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Altri sillogismi

Nel documento Prove legali e libero convincimento (pagine 126-130)

SEZIONE III: LIBERO CONVINCIMENTO E CONTRADDITTORIO

2. Altri sillogismi

Stante il superamento della concezione tradizionale12 di cui sopra, l’interesse della dottrina italiana alle ipotesi di applicazione di metodi scientifici all’iter valutativo ed argomentativo del giudice si è “risvegliato” a seguito della esplicita codificazione nell’ ordinamento di un principio generale, che già ispirava il nostro sistema probatorio, ovvero quello della colpevolezza dell’imputato al di là di ogni ragionevole dubbio13.

Un tale principio, letto in chiave positiva14, indica inevitabilmente un grado di probabilità necessario, al fine di pervenire ad una condanna al di là di ogni ragionevole dubbio.

L'Art. 533 comma 1 del c.p.p., così come modificato dall'art. 5 della legge numero 46 del 20 febbraio 2006, introduce nell'ordinamento una delle regole cardine del sistema giudiziario anglosassone: la cd "Beyond any reasanoble doubt".

Non tutti attribuiscono realmente carattere innovativo alla sua esplicita consacrazione codicistica. Complementare al canone di valutazione probatoria, che impone di assolvere l'imputato quando la prova della sua colpevolezza risulti mancante, insufficiente o contraddittoria (Art. 530 c.p.p. Comma 2), il rinnovato disposto dell'articolo 533 comma uno del codice di procedura penale si limiterebbe, a giudizio di molti, a rendere esplicito un criterio valutativo già desumibile al contrario da una corretta interpretazione del suddetto canone15.

12

Da sottolineare come in dottrina si sia osservato che la concezione dimostrativa della prova sia tipica dei sistemi inquisitori, ove la decisione è vista come una “serie di operazioni burocratiche di deduzione da regole generali che caratterizza la ricerca della verità nei sistemi inquisitori”. Cfr G. ILLUMINATI, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma 1991, voce accusatorio ed inquisitorio

(sistema), vol. I.

13

Nel sistema anglosassone la c.d. beyond any reasonable doubt rule (bard rule).

14

Secondo la dottrina in negativo tale principio sancisce che la colpevolezza dell’imputato può essere affermata anche in presenza di dubbi, purchè non ragionevoli. Cfr sul punto D’ALESSANDRO, L’oltre ogni ragionevole dubbio nella valutazione del nesso causale e della

colpa: passi avanti nella più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, in Cass.pen., 2006,

p. 2413; FERRUA, La colpevolezza ogni oltre ragionevole dubbio, AA. VV., Il nuovo regime

delle impugnazioni tra Corte Costituzionale e Sezioni Unite, a cura di FILIPPI, Padova, 2007, p.

143.

15

E’ di questo parere, tra gli altri, CONTI, Al di là di ogni ragionevole dubbio, in AA. VV. ,

123

Prima di questo intervento da parte legislatore vigeva l'idea secondo la quale non si poteva prescindere dall'assenza di ragionevoli dubbi sulla colpevolezza dell'imputato16.

Il quadro normativo ed interpretativo, al di là di tutto, si è complicato ancora di più: molti, infatti, hanno provato ad interpretare in chiave probabilistica la regola "dell'oltre ogni ragionevole dubbio " applicando delle concezioni profondamente diverse del calcolo della probabilità, ovvero quella quantitativa o pascaliana e quella logica o baconiana di cui meglio in seguito.

Da notare, altresì, come l’aggettivo “ragionevole” comporti implicitamente, già nel dato letterale del principio, l’osservazione che si possa sì acquisire un grado di probabilità elevata di colpevolezza (c.d. verdetto di colpevolezza a quote elevatissime di probabilità assoluta17), ma mai la certezza.

Al fine di raggiungere tale utopia di certezza, si è cercato di applicare al procedimento probatorio i metodi sillogistici, che a loro volta, in parte del loro procedimento conoscitivo, o nella Regola o nel Caso a seconda del metodo adottato, come in seguito analizzato, si riportano e si affidano a metodi di analisi della realtà, basati su metodologie scientifico – probabilistiche.

Tale idea di utilizzare il metodo sillogistico nel procedimento probatorio rientra, altresì, nell’ottica moderna del concetto di prova, in quanto risponde sostanzialmente ad una razionalità scientifica applicata ai fenomeni ed alla realtà fattuale.

I metodi sillogistici si possono suddividere in tre tipologie, ciascuna delle quali si compone e si differenzia dalle altre, a seconda della forma di inferenza utilizzata, ovvero sillogismo di tipo deduttivo, induttivo ed abduttivo.

Prima di analizzare analiticamente come si sia cercato, in dottrina, di applicare tali metodi al ragionamento probatorio, occorre, preliminarmente chiarirne l’iter logico.

Partendo dal presupposto che ciascuno di essi è comunque composto da una premessa maggiore (Regola), una premessa minore (Caso) e dalla soluzione del sillogismo (Risultato), occorre analizzare come la composizione di tali elementi porti ad una diversa argomentazione logica18.

16

Vedi CANZIO, L'oltre il ragionevole dubbio come regola probatoria di giudizio nel processo

penale, in Riv. It. Dir. Proc. Pen, 2004, pp. 303 ss.

17

Così CAPRIOLI, L’accertamento della responsabilità penale “oltre ogni ragionevole dubbio”, p. 55, il quale si riferisce usando tale espressione, altresì, alla c.d. certezza meramente processuale di cui alla sentenza Cassazione a Sez. Unite c.d. Franzese, di cui meglio in seguito.

