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L’aspetto normativo

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del comune nel cui territorio sono effettuate.

Già da questo primo articolo emerge l’esistenza di una distinzione tra quanto è

“pubblicità” e quanto, invece, è “pubblica affissione”. Un chiarimento su questo punto ci viene dai successivi articoli 5 e 18 in base ai quali si può «definire co-me “pubblicità” ogni forma di comunicazione che non sia quella inquadrabile nell’ambito del servizio delle pubbliche affissioni il quale, a sua volta, consiste nella collocazione, a cura del Comune ed in spazi a ciò destinati, di manifesti di

qualunque materiale o contenuto»2 L’articolo 5, in particolare, riprende

l’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.639, che in precedenza era stato og-getto di diverse interpretazioni giurisdizionali; ed è proprio in riferimento a que-sto articolo che era emersa la definizione di “pubblica affissione” e, per esclu-sione, quella di “pubblicità”: la distinzione è basata sulla natura del mezzo attra-verso il quale viene proposto il prodotto o il servizio, per cui è da individuarsi come “affissione” l’esposizione di manifesti, annunci e fotografie, mentre ogni altro mezzo sarebbe da considerare come “pubblicità” (cfr. Cass. Sez. I – 9 feb-braio 1991, n. 1357).

La distinzione assume rilevanza allorché si considera la natura del corrispettivo da versare a fronte del servizio, il quale assume il carattere di solo tributo quan-do si tratta di pubblicità mentre, per quanto riguarda le pubbliche affissioni, lo stesso presenta il duplice aspetto di imposta dovuta per l’espressione pubblicita-ria da parte dei privati e di compenso per il servizio di affissione svolto dal Co-mune per mezzo dei propri impianti, così come si deduce dal successivo art. 19.

Il decreto in esame qualificando poi espressamente come “pubblicità” anche l’affissione di manifesti da parte di privati su impianti di propria spettanza, ed applicando quindi a questa la relativa imposta e non già il diritto per le pubbli-che affissioni, nonché con l’abolizione dell’autorizzazione comunale per tali forme di comunicazione (art. 12, comma 3), ha di fatto tracciato il confine di quanto si può ritenere “pubblica affissione” la quale, proprio in seguito a quanto detto, è da identificarsi esclusivamente con il servizio offerto dal Comune me-diante la collocazione diretta dei manifesti su impianti di proprietà; tutte le altre forme di comunicazione sono da ritenersi “pubblicità”.

Quelle che sono le caratteristiche dei diversi mezzi pubblicitari vengono invece indicate dall’art. 47 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall’art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610). Rimandiamo all’appendice normativa per un approfon-dimento sulle varie tipologie pubblicitarie così come sono state definite dal legi-slatore nel citato decreto e concentriamo invece la nostra attenzione su quelle che rientrano nell’ambito di pertinenza delle affissioni:

2 P. Bonanni, La pubblicità e le pubbliche affissioni, CEDAM, Padova 1998, pag. 3

ÿ «Si definisce “cartello” un manufatto bidimensionale supportato da un’idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite la sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta» (art. 47, comma 4, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall’art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610);

ÿ «Si definisce “striscione, locandina e stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere lumi-noso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata in materiale rigido» (art. 47, comma 5, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dall’art. 37 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).

Altre distinzioni sono contenute agli articoli 12, 13, 14 e 15 del decreto legisla-tivo 507/1993 e rimandiamo per il momento la loro esposizione.

Un altro aspetto che emerge dall’art. 1 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507, e che ci sembra importante rilevare, è il carattere di territorialità della pubblicità e delle pubbliche affissioni già affermato dall’abrogato D.P.R. 639/1972. Ciò comporta che l’imposta o i diritti relativi devono essere corrisposti al Comune sul cui territorio tali attività vengono effettuate e, contestualmente, che non pos-sono essere assoggettate all’imposta le pubblicità televisive o radiofoniche o, ancora, la stampa a livello nazionale.

La previgente normativa arrivava addirittura a costituire un “monopolio” da parte del Comune sulle pubbliche affissioni, tant’è che l’art. 28 del D.P.R.

639/1972 affermava al comma 1 che «Le pubbliche affissioni costituiscono ser-vizio di esclusiva competenza comunale», e proseguiva poi al comma 4 affer-mando che «Il comune può tuttavia consentire l’affissione diretta, da parte degli interessati, in spazi di loro pertinenza di manifesti e degli altri mezzi di cui al presente comma [...]».

Questa concezione esclusivistica è però stata abbandonata dal D.L.vo 507/1993 il quale, all’art.18, comma 1, dichiara che «Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l’affissione, a cura del Comune, in appositi

impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni re-golamentari di cui all’art. 3, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività econo-miche», distaccandosi quindi in modo netto da quanto affermava al comma 1 il citato articolo 28 del D.P.R. 639/1972. Se ne può quindi trarre la conclusione che la concezione monopolistica del Comune nei confronti delle pubbliche affis-sione è stata completamente abbandonata.

Il potere autorizzativo all’affissione diretta che permane in capo al Comune non è quindi più da intendersi nel senso di una forma di tutela della propria posizione di monopolio, ma resta piuttosto collegato all’esigenza di tutela dell’interesse pubblico alla sicurezza e dell’arredo urbano. Su questi aspetti, comunque, torne-remo commentando gli articoli successivi.