

Qualora non esistano prezzi direttamente osservabili su mercati attivi, è necessario fare ricorso a tecniche di valutazione che ottimizzino il contributo delle informazioni disponibili, in base all’approccio comparativo, che desume il fair value di uno strumento dai prezzo osservati su transazioni similari avvenute su mercati attivi, oppure in base ad una modellizzazione che anche in mancanza di transazioni osservabili o comparabili consenta comunque di pervenire ad una valutazione. Le tecniche utilizzate presentano le seguenti caratteristiche:

- tendono a massimizzare l’impiego di input di mercato e a minimizzare stime e assunzioni interne;

- riflettono le modalità in base alle quali il mercato attribuisce un prezzo agli strumenti;

- utilizzano input in grado di rappresentare le aspettative di mercato e il rapporto rischio rendimento dello strumento oggetto di valutazione;

- incorporano tutti i fattori che i partecipanti al mercato considererebbero nella definizione di prezzo;

- sono coerenti con le metodologie comunemente utilizzate dagli operatori professionali;

- sono oggetto di verifica e calibrazione periodica al fine di verificare la loro capacità di rappresentare il fair value in linea con i prezzi a cui avvengono effettivamente le transazioni nello strumento oggetto di valutazione; in tal modo sono assicurate la comparabilità, l’affidabilità e la neutralità del processo di definizione dei valori degli strumenti finanziari conformemente a quanto richiesto dalla normativa.

Nel successivo paragrafo A.4.1 vengono descritti i criteri di determinazione del fair value per le diverse categorie di strumenti appartenenti al livello 2 e al livello 3.

Attività cedute e non cancellate: operazioni di cartolarizzazione

La Cassa di Risparmio di Cento ha in essere tre programmi di cartolarizzazione, le prime due sono operazioni entrambe di mutui residenziali a privati, la prima denominata “Guercino Solutions” che risale al 2006 e la seconda operazione denominato “Siviglia SPV” che risale al marzo 2012 mentre la terza denominata “Alchera” risale al 2017. Lo scopo principale di tali programmi è stato quello di

“generare” liquidità per la Cassa.

Le due operazioni “RMBS” sono censite presso l’European Data Warehouse (EuroDW) istituito dalla BCE; Guercino Solutions è censito con il codice RMBSIT000072100220081, Siviglia SPV ha il codice RMBSIT000072100120125, i dati delle prime due operazioni vengono gestiti ed inviati internamente; per la terza operazione con il codice SMESIT000255100120136, in quanto multi-originator, l’intero portafoglio viene accumulato ed inoltrata ad EuroDW (dati complessivi forniti dai vari originator), a cura di Accounting Partners srl.

Analogamente a quanto rilevato nel bilancio dell’esercizio precedente, i crediti ceduti sono iscritti nell’attivo della Cassa di Risparmio di Cento: infatti secondo la previsione normativa dei principi contabili internazionali IFRS 9 è fatto obbligo di mantenere l’iscrizione dei valori ceduti quando è mantenuto il coinvolgimento rilevante sull’andamento delle attività cedute. Tale coinvolgimento rilevante continua a sussistere in quanto sono tuttora detenute le tranche junior, le più rischiose, di tutte e tre le operazioni.

La Cassa ha ceduto interamente ad investitori istituzionali le tranche senior dei titoli emessi dai veicoli Guercino Solutions e Siviglia SPV; i titoli relativi alla recente operazione Alchera sono tutti nel portafoglio di proprietà della Cassa

Pronti c/Termine

I titoli ricevuti nell’ambito di operazioni che contrattualmente prevedono obbligatoriamente la successiva vendita (pronti c/termine attivi) ed i titoli consegnati nell’ambito di una operazione che contrattualmente preveda obbligo di riacquisto (pronti c/termine passivi), non sono rilevati e/o eliminati dal bilancio.

Pertanto l’importo pagato nel caso di titoli acquistati con obbligo di rivendita è rilevato fra i “crediti verso la clientela o banche”; mentre l’importo incassato nel caso di titoli ceduti con obbligo di riacquisto è rilevato fra le passività come “debiti verso clientela o banche” :

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Gli interessi sono registrati per competenza con riferimento ai finanziamenti attivi ed ai debiti verso clientela/banche.

Utilizzo di stime e assunzioni nella predisposizione del bilancio d’esercizio

L’applicazione di alcuni principi contabili implica necessariamente il ricorso a stime ed assunzioni che hanno effetto sui valori delle attività e delle passività iscritti in bilancio e sull’informativa fornita in merito alle attività e passività potenziali. Le assunzioni alla base delle stime formulate tengono in considerazione tutte le informazioni disponibili alla data di redazione del bilancio nonché ipotesi considerate ragionevoli alla luce dell’esperienza storica e del particolare momento caratterizzante i mercati finanziari. A tale proposito si evidenzia che la situazione di incertezza del quadro macro-economico, causata in particolare dalla pandemia da Covid-19, ha reso necessarie assunzioni riguardanti l’andamento futuro caratterizzate da significativi elementi di incertezza.

Proprio in considerazione della situazione di incertezza non si può escludere che le ipotesi assunte, per quanto ragionevoli, potrebbero non trovare conferma nei futuri scenari in cui la banca si troverà ad operare. I risultati che si consuntiveranno in futuro potrebbero pertanto differire dalle stime effettuate ai fini della redazione del bilancio e potrebbero conseguentemente rendersi necessarie rettifiche ad oggi non prevedibili né stimabili rispetto al valore contabile delle attività e passività iscritte in bilancio.

I processi di valutazione rappresentano attività di stima complessa e caratterizzata da un alto grado di incertezza e di soggettività che richiedono in maggior misura stime ed assunzioni al fine di determinare i valori da iscrivere in bilancio :

1) la quantificazione delle perdite per riduzione di valore dei crediti e, in genere, delle altre attività finanziarie;

2) la determinazione delle perdite di valore di investimenti partecipativi e dei diamanti;

3) la determinazione del fair value di attività e passività finanziarie nei casi in cui lo stesso non sia direttamente osservabile su mercati attivi. Gli elementi di soggettività risiedono, in tal caso, nella scelta dei modelli di valutazione o nei parametri di input che potrebbero essere non osservabili sul mercato;

4) la quantificazione dei fondi per rischi e oneri e dei fondi di quiescenza, per l’incertezza del petitum, dei tempi di sopravvenienza e delle ipotesi attuariali utilizzate;

5) la stima della recuperabilità delle imposte differite attive.

L’elenco dei processi valutativi sopra riportati viene fornita al solo fine di consentire al lettore di bilancio una migliore comprensione delle principali aree di incertezza, ma non è intesa in alcun modo a suggerire che, allo stato attuale, potrebbero essere appropriate assunzioni alternative.

In aggiunta, le valutazioni di bilancio sono formulate sulla base del presupposto della continuità

In aggiunta, le valutazioni di bilancio sono formulate sulla base del presupposto della continuità