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Prime “codificazioni” del sistema inquisitorio

Nel documento Prove legali e libero convincimento (pagine 34-38)

La suddetta dicotomia presente nella dottrina italiana tra sistema inquisitorio ed accusatorio si ritrova, altresì, in tutti i paesi europei nei quali si era diffuso il processo romano-canonico. Di conseguenza, nel secolo XVI la tendenza è quella di accentuare la funzione repressiva del giudizio56, sulla base del già citato principio per il quale “interest rei publicae ne crimina maneant impunita”.

La suddetta esigenza repressiva conduce inevitabilmente le autorità governative a provvedere ad una prima sistemazione razionale dei principi del sistema inquisitorio.

A livello europeo le più rilevanti legislazioni sono rappresentate dalla Constitutio Criminalis Bambergensis del 1507 e dalla Constitutio Criminalis Carolina di Carlo V del 1532 in ambito germanico, dalla Criminelle Ordonnantien del 1570 dei paesi Bassi spagnoli ed, in particolar modo, dalle due ordonnances francesi e, precisamente, quella di Blois, del 1498, e quella di Villers-Cotterêts, del 1539.

In precedenza, in Francia, le procedure di carattere inquisitorio, nonostante la grande diffusione nella prassi, erano considerate extraordinaire, in contrapposizione con le procedure di carattere accusatorio, che erano, invece, considerate ordinaire.

Con l’ordonnance di Blois si codificano le due procedure, entrambe ugualmente presenti nella prassi, che continuano, nonostante la compresenza, a mantenere le originarie denominazioni di procedure ordinaire ed extraordinaire57. Il rito prevede che l’azione sia introdotta ex officio dal funzionario dell’apparato giudiziario, il c.d. procureur de roi58; a quest’ultimo la notitia criminis può pervenire o attraverso una denuncia della parte lesa o attraverso l’iniziativa diretta del giudice.

Anche l’istruttoria d’indagine, segreta, è condotta dallo stesso procureur de roi, il quale, nel caso in cui ritenga sufficienti gli elementi raccolti al fine di sostenere l’accusa, apre formalmente il procedimento.

In tal caso l’imputato viene citato in giudizio o catturato, ed interrogato immediatamente (artt. 96, 98, 106 della ordonnance)59.

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Cfr A. CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa, Vol. 1, cit., pp. 265 e ss.; G. ALESSI, voce Processo penale (diritto intermedio), cit, p. 379.

57

Così E. DEZZA, Lezioni di storia del processo penale, cit, p. 31.

58

Cfr G. ALESSI, voce Processo penale (diritto intermedio), cit., p. 380.

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Per il testo dell’Ordonnance cfr Recueil Générale des anciennes lois françaises depuis l’an 420

jusq’à la Revolùtion de 1879, a cura di F.A. Isambert, Paris, 1821-1833, 29 voll. XII, Paris 1827,

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Terminato il suddetto interrogatorio obbligatorio, si apre la scelta tra le due diverse procedure, aventi la stessa pari dignità, ovvero tra la procédure ordinaire e la procédure extraordinarie.

La procedura ordinaria, di ispirazione accusatoria, prevede il contraddittorio delle parti e la possibilità per il reo di essere assistito da un legale.

La procedura c.d. straordinaria, invece, ispirata ai dettami del rito inquisitorio, priva l’accusato di qualsiasi assistenza legale e prevede, altresì, la tortura.

L’imputato, nel corso di tale procedimento, può essere ammesso a proporre personalmente le proprie difese, ma senza conoscere i capi d’imputazione (art. 111)60: tutto il procedimento straordinario, infatti, è caratterizzato dalla massima segretezza, oltre che dalla scrittura.

Il ricorso alla tortura deve essere attuato nel rispetto di precise forme (art. 112), mentre gli esiti dell’esame devono essere verbalizzati con estrema cura dal cancelliere (greffier), che dovrà, per esempio, indicare quante volte sia stato dato da bere all’imputato (art. 113)61.

L’Ordonnance prevede, altresì, un conclusivo criterio di collegamento tra il rito c.d. ordinario e quello straordinario, ovvero, nel caso in cui, al termine di tutta la procedura dettata in tema di rito straordinario, non si sia pervenuti a conclusioni apprezzabili, è possibile procedere con le forme del rito ordinario62.

