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DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUB- PUB-BLICHE AFFISSIONI

L’aspetto normativo

DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUB- PUB-BLICHE AFFISSIONI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L’APPLICAZIONE

DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUB-BLICHE AFFISSIONI

Il Regolamento Comunale in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni del comune di Parma si compone di 36 articoli e due alle-gati riportanti informazioni complementari.

Così come viene recitato all’articolo 1, comma 1, il Regolamento è stato ema-nato in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 3, comma 3, del D.L.vo 507/1993; la sua approvazione risale al 1994 ed è rimasto pressoché immutato (fatto salvo per qualche piccolo aggiustamento) dalla sua entrata in vigore il 1°

gennaio 1995 fino ad oggi. Così come abbiamo visto essere stato disposto dall’articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 133/1999, il Regolamento deve essere deliberato di anno in anno anche in assenza di modificazioni, altrimenti vengono automaticamente applicate le tariffe di cui al Capo I del D.L.vo 507/1993; la delibera può però anche non essere solo formale ed essere invece legata a cambiamenti nelle disposizioni o nelle tariffe, sicché anche il Regola-mento Comunale in esame durante la sua vita è stato oggetto di diverse delibera-zioni, di cui le più importanti sono state:

quella introdotta con C.C. n° 302/27 dell’ 11 dicembre 1998, con la quale si è provveduto ad aumentare le tariffe del 20%, cogliendo la possibilità offerta dall’articolo 11, comma 10 della legge 449/1997;

e quella introdotta con C.C. n° 297/98 del 13 ottobre 2000, con la quale è stato modificato l’elenco delle vie in categoria speciale ed estesa ai mesi di maggio e giugno la maggiorazione per pubblicità temporanea ed affissioni commerciali.

Come abbiamo visto in precedenza il contenuto del Regolamento è disciplinato all’articolo 3 del D.L.vo 507/1993, sicché possiamo intendere il documento co-munale come un’integrazione della normativa nazionale che abbiamo avuto mo-do di esaminare in precedenza. Non ci resta quindi che identificare quali sono i punti più rilevanti e le indicazioni specifiche che emergono dal Regolamento Comunale rispetto alle leggi nazionali viste nel precedente paragrafo.

Il Capo I, intitolato «Disposizioni Generali», comprende gli articoli che disci-plinano la classificazione del Comune e la suddivisione del territorio, le tariffe e la gestione del servizio.

L’articolo 2 al comma 1 individua la classe corrispondente al Comune, tra quelle indicate all’articolo 2 del D.L.vo 507/1993, con riferimento alla rileva-zione della popolarileva-zione residente. Il comma 2, invece, introduce le classifica-zioni specifiche del Comune («città d’arte» e «stazione di cura soggiorno e turi-smo») nonché le maggiorazioni applicabili a determinati periodi (50% per i mesi di maggio/giugno e settembre/ottobre) e a determinate forme pubblicitarie (le pubbliche affissioni a carattere commerciale).

L’articolo 3 disciplina invece la ripartizione delle zone urbane tra la categoria normale e quella speciale, richiamando in proposito l’allegato A, il quale enun-cia, appunto, le aree rientranti nella seconda di tali categorie. Sempre lo stesso articolo poi, al comma 2, enuncia le caratteristiche relative alla determinazione delle zone in categoria speciale: «importanza, dislocazione ed interconnessione con particolari attività economiche». Richiamando poi le disposizioni dell’articolo 4, D.L.vo 507/1993, ricorda che dette aree non superano il 35% del totale del centro abitato (come risulta dalla deliberazione della Giunta) e che al loro interno gli spazi destinati a pubbliche affissioni a contenuto commerciale non superano il 50% degli spazi complessivamente disponibili. In fine, sempre

disciplinando l’esposizione nelle aree in categoria speciale, dispone una maggio-razione del 150% per le iniziative pubblicitarie a carattere commerciale, in con-formità al già citato articolo 4, comma 1, del D.L.vo 507/1993.