18

Come analizzato sopra, La deduzione, inferenza di origine Aristotelica, che ha costituito per secoli la via maestra della conoscenza, consiste in un ragionamento predittivo e classificatorio, che partendo, da una premessa maggiore assiomatica, per mezzo di una premessa minore, giunge alla soluzione del caso concreto.

Nell’inferenza di tipo deduttivo si ha, dunque, la seguente sequenza: Regola - Caso- Risultato A titolo esemplificativo, l’iter logico è il seguente: Regola: tutti gli uomini sono mortali;

Caso: x è un uomo; Risultato: x è mortale.

124

Oltre al metodo deduttivo, di cui meglio sopra, possiamo distinguere il metodo induttivo e quello abduttivo.

La forma di inferenza induttiva estrae una legge (la premessa maggiore assiomatica nel sillogismo aristotelico) dall’osservazione e dall’analisi di più fatti concreti.

In tal caso, indi, abbiamo la seguente sequenza logica: Caso - Risultato - Regola

A titolo esemplificativo: Caso: questo corvo è nero;

Risultato: i corvi che ho visto sono tutti neri; Regola: Tutti i corvi sono neri.

L’abduzione, infine, consente di risalire da un determinato fenomeno concreto al suo antecedente logico19, secondo il seguente schema:

Risultato - Regola - Caso

A titolo esemplificativo, si supponga:

Risultato: Ci sono sacchi di neve a bordo dell’autostrada; Regola: il sale serve a sciogliere la neve;

Caso: i sacchi di sale a bordo dell’autostrada servono per la neve.

Dal ragionamento di cui sopra si abduce, dal Risultato, ovvero dal fenomeno concreto che ci sono sacchi di neve a bordo dell’autostrada, attraverso la Regola, un fatto nuovo, che è antecedente logico, ovvero che nevicherà.

Come si evince dai semplici esempi sopra riportati, l’unico metodo di inferenza che consente di aumentare la conoscenza è l’abduzione; di contro sia la deduzione sia l’induzione non adducono ulteriori conoscenze fattuali: la prima perché la conclusione è in realtà racchiusa nella premessa (in realtà che x fosse uomo mortale lo si conosceva già dalla premessa maggiore – Regola), la seconda, perché, attraverso l’osservazione di più fenomeni concreti, alla fine, pur

19

Sul punto E. FASSONE, Le scienze come ausilio nella ricerca del fatto e nel giudizio di valore, in La prova scientifica nel processo penale, cit., p. 244, apporta un esempio illuminante: “dalla presenza di frammenti di vetro all’interno dell’ambiente si può abdurre che il ladro sia passato dal terrazzo, ma nulla vieta di pensare che ciò sia stato un artifizio di chi ha operato essendo già all’interno, al fine di depistare”.

125

determinando una regola – legge, non si apporta al ragionamento alcuna conoscenza ex novo20.

Per tali ragioni parte della dottrina, di cui meglio in seguito, ritiene che, in ambito probatorio, il metodo abduttivo sia il più proficuo, in quanto è l’unico in grado di accrescere le conoscenze fattuali; di contro, però, è lo schema dotato di una forza logica minore rispetto a quelli induttivo e deduttivo, in quanto la Regola, che permette di ricavare dal Risultato l’antecedente logico, non è certa, ma è essa stessa opinabile, in quanto basata o su dati empirici o su quelli statistici.

Per esempio “che il possessore della refurtiva sia il probabile autore del furto non deriva dall’averlo mille volte constatato – se così fosse sarebbe la constatazione e non l’abduzione a fornire la prova -, ma dall’averlo mille volte affermato sulla base di una prognosi meramente empatica”21.

La prova scientifica altro non è se non il caso in cui sia la scienza a fornire la Regola che permette di risalire all’antecedente logico del Risultato (se sul corpo del reato è presente un’impronta e l’impronta di Tizio, così come rilevata dalla polizia giudiziaria, è uguale, la scienza conduce ad affermare che Tizio ha toccato quell’oggetto).

La quaestio, come verrà analizzato, si concentrerà, oltre che sulla fallacia delle regole scientifiche, sull’osservazione che tali antecedenti logici, anche se raggiunti in base a leggi scientifiche valide non conducano di per sé, se non avvalorati da altri elementi, alla colpevolezza dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.

Nell’esempio addotto il fatto che Tizio abbia toccato il corpo del reato non assicura che lo abbia toccato al fine di commettere il delitto, ben potendo essere, che egli abbia toccato l’oggetto in un’altra circostanza e che l’effettivo autore del reato indossasse i guanti.

Premesso quanto sopra, pare opportuno ai fini della presente disamina, analizzare i diversi modelli di inferenza e valutare se e con quali risultati siano applicabili al ragionamento probatorio.

20

Sul punto appare, però opportuno osservare come l’induzione sia utilizzabile negli altri due modelli inferenziali, in quanto permette di risalire dal fatto noto a quello non noto, sia esso susseguente (deduzione) o antecedente (abduzione). Così E. FASSONE, Le scienze come ausilio

nella ricerca del fatto e nel giudizio di valore, in La prova scientifica nel processo penale, cit., p.

244.

21

Così E. FASSONE, Le scienze come ausilio nella ricerca del fatto e nel giudizio di valore, in La

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3. Il metodo induttivo: da una probabilità “quantitativa” ad una

Nel documento Prove legali e libero convincimento (pagine 126-130)