Quarant’anni dopo Blois, l’Ordonnance di Villers-Cotterêts conferma le tendenze di fondo già emerse a Blois e delinea un assetto del processo penale destinato a restare pressoché immutato fino alla grande Ordonnance Criminelle del 1670.

Con il 1539 le basi legislative del modulo inquisitorio sono in Francia definitive.

Se gli interventi sovrani in tema di giustizia penale non mancano nel periodo seguente, fino alla definitiva grande Ordonnance del 1670, questi semplicemente confermano i principi già espressi nelle suddette ordonnances di Blois e di Villers-Cotterêts.

L’assolutismo raggiunge il suo apice tra il XVII e la fine del XVIII secolo. Massima espressione di questo regime è, senza dubbio, la monarchia francese di Luigi XIV, a cui si deve, sotto la direzione del ministro Colbert, la

siècle, Durand Et Pedone Lauriel, Hoste, 1868, pp. 416 e ss. ed E. DEZZA, Accusa e inquisizione dal diritto comune ai codici moderni, cit., pp 92 e ss. .

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Per il testo dell’Ordonnance cfr Recueil Générale des anciennes lois françaises depuis l’an 420

jusq’à la Revolùtion de 1879, a cura di F.A. Isambert, Paris, 1821-1833, cit. Cfr, altresì, E.

DEZZA, Lezioni di storia del processo penale, cit, p. 37.

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Per il testo dell’Ordonnance cfr Recueil Générale des anciennes lois françaises depuis l’an 420

jusq’à la Revolùtion de 1879, a cura di F.A. Isambert, Paris, cit., coll. 600-640. Per le osservazioni

cfr ALLARD, Histoire de la justice criminelle au seizième siècle, cit., pp. 416 ss. ed E. DEZZA,

Lezioni di storia del processo penale, cit, pp. 36-37.

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Ciò ai sensi dell’art. 118 dell’Ordonnance de Blois, cfr E. DEZZA, Lezioni di storia del

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Ordonnance Criminelle del 1670, vero e proprio “monumento dell’ingegno inquisitoriale”63.

L’ordinamento francese di quel periodo ha tutte le caratteristiche del sistema inquisitorio: l’arbitrio del giudice è illimitato, tutto il procedimento si svolge per iscritto, i testimoni si limitano a «confermare» le dichiarazioni rese in precedenza all’inquisitore64 e la decisione è fondata sulle «prove legali».

Tale sistema predetermina il valore di ogni singolo mezzo e stabilisce, tra l’altro, la misura necessaria per procedere a tortura o pronunciare sentenza di condanna. Il meccanismo si traduce in una specie di «tariffario», a cui il giudice è vincolato.

Il diritto penale di allora “considera più l’ordine sociale alterato dal reato, che le ragioni dell’imputato”65: bisogna punire il delitto, anzitutto, e la questione relativa a chi l’avesse commesso assume un’importanza secondaria.

L’ordine pubblico è difeso con l’intimidazione e con il procedimento inquisitorio non solo in Francia, ma anche in tutto il resto dell’Europa continentale; contro tale sistema si scaglieranno gli studiosi e i filosofi illuministi.

Anche in Italia si manifesta la tendenza a redigere grandi compilazioni ufficiali: le più importanti testimonianze in tal senso sono le Nuove Costituzioni dello Stato di Milano (Constitutiones Dominii Mediolanensis) emanate da Carlo V nel 1541 e la legislazione di Emanuele Filiberto per i domini di casa Savoia, e, in particolare, il Libro Quarto dei Novi Ordini, promulgato nel 1565 con il titolo Delle cause criminali, et il modo di proceder in esse66.

Entrambe le suddette legislazioni cristallizzano i principi inquisitori e le procedure in uso nella prassi, che sono la diretta conseguenza, soprattutto in Italia, sia del principio “ne crimina remaneant impunita” sia dell’ascesa della figura dell’avvocato fiscale67.

Per quanto concerne le Constitutiones Dominii Mediolanensis, il procedimento viene avviato ex officio68 dal giudice e presuppone l’accusa o la querela della parte lesa ovvero la denuncia di un pubblico ufficiale.

In tutte le cause criminali la partecipazione dell’avvocato fiscale è espressamente richiesta a pena di nullità, al fine di garantire la tutela degli interessi pubblici e la condanna dei colpevoli («ne condemnandi absolvantur»)69.