All’articolo 4 possiamo rilevare la scelta della Giunta comunale di Parma per u-na gestione diretta del servizio attraverso un apposito ufficio comuu-nale, esclu-dendo quindi altre soluzioni gestionali come l’azienda speciale o le forme asso-ciative. Il comma 2 prevede invece la possibilità di affidamento a terzi di altri servizi quali l’affissione diretta dei manifesti, la deaffissione e la manutenzione degli impianti, i quali devono essere assegnati mediante regolare gara d’appalto.

L’articolo 5 richiama l’allegato B per la definizione di quelle che sono le tariffe sulle varie forme pubblicitarie.

Per quanto riguarda il controllo sull’adempimento degli obblighi tributari e sulla regolarità delle affissioni, l’articolo 6 ne attribuisce la responsabilità allo stesso personale addetto alla gestione del servizio, mentre gli ultimi due articoli (arti-coli 7 e 8) del Capo I disciplinano infine la determinazione della data di affissio-ni, nonché la nomina del funzionario responsabile previsto all’articolo 11 del D.L.vo 507/1993.

Il Capo II è poi dedicato agli «Impianti per la pubblicità e per le affissioni».

L’articolo 9 fornisce una definizione di «impianto pubblicitario» ampliando quella che ne viene data dall’articolo 47, comma 7, del D.P.R. 495/1992. Dispo-ne inoltre quella che deve essere la quantità minima di affissioni in relazioDispo-ne al numero di abitanti (comma 3) e, inoltre, che tale misura deve essere ricalcolata ogni anno in relazione alle variazioni della popolazione (comma 4).

L’articolo 10 determina poi la ripartizione degli impianti tra affissione diretta e affissione pubblica e, all’interno di quest’ultima categoria, tra affissioni a carat-tere commerciale ed affissioni a caratcarat-tere “ideologico”, accogliendo quella che è la delega dell’articolo 3 del D.L.vo 507/1993.

L’articolo 11 riguarda invece i criteri che devono essere seguiti nella elabora-zione del Piano Generale degli Impianti, e cioè: esigenze di carattere sociale, concentrazione geografica, tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico. Il comma 2 indica poi quali impianti devono rientrare nel Piano, ov-vero: «tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti,

attività ed opinioni, come definiti dall’articolo 47, comma 1, del D.P.R.

16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni».

Il successivo articolo 12 disciplina la concessione ai privati del permesso di in-stallazione di impianti per l’affissione diretta sul territorio comunale.

L’assegnazione della concessione deve avvenire in seguito a regolare gara, e la relativa convenzione deve riportare obbligatoriamente il numero e la posizione degli impianti, la durata della concessione ed il canone annuo da versare al Co-mune, nonché le altre «condizioni necessarie per un corretto rapporto».

L’articolo 13 regola poi l’autorizzazione all’installazione degli impianti pubbli-citari. Secondo detto articolo il permesso deve essere richiesto al Servizio Via-bilità e Traffico, previo nulla osta dell’Ufficio Pubblicità e Affissioni. Il comma 3 riprende poi un concetto che abbiamo già avuto modo di esaminare trattando della normativa nazionale, ovvero la competenza del Comune anche per gli im-pianti collocati in aree di pertinenza delle Ferrovie dello Stato. Di particolare interesse risulta invece il comma 5 che dispone la liberazione dell’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità inerente all’installazione degli impianti, fatta eccezione per il solo rapporto concessorio.

Infine il comma 6 prevede la possibilità di revoca dell’autorizzazione per atto del Sindaco qualora sussistano «motivi di pubblico interesse.».

Sempre in tema di interruzione dell’esposizione, l’articolo 14 disciplina la ri-mozione anticipata degli impianti. Secondo i commi 1, 2 e 3, l’interessato ha di-ritto al solo rimborso dell’imposta corrispondente al periodo non goduto e, per contro, ha il dovere di rimuovere a proprie spese gli impianti entro la data indi-catagli e di ripristinare le condizioni preesistenti dell’area sulla quale sorgeva l’impianto. Il comma 4 dispone infine che in caso di mancata rimozione degli impianti nei tempi previsti, questi verranno ritenuti abusivi e ad essi verranno applicati i dettami che vedremo nel successivo articolo 17.

