• Non ci sono risultati.

Il superamento della concezione moderna di prova

Nel documento Prove legali e libero convincimento (pagine 123-126)

SEZIONE III: LIBERO CONVINCIMENTO E CONTRADDITTORIO

1. Il superamento della concezione moderna di prova

Con la convergenza della civiltà occidentale verso una concezione probabilistica del giudizio sul fatto, l’interesse di dottrina e giurisprudenza verso il modello di ragionamento del giudice, costituito dal metodo deduttivo, ha cambiato direzione.

La deduzione, inferenza di origine Aristotelica2, che ha costituito per secoli la via maestra della conoscenza, consiste in un ragionamento predittivo e classificatorio3, che partendo, da una premessa maggiore assiomatica, per mezzo di una premessa minore, giunge alla soluzione del caso concreto.

Nell’inferenza di tipo deduttivo4 si ha la seguente sequenza: Regola - Caso- Risultato

A titolo esemplificativo, l’iter logico è il seguente: Regola: tutti gli uomini sono mortali;

1

Così F.M. IACOVIELLO, cit., p. 15.

2

Famosissimo l’esempio formulato dallo stesso Aristotele: Premessa maggiore: tutti gli uomini sono mortali;

Premessa minore: Socrate è un uomo; Conclusione: Socrate è mortale.

3

Cfr. E. FASSONE, Le scienze come ausilio nella ricerca del fatto e nel giudizio di valore, in La

prova scientifica nel processo penale, a cura di Luisella De Cataldo Neuburger, Isisc, Atti e

documenti, 18, Cedam, Padova, 2007, p.244.

4

120 Caso: x è un uomo;

Risultato: x è mortale.

Secondo la concezione moderna di prova, al procedimento probatorio si deve chiedere quell’inconfutabilità logica, che è un criterio essenzialmente scientifico, fondato sul presupposto che, disponendo di una Regola e di un Caso, attraverso un ragionamento di tipo deduttivo, si giunge necessariamente a determinate conseguenze.

Aristotele definiva il sillogismo deduttivo come un discorso in cui “poste alcune premesse, risulta per necessità, attraverso le premesse stabilite, alcunché di differente da esse”.

Un ragionamento, dunque, che partendo dal “generale” arriva al “particolare”5.

In quest’ottica la prova altro non sarebbe che una dimostrazione ottenuta, deducendo una proposizione da premesse costituite da assiomi o comunque da proposizioni già provate prima6.

Diretta conseguenza è che, un tale tipo di ragionamento non aumenti il sapere empirico, in quanto il Risultato ha lo stesso valore della Regola7.

Il limite del metodo deduttivo risiede nel fatto che, assodata la razionalità e la coerenza nel ragionamento, lo stesso non assicura nulla quanto alla falsità o alla verità delle premesse e, quindi, delle conclusioni: se le premesse sono vere le conclusioni sono vere; se le premesse sono solo probabili, anche il risultato sarà tale.

Dalle suddette considerazioni appare chiaro che mentre il metodo deduttivo sia ottimale per il ragionamento matematico, che muove da assiomi, ed altresì, importante per lo sviluppo tecnologico e scientifico, non appare consono al

5

ARISTOTELE, Organon, Topici, libro I, cap. 1, 100 a. In realtà, si distingue il sillogismo “dimostrativo” o apodittico, basato su premesse sicuramente vere, quello “dialettico”, fondato su elementi che appaiono accettabili a tutti, ma che non è detto siano necessariamente veri, quello “eristico”, costituito da elementi fondati sull’opinione generale.

Aristotele definiva altresì il non sillogismo, ovvero il “paralogismo”, costruito su premesse non vere.

Cfr., tra gli altri, A. TRAVERSI, La difesa penale. Tecniche argomentative e oratorie, Milano 1995, p. 49.

6

Nella concezione classica del metodo deduttivo - come afferma C. PERELMAN (La spécificité

de la preuve juridique, in ―Recueils de la société Jean Bodin, tomo XIX, «La preuve IV»,

Bruxelles 1967; ID., Logica giuridica nuova retorica, Milano 1979, p. 5) - gli assiomi dovevano essere delle proposizioni perfettamente evidenti: ed era questa la concezione della prova formulata dai logici e dai matematici.

