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L’aspetto normativo

ARTICOLO 9 – PAGAMENTO DELL’IMPOSTA

1. L’imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d’imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

2. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero direttamente pres-so le tepres-sorerie comunali con modalità che verranno stabilite con apposito de-creto del Ministro delle finanze ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per ec-cesso se è superiore. L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere alle-gata alla prescritta dichiarazione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e telecomunicazioni, sono determinate le caratteristiche del modello di versamento (6).

3. Il comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pa-gamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commer-ciale.

4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare l’imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l’imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia d’importo supe-riore a lire tre milioni.

5. La riscossione coattiva dell’imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n.43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l’art. 2752, comma 4, del codice civile.

6 Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effet-tuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

7 Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni ap-partenenti o dati in godimento al comune, l’applicazione dell’imposta sulla

6 Comma così modificato dall’art. 3-bis, D.L. 27 agosto 1994, n. 515, convertito nella legge 596/1994.

pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di localizzazione o di concessione.

L’articolo 9, nei commi da 1 a 4, regola il periodo di validità e il metodo di pa-gamento dell’imposta. Vediamo anzitutto, al comma 1, che per alcuni tipi di pubblicità, identificati in quelli presentati agli articoli 12 (commi 1 e 3), 13 e 14 (commi 1 e 3), l’imposta deve essere versata annualmente secondo quanto pre-scrivono le disposizioni di legge. Per le altre fattispecie di durata inferiore all’anno, gli stessi articoli appena citati definiscono i relativi periodi di pendenza dell’imposta, che possono essere: mese o frazione (artt. 12, comma 2, e 14, commi 2 e 3); 15 giorni o frazione (art. 15, comma 1); giorno o frazione (artt.

14, commi 4 e 5, e 15, commi 2, 3, 4, 5).

Il comma 2, invece, così come modificato dall’articolo 3-bis, comma 1, lettera a), della legge 28 ottobre 1994, n. 596, che convertiva il D.L. 515/1994, indica le due modalità attraverso le quali è possibile pagare l’imposta dovuta. Un primo metodo, già contemplato nel testo originario dell’articolo, consiste nel versa-mento a mezzo di conto corrente postale; l’altro metodo invece, introdotto con la legge citata, contempla la possibilità del pagamento diretto presso la tesoreria comunale. Una terza soluzione è poi prevista al comma 3 per particolari forme di pubblicità non commerciale, per le quali il versamento dell’imposta può esse-re fatto diesse-rettamente all’ufficio comunale incaricato. Con riferimento al versa-mento dell’imposta occorre sottolineare che, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.P.R. 633/1972, tale operazione non è soggetta all’I.V.A. in quanto il Co-mune, nell’espletamento della propria funzione tributaria, non viene considerato dalla legge soggetto imponibile. Per quanto concerne la possibilità di rateizzare il pagamento, il comma 4 dispone che tale eventualità è applicabile solo nel caso di imposta a carattere annuale eccedente la somma di Lire 3.000.000 (pari ad € 1.549,37), per la quale è possibile procedere al versamento in rate trimestrali anticipate.

Il successivo comma 5 disciplina poi la riscossione coattiva dell’imposta. Il metodo utilizzato è quello dell’iscrizione al ruolo secondo il procedimento pre-visto dal D.P.R. 28 gennaio 1998, n. 43. Il procedimento viene avviato dopo 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento o di rettifica previsto

dall’articolo 10 del D.L.vo 507/1993, e l’iscrizione a ruolo deve comunque av-venire prima del 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di notifica, oppure entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del perio-do di sospensione. Il ruolo, una volta ottenuto il visto da parte del funzionario della sezione distaccata della direzione generale delle entrate, viene consegnato al concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta affin-ché questi proceda con il procedimento coattivo di riscossione.

Il comma 6 dell’articolo in esame fissa il termine di prescrizione entro il quale è possibile richiedere la restituzione delle somme versate e non dovute in due anni dalla data del pagamento o dall’accertamento del diritto al rimborso. Viene poi concesso al Comune un intervallo di tempo di 90 giorni dalla domanda di rim-borso per provvedere alla ripetizione. Trascorso tale temine senza che l’Amministrazione abbia soddisfatto la richiesta, è possibile rivolgersi alla com-petente autorità tributaria come disposto agli articoli 2, 19 e 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546.

Il comma 7 fa poi diretto riferimento alla cumulabilità dell’imposta sulla pubbli-cità con la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (Tosap), o con il canone di concessione o locazione degli stessi. Naturalmente lo stesso principio si applica anche se il Comune, secondo quanto disposto dall’articolo 62 del D.L.vo 15 dicembre 1997, n.446, ha proceduto alla sostituzione dell’imposta sulla pubblicità con un canone sulle installazioni pubblicitarie (Cosap).

Occorre ricordare che in base agli articoli 51 e 63 del D.L.vo 446/1997, la tassa per l’occupazione di aree e spazi pubblici è stata sostituita da un canone comu-nale per l’occupazione di spazi ed aree facenti parte del demanio o del patrimo-nio indisponibile del comune e della provincia, oppure per l’utilizzo di aree pri-vate sulle quali è costituita una servitù di pubblico passaggio. La misura del ca-none è stabilita da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’articolo 52 del D.L.vo 446/1997, tenendo conto del valore economico della zona, del sacrificio che viene richiesto alla comunità e del modo di occupazione; in base all’articolo 32 della legge finanziaria 23 dicembre 1994, n.724, il canone di concessione o di locazione del bene pubblico non deve comunque essere inferiore al valore di mercato.

Proprio in materia di occupazione del suolo pubblico, in passato si sono avute interessanti interpretazioni giurisprudenziali che riportiamo di seguito:

ÿ «la disciplina delle concessioni per l’installazione di impianti pubblicitari ne-gli spazi urbani pubblici, essendo primariamente destinata a salvaguardare ne-gli interessi pubblici generali, conferisce all’Amministrazione poteri di carattere discrezionale, con la conseguenza che il privato può vantare solo un interesse legittimo a concessioni iniziali o a sue rinnovazioni, e non può invocare il ri-sarcimento del danno in caso di legittimo diniego di rinnovo della concessio-ne (Trib. Roma Sez. I 25/2/1994 in Foro Italiano 1995 I 1056);

ÿ «il concessionario di un bene patrimoniale indisponibile, alla scadenza pre-stabilita in convenzione, è tenuto a rilasciare l’immobile, senza la necessità di una tempestiva, rituale, disdetta oppure di un formale provvedimento di revo-ca fondato su ragioni di pubblico interesse (Cons. Stato Sez. IV 20/4/1990 n.

292);

ÿ «allo scadere della concessione, la amministrazione concedente recupera au-tomaticamente la titolarità del diritto a conseguire il rilascio del bene illegit-timamente trattenuto dal cessato concessionario, con potestà di agire a tal fine in autotutela, ovvero di avvalersi “jure privatorum” degli ordinari rimedi di-nanzi all’A.G.O. (Cass. Sez. I 11/5/1990 n. 4054).»7