L’articolo 16 elenca poi una serie di limitazioni e divieti relativi alle diverse manifestazioni pubblicitarie. Particolarmente interessanti, anche perché vengono costantemente trasgrediti, sono i divieti elencati ai commi 6 e 7, relativi alle af-fissioni sugli alberi, sulle siepi e negli spazi di verde pubblico, sui manufatti di qualsiasi natura lungo le strade, sugli edifici, i monumenti e le altre opere

artisti-che, nonché sui muri di cinta dei cimiteri e sugli edifici adibiti ad ospedale o a chiesa.

L’articolo 17 riprende il concetto di «autonomia» del rapporto tributario rispetto al rapporto autorizzativo ed eventualmente a quello concessorio. Si afferma in-fatti che, mentre il solo fatto di fare pubblicità legittima la pretesa della relativa imposta da parte dell’Amministrazione competente, ciò non implica e non sot-tintende la regolarità dell’impianto, il quale, in assenza dei permessi richiesti o in difformità alle norme regolamentari, deve essere ritenuto abusivo e, pertanto, ne può essere chiesta dal Sindaco la rimozione.

Il successivo articolo 18, similmente al precedente, dispone poi la cumulabilità dell’imposta con altri eventuali oneri come il canone d’affitto degli spazi pub-blici (Cosap) oppure la corrispondente tassa (Tosap).

Ci sembra invece interessante soffermarci sull’articolo 19, in quanto ci pare e-videnziare un forte limite al proliferare del settore dell’affissione in generale e di quello delle maxiaffissioni in particolare. In detto articolo si afferma anzitutto al comma 1 che non è possibile installare impianti per le pubbliche affissioni in a-ree private e su immobili privati: ciò significa evidentemente che tali installa-zioni possono essere possibili solo se contrattate tra un’azienda o una concessio-naria privata ed il proprietario dell’immobile o dell’area, stante comunque l’autorizzazione dell’Amministrazione comunale. Tale disposizione delega dun-que lo sviluppo del settore ai privati, i quali, comundun-que, devono poi scontrarsi con il limite posto dall’articolo 10 del presente regolamento che non li autorizza a disporre di spazi per le affissioni dirette in misura superiore al 50% del totale degli impianti. Di conseguenza, in assenza di nuove installazioni da parte del Comune, anche i privati si trovato impossibilitati a provvedere autonomamente allo sviluppo del settore, con un conseguente ristagno del mercato delle affissio-ni ed un basso profilo di attrattività per le concessionarie che operano a livello nazionale. Il comma 2 introduce invece un rilevante limite alla diffusione delle maxiaffissioni. Mentre infatti in altri Comuni, come ad esempio Milano, le ma-xiaffissioni vengono promosse dagli stessi proprietari degli immobili che, attra-verso la pubblicità, hanno modo di finanziare la ristrutturazione delle facciate, il presente articolo dispone per il Comune di Parma che l’uso a scopi pubblicitari delle impalcature e dei ponteggi spetta in via esclusiva al servizio di pubbliche

affissioni. Si realizza così ancora una volta una penalizzazione di un settore del mercato che in altre città, al contrario, sta registrando forti trend di crescita. È infatti intuibile come, dato l’elevato costo di produzione del grande formato, l’Amministrazione pubblica non sia in grado di fornire ai privati un servizio conveniente e competitivo e che, di conseguenza, il settore venga ignorato nono-stante le grandi potenzialità. Sempre lo stesso articolo poi, al comma 4, dispone che non è dovuto alcun compenso al proprietario dell’immobile in caso di uso pubblicitario delle impalcature e dei ponteggi, costituendo di fatto un disincenti-vo per i privati, i quali non possono così usufruire di una partecipazione alle spese di ristrutturazione da parte di chi “sfrutta” i ponteggi a scopo pubblicitario.

Si tratta quindi, evidentemente, di un articolo che dovrebbe essere modificato, se non addirittura cancellato, qualora si volesse dare un nuovo slancio al settore ed aprire il mercato delle affissioni alle concessionarie private.