7

Nel ragionamento sillogistico di tipo deduttivo - come sostiene Elvio Fassone – “si assume che tutta l’informazione rilevante è già stata introdotta nella premessa e resa disponibile immediatamente”. Cfr. E. FASSONE, La valutazione della prova, in Manuale pratico dell’inchiesta penale, a cura di Luciano Violante, Milano, 1986, pp. 25-26, il quale afferma che “la deduzione [...] è tipica del ragionare in avanti, e può servire per operazioni intermedie della

121

ragionamento quotidiano e/o giuridico, in quanto in tali campi non sussistono assiomi8.

Come osserva Cherubini9 “nel ragionamento quotidiano tutte le premesse sono contingenti, generate da precedenti inferenze induttive o dall’interpretazione dei dati passibili di reinterpretazione.

Nel sillogismo:

Chi spara con una pistola lascia su di essa le sue impronte; Caio ha sparato con una pistola;

Quindi Caio ha lasciato le sue impronte su quella pistola,

la premessa maggiore, presa per vera ai fini deduttivi, è, però, uno schematismo a sua volta generato induttivamente10, quindi solo probabile; la premessa minore è una congettura investigativa, anch’essa vera solo in via ipotetica”.

Per quanto osservato il metodo deduttivo non pare confacente al ragionamento probatorio in quanto, non assicurando la certezza della premessa maggiore o della premessa minore o di entrambe, non assicura conseguentemente la certezza del Risultato11.

Concepire il procedimento probatorio come un sillogismo deduttivo costituisce un’illusione.

Il processo psicologico che porta il giudice a convincersi per l’assoluzione dell’imputato piuttosto che per la sua colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio

8

P. CHERUBINI, Fallacie nel ragionamento probatorio, in La prova scientifica nel processo

penale, cit., p.283.

9

Così testualmente P. CHERUBINI, Fallacie nel ragionamento probatorio, in La prova

scientifica nel processo penale, cit., p. 283.

10

Come osservato sopra l’induzione è utilizzabile negli altri due modelli inferenziali, in quanto permette di risalire dal fatto noto a quello non noto, sia esso susseguente (deduzione) o antecedente (abduzione).

11

Per confermare tale problema legato alla validità della premessa maggiore nel ragionamento deduttivo appare opportuno riprendere l’esempio sopra riportato relativo al convincimento indiziario, il quale “è la risultante di un sillogismo, costituito da:

a) Una premessa maggiore, problematica, fondata sull’esperienza o sul senso comune (es.: di solito colui che esce clandestinamente e di notte con un sacco in spalla, vi ha commesso il furto);

b) Una premessa minore accertata in fatto (es.: l’imputato è stato visto da testimoni mentre usciva clandestinamente, con un sacco in spalla, dalla casa e nella notte in cui fu commesso il furto per il quale si procede)

c) Dalla conclusione, ricavata dal riferimento della circostanza concreta e certa (premessa minore) alla regola di esperienza, astratta e problematica (premessa maggiore)” . Così N. SCAPINI, La prova per indizi nel vigente sistema del processo penale, cit., p. 41, il quale altresì osserva che “la correttezza del sillogismo indiziario è strettamente connessa alla esattezza delle massime di esperienza che, se errate, vengono ad attribuire ad un fatto una valenza indiziaria che non gli spetta; ne deriva, altresì, un’ulteriore problematica, di notevole spessore epistemologico e pratico nel medesimo tempo, che involge direttamente l’utilizzabilità delle massime di esperienza come veicolo di inferenza logica nel sillogismo indiziario”

122

ha ben poco a che fare con un ragionamento di tipo dimostrativo o apodittico; l’idea del sillogismo deduttivo potrà servire a giustificare razionalmente a posteriori, in motivazione per esempio, il ragionamento seguito per giungere alla decisione finale; ma in tal caso allora, costituisce solo una sorta di strumento di controllo successivo dell’operato del giudice e non un metodo cognitivo.

Nel documento Prove legali e libero convincimento (pagine 123-126)