Il ruolo del detto avvocato è centrale nell’economia processuale delle Constitutiones Dominii Mediolanensis: allo stesso spetta il compito di svolgere le indagini, al fine di pervenire ad una formulazione dell’accusa e di assistere il

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Questa è l’espressione utilizzata da F. CORDERO, Guida alla procedura penale, cit., p. 47.

64

Va notato, peraltro, che se il testimone non «persisteva», doveva essere punito. Cfr. P. TONINI,

Manuale di procedura penale, Milano, 2002, p. 19.

65

Cfr. G. SALVIOLI, Storia della procedura civile e criminale, cit., pp. 373-374.

66

Cfr E. DEZZA, Lezioni di storia del processo penale, cit, pp. 51 ss.

67

La figura dell’avvocato “fiscale” propone l’accusa e la sostiene di concerto con i giudici, come analizzato nel paragrafo IV attraverso i pensieri di Giulio Claro.

68

L. GARLATI, Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel ristretto della prattica

criminale per lo stato di Milano, Giuffrè, 1999, pp. 80 ss.

69

L. GARLATI, Inseguendo la verità. Processo penale e giustizia nel ristretto della prattica

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giudice durante le sue indagini; oltre a ciò, l’avvocato fiscale deve sottoscrivere la relazione predisposta dal giudice, che verrà inviata al Senato; quest’ultimo, infine, perverrà alla decisione finale70.

In un sistema siffatto, appare evidente l’incidenza delle competenze senatorie nell’amministrazione della giustizia penale, resa ancor più rilevante dal fatto che è vietato l’appello ed ogni altra forma di impugnazione in criminalibus, ad eccezione del ricorso al Senato, che decide sostanzialmente con il più ampio arbitrio.

Il procedimento prescritto dalle Constitutiones Dominii Mediolanensis, inoltre, riassume in sé tutti i tipici principi che caratterizzano il sistema inquisitorio: la segretezza delle indagini condotte dall’avvocato fiscale, e la scrittura, imposta a tutti i giudici e i funzionari71.

Il Libro Quarto dei Novi Ordini sabaudo si pone quale testo complementare rispetto a quanto sancito dal diritto comune: i giudici procedono “secondo le disposizioni del diritto comune, salvo nelle parti che fossero vietate, corrette, aumentate e ristrette per gli Ordini stabiliti”72.

Anche in questo caso assume una rilevanza fondamentale la figura dell’accusatore fiscale, il quale avvia l’inquisizione, assume prove e presenta, altresì, al giudice le proprie conclusioni73.

L’inquisizione costituisce la parte fondamentale del procedimento e viene iniziata ex officio dal giudice non appena avuta notizia del reato; il procedimento si attua nel rispetto dei principi della segretezza e della scrittura, secondo l’ormai consueta impostazione volta al conseguimento della prova regina, la confessione, passando, se necessario, attraverso la tortura74.

La fase deliberativa è ridotta al minimo indispensabile e si fonda sulla sola documentazione contenuta nel fascicolo processuale.

Anche secondo il Libro Quarto dei Novi Ordini la sentenza è appellabile presso il Senato75; allo stesso è attribuita la facoltà di avocare e decidere direttamente determinate cause criminali, quelle punibili con pena corporale o pecuniaria di notevole entità.

70

Cfr E. DEZZA, Lezioni di storia del processo penale, cit, pp. 52-53.

71

G.P. MASSETTO, Aspetti della prassi penalistica lombarda nell’età della riforma: il ruolo del

Senato Milanese, in Saggi di storia del diritto penale lombardo, cit., pp. 425-494.

72

Così E. DEZZA, Lezioni di storia del processo penale, cit, p. 54.

73

Cfr CAVANNA, Storia del diritto moderno in Europa, Vol. I, cit., pp. 278 ss.

74

Cfr E. DEZZA, Lezioni di storia del processo penale, cit, p. 54.

75

In tal caso in realtà il condannato può a sua volta appellare per gradi, ovvero adire direttamente il Senato, come sottolineato da Cfr E. DEZZA, Lezioni di storia del processo penale, cit, p. 54.

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6. Criticità del sistema delle prove legali ed ulteriori riflessioni sulla

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