Gli articolo dal 20 al 24 si collocano all’interno del Capo III, dedicato all’«Imposta comunale sulla pubblicità».

L’articolo 20 è interamente dedicato al richiamo di definizioni e di disposizioni della normativa nazionale, in particolare del D.L.vo 507/1993, integrate con al-cune scelte di organizzazione amministrativa come la competenza dell’Ufficio Pubbliche affissioni per la presentazione delle dichiarazioni (comma 4) e la scelta del versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell’imposta (comma 5).

L’articolo 21 richiama invece le disposizioni di legge per quanto riguarda le ta-riffe dell’imposta, richiamando ancora una volta l’allegato B ove trovano rap-presentazione.

I restanti articoli del Capo III disciplinano in modo particolare altre forme pub-blicitarie che abbiamo già tralasciato in precedenza in quanto non rientranti nella fattispecie oggetto di questa trattazione.

Il successivo Capo IV è dedicato al «Diritto sulle pubbliche affissioni», ed e-nuncia una serie di disposizioni che riguardano il servizio comunale di affissio-ne.

L’articolo 25 sancisce che «le pubbliche affissioni nell’ambito del territorio del Comune di Parma costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza

del Comune medesimo», ripetendo così quanto già detto dall’articolo 18 del D.L.vo 507/1993 al cui commento rimandiamo.

Anche l’articolo 26 contiene un rinvio alla normativa nazionale, come indica e-splicitamente il titolo. Ad essere qui richiamati sono gli articoli 18, 19, 20. 21 e 22 del D.L.vo 15/12/1993, n. 507. Il comma 2, in particolare, prevede la possi-bilità di pagamento diretto per le affissioni non aventi carattere commerciale.

L’articolo 27 disciplina invece la richiesta del servizio di pubbliche affissioni.

La richiesta deve essere formulata in forma scritta e presentata al servizio comu-nale competente assieme ai manifesti da affiggere e alle ricevute del pagamento del diritto. Interessante appare la deroga concessa al comma 2 agli Enti pubblici, ai quali è accordata la possibilità di pagamento posticipato del diritto di affissio-ne.

L’articolo 28 regola poi le modalità per le pubbliche affissioni. Al suo interno riveste particolare interesse il comma 3, il quale prevede, nel rispetto della tra-sparenza, la tenuta di un registro cronologico delle commissioni d’affissione. Da sottolineare poi anche la disposizione del comma 4, che considera come nuova e distinta affissione anche le modificazioni e le aggiunte ai manifesti già affissi.

Il successivo articolo 29, in materia di rimborso del diritto versato, fa esplicito richiamo ai casi previsti all’articolo 22 del D.L.vo 507/1993, specificando poi al comma 2 che la liquidazione e il pagamento del diritto esauriscono il rapporto impositivo, dando diritto al committente di esporre i propri manifesti per il pe-riodo e nelle posizioni concordati.

Il Capo V contiene alcune «Disposizioni comuni», sia alla pubblicità sia alle pubbliche affissioni, in materia di sanzioni, di riscossione e di prescrizione.

La materia delle sanzioni è trattata all’articolo 30 con ampi richiami alla più volte citata normativa nazionale. In particolare viene disposto al comma 4 che lo stesso personale addetto alla gestione del servizio di pubblicità e pubbliche af-fissioni è incaricato di provvedere all’applicazione delle sanzioni, nonché a tutti gli adempimenti di legge che si rendono necessari all’applicazione stessa o alla riscossione.

Gli articoli 30 e 31, invece, disciplinano rispettivamente la riscossione e la pre-scrizione dell’imposta e del diritto, senza comunque aggiungere nulla di parti-colare a quanto già previsto dal D.L.vo 507/1993.

L’ultima parte del Regolamento, il Capo VI, contiene infine alcune «Disposi-zioni finali e transitorie» che non rivestono comunque un particolare interesse ai fini della nostra trattazione.

Il Regolamento è poi completato dal Piano Generale degli Impianti che ci ac-cingiamo ad esaminare.