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L’aspetto normativo

ARTICOLO 23 – SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 8 si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l’errore o l’omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell’imposta o del diritto, se dovuti, o della san-zione.

4. Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento.

(Articolo così sostituito dall’art. 12 del D.L.vo 18/12/1997 n. 473) ARTICOLO 24 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposi-zioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità.

Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme tributarie (parole così sostituite dall’art. 12 del D.L.vo 18/12/1997 n. 473) salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in e-secuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti rela-tivi all’installazione degli impianti, si applica la sanzione la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro cento-cinquanta giorni dall’accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubbli-citari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottempe-ranza all’ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipenden-temente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della procedura della pub-blicità abusiva, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimo-zione di affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall’art. 10.

4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell’imposta e dell’ammontare delle relative sopratasse ed interessi, nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

5. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune e de-stinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell’impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all’aggiornamento del piano generale degli impianti di cui all’art. 3.

Le disposizioni degli articoli 23 e 24 in materia di sanzioni tributarie ed ammini-strative, sono state radicalmente modificate dai disposti del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell’articolo 12 del D.L.vo 18 dicembre 1997, n. 473.

Le principali novità introdotte sono rappresentate dall’abolizione delle sopratas-se, delle pene pecuniarie e di ogni sanzione amministrativa, e la loro sostituzione con sanzioni pecuniarie ed accessorie, di modo che queste sono ora le sole san-zioni amministrative e tributarie rimaste secondo quanto disposto dal D.L.vo 472/1997.

Tali novità sono state estese anche al campo della pubblicità e delle pubbliche affissioni dall’articolo 12 del D.L.vo 473/1997 che ha modificato l’articolo 23 del D.L.vo 507/1993.

Rilevante appare la sostituzione, in caso di omessa o di infedele dichiarazione, della sopratassa con una sanzione amministrativa compresa tra il 100 e il 200%

dell’imposta o del diritto dovuto, con un minimo di Lire 100.000 (pari ad € 51,65), oppure compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta o del mag-gior diritto dovuto. Occorre porre all’evidenza che la dichiarazione non è da ri-tenersi infedele qualora il contribuente abbia indicato tutti gli elementi necessari per una corretta imposizione, pur se abbia poi indicato come soggetta all’imposta una entità minore (cfr. Cass. Sez. I 22 giugno 1993, n. 4279).

Nel caso invece di ritardata presentazione della dichiarazione la nuova normati-va ne ha modificato la sanzionabilità, disponendo la riduzione delle sanzioni ad un quarto per “adesione” del contribuente; la fattispecie resta poi soggetta ad u-na sanzione amministrativa, pari al 30% dell’imposta versata, a titolo di ritardo nel pagamento della stessa, secondo quanto disposto dall’articolo 13, commi 1 e 4, del D.L.vo 18/12/1997, n. 471, in materia di ritardato pagamento dell’imposta; ciò è dovuto al fatto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, la rice-vuta di pagamento dell’imposta deve essere allegata alla presentazione della di-chiarazione.

L’articolo 12 del D.L.vo ha poi esteso, modificando il secondo periodo del pri-mo comma dell’articolo 24, anche alle sanzioni pecuniarie di natura non tributa-ria, poiché riferite alla collocazione degli impianti, la disciplina generale per le sanzioni tributarie regolata dal D.L.vo 472/1997. In seguito a ciò le sanzioni amministrative e accessorie competono all’ufficio competente per l’accertamento della relativa imposta, e il ricorso può essere presentato alle commissioni tributarie; non si applica quindi più il procedimento di accerta-mento e riscossione previsto dalla legge 689/1981.

Ai sensi del D.L.vo 446/1997, diverso è invece il regime sanzionatorio nel caso in cui il Comune abbia scelto di sostituire l’imposta sulla pubblicità con un ca-none sugli impianti pubblicitari. In questo caso, oltre alle sanzioni amministrati-ve della rimozione e della immediata copertura della pubblicità abusiva, saranno applicabili anche quelle pecuniarie previste all’articolo 23 del nuovo Codice

della Strada (D.L.vo 285/1992) e, nel caso in cui queste non fossero applicabili, quelle previste al comma 2 dell’articolo 24 del D.L.vo 507/1993.

Nell’applicazione di tali sanzioni devono poi essere rispettati i disposti del capo I, titolo VI, del D.L.vo 285/1992.

L’articolo 24 prevede una serie di sanzioni di carattere amministrativo di tipo pecuniario e repressivo da impartire in caso di violazioni del Regolamento co-munale o delle disposizioni in materia di installazione di impianti pubblicitari.

Le sanzioni di tipo pecuniario, pur non avendo natura tributaria ed essendo, pro-prio per questo, cumulabili con quelle presentate all’articolo 23, in base a quanto disposto dal D.L.vo 472/1997 sono affidate agli organi tributari ed il ricorso è presentabile davanti alle commissioni tributarie competenti. Le sanzioni di tipo non pecuniario, invece, restano di competenza del giudice amministrativo.

È stato poi disposto, con risoluzione ministeriale 69/E dell’8 maggio 1996, che le sanzioni pecuniarie, in caso di gestione del servizio affidata in concessione, non possono essere inflitte dal concessionario non avendone questi la potestà;

sarà quindi necessario che lo stesso concessionario comunichi all’ufficio comu-nale preposto tutti gli estremi della violazione in base ai quali è applicabile la sanzione suddetta.

Particolarmente interessante è la sentenza della Corte di Cassazione Sez. Un. del 1° febbraio 1997, n. 976, che, facendo riferimento alla normativa abrogata (D.P.R. 639/1972), attribuisce al Comune un ruolo di mediatore tra il pubblico interesse e il diritto alla libertà di espressione (art. 21 Cost.), da esercitarsi, in modo discrezionale, per mezzo del potere autorizzatorio. A fronte di tale potere il privato può vantare solo un interesse legittimo ad un suo corretto impiego sic-ché, in caso di provvedimenti sanzionatori ingiustificati che ingiungano la rimo-zione dell’impianto o la copertura del messaggio, la parte lesa ha la facoltà di ri-correre dinnanzi al giudice amministrativo per chiedere che sia dichiarata l’illegittimità del provvedimento.

L’articolo 24 introduce al comma 2, rispetto alla normativa precedente, la neces-sità dell’adozione di un provvedimento da notificare al soggetto interessato in caso di rimozione di un impianto pubblicitario. Appare d’altra parte contraddit-toria la concessione di un termine decisamente lungo, 150 giorni dalla notifica

del verbale, per la rimozione dell’impianto abusivo, mentre sembrerebbe più corretta la notificazione e l’adozione di un ordine di rimozione immediata da parte del “funzionario responsabile”. In caso poi che l’occupazione abusiva ri-guardi spazi ed aree pubbliche, il Comune può procedere d’ufficio, ai sensi del comma 4-bis dell’articolo 53, D.L.vo 507/1993, introdotto dall’articolo 17, comma 62, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e addebitare le spese all’interessato. La norma prevede la possibilità di intervento immediato, evitan-do il procedimento di cui all’articolo 24; in quanto inserita nella disciplina della Tosap, è però riferibile solo ai casi di occupazione abusiva di aree e spazi ap-partenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e della Provin-cia, mentre resta ferma l’applicazione dell’articolo 24 all’occupazione abusiva di aree private.

Resta infine da chiarire cosa si intende per abusivismo e, a tal fine, ci viene in soccorso la sentenza della Cassazione Sez. I del 7 agosto 1996, n. 7241, secondo la quale è da intendersi abusivo l’impianto pubblicitario installato senza l’autorizzazione comunale; ciò vale anche nel caso in cui fosse stata regolar-mente pagata l’imposta corrispondente in quanto, come è già stato sottolineato in precedenza, il rapporto autorizzatorio e quello tributario sono indipendenti, come pure si pongono finalità differenti.

Per quanto riguarda le sanzioni di tipo penale, secondo quanto disposto dall’articolo 113 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giu-gno 1931, n. 773), le affissioni non devono essere fatte al di fuori dei luoghi in-dividuati dalla competente autorità. Resta questa l’unica parte dell’articolo non dichiarata incostituzionale ai sensi dell’articolo 21 della Costituzione; si è infatti ritenuto che la disposizione serve a tutelare quelli che sono gli interessi pubblici alla sicurezza della circolazione, alla estetica urbana e alla salvaguardia delle bellezze monumentali e ambientali. (cfr. sentenze della Corte Costituzionale n. 1 del 5 giugno 1956 e n. 129 del 13 luglio 1970).

La Corte si è poi pronunciata sulla legittimità costituzionale dell’articolo 63 del codice penale che dispone un’ammenda e la carcerazione per chi, senza osserva-re le posserva-rescrizioni dell’Amministrazione, ovvero operando al di fuori degli spazi consentiti, affigge disegni e manifesti in luoghi aperti al pubblico.

Per quanto concerne la copertura della pubblicità abusiva e la rimozione delle affissioni abusive, il comma 3 dell’articolo 24 consente al Comune o al conces-sionario di procedere in via immediata e di eseguire in un secondo tempo la noti-fica della contestazione dell’abuso e la comunicazione dell’atto repressivo. È un metodo particolarmente efficace ed immediato per colpire i fenomeni di abusivi-smo che non richiede particolari lungaggini procedurali. Considerando il modo con cui il messaggio viene coperto, ovvero per mezzo di un manifesto recante la scritta “pubblicità abusiva”, risulta subito evidente come ciò finisca per danneg-giare direttamente l’immagine del soggetto pubblicizzato invitandolo, di conse-guenza, a vigilare su chi per suo conto si occupa della comunicazione pubblici-taria.

Il potere di rimozione degli impianti installati abusivamente, ovvero in assenza delle richieste autorizzazioni, compete sia al Comune che agli altri Enti interes-sati i quali possono, autonomamente, ordinare la rimozione anche nel caso in cui gli altri soggetti abbiano rilasciato le autorizzazioni di loro competenza.

A riguardo sono particolarmente interessanti due sentenze. La prima, emanata dal Consiglio di Stato Sez. V in data 13 maggio 1991, n. 840, dispone che il Comune non può ordinare la rimozione di un impianto sprovvisto della richiesta autorizzazione di altro Ente, anche se questo sorge in una zona di propria com-petenza; spetta quindi all’Ente stesso, e solo ad esso, la facoltà di richiedere la rimozione dell’impianto non autorizzato.

La seconda sentenza, emessa dalla Cassazione Sez. I il 15 ottobre 1993, n.

10205, attribuisce al Comune la facoltà di ordinare la rimozione di un impianto non autorizzato o non rispettante le disposizioni del Regolamento comunale ex articolo 3, D.L.vo 507/1993, anche se questo è collocato nel territorio di un altro Ente con autonomi poteri di autotutela.

Il comma 4 dell’articolo 24 del D.L.vo 507/1993, prevede poi la possibilità per il Comune di sequestrare l’impianto abusivo, successivamente alla rimozione, a garanzia delle spese di rimozione e di custodia, oltre che delle imposte, sopratas-se e interessi relativi, con la facoltà di trattenere l’impianto qualora il privato si rivelasse inadempiente. In realtà, però, tale provvedimento si è rivelato

partico-larmente inefficiente come deterrente ai fenomeni di abusivismo mentre, per contro, ha finito per gravare pesantemente sulle casse dell’Ente a causa delle spese di custodia; va infatti rilevato che il basso valore degli impianti porta assai raramente i privati a chiederne la restituzione, sicché le spese per la loro conser-vazione aumentano in misura di gran lunga superiore al valore di realizzo dell’impianto stesso.

Si solleva così da più parti la richiesta di un procedimento più semplice ed effi-cace quale la confisca immediata, a titolo cautelare, dell’impianto contestual-mente al provvedimento di copertura o di rimozione del messaggio abusivo, in attesa di una sua successiva rimozione. Ciò, ovviamente, impedirebbe da un lato l’utilizzo dell’impianto nei centocinquanta giorni successivi alla notifica dell’ordine di rimozione, e dall’altro renderebbe applicabile, in caso di utilizzo della struttura confiscata, le sanzioni penali di cui agli articoli 333 e 334 del co-dice di procedura civile.

ARTICOLO 35 – VIGILANZA

1. È attribuita alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze la funzione di vigilanza sulle gestioni dirette o in concessione dell’imposta sulla pubblicità e del servizio delle pubbliche affissioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, il comune è tenuto ad inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le deliberazioni di approvazione del regolamento e delle tariffe, nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d’oneri ed il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

3. La direzione centrale di cui al comma 1, ove ritenga che le delibera-zioni concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d’oneri e il contratto siano contrarie a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, sono emanate disposizioni in ordine alla gestione contabile dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

5. La direzione centrale di cui al comma 1 ha la facoltà di richiedere al comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servi-zio.

6. Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente decreto al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione

d’ufficio dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 32 per il periodo in cui detta si-tuazione perduri.

7. La direzione centrale di cui al comma 1 può disporre ispezioni sulle gestioni dirette o in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni, allo scopo di verificare l’osservanza delle disposizioni in materia; a tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le modalità per la loro programmazione ed esecu-zione, nonché per il coordinamento degli uffici preposti, anche al fine di con-sentire alla commissione prevista dall’art. 32 l’adozione dei provvedimenti di competenza.

L’articolo 35 regola l’attività di vigilanza esercitata dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze. Il sistema di controllo che si viene a configurare a seguito del presente articolo è un sistema piuttosto centralizzato in cui il Ministero dispone di ampi poteri di tipo ispettivo sia sulla gestione di-retta che sulla gestione in concessione del servizio.

È infatti concessa all’organo centrale la facoltà di richiedere il riesame dei prin-cipali atti come il Regolamento, le tariffe, il capitolato degli oneri ed il contratto di concessione durante l’intera gestione del servizio. Gli è inoltre concesso il potere, qualora rilevasse delle irregolarità nella gestione in concessione, di ordi-nare la sospensione del concessionario dall’albo di cui all’articolo 32, nonché di assumere i provvedimenti necessari.